Language of document : ECLI:EU:T:2008:211

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

18 giugno 2008 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei sorbati – Decisione che accerta un’infrazione dell’art. 81 CE – Calcolo delle ammende – Obbligo di motivazione – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Principio del ne bis in idem – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Accesso al fascicolo – Durata del procedimento»

Nel procedimento T‑410/03,

Hoechst GmbH, già Hoechst AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Klusmann e V. Turner, successivamente dagli avv.ti Klusmann, Turner e M. Rüba, e infine dagli avv.ti Klusmann e Turner,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. W. Mölls, dalle sig.re O. Beynet e K. Mojzesowicz, successivamente dal sig. Mölls e dalla sig.ra Mojzesowicz, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Böhlke,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all’annullamento, per quanto riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 1° ottobre 2003, 2005/493/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a carico di Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd e Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Caso n. C 37.370 – Sorbati) (sintesi in GU 2005, L 182, pag. 20), o, in subordine, alla riduzione a un livello adeguato dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Con decisione 1° ottobre 2003, 2005/493/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a carico di Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd e Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Caso COMP/E‑1/37.370 – Sorbati; in prosieguo: la «decisione»), la Commissione accertava che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando a un’intesa sul mercato dei sorbati.

2        Le imprese destinatarie della decisione sono la Chisso Corporation, la Daicel Chemical Industries Ltd (in prosieguo: la «Daicel»), The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd (in prosieguo: la «Nippon Synthetic») e la Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (in prosieguo: la «Ueno»), aventi tutte sede in Giappone, nonché la ricorrente, la Hoechst AG, divenuta in seguito Hoechst GmbH, avente sede in Germania.

3        Il periodo dell’infrazione va dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996 (per la Chisso, la Daicel, la Ueno e la Hoechst) e dal 31 dicembre 1978 al 30 novembre 1995 (per la Nippon Synthetic).

4        Il termine «sorbati», secondo la decisione, designa conservanti chimici (agenti antimicrobici) in grado di ritardare o prevenire lo sviluppo di microrganismi, quali fermenti, batteri, muffe o funghi. Sono utilizzati soprattutto in alimenti e bevande. I sorbati vengono inoltre utilizzati per preservare altre caratteristiche alimentari, quali il sapore, il colore, la consistenza e il valore nutritivo. Inoltre, i sorbati svolgono una funzione di stabilizzatori di altri tipi di prodotti, quali i farmaci, i cosmetici, il cibo per animali domestici e i mangimi (‘considerando’ 56 della decisione).

5        Come si legge nella decisione, si distinguono tre tipi di sorbati. In primo luogo, l’acido sorbico è il prodotto di base, dal quale derivano altri sorbati. La produzione di tale sostanza è tecnicamente complessa e la sua utilizzabilità è limitata in quanto scarsamente idrosolubile. In secondo luogo, il sorbato di potassio viene utilizzato quando si vuole un’elevata solubilità in acqua. In terzo luogo, il sorbato di calcio viene utilizzato per rivestire l’imballaggio cartaceo dei formaggi in Francia e in Italia. L’acido sorbico costituisce circa il 30% delle vendite di sorbati nell’Europa occidentale, il sorbato di potassio ne costituisce il 70% e il sorbato di calcio ne costituisce una parte residuale (‘considerando’ 57‑61 della decisione).

6        All’epoca dei fatti esistevano sette grandi fornitori di sorbati a livello mondiale: due imprese erano europee (Hoechst e Cheminova A/S), una era americana (Monsanto, divenuta in seguito Eastman Chemical Company), e le quattro imprese restanti erano giapponesi (Chisso, Daicel, Nippon Synthetic e Ueno) (‘considerando’ 64 della decisione).

7        Fino alla cessione, nel settembre 1997, del suo ramo di attività nel settore dei sorbati ad una delle sue controllate al 100% (Nutrinova Nutrition Specialities & Food Ingredients GmbH; in prosieguo: la «Nutrinova»), la Hoechst era il principale operatore sul mercato mondiale (oltre il 20% nel 1995) e sul mercato europeo (oltre il 45% nel 1995). La Hoechst era seguita da Chisso, Daicel, Nippon Synthetic e Ueno (ciascuna di tali imprese rappresentava nello stesso anno tra il 9,5 e il 15% del mercato mondiale e tra il 4 e il 15% del mercato europeo) [‘considerando’65 e 70 (tabella I della decisione)].

8        Secondo i ‘considerando’ 4 e 5 della decisione, i legali della Chisso si incontravano con i rappresentanti dei servizi della Commissione il 29 settembre 1998 per esprimere la volontà di tale impresa di collaborare nell’ambito della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») in relazione a un’intesa mondiale sul mercato dell’acido sorbico.

9        Il 27 ottobre 1998 il legale della Nutrinova contattava a sua volta i servizi della Commissione per esprimere la volontà di tale impresa di cooperare nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

10      Il 29 ottobre 1998, in occasione di una riunione tra i legali della Hoechst e della Nutrinova e i servizi della Commissione, veniva fornita una descrizione orale del mercato rilevante, dei produttori, delle quote di mercato, della procedura negli Stati Uniti e delle attività dell’intesa.

11      Il 13 novembre 1998 la Chisso descriveva oralmente ai servizi della Commissione le attività dell’intesa e forniva loro elementi documentali.

12      Il 9 dicembre 1998 i servizi della Commissione raccoglievano la testimonianza orale del rappresentante della Chisso nell’intesa, il quale forniva spiegazioni e chiarimenti sui documenti prodotti il 13 novembre 1998.

13      Il 21 dicembre 1998 la Nutrinova presentava una memoria concernente il mercato dei sorbati.

14      Il 19 marzo e il 28 aprile 1999 la Nutrinova presentava una memoria in cui esponeva le attività anticoncorrenziali sul mercato dei sorbati, nonché elementi documentali.

15      Il 20 aprile 1999 la Chisso presentava una dichiarazione che confermava e sviluppava la descrizione orale effettuata durante la riunione del 13 novembre 1998.

16      Ciò premesso, il 26 maggio e il 17 giugno 1999 la Commissione inviava richieste di informazioni alla Daicel, alla Nippon Synthetic e alla Ueno, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204) (‘considerando’ 6 della decisione).

17      Rispettivamente in data 15 luglio 1999, 24 ottobre 2001 e 21 febbraio 2002, la Nippon Synthetic, la Ueno e la Daicel manifestavano la loro volontà di cooperare ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Esse ottemperavano alle richieste di informazioni della Commissione (‘considerando’ 7, 10 e 11 della decisione).

18      Successivamente, la Commissione inviava altre richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, l’ultima delle quali in data 13 dicembre 2002 (‘considerando’ 21 della decisione).

19      Tra il 1998 e il 2001 venivano avviati negli Stati Uniti e in Canada procedimenti relativi a pratiche di fissazione dei prezzi nel settore dei sorbati. Venivano inflitte ammende alla Daicel, alla Hoechst, alla Nippon Synthetic e alla Ueno (per il procedimento negli Stati Uniti), nonché alla Daicel, alla Hoechst e alla Ueno (per il procedimento in Canada) (‘considerando’ 30‑32 della decisione).

20      Il 20 dicembre 2002 la Commissione avviava un procedimento a norma dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE e inviava una comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione (‘considerando’ 22 della decisione).

21      Il 24 aprile 2003 le imprese destinatarie della decisione prendevano parte all’audizione dinanzi alla Commissione (‘considerando’ 29 della decisione).

22      Il 1° ottobre 2003 la fase amministrativa portava all’adozione della decisione da parte della Commissione.

23      Secondo l’art. 1 del dispositivo della decisione, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e, dal 1° gennaio 1994, l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, per avere preso parte, nei periodi di seguito indicati, ad un accordo complesso, unico e continuato, nonché a pratiche concordate nel settore dei sorbati, nel cui ambito hanno convenuto di fissare obiettivi di prezzo e ripartire tra loro quote volumetriche, definire un sistema di informazione e controllo e non rendere disponibile la tecnologia a potenziali nuovi operatori di mercato:

a)      Chisso, dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996;

b)      Daicel, dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996;

c)      Hoechst, dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996;

d)      Nippon Synthetic, dal 31 dicembre 1978 al 30 novembre 1995;

e)      Ueno, dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996.

24      All’art. 2 del dispositivo della decisione la Commissione ordinava alle imprese elencate all’art. 1 di porre immediatamente fine, se non vi avevano ancora provveduto, alle infrazioni indicate nel medesimo articolo e di astenersi dal ripetere atti o comportamenti descritti all’art. 1 o aventi il medesimo o un simile oggetto o effetto.

25      Sulla base degli accertamenti di fatto e delle valutazioni giuridiche contenute nella decisione, la Commissione infliggeva alle imprese in questione ammende il cui importo veniva calcolato in base al metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») e nella comunicazione sulla cooperazione del 1996.

26      All’art. 3 del dispositivo della decisione, la Commissione infliggeva le seguenti ammende:

a)      Daicel: EUR 16 600 000;

b)      Hoechst: EUR 99 000 000;

c)      Nippon Synthetic: EUR 10 500 000;

d)      Ueno: EUR 12 300 000.

27      L’importo dell’ammenda inflitta alla Hoechst teneva conto, in particolare, del ruolo di leader che essa avrebbe svolto nell’intesa unitamente alla Daicel e del comportamento recidivante che avrebbe tenuto (‘considerando’ 363‑373 della decisione). La Hoechst, tuttavia, beneficiava di una riduzione del 50% dell’ammenda a titolo della sua cooperazione nel procedimento amministrativo (‘considerando’ 455‑466 della decisione).

28      Quanto alla Chisso, la Commissione considerava che essa era stata la prima a fornire elementi di prova determinanti nell’ambito dell’indagine. A tale titolo, la detta impresa beneficiava dell’immunità totale e non le veniva inflitta alcuna ammenda (‘considerando’ 439‑447 della decisione).

29      La decisione veniva notificata alla Hoechst il 9 ottobre 2003, con lettera in data 8 ottobre 2003.

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la Hoechst ha proposto il presente ricorso.

31      Il 16 dicembre 2004 il Tribunale ha respinto la domanda di intervento presentata dalla Chisso (ordinanza del Tribunale 16 dicembre 2004, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑4451).

32      Il 2 marzo 2006 la Commissione è stata invitata a rispondere ad un quesito posto dal Tribunale e a fornire, in primo luogo, documenti figuranti nel fascicolo istruttorio, nella forma resa accessibile alla Hoechst e, in secondo luogo, una versione non riservata o una sintesi non riservata utilizzabili della lettera della Chisso del 17 dicembre 2002, con i relativi allegati. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nei termini impartiti. Per quanto riguarda la lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati, la Commissione ha precisato che la Chisso acconsentiva a che le versioni originali di tali documenti venissero utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

33      Il 5 aprile 2006 la risposta e i documenti forniti dalla Commissione sono stati trasmessi alla Hoechst.

34      Il 18 maggio 2006 la Hoechst è stata invitata a presentare le proprie osservazioni sulla risposta della Commissione. In particolare, la Hoechst è stata invitata a precisare i motivi per i quali la mancata divulgazione della lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati, nella forma trasmessa dalla Commissione dinanzi al Tribunale, le avrebbe impedito di venire a conoscenza di documenti suscettibili di essere utilizzati in sua difesa con conseguente violazione del proprio diritto di difesa. Con lettera 16 giugno 2006 la Hoechst ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

35      Il 12 luglio 2006 la Commissione è stata invitata a presentare le sue osservazioni su taluni punti della risposta della Hoechst. Con lettera 5 settembre 2006 la Commissione ha presentato le sue osservazioni nel termine impartito.

36      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

37      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’8 febbraio 2007.

38      All’udienza il Tribunale ha ordinato alla Commissione, in forza degli artt. 65, lett. b), e 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre, entro tre settimane dalla data dell’udienza stessa, le note interne relative alle conversazioni telefoniche che avevano avuto luogo tra settembre 1998 e aprile 1999 tra i suoi servizi e la Chisso.

39      L’ordinanza del Tribunale, inserita nel verbale d’udienza, è stata comunicata alle parti il 13 febbraio 2007.

40      La Commissione ha ottemperato alla richiesta del Tribunale nei termini impartiti.

41      Conformemente all’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, i documenti trasmessi dalla Commissione non sono stati comunicati alla ricorrente nel periodo in cui il Tribunale ne ha verificato la riservatezza e la pertinenza ai fini della soluzione della controversia.

42      Il 30 aprile 2007 si è chiusa la trattazione orale.

43      L’11 maggio 2007 le parti sono state informate della decisione del Tribunale di stralciare dal fascicolo le note interne menzionate al precedente punto 38 e di rinviarle alla Commissione.

44      La Hoechst chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione nella parte che la riguarda;

–        in subordine, ridurre l’ammenda inflittale nella decisione a un livello adeguato;

–        condannare la Commissione alle spese.

45      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Hoechst alle spese.

 In diritto

46      Il ricorso della Hoechst si fonda su tredici motivi.

47      A tale riguardo si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la lettura degli argomenti presentati consente di stabilire la portata dei motivi dedotti dalla Hoechst a sostegno della propria domanda.

48      Infatti, il primo e il quarto motivo sono diretti ad ottenere l’annullamento integrale della decisione per quanto riguarda la Hoechst.

49      Il tredicesimo motivo mira ad ottenere l’annullamento parziale del dispositivo della decisione, ossia dell’art. 2, per quanto riguarda la Hoechst.

50      Gli altri motivi sono diretti ad ottenere una riduzione dell’ammenda.

I –  Sui motivi diretti ad ottenere l’annullamento integrale della decisione per quanto riguarda la Hoechst

51      Con il primo motivo la Hoechst contesta il diniego della Commissione di darle accesso a taluni documenti liberatori. Nell’ambito del quarto motivo, la Hoechst lamenta l’incompletezza del fascicolo del consigliere‑auditore.

A –  Sul primo motivo, concernente il diniego di accesso a taluni documenti liberatori

1.     Sintesi del procedimento amministrativo e della decisione

52      In occasione di una riunione tenutasi il 13 novembre 1998 tra la Chisso e la Commissione, il funzionario di quest’ultima incaricato di redigere il fascicolo garantiva a detta impresa che «sarebbe stata lealmente avvertita qualora un’altra impresa [avesse tentato] di precedere la Chisso a titolo della comunicazione sulla cooperazione».

53      Il 9 dicembre 1998 i servizi della Commissione raccoglievano la testimonianza orale del rappresentante della Chisso nell’intesa.

54      Il 5 marzo 1999, durante una conversazione telefonica con i servizi della Commissione, la Nutrinova chiedeva che venisse organizzata una riunione. Tale richiesta non aveva seguito.

55      Il 20 dicembre 2002 la Commissione avviava un procedimento a norma dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE e inviava una comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione. Lo stesso giorno dette imprese avevano accesso al fascicolo, sotto forma di due CD‑ROM contenenti le copie complete dei documenti, ad eccezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate (‘considerando’ 22 e 23 della decisione).

56      Il verbale della riunione del 13 novembre 1998, redatto dalla Commissione, figurava nel fascicolo.

57      Con lettera inviata al consigliere‑auditore in data 22 gennaio 2003, la Hoechst chiedeva, congiuntamente alla Nutrinova, tramite i rispettivi legali, di poter consultare i documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi fra la Commissione e la Chisso tra il settembre 1998 e la fine di aprile del 1999. Esse chiedevano, inoltre, di poter consultare una lettera della Chisso datata 17 dicembre 2002, figurante nel fascicolo in una versione non riservata.

58      Per quanto riguarda i documenti interni relativi ai contatti telefonici tra la Commissione e la Chisso, i legali della Hoechst e della Nutrinova ricordavano il contenuto del verbale della riunione del 13 novembre 1998 e precisavano quanto segue:

«Per i nostri clienti è essenziale sapere se, e in quale misura, alcuni contributi siano stati determinati da funzionari della Commissione mentre i nostri clienti stavano cooperando con essa».

59      Per quanto riguarda la lettera della Chisso in data 17 dicembre 2002, i legali della Hoechst e della Nutrinova rilevavano, in particolare, che un allegato di tale lettera, ossia una lettera del 26 marzo 1999, era indirizzato «[Alla] Commissione [e riguardava] la cooperazione della Chisso con la direzione generale della concorrenza». Essi aggiungevano quanto segue:

«Tutti gli argomenti relativi alla cooperazione della Chisso o – soprattutto – tutti i riferimenti ai contatti intercorsi all’epoca tra la Chisso e i funzionari della Commissione potrebbero essere particolarmente pertinenti ai fini della difesa dei nostri clienti».

60      Con lettera 24 febbraio 2003 il consigliere‑auditore respingeva le richieste formulate nella lettera 22 gennaio 2003.

61      A tale riguardo il consigliere‑auditore precisava che le note relative alle conversazioni telefoniche tra la Chisso e la Commissione costituivano documenti interni della Commissione e non erano quindi accessibili. In mancanza di una prova contraria decisiva, si sarebbe dovuto presumere che la Commissione avesse effettuato un’analisi obiettiva delle informazioni utili per la Hoechst. Peraltro, per quanto riguarda la lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 (e quella del 26 marzo 1999 prodotta in allegato a detta lettera), il consigliere‑auditore rilevava che la Chisso aveva chiesto che tali documenti fossero considerati riservati.

62      Il 7 marzo 2003 la Hoechst ribadiva, congiuntamente alla Nutrinova, tramite i rispettivi legali, le richieste contenute nella lettera 22 gennaio 2003, nell’ambito della loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Più in particolare, la Hoechst insisteva, unitamente alla Nutrinova, per avere accesso al fascicolo, adducendo argomenti relativi alla disparità di trattamento che si sarebbe verificata durante il procedimento.

63      Il 23 settembre 2003 il consigliere‑auditore presentava la propria relazione finale in detta causa (GU 2005, C 173, pag. 5). In tale relazione rilevava in particolare:

«Ho risposto con lettera del 24 febbraio 2003, informando le parti che un ulteriore accesso al fascicolo non sarebbe stato consentito in tale fase del procedimento. Ho spiegato che le note delle conversazioni telefoniche tra le parti e i funzionari della Commissione sono documenti interni della Commissione, e quindi, in linea di principio, non accessibili. In questo caso specifico, a titolo eccezionale la Commissione aveva reso accessibili alcune delle note interne e vi aveva fatto riferimento nelle comunicazioni degli addebiti, per spiegare i fatti e il momento preciso degli incontri che la Commissione stessa aveva avuto con i diversi destinatari. Per quanto riguarda le lettere della Chisso, poiché questa aveva chiesto che venissero considerate documenti riservati, le parti avevano avuto accesso solo ai loro sunti, non riservati».

64      Una nota relativa a tale paragrafo precisava:

«Il rappresentante legale della Chisso, dopo l’audizione e in risposta alla mia richiesta di riconsiderare la natura riservata della lettera inviata alla Commissione il 26 marzo 1999, ha confermato che tale documento comprendeva segreti aziendali e che, quindi, aveva carattere riservato».

65      Il consigliere‑auditore rilevava poi nella propria relazione finale:

«In seguito ai (…) reclami della Hoechst e della Nutrinova, ho esaminato con speciale attenzione le conclusioni della Commissione sulla questione della clemenza nel progetto di decisione in oggetto. Ho anche esaminato le eventuali note interne dei servizi della Commissione. Nella fattispecie, le preoccupazioni espresse dalla Hoechst e dalla Nutrinova sono ampiamente vanificate dalle conclusioni del progetto di decisione sulla questione della clemenza. Inoltre, è mia convinzione che le azioni dei servizi della Commissione nei confronti delle parti non hanno avuto nessuna incidenza sull’esito del caso per quanto riguarda tale questione. Confermo pure che non è necessario un accesso ulteriore al fascicolo per garantire il diritto di difesa della Hoechst. Né i documenti interni della Commissione né i documenti presentati dalla Chisso forniscono prove supplementari, a carico o a discolpa, che si debbano mettere a disposizione della Hoechst».

66      Il 1° ottobre 2003 la Commissione ha adottato la decisione e ha risposto come segue, ai ‘considerando’ 26 e 27 della stessa, alle richieste presentate dalla Hoechst:

«26. Per quanto riguarda i documenti o le parti di documenti forniti dalla Chisso e per i quali essa ha chiesto protezione in quanto “segreti commerciali”, il fatto di non comunicarli alle altre parti tutela gli interessi commerciali legittimi di detta società. Tale protezione osta a che le altre parti ottengano informazioni strategiche sugli interessi commerciali della Chisso, nonché sulla gestione e lo sviluppo delle sue attività, conformemente all’art. 20 del regolamento n. 17 e della comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l’esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

27. In secondo luogo, per quanto riguarda l’accesso ai documenti interni della Commissione, conformemente a una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta, per garantire il rispetto dei diritti della difesa, a dare accesso ai propri documenti interni nel corso del procedimento. Inoltre, per quanto riguarda i contatti con le imprese nell’ambito della loro cooperazione, la Commissione ritiene che il ragionamento della Hoechst si fondi su premesse fondamentalmente errate. Un accesso supplementare ai documenti interni della Commissione non rafforzerebbe affatto i diritti di difesa delle imprese, né contribuirebbe a stabilire quale sia stata la prima impresa a fornirle prove decisive. Infatti, questa valutazione verrà effettuata esclusivamente sulla base dei documenti forniti dalle imprese e ai quali le parti hanno avuto accesso».

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

67      La Hoechst afferma di avere rilevato solo dopo la lettura della comunicazione degli addebiti che, all’inizio del procedimento, più o meno in parallelo ad esso, la Chisso, invocando la comunicazione sulla cooperazione del 1996, aveva cooperato con la Commissione. Al contempo, i documenti ai quali la Hoechst ha avuto accesso le avrebbero permesso di rilevare talune irregolarità del procedimento amministrativo. A tale riguardo la Hoechst sottolinea che, con l’ottavo motivo, essa contesta che i primi elementi determinanti per dimostrare l’esistenza dell’intesa siano stati forniti dalla Chisso il 13 novembre 1998.

68      Nell’ambito del primo motivo, in primo luogo, la Hoechst contesta il diniego di accesso a documenti interni relativi ai contatti tra la Commissione e la Chisso. In secondo luogo, la Hoechst contesta il diniego di accesso ad una lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati. In terzo luogo, la Hoechst fa presente che la Commissione non ha accolto la sua richiesta di svolgere nuove indagini. Inoltre, la Hoechst chiede che vengano adottate talune misure di organizzazione del procedimento.

 Sul diniego di accesso ai documenti relativi ai contatti tra la Commissione e la Chisso

69      La Commissione avrebbe negato alla Hoechst l’accesso a taluni documenti trasmessi dalla Chisso, nonché a note redatte dalla Commissione e relative agli incontri e ai contatti telefonici con la Chisso. Se la Hoechst avesse potuto consultarli, avrebbe potuto farsi un’idea completa dei contatti tra la Commissione e la Chisso e le sarebbe risultato quindi più facile dimostrare che era stata essa stessa, e non la Chisso, la prima, nel tempo e nei contenuti, a produrre prove determinanti in ordine all’esistenza dell’intesa e che avrebbe quindi dovuto ottenere una riduzione dell’ammenda. La Hoechst avrebbe inoltre potuto dimostrare che gli atti di cooperazione della Chisso erano stati influenzati da informazioni della Commissione.

70      Rinviando alle sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II‑1847, punto 69), 28 aprile 1999, causa T‑221/95, Endemol/Commissione (Racc. pag. II‑1299, punto 65), e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II‑3275, punto 334), la Hoechst sottolinea che il diritto di consultare il fascicolo è una delle garanzie fondamentali del diritto comunitario in materia procedurale destinate a tutelare i diritti di difesa dei destinatari di una comunicazione di addebiti. Il diritto di accesso al fascicolo dovrebbe garantire, in particolare, l’esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, in quanto darebbe la possibilità di conoscere e valutare le prove utilizzate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, nonché, se possibile, confutarle nella risposta. La Commissione sarebbe tenuta a dare accesso, in linea di principio, all’intero fascicolo. Lo stesso varrebbe per i documenti interni della Commissione, nonché per i documenti contenenti segreti commerciali di terzi.

71      La Hoechst afferma inoltre che il principio della parità delle armi implica che la Commissione non possa decidere da sola se, e in quale misura, consentire l’accesso ai documenti che una parte potrebbe utilizzare quali elementi a discarico. Il diritto di difesa risulterebbe violato qualora fosse dimostrabile che il procedimento amministrativo avrebbe potuto avere un esito diverso nel caso in cui la Hoechst avesse avuto accesso ai documenti a discarico in questione. Per i documenti non inclusi nel fascicolo la Hoechst avrebbe dovuto chiedere espressamente di poterli consultare.

72      Nel caso di specie la Hoechst avrebbe sottolineato molto chiaramente che tutte le note relative alle conversazioni telefoniche intercorse dal settembre 1998 all’aprile 1999 tra i rappresentanti della Commissione e la Chisso erano pertinenti ai fini della propria difesa, potendo costituire documenti a discarico idonei a dimostrare la mancanza, all’epoca, di imparzialità nello svolgimento della procedura.

73      Le parti del fascicolo che la Hoechst ha potuto consultare permetterebbero di constatare una disparità di trattamento a suo sfavore rispetto alla Chisso.

74      In primo luogo, la Commissione avrebbe concesso alla Chisso, nell’autunno 1998, ciò che simultaneamente negava alla Hoechst, ossia il riconoscimento di deposizioni testimoniali orali quali atti di cooperazione. Al contempo, la Commissione avrebbe attivamente invitato la Chisso ad incontrarsi con essa, mentre rifiutava gli stessi incontri alla Hoechst. In particolare, una nota interna della Commissione del 9 novembre 1998 indicherebbe che «[i] legali [della Chisso avevano] quanto meno acconsentito a che si organizzassero le riunioni convenute, su convocazione della direzione generale della concorrenza». Tali ripetuti inviti telefonici della Commissione rivelerebbero la parzialità con cui quest’ultima avrebbe condotto il procedimento.

75      In secondo luogo, risulterebbe provato che durante tale fase decisiva del procedimento, vale a dire alla fine del 1998, la Chisso aveva ottenuto illecitamente dalla Commissione la promessa che sarebbe stata «avvertita» qualora altre imprese l’avessero preceduta in materia di cooperazione. Tali avvertimenti parziali sarebbero non solo illeciti di per sé, ma anche pertinenti ai fini della difesa della Hoechst. Infatti, tale difesa dipenderebbe essenzialmente dalla questione se, e in quale misura, la Commissione abbia fornito alla Chisso tali «avvertimenti» o informazioni in merito allo stato della cooperazione fornita dalla Hoechst. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il principio di buona amministrazione comprenderebbe l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare accuratamente e con imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 99). Quand’anche la Chisso non fosse stata avvertita dalla Commissione, ciò non inciderebbe sulla censura relativa al fatto che quest’ultima si era comunque dichiarata pronta a dare tale avvertimento. Questa sola violazione del principio di buona amministrazione sarebbe sufficiente a giustificare la concessione alla Hoechst di un diritto di accesso più ampio al fascicolo al fine di tutelare il suo diritto di difesa.

76      Pertanto, tutti i documenti relativi ai contatti tra i legali della Chisso e i funzionari della Commissione incaricati del caso sarebbero rilevanti per la difesa della Hoechst, in quanto documenti a discarico. La Hoechst avrebbe reiteratamente esposto questa tesi, sia per iscritto (all’attenzione del consigliere‑auditore e del capo della divisione della Commissione responsabile del caso), sia in occasione dell’audizione del 24 aprile 2003.

77      Orbene, il consigliere‑auditore ha respinto tali richieste, con lettera 24 febbraio 2003 inviata ai legali della Hoechst e della Nutrinova, precisando in particolare quanto segue:

«In mancanza di prove contrarie decisive, si deve presumere che la Commissione abbia valutato obiettivamente le informazioni utili a[i] vostr[i] client[i] a tale riguardo. La Vostra lettera non contiene alcuna prova convincente del contrario. Inoltre, la motivazione (esposta in precedenza) addotta per tale domanda di accesso supplementare al fascicolo non costituisce una motivazione appropriata per concedere l’accesso ai documenti; più precisamente, essa non è pertinente alla questione dell’applicazione al caso di specie della comunicazione sulla cooperazione».

