Language of document : ECLI:EU:T:2011:197

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 maggio 2011 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee – Procedura di riconoscimento della natura professionale di una malattia – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑402/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima sezione) 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui detto giudice ha, in parte, dichiarato il suo ricorso manifestamente irricevibile e, in parte, lo ha respinto in quanto manifestamente infondato.

 Fatti

2        I fatti essenziali all’origine della controversia sono esposti, ai punti 2‑25 dell’ordinanza impugnata, nei seguenti termini:

«2      Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la “delegazione”) come funzionario in prova dal 16 giugno 2000.

(…)

5      Il 14 agosto 2001, il capo della delegazione inviava all’amministrazione centrale della DG “Sviluppo” una “nota di archivio” avente ad oggetto la “[c]ondotta professionale [del ricorrente]” (in prosieguo: la “nota del 14 agosto 2001”). In tale nota, il capo della delegazione faceva presente un’insufficienza del rendimento e della condotta professionale del ricorrente, della sua tendenza a “disperdersi e a perdere troppo tempo con questioni amministrative, in particolare connesse al suo trasloco e [alla sua] istallazione”, nonché di difficoltà d’integrazione dell’interessato nell’ambito della delegazione. Il capo della delegazione sottolineava, del pari, che l’interessato “[era] stato vittima di un numero anomalo di incidenti in cui [aveva] dovuto chiedere l’intervento [dei] servizi di sicurezza [della delegazione]”.

(…)

8      Con decisione dell’11 gennaio 2002, poi annullata e sostituita il 18 marzo 2002 da una decisione con effetti a decorrere dal 1° aprile 2002, il ricorrente è stato rassegnato alla sede di Bruxelles nell’interesse del servizio.

(…)

10      Con nota datata 1° marzo 2003, il ricorrente, asserendo di essere affetto da una malattia provocata dalle molestie psicologiche subite durante l’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della delegazione, ha presentato istanza per il riconoscimento della natura professionale della sua malattia, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo “Statuto”).

11      Con nota datata 23 aprile 2003, il capo del settore “[a]ssicurazioni incidenti e malattie professionali” del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni della Comunità europee ha accusato ricezione della domanda del ricorrente di cui alla sua nota del 23 marzo 2003. La nota del 23 aprile 2003 conteneva il seguente passo:

“Conformemente all’art. 17, n. 2, della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee], il settore ‘[a]ssicurazione [i]ncidenti e [malattie [p]rofessionali’ procederà ad un’inchiesta per raccogliere tutti gli elementi che consentiranno di determinare la natura dell’affezione, la sua origine professionale nonché le circostanze in cui essa si è manifestata.

Dalla loro ricezione, tali elementi saranno trasmessi al medico indicato dall’[autorità che ha il potere di nomina] nel contesto del procedimento previsto dall’art. 73 dello [S]tatuto. Lei sarà poi assoggettato a visita medica presso lo stesso medico. In base alle informazioni in tal modo raccolte, questi fornirà le proprie conclusioni conformemente all’art. 19 della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee]”.

(…)

14      Il 27 settembre 2005, l’IDOC [sollecitato dall'autorità che ha il potere di nomina nell’ambito della procedura di riconoscimento della malattia professionale] ha emesso una relazione in cui concludeva che gli atti forniti dal ricorrente non contenevano “elementi sufficientemente concreti a sostegno di quanto dallo stesso dedotto circa le molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima nella delegazione (...)” (in prosieguo: la “relazione dell’IDOC”) e che non occorreva procedere a indagini complementari.

(…)

17      Con nota datata 10 luglio 2006 e pervenuta all’amministrazione, secondo il ricorrente, il successivo 2 agosto, il ricorrente ha introdotto dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto (in prosieguo: la “nota del 10 luglio 2006”), in cui ha chiesto:

–        che la Commissione svolgesse un’inchiesta concernente, in primo luogo, le pretese molestie psicologiche subite da parte del capo della delegazione, in secondo luogo, la diffusione illegittima, con la nota del 14 agosto 2001, di informazioni diffamatorie sul suo conto, in terzo luogo, la violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio di servizio messo a sua disposizione (in prosieguo: la “domanda di indagine”);

–        la corresponsione, da parte della Commissione, della somma di EUR 810 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni “derivanti dagli atti fatti e comportamenti illeciti, illegali, illegittimi, ingiusti” che essa avrebbe compiuto (in prosieguo: la “domanda risarcitoria”).

