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Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 - Du Pont de Nemours (Francia) e altri / Commissione

(Causa T-467/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Francia), Du Pont Portugal - Serviços, sociedade unipessoal, Ld.a (Lisbona, Portogallo), Du Pont Ibérica SL (Barcellona, Spagna), E.I. du Pont de Nemours & Co (Wilmington, Stati Uniti), Du Pont de Nemours Italiana SRL (Milano, Italia), Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Paesi Bassi), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg v.d. Höhe, Germania), DuPont Poland sp. z o. o. (Varsavia, Polonia), DuPont Romania SRL (Bucarest, Romania), DuPont International Operations SARL (Le Grand Saconnex, Svizzera), Du Pont de Nemours International SA (Le Grand Saconnex, Svizzera), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, Francia), Du Pont Agro Hellas AE (Halandri, Grecia) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e I. Antypas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

ordinare l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza;

condannare la Comunità, qui rappresentata dalla Commissione, a risarcire ogni danno subito dalle ricorrenti a causa della decisione impugnata e stabilire l'importo di tale risarcimento del danno sofferto dalle ricorrenti, attualmente stimato in circa EUR 52,5 milioni, o qualsiasi altro importo che rifletta il danno subito o che sarà subito dalle ricorrenti, come successivamente da esse accertato nel corso di questo procedimento, con particolare riguardo ai danni futuri;

in subordine, ordinare alle parti di produrre dinanzi al Tribunale, entro un certo periodo dalla data della sentenza, i dati relativi all'importo del risarcimento concordato tra le parti o, in assenza di accordo, di ordinare alle parti di produrre dinanzi al Tribunale entro lo stesso periodo le loro conclusioni con dati dettagliati

fissare gli interessi al tasso stabilito in quel momento dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, più due punti percentuali, o a qualsiasi altro tasso da determinarsi da parte del Tribunale, da pagarsi in aggiunta all'importo a partire dalla data della sentenza del Tribunale fino al pagamento del debito principale;

ordinare alla convenuta di pagare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 1, dispone che gli Stati membri non possono autorizzare un prodotto fitosanitario quando la sua sostanza attiva non sia compresa nell'allegato I e le condizioni da quest'ultimo previste non siano soddisfatte. Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, 2007/628/CE, concernente la non iscrizione del metomil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza 2. Le ricorrenti richiedono inoltre un risarcimento per il presunto danno causato dalla decisione impugnata.

A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti allegano che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una valutazione del rischio del metomil incompleta e manifestamente scorretta poiché, a loro avviso, la Commissione non ha preso in considerazione informazioni che le erano accessibili dal settembre 2005.

Le ricorrenti lamentano che la Commissione ha abusato dei propri poteri e ha violato le disposizioni della direttiva 91/414/CEE, e i principi di proporzionalità, buona amministrazione, certezza del diritto, legittimo affidamento e non discriminazione, nonché il diritto al contraddittorio delle ricorrenti e il dovere di motivazione.

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1 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230, pag. 1).

2 - GU L 255, pag. 40.