78      Tali argomenti dimostrerebbero che il consigliere‑auditore, i cui atti sono imputabili alla Commissione, avrebbe ignorato le proprie competenze e i propri obblighi in quanto garante del rispetto del diritto di difesa. Conformemente alla giurisprudenza, dalla parte che chieda un più ampio accesso al fascicolo si potrebbe solo attendere che essa dimostri con argomenti pertinenti quali documenti possano presentare un interesse per la sua difesa e per quale motivo (sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. al punto 70 supra, punto 335). La valutazione dell’interesse per la difesa andrebbe effettuata nell’ottica della parte che si difende e né l’agente della Commissione incaricato del caso né il consigliere‑auditore sarebbero competenti a decidere quali documenti possano essere utili alla difesa in quanto documenti a discarico.

79      Riferendosi, inoltre, alla sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II‑1775, punti 81 e 83), la Hoechst sottolinea che, quando un caso richiede valutazioni economiche difficili e complesse, la Commissione deve fare in modo che i destinatari di una decisione possano avere la stessa conoscenza dei fatti che hanno l’istituzione stessa e le altre parti interessate. Tale principio varrebbe anche per i documenti interni della Commissione relativi ai contatti con la Chisso, ai quali la Hoechst ha chiesto di poter accedere al fine di tutelare i propri diritti. Richiamandosi alla sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione (Racc. pag. II‑1487, punto 40), la Hoechst afferma che i documenti interni della Commissione devono essere comunicati quando siano stati forniti indizi seri dai quali emerga che le circostanze eccezionali del caso di specie lo esigono. L’accesso ai documenti interni della Commissione dovrebbe essere autorizzato quando tali documenti siano utili a dimostrare che la Commissione ha violato il principio di legalità (ordinanza della Corte 18 giugno 1986, causa 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899, punto 11).

80      Per quanto riguarda il riferimento operato dal consigliere‑auditore all’applicazione, nel caso di specie, della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la Hoechst rileva che il consigliere‑auditore non può prevedere la futura motivazione della decisione della Commissione e basare le proprie decisioni procedurali su tale futura motivazione. Egli non potrebbe né sapere né decidere quali saranno i motivi adottati dal collegio dei membri della Commissione e non sarebbe competente né avrebbe la facoltà di decidere da solo quale interesse possano presentare per la difesa documenti potenzialmente favorevoli (sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. al punto 70 supra, punto 339).

81      In tale contesto la Hoechst chiede al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento consistenti nell’ordinare alla Commissione di mettere essa e il Tribunale in condizione di consultare la versione integrale di tutti i documenti del fascicolo, o comunque in possesso della Commissione, e che consentano di conoscere il contenuto dei contatti intercorsi tra i legali della Chisso e i rappresentanti della Commissione tra il settembre 1998 e l’aprile 1999. Inoltre, a titolo di misura istruttoria, la Hoechst chiede che siano citati come testimoni i due funzionari della Commissione all’epoca incaricati del caso.

 Sul diniego di accesso a una lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati

82      La Hoechst afferma di avere già fatto valere, prima dell’adozione della decisione, che nel fascicolo avrebbe dovuto figurare senza omissioni una lettera dei legali della Chisso del 17 dicembre 2002, che era presente nel fascicolo, ma il cui contenuto era quasi interamente occultato. La Hoechst avrebbe sottolineato che gli allegati di tale lettera, compresa una lettera del 26 marzo 1999, che, secondo il sunto del suo contenuto, riguardava la cooperazione della Chisso con la Commissione, rivestiva grande interesse per la sua difesa.

83      Considerato che tale documento, come si potrebbe evincere dal fascicolo accessibile, riguardava solo contenuti o questioni giuridiche relative alla cooperazione della Chisso e alla sua valutazione, la Hoechst ritiene che non esistano validi motivi per impedirne la consultazione.

84      La Hoechst aggiunge che la lettera della Chisso potrebbe contenere elementi a carico (ad esempio, qualora la Chisso l’avesse accusata di essere stata un leader dell’intesa) e la Commissione avrebbe quindi dovuto dare accesso a tale lettera immediatamente e spontaneamente. Viceversa, qualora vi fossero indizi di discriminazione, quali le irregolarità procedurali da parte della Commissione sopra menzionate, la lettera della Chisso potrebbe avere un effetto a discarico. In tal caso, detta lettera avrebbe dovuto essere trasmessa al più tardi su richiesta della Hoechst.

85      In tale contesto sarebbe irrilevante il fatto che una delle parti del procedimento abbia chiesto o meno di considerare riservati i documenti in questione. La Commissione dovrebbe esaminare d’ufficio e obiettivamente il carattere riservato degli elementi del proprio fascicolo. A tale riguardo la Hoechst precisa che l’art. 21, n. 2, del regolamento n. 17 prevede che la Commissione possa accogliere solo richieste giustificate di trattamento riservato di segreti commerciali.

86      Secondo la Hoechst, solo informazioni commerciali quali i fatturati o le quote di mercato relativi a periodi non lontani nel tempo avrebbero potuto giustificare l’occultamento – ma solo in parte – della lettera della Chisso.

87      Richiamandosi alla sentenza Endemol/Commissione, citata al precedente punto 70 (punto 65), la Hoechst sottolinea che la protezione di informazioni riservate dev’essere ponderata con il diritto di difesa dei destinatari della comunicazione degli addebiti. Questi ultimi devono essere messi in condizione di determinare, in piena cognizione di causa, se i documenti descritti potessero essere rilevanti per la loro difesa (sentenza ICI/Commissione, cit. al punto 70 supra, punto 104). Nella specie, la Hoechst sostiene di avere avuto minori possibilità di difendersi non avendo potuto chiarire talune questioni determinanti in ordine alla procedura e ai fatti.

88      In particolare, poiché la Hoechst contesta il fatto che la Chisso sia stata la prima a fornire elementi di prova determinanti, la lettera della Chisso del 26 marzo 1999 che, come ne dimostrerebbe il sunto, riguardava la cooperazione di tale impresa con la Commissione, avrebbe eventualmente consentito di trarre conclusioni sul contenuto e sulla data degli atti di tale cooperazione, in particolare prima del 29 ottobre 1998.

89      In tale contesto, la Hoechst chiede al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento consistenti nell’ordinare alla Commissione di mettere a disposizione dello stesso Tribunale e della Hoechst la lettera 17 dicembre 2002 inviata dai legali della Chisso alla Commissione, in versione integrale e con i relativi allegati. Inoltre, a titolo di misura istruttoria, la Hoechst chiede che vengano citati come testimoni, tramite la Commissione, i due funzionari all’epoca incaricati del caso.

90      Nella lettera 16 giugno 2006, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale con cui era stata invitata a presentare osservazioni complementari sui documenti trasmessi anteriormente dalla Commissione, tra i quali in particolare la lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 con i relativi allegati (v. supra, punto 34), la Hoechst fa valere che alcuni elementi di prova sarebbero stati esclusi e che il procedimento amministrativo sarebbe viziato da irregolarità.

91      Per quanto riguarda gli elementi di prova che sarebbero stati esclusi, in primo luogo, la Hoechst ritiene che la lettera 11 gennaio 1999, inviata dai legali della Chisso alla Commissione, la cui consultazione sarebbe stata possibile per la prima volta in questa sede, costituisca un documento a discarico.

92      Tale lettera dimostrerebbe che il 3 novembre 1998, ossia molti giorni dopo la richiesta di immunità della Hoechst, la Chisso avrebbe tentato di ottenere conferma che nessun’altra impresa offrisse la propria cooperazione prima di essa.

93      Ciò dimostrerebbe che, a quella data, la Chisso non aveva presentato alcuna domanda di immunità alla Commissione. La Chisso avrebbe presentato tale domanda solo successivamente all’11 gennaio 1999, come risulterebbe dal contenuto della lettera sopra menzionata. Tuttavia, non si potrebbe supplire alla mancata richiesta di immunità. Tale elemento non sarebbe stato rilevato nella decisione e sarebbe tale da confermare che la Hoechst era stata la prima impresa a cooperare con la Commissione.

94      In secondo luogo, la Hoechst ritiene che anche la lettera della Chisso alla Commissione del 26 marzo 1999 costituisca un documento a discarico.

95      Secondo la Hoechst, tale lettera dimostrerebbe che, al momento del suo invio, le dichiarazioni scritte che la Commissione aveva chiesto alla Chisso non sarebbero state ancora presentate.

96      A tale riguardo la Hoechst rileva, anzitutto, che alla Chisso sono stati accordati informalmente termini supplementari, il che non sarebbe previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996.

97      Inoltre, se al 26 marzo 1999 mancavano ancora dei documenti, non si potrebbe ritenere, contrariamente a quanto esposto al punto 458 della decisione, che la Commissione avesse ottenuto la prova dell’esistenza dell’intesa grazie alla cooperazione fornita dalla Chisso. La Commissione avrebbe quindi assunto impegni illeciti nei confronti della Chisso e li avrebbe inoltre rispettati, accordando successivamente a tale impresa un’immunità dall’ammenda.

98      La Hoechst ricorda inoltre di avere fornito alla Commissione elementi di prova documentali il 19 marzo 1999, mentre i suoi dipendenti rischiavano ancora di essere perseguiti penalmente negli Stati Uniti e che la comunicazione sulla cooperazione del 1996 prescriveva solo di provare l’esistenza dell’intesa, cosa che la Hoechst avrebbe fatto a partire dal 29 ottobre 1998.

99      Per quanto riguarda le irregolarità che vizierebbero il procedimento amministrativo, la Hoechst sottolinea che la Commissione, al punto 461 della decisione, ha rifiutato di ammettere che la Hoechst fosse stata la prima a cooperare in ragione del fatto che disponeva di documenti senza produrli, mentre avrebbe convenuto che, tenuto conto del procedimento pendente negli Stati Uniti, essa potesse fornire tali documenti in una fase successiva.

100    Al contempo, come dimostrerebbe la lettera del 26 marzo 1999, la Commissione avrebbe manifestamente accordato «termini supplementari» alla Chisso per presentare documenti. Inoltre, i documenti prodotti dalla Chisso nell’aprile 1999 avrebbero potuto essere forniti anteriormente. Pertanto, la cooperazione della Chisso avrebbe dovuto essere esclusa per gli stessi motivi per cui lo è stata quella della Hoechst.

101    Orbene, alla Chisso non sarebbe stata contestata alcuna mancanza di cooperazione, nonostante una situazione strettamente comparabile. Ciò costituirebbe una disparità di trattamento a detrimento della Hoechst.

 Sulla richiesta di nuove indagini

102    La Hoechst afferma di avere chiesto, nella lettera del 22 gennaio 2003 inviata al consigliere‑auditore, che venissero svolte indagini supplementari nei locali della Commissione attraverso l’audizione di testimoni. Tale richiesta, pur senza essere stata oggetto di un rifiuto da parte del consigliere‑auditore o della Commissione, non avrebbe avuto seguito, dato che, apparentemente, l’indagine richiesta non sarebbe stata svolta. Essendo tale indagine determinante per il contenuto della decisione, per i motivi esposti nel motivo in esame, la Commissione avrebbe commesso una violazione del principio di buona amministrazione.

b)     Argomenti della Commissione

 Sul diniego di accesso a taluni documenti

103    La Commissione sottolinea che la Hoechst non nega che l’accesso a taluni documenti in linea di principio possa essere rifiutato quando si tratti di documenti interni o contenenti segreti commerciali.

104    In tale contesto, in primo luogo, la Commissione precisa che il consigliere‑auditore, nel suo progetto di decisione, ha esaminato con «speciale attenzione» le sue conclusioni sulla questione del beneficio di un trattamento favorevole in materia di ammenda. Esso avrebbe «anche» esaminato le note interne della Commissione prima di dichiararsi convinto che «le azioni dei servizi della Commissione nei confronti delle parti non [avevano] avuto nessuna incidenza sull’esito del caso per quanto riguarda tale questione».

105    In secondo luogo, la Commissione afferma che i primi elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa sono stati forniti dalla Chisso durante la riunione del 13 novembre 1998. Per individuare la prima impresa che ha fornito prove decisive alla Commissione si sarebbe tenuto conto esclusivamente dei documenti prodotti dalle imprese, ai quali le parti hanno avuto accesso. Pertanto, sotto il profilo logico, l’avvertimento promesso alla Chisso durante la riunione del 13 novembre 1998 non avrebbe potuto influire sulla determinazione della prima impresa che ha cooperato. Ne conseguirebbe, al contempo, che le critiche relative allo svolgimento della procedura non potevano avere alcuna rilevanza a tale riguardo. Ciò varrebbe anche per le censure concernenti il diniego di accesso alla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati.

106    In terzo luogo, la Hoechst non sarebbe riuscita neppure a sollevare seri dubbi sull’obiettività con cui la Commissione ha condotto il procedimento, tali da giustificare un più ampio accesso ai suoi documenti interni.

107    In proposito, la Commissione afferma che la possibilità offerta alla Chisso, il 9 dicembre 1998, di presentare oralmente le sue osservazioni è servita solo per spiegare le prove scritte presentate il 13 novembre 1998. Per contro, la riunione proposta telefonicamente dalla Hoechst il 5 marzo 1999 sarebbe stata intesa a sostituire una testimonianza orale a prove scritte esistenti.

108    Per quanto riguarda il «rifiuto» della proposta della Hoechst di svolgere una riunione, la Commissione afferma che, più che di un rifiuto definitivo di qualsiasi ulteriore contatto con la Hoechst, si trattava di un richiamo generale, da parte sua, alle condizioni di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996. La Commissione precisa inoltre che la sua posizione si fondava su una valutazione provvisoria, da un lato, della volontà di cooperazione della Hoechst, che non sarebbe stata disposta a collaborare totalmente prima della conclusione dei procedimenti penali e civili negli Stati Uniti, e, dall’altro, del valore probatorio delle informazioni trasmesse fino a quel momento dalla Hoechst alla Commissione. Poiché la Hoechst non avrebbe annunciato di essere disposta, al momento dell’incontro richiesto, a cooperare totalmente con la Commissione e a fornire informazioni di natura diversa rispetto a quelle che aveva già fornito, non avrebbe avuto alcun senso, né per la Commissione né per la Hoechst, organizzare un altro incontro.

109    Per quanto riguarda il fatto che la Commissione avrebbe attivamente invitato la Chisso a riunioni e organizzato le medesime, la Commissione precisa di essersi limitata, con la sua chiamata telefonica, a reagire ad un’iniziativa della Chisso. Durante la riunione del 29 settembre 1998 sarebbe stato convenuto che i rappresentanti legali dell’impresa assumessero l’iniziativa di organizzare un’altra riunione con la Commissione entro due settimane. Poiché essi non si sarebbero manifestati entro il termine convenuto, la Commissione avrebbe ripreso contatto per verificare se intendessero ancora incontrarla.

110    La Commissione aggiunge che il buon funzionamento dell’istituzione interessata nel settore della concorrenza dipende, in particolare, dall’efficacia della comunicazione sulla cooperazione e quindi dalla fiducia delle imprese che cooperano nella riservatezza dei contatti da loro presi a tale scopo. Andrebbe quindi respinta l’affermazione della Hoechst secondo cui il suo interesse a dimostrare l’esistenza di eventuali vizi procedurali prevarrebbe sul buon funzionamento dell’istituzione. In tale contesto la sentenza Solvay/Commissione, citata al precedente punto 79, non sarebbe di alcuna utilità per la Hoechst al fine di superare l’assenza di circostanze eccezionali nel caso di specie. La causa oggetto della sentenza Solvay/Commissione non avrebbe riguardato note interne della Commissione, ma solo documenti riservati di una delle parti. Inoltre, i fatti sui quali si sarebbe statuito in detta sentenza sarebbero molto diversi da quelli del caso in esame, che non verterebbe su valutazioni economiche difficili e complesse.

111    Infine, richiamandosi alla sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, citata supra al punto 70 (punto 340), la Commissione sottolinea che, quando non siano stati comunicati a una parte documenti che avrebbero potuto contenere elementi a suo favore, sarà possibile accertare la violazione dei diritti della difesa soltanto se risulti dimostrato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso nell’ipotesi in cui tale parte avesse avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso di tale procedimento. Ciò sarebbe tuttavia escluso nel caso di specie quanto al fatto che la Chisso è stata la prima impresa a cooperare con il suo contributo del 13 novembre 1998.

112    Nella sua risposta del 5 settembre 2006 ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni in merito alle osservazioni complementari della Hoechst comunicate il 16 giugno 2006 (v. supra, punti 34 e 90‑101).

113    Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera della Chisso in data 11 gennaio 1999, la Commissione rileva che tale documento era già accessibile durante il procedimento amministrativo, per cui non potrebbe in nessun caso essere considerato quale elemento di prova al quale essa non aveva avuto accesso.

114    In ogni caso, la Commissione precisa che la sezione E, paragrafo 1, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 obbliga le imprese a «mettersi in contatto» con la sua direzione generale della concorrenza. Benché nella versione tedesca di tale disposizione venga utilizzato in tale contesto il termine «richiedente» (Antragsteller), non sarebbe necessario presentare una domanda formale. Peraltro, la stessa Hoechst non avrebbe formulato una «domanda» nella lettera del 27 ottobre 1998.

115    Per quanto riguarda la questione relativa all’individuazione della prima impresa che ha cooperato ai sensi della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la Commissione ritiene che la data della «domanda» non sia determinante. Ciò che rileva sarebbe accertare quale impresa «sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa». Inoltre, i termini impiegati nella lettera 11 gennaio 1999 dimostrerebbero che la Chisso presumeva chiaramente che la propria cooperazione fosse già iniziata.

116    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la lettera della Chisso in data 26 marzo 1999, la Commissione sottolinea che tale documento riguarda unicamente questioni relative ai termini imposti alla Chisso, e non alla Hoechst, per produrre altri documenti in una fase nella quale la Chisso aveva già soddisfatto le condizioni di applicazione della sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996 grazie al suo contributo del 13 novembre 1998. La Hoechst commetterebbe quindi un errore laddove afferma che si tratti di un documento a discarico. Le cose non potrebbero stare così, in quanto tale documento non riguarderebbe nessuno dei motivi per i quali la Hoechst non può beneficiare della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 1996 indicati ai ‘considerando’ 455‑464 della decisione e che la Commissione rammenta.

117    Il fatto che la Chisso sia considerata la prima impresa ad aver cooperato non dipenderebbe dalle osservazioni trasmesse da quest’ultima il 20 aprile 1999, bensì dai documenti forniti il 13 novembre 1998. Le proroghe del termine non avrebbero quindi avuto l’effetto di attribuire retroattivamente alla Chisso la precedenza della cooperazione.

118    Laddove la Hoechst intende affermare che da tale documento risulterebbe che la Chisso non soddisfaceva più le condizioni di applicazione della sezione B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la Commissione ritiene che tale argomento non possa essere accolto, in quanto nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 373). Inoltre, quand’anche la Chisso dovesse effettivamente perdere il beneficio della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 1996, ciò non avrebbe alcuna ripercussione sulla Hoechst.

119    La Commissione aggiunge che gli elementi necessari ai fini dell’applicazione della sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996 sono quelli determinanti per dimostrare l’esistenza dell’intesa. Contrariamente a quanto sostiene la Hoechst, gli elementi che consentono alla Commissione solo di procedere ad accertamenti non sarebbero sufficienti.

120    Sarebbe esatto che le informazioni fornite oralmente non sono escluse a priori. Tuttavia, esse non sarebbero pertinenti di per sé nell’ambito dell’applicazione della sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996 e lo diverrebbero solo a partire dal momento in cui vengano registrate su supporti adeguati (sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 505).

121    La redazione a tal fine di un verbale da parte della Commissione avrebbe dovuto essere chiesta espressamente a quest’ultima (sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 502), salvo che fosse stata proposta dalla stessa Commissione secondo la sua prassi amministrativa. Inoltre, il verbale potrebbe contribuire a provare l’esistenza dell’intesa solo se la Commissione potesse dimostrare l’autenticità della dichiarazione.

122    Per quanto riguarda, in terzo luogo, le irregolarità da cui sarebbe viziato il procedimento amministrativo, la Hoechst desumerebbe dalla lettera 26 marzo 1999 che la Chisso non soddisfaceva più le condizioni di applicazione della sezione B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Tale argomento andrebbe respinto in quanto nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri.

123    Inoltre, secondo la Commissione, la questione se sussistano le condizioni ai fini dell’applicazione della sezione B, lett. d), della comunicazione sulla cooperazione del 1996 va risolta caso per caso. Uno degli elementi rilevanti in tale contesto consisterebbe nell’accertare se il comportamento dell’impresa interessata abbia determinato un ritardo non trascurabile del procedimento. Ove si consideri il procedimento nel suo complesso, sarebbe evidente che ciò non si è verificato nel caso di specie. La Commissione sottolinea, inoltre, che la Hoechst ha trasmesso la seconda parte delle sue osservazioni solo nell’aprile 1999, vale a dire alcuni giorni dopo il deposito delle proprie dichiarazioni da parte della Chisso (considerate tardive dalla Hoechst).

124    Infine, la Commissione contesta alcune affermazioni relative ai fatti contenute nelle osservazioni della Hoechst.

 Sulla richiesta di nuove indagini

125    La Commissione deduce che un’indagine ha effettivamente avuto luogo, ma non ha dato risultati favorevoli alla Hoechst. Il funzionario all’epoca incaricato del caso sarebbe stato interrogato e avrebbe confermato che la Chisso non aveva ricevuto avvertimenti sulla possibilità che venisse preceduta in materia di cooperazione. Non vi sarebbero stati avvertimenti alla Chisso in tal senso. Su questo punto la Commissione rinvia al ‘considerando’ 458, in fine, della decisione.

3.     Giudizio del Tribunale

126    In limine, si deve rilevare che la Hoechst invoca ripetutamente, nell’ambito del primo motivo, la violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento, a sostegno della tesi relativa alla violazione del diritto di accesso al fascicolo. Tali argomenti vengono peraltro nuovamente sviluppati nel contesto dell’ottavo e del nono motivo, diretti ad ottenere una riduzione dell’ammenda.

127    Pertanto, il Tribunale ritiene che occorra esaminare anzitutto tali argomenti prima di analizzare, più specificamente, la violazione del diritto di accesso al fascicolo lamentata dalla Hoechst.

a)     Sulla violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento

128    Occorre rammentare che, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, quest’ultima è tenuta ad osservare le garanzie procedurali previste dal diritto comunitario (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II‑1875, punto 56).

129    Tra le garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 86, e ABB Asea Brown Boveri/Commissione, cit. al punto 75 supra, punto 99).

130    Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese la Commissione non può violare tale principio generale del diritto comunitario che, per consolidata giurisprudenza, viene trasgredito quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 237, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 453).

131    Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della Hoechst secondo cui la Commissione avrebbe accordato alla Chisso, nell’autunno del 1998, quanto nello stesso periodo negava ad essa, ossia il riconoscimento di contributi orali quali atti di cooperazione, e per i motivi esposti infra ai punti 572‑578, si deve rilevare, da un lato, che nella decisione la Commissione considera in definitiva i contributi orali della Hoechst quali atti di cooperazione e, dall’altro, che, in ogni caso, il fatto che la Commissione non abbia voluto tenere conto di alcuni contributi orali dipendeva dalle incertezze esistenti all’inizio del procedimento sull’effettiva cooperazione della Hoechst. Gli argomenti dedotti a tal riguardo dalla Hoechst vanno quindi respinti.

132    In secondo luogo, per quanto attiene alla nota interna della Commissione del 9 novembre 1998, relativa in particolare alla riunione del 29 ottobre 1998, in cui si precisa che «i legali (…) hanno quanto meno acconsentito a che si tenessero le riunioni convenute, su convocazione della [direzione generale della concorrenza]», si deve rilevare che le comunicazioni telefoniche che hanno avuto luogo su iniziativa dei servizi della Commissione erano conseguenza del fatto che tali servizi avevano già incontrato i legali della Chisso il 29 settembre 1998, senza che occorra stabilire se l’identità della Chisso fosse stata o meno ufficialmente svelata. Come osserva la Commissione nella sua nota interna del 1° ottobre 1998, era stato convenuto che i legali riprendessero contatto con i servizi della Commissione entro quindici giorni. Il fatto che, in tale contesto, siano stati i servizi della Commissione a riprendere i contatti non è tale da mettere in discussione la regolarità del procedimento sotto questo aspetto.

133    In terzo luogo, per quanto riguarda il fatto che le richieste di indagini supplementari della Hoechst sarebbero rimaste senza seguito, si deve rilevare che la richiesta della Hoechst, concretizzatasi in una lettera del 22 gennaio 2003 inviata al consigliere‑auditore, rientrava nell’ambito di una richiesta di accesso ai documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi tra la Commissione e la Chisso dal settembre 1998 all’aprile 1999. Più precisamente, la Hoechst invitava il consigliere‑auditore a indagare su detti contatti telefonici. Orbene, dalla relazione finale del consigliere‑auditore risulta che, «[in] seguito a (…) reclami della Hoechst e della Nutrinova», questi aveva «esaminato le eventuali note interne dei servizi della Commissione». L’affermazione della Hoechst secondo cui la sua richiesta sarebbe rimasta senza seguito risulta quindi infondata in punto di fatto.

134    In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui vi sarebbero stati un comportamento parziale o una disparità di trattamento nell’ambito dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, si deve rilevare che, in una nota interna del 9 novembre 1998, in riferimento alle prime due riunioni tenutesi con la Chisso e la Hoechst, la Commissione affermava quanto segue:

«Naturalmente, non li abbiamo informati [vale a dire i legali della Chisso] che anche altre imprese forni[vano] informazioni, né abbiamo informato queste altre imprese che (...) Chisso [aveva] presentato una domanda di immunità».

135    Orbene, dal verbale della riunione del 13 novembre 1998 tenutasi tra la Chisso e la Commissione risulta che uno dei funzionari incaricati del caso in esame ha affermato che «Chisso sarebbe stata lealmente avvertita qualora un’altra impresa [avesse tentato] di precederla a titolo della comunicazione sulla cooperazione».

136    Emerge, da un lato, che il 9 novembre 1998 la Commissione ha annunciato chiaramente l’intenzione di non divulgare alle imprese cooperanti, in particolare alla Hoechst, il fatto che altre imprese avessero preso contatto con i suoi servizi per ottenere l’immunità dall’ammenda, mentre, dall’altro lato, il 13 novembre 1998, ossia alcuni giorni più tardi, essa avrebbe assicurato alla Chisso che sarebbe stata avvertita qualora altre imprese avessero tentato di precederla in materia di cooperazione.

137    Tali elementi inducono il Tribunale a ritenere che, nel caso di specie, la Commissione abbia violato i principi di buona amministrazione e della parità di trattamento. Il Tribunale tiene a sottolineare, a tal riguardo, che l’affermazione formulata dal funzionario in questione durante la riunione del 13 novembre 1998, ancorché non dimostri che la promessa fatta alla Chisso sia stata effettivamente mantenuta in seguito, costituisce tuttavia una violazione dei principi sopra menzionati.

138    Si deve rilevare, in questa fase, che la Hoechst non chiede l’annullamento della decisione in quanto la Commissione avrebbe violato i principi di buona amministrazione e della parità di trattamento. Tuttavia, poiché la violazione di detti principi è stata invocata per dimostrare quella del diritto di accesso al fascicolo, che sarà analizzata in prosieguo, e poiché gli argomenti della Hoechst vengono nuovamente sviluppati nell’ambito dell’ottavo e del nono motivo, concernenti l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, occorre interrogarsi in merito all’incidenza sul contenuto della decisione della violazione constatata al precedente punto 137.

139    A tale riguardo, in primo luogo, si deve rilevare che l’illiceità constatata al precedente punto 137 non è tale da rimettere in discussione l’infrazione constatata nella decisione, che peraltro è stata dimostrata per tabulas. Inoltre, la Hoechst non ha dedotto alcun argomento in tal senso.

140    In secondo luogo, per quanto riguarda la cooperazione delle imprese, dal ‘considerando’ 440 della decisione risulta quanto segue:

«Durante una riunione tenutasi il 13 novembre 1998, Chisso ha descritto oralmente le attività dell’intesa e ha fornito prove scritte (...). La Commissione ritiene che, in tale occasione, Chisso sia stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa constatata con la presente decisione».

141    Ne consegue che la Commissione si è basata unicamente sulla descrizione orale delle attività dell’intesa e sulle prove scritte presentate durante la riunione del 13 novembre 1998, e non oltre, per concludere che la Chisso era stata la prima impresa a fornire elementi determinati per provare l’esistenza dell’intesa.

