Language of document : ECLI:EU:T:2011:321

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

30 giugno 2011 (*)

«Ricorso per risarcimento danni – Arricchimento senza causa – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Irricevibilità»

Nella causa T‑403/09,

Tecnoprocess Srl, con sede in Roma, rappresentata dall’avv. A. Majoli,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bordes e L. Prete, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso inteso, da un lato, a far constatare l’arricchimento senza causa della Commissione europea e delle Delegazioni dell’Unione europea in Marocco e in Nigeria e, dall’altro, ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 114 069,94 e degli interessi dovuti su tale somma,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        La società ricorrente, Tecnoprocess Srl, svolge attività di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di componentistica industriale in vari settori, tra cui quelli alimentare, chimico, farmaceutico, ambientale, energetico, petrolchimico ed ingegneristico.

2        Dal 2002 la ricorrente partecipa a gare d’appalto nell’ambito di programmi di aiuti esterni ai paesi terzi, finanziati dal bilancio dell’Unione europea e dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

3        I principali contratti conclusi dalla ricorrente a partire da quella data sono elencati nell’atto introduttivo come segue:

«1)      il contratto Marocco – EuropeAid/120888/D/S/M – CETIEV Lotto 3 e Lotti 1 e 6, PAE – DQN – 022 e PAE – DQN – 010 bis – concluso nell’ambito del programma MEDA II – “Sostegno alle imprese”;

2)      il contratto Marocco – EuropeAid/114205/D/S/MA – MAR/14/2003/MEDA/B7-4100/IB/96/0587 – MEDA I;

3)      il contratto Nigeria – EuropeAid 123511/D/SUP/NG – 7 ACP UNI 062/24 – 7° Fondo europeo di sviluppo Prime Partnership per il rafforzamento della vaccinazione;

4)      il contratto Turchia – EuropeAid/124943/D/S – Lotti 4 e 5 – TR 0503.07‑04/2003 – Bilancio generale CE;

5)      il contratto Congo EuropeAid 125294/C/SUP/CD – Lotto 4 – 7 ACP ZR 42/60 CONV. 5898/ZR;

6)      il contratto Costa Rica – EuropeAid 126365/D/SUP/CR – Lotti 6, 8, 17, 21 – ALA/2005/017 – 534;

7)      il contratto Russia EuropeAid/125080(C/SUP/RU Lotto 2 e Lotto e – Bilancio generale CE».

4        Il primo e il secondo contratto citati nell’elenco di cui sopra costituiscono l’oggetto del ricorso proposto dalla ricorrente nell’ambito della causa T‑264/09, Tecnoprocess/Commissione e Delegazione dell’Unione in Marocco. Il terzo contratto citato nell’elenco di cui sopra costituisce l’oggetto del ricorso proposto dalla ricorrente nell’ambito della causa T‑367/09, Tecnoprocess/Commissione.

5        In data 19 novembre 2008, 18 agosto 2009 e 24 settembre 2009, la ricorrente ha presentato alla Commissione delle Comunità europee ed alla Delegazione dell’Unione europea in Marocco (in prosieguo: la «Delegazione in Marocco») una proposta transattiva affinché, in sostanza, i rispettivi debiti e crediti della ricorrente e della Delegazione suddetta fossero definiti mediante compensazione.

6        La Commissione ha risposto alla ricorrente che non aveva intenzione di dar seguito alla proposta transattiva.

7        Il 20 aprile 2009 la ricorrente è stata messa in liquidazione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 22 febbraio 2010 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione.

10      Con lettera del 12 gennaio 2010 il Tribunale ha invitato le parti a pronunciarsi sulla questione se la Commissione potesse essere considerata quale unica parte convenuta nella presente causa. Con lettere datate, rispettivamente, 14 gennaio e 24 gennaio 2010, la Commissione e la ricorrente hanno dichiarato che, a loro avviso, la risposta al quesito doveva essere affermativa.