(…)

21      Con decisione [9 ottobre 2006], l’APN ha respinto la domanda risarcitoria contenuta nella nota del 10 luglio 2006 (in prosieguo: la “decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria”). Tuttavia, in tale decisione, l’APN non si è pronunciata in ordine alla domanda di inchiesta parimenti contenuta nella nota del 10 luglio 2006 e si è limitata a respingere i rilievi critici del ricorrente quanto all’asserito “ritardo colpevole” con cui sarebbe stata condotta l’inchiesta avviata ai sensi dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee]. In tal modo, la mancata risposta alla domanda di inchiesta ha fatto sorgere, alla scadenza del termine di quattro mesi decorrente dall’introduzione della domanda medesima, una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la “decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta”).

(…)

24      Con decisione del 23 aprile 2007 di cui il ricorrente ha avuto ricezione il successivo 4 giugno, l’APN ha esplicitamente respinto il reclamo avverso la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria (in prosieguo: la “decisione del 23 aprile 2007”).

25      Il 4 giugno 2007, il ricorrente ha ricevuto dalla Commissione copia della relazione dell’IDOC».

 Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

 Procedimento in primo grado

3        Come risulta dai punti 26 e 27 dell’ordinanza impugnata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 25 agosto 2007 e iscritto a ruolo con il numero F‑86/07, il ricorrente ha concluso, in particolare, che detto Tribunale voglia:

–        «annullare la decisione con cui la Commissione ha respinto le domande contenute nella nota del 10 luglio 2006;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione del 23 aprile 2007;

(…)

–        condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 520 000 (…) ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa;

–        condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra il giorno successivo alla presentazione del presente ricorso e il giorno di esecuzione della sentenza del Tribunale, la somma di EUR 1 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        condannare la Commissione alle spese (…)».

4        La Commissione europea, dal canto suo, ha concluso per la declaratoria di irricevibilità ovvero per il rigetto del ricorso in quanto infondato ed ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di condannare il ricorrente alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale (punto 29 dell’ordinanza impugnata).

 Ordinanza impugnata

5        Il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, in primo luogo, che, con la sua domanda di annullamento, il ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta di cui al punto 17, primo trattino, dell’ordinanza impugnata, sorta per effetto del silenzio-rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta») e, dall’altro lato, l’annullamento della relazione dell’Ufficio investigativo e disciplinare (IDOC) del 27 settembre 2005 (in prosieguo: la «relazione dell’IDOC»). Il Tribunale della funzione pubblica, inoltre, ha dichiarato irricevibili le domande di annullamento, da una parte, della decisione del 9 ottobre 2006, con la quale l’APN ha respinto la domanda risarcitoria di cui al punto 17, secondo trattino, dell’ordinanza impugnata (in prosieguo: la «decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria») e, dall’altra, della decisione del 23 aprile 2007, con la quale l’APN ha respinto il reclamo avverso la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria (in prosieguo: la «decisione del 23 aprile 2007») (punti 32‑34 dell’ordinanza impugnata).

6        Quanto alla domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che, nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito della domanda presentata dal ricorrente il 1° marzo 2003, l’IDOC è stato incaricato di procedere a una verifica vertente, in sostanza, sui medesimi fatti sui quali verteva la domanda introdotta dal ricorrente con nota datata 10 luglio 2006 e che la relazione dell’IDOC si pronunciava su tutte le deduzioni svolte. Ciò premesso, le domande di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta, alla data d’introduzione del ricorso, risultavano prive di oggetto e, conseguentemente, manifestamente irricevibili (punti 35‑37 dell’ordinanza impugnata).