142    Pertanto, anche ammesso che la Chisso sia stata indotta a cooperare ulteriormente con la Commissione successivamente al 13 novembre 1998, la Commissione non sarebbe potuta giungere a un risultato diverso nella decisione per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, con riserva dell’esame dell’ottavo e del nono motivo dedotti dalla Hoechst, diretti a dimostrare che, nel merito, gli elementi trasmessi dalla Chisso il 13 novembre 1998 non sarebbero stati determinanti. Sarebbe accaduto lo stesso se la Hoechst fosse stata indotta a cooperare ulteriormente, dopo il 13 novembre 1998, avendo saputo della cooperazione della Chisso.

143    Si deve quindi ritenere che l’illiceità rilevata al precedente punto 137 non sia tale da invalidare la decisione per quanto riguarda, da un lato, la constatazione dell’infrazione e, dall’altro, la precedenza della cooperazione della Chisso.

144    A prescindere dalla questione relativa all’incidenza dell’illiceità constatata al precedente punto 137 sul diritto di accesso al fascicolo, che sarà esaminata più avanti, e quindi dalla questione dell’incidenza di tale illiceità sulla validità della decisione nel suo complesso, e poiché gli argomenti dedotti dalla Hoechst vengono nuovamente sviluppati nell’ambito dell’ottavo e del nono motivo, diretti ad ottenere una riduzione dell’ammenda controversa, il Tribunale si riserva in questa fase di pronunciarsi sull’eventuale riforma della detta ammenda.

b)     Sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo

145    Si deve rammentare, in limine, che il diritto di accesso al fascicolo, corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, implica che la Commissione debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti ai fini della sua difesa. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti commerciali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate (v. sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 68, e giurisprudenza ivi citata).

146    Per quanto riguarda gli elementi a carico, spetta all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale la Commissione è pervenuta nella propria decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si sia basata per incriminare tale impresa. Per quanto riguarda gli elementi a discarico, l’impresa interessata deve provare che la loro mancata divulgazione ha potuto influenzare, a detrimento di quest’ultima, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare i detti documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’entità dell’ammenda. La possibilità che un documento non divulgato abbia potuto influire sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione può essere accertata solo dopo un esame provvisorio di taluni mezzi di prova che faccia emergere che i documenti non divulgati avrebbero avuto, alla luce di tali mezzi di prova, un’importanza che non avrebbe potuto essere trascurata (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punti 73‑76, e giurisprudenza ivi richiamata).

147    Si deve inoltre sottolineare che la determinazione dei documenti utili alla difesa dell’impresa interessata non può spettare alla sola Commissione, che notifica gli addebiti e adotta la decisione che infligge una sanzione. Tuttavia, le è consentito di escludere dal procedimento amministrativo gli elementi che non hanno alcun rapporto con le considerazioni di fatto e di diritto riportate nella comunicazione degli addebiti e che non hanno, quindi, alcuna rilevanza per l’indagine. Un ricorrente non può utilmente invocare come motivo di annullamento la mancata comunicazione di documenti non rilevanti (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 126, e giurisprudenza ivi citata).

148    Infine, occorre rammentare che una violazione del diritto di accesso al fascicolo può comportare l’annullamento totale o parziale di una decisione della Commissione solo se l’accesso irregolare al fascicolo istruttorio durante il procedimento amministrativo abbia impedito all’impresa o alle imprese interessate di prendere conoscenza di documenti che avrebbero potuto eventualmente essere utili alla loro difesa e abbia in tal modo violato i loro diritti della difesa. Ciò si verificherebbe qualora la divulgazione di un documento abbia avuto una possibilità, anche minima, di far giungere il procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel corso del detto procedimento (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punti 101 e 131).

149    Occorre valutare alla luce di tali considerazioni se il diritto di accesso al fascicolo della Hoechst sia stato violato nella specie per quanto attiene, da un lato, alla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 con i relativi allegati e, dall’altro, ai documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi tra la Commissione e la Chisso dal settembre 1998 all’aprile 1999.

 Sulla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e i relativi allegati

150    In primo luogo, si deve rilevare che la Commissione ha deciso di includere la lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e i relativi allegati, in una versione non riservata, nel fascicolo istruttorio accessibile alle imprese parti del procedimento. Pertanto, la Commissione riteneva necessariamente che tali documenti fossero pertinenti ai fini dell’indagine.

151    In secondo luogo, la lettera della Chisso del 17 dicembre 2002, con i relativi allegati, non è stata utilizzata dalla Commissione nella decisione finale per dimostrare che le imprese interessate avevano commesso un’infrazione. Non si tratta quindi di elementi di prova a carico.

152    In terzo luogo, si deve rilevare che la Hoechst ha effettivamente avuto accesso alla versione non riservata della lettera della Chisso del 17 dicembre 2002, con i relativi allegati. Tuttavia, tali documenti, nella forma resa accessibile alla Hoechst durante la fase amministrativa, erano costituiti da 101 pagine, la quasi totalità delle quali erano bianche e contrassegnate dalla dicitura «segreti commerciali». Durante il procedimento amministrativo non è stata fornita alcuna versione non riservata più comprensibile, né un sunto del contenuto di tali documenti. Nella lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 era menzionato solo un elenco in cui figuravano la data dei documenti in questione, il mittente e il destinatario, nonché, eventualmente, l’oggetto. Pertanto, la versione non riservata della lettera della Chisso del 17 dicembre 2002, con i relativi allegati, nella forma resa accessibile alla Hoechst durante la fase amministrativa, è equiparabile, di fatto, alla mancata divulgazione dei documenti in questione, che facevano parte del fascicolo ed erano quindi pertinenti ai fini dell’indagine.

153    In quarto luogo, si deve sottolineare che, nel corso della fase amministrativa, la Hoechst ha chiesto ripetutamente un accesso più adeguato alla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati. Tale accesso le è stato negato, secondo il ‘considerando’ 26 della decisione, in quanto la Chisso ne aveva chiesto il trattamento riservato. Orbene, la Commissione non può richiamarsi, in maniera generale, alla riservatezza per giustificare il suo diniego assoluto di divulgare i documenti del suo fascicolo (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 1017). Infatti, il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese alla tutela dei loro segreti commerciali deve essere contemperato con la garanzia del diritto di accedere al fascicolo completo (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, detta «Cemento», Racc. pag. II‑491, punto 147).

154    Nelle circostanze della specie, tenuto conto dell’esplicita domanda in tal senso della Hoechst, la Commissione avrebbe potuto predisporre, o far predisporre, una versione non riservata dei documenti in questione o, se del caso, qualora ciò fosse risultato difficile, redigere un elenco dei documenti in questione nonché un sunto non riservato sufficientemente preciso del loro contenuto.

155    Per tutti questi motivi, si deve ritenere che l’accesso della Hoechst alla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati non sia stato organizzato dalla Commissione in modo regolare.

156    Tuttavia, si deve ricordare che una violazione del diritto di accesso al fascicolo può comportare l’annullamento totale o parziale di una decisione della Commissione solo se l’accesso irregolare al fascicolo istruttorio durante il procedimento amministrativo abbia impedito all’impresa o alle imprese interessate di prendere conoscenza di documenti che avrebbero potuto eventualmente essere utili alla loro difesa e abbia in tal modo violato i loro diritti della difesa.

157    In tali circostanze, il Tribunale ha adottato le misure di organizzazione del procedimento menzionate ai precedenti punti 32‑35 e la Hoechst ha potuto presentare osservazioni complementari sui documenti completi che erano stati così portati a sua conoscenza.

158    A tale riguardo si deve rilevare, in limine, che alcuni documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, in particolare una lettera della Chisso dell’11 gennaio 1999, sono stati prodotti su richiesta del Tribunale, in quanto la decisione vi faceva riferimento per rilevare che, in occasione della riunione del 13 novembre 1998, la Chisso aveva fornito una descrizione orale delle attività dell’intesa ed elementi di prova. È inoltre pacifico che tali documenti facessero parte del fascicolo istruttorio accessibile alle parti del procedimento, come confermato dalla Commissione nelle proprie osservazioni senza contestazioni in merito da parte della Hoechst. Pertanto, a tal riguardo, la Hoechst non può lamentare fondatamente una violazione del diritto di accesso al fascicolo.

159    Per quanto attiene alla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e i relativi allegati, le osservazioni complementari della Hoechst riguardano specificamente uno di tali allegati, vale a dire una lettera della Chisso in data 26 marzo 1999.

160    A tale proposito si deve sottolineare che la posizione finale della Commissione sulla questione relativa all’individuazione della prima impresa a fornire elementi determinanti è stata assunta, nella specie, al momento dell’adozione della decisione. In nessuna fase del procedimento la Commissione ha comunicato alle imprese se esse beneficiassero o meno di un’immunità dall’ammenda. Pertanto, la mancata divulgazione della lettera della Chisso del 26 marzo 1999 non poteva incidere sui diritti di difesa della Hoechst durante la fase amministrativa.

161    In ogni caso, si deve precisare che la lettera della Chisso del 26 marzo 1999 non può modificare la conclusione della Commissione secondo cui la Chisso è stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa, a prescindere dalla questione se tale conclusione fosse fondata o meno. Infatti, la lettera della Chisso del 26 marzo 1999 è diretta a spiegare il ritardo con cui tale impresa ha fornito un’«esposizione dei fatti». Ciò non può attenuare il fatto che durante la riunione del 13 novembre 1998, e secondo la Commissione, la Chisso avrebbe fornito una descrizione orale delle attività dell’intesa ed elementi di prova scritti. Inoltre, il fatto che la Commissione abbia potuto accordare termini supplementari alla Chisso per fornire elementi di fatto complementari, a seguito della riunione del 13 novembre 1998, non può avere alcuna incidenza sul fatto che essa sia stata la prima a cooperare, dal momento che tale conclusione si fonda solo sugli elementi prodotti in occasione di tale riunione.

162    Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo sollevato dalla Hoechst per quanto riguarda la lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e i relativi allegati deve essere respinto.

 Sui documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi tra la Commissione e la Chisso dal settembre 1998 all’aprile 1999

163    In limine, si deve rilevare che la Hoechst ha chiesto di poter consultare, durante la fase amministrativa, solo i documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi tra la Commissione e la Chisso dal settembre 1998 all’aprile 1999. Ciò risulta, in particolare, da una lettera inviata dalla Hoechst al consigliere‑auditore il 22 gennaio 2003 ed è stato confermato in udienza.

164    Va inoltre ricordato che il diritto di accesso al fascicolo implica che la Commissione dia all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa, ad eccezione, in particolare, dei documenti interni della Commissione (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 68).

165    La restrizione dell’accesso a tali documenti è giustificata dalla necessità di assicurare il buon funzionamento della Commissione nel settore della repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato. I documenti interni possono essere resi accessibili solamente qualora circostanze eccezionali della fattispecie lo esigano, sulla base di indizi seri che la parte interessata è tenuta a fornire (v. sentenze del Tribunale Cemento, cit. al punto 153 supra, punto 420, e giurisprudenza ivi citata, nonché 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 40).

166    Nella specie, per i motivi esposti supra ai punti 128‑144, gli argomenti dedotti dalla Hoechst in ordine alla violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento sono stati respinti, salvo per quanto riguarda l’assicurazione data alla Chisso, in occasione della riunione del 13 novembre 1998, che essa sarebbe stata avvertita qualora un’altra impresa avesse tentato di precederla nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

167    Orbene, come già rilevato supra al punto 143, l’illegittimità rilevata al riguardo non è tale da invalidare la decisione per quanto attiene, da un lato, all’accertamento dell’infrazione e, dall’altro, alla determinazione della prima impresa che ha cooperato e, quindi, alla concessione dell’immunità dall’ammenda.

168    Si deve quindi ritenere che non esista alcun indizio serio, ai sensi della giurisprudenza citata, tale da giustificare l’accesso della Hoechst ai documenti interni in questione. Pertanto, il motivo della Hoechst nella parte concernente il diritto di accesso ai documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi tra la Commissione e la Chisso dal settembre 1998 all’aprile 1999 deve essere respinto.

169    Ad abundantiam, e per scrupolo di verità, tenuto conto della violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento rilevata in precedenza, è stato ordinato alla Commissione, sulla base degli artt. 65, lett. b), e 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, di produrre i documenti interni in questione ai fini della verifica del Tribunale. Conformemente all’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, i documenti trasmessi dalla Commissione non sono stati comunicati alla ricorrente durante la verifica, da parte del Tribunale, del loro carattere riservato nonché della loro pertinenza ai fini della soluzione della controversia.

170    Nell’ambito di tale verifica, il Tribunale ha ritenuto che i documenti interni in questione non contenessero prove pertinenti ai fini della soluzione della controversia. Pertanto, tenuto conto della riservatezza normalmente attribuita a questo tipo di documenti, il Tribunale ha deciso di stralciarli dal fascicolo e di rinviarli alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2002, causa T‑5/02, Tetra Laval/Commissione, Racc. pag. II‑4381, punto 78, e, per analogia, ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, cause riunite T‑134/94, da T‑136/94 a T‑138/94, T‑141/94, T‑145/94, T‑147/94, T‑148/94, T‑151/94, T‑156/94 e T‑157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑2293, punti 40, 44 e 45).

171    Per tutti questi motivi, e senza che occorra fare ricorso alle misure di organizzazione o di istruzione complementari richieste dalla Hoechst, dato che il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti, il primo motivo dev’essere respinto.

B –  Sul quarto motivo, concernente l’incompletezza della relazione finale del consigliere‑auditore

1.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

172    La Hoechst ricorda di avere rivolto al consigliere‑auditore varie critiche concernenti lo svolgimento del procedimento amministrativo e, in particolare, il fatto che, in primo luogo, non le sarebbe stato consentito di cooperare mediante testimonianze orali, mentre tale forma di cooperazione sarebbe stata ammessa per la Chisso; in secondo luogo, le sarebbero state negate ulteriori riunioni con gli agenti della Commissione, mentre tali incontri sarebbero stati proposti alla Chisso e, in terzo luogo, sarebbe stato illegittimamente promesso alla Chisso che essa sarebbe stata avvertita qualora altre parti avessero tentato di «precederla» nella cooperazione.

173    Poiché tali critiche sarebbero state ignorate nella relazione finale del consigliere‑auditore, il collegio dei membri della Commissione che ha adottato la decisione non sarebbe stato informato correttamente in merito alla violazione dei diritti di difesa della Hoechst.

174    Secondo la Hoechst, il consigliere‑auditore avrebbe erroneamente – e senza specifica motivazione – considerato irrilevante la circostanza che le critiche esposte in precedenza fossero, o meno, fondate. Riferendosi alla sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, citata al precedente punto 75 (punto 104), la Hoechst sottolinea che la mancanza di obiettività nello svolgimento della procedura non influisce sulla regolarità di una decisione in maniera rilevante e contraria ai diritti della difesa, se tale mancanza di obiettività emerge solo da una «parzialità in pectore» dell’agente della Commissione. Per contro, la Hoechst ritiene che occorra effettuare una diversa valutazione giuridica quando, come nel caso di specie, vi siano ripercussioni su atti del procedimento che favoriscano unilateralmente una delle parti.

175    In base a quanto precede, la Hoechst conclude che il consigliere‑auditore avrebbe dovuto verificare tali elementi ed esporli nella sua relazione finale, per trasmettere ai membri della Commissione responsabili dell’adozione della decisione un’immagine fedele dello svolgimento della procedura.

b)     Argomenti della Commissione

176    La relazione finale del consigliere‑auditore avrebbe la funzione di completare il progetto di decisione presentato ai membri della Commissione.

177    Richiamandosi all’art. 15, primo comma, della decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE,CECA, relativa al mandato dei consiglieri‑auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21; in prosieguo: il «mandato»), la Commissione afferma che, nel caso di specie, la relazione finale del consigliere‑auditore adempie pienamente la sua funzione. Detta relazione dimostrerebbe che il diritto al contraddittorio delle parti non è stato leso, sotto nessun aspetto. Inoltre, rinviando alla sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, citata al precedente punto 165 (punto 53), la Commissione osserva che, nella relazione finale, il consigliere‑auditore non era tenuto ad esaminare in dettaglio le censure di ordine procedurale.

178    Nella relazione finale il consigliere‑auditore, menzionando dette censure e spiegando i motivi per i quali esse non sono determinanti, andrebbe persino al di là dello stretto necessario. Infatti, nella relazione si osserverebbe che sono stati lamentati «vizi procedurali», in particolare «discriminazioni rispetto alla Chisso su tutta una serie di punti attinenti alla cooperazione». Inoltre, il consigliere‑auditore preciserebbe di avere tratto spunto da tali critiche per dedicare una «speciale attenzione» alle conclusioni formulate dalla Commissione a tale proposito nel progetto di decisione. Sarebbe stato inutile fornire ulteriori precisazioni nella relazione finale, dato che la stessa decisione esaminerebbe anche le critiche in questione (‘considerando’ 453 e 458).

2.     Giudizio del Tribunale

179    Ai sensi dell’art. 1 del mandato, la Commissione nomina uno o più consiglieri‑auditori «che garantiscono l’esercizio effettivo del diritto al contraddittorio nei procedimenti volti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione».

180    L’art. 13, n. 1, del mandato precisa:

«Il consigliere‑auditore presenta al commissario competente una relazione sullo svolgimento dell’audizione e sul rispetto del diritto al contraddittorio. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali ed in particolare la rivelazione di documenti e l’accesso agli atti del procedimento, i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni ed il corretto svolgimento dell’audizione orale».

181    Secondo l’art. 15, primo comma, del mandato:

«Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere‑auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto al contraddittorio a norma dell’articolo 13, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguardi esclusivamente gli addebiti o obiezioni su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi».

182    Ai sensi dell’art. 16, n. 1, del mandato, «[l]a relazione finale del consigliere‑auditore è allegata al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio».

183    Nella specie è sufficiente rilevare che gli argomenti dedotti dalla Hoechst a sostegno del suo motivo, che riprendono quelli già dedotti nell’ambito del primo motivo concernente il diritto di accesso al fascicolo, non consentono di ritenere che il diritto al contraddittorio della Hoechst non sia stato rispettato nell’ambito del procedimento amministrativo svolto dalla Commissione.

184    Per quanto riguarda la violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento, accertata al precedente punto 137, si deve sottolineare che detta violazione non riguarda il diritto al contraddittorio della Hoechst ai sensi del mandato.

185    Peraltro, il consigliere‑auditore precisa nella sua relazione finale che «le azioni dei servizi della Commissione nei confronti delle parti non hanno avuto nessuna incidenza sull’esito del caso per quanto riguarda [la clemenza]». Ciò conferma la conclusione raggiunta dal Tribunale nell’ambito dell’esame del primo motivo, secondo la quale l’illegittimità accertata al precedente punto 137 non è tale da invalidare la decisione per quanto riguarda in particolare la determinazione della prima impresa che ha cooperato.

186    Occorre inoltre rilevare che, al ‘considerando’ 453 della decisione, la Commissione riprende le censure procedurali formulate dalla Hoechst, alle quali replica in particolare al ‘considerando’ 458. Pertanto, non si può sostenere, come fa la Hoechst, che il collegio dei membri della Commissione non sia stato sufficientemente informato.

187    Per tutte queste ragioni, il quarto motivo dev’essere respinto.

II –  Sul tredicesimo motivo, diretto ad ottenere l’annullamento dell’art. 2 della decisione nella parte riguardante la Hoechst

A –  Argomenti delle parti

1.     Argomenti della Hoechst

188    La Hoechst sostiene che le constatazioni della Commissione esposte al ‘considerando’ 298 della decisione, secondo cui l’intesa è cessata al più tardi nel novembre 1996, privino di fondamento in fatto l’ingiunzione contenuta all’art. 2 della decisione.

189    Se, sette anni dopo la cessazione dell’intesa, la Commissione avesse inteso ancora pronunciare un’ingiunzione diretta a far cessare l’infrazione, sarebbero stati necessari indizi sufficienti del proseguimento dell’infrazione. In mancanza, si tratterebbe di un provvedimento fondato su un mero sospetto, il che sarebbe contrario all’art. 3 del regolamento n. 17, il che, oltre ad arrecare pregiudizio alla reputazione del destinatario della decisione, potrebbe causargli difficoltà nelle eventuali azioni civili intentate da terzi nei suoi confronti.

190    Inoltre, l’illegittimità dell’art. 2 della decisione sarebbe evidente, dato che la Hoechst avrebbe ceduto il suo ramo di attività nel settore dei sorbati nel 1996, trasferendolo interamente nel 1997 a una società terza del tutto estranea al suo gruppo, la Celanese AG.

191    La Hoechst conclude che l’art. 2 della decisione andrebbe annullato nella parte che la riguarda.

2.     Argomenti della Commissione

192    La Commissione rileva che, al pari della causa sfociata nella sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata al precedente punto 153, l’art. 2 della decisione contiene una riserva esplicita, ossia «se non vi hanno ancora provveduto». Essa ricorda che il Tribunale aveva constatato in detta causa che, «[p]er quanto riguarda il motivo dedotto dalla Hoechst (…), basta[va] osservare che l’art. 2 della decisione si rivolge[va] espressamente alle imprese “ancora operanti nel settore del PVC”» e che, «[d]i conseguenza, l’argomento a sostegno di questa conclusione [era] manifestamente privo di fondamento» (punto 1247).

193    Nella specie, la Commissione sostiene di non essere tenuta ad accertare definitivamente se l’infrazione, che aveva avuto luogo in un determinato momento, proseguisse ancora nel momento in cui è stata adottata la decisione oppure fosse già cessata. La Commissione sottolinea, inoltre, che le parti erano riuscite ad agire nella massima segretezza per quasi due decenni (‘considerando’ 306 della decisione) e che l’art. 2 della decisione costituiva un’ingiunzione di cessazione a titolo preventivo (‘considerando’ 307 della decisione). La cessione del ramo di attività della Hoechst nel settore dei sorbati non avrebbe impedito alla Commissione di rivolgere un’ingiunzione in base alla quale l’obbligo di porre fine all’infrazione incombeva all’impresa solo «se non vi [aveva] ancora provveduto».

B –  Giudizio del Tribunale

194    In limine, si deve rilevare che dal ricorso emerge chiaramente che la Hoechst, con il tredicesimo motivo, chiede l’annullamento dell’art. 2 del dispositivo della decisione nella parte che la riguarda.

195    Nel merito, si deve rilevare che l’art. 2 del dispositivo della decisione contiene di fatto due ingiunzioni.

196    Anzitutto, tale disposizione esige che le imprese interessate pongano immediatamente fine, se non vi hanno ancora provveduto, alle infrazioni indicate all’art. 1 del dispositivo della decisione. Su questo punto, poiché la Hoechst non esercitava più attività nel settore dei sorbati al momento dell’adozione della decisione, l’argomento dedotto contro tale disposizione è manifestamente infondato, dato che la Hoechst, benché rientri tra le imprese elencate all’art. 1 del dispositivo della decisione, non era interessata, di fatto, dall’ingiunzione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 153 supra, punto 1247). Tale circostanza rende inoltre inoperanti gli argomenti addotti dalla Hoechst in merito al pregiudizio alla sua reputazione o all’eventualità che terzi intentino azioni civili contro di lei.

197    Inoltre, l’art. 2 del dispositivo della decisione esige che le imprese elencate si astengano dal ripetere atti o comportamenti descritti all’art. 1 o aventi il medesimo o un simile oggetto o effetto.

198    A tale riguardo si deve rammentare che l’applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in talune attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata accertata, ma anche quello di tenere in futuro un comportamento analogo. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v. sentenza Cemento, cit. al punto 153 supra, punti 4704 e 4705, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il potere della Commissione di pronunciare ingiunzioni deve essere esercitato in funzione della natura dell’infrazione accertata (sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45; sentenze del Tribunale 7 ottobre 1999, causa T‑228/97, Irish Sugar/Commissione, Racc. pag. II‑2969, punto 298, e 12 dicembre 2000, causa T‑128/98, Aéroports de Paris/Commissione, Racc. pag. II‑3929, punto 82).

199    Nel caso di specie la Commissione ha constatato, all’art. 1 del dispositivo della decisione, che la Hoechst, con altre imprese, aveva violato l’art. 81, n. 1, CE e, dal 1° gennaio 1994, l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, partecipando, oltre tutto per un periodo molto lungo, ad un accordo complesso, unico e continuato e a pratiche concordate nel settore dei sorbati, nel cui ambito avevano convenuto di fissare obiettivi di prezzo e di ripartire tra loro quote volumetriche, di definire un sistema di informazione e controllo e di non rendere disponibile la tecnologia a potenziali nuovi operatori di mercato. La Hoechst non contesta la decisione a tale riguardo. Pertanto, ingiungendo alle imprese interessate di astenersi per il futuro, nell’ambito del mercato dei sorbati, dal ripetere atti o comportamenti aventi il medesimo o un simile oggetto o effetto, la Commissione non ha travalicato i poteri conferitile dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

200    Il fatto che la Hoechst non esercitasse più attività nel settore dei sorbati alla data di adozione della decisione o che la Commissione rilevi al ‘considerando’ 298 della decisione che l’intesa era cessata al più tardi nel novembre 1996 non è idoneo a invalidare tale conclusione. Infatti, un’ingiunzione come quella del caso di specie è, per sua natura, preventiva e non dipende dalla situazione delle imprese interessate al momento dell’adozione della decisione.

201    Per tutti questi motivi, il tredicesimo motivo dev’essere respinto.

III –  Sui motivi diretti ad ottenere la riduzione dell’ammenda inflitta alla Hoechst

202    Il Tribunale ritiene che occorra procedere all’esame dei motivi diretti ad ottenere la riduzione dell’ammenda inflitta alla Hoechst in un ordine diverso da quello seguito nel ricorso. Inoltre, alcuni motivi sono stati riuniti, ai fini dell’analisi, poiché riguardano lo stesso problema di fondo.

A –  Sul dodicesimo motivo, concernente la durata eccessiva del procedimento

1.     Sunto del procedimento amministrativo

203    Risulta dagli elementi di fatto contenuti nella decisione, e non contestati dalla Hoechst, che la prima richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 è stata inviata dalla Commissione il 26 maggio 1999 alla Daicel, alla Nippon Synthetic e alla Ueno (‘considerando’ 6 della decisione).

204    Ulteriori richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 sono state inviate successivamente, in particolare nel periodo compreso tra maggio e novembre del 2002 (‘considerando’ 12‑18 della decisione).

205    Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione (‘considerando’ 22 della decisione).

206    Il 24 aprile 2003 le imprese destinatarie della decisione hanno preso parte all’audizione dinanzi alla Commissione (‘considerando’ 29 della decisione).

207    Il 1° ottobre 2003 la Commissione ha adottato la decisione.

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

208    La Hoechst contesta alla Commissione di avere violato il principio del rispetto di un termine ragionevole di durata del procedimento. Richiamandosi alla sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 170), la Hoechst sottolinea che tale principio fa parte dei principi generali del diritto comunitario e trae origine (attraverso l’art. 6, n. 2, UE) dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

209    Nella specie, la Hoechst precisa che il lasso di tempo trascorso tra la prima richiesta di informazioni inviata alla Daicel, alla Nippon Synthetic e alla Ueno il 26 maggio 1999 e la comunicazione degli addebiti, effettuata in data 20 dicembre 2002, supera i 42 mesi. In tale periodo la Commissione sarebbe rimasta completamente inerte per quasi 31 mesi, ossia tra la richiesta di informazioni del 25 ottobre 1999 e quella del 14 maggio 2002 o, in ogni caso, fino all’incontro con la Daicel del 21 febbraio 2002.

210    Tenuto conto del carattere punitivo dell’ammenda, tale durata dell’indagine e delle deliberazioni potrebbe essere accettabile solo a fronte di circostanze eccezionali. La Hoechst afferma invece che tali circostanze nella fattispecie non sussistono.

211    Essa ne deduce che la durata del procedimento amministrativo ha superato i limiti della ragionevolezza. Pertanto, riferendosi alla sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punti 48 e segg.), la Hoechst sostiene che motivi di economia procedurale esigono che la censura fondata sulla durata eccessiva del procedimento porti all’annullamento della decisione, nella parte in cui stabilisce l’importo dell’ammenda.