11      Nell’atto introduttivo, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        accertare l’ingiustificato arricchimento della Delegazione dell’Unione europea in Nigeria (in prosieguo: la «Delegazione in Nigeria»), della Delegazione in Marocco e della Commissione;

–        per l’effetto, condannare la Delegazione in Nigeria, la Delegazione in Marocco e la Commissione, anche in via solidale tra loro, a versare ad essa ricorrente l’importo di EUR 114 069,94, oltre agli interessi fino al soddisfo, ovvero ogni altra somma che il Tribunale riterrà appropriata, oltre agli interessi sull’importo riconosciuto, sino al soddisfo;

–        condannare la Delegazione in Nigeria, la Delegazione in Marocco e la Commissione, anche in via solidale tra loro, a pagare le spese del presente procedimento.

12      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, nell’ipotesi in cui l’eccezione di irricevibilità non fosse accolta, fissare un nuovo termine per la prosecuzione della causa, in applicazione dell’art. 114, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura.

13      Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude per il rigetto di quest’ultima e per l’accoglimento del ricorso.

 In diritto

14      A norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento sulla questione di ricevibilità prosegue in forma orale, salvo diversa decisione del Tribunale.

15      Nella specie, il Tribunale reputa di essere sufficientemente informato sulla base degli atti del fascicolo e che non sia necessario aprire la fase orale.

 Osservazioni preliminari

16      La Commissione contesta anzitutto la ricevibilità del ricorso nella parte in cui viene proposto nei confronti della Delegazione in Marocco e della Delegazione in Nigeria, in quanto queste ultime non avrebbero personalità giuridica. La Commissione deduce poi l’irricevibilità del ricorso in quanto non conforme ai requisiti fissati dall’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dagli artt. 44 e 48 del regolamento di procedura.

17      Per quanto riguarda il primo profilo di irricevibilità, occorre ricordare che – come già indicato supra al punto 10 – la ricorrente, a seguito della comunicazione della cancelleria del 12 gennaio 2010, ha dichiarato, con lettera del 24 gennaio 2010, il proprio accordo a che la Commissione venga considerata quale unica parte convenuta nella presente causa. Ne consegue che, avendo la ricorrente rinunciato a proporre il proprio ricorso nei confronti della Delegazione in Marocco e della Delegazione in Nigeria, non vi è più luogo a statuire sul primo profilo di irricevibilità.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

18      La Commissione sostiene, in primo luogo, che la descrizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo è «da un lato confusa, e dall’altro non del tutto corretta».

19      Essa sostiene, in secondo luogo, che l’atto introduttivo non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 21 dello Statuto della Corte e dagli artt. 44 e 48 del regolamento di procedura.

20      A questo proposito, la Commissione sostiene che la ricorrente si limita a menzionare un elenco di contratti conclusi tra essa ed alcune autorità dei paesi in via di sviluppo, senza che tali contratti siano allegati all’atto introduttivo. Inoltre, la ricorrente farebbe valere due disposizioni del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), senza fornire alcuna spiegazione della loro rilevanza nel caso di specie. La ricorrente si limiterebbe a fornire una succinta e generica spiegazione dell’oggetto dei summenzionati contratti, con alcuni riferimenti a fatti o argomenti esposti in ricorsi presentati in altre cause.

21      Quanto agli argomenti di diritto, essi farebbero difetto, poiché la ricorrente si limiterebbe a concludere che, «[d]a quanto sin qui descritto, emerge di tutta evidenza che, ad oggi, si configura una situazione di ingiustificato arricchimento in capo alle istituzioni comunitarie» e che «[è] appena il caso di evidenziare che sussistono tutti gli elementi per l’esperimento dell’azione in questione».

22      Di conseguenza, la Commissione ritiene non soltanto che tale suo arricchimento senza causa sia lungi dall’apparire in maniera «evidente» dall’atto introduttivo, ma che sia persino difficile comprendere a cosa si riferisca esattamente la ricorrente, la quale si limita ad affermare che «in tutta evidenza» i requisiti dell’azione «sussistono». Secondo la Commissione, le norme di procedura richiedono che tali affermazioni vengano dimostrate dalla ricorrente.