7        Quanto alla domanda di annullamento della relazione dell’IDOC, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che la relazione de qua costituisce un atto puramente preparatorio e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva sottoposto all’APN un reclamo contro detta relazione. Tale domanda, pertanto, è stata dichiarata irricevibile (punti 38-41 dell’ordinanza impugnata).

8        Quanto alle domande risarcitorie, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, preliminarmente, che il ricorrente chiedeva, in sostanza, il risarcimento del danno risultante, in primo luogo, dalle pretese molestie psicologiche perpetrate dal capo della delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: «il capo della delegazione»), in secondo luogo, dal fatto che la Commissione avrebbe omesso di adottare misure idonee ad accertare l’effettività dei fatti inerenti alle molestie psicologiche e ad impedire che essi continuassero ad essere perpetrati, in terzo luogo, dalla illegittima diffusione, con la «nota di archivio» del 14 agosto 2001 del capo della delegazione, di informazioni diffamatorie sul conto del ricorrente e di informazioni relative alla sua vita privata e, in quarto luogo, dalla violazione, da parte dell’amministrazione, dei propri obblighi in materia di arredamento dell’alloggio di servizio messo a sua disposizione.

9        Il Tribunale della funzione pubblica ha poi rilevato che l’interessato non aveva apportato il minimo principio di prova quanto all’esistenza delle asserite molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima, né alcun elemento a sostegno delle sue affermazioni relative alla diffusione di informazioni diffamatorie o alla divulgazione di informazioni concernenti la sua vita privata, mentre le asserzioni relative alla posizione della Commissione quanto ai propri obblighi in materia di arredamento dell’alloggio sarebbero manifestamente inesatte (punti 46‑50 dell’ordinanza impugnata).

10      Ciò premesso, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le domande risarcitorie in quanto manifestamente infondate in diritto (punto 51 dell’ordinanza impugnata).

 Sull'impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2009, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

12      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        Dichiarare l’impugnazione irricevibile e/o respingerla in quanto infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

14      A seguito del deposito della comparsa di risposta da parte della Commissione, il ricorrente è stato autorizzato a presentare replica, cui ha fatto seguito la controreplica della Commissione.

15      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2010, il ricorrente ha chiesto a detto giudice, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura del Tribunale, di passare alla fase orale del procedimento.

 In diritto

16      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanza del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Nel merito

17      A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce otto motivi, contestando una serie di valutazioni svolte dal Tribunale della funzione pubblica.

 Sui primi tre motivi

–       Argomenti delle parti

18      In primo luogo, il ricorrente deduce che, considerando che la domanda risarcitoria proposta con la sua nota del 10 luglio 2006 fosse stata espressamente respinta con decisione di data 9 ottobre 2006, il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato il contenuto di tale decisione. Nessun documento di cui agli atti di causa e datato 9 ottobre 2006, infatti, conterrebbe una decisione sulla domanda risarcitoria.

19      In secondo luogo, il ricorrente rileva che la relazione dell’IDOC non è volta a pronunciarsi sulle molestie psicologiche subite dal medesimo, bensì sull’origine professionale della sua malattia ai sensi dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo la «regolamentazione»). Nel contesto dell’inchiesta condotta dall’IDOC, la questione se le molestie psicologiche si fossero effettivamente verificate sarebbe inconferente, poiché l’impressione soggettiva del funzionario, per la quale la sua malattia deve essere imputata alle molestie psicologiche in questione, può essere considerata sufficiente per riconoscere l’origine professionale della malattia stessa a prescindere dall’effettività delle molestie asserite. Pertanto, l’oggetto di tale relazione sarebbe distinto da quello dell’inchiesta che il ricorrente ha richiesto con la sua nota del 10 luglio 2006. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe, quindi, erroneamente concluso nel senso che la domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta era priva di oggetto.

20      In terzo luogo, il ricorrente ribadisce che nessuna inchiesta è stata effettuata in esito alla domanda introdotta dal medesimo con nota datata 10 luglio 2006.