212    La Hoechst aggiunge che il regime della prescrizione previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), non osta all’accoglimento di una censura fondata sulla durata eccessiva del procedimento. A tal riguardo, la Hoechst sottolinea che le norme in materia di prescrizione non tutelano l’impresa da un procedimento eccessivamente lungo, dato che l’inizio dell’istruttoria interromperebbe la prescrizione (art. 2 del regolamento n. 2988/74).

b)     Argomenti della Commissione

213    La Commissione afferma, anzitutto, che il motivo dedotto dalla Hoechst deve essere respinto per il semplice fatto che riguarda l’importo dell’ammenda e non la decisione nel suo complesso. La Commissione precisa, al riguardo, che decisiva è solo la norma in materia di prescrizione del regolamento n. 2988/74.

214    Quand’anche il superamento di un termine ragionevole, in particolare quando comporti la violazione dei diritti di difesa degli interessati, giustificasse l’annullamento di una decisione di accertamento di una violazione delle norme in materia di concorrenza, lo stesso ragionamento non potrebbe applicarsi quando venga contestato l’importo delle ammende inflitte dalla Commissione in tale decisione, dato che il potere della Commissione di infliggere ammende è disciplinato dal regolamento n. 2988/74, che prevede a tal fine un termine di prescrizione.

215    Richiamandosi alle sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione (Racc. pag. 619, punti 46‑49) e causa 52/69, Geigy/Commissione (Racc. pag. 787, punti 20‑22), nonché 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I‑7869, punti 139‑141), la Commissione sottolinea che, a fronte del regolamento n. 2988/74, occorre respingere qualsiasi considerazione relativa all’obbligo della Commissione di esercitare il suo potere di infliggere ammende entro un termine ragionevole.

216    La Commissione afferma inoltre, per scrupolo di esaustività, che il superamento del termine ragionevole, anche ammesso che sia dimostrato, può giustificare l’annullamento della decisione solo se la violazione di tale principio ha leso i diritti di difesa delle imprese interessate (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, Racc. pag. II‑5761, punto 74). Orbene, nel caso di specie, la Hoechst non avrebbe spiegato per quale motivo la sua difesa sia stata ostacolata dalla presunta lentezza con cui la Commissione avrebbe esaminato il caso.

217    Inoltre, la durata eccessiva di quella fase del procedimento amministrativo non sarebbe di per sé tale da ledere i diritti della difesa, dato che gli interessati non sarebbero oggetto di alcuna accusa formale di violazione delle norme in materia di concorrenza fino alla ricezione della comunicazione degli addebiti e, pertanto, non avrebbero neppure bisogno di difendersi da tale accusa (sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit. al punto 216 supra, punto 78).

218    Infine, la Commissione ritiene che la durata «totale» del procedimento non abbia superato una durata ragionevole (sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 43).

3.     Giudizio del Tribunale

219    Anzitutto occorre rilevare che, come sottolinea la Commissione, il motivo in esame è diretto, secondo i suoi stessi termini, ad ottenere «l’annullamento della decisione nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda». Tale motivo mira quindi, in sostanza, ad ottenere l’annullamento o, quanto meno, la riduzione dell’ammenda inflitta alla Hoechst.

220    Orbene, se è pur vero che il superamento di un termine ragionevole può giustificare, a determinate condizioni, l’annullamento di una decisione di accertamento di una violazione delle norme in materia di concorrenza, tale principio non può essere applicato quando venga contestato l’importo delle ammende inflitte da tale decisione, dal momento che il potere della Commissione di infliggere ammende è disciplinato dal regolamento n. 2988/74, che prevede, a tal fine, un termine di prescrizione (sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 321).

221    Risulta infatti dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2988/74 che il principio della prescrizione è stato introdotto al fine di garantire la certezza del diritto. A termini di detto ‘considerando’, «una tale regolamentazione, per essere completa, deve contemplare tanto il potere di comminare ammende e sanzioni quanto il potere di procedere all’esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni e penalità di mora; (...) in essa si devono fissare i termini della prescrizione, la sua data di decorrenza nonché gli atti che la interrompono o la sospendono; [e], in proposito, occorre tener conto degli interessi delle imprese e delle associazioni d’imprese, come pure delle esigenze inerenti alla prassi amministrativa». In tal senso, per quanto attiene al potere di infliggere ammende, l’art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74 prevede che il potere della Commissione di comminare ammende per le infrazioni alle norme comunitarie in materia di concorrenza è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punti 322 e 323).

222    Ai sensi dell’art. 1, n. 2, di detto regolamento, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione o, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, dal giorno in cui è cessata l’infrazione. Tuttavia, la prescrizione può essere interrotta o sospesa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74. Costituiscono, in particolare, atti interruttivi della prescrizione, secondo l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74, le domande scritte di informazioni della Commissione, l’apertura di un procedimento da parte della Commissione e la comunicazione degli addebiti. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione. Ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, per effetto dell’interruzione ha inizio un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione matura, tuttavia, al più tardi allo spirare del doppio del termine di prescrizione previsto, in assenza di sanzione o ammenda inflitta dalla Commissione. La prescrizione dell’azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione.

223    Ne consegue che il regolamento n. 2988/74 ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la Commissione può legittimamente infliggere – senza violare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto – ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. A tal riguardo si deve sottolineare che, in materia di ammende nell’ambito dell’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, risulta dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74 che la prescrizione maturi in ogni caso, fatta salva l’eventuale sospensione, decorsi dieci anni, nell’eventualità in cui la prescrizione sia stata interrotta a termini dell’art. 2, n. 1, del regolamento medesimo, ragion per cui la Commissione non può, salvo incorrere nella prescrizione, procrastinare sine die la propria decisione sulle ammende (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punto 324).

224    A fronte di tale disciplina, qualsiasi considerazione connessa all’obbligo della Commissione di esercitare il proprio potere di infliggere ammende entro un termine ragionevole deve essere respinta (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punto 324; v. anche, in tal senso, sentenze 14 luglio 1972, ICI/Commissione, cit. al punto 215 supra, punti 46‑49, e Geigy/Commissione, cit. al punto 215 supra, punti 20‑22).

225    Nella specie, è pacifico che le infrazioni di cui trattasi erano continuate. Inoltre, la Commissione ha considerato, senza che tale elemento sia stato contestato dalla Hoechst, che le infrazioni constatate erano cessate al più tardi alla fine di ottobre del 1996. Pertanto, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti successivamente, in particolare le richieste di informazioni inviate a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17 e la comunicazione degli addebiti, e tenuto conto del fatto che il periodo compreso tra la fine di ottobre 1996 e l’adozione della decisione in data 1° ottobre 2003 non ha superato in totale i dieci anni, la prescrizione non era ancora maturata al momento dell’adozione della decisione da parte della Commissione, circostanza che la Hoechst non ha minimamente contestato nell’ambito del presente procedimento (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit. al punto 216 supra, punto 90).

226    Pertanto, il motivo sollevato dalla Hoechst dev’essere respinto nella parte in cui è diretto ad ottenere «l’annullamento della decisione nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda».

227    In ogni caso, si deve ricordare che il superamento del termine ragionevole, ammettendo che sia dimostrato, non giustificherebbe necessariamente l’annullamento della decisione. Infatti, quanto all’applicazione delle regole di concorrenza, il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo nel caso di una decisione che constati la commissione di infrazioni, qualora sia provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di questa specifica ipotesi, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo a norma del regolamento n. 17 (sentenze del Tribunale Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 153 supra, punto 122; 14 febbraio 2001, causa T‑62/99, Sodima/Commissione, Racc. pag. II‑655, punto 94, e Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit. al punto 216 supra, punto 74; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I‑8725, punti 42‑44).

228    Orbene, la Hoechst non ha sostenuto che l’eventuale superamento del termine ragionevole nel caso di specie abbia leso i suoi diritti della difesa. Inoltre, supponendo che il ricorso della Hoechst possa essere interpretato in tal senso, l’argomento sviluppato a tale riguardo dovrebbe essere considerato generico e non sarebbe tale da dimostrare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa, che deve essere esaminata in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit. al punto 227 supra, punto 59).

229    Per tutte queste ragioni, il dodicesimo motivo deve essere respinto.

B –  Sul terzo motivo, concernente l’illegittimo occultamento di taluni motivi della decisione

1.     Sintesi della decisione

230    Al ‘considerando’ 37 della decisione, la Commissione precisa:

«(…) Il fatturato totale realizzato da Chisso a livello mondiale nel 2002 ammontava a 117,711 miliardi di [yen giapponesi] (EUR 973,4 milioni)».

231    Al ‘considerando’ 42 della decisione, la Commissione afferma:

«(…) Il fatturato totale realizzato da Daicel a livello mondiale nel 2002 ammontava a 271,341 miliardi di [yen giapponesi] (EUR 2,2439 miliardi)».

232    Al ‘considerando’ 50 della decisione, la Commissione precisa:

«(…) Il fatturato totale realizzato da Nippon [Synthetic] a livello mondiale nel 2002 ammontava a 38,872 miliardi di [yen giapponesi] (EUR 321,5 milioni)».

233    Al ‘considerando’ 55 della decisione, la Commissione rileva:

«(…) Il fatturato totale realizzato da Ueno a livello mondiale nel 2002 ammontava a 25,034 miliardi di [yen giapponesi] (EUR 199,5 milioni)».

234    La tabella I della decisione riporta quanto segue:

Dimensioni e importanza relativa sul mercato dei sorbati

Impresa

Fatturato (in milioni di EUR) e quote di mercato stimate a livello mondiale per i sorbati nel 1995

Fatturato (in milioni di EUR) e quote di mercato stimate nel SEE per i sorbati nel 1995

Chisso

(…) (oltre il 9,5% e meno del 15%)

(…) (oltre il 4% e meno del 15%)

Daicel

(…) (oltre il 9,5% e meno del 15%)

(…) (oltre il 4% e meno del 15%)

Hoechst

42,4 (23,6%)

21,6 (48%)

Nippon Synthetic

(…) (oltre il 9,5% e meno del 15%)

(…) (oltre il 4% e meno del 15%)

Ueno

(…) (oltre il 9,5% e meno del 15%)

(…) (oltre il 4% e meno del 15%)

Cheminova, Eastman Chemical e altri

(…) (meno del 30%)

(…) (meno del 16%)

Totale

180 (100%)

45 (100%)


235    Infine, il ‘considerando’ 352 della decisione così recita:

«La tabella I [della decisione] dimostra che, nel 1995, Hoechst era di gran lunga il principale produttore di sorbati sul mercato mondiale, con una quota di mercato pari al 23,6% (48% nel SEE). Tale impresa è quindi stata inserita nel primo gruppo. Daicel, Chisso, Nippon [Synthetic] e Ueno detenevano tutte quote di mercato oscillanti tra il 9,5 e il 15% (tra il 4 e il 15% nel SEE). Esse sono quindi state incluse nel secondo gruppo».

236    Il simbolo «(…)» figurante nei ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 e nella tabella I della decisione corrisponde a un passaggio occultato dalla Commissione per motivi di riservatezza, secondo le spiegazioni fornite nella decisione.

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

237    La Hoechst sostiene che, in una decisione definitiva che implichi l’irrogazione di un’ammenda, al più tardi nella sua versione notificata, non devono più esservi passaggi occultati contenenti prove o valutazioni di fatto o di diritto. In caso contrario, sussisterebbe una violazione dei diritti della difesa. La Hoechst precisa che l’obbligo di comunicare la motivazione della decisione vale per il destinatario di tale decisione. La situazione sarebbe fondamentalmente diversa dall’interesse generale alla tutela della riservatezza degli elementi che possono avere le parti del procedimento, rispetto ai terzi.

238    Nella specie, i ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 della decisione conterrebbero passaggi occultati. In particolare, nella tabella I della decisione le quote di mercato dell’anno decisivo (1995) sarebbero occultate in modo tale che la Hoechst potrebbe individuare solo la propria quota di mercato, e non le condizioni di mercato relative alle altre imprese interessate. Poiché, al ‘considerando’ 352 della decisione, il calcolo dell’importo di base dell’ammenda si fonderebbe sulle dimensioni delle imprese e sulle condizioni di mercato quali definite nella tabella I della decisione, la Hoechst e il Tribunale si troverebbero nell’impossibilità di comprendere sufficientemente un punto essenziale della decisione. Inoltre, i dati relativi al 1995 costituirebbero dati storici che non potrebbero più essere riservati, neppure nella versione pubblica della decisione figurante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il fatto che durante la fase amministrativa sia stato richiesto e concesso un trattamento riservato sarebbe irrilevante rispetto alla questione se i passaggi occultati in questione siano ancora giustificati nell’ambito della decisione adottata e notificata, come sembra considerare la Commissione nella sua lettera del 30 ottobre 2003. La Hoechst si domanda se sia giustificabile il trattamento riservato di tali dati nei suoi confronti, dal momento che essa ha ceduto ormai da molto tempo il suo ramo di attività nel settore dei sorbati e si è ritirata dal mercato di cui trattasi.

239    Anche se la Commissione non è tenuta ad effettuare un calcolo aritmetico delle ammende, ciò non significherebbe che essa non abbia la facoltà di farlo. Per contro, qualora la Commissione procedesse a tali calcoli, sarebbe tenuta a comunicarli ai destinatari della decisione.

240    Inoltre, richiamandosi in particolare alla sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, citata al precedente punto 165 (punti 219, 227 e segg.), la Hoechst considera che qualsiasi destinatario di una decisione che infligga un’ammenda ha diritto a un trattamento non discriminatorio, che rispetti il principio della parità di trattamento nell’ambito di un calcolo delle ammende fondato su una classificazione effettuata in funzione delle quote di mercato. Sarebbe evidente che gli errori commessi in tale processo interesserebbero non solo le imprese della seconda categoria che siano state condannate a pagare ammende troppo elevate, ma anche quelle della prima categoria, alle quali potrebbero essere state inflitte ammende troppo elevate. Il carattere sproporzionato delle basi di calcolo per le imprese classificate nella prima categoria delle ammende potrebbe essere conseguenza diretta dell’importo relativamente modesto delle basi di calcolo utilizzate nella seconda categoria, e viceversa.

241    La Hoechst sottolinea, inoltre, che nessuno dei passaggi occultati è stato sostituito da sunti o da frasi sufficientemente precise che le abbiano consentito di comprendere esattamente i motivi della decisione.

242    La Hoechst afferma inoltre di avere osservato, con lettera 10 ottobre 2003 inviata al consigliere‑auditore e alla Commissione, che i passaggi menzionati della decisione erano stati occultati illegittimamente. La Commissione avrebbe reagito a tale domanda con una lettera di diniego pervenuta alla Hoechst il 10 novembre 2003. La Hoechst avrebbe risposto con lettera 11 novembre 2003 e la Commissione, con lettera in data 17 novembre 2003, avrebbe spiegato alla Hoechst che la decisione notificata era completa. Se la Commissione dovesse sostenere di avere adottato una decisione destinata unicamente alla Hoechst, occorrerebbe chiedere i verbali della riunione della Commissione del 1° ottobre 2003 per conoscere il numero e la forma delle decisioni adottate a quella data nel caso in esame. Ciò verrebbe sostenuto, in particolare, in quanto la Commissione si sarebbe discostata dalla prassi applicata in procedimenti analoghi, il che influirebbe sulla regolarità formale della decisione. Tuttavia, anche in questo caso, l’occultamento dei ‘considerando’ sopra citati sarebbe stato ingiustificato.

243    La Hoechst conclude che la decisione è viziata da una grave carenza di motivazione, la quale costituirebbe altresì una violazione dei diritti della difesa nell’ambito del calcolo della sua ammenda, dato che non si potrebbero ricostituire le premesse di fatto sulle quali si è basata la Commissione. La Hoechst sottolinea, a tal riguardo, che il Tribunale, nella sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, citata supra al punto 165, ha verificato accuratamente la classificazione della Commissione e ha corretto vari errori di calcolo. Così facendo, il Tribunale avrebbe considerato che differenze del 2% delle quote di mercato costituivano un motivo sufficiente per annullare le decisioni iniziali della Commissione relative alla ripartizione in categorie e all’importo di base delle ammende. La Commissione sarebbe quindi rigidamente vincolata dai criteri di calcolo delle ammende adottati durante la fase amministrativa, la cui applicazione non discriminatoria sarebbe soggetta ad un controllo giurisdizionale individuale completo.

b)     Argomenti della Commissione

244    Secondo la Commissione, i legittimi interessi delle imprese interessate alla tutela dei propri segreti commerciali non devono essere presi in considerazione unicamente durante la fase amministrativa e al momento della pubblicazione della decisione conformemente all’art. 21, n. 2, del regolamento n. 17, ma anche al momento della notifica, la quale non sarebbe costitutiva di una deroga.

245    I passaggi occultati ai ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55, nonché nella tabella I della decisione, conterrebbero informazioni relative alle imprese parti del procedimento, le quali avrebbero chiesto di beneficiare di un trattamento riservato, il che sarebbe stato accettato dalla Commissione durante la fase amministrativa. Il fatto che la Hoechst sia destinataria della decisione non priverebbe gli altri destinatari del loro legittimo interesse al mantenimento della riservatezza. La Commissione sottolinea che era stata la stessa Hoechst, con lettera 16 dicembre 2003, a chiedere che fossero occultate le cifre d’affari e le quote di mercato che la riguardavano nella versione della decisione destinata alla pubblicazione e che, se del caso, fossero sostituite con una forcella di cifre d’affari sufficientemente ampia.

246    Sarebbe irrilevante accertare se la Commissione potesse riesaminare tale posizione nell’ambito dei preparativi dell’adozione della decisione, in quanto le informazioni in questione non costituivano più segreti commerciali. Secondo la Commissione, la decisione, quale è stata adottata e notificata alla Hoechst, era conforme a quanto prescritto dall’art. 253 CE in materia di motivazione.

247    Anzitutto, richiamandosi alle sentenze 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata supra al punto 208 (punti 463 e 464), e Atlantic Container Line e a./Commissione, citata supra al punto 70 (punto 1 558), la Commissione sottolinea che l’obbligo di motivazione di una decisione che infligge un’ammenda è rispettato quando la Commissione indica gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Non sarebbe necessario far figurare nella decisione i calcoli eventualmente effettuati per applicare tali elementi di valutazione.

248    In ogni caso, quand’anche occorresse fornire questo tipo di precisazioni, la Commissione avrebbe pienamente rispettato tale esigenza. Nella specie la Commissione avrebbe iniziato con l’effettuare constatazioni generali sulla gravità dell’infrazione e descrivendo gli aspetti particolari dell’intesa, dai quali risulta trattarsi di un’infrazione molto grave (‘considerando’ 344 della decisione), per la quale la prevedibile ammenda ammonta ad almeno EUR 20 milioni (‘considerando’ 354 della decisione). Inoltre, sottolineando le notevoli differenze tra le posizioni delle imprese sul mercato, la Commissione avrebbe spiegato che occorreva adeguare tale importo in funzione dell’importanza relativa delle interessate sul mercato di cui trattasi e quindi in funzione della loro capacità di arrecare un grave pregiudizio alla concorrenza (‘considerando’ 345 e 346 della decisione). Gli elementi di cui essa ha tenuto conto per procedere a tale adeguamento, in particolare per suddividere le imprese in due gruppi, sarebbero indicati ai ‘considerando’ 349‑353 della decisione.

249    Ne conseguirebbe che, visti i dati figuranti nella tabella I della decisione, la quota di mercato della Hoechst si collocherebbe a un livello nettamente superiore a quello delle altre parti del procedimento. Tale differenza avrebbe condotto a classificare la Hoechst nel primo gruppo. A tale riguardo, dai ‘considerando’ 352 e segg. della decisione risulterebbe che, in ragione della posizione della Hoechst sul mercato, la Commissione avrebbe iniziato da quest’ultima per calcolare l’importo di base delle ammende per ciascuna impresa. L’importo di base delle ammende per le altre imprese sarebbe stato fissato in un secondo tempo. Detto importo sarebbe inferiore, in quanto tali imprese detenevano una posizione sul mercato meno solida rispetto a quella della Hoechst. Poiché la Hoechst non contesta di essere stata di gran lunga l’impresa più importante sul mercato, i dati precisi relativi alle quote di mercato delle altre imprese non contribuirebbero a giustificare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla Hoechst. Essi potrebbero essere rilevanti unicamente dal punto di vista delle altre imprese, dato che consentirebbero loro di sapere esattamente in quale posizione si collochino rispetto alla Hoechst.

250    Inoltre, la Hoechst sarebbe perfettamente in grado di stabilire essa stessa la differenza tra la sua posizione e quella delle imprese del secondo gruppo, vista la presentazione della tabella I della decisione. Le quote di mercato esatte delle imprese del secondo gruppo sarebbero interessanti unicamente nell’ottica di una differenziazione supplementare all’interno della seconda categoria, cui tuttavia si è deciso di rinunciare, come spiega il ‘considerando’ 353 della decisione. La Commissione afferma che tale elemento non arreca pregiudizio alla Hoechst.

251    Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, citata supra al punto 165, la Commissione considera che la Hoechst tenta di far valere, in base a un possibile errore di trattamento riguardante le imprese classificate nella seconda categoria, che sarebbe stata anch’essa oggetto di una discriminazione. La Commissione sottolinea, a tal riguardo, che il Tribunale ha concluso, in quella causa, che un’impresa doveva essere classificata in un’altra categoria e si è limitato a classificarla diversamente, pur conservando le categorie stabilite nella decisione della Commissione. L’errore di classificazione di un’impresa in una categoria comporterebbe, quindi, solo la riclassificazione di detta impresa in una categoria diversa e non l’annullamento della classificazione di tutte le imprese.

252    La Commissione insiste, pertanto, che un’eventuale discriminazione nell’ambito della seconda categoria non può comportare una discriminazione nei confronti della Hoechst in quanto impresa della prima categoria.

3.     Giudizio del Tribunale

253    In limine, visti i termini utilizzati dalla Hoechst nelle proprie memorie, si deve ritenere che il motivo in esame sia diretto, in sostanza, a far accertare una carenza di motivazione per quanto riguarda i ‘considerando’ 37, 42, 50, 55 e la tabella I della decisione. Infatti, la Hoechst precisa che il fatto di avere occultato passaggi della decisione costituisce una violazione dell’obbligo della Commissione di corredare le proprie decisioni con una motivazione comprensibile. Ciò porrebbe la Hoechst e il Tribunale nell’impossibilità di comprendere sufficientemente un punto essenziale della decisione. Tale carenza di motivazione andrebbe analizzata, secondo la Hoechst, in relazione al ‘considerando’ 352 della decisione, che riguarda la ripartizione delle imprese interessate in singole categorie ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda. Di conseguenza, la Hoechst sostiene che la carenza di motivazione sopra menzionata ha comportato una violazione dei diritti della difesa.

254    Occorre, inoltre, sottolineare che, poiché la carenza di motivazione lamentata dalla Hoechst riguarda elementi che hanno consentito alla Commissione di misurare la gravità dell’infrazione, il motivo in esame mira, in sostanza, ad ottenere una riduzione dell’ammenda inflitta.

255    Anzitutto, si deve rilevare che l’art. 21 del regolamento n. 17, che prevede la pubblicazione di alcune decisioni, impone alla Commissione di tenere conto del legittimo interesse delle imprese a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati.

256    Occorre inoltre rammentare che la motivazione di una decisione individuale deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63).

257    I requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punto 73, e 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 208 supra, punto 463).

258    Nella specie, senza che occorra stabilire se i passaggi occultati contenessero o meno segreti commerciali, si deve osservare che i ‘considerando’ 37, 42, 50, 55 e la tabella I della decisione, letti alla luce del ‘considerando’ 352 della stessa, soddisfano l’obbligo di motivazione incombente alla Commissione.

259    In primo luogo, si deve rilevare che il ‘considerando’ 352 della decisione contiene elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di classificare le imprese interessate in due categorie, nell’ambito del calcolo dell’importo di base delle ammende, tenuto conto della gravità dell’infrazione.

260    Al ‘considerando’ 352 della decisione la Commissione precisa, infatti, che la Hoechst era di gran lunga il principale produttore di sorbati sul mercato mondiale. Essa fa inoltre riferimento alla posizione della Hoechst sul mercato dei sorbati nel SEE. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la Hoechst dovesse essere classificata nella prima categoria di imprese.

261    Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha fatto riferimento alle quote di mercato mondiale indicate per il 1995 nella tabella I della decisione, calcolate in base ai dati concernenti il fatturato mondiale relativo al prodotto di cui trattasi (‘considerando’ 351 della decisione).

262    La Hoechst contesta i passaggi occultati della tabella I della decisione.

263    Orbene, la tabella I della decisione espone, in modo sufficientemente comprensibile, gli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di fondare la conclusione tratta al ‘considerando’ 352 della decisione.

264    Occorre rammentare che la conclusione di cui al ‘considerando’ 352 della decisione si fonda, come si è già rilevato, sulle quote di mercato mondiale relative al prodotto di cui trattasi per il 1995.

265    A tal riguardo, la tabella I della decisione contiene forcelle di quote di mercato, per il 1995, che hanno consentito alla Commissione di distinguere due tipi di imprese: in primo luogo, le imprese giapponesi, che detenevano quote di mercato oscillanti tra il 9,5 e il 15% nel 1995, e, in secondo luogo, la Hoechst, la cui quota di mercato era superiore al 20%. Tali elementi di valutazione, letti alla luce della conclusione della Commissione di cui al ‘considerando’ 352 della decisione, sono sufficientemente comprensibili.

266    Inoltre, anche se i fatturati delle imprese interessate sono stati occultati nella tabella I della decisione, è possibile stabilirne l’entità rispetto alle forcelle di cifre d’affari contenute in detta tabella. Infatti, la tabella I della decisione contiene una riga intitolata «Totale», che riporta la somma dei fatturati e delle quote di mercato delle imprese interessate. Su tale base si può calcolare una forcella di cifre d’affari per ciascuna delle imprese interessate.

267    Per tali motivi, fatta salva la questione se la Commissione abbia commesso un errore a tale riguardo, questione che sarà esaminata nell’ambito del quinto motivo, si deve ritenere che la tabella I e il ‘considerando’ 352 della decisione contengano gli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di misurare la gravità dell’infrazione.

268    Per quanto riguarda i ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 della decisione, si deve rilevare che questi ultimi non sono menzionati dal ‘considerando’ 352 della decisione, unico ‘considerando’ invocato dalla Hoechst relativo alla gravità dell’infrazione e alla classificazione delle imprese interessate in categorie diverse.

269    Inoltre, la Hoechst non ha spiegato perché tali ‘considerando’ conterrebbero elementi di valutazione utilizzati dalla Commissione per valutare la gravità o la durata dell’infrazione. La Hoechst si limita ad affermare che i ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 della decisione contengono passaggi occultati.

270    Pertanto, nulla autorizza a ritenere che gli elementi occultati dei ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 della decisione debbano condurre a ritenere che la Commissione, nel caso di specie, abbia violato l’obbligo di motivazione che le incombe ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

271    In ogni caso, i passaggi occultati dei ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 della decisione contengono, in parte, gli stessi dati figuranti nella tabella I della decisione. Infatti, i ‘considerando’ 37, 42, 50 e 55 della decisione contengono dati relativi, rispettivamente, alla Chisso, alla Daicel, alla Nippon Synthetic e alla Ueno e corrispondono al ‘considerando’ 46 della decisione per quanto riguarda la Hoechst. Orbene, secondo la versione della decisione notificata alla Hoechst, che costituisce l’oggetto del ricorso in esame, il ‘considerando’ 46 della decisione contiene in particolare, per quanto riguarda la Hoechst, dati relativi ai fatturati a livello mondiale e del SEE per il 1995, realizzati sul mercato dei sorbati, dati che corrispondono a quelli figuranti nella tabella I della decisione. Pertanto, per i motivi esposti ai precedenti punti 263‑267, non si può ritenere che, sotto tale profilo, sussista una carenza di motivazione.

272    Si deve inoltre rilevare che la motivazione della classificazione della Hoechst nella prima categoria non è in alcun modo viziata, dato che la Hoechst non nega di avere detenuto nel 1995 una quota di mercato mondiale superiore a quella delle altre imprese interessate. Pertanto, un eventuale errore nella classificazione delle altre imprese nella seconda categoria è inoperante.

273    Alla luce di tali elementi, occorre respingere l’argomento della Hoechst relativo alla carenza di motivazione della decisione. Ne consegue, inoltre, che va esclusa la violazione dei diritti della difesa che deriverebbe da tale asserita carenza di motivazione.