23      Orbene, nella specie, l’atto introduttivo non conterrebbe, neppure sommariamente, una descrizione del comportamento che la ricorrente addebita alla Commissione, delle ragioni per le quali essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subìto, nonché del carattere e dell’entità di tale danno. La ricorrente si limiterebbe a quantificare tale danno in EUR 114 069,94, senza tuttavia spiegare come essa pervenga a questo risultato. Nell’atto introduttivo non verrebbe fornito alcun chiarimento riguardo al supposto impoverimento della ricorrente ed all’asserito arricchimento della Commissione, al nesso causale diretto tra tali supposti eventi di impoverimento ed arricchimento, nonché all’eventuale esistenza di una giustificazione di tale arricchimento.

24      La Commissione sostiene altresì che una parte non può sanare i vizi del proprio ricorso incorporando, per mezzo di semplici riferimenti, motivi ed argomenti proposti in altre azioni. Inoltre, a suo avviso, pur se il contenuto dell’atto introduttivo può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante rimandi ad estratti della documentazione ad esso allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nell’atto introduttivo. Non spetterebbe al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo giudizio, il ricorso potrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale.

25      Inoltre, la Commissione sostiene che il ricorso viola l’art. 48 del regolamento di procedura, nella misura in cui esso sembra voler aggirare il divieto di dedurre nuovi motivi in corso di causa, introducendo un motivo ulteriore relativo all’arricchimento senza causa, che non era stato sollevato nell’atto di ricorso nelle già menzionate cause T‑264/09 e T‑367/09. Secondo la Commissione, è palese che il presente ricorso ha in comune con quelle due cause l’oggetto, la base giuridica nonché le parti processuali. D’altra parte, sarebbe la stessa ricorrente, nel suo atto introduttivo, a descrivere la presente azione come «ulteriore ed aggiuntiva» o «accessoria» rispetto alle citate cause T‑264/09 e T‑367/09.

26      La ricorrente sostiene che, a seguito di una serie di condotte illecite della Commissione, consistenti, essenzialmente, in un’implicita esclusione della ricorrente medesima dai programmi di assistenza ai paesi terzi, in un blocco dei pagamenti ad essa destinati privo di specifiche giustificazioni, nella comunicazione a numerosi suoi fornitori delle difficoltà finanziarie in cui essa versava, nella totale inerzia della citata istituzione nel fornire risposte alle richieste di chiarimento, alle richieste di pagamento, alle proposte transattive, essa ricorrente è entrata in una grave fase di stallo operativo che le ha impedito «di impegnarsi su nuovi progetti economici», con la conseguenza inevitabile della sua messa in liquidazione in data 20 aprile 2009.

27      La ricorrente afferma poi che, «[c]ome si è avuto modo di mettere in evidenza nei ricorsi T‑264/09 e T‑367/09, la stupefacente condotta tenuta sia dalla Delegazione [in Marocco] e dalla Commissione nel primo caso, che dalla Delegazione [in Nigeria] e dalla Commissione nel secondo caso, ha determinato l’impossibilità per [la ricorrente] di eseguire le prestazioni dedotte nei rispettivi contratti oltre ad una ingiustificata sospensione dei pagamenti».

28      Per quanto riguarda più specificamente i contratti conclusi con i beneficiari marocchini, la ricorrente dichiara che «si è trovata a dover lavorare in un clima di totale disinteresse sia della Commissione che della Delegazione [in Marocco] oltre che di impressionante impreparazione tecnico‑giuridica e grave ostruzionismo, quanto alla seconda, che hanno portato non solo all’impossibilità di dare esecuzione al mandato contrattuale, ma anche ad una situazione di grave stallo finanziario: né la Commissione né la Delegazione [in Marocco] hanno fatto alcunché perché venissero sottoscritti i verbali di ricezione provvisoria (nemmeno definitiva!) della merce acquistata e fornita [dalla ricorrente], impedendo lo svincolo dei corrispettivi, in favore di quest’ultima».