21      La Commissione contesta questo argomento.

–       Giudizio del Tribunale

22      In primo luogo, occorre sottolineare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ultimo paragrafo della decisione del 9 ottobre 2006 è dedicato al rigetto della domanda risarcitoria contenuta nella nota del 10 luglio 2006, sicché il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcuno snaturamento del contenuto di detta decisione.

23      Inoltre, anche a voler ritenere che detta domanda sia stata rigettata implicitamente, tale circostanza non inficerebbe la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, quale correttamente esposta al punto 33 dell’ordinanza impugnata, poiché un rigetto implicito siffatto ha quale unico effetto di consentire alla parte che asserisce di aver subìto un pregiudizio d’investire il giudice dell'Unione di una domanda risarcitoria (v., in tal senso, sentenza 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68).

24      Quanto alla natura della relazione dell’IDOC, è giocoforza constatare che l’inchiesta in questione, avviata ai sensi della regolamentazione, ha ad oggetto, in particolare, l’accertamento dei fatti a causa dei quali il ricorrente asserisce di essere afflitto da una malattia grave. Invero, ai sensi dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione (divenuto art. 16, n. 2, della regolamentazione a far data dal 1° gennaio 2006), «[l’] amministrazione procede a un’indagine al fine di raccogliere tutti gli elementi che consentano di determinare la natura della malattia, la sua origine professionale e le circostanze in cui essa si è manifestata».

25      Dato che le molestie psicologiche sarebbero, secondo il ricorrente, fra le circostanze all’origine della malattia dedotta, l’IDOC è stato incaricato di procedere a una verifica relativa alla veridicità delle affermazioni del ricorrente medesimo. Del resto, come risulta dalla relazione dell’IDOC, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcuno snaturamento degli elementi di prova laddove ha affermato, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che detta relazione si è pronunciata, in particolare, sulle deduzioni del ricorrente relative alle molestie psicologiche.

26      I primi due motivi, di conseguenza, devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

27      Quanto al terzo motivo, è giocoforza rilevare che esso nulla aggiunge rispetto ai motivi precedenti, sicché deve essere parimenti respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo

–       Argomenti delle parti

28      Il ricorrente fa valere che, non avendo individuato la decisione definitiva rispetto alla quale la relazione dell’IDOC sarebbe un atto preparatorio, l’ordinanza impugnata è viziata per carenza di motivazione.

29      La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

30      Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 19 della regolamentazione (divenuto art. 18 della regolamentazione a far data dal 1° gennaio 2006), le decisioni relative al riconoscimento dell'origine professionale di una malattia nonché alla fissazione del grado di invalidità permanente sono prese dall’APN sulla base delle risultanze presentate dal medico o dai medici indicati dalle istituzioni e, su richiesta del funzionario, previa consultazione della commissione medica prevista dall’art. 23 (divenuto art. 22 della regolamentazione a far data dal 1° gennaio 2006).

31      Al punto 40 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica rinvia pertanto espressamente a tale decisione, per l’adozione della quale l’APN può legittimamente prendere in considerazione la relazione dell’IDOC.

32      Il quarto motivo deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo

–       Argomenti delle parti

33      Con tale motivo, il ricorrente deduce che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente ritenuto che le molestie psicologiche presuppongano l’intenzionalità del molestatore.

34      La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

35      È giocoforza rilevare che la definizione di molestia psicologica fornita dal Tribunale della funzione pubblica al punto 46 dell’ordinanza impugnata, come una condotta obiettivamente intesa a ledere un collega o a peggiorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro, corrisponde a quella fornita dalla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A-2‑107 e II‑A-2‑485, punto 79).

36      Il quinto motivo, di conseguenza, deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul sesto motivo

–       Argomenti delle parti

37      Il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha dichiarato che il ricorrente avrebbe dovuto fornire alla Commissione la prova delle pretese molestie psicologiche subìte al fine di richiamare l’Istituzione ad agire conformemente all’obbligo di assistenza cui è tenuta.