274    Per quanto riguarda, infine, le affermazioni della Hoechst secondo cui la Commissione avrebbe notificato alle imprese interessate una decisione che, nella forma, presentava differenze, è sufficiente rilevare che tali differenze di forma sono collegate alla tutela dei segreti commerciali delle imprese interessate. Tuttavia, il fatto che elementi della decisione possano essere stati occultati, per motivi di riservatezza, nella comunicazione conclusiva alle imprese interessate non consente di ritenere che la sua adozione sia viziata da irregolarità sotto questo profilo. In ogni caso, la Hoechst non ha dedotto alcun elemento circostanziato che consenta di ritenere che la decisione, quale è stata notificata alle imprese interessate, conterrebbe in particolare differenze di motivazione. Pertanto, non può essere accolta la domanda della Hoechst diretta ad ottenere la produzione del verbale della riunione del collegio dei membri della Commissione del 1° ottobre 2003.

275    Per tutti questi motivi, il terzo motivo dev’essere respinto.

C –  Sul quinto motivo, concernente un errore di diritto nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda

1.     Sintesi della decisione

276    Al ‘considerando’ 321 della decisione la Commissione rileva che l’importo di base dell’ammenda si determina in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.

277    In primo luogo, per stabilire la gravità dell’infrazione, la Commissione si basa sulla natura dell’infrazione (‘considerando’ 323‑326 della decisione), sulla reale incidenza dell’infrazione sul mercato dei sorbati del SEE (‘considerando’ 327‑342 della decisione) e sulle dimensioni del mercato geografico rilevante (‘considerando’ 343 della decisione).

278    Per quanto riguarda la natura dell’infrazione, la Commissione ritiene che l’infrazione controversa sia consistita principalmente in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato. Inoltre, essa sottolinea che gli accordi collusivi erano, per l’essenziale, ideati, diretti e incoraggiati a un livello molto elevato nelle imprese interessate e venivano attuati esclusivamente a vantaggio dei produttori partecipanti, a danno dei loro clienti e, in definitiva, del pubblico in generale (‘considerando’ 323 della decisione).

279    Per quanto riguarda la reale incidenza dell’infrazione sul mercato dei sorbati, la Commissione rileva in particolare che l’esame degli effetti concreti di un accordo è superfluo quando quest’ultimo abbia per oggetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. La Commissione precisa, tuttavia, che nella specie l’infrazione ha avuto una reale incidenza sul mercato dei sorbati nel SEE (‘considerando’ 327 della decisione).

280    La Commissione conclude che, nel caso di specie, l’infrazione può essere qualificata molto grave (‘considerando’ 344 della decisione).

281    Inoltre, la Commissione applica un trattamento differenziato alle imprese in funzione della loro posizione sul mercato dei sorbati nel 1995 (‘considerando’ 345‑355 della decisione). Essa precisa che, in tale anno, la Hoechst era di gran lunga il principale produttore di sorbati sul mercato mondiale, con una quota di mercato superiore al 20% (superiore al 45% nel SEE). Per tale motivo, la Hoechst è stata collocata nel primo gruppo. La Daicel, la Chisso, la Nippon Synthetic e la Ueno detenevano tutte quote di mercato oscillanti tra il 9,5 e il 15% (tra il 4 e il 15% nel SEE). Esse sono state collocate nel secondo gruppo (‘considerando’ 352 della decisione).

282    Al ‘considerando’ 354 della decisione la Commissione precisa che l’ammenda irrogabile per le infrazioni molto gravi è superiore a EUR 20 milioni.

283    Pertanto, al ‘considerando’ 355 della decisione, la Commissione fissa l’importo di base delle ammende in EUR 20 milioni per le imprese del primo gruppo (Hoechst) e in EUR 6,66 milioni per le imprese del secondo gruppo (Daicel, Chisso, Nippon Synthetic e Ueno).

284    Infine, perché l’ammenda abbia un effetto dissuasivo sufficiente sulle grandi imprese e per tenere conto del fatto che queste ultime dispongono di conoscenze e di infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di valutare meglio le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, la Commissione ha proceduto a un adeguamento supplementare dell’importo di base nel caso della Hoechst. Al ‘considerando’ 357 della decisione, la Commissione rileva a tale riguardo che occorre aumentare l’importo di base dell’ammenda, calcolato conformemente al criterio dell’importanza relativa sul mercato di cui trattasi, al fine di tenere conto «delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa». Pertanto, l’importo di base dell’ammenda per la Hoechst è stato maggiorato del 100 % e portato a EUR 40 milioni.

285    In secondo luogo, per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione rileva che la Chisso, la Daicel, la Hoechst e la Ueno hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996. Tali imprese avrebbero, quindi, commesso un’infrazione di lunga durata, che si è protratta per 17 anni e 10 mesi. La Commissione conclude che l’importo di base dev’essere aumentato del 175% (‘considerando’ 359 della decisione).

286    Tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’importo di base dell’ammenda è stato fissato per la Hoechst in EUR 110 milioni (‘considerando’ 361 della decisione).

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

287    Con il quinto motivo, la Hoechst contesta la natura e la durata dell’infrazione considerate dalla Commissione nel caso di specie nella determinazione dell’importo dell’ammenda.

288    La Hoechst afferma, in limine, che l’importo dell’ammenda calcolato prima di tenere conto della sua cooperazione, ossia EUR 198 milioni, corrisponde a quasi cinque volte il volume globale del mercato nel SEE per il 1995, constatato nella tabella I della decisione, ossia EUR 44,6 milioni. Tale ammenda sarebbe del tutto sproporzionata.

289    Inoltre, la Hoechst sottolinea che, nel contesto del regolamento n. 17, la Commissione dispone di un potere discrezionale ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, ma l’esercizio di tale potere non è del tutto libero, visti i principi generali del diritto comunitario e gli orientamenti che la Commissione deve rispettare nel calcolo dell’ammenda (la Hoechst rinvia, in particolare, alla sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑230/00, Daesang e Sewon Europe/Commissione, Racc. pag. II‑2733, punto 38).

 Sulla natura dell’infrazione

290    In limine, richiamandosi in particolare al punto 1 A degli orientamenti e alla sentenza Daesang e Sewon Europe/Commissione, citata al precedente punto 289 (punto 38), la Hoechst precisa che l’importo di base dell’ammenda viene stabilito in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. La gravità dell’infrazione sarebbe determinata in base ad una serie di criteri definiti negli orientamenti. Farebbero parte di tali criteri la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato e l’estensione geografica di quest’ultimo, nonché l’effettiva capacità economica delle imprese di arrecare un grave pregiudizio ai concorrenti e ai consumatori.

291    Nel merito, la Hoechst deduce quattro censure per contestare la natura molto grave dell’infrazione rilevata nella decisione. In primo luogo, la Hoechst ritiene che la valutazione della gravità dell’infrazione le imputi erroneamente effetti pregiudizievoli. In secondo luogo, essa ritiene che nessuno dei suoi dirigenti al più alto livello abbia partecipato all’infrazione. In terzo luogo, la Hoechst sostiene che la Commissione abbia commesso un errore di diritto nel ripartire le imprese in categorie diverse. In quarto luogo, essa contesta il moltiplicatore a scopo dissuasivo utilizzato dalla Commissione.

–       Sugli effetti dell’infrazione

292    Secondo la Hoechst, la Commissione presume che l’intesa controversa abbia arrecato pregiudizio ai consumatori. Tale supposizione costituirebbe un motivo essenziale che avrebbe condotto ad infliggere una pesante sanzione alle imprese interessate. A tal riguardo, la Hoechst rinvia ai ‘considerando’ 333‑336 e 340‑341 della decisione, nonché ad un comunicato stampa della Commissione del 1° ottobre 2003.

293    In particolare, la Hoechst osserva che gli asseriti effetti nocivi dell’intesa in questione sono stati considerati come uno dei tre elementi (natura dell’infrazione, impatto ed estensione dell’intesa nell’intero SEE) di cui si è tenuto conto per stabilire la gravità dell’infrazione (‘considerando’ 344 della decisione). Poiché nella decisione non figurerebbe alcuna ponderazione di tali elementi, la Hoechst conclude che un terzo dell’importo totale dell’ammenda è stato fissato sulla base dei presunti effetti nocivi dell’intesa in questione. Orbene, la Commissione non sarebbe riuscita a produrre la prova di un impatto negativo dell’infrazione nel caso di specie.

294    Infatti, i ‘considerando’ 105, 109, 333‑337 e 342 della decisione non conterrebbero alcuna prova in ordine all’impatto negativo dell’infrazione.

295    Per quanto riguarda il ‘considerando’ 105 della decisione, la Hoechst afferma che la circostanza che per lunghi periodi i prezzi obiettivo non siano stati raggiunti andrebbe considerato quale indizio o prova del fatto che gli accordi sui prezzi non abbiano funzionato. Ciò emergerebbe, in particolare, dai ‘considerando’ 163‑188 della decisione. Inoltre, la Hoechst si riferisce agli elementi contenuti ai ‘considerando’ 210, 217, 224 e 228 della decisione e sottolinea che, per cinque anni consecutivi, non è stato ottenuto alcun aumento dei prezzi obiettivo.

296    Per quanto riguarda il ‘considerando’ 109 della decisione, esso si fonderebbe unicamente su una stima della Chisso.

297    Quanto ai ‘considerando’ 333 e 334 della decisione, la Hoechst sottolinea che la Commissione ammette che gli effetti dell’intesa sul mercato in discussione nel caso di specie non possono essere misurati con precisione. Tuttavia, la Commissione constata altresì che l’accordo in questione ha indubbiamente avuto ripercussioni concrete per il mercato dei sorbati del SEE. Le spiegazioni fornite dalla Commissione in merito non sarebbero probanti. In particolare, la Hoechst non vede come una riduzione concordata dei prezzi, invocata dalla Commissione, possa avere effetti nocivi per la concorrenza, né tanto meno come essa possa costituire una prova del danno arrecato a terzi. La Hoechst sottolinea, inoltre, che potrebbe sussistere un impatto effettivo solo se, in primo luogo, fosse accertato che i prezzi obiettivo erano superiori ai prezzi ipotetici del mercato e, in secondo luogo, se tali prezzi fossero stati raggiunti almeno in parte. Orbene, tali elementi non sussisterebbero nella specie.

298    Per quanto attiene al ‘considerando’ 335 della decisione, la Hoechst sostiene che il fatto che i volumi di vendita indicati nella tabella del ‘considerando’ 112 della decisione (tabella II) coincidano con le quote convenute potrebbe costituire un indizio sul buon funzionamento degli accordi se non si fosse trattato di «quantitativi grigi», ossia di quantitativi venduti e non dichiarati ai partecipanti all’intesa. Orbene, nella specie tali «quantitativi grigi» sarebbero esistiti, in particolare presso la Hoechst. Inoltre, la Hoechst afferma che la Commissione avrebbe anche dovuto provare che tali concordanze di volumi avessero portato ad una rarefazione artificiale dell’offerta e, pertanto, a prezzi abusivi nei confronti degli acquirenti.

299    Per quanto riguarda il ‘considerando’ 336 della decisione, sarebbe errato presumere che i produttori di sorbati fossero in grado di controllare non solo il mercato dei sorbati, ma anche gran parte di quello degli agenti conservanti. A tal riguardo, la Hoechst afferma che non esiste propriamente un mercato unico degli agenti conservanti.

300    Per quanto concerne, infine, i ‘considerando’ 337 e 342 della decisione, sarebbe contraddittorio affermare, da un lato, che gli accordi controversi sarebbero stati attuati durante il periodo dell’infrazione e, dall’altro, che esisterebbero fattori esterni che potrebbero avere influito, a loro volta, sull’evoluzione dei prezzi del prodotto, circostanza che sarebbe difficile desumere dalle conclusioni sull’importanza relativa di tutte le possibili cause. Sarebbe quindi errata la conclusione di cui al ‘considerando’ 341 della decisione, secondo cui l’attuazione deliberata dell’accordo avrebbe avuto un impatto concreto sul mercato dei sorbati.

–       Sulla partecipazione dei dirigenti di alto livello agli accordi anticoncorrenziali

301    La Commissione ritiene che gli accordi anticoncorrenziali siano stati ideati, diretti e incoraggiati dai dirigenti di massimo livello delle imprese interessate (‘considerando’ 323 della decisione).

302    Secondo la Hoechst, tale affermazione sarebbe contraria all’obbligo di motivazione incombente alla Commissione in forza dell’art. 253 CE. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto spiegare quali fattori fossero alla base della sua conclusione (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑15/99, Brugg Rohrsysteme/Commissione, Racc. pag. II‑1613, punto 210).

303    Sarebbe inoltre inesatto che le persone che hanno partecipato all’intesa fossero dirigenti di massimo livello, almeno per quanto riguarda la Hoechst. Rinviando alla motivazione della sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, citata supra al punto 75 (punti 33‑38), la Hoechst sottolinea che i suoi due collaboratori di massimo livello menzionati al ‘considerando’ 96 della decisione occupavano il posto di direttori delle vendite di uno degli otto‑dodici settori commerciali della Hoechst. Ognuno di loro sarebbe stato subordinato a un direttore di settore e a un direttore delle vendite del settore commerciale interessato, entrambi appartenenti ancora a un livello inferiore a quello direttivo. Gli altri collaboratori indicati nella decisione sarebbero stati dirigenti di rango inferiore o non avrebbero avuto alcuna funzione direttiva.

304    Infine, quand’anche collaboratori di altre imprese interessate dovessero essere considerati dirigenti di massimo livello, ciò non potrebbe comportare una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda per la Hoechst. Infatti, la gravità dell’infrazione della Hoechst non può dipendere dalla situazione dei dipendenti delle altre imprese che hanno partecipato all’infrazione.

–       Sulla ripartizione delle imprese in categorie

305    La Hoechst afferma, anzitutto, che la differenziazione degli importi di base, fissati in EUR 20 milioni per la Hoechst e in EUR 6,6 milioni per tutte le altre imprese interessate, non è ammissibile se si considera la natura dell’infrazione, che è identica per tutte le imprese.

306    Inoltre, richiamandosi alla sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata al precedente punto 220 (punti 405 e segg.), la Hoechst sottolinea che la ripartizione delle imprese in categorie ai fini del calcolo dell’importo di base dovrebbe anzitutto rispettare il principio della parità di trattamento.

307    Nella specie, la Commissione avrebbe stabilito una scala degli importi base delle imprese in funzione della loro presunta capacità di pregiudicare la concorrenza e del loro contributo all’asserito pregiudizio arrecato alla concorrenza (‘considerando’ 349 della decisione). Essa avrebbe scelto quale criterio di misurazione la quota di mercato di ciascuna impresa sul mercato mondiale dei sorbati (‘considerando’ 350 della decisione).

308    A tal riguardo, in primo luogo, la Hoechst rileva che i quattro produttori giapponesi detenevano ciascuno una quota di mercato che poteva arrivare al 15%, il che potrebbe costituire, in totale, una quota di mercato mondiale equivalente ad oltre il doppio di quella della Hoechst. Tenuto conto della solidità dell’intesa dei produttori giapponesi sulle esportazioni e del loro comportamento sempre perfettamente concordato nelle riunioni del cartello, la Hoechst avrebbe avuto un’importanza secondaria nell’evoluzione del mercato mondiale. Infatti, basandosi sulla forcella delle quote di mercato dei produttori giapponesi, la Hoechst sostiene che l’importo di base avrebbe dovuto essere, per tali produttori, da 1,61 a 2,54 volte più elevato di quello applicato nei suoi confronti. Ciò avrebbe corrisposto, supponendo un’ammenda appropriata per i produttori giapponesi (compresa la Chisso), ad un importo di base oscillante tra EUR 10,4 e 16,65 milioni e quindi – rimanendo invariati tutti gli altri elementi – ad una riduzione dell’ammenda compresa tra EUR 16,58 e 47,52 milioni per la Hoechst.

309    In secondo luogo, in ogni caso e anche considerando separatamente la quota di mercato di ciascun produttore giapponese, il calcolo dell’ammenda per l’1% di quota di mercato corrisponderebbe ad un importo di base compreso tra EUR 0,44 e 0,7 milioni. La Hoechst sarebbe stata svantaggiata in quanto, se la Commissione avesse applicato gli stessi criteri nei suoi confronti, il suo importo di base avrebbe dovuto essere compreso tra EUR 10,38 e 16,52 milioni. Rimanendo invariati tutti gli altri elementi, vi sarebbe un’eccedenza di ammenda compresa tra EUR 17,3 e 47,62 milioni.

310    In terzo luogo, dal confronto con altre decisioni recenti emergerebbe che, nel caso di specie, la Commissione si sarebbe discostata dai propri principi in materia di determinazione delle ammende per categorie. In proposito, la Hoechst rinvia alla decisione della Commissione 17 dicembre 2002, 2006/460/CE riguardante un procedimento, a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, contro SGL Carbon AG, Le Carbone‑Lorraine S.A., Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM B.V. e Intech EDM AG Caso n. C.37.667 — Grafiti speciali), da cui è scaturita la sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑71/03, Tokai Carbon e a./Commissione, citata al precedente punto 118. In detta decisione, la Commissione avrebbe, in particolare, fissato per le ammende un importo di base di EUR 20 milioni per un’impresa che aveva avuto una quota di mercato compresa tra il 30 e il 40% e di EUR 14 milioni per un’impresa che aveva avuto una quota di mercato compresa tra il 21 e il 27%. Inoltre, nella medesima decisione, in ragione di un’altra intesa relativa alla grafite speciale estrusa, alle due imprese sanzionate, la cui quota di mercato era compresa tra il 25 e il 35%, erano state inflitte ammende aventi ciascuna un importo di base di EUR 15 milioni. La Hoechst offre come prova la versione non riservata di tale decisione (dopo la pubblicazione), nonché la testimonianza di un funzionario della Commissione. Tenendo conto di tali principi, la Hoechst ritiene che l’importo di base applicatole nel caso di specie avrebbe dovuto essere molto meno elevato (EUR 24,75 o 29,7 milioni, a seconda che l’importo di base sia di EUR 14 o 15 milioni, rimanendo invariati tutti gli altri elementi).

–       Sul fattore di maggiorazione per tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst

311    La Commissione avrebbe nuovamente fatto subire alla Hoechst una disparità di trattamento laddove ha moltiplicato il suo importo di base di EUR 20 milioni per un fattore di gruppo pari a due. Altre imprese interessate dalla decisione sarebbero state e sarebbero ancora grandi imprese operanti a livello internazionale. Inoltre, la forte diminuzione delle dimensioni della Hoechst, verificatasi medio tempore e che avrebbe ridotto il suo fatturato di gruppo di circa EUR 9 miliardi per l’anno di riferimento 2002, nonché la sua limitazione ad un’attività di holding e la vendita a terzi del suo ramo di attività nei sorbati, renderebbero ingiustificata una maggiorazione estrema dell’ammenda. In ogni caso, secondo la Hoechst, non si sarebbe dovuto utilizzare come moltiplicatore un fattore di due.

 Sulla durata dell’infrazione

312    La Hoechst afferma che la maggiorazione del 175% decisa dalla Commissione per la durata dell’infrazione è esorbitante e sproporzionata.

313    In primo luogo, le maggiorazioni in ragione della durata dell’infrazione superiori al 100% sarebbero fondamentalmente contrarie al metodo di calcolo delle ammende stabilito dalla Commissione negli orientamenti. La Hoechst rileva che i fattori legati alla gravità dell’infrazione consentono di fissare un importo di base che, in una seconda fase, viene adeguato in funzione della durata dell’infrazione, Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, il punto 1 B degli orientamenti prevedrebbe solo una «forte maggiorazione» dell’importo di base, e non la fissazione di un importo del tutto nuovo di un ordine di grandezza totalmente diverso rispetto a quello dell’importo di base.

314    In secondo luogo, la maggiorazione in ragione della durata dell’infrazione terrebbe conto una seconda volta della gravità dell’infrazione. La Hoechst sottolinea, in proposito, che le intese sui prezzi e sui volumi sono tipicamente infrazioni di lunga durata. Di conseguenza, se la Commissione colloca le dette intese nella categoria superiore delle «infrazioni molto gravi», essa non potrebbe tenere conto una seconda volta di tale gravità nell’ambito della valutazione della durata dell’infrazione.

315    In terzo luogo, la Hoechst contesta sostanzialmente il fatto che una maggiorazione direttamente proporzionale, che ammonta statisticamente al 10% per anno, possa essere applicata su un lungo periodo per sanzionare un’intesa. La Hoechst sottolinea a tale riguardo che, nell’ambito delle infrazioni di lunga durata considerate come un’infrazione unica, tutti i sistemi di sanzioni prevedono fattori di maggiorazione della pena il cui livello diminuisce esponenzialmente man mano che aumenta la durata. Tale approccio rispetterebbe inoltre il principio di proporzionalità. Infatti, se è giusto che gli illeciti commessi in passato si prescrivano entro un certo periodo, l’entità della sanzione non può ignorare questo stesso principio. La Hoechst aggiunge che anche se il «principio del nesso di continuità», sancito all’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74, fosse ancora applicato nel diritto comunitario, esso non potrebbe condurre a maggiorazioni senza fine delle ammende inflitte.

316    Infine, la maggiorazione applicata sarebbe sproporzionata rispetto alla prassi precedente della Commissione.

317    La Hoechst rinvia, anzitutto, alla decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/35.733 ‑ VW) (GU L 124, pag. 60), in cui la Commissione avrebbe deciso che una maggiorazione del 10% per ciascun anno di infrazione è appropriata solo se la gravità dell’infrazione rimane identica per l’intera durata della stessa. Nella specie, non sarebbe stata operata alcuna constatazione atta a provare o a dimostrare tale circostanza, il che sarebbe contrario all’obbligo di motivazione incombente alla Commissione.

318    La Hoechst rinvia, inoltre, a varie decisioni nelle quali la Commissione avrebbe aumentato l’importo di base solo a partire dal secondo anno, in quanto gli orientamenti prevedono una maggiorazione solo per i periodi dell’infrazione che superino una durata considerata «media». In particolare, la Hoechst fa riferimento alla maggiorazione operata nella decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), e rinvia inoltre alla sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang Corporation/Commissione (Racc. pag. II‑2473, punto 137). La Hoechst conclude che nel caso di specie si poteva applicare solo una maggiorazione del 165%.

b)     Argomenti della Commissione

319    In limine, e per rispondere agli argomenti sviluppati dalla Hoechst nell’introduzione del suo quinto motivo, la Commissione sottolinea che il confronto tra l’ammenda e il fatturato globale dei sorbati sul mercato del SEE nel 1995 non è pertinente. Infatti, il fatturato realizzato sul mercato in un determinato anno non rivelerebbe le possibili ripercussioni negative di un’intesa durata oltre 17 anni. Inoltre, l’importo dell’ammenda prima della presa in considerazione della cooperazione della Hoechst si spiegherebbe nel caso di specie con una serie di fattori. Per di più, EUR 20 milioni corrisponderebbero all’importo di base minimo previsto dagli orientamenti per le infrazioni molto gravi. Questa somma sarebbe inoltre conforme alla prassi decisionale della Commissione. Infine, la Commissione sottolinea che l’importo di base specifico costituisce solo un valore intermedio che, in sede di applicazione del metodo definito dagli orientamenti, viene successivamente adattato in funzione della durata dell’infrazione e delle circostanze aggravanti o attenuanti constatate (sentenza Cheil Jedang Corporation/Commissione, cit. al punto 318 supra, punto 95).

 Sugli effetti dell’infrazione

320    Secondo la Commissione, essa poteva considerare pacifico che i prezzi imposti dal cartello fossero, in linea di principio, quanto meno superiori ai prezzi di mercato, in ogni caso per quanto riguarda la Hoechst. La Commissione sottolinea, in proposito, che la Hoechst ha avuto occasione di commentare le conclusioni figuranti ai ‘considerando’ 105, 109 e 288 della decisione, che corrispondono ai punti 78, 82 e 265 della comunicazione degli addebiti, in cui la Commissione avrebbe segnalato che avrebbe tenuto conto delle «ripercussioni sul mercato» conformemente agli orientamenti (punti 291 e 295). Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Hoechst si sarebbe limitata a dichiarare, in merito a tali ripercussioni, che esse non erano pertinenti al fine di accertare l’esistenza dell’infrazione. La Hoechst avrebbe inoltre espressamente dichiarato, nella sua risposta, di non contestare i fatti rilevanti dell’intesa sui sorbati, quali erano stati descritti nella comunicazione degli addebiti della Commissione (‘considerando’ 29 e 451 della decisione).

321    La Commissione sottolinea inoltre che, nel caso di specie, le imprese interessate avevano fissato prezzi obiettivo che i clienti erano disposti a pagare (‘considerando’ 102 della decisione). Tali prezzi non corrisponderebbero ad una libera determinazione da parte di ciascun membro dell’intesa. Inoltre, la Hoechst non negherebbe seriamente che i meccanismi di vigilanza istituiti abbiano effettivamente consentito di raggiungere globalmente gli obiettivi di prezzo o quanto meno che le parti si siano adoperate attivamente per conseguirli (‘considerando’ 331 e 334 della decisione). Secondo la Commissione, i prezzi obiettivo dovevano essere sistematicamente utilizzati come base di negoziazione (‘considerando’ 104 della decisione). In alcune occasioni i partecipanti avrebbero espressamente constatato che gli obiettivi di prezzo erano stati rispettati (‘considerando’ 205 della decisione).

322    La Commissione, tuttavia, avrebbe lasciato in sospeso la questione della differenza tra i prezzi imposti dal cartello e quelli che si sarebbero potuti raggiungere in una situazione di concorrenza normale (‘considerando’ 333 e 340‑342 della decisione). Nella decisione non si affermerebbe che i prezzi erano aumentati costantemente, ma solo che gli obiettivi di prezzo erano stati fissati in modo da poter raggiungere prezzi più elevati rispetto a quelli del mercato. Secondo la Commissione, ciò poteva comprendere riduzioni di prezzo, il cui effetto, tuttavia, consisteva solo nell’attenuare le ripercussioni della riduzione dei prezzi di mercato per i membri dell’intesa (‘considerando’ 224 della decisione).

323    Per quanto attiene alle conseguenze dell’intesa sul volume delle vendite, la Hoechst non rimetterebbe concretamente in discussione le cifre figuranti nella tabella II della decisione. L’affermazione della Hoechst (contraria al ‘considerando’ 419 della decisione) secondo cui presso altri produttori, e in particolare presso la stessa Hoechst, esistevano «quantitativi grigi» superiori a quelli esistenti presso la Ueno, sarebbe assolutamente imprecisa. Inoltre, il problema dei quantitativi grigi sarebbe emerso solo alla fine del 1992, quindi verso la fine dell’intesa (‘considerando’ 112 e 193 della decisione). La Commissione ricorda inoltre che, nel caso di specie, l’offerta era adeguata alla domanda e rinvia ai ‘considerando’ 108 e 109 della decisione.

324    Per quanto concerne le osservazioni della Hoechst relative ai mercati in questione, la Commissione precisa di avere semplicemente ricordato, al ‘considerando’ 336 della decisione, che i sorbati erano i conservanti più utilizzati e non potevano essere sostituiti perfettamente con nessun altro conservante. Sarebbe quindi stato legittimo concludere che i produttori di sorbati fossero in grado di controllare «in larga misura» anche il settore dei conservanti. La Commissione aggiunge di non avere accertato definitivamente se esistesse un mercato distinto dei sorbati. Quand’anche fosse stato così, le constatazioni della Commissione resterebbero valide.

325    Infine, per quanto riguarda l’importanza delle conseguenze pregiudizievoli dell’infrazione sulla determinazione dell’importo dell’ammenda, sarebbe del tutto infondata l’ipotesi della Hoechst secondo cui tali conseguenze conterebbero esattamente per un terzo. Il comunicato stampa della Commissione invocato dalla Hoechst conterrebbe solo una presentazione sintetica della decisione e non andrebbe interpretato nel senso che le ripercussioni in questione hanno avuto un ruolo decisivo nel calcolo delle ammende. Questo aspetto non sarebbe menzionato neppure nella parte intitolata «Calcolo delle ammende» del comunicato stampa. Inoltre, occorrerebbe attribuire maggiore importanza agli elementi relativi allo scopo di un comportamento che a quelli relativi ai suoi effetti, soprattutto quando si riferiscano ad infrazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 636).