29      Per quanto riguarda il contratto concluso con il beneficiario nigeriano, la ricorrente asserisce che esso, «come si è ampiamente dimostrato nel ricorso T‑367/09, è stato ed è tutt’oggi caratterizzato da anomalie ancor più stupefacenti: basti pensare che, a fronte dell’acquisto e del trasporto nel porto di Tin Can Island [Nigeria] di tutta la merce, alla [ricorrente] è stato letteralmente impedito di ultimare il trasporto nelle 144 destinazioni finali, a causa della mancata fornitura della documentazione fiscale e doganale, che avrebbe dovuto essere procurata dal beneficiario, sotto il controllo della Delegazione [in Nigeria]». La ricorrente sostiene che «[c]iò ha comportato, ovviamente, che al versamento dell’acconto non abbia ancora fatto seguito il versamento di alcun saldo; questo nonostante, non solo l’acconto versato non copra le spese di acquisto e di trasporto, ma soprattutto sia una cifra del tutto irrisoria se comparata all’ammontare delle penali per il ritardo (!) e all’importo del “demurrage” (...) il cui pagamento viene illegittimamente chiesto alla ricorrente».

30      La ricorrente illustra inoltre la situazione di vari altri contratti nei termini che seguono:

«Il contratto Russia è scaduto il 10 settembre 2009, senza che la [ricorrente] abbia potuto completare l’esecuzione della propria prestazione; ciò a causa delle lungaggini della Federazione Russa per l’emissione della certificazione GOST necessaria alla esportazione delle merci.

Il contratto Costa Rica, di più recente aggiudicazione, è stato caratterizzato dal recesso del beneficiario; ciò sia in ragione del ritardo riconducibile alle difficoltà costruttive del macchinario principale (centrifuga) sia in ragione della intervenuta liquidazione della [ricorrente].

La stipula del contratto Turchia prevedeva l’emissione dell’ordine di servizio entro il 2 giugno 2008.

Tale termine non è stato rispettato dal beneficiario e la ricorrente, confermando la propria disponibilità a proseguire nell’esecuzione del contratto stesso, ha, a più riprese, chiesto di ottenere una congrua proroga del termine di esecuzione; a fronte dei ripetuti rifiuti da parte del beneficiario, la [ricorrente] ha chiesto – rectius, ha reiterato – la richiesta al beneficiario di addivenire ad una soluzione amichevole, prevedendo la restituzione dell’acconto ricevuto.

Il contratto Congo: il contratto in questione è stato oggetto di una serie di indagini e di controlli da parte dell’OLAF – indagini le cui modalità sono state contestate più volte dalla stessa ricorrente.

Anche in tal caso, la [ricorrente] ha richiesto, a più riprese, di addivenire ad una soluzione amichevole delle controversie sorte in corso di esecuzione del contratto, dimostrandosi disponibile alla restituzione dell’acconto ricevuto».

31      La ricorrente sostiene inoltre che, procedendo alla compensazione delle principali posizioni contabili dei diversi contratti, essa sarebbe creditrice di un importo pari a EUR 114 069,94 illecitamente trattenuto. La ricorrente aggiunge che, nell’ambito dei contratti conclusi con i beneficiari marocchini, essa ha inviato ai servizi centrali della Commissione nonché alla Delegazione in Marocco proposte transattive che non avrebbero ricevuto alcuna risposta.

32      A suo avviso, sembra evidente che si configura una situazione di ingiustificato arricchimento in capo alla Delegazione in Marocco e alla Delegazione in Nigeria e, in via indiretta, in capo alla Commissione stessa, ciò che la legittimerebbe a richiedere un indennizzo, pari alla diminuzione patrimoniale subìta, oltre agli interessi. A questo proposito, la ricorrente rileva che «appare (...) appena il caso di evidenziare che sussistono tutti gli elementi per l’esperimento dell’azione in questione».