38      La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

39      Tale motivo è fondato su una lettura manifestamente erronea dell’ordinanza impugnata. Invero, come risulta dai punti 46 e 47 della medesima, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che il ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova di essere stato vittima di molestie psicologiche.

40      Pertanto, questa censura dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sul settimo motivo

–       Argomenti delle parti

41      Con tale motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in errore nel contesto della domanda risarcitoria e, in particolare, quanto alla natura delle informazioni divulgate dal capo della delegazione come relative alla vita privata del ricorrente, al numero di incidenti nei quali egli sarebbe stato coinvolto e al tipo di prove che avrebbero dovuto essere fornite per dedurre la violazione, da parte della Commissione, dei propri obblighi quanto all’arredamento dell’alloggio del ricorrente.

42      La Commissione eccepisce l'irricevibilità di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

43      Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa sottoposti al suo giudizio e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione (v., per analogia, sentenze della Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 44; 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 35, e ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

44      Pertanto, considerato che il presente motivo di impugnazione verte su constatazioni operate in punto di fatto dal Tribunale della funzione pubblica e che non viene allegato che quest’ultimo abbia commesso uno snaturamento dei fatti, tale motivo è manifestamente irricevibile.

45      Quanto all’affermazione secondo la quale le censure del ricorrente relative al comportamento della Commissione riguardo al suo obbligo di arredamento del proprio alloggio rientrerebbero nell’ambito delle molestie psicologiche, a sostegno della quale il ricorrente avrebbe dovuto fornire solo un principio di prova al fine di sollecitare la Commissione ad avviare un’indagine, è sufficiente rilevare che, a termini del punto 50 dell’ordinanza impugnata, la Commissione si è adoperata per rispondere alle domande specifiche del ricorrente e si è dimostrata disponibile a concedergli l’importo di EUR 1 300 per l’acquisto di un letto adeguato al suo stato di salute.

46      Orbene, il ricorrente non fa valere che tale valutazione contenga un qualche snaturamento, sicché, anche ammettendo che egli avrebbe dovuto fornire solo un principio di prova al fine di sollecitare la Commissione ad avviare un’indagine, il suo argomento è del tutto inconferente.

47      Il settimo motivo, pertanto, deve essere, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sull’ottavo motivo

–       Argomenti delle parti

48      Il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver omesso di statuire sulla domanda di acquisizione agli atti di causa di un documento relativo alle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima, presentata in data 8 maggio 2008. Da tale documento risulterebbe che il capo della delegazione ha imposto al ricorrente di espletare un turno di permanenza l’11 e il 12 agosto 2001, mentre quest’ultimo sarebbe stato in congedo per malattia in tali date.

49      La Commissione eccepisce l’irricevibilità di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

50      Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, occorre ricordare che il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice della eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., per analogia, sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I‑5281, punto 19).

51      Si deve aggiungere che il ricorrente non allega, nella propria impugnazione, di aver sostenuto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che il documento in questione era stato prodotto dinanzi alla Commissione, al fine di costituire un principio di prova delle asserite molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima.

52      Di conseguenza, ed anche se il Tribunale della funzione pubblica avrebbe potuto, in effetti, respingere espressamente la domanda del ricorrente, l’ottavo motivo di ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

53      Pertanto, l’impugnazione deve essere in parte dichiarata manifestamente irricevibile e in parte respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulle spese

54      In conformità all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

56      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente in sede di impugnazione, deve essere condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione nel contesto dell’impugnazione.

57      Essendo stata respinta l’impugnazione, il regolamento sulle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica resta quello di cui al punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, ai sensi del quale le spese del procedimento di primo grado sono poste a carico del ricorrente. Di conseguenza, la domanda della Commissione di condannare quest’ultimo alle spese risulta priva di oggetto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è in parte manifestamente irricevibile e in parte respinta in quanto manifestamente infondata.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente impugnazione.

Lussemburgo, 5 maggio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l'italiano.