 Sulla partecipazione dei dirigenti di alto livello agli accordi anticoncorrenziali

326    Per quanto riguarda la motivazione della decisione, la Commissione sottolinea che la Hoechst ha chiaramente inteso cosa significasse l’espressione «al livello più elevato» e che, inoltre, la comunicazione degli addebiti precisava che gli accordi erano stati ideati, diretti e incoraggiati ai massimi livelli nelle imprese interessate. La Hoechst non avrebbe contestato tali constatazioni e non sarebbe stato necessario approfondire questo punto.

327    Nel merito, dalla sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, citata supra al punto 75, non si potrebbe desumere una definizione della nozione di «massimo livello», applicabile a qualsiasi situazione e tale da escludere qualsiasi persona che ricopra incarichi di livello meno elevato rispetto a quelli in discussione nella detta sentenza. Al ‘considerando’ 323 della decisione la Commissione mirerebbe a dimostrare che l’intesa non era organizzata da collaboratori subalterni, ma da persone che occupavano una posizione gerarchica idonea a conferire autorità e stabilità all’intesa. I direttori delle vendite del dipartimento interessato della Hoechst soddisferebbero tali condizioni.

 Sulla ripartizione delle imprese in categorie

328    La Hoechst trascurerebbe il fatto che gli orientamenti si fondano sul peso specifico di ciascuna impresa (punto 1 A, quarto, sesto e settimo comma). Il fatto che i produttori giapponesi si siano incontrati regolarmente prima delle riunioni comuni e abitualmente anche dopo tali riunioni non ne farebbe necessariamente un’unica impresa.

329    La Commissione ricorda inoltre che, ripartendo le imprese in categorie, essa ha iniziato dalla Hoechst, alla quale ha inflitto l’ammenda minima raccomandata per le infrazioni molto gravi. L’argomento della Hoechst diretto a sostenere che l’importo di base per le imprese della seconda categoria, pari a un terzo dell’importo di base applicatole, sarebbe troppo modesto, non può essere accolto, in quanto nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑16/99, Lögstör Rör/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 350). Inoltre, nella fissazione dell’importo di ogni singola ammenda, la Commissione disporrebbe di un potere discrezionale e non sarebbe tenuta ad applicare, a tal fine, una formula matematica precisa (sentenza CMA CGM e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punti 252 e 383). Sarebbe quindi irrilevante il fatto che l’importo di base per le imprese della seconda categoria non sia stato adattato in modo esattamente proporzionale alle quote di mercato delle imprese interessate.

330    Per quanto attiene alla prassi decisionale invocata dalla Hoechst, la Commissione sostiene che tale prassi non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, essendo quest’ultimo definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17, e che gli elementi di confronto possono avere solamente carattere indicativo, in quanto i dati relativi alle circostanze dei casi, quali il mercato, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati non sono identici. La Commissione rinvia al riguardo alla sentenza JCB Service/Commissione, citata supra al punto 218 (punti 187 e 188). Pertanto, il confronto effettuato dalla Hoechst non sarebbe pertinente.

 Sul fattore di maggiorazione applicato per tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst

331    La Commissione sostiene che la fissazione di un fattore a finalità dissuasiva è conforme alla giurisprudenza e alla prassi decisionale. La Commissione rinvia, in particolare, alla sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, citata supra al punto 75 (punti 162 e segg.).

332    Tale fattore terrebbe conto delle dimensioni e delle risorse dell’impresa interessata, che sono proporzionate alla sua importanza. Nel 2002 la Hoechst sarebbe stata almeno quattro volte più importante della Daicel, la seconda impresa in termini di fatturato. Per contro, la natura dell’attività della Hoechst al momento dell’adozione della decisione sarebbe irrilevante. Il fatto che la Hoechst abbia ceduto a terzi il suo ramo di attività nel settore dei sorbati sarebbe già stato preso in considerazione nel pertinente confronto fra le dimensioni delle imprese in questione.

 Sulla durata dell’infrazione

333    Per quanto riguarda gli argomenti della Hoechst relativi al metodo previsto dagli orientamenti, la Commissione afferma che una maggiorazione del 10% per anno è prevista al punto 1 B degli orientamenti al fine di sanzionare efficacemente le restrizioni che hanno arrecato un pregiudizio durevole. La Corte avrebbe avuto occasione ancora recentemente di sottolineare che evitare le pratiche e gli accordi anticoncorrenziali, così come scoprirli e sanzionarli, risponde a un interesse generale (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 54).

334    La Commissione sottolinea, inoltre, che la maggiorazione prevista per la durata dell’infrazione non è soggetta a un massimale tassativo (quale il 100% asserito dalla Hoechst) e rinvia su questo punto alla prassi decisionale da essa applicata in vari procedimenti.

335    Inoltre, i criteri relativi alla durata e alla gravità dell’infrazione coesisterebbero in modo autonomo. Congiuntamente, essi consentirebbero di determinare l’importo di base. Definire la maggiorazione dovuta alla durata dell’infrazione in funzione del criterio di gravità sarebbe in contrasto con il carattere autonomo dei due criteri e, quindi, inappropriato.

336    Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Hoechst, la categoria delle infrazioni molto gravi non sarebbe affatto riservata alle restrizioni orizzontali di lunga durata. Occorrerebbe pertanto tenere pienamente conto della durata reale dell’infrazione.

337    Non sarebbero pertinenti neppure le considerazioni in materia di prescrizione. La prescrizione in caso di infrazioni durevoli o continuate inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui è cessata l’infrazione.

338    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui, in ogni caso, sarebbe applicabile solo un aumento del 165%, in quanto il primo anno dell’infrazione non dovrebbe essere calcolato, la Commissione replica che la maggiorazione del 10% per anno è perfettamente conforme ai principi definiti negli orientamenti. A tale proposito, sarebbe infatti previsto unicamente che non si applichino maggiorazioni per le infrazioni di breve durata, in genere inferiori ad un anno (sentenza Cheil Jedang Corporation/Commissione, cit. al punto 318 supra, punto 133). Dal confronto fra il testo del secondo e del terzo trattino del punto 1 B degli orientamenti emergerebbe che, in caso di infrazione di durata superiore a un anno, l’aumento deve essere applicato «per ciascun anno» dell’infrazione, compreso il primo.

339    Per quanto concerne, infine, la prassi decisionale invocata dalla Hoechst, in base alla quale sarebbe stato imposto un aumento inferiore al 10% per anno, la Commissione rileva che il caso sfociato nella sentenza Cheil Jedang Corporation/Commissione, citata al precedente punto 318, presentava la particolarità che l’aumento in ragione della durata ammontava al 10% per alcune imprese e a meno del 10% per altre, per cui la decisione non era coerente (punto 139 della sentenza). La Commissione aggiunge che il fatto che essa in passato abbia applicato un determinato tasso di maggiorazione dell’importo dell’ammenda, in funzione della durata dell’infrazione, non può impedirle di aumentare tale aliquota entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17 e dagli orientamenti, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 277).

340    Inoltre, nelle ultime decisioni menzionate dalla Hoechst, la Commissione avrebbe indubitabilmente aumentato l’ammenda del 10% per anno a titolo della durata dell’infrazione. A tal riguardo, andrebbe respinta l’affermazione della Hoechst secondo cui l’aumento del 10% per anno sarebbe comunque inadeguato quando sia variata l’intensità dell’infrazione. Da un lato, il passo della decisione citato dalla Hoechst per dimostrare tale variazione di intensità dell’infrazione non autorizzerebbe assolutamente a concludere in tal senso. Dall’altro lato, l’aumento dell’ammenda del 10% per anno di infrazione continuerebbe ad essere giustificato anche se l’infrazione ha potuto essere più o meno incisiva durante il periodo considerato, dal momento che l’infrazione di natura molto grave è proseguita (sentenza Michelin/Commissione, cit. al punto 339 supra, punto 278).

3.     Giudizio del Tribunale

341    In limine, si deve rilevare anzitutto che il quinto motivo sollevato dalla Hoechst si articola in due parti. La prima è intitolata «Natura dell’infrazione». La seconda parte è intitolata «Durata dell’infrazione». Tuttavia, la prima parte riguarda in realtà gli elementi costitutivi della «gravità» dell’infrazione, che integrano la natura dell’infrazione. Si deve quindi ritenere che, nella prima parte, la Hoechst contesti in realtà gli elementi utilizzati dalla Commissione per determinare la gravità dell’infrazione.

342    Inoltre, occorre respingere l’argomento generale della Hoechst secondo cui l’importo dell’ammenda calcolato prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 sarebbe sproporzionato in quanto pari a quasi cinque volte il volume globale del mercato del SEE, per il 1995, constatato nella tabella I della decisione. A tale riguardo va rilevato che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’importo di ogni singola ammenda (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. I‑9855, punto 47, e sentenza del Tribunale 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4567, punto 151). Inoltre, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’importo dell’ammenda viene determinato in base alla gravità e alla durata dell’infrazione. Detto importo è altresì il risultato di una serie di valutazioni quantitative effettuate dalla Commissione in conformità degli orientamenti. La determinazione di tale importo è, in particolare, funzione di diverse circostanze collegate al comportamento individuale dell’impresa in questione, quali l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punti 82 e 85). Da tale contesto normativo non si può dedurre che la Commissione debba garantire che l’importo dell’ammenda così calcolato sia proporzionale al volume globale del mercato del prodotto di cui trattasi nel SEE, in un determinato anno dell’infrazione (nella specie il 1995), quando l’infrazione controversa è durata oltre 17 anni e l’importo dell’ammenda dipende anche da altre circostanze legate al comportamento individuale dell’impresa. Ne consegue che l’argomento generale dedotto a tale riguardo dalla Hoechst dev’essere respinto.

a)     Sulla gravità dell’infrazione

343    Si deve ricordare che gli orientamenti enunciano in particolare che, per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni sono classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi (punto 1 A, primo e secondo comma).

344    Occorre inoltre rammentare che la gravità delle infrazioni dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere in considerazione (sentenze della Corte 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 208 supra, punto 465, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 241).

 Sull’effetto dell’intesa sul mercato dei sorbati del SEE

345    In limine, si deve sottolineare che i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione menzionati al precedente punto 343 non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame globale. La natura dell’infrazione svolge un ruolo fondamentale, in particolare, nel caratterizzare le infrazioni qualificate come «molto gravi». A tal riguardo, dalla descrizione delle infrazioni molto gravi contenuta negli orientamenti risulta che accordi o pratiche concordate miranti specificamente, come in questo caso, alla fissazione di obiettivi di prezzo o alla ripartizione di quote volumetriche di vendita possono già solo per questa loro natura essere qualificati come infrazioni «molto gravi», senza che sia necessario che tali comportamenti abbiano un impatto particolare (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./Commissione, Racc. pag. II‑3033, punto 178).

346    Nel caso di specie, in primo luogo, si deve rilevare che la Hoechst non contesta lo scopo illecito dell’intesa, ossia la fissazione di obiettivi di prezzo, la ripartizione di quote volumetriche di vendita, la definizione di un sistema di informazione e di controllo e la decisione di non rendere disponibile la tecnologia a potenziali nuovi operatori di mercato.

347    In secondo luogo, si deve rilevare che, nella decisione, la Commissione ha preso in considerazione l’impatto concreto dell’intesa sul mercato nella valutazione della gravità dell’infrazione. Infatti, se è pur vero che la Commissione afferma, al ‘considerando’ 327 della decisione, che non occorre prendere in considerazione gli effetti concreti quando sia accertato l’oggetto anticoncorrenziale di un’intesa, essa tuttavia constata, ai ‘considerando’ 333‑336 della decisione, l’esistenza di tali effetti nel caso di specie, pur affermando al ‘considerando’ 333 che non è possibile quantificarli con precisione. Tali effetti deriverebbero, in particolare, dall’attuazione degli accordi controversi. A tale proposito la Commissione ricorda, ai ‘considerando’ 330‑332 della decisione, rinviando alla parte I della stessa, che gli accordi in questione sono stati scrupolosamente attuati. I ‘considerando’ 334 e 336, riguardanti gli effetti concreti dell’intesa sul mercato, rinviano del pari all’attuazione degli accordi di cui trattasi. Al ‘considerando’ 337 della decisione, contenente la conclusione delle osservazioni dedicate all’impatto concreto dell’intesa sul mercato, la Commissione rileva che tale «attuazione permanente ha avuto un effetto sul mercato dei sorbati».

348    Orbene, la conclusione tratta dalla Commissione in ordine all’attuazione dell’intesa non è stata contestata dalla Hoechst dinanzi al Tribunale. A tale proposito si deve sottolineare che, per quanto riguarda, in particolare, le intese sui prezzi, la Commissione può legittimamente dedurre che l’infrazione abbia prodotto effetti dal fatto che i partecipanti all’intesa hanno adottato provvedimenti allo scopo di applicare i prezzi convenuti. Per contro, non si può esigere che la Commissione, quando sia accertata l’attuazione di un’intesa, dimostri che gli accordi abbiano effettivamente consentito alle imprese di raggiungere un livello di prezzo di transazione superiore a quello che sarebbe stato prevalente in mancanza dell’intesa (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 153 supra, punti 743‑745). Pertanto, gli argomenti della Hoechst non sono tali da rimettere in discussione la conclusione tratta dalla Commissione in ordine agli effetti dell’intesa derivanti dall’attuazione degli accordi di cui trattasi.

349    Si deve inoltre rilevare che l’intesa aveva per oggetto, in particolare, la fissazione di obiettivi di prezzo. A tale riguardo occorre ricordare che la fissazione di un prezzo – sia pure meramente indicativo – pregiudica il gioco della concorrenza, in quanto consente a ciascun partecipante all’intesa di prevedere con un ragionevole grado di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti. Più in generale, intese siffatte comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Infatti, esprimendo la volontà comune di applicare un certo livello di prezzi ai loro prodotti, i produttori interessati non determinano più autonomamente la loro politica sul mercato, pregiudicando in tal modo i principi inerenti alle norme del Trattato in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑64/02, Heubach/Commissione, Racc. pag. II‑5137, punto 81). Ne consegue che, fissando in particolare obiettivi di prezzo, l’intesa in questione ha necessariamente pregiudicato il gioco della concorrenza.

350    Inoltre, la tabella II della decisione dimostra che le quote di vendita convenute tra le parti dell’intesa sono state applicate, come rileva la Commissione al ‘considerando’ 335 della medesima decisione. I fatturati indicati in detta tabella non sono stati contestati dalla Hoechst, la quale rileva solo che «quantitativi grigi» – ossia quantitativi venduti e non dichiarati ai membri dell’intesa – farebbero dubitare del buon funzionamento degli accordi in questione. Orbene, dai ‘considerando’ 112 e 193 della decisione risulta che le discussioni dei membri dell’intesa su eventuali «quantitativi grigi» riguardavano volumi di vendita dei produttori giapponesi non riportati nelle «statistiche ufficiali», vale a dire i dati, pubblicati, delle esportazioni di detti produttori. In particolare, al ‘considerando’ 335 della decisione, la Commissione rileva che tali «quantitativi grigi» possono essere attribuiti alla Ueno. Pertanto, supponendo che tali «quantitativi grigi» abbiano avuto un’incidenza sulle cifre di vendita della Ueno, o su quelle di altri produttori giapponesi, riportati nella tabella II della decisione, questi stessi quantitativi non avrebbero alcuna incidenza sulle cifre di vendita della Hoechst. Pertanto, l’intesa avrebbe avuto quanto meno l’effetto di limitare o controllare gli sbocchi di un concorrente operante sul mercato del SEE. In proposito, per quanto riguarda le affermazioni della Hoechst secondo le quali essa avrebbe venduto «quantitativi grigi» del prodotto interessato, è sufficiente rilevare che esse non sono sostenute da alcun elemento oggettivo, il quale peraltro non sarebbe stato fornito in tempo utile alla Commissione.

351    Alla luce delle suesposte considerazioni, gli argomenti della Hoechst relativi all’effetto dell’intesa sul mercato dei sorbati del SEE devono essere respinti.

 Sulla partecipazione di dirigenti di alto livello all’intesa

352    In limine, va rilevato che la constatazione della Commissione secondo cui gli accordi collusivi in questione erano, per l’essenziale, ideati, diretti e incoraggiati a un livello molto elevato nelle imprese interessate, viene ripresa nella valutazione della natura delle infrazioni in questione.

353    Tuttavia, nulla consente di ritenere che tale constatazione, qualora si fosse rivelata erronea per quanto riguarda la Hoechst, possa rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui le infrazioni controverse, caratterizzate in particolare dalla fissazione di obiettivi di prezzo e dalla ripartizione di quote di vendita volumetriche, sarebbero state, per loro stessa natura, molto gravi.

354    In ogni caso, è sufficiente rilevare che la constatazione della Commissione si fonda evidentemente sugli elenchi dei dipendenti delle imprese interessate che hanno partecipato alle riunioni, figuranti ai ‘considerando’ 88, 91 e 96‑98 della decisione. Per quanto riguarda la Hoechst, al ‘considerando’ 96 della decisione la Commissione precisa che i suoi rappresentanti alle riunioni comuni erano, in particolare, direttori delle vendite o responsabili delle vendite del prodotto rilevante. La carenza di motivazione lamentata a tale riguardo dalla Hoechst va, quindi, respinta.

355    Si deve inoltre rilevare che l’elenco dei dipendenti della Hoechst riportato al ‘considerando’ 96 della decisione figurava già al punto 62 della comunicazione degli addebiti. Inoltre, al punto 295 di tale comunicazione, la Commissione affermava chiaramente che avrebbe tenuto conto del fatto che gli accordi collusivi erano stati ideati, diretti e incoraggiati a un livello molto elevato nelle imprese interessate.

356    Tali elementi di fatto non sono stati contestati dalla Hoechst durante la fase amministrativa.

357    Orbene, nulla autorizza a ritenere che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che i «direttori delle vendite» appartenevano a un «livello molto elevato» nell’organizzazione delle imprese interessate. In particolare, la Hoechst si limita a contestare tale conclusione rilevando che i direttori delle vendite sono subordinati a loro volta ad altri direttori, senza produrre elementi concreti a sostegno di tale affermazione, elementi che, in ogni caso, non sarebbero stati trasmessi in tempo utile alla Commissione. Del resto, il fatto che i direttori delle vendite siano a loro volta subordinati ad altri direttori non implica necessariamente, di per sé, che essi non siano dirigenti di «livello molto elevato».

358    Per quanto riguarda, infine, il richiamo operato dalla Hoechst alla sentenza ABB Asea Brown Boveri/Commissione, citata al precedente punto 75 (punti 33‑38), è sufficiente rilevare che, nella causa sfociata in detta sentenza, la Commissione aveva esaminato il ruolo svolto dalla «direzione del gruppo» dell’impresa interessata, il che differenzia detta causa dal caso in esame.

359    Considerati tali elementi, occorre respingere gli argomenti della Hoechst relativi alla partecipazione dei suoi dirigenti di alto livello all’intesa.

 Sulla ripartizione delle imprese interessate in categorie

360    In via preliminare, va rilevato che la distinzione operata in ordine all’intesa sul mercato dei sorbati consisteva nel determinare, conformemente al punto 1 A, terzo, quarto e sesto comma, degli orientamenti, il contributo individuale di ogni singola impresa, in termini di capacità economica effettiva, al successo dell’intesa ai fini della sua classificazione nella categoria appropriata (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 118 supra, punto 225).

361    Al ‘considerando’ 349 della decisione, la Commissione precisa, a tal riguardo, che il metodo scelto consente di stimare la capacità relativa di ciascuna impresa, il suo contributo al pregiudizio arrecato globalmente alla concorrenza nel SEE e il suo contributo all’efficacia dell’intesa nel suo complesso.

362    Nella specie, la Commissione ha valutato il contributo individuale delle imprese interessate basandosi sulla quota di mercato detenuta da ciascuna di esse nel 1995, per il prodotto in questione su scala mondiale.

363    La Hoechst non contesta il fatto che la Commissione abbia ripartito le imprese interessate in categorie, né il metodo utilizzato a tale scopo. Essa lamenta in via principale una disparità di trattamento rispetto alle imprese giapponesi, per quanto riguarda gli importi di base decisi in funzione delle categorie.

364    A tal riguardo si deve rammentare che la Commissione, quando procede a una ripartizione per categorie, deve rispettare il principio della parità di trattamento, secondo cui non si possono trattare situazioni analoghe in maniera differente o situazioni diverse in maniera uguale, a meno che una tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (sentenze CMA CGM e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punto 406, e 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 165 supra, punto 219).

365    In primo luogo, risulta chiaramente dalla decisione che, dopo avere concluso che l’infrazione in questione era «molto grave» (‘considerando’ 344 della decisione), la Commissione ha considerato che la Hoechst, nel 1995, era il principale produttore di sorbati sul mercato mondiale e l’ha inclusa nella prima categoria di imprese (‘considerando’ 352 della decisione) La Hoechst non contesta la constatazione secondo cui essa era il principale produttore di sorbati nel 1995, il che è peraltro confermato dai dati figuranti nella tabella I della decisione. Per quanto riguarda l’argomento della Hoechst secondo cui essa avrebbe dovuto essere confrontata con i quattro produttori giapponesi considerati congiuntamente, si deve ricordare che la decisione, benché redatta sotto forma di una sola decisione, deve essere considerata come un insieme di decisioni individuali che accertano, nei confronti delle imprese destinatarie, le infrazioni assunte a loro carico e che infliggono loro eventuali ammende, e che ciò è inoltre confortato dal suo dispositivo, in particolare dagli artt. 1 e 3 (ordinanza Hoechst/Commissione, cit. al punto 31 supra, punto 16). Pertanto, non si può contestare alla Commissione di avere analizzato separatamente la situazione delle imprese giapponesi interessate.

366    In secondo luogo, al ‘considerando’ 354 della decisione la Commissione precisa che l’importo dell’ammenda che può essere inflitta per le infrazioni molto gravi è superiore a EUR 20 milioni.

367    In terzo luogo, al ‘considerando’ 355 della decisione, la Commissione fissa l’importo di base delle ammende in EUR 20 milioni per le imprese del primo gruppo (Hoechst) e in EUR 6,66 milioni per le imprese del secondo gruppo (Daicel, Chisso, Nippon Synthetic e Ueno).

368    Ne consegue che, per applicare un trattamento differenziato tra le imprese interessate, la Commissione ha cominciato fissando, per le imprese della prima categoria (vale a dire la Hoechst, che, secondo la decisione, era il principale produttore di sorbati nel 1995), l’importo di EUR 20 milioni previsto dagli orientamenti. Su tale base la Commissione ha successivamente determinato l’importo dell’ammenda per le imprese della seconda categoria.

369    Nessun elemento della decisione consente di concludere che l’importo considerato per le imprese della prima categoria sia stata fissato in funzione dell’importo deciso per le imprese della seconda categoria. Inoltre, nessun elemento della decisione autorizza a ritenere che l’importo di EUR 20 milioni deciso per le imprese della prima categoria risultasse da una formula matematica che applica un importo dell’ammenda per singolo scaglione di fatturato, contrariamente a quanto sembra suggerire la Hoechst.

370    Pertanto, anche ammettendo che l’importo di EUR 6,66 milioni deciso per le imprese della seconda categoria sia troppo esiguo o che alcune imprese classificate in tale seconda categoria avrebbero dovuto essere classificate nella prima, si tratterebbe di un’illegittimità commessa a favore delle imprese della seconda categoria.

371    Orbene, bisogna ricordare che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 160, e Lögstör Rör/Commissione, cit. al punto 329 supra, punto 350).

372    Infine, per quanto attiene alla prassi decisionale della Commissione invocata dalla Hoechst, si deve ricordare che essa non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17 e dagli orientamenti (v. sentenza Michelin/Commissione, cit. al punto 339 supra, punto 292, e giurisprudenza ivi citata) e, inoltre, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del suo potere discrezionale (v. sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 33, e giurisprudenza ivi citata, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 344 supra, punto 171).

373    Pertanto, e senza che si debba accogliere la domanda della Hoechst diretta alla citazione di testimoni, poiché il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti, gli argomenti della Hoechst relativi alla ripartizione delle imprese interessate in categorie devono essere respinti.

 Sul fattore di maggiorazione per tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst

374    Per tenere conto «delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa», l’importo di base dell’ammenda per la Hoechst è stato aumentato del 100% e portato a EUR 40 milioni (‘considerando’ 357 della decisione).

375    Tale maggiorazione è volta, secondo il ‘considerando’ 356 della decisione, a produrre un effetto dissuasivo sulle imprese di grandi dimensioni e a tenere conto del fatto che esse dispongono di conoscenze e di infrastrutture legali ed economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza.

376    Gli orientamenti prevedono in proposito che, a parte la natura propria dell’infrazione, il suo concreto impatto sul mercato e l’estensione geografica di quest’ultimo, è necessario prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma).

377    Si può altresì tener conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni possono meglio valutare il carattere di infrazione del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma).

378    Nel caso di specie, benché i ‘considerando’ 356 e 357 della decisione siano ricompresi sotto il titolo «Effetto dissuasivo sufficiente», risulta dal ‘considerando’ 356 della decisione che la Commissione ha tenuto conto, da un lato, della necessità di garantire all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo, ai sensi del punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti, e, dall’altro, del fatto che le imprese di grandi dimensioni, quali la Hoechst, possono meglio valutare il carattere di infrazione del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza, ai sensi del punto 1 A, quinto comma, degli orientamenti, per applicare una maggiorazione del 100% dell’importo di base dell’ammenda.

379    Per quanto riguarda il primo elemento, ossia la necessità di garantire un effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda, occorre che l’importo dell’ammenda venga modulato al fine di tenere conto dell’impatto voluto sull’impresa cui l’ammenda stessa viene inflitta, affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente, della capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di assicurare l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha infatti già avuto modo di rilevare, nella sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, citata supra al punto 165, che, dato il suo fatturato complessivo enorme rispetto a quello degli altri membri dell’intesa, una delle imprese interessate in detta causa avrebbe mobilizzato più facilmente i fondi necessari ai fini del pagamento della propria ammenda, il che giustificava, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore (punto 241). In tale contesto, le risorse economiche dell’impresa devono essere valutate, al fine di perseguire correttamente la finalità deterrente, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla data in cui viene inflitta l’ammenda. A tal riguardo, per gli stessi motivi, si deve sottolineare che, nell’ambito dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il tetto massimo dell’ammenda, fissato al 10% del fatturato dell’impresa interessata, è determinato in funzione del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente la decisione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punto 85).

380    A tal riguardo si deve rilevare che, nella decisione, la Commissione non precisa quali dati siano stati utilizzati per giustificare la sua conclusione relativa alla necessità di garantire un carattere sufficientemente dissuasivo all’ammenda della Hoechst.

381    Nella decisione la Commissione riporta, tuttavia, i fatturati globali delle imprese interessate per il 2002 (‘considerando’ 37, 42, 46, 50 e 55), anno che corrisponde all’ultimo esercizio sociale precedente l’adozione della decisione. Nelle proprie memorie presentate al Tribunale la Commissione fa inoltre riferimento al 2002. I fatturati globali ammontavano in quell’anno a EUR 9,2 miliardi per la Hoechst, a EUR 2,243 miliardi per la Daicel, a EUR 973,4 milioni per la Chisso, a EUR 321,5 milioni per la Nippon Synthetic e a EUR 199,5 milioni per la Ueno. Pertanto, la Hoechst era effettivamente, nel 2002, di gran lunga la più grande fra le imprese interessate dalla decisione. In particolare, il suo fatturato era almeno quattro volte superiore a quello della seconda impresa interessata, per dimensioni, cioè la Daicel. Pertanto, la Commissione poteva giustamente cercare di garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda inflitta alla Hoechst.

382    Con riferimento al secondo elemento preso in considerazione dalla Commissione ai fini dell’aumento dell’importo di base dell’ammenda, vale a dire le infrastrutture giuridico‑economiche di cui dispongono le imprese al fine di poter meglio valutare il carattere di infrazione del loro comportamento, si deve sottolineare, contrariamente a quanto precedentemente esposto, che esso è volto a penalizzare maggiormente le grandi imprese di cui si presume che dispongano di conoscenze e infrastrutture sufficienti per essere consapevoli del carattere illecito del loro comportamento e valutarne gli eventuali benefici. Orbene, si deve ritenere che in tale ipotesi il fatturato in base al quale la Commissione determina le dimensioni delle imprese in questione e, pertanto, la loro capacità di valutare il carattere e le conseguenze del loro comportamento debba riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione.