33      Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente sostiene che, nell’atto introduttivo, oltre ad essere stata individuata la base giuridica di riferimento, ossia il regolamento finanziario, sono stati dedotti i fatti all’origine della controversia ed è stata altresì allegata una tabella, dalla quale si evincerebbero i rapporti di dare e avere tra la ricorrente e la Commissione, dalla cui compensazione si giungerebbe all’importo di EUR 114 069,94. Pertanto, la Commissione non potrebbe affermare che la ricorrente non ha spiegato «come perviene a questo risultato». Quanto all’«impoverimento» da essa subìto, sarebbe sufficiente, ad avviso della ricorrente, rammentare che, nell’atto introduttivo, essa ha evidenziato che «i mancati incassi e le numerose infrazioni, imputabili ad alcune Delegazioni della Commissione Europea ed alla Commissione europea, avevano determinato una situazione di crisi finanziaria e la [sua] messa in liquidazione». Infine, quanto al nesso di causalità, la ricorrente afferma che è appena il caso di rilevare che, perché si configuri un arricchimento senza giusta causa, è sufficiente che sussista la possibilità di ricondurre ad un unicum il fatto causativo dell’arricchimento, quale, nel caso di specie, il trattenimento indebito di somme da parte della Commissione – somme che sarebbero destinate alla ricorrente – a fronte di specifiche prestazioni rese da quest’ultima.

34      Infine, riguardo alla violazione dell’art. 48 del regolamento di procedura invocata dalla Commissione, la ricorrente ricorda che è stata messa in liquidazione il 20 aprile 2009, ciò che avrebbe comportato un’estrema difficoltà nella ricostruzione della sua situazione contabile e un’impossibilità oggettiva di proporre una simile azione prima del mese di ottobre 2009.

 Giudizio del Tribunale

35      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte – applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ex art. 53, primo comma, del medesimo Statuto – nonché ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso [ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 20, e 8 luglio 2010, causa T‑212/10, Strålfors/UAMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS), non pubblicata nella Raccolta, punto 5].

36      Inoltre, sebbene il testo dell’atto introduttivo possa essere suffragato e completato, su punti specifici, tramite rimandi a determinati passaggi di atti ad esso allegati, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in forza delle norme sopra ricordate, devono figurare nel suddetto atto introduttivo (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 94‑100, e ordinanza IDENTIFICATION SOLUTIONS, cit., punto 6). Lo stesso vale, a fortiori, in caso di rinvio a documenti presentati dinanzi al medesimo giudice in altre cause (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione, Racc. pag. II‑5527, punti 54‑68). 

37      Nel caso di specie, la ricorrente sostiene, in primo luogo, l’impossibilità di eseguire i contratti conclusi con i beneficiari marocchini e nigeriano, ed illustra le ragioni di tale mancata esecuzione in modo lapidario, come risulta dai punti 27‑29 della presente ordinanza.

38      La ricorrente asserisce, in secondo luogo, che «emerge di tutta evidenza» che la Commissione nonché la Delegazione in Marocco e la Delegazione in Nigeria si sono arricchite in modo ingiustificato a suo danno. Sulla base di una tabella contenuta nell’atto introduttivo, la ricorrente fa dunque valere che la Commissione è debitrice nei suoi confronti della somma di EUR 114 069,94.

39      È giocoforza constatare, anzitutto, che gli elementi di fatto esposti nell’atto introduttivo non consentono di capire le ragioni della mancata esecuzione dei contratti conclusi con i beneficiari marocchini e nigeriano addotta dalla ricorrente. Per quanto riguarda i contratti conclusi con i beneficiari marocchini, la ricorrente si limita ad evocare «un clima di totale disinteresse» da parte della Commissione e della Delegazione in Marocco, un’«impressionante impreparazione tecnico‑giuridica» e un «grave ostruzionismo» da parte della Delegazione in Marocco, ed osserva infine che né quest’ultima né la Commissione «hanno fatto alcunché perché venissero sottoscritti i verbali di ricezione provvisoria (nemmeno definitiva!) della merce acquistata e fornita [da essa ricorrente]». Quanto al contratto concluso con il beneficiario nigeriano, la ricorrente si limita ad invocare, al fine di spiegare la mancata esecuzione dello stesso, l’omesso rilascio, da parte del beneficiario suddetto, della documentazione fiscale e doganale, sotto il controllo della Delegazione in Nigeria.

