Language of document : ECLI:EU:T:2015:97





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 –
Akhras / Consiglio

(causa T‑579/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Congelamento dei fondi – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto alla vita – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 50, 51)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Decisione che si inscrive in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Descrizione, priva di dimostrazione, del ricorrente in quanto fondatore di un gruppo industriale che fornisce un sostegno economico al regime – Inosservanza dell’obbligo di motivazione (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC e 2011/522/PESC) (v. punti 57‑71)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC e 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012] (v. punti 76‑83, 89)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda in tal senso presso il Consiglio (Decisione del Consiglio 2011/782/PESC, art. 21, §§ 2 e 3, e 2013/255/PESC, art. 30, §§ 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 36/2012, art. 32, §§ 2 e 3) (v. punti 92, 93)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Regime della prova – Ricorso a presunzioni – Ammissibilità – Carattere relativo – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisioni del Consiglio 2011/273/PESC e 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012] (v. punti 112‑115, 126)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Comunicazione degli elementi a carico – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o gestione delle loro relazioni internazionali (Decisione del Consiglio 2011/782/PESC, secondo e terzo considerando) (v. punto 115)

7.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC e 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012) (v. punti 125, 134)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi dei singoli, delle entità o degli organismi associati al regime siriano – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni al diritto di proprietà e al diritto al rispetto della vita privata – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC e 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012) (v. punti 143‑153)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 87, pag. 103), del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255 (GU L 301, pag. 36), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 301, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC, e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Tarif Akhras.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel contesto del presente grado di giudizio.

4)

Il sig. Akhras sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del procedimento sommario.