383    Nel caso di specie la Commissione non precisa, nella decisione, quali dati siano stati utilizzati per giustificare la sua conclusione secondo cui la Hoechst poteva valutare meglio il carattere di infrazione del proprio comportamento e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della concorrenza.

384    Tuttavia, è pacifico che il fatturato mondiale della Hoechst ammontava a EUR 28,181 miliardi nel 1995, vale a dire l’ultimo anno completo prima della cessazione dell’infrazione (‘considerando’ 46 della decisione). Orbene, non si potrebbe sostenere che, su tale fondamento, la Hoechst non disponesse delle infrastrutture legali ed economiche di cui dispongono le imprese di grandi dimensioni, cosa che peraltro la stessa Hoechst non afferma. Il fatto che anche le altre imprese interessate potessero essere, nel 1995, imprese di grandi dimensioni non è tale da invalidare la valutazione operata dalla Commissione in merito.

385    Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore laddove ha deciso di applicare un fattore di maggiorazione nel caso di specie.

386    Gli altri argomenti dedotti dalla Hoechst non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione. In particolare, il fatto che la Hoechst abbia fortemente ridotto le proprie dimensioni, abbia ridotto il suo fatturato a EUR 9 miliardi nel 2002, o abbia ceduto il suo ramo di attività nel settore dei sorbati prima dell’adozione della decisione, non influisce sulla legittimità dell’applicazione del fattore di maggiorazione nel caso di specie. Infatti, da un lato, la riduzione delle dimensioni della Hoechst non rimette in discussione il fatto che il suo fatturato mondiale era di EUR 28,181 miliardi nel 1995, ossia l’ultimo anno completo dell’infrazione. Dall’altro lato, la cessione del ramo di attività nel settore dei sorbati non rimette in discussione il fatto che, nel 2002, anno corrispondente all’ultimo esercizio sociale precedente l’adozione della decisione, la Hoechst, tra le imprese interessate, era quella di maggiori dimensioni.

387    Per quanto riguarda l’affermazione della Hoechst secondo cui nella specie non si sarebbe dovuto applicare un fattore del 100%, essa non si fonda su alcun elemento circostanziato. In ogni caso, in primo luogo, nulla autorizza a ritenere che la maggiorazione operata dalla Commissione superi i limiti fissati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dagli orientamenti. In secondo luogo, si deve ricordare che il fatturato globale della Hoechst nel 2002 era almeno quattro volte superiore a quello della seconda impresa interessata, vale a dire la Daicel. Il fattore applicato dalla Commissione riflette, a tale proposito, la differenza in termini di fatturato globale esistente nel 2002 tra la Hoechst e le altre imprese interessate. Inoltre, per quanto riguarda il fatto che la Hoechst disponeva nel 1995 di conoscenze e di infrastrutture legali ed economiche che le consentivano di valutare meglio il carattere di infrazione del proprio comportamento e le conseguenze che ne derivavano, e anche ammettendo che le altre imprese interessate fossero anch’esse nel 1995 imprese di grandi dimensioni, a tale riguardo non occorre distinguere tra due imprese i cui fatturati giustificano in ogni caso il fatto che esse siano qualificate come grandi imprese che dispongono di siffatte infrastrutture. Risulta da tali elementi che, nella specie, il fattore del 100% applicato dalla Commissione non può essere considerato sproporzionato.

388    Alla luce di tali elementi, occorre respingere gli argomenti con cui la Hoechst contesta l’applicazione di un fattore di maggiorazione del 100% per tenere conto delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa.

389    Pertanto, la prima parte del quinto motivo dev’essere respinta.

b)     Sulla durata dell’infrazione

390    A termini dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la durata dell’infrazione costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese colpevoli di infrazioni delle norme sulla concorrenza.

391    Per quanto riguarda il fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti distinguono fra le infrazioni di breve durata (in genere inferiore ad un anno), per le quali l’importo di base considerato per la gravità non dovrebbe essere aumentato, le infrazioni di media durata (in generale da uno a cinque anni), per le quali tale importo può essere aumentato del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in genere oltre i cinque anni), per le quali tale importo può essere aumentato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo comma, primo, secondo e terzo trattino).

392    Nel caso di specie la Commissione rileva, al ‘considerando’ 359 della decisione, che la Chisso, la Daicel, la Hoechst e la Ueno hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, dal 31 dicembre 1978 al 31 ottobre 1996. La Hoechst non contesta tale elemento, né il fatto che l’infrazione di cui trattasi sia stata qualificata di «lunga durata» dalla Commissione.

393    Ne consegue che, come rileva giustamente la Commissione nella decisione, l’infrazione è durata 17 anni e 10 mesi.

394    Pertanto, la maggiorazione del 175% applicata nei confronti della Hoechst di per sé non è contraria agli orientamenti (v., in tal senso, sentenza Cheil Jedang Corporation/Commissione, cit. al punto 318 supra, punto 137).

395    Quanto all’argomento della Hoechst secondo cui gli orientamenti prevedrebbero solo una «forte maggiorazione», e non la fissazione di un importo del tutto nuovo, nulla autorizza a ritenere che la maggiorazione operata dalla Commissione superi i limiti stabiliti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dagli orientamenti. L’impiego dei termini «forte maggiorazione» non consente di concludere, come sostiene la Hoechst, che le maggiorazioni che superano il 100% siano contrarie al metodo di calcolo previsto dagli orientamenti. A tal riguardo, si deve sottolineare che i poteri attribuiti alla Commissione dal regolamento n. 17 hanno lo scopo di consentirle di espletare il compito, ad essa affidato dall’art. 81 CE, di vegliare sull’osservanza delle norme sulla concorrenza nel mercato comune. Infatti, evitare le pratiche e gli accordi anticoncorrenziali, così come scoprirli e sanzionarli, risponde all’interesse generale (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 54).

396    Inoltre, si deve rilevare che, se è pur vero che il punto 1 B, terzo trattino, degli orientamenti non stabilisce una maggiorazione automatica del 10% all’anno per le infrazioni di lunga durata, esso lascia al riguardo un potere discrezionale alla Commissione (v., in tal senso, sentenza Cheil Jedang Corporation/Commissione, cit. al punto 318 supra, punto 134). Orbene, gli argomenti dedotti della Hoechst a sostegno del suo motivo non sono diretti a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione a tale riguardo. Inoltre, si deve sottolineare che, poiché gli orientamenti prevedono che le infrazioni di durata superiore ai cinque anni siano da considerarsi lunghe e giustifichino una maggiorazione fino al 10% per ciascun anno dell’importo determinato in funzione della gravità dell’infrazione, la Hoechst non può sostenere di essere stata vittima di una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della durata dell’infrazione cui ha partecipato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑65/99, Strintzis Lines Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑5433, punto 194).

397    Per quanto riguarda il fatto, asserito dalla Hoechst, che le intese sui prezzi e sui volumi sarebbero tipicamente infrazioni di lunga durata e che, pertanto, la maggiorazione per la durata dell’infrazione terrebbe conto una seconda volta della gravità dell’infrazione, si deve ricordare che, quand’anche taluni tipi di intesa fossero intrinsecamente concepiti per durare nel tempo, occorre sempre distinguere, conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tra la durata del loro funzionamento effettivo e la loro gravità quale risulta dalla loro stessa natura (sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 118 supra, punto 275). Pertanto, la maggiorazione per la durata dell’infrazione non tiene conto, una seconda volta, della gravità dell’infrazione.

398    Per quanto riguarda la circostanza che i fatti molto risalenti nel tempo si prescriverebbero in un determinato momento e che, pertanto, il livello della maggiorazione dovrebbe diminuire in modo esponenziale con il trascorrere del tempo, è sufficiente ricordare che la maggiorazione operata dalla Commissione non oltrepassa i limiti stabiliti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dagli orientamenti e che nel caso di specie l’azione della Commissione non era prescritta ai sensi del regolamento n. 2988/74 (v. precedente punto 225).

399    Per quanto riguarda, infine, la prassi anteriore della Commissione e, in particolare, il fatto che, in certi casi, essa avrebbe aumentato l’importo di base dell’ammenda solo dal secondo anno, si deve ricordare che tale prassi non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17 e dagli orientamenti (v. sentenza Michelin/Commissione, cit. al punto 339 supra, punto 292, e giurisprudenza ivi citata), e che, inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del suo potere discrezionale (v. sentenze Delacre e a./Commissione, cit. al punto 372 supra, punto 33, e giurisprudenza ivi citata, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 344 supra, punto 171). Inoltre, gli orientamenti prevedono unicamente, per le infrazioni di breve durata (generalmente inferiore a un anno), che non venga applicata alcuna maggiorazione. Per contro, per le infrazioni di lunga durata, gli orientamenti consentono di applicare una maggiorazione del 10% «per ciascun anno». Alla luce dei termini impiegati dagli orientamenti a tal riguardo, non vi è motivo di ritenere che il primo anno dell’infrazione debba essere sistematicamente escluso dal calcolo effettuato dalla Commissione (v., in tal senso, per quanto attiene alle infrazioni di media durata, sentenza Cheil Jedang Corporation/Commissione, cit. al punto 318 supra, punto 133).

400    Per tutte queste ragioni, si deve respingere il secondo capo del quinto motivo e, conseguentemente, il quinto motivo in toto.

D –  Sul secondo e sul sesto motivo, vertenti sulla censura relativa al ruolo di leader considerato quale circostanza aggravante nella decisione

401    Con il secondo motivo, la Hoechst lamenta una violazione del diritto al contraddittorio per quanto riguarda la censura relativa al ruolo di leader considerato quale circostanza aggravante nella decisione. Con il sesto motivo, la Hoechst afferma che la maggiorazione fondata sulla qualità di leader è ingiustificata.

402    Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo.

1.     Sunto della decisione

403    Ai ‘considerando’ 363‑367 della decisione, letti alla luce dei ‘considerando’ 92‑95 della stessa, la Commissione afferma che, nel caso della Hoechst, la gravità dell’infrazione è rafforzata dal ruolo di leader che tale impresa avrebbe svolto nell’intesa.

404    Più in particolare, nella decisione, la Commissione rileva che la Hoechst è stata, insieme alla Daicel, una forza motrice e uno dei membri più attivi del cartello, tenuto conto in particolare della sua posizione sul mercato. La Hoechst sarebbe anche riuscita a beneficiare maggiormente dell’intesa e ad imporre le sue proposte ai produttori giapponesi, ad esempio nel 1992, quando avrebbe proposto di stabilire una differenza di prezzo tra l’acido sorbico e il sorbato di potassio, proposta cui i produttori giapponesi si sono conformati nel 1994.

405    Inoltre, nella decisione, la Commissione afferma che la Hoechst è stata incaricata, insieme alla Daicel, di pianificare e di presiedere le riunioni comuni. Essa avrebbe svolto funzioni di ospite per le riunioni in Europa, che avrebbe organizzato e finanziato. La Hoechst avrebbe inoltre organizzato alcune riunioni fuori della Comunità. Essa avrebbe intrattenuto regolari contatti con la Daicel finalizzati allo scambio di informazioni. Inoltre, la Hoechst avrebbe preso varie iniziative per assicurare efficacemente il controllo del rispetto delle quote volumetriche (ad esempio proponendo la creazione in Svizzera di un organismo neutrale incaricato di raccogliere i dati sulle vendite dei produttori giapponesi o aggiungendo unilateralmente 600 tonnellate alla sua quota nel 1995 in ragione dell’esistenza di «quantitativi grigi»). Inoltre, in quanto membro della Chemical Industrial Products Export Co-operative (CIPEC), la Hoechst avrebbe avuto accesso alle statistiche sulle esportazioni giapponesi.

406    La Hoechst sarebbe inoltre riuscita, secondo la decisione, ad assicurarsi il controllo della branca europea dell’intesa, in particolare mantenendo contatti regolari ed esclusivi con l’unica altra impresa europea in questo settore.

407    Infine, nella decisione, la Commissione precisa che, nel novembre 1996, quando ha avuto luogo l’ultima riunione comune, la Hoechst ha tentato, insieme alla Daicel, di convincere gli altri membri a proseguire le riunioni e gli accordi.

408    Alla luce di tali elementi, e per tenere conto del ruolo di leader svolto dalla Hoechst, la Commissione ha aumentato l’importo di base dell’ammenda del 30% a titolo delle circostanze aggravanti.

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

409    La Hoechst rileva che la Commissione ha tenuto conto della sua presunta posizione di «co-leader» ai fini della fissazione dell’importo della sua ammenda.

410    La Hoechst contesta alla Commissione di non averla sentita in merito alla valutazione giuridica che avrebbe operato sul suo presunto ruolo di leader. In particolare, la Hoechst sottolinea che la Commissione non le ha inviato alcuna comunicazione degli addebiti a tale proposito.

411    Prima dell’adozione di una decisione che infligge un’ammenda, la Commissione dovrebbe dare alle imprese la possibilità di difendersi sufficientemente contro le censure loro rivolte. Ciò significherebbe che le contestazioni in fatto e in diritto che la Commissione ha intenzione di formulare nei loro confronti devono essere comunicate ai futuri destinatari della decisione attraverso una comunicazione degli addebiti (la Hoechst rinvia, a tale riguardo, alla sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. al punto 70 supra, punti 193 e 194).

412    Nel caso di specie non vi sarebbe alcun elemento nella comunicazione degli addebiti inviati alla Hoechst dal quale emerga che la Commissione avrebbe applicato la circostanza aggravante relativa al ruolo di leader. La Commissione non avrebbe neppure fatto sapere, dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, che aveva intenzione di ampliare le proprie censure nei confronti della Hoechst qualificando quest’ultima come leader. La Hoechst avrebbe inoltre sottolineato che, in mancanza di censure a tale riguardo, non vedeva la necessità di esaminare la questione della qualifica di leader (la Hoechst rinvia alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti). La Hoechst avrebbe svolto le medesime osservazioni durante l’audizione del 24 aprile 2003.

413    Tale comportamento dissimulato della Commissione sarebbe incomprensibile a maggior ragione in quanto gli argomenti invocati nella decisione a tale riguardo avrebbero potuto essere presentati al momento della comunicazione degli addebiti, dato che non si fondano su elementi giunti a conoscenza della Commissione solo successivamente. Quest’ultima avrebbe quindi violato non solo i diritti di difesa della Hoechst, ma anche il diritto ad un processo equo. Il principio della parità delle armi esigerebbe che gli elementi essenziali della decisione successiva vengano trasmessi al momento dell’invio della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda non solo i fatti e i mezzi di prova invocati in seguito, ma anche la loro valutazione giuridica.

414    Sarebbe evidente che, se la Hoechst fosse stata a conoscenza di tale censura nei suoi confronti, non avrebbe atteso il procedimento giudiziario, ma si sarebbe difesa durante la fase amministrativa. Sarebbe inoltre assurdo che le parti interessate presentino osservazioni pro domo, in via preventiva, sul fatto che non sussistono le necessarie condizioni di fatto.

415    La Hoechst conclude che la qualifica di leader utilizzata dalla Commissione nella decisione non può essere confermata. La maggiorazione dell’ammenda fondata su tale qualifica sarebbe quindi illegittima. Lo stesso varrebbe per gli argomenti dedotti nei ‘considerando’ della decisione secondo cui, in ragione di tale posizione di «leader», era giuridicamente esclusa l’applicazione della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

b)     Argomenti della Commissione

416    La Commissione sottolinea che i diritti della difesa sono rispettati quando, nella decisione, la Commissione non imputa agli interessati infrazioni diverse da quelle indicate nell’esposizione degli addebiti e tiene conto solo dei fatti sui quali gli interessati hanno potuto esprimersi. L’esposizione degli addebiti risponderebbe a tale esigenza qualora enunci, anche sommariamente, ma in modo chiaro, i fatti essenziali sui quali si è basata la Commissione (la Commissione rinvia alla sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 26 e 94, e alla sentenza Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. al punto 70 supra, punti 138, 191 e segg.).

417    Secondo la Commissione, nel caso di specie la comunicazione degli addebiti conteneva già una descrizione delle circostanze di diritto e di fatto entrate in linea di conto nella decisione ai fini del calcolo dell’ammenda. Infatti, al punto 296 della comunicazione degli addebiti la Commissione avrebbe affermato che avrebbe tenuto conto segnatamente del «ruolo di ciascun partecipante, in particolare del ruolo di leader di alcune imprese». Al punto 60 della comunicazione degli addebiti verrebbe espressamente contestato alla Hoechst di avere svolto un «ruolo di leader» congiuntamente alla Daicel durante le riunioni comuni (la Commissione rinvia inoltre al punto 64 della comunicazione degli addebiti). Al punto 282 della comunicazione degli addebiti, la Hoechst verrebbe presentata come uno dei «principali partecipanti» all’intesa.

418    Inoltre, con la comunicazione degli addebiti (in particolare ai punti 60, 77, 79, 94, 166, 178, 179, 210 e segg. e 282 della comunicazione degli addebiti) la Hoechst sarebbe stata previamente informata su tutti i fatti in base ai quali è stata qualificata leader dell’intesa. La Commissione fa inoltre riferimento ai ‘considerando’ 347‑367 della decisione, con un rinvio ai ‘considerando’ 92‑95 della stessa.

419    La Commissione conclude che la Hoechst aveva la possibilità, prima dell’adozione della decisione di prendere posizione sulla censura relativa al suo ruolo di leader, cosa che peraltro avrebbe fatto sia nella risposta alla comunicazione degli addebiti sia in occasione dell’audizione. Il fatto che la Hoechst abbia respinto tale addebito e abbia cercato di confutarlo nella risposta alla comunicazione degli addebiti non toglierebbe nulla al fatto che tale addebito le sia stato mosso.

3.     Giudizio del Tribunale

420    Occorre rammentare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann‑Laroche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 9, e 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, Arbed/Commissione, Racc. pag. I‑10687, punto 19; sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit. al punto 216 supra, punto 32).

421    Tale principio impone, in particolare, che la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale essa intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova sui quali si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo attivato a suo carico (v. sentenza Arbed/Commissione, cit. al punto 420 supra, punto 20, e giurisprudenza ivi citata).

422    Per quanto riguarda, più in particolare, il calcolo delle ammende, la Commissione adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza». In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro l’inflizione di un’ammenda (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 344 supra, punto 428; v. sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 199, e giurisprudenza ivi citata, e 15 giugno 2005, Tokai Carbon/Commissione, cit. al punto 118 supra, punto 139; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 21).

423    Occorre inoltre ricordare che il ruolo di «capofila» assunto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa dev’essere valutato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, in quanto sulle imprese che hanno assunto tale ruolo grava per ciò stesso una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 165 supra, punto 301, e BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 281; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr‑Melnhof/Commissione, Racc. pag. II‑1751, punto 291). Conformemente a tali principi, il punto 2 degli orientamenti stabilisce, sotto il titolo «Circostanze aggravanti», un elenco non esaustivo di circostanze che possono giustificare un aumento dell’importo di base dell’ammenda e che comprende, in particolare, l’«organizzazione dell’infrazione o istigazione a commetterla» (terzo trattino). In tale contesto, per essere qualificata come leader, l’impresa deve avere rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 374).

424    Nella specie si deve rilevare, in primo luogo, che, sebbene tutti gli elementi di fatto considerati dalla Commissione nella decisione per fondare la censura relativa al ruolo di leader fossero già presenti nella comunicazione degli addebiti, tali elementi erano ripresi in vari punti di detta comunicazione che non presentavano alcun nesso tra loro e senza che la Commissione avesse loro attribuito una qualsiasi qualifica. Solo in sede di decisione tali elementi sarebbero stati riuniti in un unico capo e sarebbe apparso chiaramente l’addebito mosso alla Hoechst quale leader dell’intesa.

425    Più precisamente, solo il punto 60 della comunicazione degli addebiti, tra quelli indicati dalla Commissione a sostegno della propria difesa, impiega il termine «leader» («leader» nella versione inglese e «führende Rolle» nella versione tedesca di detta comunicazione) nei confronti della Hoechst. Tuttavia, il periodo in questione, nella sua interezza, è il seguente: «Hoechst svolgeva, con Daicel, il ruolo di leader nelle riunioni comuni che si tenevano con i quattro produttori giapponesi». Un periodo analogo era contenuto al punto 64 della comunicazione degli addebiti e riguardava la Daicel («[Daicel] (…) svolgeva un ruolo di leader nelle riunioni comuni unitamente alla Hoechst»). Tuttavia, il periodo richiamato supra e contenuto al punto 60 della comunicazione degli addebiti può significare che la Hoechst svolgesse un ruolo particolare nell’organizzazione delle riunioni comuni – come peraltro dimostrano gli altri elementi indicati nel medesimo punto e riguardanti l’organizzazione materiale delle dette riunioni –, senza tuttavia lasciar chiaramente intendere che la Hoechst fosse responsabile dell’«organizzazione dell’infrazione» ai sensi degli orientamenti. Tale interpretazione è inoltre avvalorata dal fatto che nella decisione la Commissione ha modificato la terminologia impiegata. Infatti, al ‘considerando’ 92 della decisione, la Commissione afferma: «Con Daicel, Hoechst era incaricata di fissare e presiedere le riunioni comuni». La stessa modifica è stata inserita con riguardo alla Daicel, dato che la Commissione osserva nella decisione: «Con Hoechst, Daicel era incaricata di fissare e presiedere le riunioni comuni» (‘considerando’ 89). Inoltre, mentre nella decisione la Commissione precisa che la Hoechst era incaricata, insieme alla Daicel, di «fissare» le riunioni comuni, nella comunicazione degli addebiti tale funzione sembrava essere attribuita unicamente alla Daicel, come risulta dal punto 64 della medesima comunicazione, che è così redatto: «[Daicel] organizzava le riunioni preparatorie, era incaricata di fissare le riunioni comuni e svolgeva un ruolo di leader, insieme a Hoechst, in tali riunioni».

426    In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza, rilevata al punto 77 della comunicazione degli addebiti, che la Hoechst fosse «normalmente» la prima ad annunciare il nuovo prezzo in Europa, seguita dai produttori giapponesi, si deve sottolineare che il semplice fatto che un membro di un’intesa sia stato il primo ad annunciare un nuovo prezzo o un aumento di prezzo non può essere considerato quale indizio del suo ruolo di leader dell’intesa quando le circostanze del caso di specie mostrino che il prezzo o l’aumento di cui trattasi siano stati fissati previamente di comune accordo con gli altri membri dell’intesa e che questi abbiano altresì deciso chi di loro l’avrebbe annunciato per primo; tale designazione rivela che il fatto di annunciare il prezzo o l’aumento di prezzo per primi costituisce solo un atto di stretta osservanza di uno schema predefinito per volontà comune e non un’iniziativa spontanea che dà impulso all’intesa (sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 427). Nel caso di specie, come risulta dai punti 150, 158 e 190 della comunicazione degli addebiti, taluni annunci di prezzo erano programmati dai membri dell’intesa, i quali prevedevano, se del caso, quale impresa l’avrebbe annunciato per prima. Il punto 77 della comunicazione degli addebiti richiamato supra non consentiva, quindi, di concludere chiaramente, alla luce degli altri elementi contenuti in detta comunicazione, che gli annunci di prezzo effettuati dalla Hoechst costituissero un’iniziativa spontanea che dava impulso all’intesa.

427    In terzo luogo, per quanto attiene al fatto, rilevato al punto 94 della comunicazione degli addebiti, che la Daicel e la Hoechst si accordassero sugli ordini del giorno delle riunioni comuni, si deve constatare che, come risulta dal punto 207 della comunicazione degli addebiti, detti ordini del giorno venivano prima elaborati, durante le riunioni preparatorie, dai produttori giapponesi e poi proposti alla Hoechst. Tali riunioni preparatorie consentivano, inoltre, ai produttori giapponesi, come risulta dal punto 204 della comunicazione degli addebiti, di accordarsi sui prezzi obiettivo e sulle quote volumetriche, che venivano successivamente proposte alla Hoechst.

428    In quarto luogo, per quanto riguarda la circostanza, rilevata al punto 166 della comunicazione degli addebiti, che la Hoechst avesse accesso, in quanto membro del CIPEC, alle statistiche relative alle esportazioni giapponesi, mentre i produttori giapponesi non potevano avere accesso alle statistiche ufficiali tedesche, essa non potrebbe essere interpretata di per sé nel senso che la Hoechst rappresentasse una forza motrice per l’intesa.

429    In quinto luogo, per quanto riguarda i contatti bilaterali della Hoechst con i produttori giapponesi menzionati ai punti 210 e 211 della comunicazione degli addebiti, si deve rilevare che, ancorché tali contatti fossero tenuti in gran parte con la Daicel, la Hoechst intratteneva anche rapporti con la Ueno e con la Nippon Synthetic, come indicato al punto 211. Per quanto riguarda gli altri contatti bilaterali menzionati ai punti 212 e segg. della comunicazione degli addebiti, si deve constatare che, come risulta in particolare dai punti 219 e 220 della comunicazione medesima, alcuni di tali contatti scaturivano dalla volontà di tutti i membri dell’intesa, o anche dei soli produttori giapponesi.

430    In sesto luogo, per quanto concerne il periodo contenuto al punto 282 della comunicazione degli addebiti, e invocato dalla Commissione, secondo cui la Hoechst sarebbe stata uno dei protagonisti principali dell’intesa, essa va collocata nel suo contesto. Infatti, i punti 281 e segg. della comunicazione degli addebiti erano diretti, evidentemente, a precisare la portata delle responsabilità della Hoechst, da un lato, e della Nutrinova, dall’altro, in quanto quest’ultima impresa ha rilevato le attività dell’Hoechst nel settore dei sorbati a partire dal settembre 1997. Tale periodo non poteva essere inteso, quanto meno non in modo sufficientemente preciso, nel senso che delimitasse un qualsiasi ruolo di leader esercitato dalla Hoechst.

431    È vero che alcuni elementi di fatto rilevati nella comunicazione degli addebiti, in particolare ai punti 79 (proposta di stabilire una differenza di prezzo tra l’acido sorbico e il sorbato di potassio), 178 (proposta di aumentare la quota volumetrica della Hoechst) e 179 (proposta di fornire i dati relativi alle vendite dei produttori giapponesi a un’organizzazione neutra), rispecchiano iniziative occasionali della Hoechst. Tuttavia, considerati nel loro complesso, gli elementi menzionati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, e sui quali si fonda la conclusione dalla medesima tratta nella decisione in ordine al ruolo di leader svolto dalla Hoechst, non erano sufficientemente precisi quanto a portata e qualificazione.

432    Inoltre, ancorché la Commissione abbia potuto lasciar intendere, al punto 295 della comunicazione degli addebiti, che avrebbe tenuto conto del ruolo di leader svolto da «alcune imprese», tale indicazione non era sufficiente, vista l’imprecisione delle altre parti della comunicazione degli addebiti, a consentire alla Hoechst di stabilire se essa fosse o meno interessata da un’eventuale qualifica di leader.

433    Per tutti i suesposti motivi, si deve osservare che, quand’anche i fatti contestati alla Hoechst fossero stati esaminati nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non ha dato loro una qualifica sufficientemente precisa per consentire alla ricorrente di difendersi utilmente.

434    A tale riguardo occorre inoltre rilevare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Hoechst precisava:

«Hoechst/Nutrinova non ha svolto un ruolo determinante nell’intesa. Il termine “leader” riportato al punto 60 della comunicazione degli addebiti non è chiaro a tale riguardo (…) Il riferimento al “leader” di cui al punto 60 della comunicazione degli addebiti riguarda esclusivamente il ruolo di Hoechst/Nutrinova in quanto ospite e organizzatore delle riunioni comuni che si tenevano in Europa».

435    Inoltre, in occasione dell’audizione tenutasi il 24 aprile 2003, i difensori della Hoechst e della Nutrinova hanno dichiarato che tale impresa soddisfaceva tutte le condizioni per ottenere l’immunità dall’ammenda, precisando quanto segue:

«Per quanto riguarda il ruolo di ospite delle riunioni comuni tenutesi in Europa svolto da Hoechst e da Nutrinova, si deve sottolineare che, poiché i miei clienti erano l’unica impresa europea ad aver partecipato a tali riunioni comuni, era semplicemente naturale che essi fossero responsabili dell’organizzazione in Europa. Tuttavia, ciò non implica alcun ruolo di leader nell’intesa».