40      Anche supponendo che – come sembra sostenere la ricorrente – sia possibile ricavare chiarimenti aggiuntivi dagli atti introduttivi delle citate cause T‑264/09 e T‑367/09, un simile rinvio a tali documenti, pur essendo questi allegati al ricorso nella presente causa, non può supplire alla mancanza di precisione di quest’ultimo (v. supra, punto 36).

41      Occorre poi rilevare che, sulla base di una tabella riguardante la sua situazione contabile, la ricorrente pretende il pagamento, da parte della Commissione, di un importo di EUR 114 069,94, senza chiarire le modalità di calcolo che le consentono di reclamare tale somma. Nell’atto introduttivo la ricorrente si limita a sostenere che l’importo in questione è il risultato della compensazione delle principali posizioni contabili dei diversi contratti riportati nella tabella suddetta. Essa non chiarisce le modalità di calcolo di tale importo neppure nell’ambito delle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.

42      Infine, le argomentazioni succinte e confuse esposte nell’atto introduttivo in merito alla situazione dei contratti conclusi con i beneficiari marocchini e nigeriano non consentono al Tribunale di verificare se la Commissione abbia ottenuto, come sostiene la ricorrente, un arricchimento ingiustificato.

43      Infatti, secondo la giurisprudenza, se è certo vero che l’azione per arricchimento senza causa non sottostà al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto – il sorgere della quale è subordinato al soddisfacimento di un insieme di presupposti, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6513, punto 106 e la giurisprudenza ivi citata) – e se è altresì vero che la detta azione per arricchimento senza causa si differenzia da quella per responsabilità extracontrattuale per il fatto che essa non esige la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, e neppure l’esistenza di un comportamento in generale, nondimeno è necessario che venga fornita la prova di un arricchimento ottenuto dal convenuto in assenza di un valido fondamento giuridico, nonché di un impoverimento del ricorrente correlato a tale arricchimento. Perché l’azione fondata sull’arricchimento senza causa abbia successo, è essenziale che l’arricchimento non trovi la propria giustificazione in un contratto o in un obbligo di legge [v., in tal senso, sentenza della Corte 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/Commissione, Racc. pag. I‑9761, punti 44‑49].

44      Nella specie, occorre rilevare che, nella parte dell’atto introduttivo intitolata «Diritto», la ricorrente fa valere, da un lato, che «emerge di tutta evidenza che, ad oggi, si configura una situazione di ingiustificato arricchimento in capo alle istituzioni comunitarie» e, dall’altro, che è «inconfutabile che le Delegazioni si trovino, in modo del tutto ingiustificato, a detenere importi ad esse non spettanti, bensì, spettanti alla ricorrente», osservando in conclusione come «sia appena il caso di evidenziare che sussistono tutti gli elementi per l’esperimento dell’azione in questione». Così facendo, la ricorrente non deduce alcun motivo o argomento in diritto, né offre un principio di ragionamento, limitandosi a formulare delle asserzioni. Pertanto, sulla base del solo atto introduttivo, il Tribunale non è in grado di verificare se, riguardo alle somme asseritamente trattenute dalla Commissione in modo indebito, ciò sia avvenuto legittimamente o meno.

45      Di conseguenza, poiché l’atto introduttivo del giudizio non soddisfa i requisiti minimi fissati dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, senza necessità di esaminare se esso violi altresì l’art. 48 del medesimo regolamento.

 Sulle spese

46      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché irricevibile.

2)      La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.

Lussemburgo, 30 giugno 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Lingua processuale: l’italiano.