436    Ne consegue che l’imprecisione della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda la qualifica di leader attribuita alla Hoechst ha indotto tale impresa a concentrarsi sull’organizzazione delle riunioni comuni, unico tema affrontato inizialmente dalla Commissione al punto 60 della comunicazione degli addebiti. In mancanza di ulteriori precisazioni e tenuto conto della dispersione degli altri elementi di fatto nella comunicazione degli addebiti, la Hoechst non è stata in grado di svolgere una difesa utile su questo punto.

437    Occorre inoltre ricordare che la Commissione era consapevole dell’imprecisione del termine «leader» utilizzato al punto 60 della comunicazione degli addebiti. Ciò risulta, in particolare, dal fatto che nella decisione essa ha modificato la terminologia impiegata.

438    Per tutte queste ragioni, il secondo motivo dev’essere accolto. Pertanto, senza che occorra analizzare il sesto motivo, la decisione deve essere riformata nella parte in cui applica alla Hoechst la circostanza aggravante relativa al ruolo di leader.

439    Le conseguenze concrete di tale riforma saranno determinate più avanti.

E –  Sul settimo motivo, secondo cui la maggiorazione dell’ammenda per recidiva sarebbe ingiustificata

1.     Sintesi della decisione

440    Il ‘considerando’ 363 della decisione così recita:

«Nel caso di Hoechst, l’infrazione è aggravata dalle seguenti circostanze:

a)      Hoechst ha svolto un ruolo di leader nell’intesa (‘considerando’ 92‑95);

b)      Hoechst è stata oggetto di precedenti decisioni relative a un’infrazione del medesimo tipo».

441    La nota 211 del ‘considerando’ 363 della decisione così dispone:

«V. decisioni della Commissione 94/599/CE (PVC II) (GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14), 89/191/CEE (PVC I) (GU L 74 del 17.3.1989, pag. 21), 86/398/CEE (Polipropilene) (GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1) e 69/243/CEE (Materie coloranti) (GU L 195 del 7.8.1969, pag. 11)».

442    Al ‘considerando’ 368 della decisione la Commissione osserva:

«Occorre fare in modo che l’importo dell’ammenda abbia un effetto dissuasivo sufficiente. La Commissione rileva che, nelle precedenti decisioni di cui la Hoechst era destinataria, quest’ultima era stata invitata a porre fine al suo comportamento anticoncorrenziale e ad astenersi dal ripeterlo (v. ‘considerando’ 363). Ciò avrebbe dovuto indurla a prestare particolare attenzione al rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza e ad astenersi da qualsiasi violazione deliberata. Il fatto che essa abbia tenuto lo stesso comportamento dimostra che le ammende precedenti non hanno esercitato nei suoi confronti un effetto sufficientemente dissuasivo affinché modificasse il proprio comportamento».

443    Rispondendo agli argomenti dedotti dalla Hoechst, al ‘considerando’ 372 della decisione la Commissione precisa:

«Per quanto riguarda la qualità di recidivista della Hoechst, la Commissione rileva che l’ultima decisione che ordinava a detta impresa di cessare il suo comportamento anticoncorrenziale e di astenersi dal ripeterlo risale a luglio 1994. Dopo tale decisione, la Hoechst ha proseguito l’infrazione oggetto del presente procedimento per oltre due anni. Ciò dimostra chiaramente che la precedente decisione non l’ha dissuasa dal continuare a partecipare a un’intesa analoga».

444    Alla luce di tali elementi, e per tenere conto della qualità di recidivante della Hoechst, la Commissione ha maggiorato l’importo di base del 50% in considerazione delle circostanze aggravanti (‘considerando’ 373 della decisione).

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

445    La Hoechst rileva che la Commissione ha maggiorato del 50%, per recidiva, l’importo di base della sua ammenda di EUR 110 milioni. La Hoechst considera sproporzionato l’importo di tale maggiorazione e non vede per quale motivo le si possa infliggere una maggiorazione per recidiva collegata a precedenti infrazioni.

446    In primo luogo, la Hoechst sottolinea che i procedimenti precedenti menzionati al ‘considerando’ 363 della decisione [ossia quelli sfociati, rispettivamente, nelle decisioni della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»), 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/31.866 – LDPE) (GU 1989, L 74, pag. 21; in prosieguo: la «decisione PVC I»), 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1), e 24 luglio 1969, 69/243/CEE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/26.267 – Materie coloranti) (GU L 195, pag. 11)], non presentano alcun nesso con il caso in esame. Per quanto riguarda, più in particolare, la decisione PVC II, la Hoechst ritiene che tale decisione si limiti a ribadire la decisione PVC I, che sarebbe stata dichiarata non avvenuta dal Tribunale e successivamente annullata dalla Corte. Inoltre, le decisioni PVC I e PVC II riguarderebbero fatti risalenti al passato, dato che si sarebbero conclusi nel 1984. La Commissione tenterebbe quindi erroneamente, al ‘considerando’ 372 della decisione, di stabilire un nesso tra la decisione PVC II e il caso di specie. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la precedente attività della Hoechst nel settore degli additivi alimentari non avrebbe nulla a che vedere con le attività nel settore del PVC. La Hoechst afferma, inoltre, che la Commissione ha recentemente iniziato ad affermare una responsabilità collettiva di gruppo infliggendo maggiorazioni del 10% per anno per il periodo compreso tra la decisione di irrogazione dell’ammenda in un caso e la cessazione dell’infrazione oggetto di un diverso procedimento. La Hoechst rinvia, a tal riguardo, alla decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 – Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8). Tale prassi rientrerebbe nel quadro delle nuove infrazioni commesse consapevolmente da un’unica direzione di gruppo, nonostante la repressione di un comportamento parallelo. Tuttavia, nella specie, la simultaneità tra la decisione PVC II e l’infrazione ora in esame dipenderebbe dalla circostanza che la Commissione è stata in grado di adottare la decisione PVC II solo undici anni dopo la cessazione dell’infrazione che costituiva l’oggetto di quel procedimento.

447    In secondo luogo, i casi menzionati dalla Commissione al ‘considerando’ 363 della decisione riguarderebbero comportamenti che sarebbero cessati, al più tardi, nel 1984. Si tratterebbe, quindi, di fatti prescritti. La Hoechst sottolinea che la decisione Materie coloranti è divenuta definitiva oltre 30 anni fa a seguito di una sentenza della Corte. Essa sarebbe quindi troppo risalente per consentire di affermare l’esistenza di una recidiva. La Hoechst aggiunge che i fatti della decisione Polipropilene sarebbero stati oggetto di una decisione definitiva solo nel luglio 1999 e quelli delle decisioni PVC I e PVC II nell’ottobre 2002, vale a dire molto tempo dopo la cessazione dei fatti del caso in esame.

448    In terzo luogo, quand’anche si dovesse ritenere, in definitiva, che infrazioni diverse commesse autonomamente all’interno di un gruppo e senza nesso soggettivo tra loro costituissero una circostanza aggravante, la maggiorazione applicata sarebbe sproporzionata. In particolare, il fatto che la Hoechst faccia parte di un gruppo sarebbe già stato preso in considerazione due volte dalla Commissione: la prima volta fissando l’importo di base dell’ammenda in EUR 20 milioni e la seconda aumentando detto importo del 100% in ragione delle dimensioni del gruppo Hoechst. Non sarebbe equo aggiungere ulteriori maggiorazioni. In confronto, la Hoechst avrebbe dovuto sopportare un importo di base praticamente quattordici volte superiore a quello relativo alla Daicel, in ragione della sua struttura di gruppo, mentre il suo fatturato sarebbe solo quattro volte superiore. La Hoechst sottolinea, inoltre, che nel procedimento sfociato nella decisione Cartongesso era stata inflitta una maggiorazione del 10% per anno per il periodo compreso tra la decisione di irrogazione dell’ammenda e la cessazione dell’infrazione sul prodotto considerato. Orbene, nel caso di specie la maggiorazione applicata sarebbe pari al 22% per anno.

449    In subordine, la Hoechst sostiene che una maggiorazione per recidiva non sia equa quando l’impresa interessata cooperi pienamente durante la fase amministrativa. Lo scopo della sanzione non potrebbe giustificare tale maggiorazione.

b)     Argomenti della Commissione

450    Rinviando alle sentenze Thyssen Stahl/Commissione, citata al precedente punto 325 (punto 617), e Michelin/Commissione, citata al precedente punto 339 (punto 284), la Commissione sottolinea che la nozione di recidiva, quale è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe.

451    Nella specie, i procedimenti che hanno dato luogo alle decisioni PVC I, PVC II e Materie coloranti menzionate nella decisione avrebbero tutte riguardato intese su prezzi o quote. Si tratterebbe, pertanto, di infrazioni analoghe a quella oggetto del presente procedimento.

452    Assumerebbe scarso rilievo, in tale contesto, il fatto che talune infrazioni (come quella che ha dato luogo alla decisione Materie coloranti) siano risalenti al passato. La maggiorazione per recidiva non servirebbe ad aggravare a posteriori sanzioni precedenti, bensì a perseguire efficacemente i casi di recidiva. La Commissione sottolinea, in particolare, di dover vigilare sul carattere dissuasivo della propria azione (sentenza Irish Sugar/Commissione, cit. al punto 198 supra, punto 245) e che la recidiva fa parte dei criteri pertinenti per determinare l’ammenda (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 91). La Commissione aggiunge che, nella specie, sarebbe indubbia la continuità dell’impresa menzionata dalle decisioni citate al ‘considerando’ 363 della decisione.

453    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Hoechst, la Commissione ritiene che si possa imporre una maggiorazione per recidiva nel caso in cui l’infrazione considerata sia stata commessa quando la decisione relativa all’infrazione sanzionata in precedenza non avesse ancora acquistato efficacia di cosa giudicata. Il destinatario ne verrebbe informato al momento della notifica della decisione della Commissione, e non solo quando tale decisione acquisti efficacia di cosa giudicata. Del pari, la maggiorazione dell’importo di base in ragione delle dimensioni del gruppo Hoechst non osterebbe ad una maggiorazione del medesimo importo per recidiva. La maggiorazione imposta in ragione delle dimensioni del gruppo non presenterebbe alcun nesso con la repressione delle precedenti infrazioni. La presa in considerazione di infrazioni precedenti non costituirebbe, quindi, una «duplice pena».

454    Sarebbe inoltre irrilevante il fatto che la Hoechst abbia cessato le proprie operazioni commerciali sul mercato in questione dopo la cessazione dell’infrazione, in quanto essa sarebbe stata attiva su tale mercato per l’intera durata dell’infrazione.

455    Sarebbe infine irrilevante il fatto che le infrazioni precedenti abbiano interessato settori diversi da quello dei sorbati. Le sanzioni applicate alle attività collusive su un prodotto mirerebbero a dissuadere le imprese dal violare il divieto in questione, a prescindere dal prodotto considerato.

456    Per quanto riguarda l’importo della maggiorazione per recidiva, la Commissione ricorda che essa dispone di un margine di valutazione nella fissazione dell’importo dell’ammenda (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 59), e non è tenuta ad applicare una formula matematica precisa. A tal riguardo, la Commissione rinvia a varie decisioni relative ad altri procedimenti a norma dell’art. 81 CE, nonché alla sentenza Michelin/Commissione, citata supra al punto 339 (punto 292), in cui sono state applicate o autorizzate maggiorazioni del 50%.

457    Il confronto tra il caso in esame e quello che ha dato luogo alla decisione Cartongesso sarebbe privo di pertinenza, dato che, tra il 1969 e il 1994, la Hoechst sarebbe stata «avvertita» a più riprese, senza trarne le necessarie conseguenze. Non sarebbe, pertanto, eccessivo aumentare l’importo di base dell’ammenda del 50%.

458    Infine, il ricorso alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 non toglierebbe alla recidiva della Hoechst il suo carattere di circostanza aggravante. Secondo la Commissione, la comunicazione sulla cooperazione del 1996 definisce le condizioni in cui le imprese che hanno cooperato con la Commissione possono ottenere una riduzione dell’ammenda. Tale comunicazione, tuttavia, non giustificherebbe la mancanza di sanzioni in caso di recidiva.

3.     Giudizio del Tribunale

459    Il punto 2 degli orientamenti menziona, quale esempio di circostanze aggravanti, la «recidiva della medesima (…) impresa (…) per un’infrazione del medesimo tipo».

460    La nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe (sentenze Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 325 supra, punto 617, e Michelin/Commissione, cit. al punto 339 supra, punto 284).

461    Un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi (sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 91, e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punto 26).

462    La Commissione dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. La constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel detto potere della Commissione e quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere (sentenza 8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 461 supra, punti 37 e 38).

463    Nella specie, si deve rilevare che la Hoechst non contesta che le quattro decisioni precedenti indicate dalla Commissione nella decisione per fondare la recidiva la riguardassero ed avessero ad oggetto un’infrazione dello stesso tipo di quella del caso in esame.

464    Per quanto riguarda le decisioni Materie coloranti (adottata il 24 luglio 1969) e Polipropilene (adottata il 23 aprile 1986), occorre rilevare che l’infrazione constatata nella decisione è iniziata dieci anni dopo l’adozione della decisione Materie coloranti e che, per quanto riguarda la decisione Polipropilene, essa è stata adottata durante il periodo dell’infrazione. Inoltre, benché la Hoechst sia stata oggetto di una condanna nell’ambito della decisione Polipropilene nel 1986, essa ha proseguito il suo comportamento illecito sul mercato dei sorbati, e questo per dieci anni. La reiterazione, da parte della Hoechst, di un comportamento illecito testimonia la propensione di quest’ultima a non trarre le debite conseguenze dalla constatazione nei suoi riguardi di una violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 355). Tenuto conto di tali elementi, la Hoechst poteva attendersi che la Commissione tenesse conto delle citate decisioni anteriori nell’ambito di una possibile qualifica di recidiva nel caso di specie. Pertanto, nulla osta a che la Commissione si basi sulle citate decisioni Materie coloranti e Polipropilene al fine di accertare la recidiva della Hoechst nel caso in esame.

465    Per quanto attiene alla decisione PVC I (adottata il 21 dicembre 1988), si deve sottolineare che tale decisione è stata dichiarata non avvenuta dal Tribunale (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T‑79/89, da T‑84/89 a T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 e T‑104/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II‑315), e infine annullata dalla Corte (sentenza 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555), prima che la Commissione adottasse la decisione nel caso in esame. In proposito, si deve sottolineare che, per quanto riguarda l’annullamento pronunciato dalla Corte, l’art. 231 CE prevede che, se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. Inoltre, anche se la decisione PVC II, adottata dalla Commissione a seguito dell’annullamento della decisione PVC I, riprende in gran parte gli elementi di fatto di quest’ultima decisione, essa se ne differenzia, in particolare, in quanto considera che l’accordo o la pratica concordata in questione risaliva all’incirca all’agosto 1980, mentre la decisione PVC I precisava che l’accordo o la pratica concordata in questione risaliva all’incirca al settembre 1976. Lo stesso vale per l’importo delle ammende decise per la Hoechst (ECU 1 milione nella decisione PVC I ed EUR 1,5 milioni nella decisione PVC II). Ne consegue che le decisioni non possono essere considerate identiche. Pertanto, si deve ritenere che la Commissione abbia commesso un errore laddove, nella decisione, ha fatto riferimento alla decisione PVC I per dichiarare la recidiva della Hoechst.

466    Per quanto riguarda la decisione PVC II, è vero che quest’ultima è stata adottata il 27 luglio 1994, ossia durante il periodo dell’infrazione, ma è stata oggetto di procedimenti giurisdizionali che hanno condotto, dopo la cessazione dell’infrazione controversa in quella causa, alle sentenze 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata al precedente punto 208, e 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata al precedente punto 153. Occorre tuttavia sottolineare che, a livello comunitario, e conformemente all’art. 256, primo comma, CE, la decisione PVC II costituiva un titolo esecutivo e comportava, quindi, un obbligo pecuniario a carico di persone diverse dagli Stati, nonostante la presentazione del ricorso di annullamento contro tale decisione ex art. 230 CE. Infatti, in forza dell’art. 242 CE, i ricorsi proposti dinanzi al giudice comunitario non hanno effetto sospensivo [sentenza del Tribunale 14 luglio 1995, causa T‑275/94, CB/Commissione, (Racc. pag. II‑2169, punti 50 e 51; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T‑28/03, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc. pag. II‑1357, punto 121]. Inoltre, è pacifico che la Hoechst non abbia chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione PVC II ai sensi dell’art. 242, seconda frase, CE. Infine, occorre rilevare che le sentenze del Tribunale e della Corte, peraltro confermative, sono intervenute dopo l’adozione della decisione. Ne consegue che la Commissione poteva basarsi sulla decisione PVC II per dichiarare la recidiva della Hoechst.

467    Tenuto conto di tali elementi, si deve concludere che, al fine di poter dichiarare la recidiva della Hoechst, la Commissione poteva basarsi sulle decisioni Materie coloranti, Polipropilene e PVC II, ma non sulla decisione PVC I.

468    Tuttavia, l’errore commesso dalla Commissione per quanto riguarda la decisione PVC I non è tale da rimettere in discussione la qualifica di recidiva utilizzata nel caso di specie, né il tasso di maggiorazione applicato.

469    Per quanto attiene alla qualifica di recidiva, essa trova sufficiente sostegno nelle decisioni Materie coloranti, Polipropilene e PVC II.

470    Per quanto riguarda la maggiorazione applicata nel caso di specie, da nessun elemento della decisione emerge che la constatazione, da parte della Commissione, del fatto che la recidiva fosse conseguenza di vari precedenti ha determinato un aumento dell’ammenda in funzione di una circostanza aggravante superiore a quello che sarebbe stato applicato nel caso in cui fosse stato rilevato un unico precedente (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 366).

471    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della Hoechst secondo cui la maggiorazione applicata sarebbe sproporzionata, anche rispetto alle altre imprese indicate nella decisione, è sufficiente ricordare che, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione dispone di un potere discrezionale e non è tenuta ad applicare una formula matematica precisa. Inoltre, per stabilire l’importo dell’ammenda, la Commissione deve vigilare sul carattere dissuasivo della propria azione. Orbene, la recidiva costituisce una circostanza che giustifica un notevole aumento dell’importo di base dell’ammenda, poiché prova, infatti, che la sanzione precedentemente imposta non è stata abbastanza dissuasiva. Nella specie, nulla autorizza a ritenere che l’aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda per orientare il comportamento della Hoechst verso il rispetto delle regole di concorrenza del trattato fosse sproporzionato (v., in tal senso, sentenza Michelin/Commissione, cit. al punto 339 supra, punto 293).

472    Pertanto, si deve ritenere che la qualifica di recidiva utilizzata nel caso di specie, nonché il tasso di maggiorazione applicato, siano fondati.

473    Gli altri argomenti sollevati dalla Hoechst non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione.

474    Per quanto riguarda il fatto che la precedente attività della Hoechst nel settore degli additivi alimentari non avrebbe nulla a che vedere con le sue attività nel settore del PVC, si deve sottolineare che gli orientamenti contemplano la recidiva della medesima impresa «per un’infrazione del medesimo tipo». Ciò premesso, dal momento in cui un’impresa commette un’infrazione del medesimo tipo, ancorché il settore economico interessato sia differente, la Commissione può assumere la sussistenza di una circostanza aggravante. L’argomento dedotto in proposito dalla Hoechst non può, quindi, essere accolto.

475    Per quanto attiene al fatto che la Commissione, in un altro caso anteriore alla decisione, ha deciso di affermare una responsabilità collettiva di gruppo infliggendo maggiorazioni del 10% per anno per il periodo compreso tra la decisione di irrogazione dell’ammenda in un caso e la cessazione dell’infrazione in un altro, si deve ricordare che la prassi decisionale anteriore della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17 e dagli orientamenti (v. sentenza Michelin/Commissione, cit. al punto 339 supra, punto 292, e giurisprudenza ivi citata), e che, inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del suo potere discrezionale (v. sentenze Delacre e a./Commissione, cit. al punto 372 supra, punto 33, e giurisprudenza ivi citata, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 344 supra, punto 171).

476    Infine, come sottolinea la Commissione, il ricorso alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 non toglierebbe alla recidiva della Hoechst il suo carattere di circostanza aggravante. È quindi inoperante l’argomento dedotto dalla Hoechst, secondo cui una maggiorazione per recidiva non sarebbe equa quando l’impresa interessata cooperi pienamente durante la fase amministrativa.

477    Per tutte queste ragioni, il settimo motivo dev’essere respinto.

F –  Sul decimo motivo, relativo all’applicazione analogica della comunicazione sulla cooperazione del 2002 in virtù di un «principio della norma più favorevole»

1.     Sintesi della decisione

478    Al punto 12.2.3 della decisione, relativo all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la Commissione rileva che la Hoechst considera applicabile al caso di specie la comunicazione della Commissione del 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3, in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»).

479    Anzitutto, la Commissione respinge gli argomenti dedotti dalla Hoechst, sottolineando che il punto 28 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede che detta comunicazione si applica a decorrere dal 14 febbraio 2002 per tutti i procedimenti in cui nessuna impresa si sia avvalsa della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Orbene, nella fattispecie varie imprese – compresa la Hoechst – avrebbero contattato la Commissione sulla base della comunicazione sulla cooperazione del 1996. La comunicazione sulla cooperazione del 2002 non sarebbe quindi applicabile (‘considerando’ 431 e 432 della decisione).

480    Inoltre, per quanto riguarda il «principio della norma più favorevole», invocato dalla Hoechst, in primo luogo, la Commissione ritiene che le comunicazioni sulla cooperazione non modifichino il contesto normativo costituito dall’art. 15 del regolamento n. 17. Poiché il «principio della norma più favorevole» richiederebbe una modifica del contesto normativo che determina l’importo delle ammende, tale principio non sarebbe applicabile al caso di specie (‘considerando’ 434 della decisione). Inoltre, le imprese interessate che hanno offerto la loro cooperazione alla Commissione avrebbero maturato un legittimo affidamento nel fatto che tale cooperazione si fondasse esclusivamente sulla comunicazione del 1996, che era l’unica applicabile all’epoca (‘considerando’ 435 della decisione).

481    In secondo luogo, la Commissione sottolinea che l’approccio accolto nella propria decisione 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/F ‑ 3/33.708 ‑ British Sugar plc, IV/F ‑ 3/33.709 ‑ Tate & Lyle plc, IV/F ‑ 3/33.710 ‑ Napier Brown & Company Ltd, IV/F ‑ 3/33.711 ‑ James Budgett Sugars Ltd) (GU 1999, L 76, pag. 1), non è trasponibile al caso di specie, trattandosi di situazioni diverse. La Commissione precisa al riguardo che, nel caso della British Sugar/Tate & Lyle, non esisteva ancora un regime di clemenza quando la Commissione ha deciso di applicare, per analogia, le disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 1996 (‘considerando’ 436 della decisione).

482    In terzo luogo, non si potrebbe concludere che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sia globalmente più favorevole della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Il fatto che la modifica operata procuri o meno un vantaggio a una determinata impresa dipenderebbe molto dalla sua situazione particolare (‘considerando’ 437 della decisione).

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

483    La Hoechst sostiene che avrebbe dovuto ottenere un’immunità in applicazione, per analogia, della comunicazione sulla cooperazione del 2002. La Hoechst sottolinea di avere già esposto tali argomenti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

484    La Hoechst afferma di avere già iniziato a cooperare nell’autunno del 1998, quando esisteva solo la comunicazione sulla cooperazione del 1996. Occorrerebbe tuttavia tenere conto del fatto che, secondo i principi generali del diritto penale, si dovrebbe applicare la norma più favorevole. Poiché la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sarebbe più favorevole della comunicazione sulla cooperazione del 1996, si dovrebbe applicare la prima.

485    Secondo la comunicazione sulla cooperazione del 2002, qualsiasi impresa che abbia partecipato a un’intesa, quindi anche un «leader», può presentare domanda di immunità. La Hoechst sottolinea che l’esclusione di una forte riduzione dell’ammenda nei confronti dei leader, secondo la sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 1996, non è stata ripresa dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. Inoltre, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 sarebbe più favorevole al primo cooperante, nel senso che non esigerebbe più che quest’ultimo produca prove tali da consentire alla Commissione di adottare una decisione per disporre accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17. Affinché la domanda di immunità venga accolta non sarebbe necessario comunicare tutte le prove che si trovino nella disponibilità dell’impresa. La comunicazione di tali prove potrebbe poi avvenire oralmente, secondo una prassi costante della Commissione, se l’impresa invoca il rischio di una trasmissione di documenti agli Stati Uniti.

486    Nella specie, le informazioni fornite dalla Hoechst il 29 ottobre 1998 sarebbero sufficienti per concederle l’immunità in virtù della comunicazione sulla cooperazione del 2002. La Hoechst avrebbe quindi presentato per prima la domanda formale di immunità e avrebbe reso alla Commissione, sempre per prima, le necessarie dichiarazioni orali. Se la comunicazione sulla cooperazione del 2002 fosse stata applicabile, la Commissione, in tali circostanze, avrebbe inviato alla Hoechst, all’inizio del 1999, una lettera con cui le avrebbe concesso un’immunità provvisoria. La sua domanda di immunità sarebbe quindi stata accolta in base alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, contrariamente a quanto afferma la Commissione al punto 437 della decisione.

487    La Hoechst afferma inoltre che, in quanto principio generale del diritto, il «principio della norma più favorevole» è applicabile sia nei procedimenti di natura penale sia nei procedimenti amministrativi. La Hoechst rinvia, in particolare, al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), secondo cui «[n]essuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità» e che, «[i]n caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».

488    La Hoechst aggiunge che il «principio della norma più favorevole» è stato applicato dalla Corte nella sentenza 17 luglio 1997, causa C‑354/95, Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I‑4559, punti 40 e 41), e che esso fa parte della tradizione giuridica comune degli Stati membri. La Hoechst fornisce al riguardo uno studio comparato da essa prodotto durante la fase amministrativa.

489    La Hoechst sottolinea, inoltre, che la Commissione ha riconosciuto tale principio nella decisione British Sugar/Tate & Lyle, citata al precedente punto 481, precisando che «la comunicazione [sulla cooperazione del 1996] si può applicare direttamente solo alla collaborazione prestata dopo la pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1996» e che «[i]n tutti gli altri casi di collaborazione, la comunicazione sarà applicata per analogia. Tale applicazione per analogia comporta che un trattamento favorevole sulla base della comunicazione [sulla cooperazione del 1996] dipenderà dalla conformità con tutti i requisiti sostanziali di collaborazione secondo quanto indicato nella comunicazione».

490    Il Tribunale avrebbe confermato tali principi nella sentenza 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./Commissione (Racc. pag. II‑2035, punti 157 e segg.).

491    Inoltre, la Hoechst rileva che nella decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/421/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a carico di Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA e Europa Metalli SpA (Caso COMP/E‑1/38.240 – Tubi industriali) (sintesi in GU 2004, L 125, pag. 50; in prosieguo: la «decisione Tubi industriali in rame»), la Commissione ha precisato che, «contrariamente al punto 23 della comunicazione del 2002 sulla [cooperazione], la comunicazione del 1996 sulla [cooperazione] non prevede una ricompensa specifica per coloro che chiedano di poter beneficiare di provvedimenti di clemenza dopo avere rivelato fatti di cui la Commissione non era a conoscenza e che incidono sulla gravità o la durata del cartello» e che, «[p]ertanto, è appropriato ritenere che tale cooperazione rientri tra i fattori attenuanti» (‘considerando’ 384 della decisione Tubi industriali in rame). Di conseguenza, la Commissione avrebbe ridotto l’importo di base dell’ammenda inflitta a un’impresa (Outokumpu) da EUR 38,98 milioni a EUR 22,22 milioni «per la sua efficace cooperazione al di là della comunicazione del 1996 sulla [cooperazione]» (‘considerando’ 387 della decisione Tubi industriali in rame). La Commissione avrebbe osservato, a tal riguardo, che «Outokumpu non d[oveva] essere penalizzata per la sua cooperazione con l’inflizione di un’ammenda superiore a quella che avrebbe dovuto pagare in mancanza di cooperazione» e che, «[p]er tale motivo, l’importo di base dell’ammenda di Outokumpu [era] ridotto di un importo forfettario di EUR 22,22 milioni in modo da corrispondere all’importo ipotetico dell’ammenda che sarebbe stata inflitta a Outokumpu per un’infrazione della durata di quattro anni» (‘considerando’ 386 della decisione Tubi industriali in rame).

492    La Hoechst aggiunge che, quand’anche si volesse partire dal principio secondo cui la comunicazione sulla cooperazione del 1996 farebbe sorgere legittime aspettative nei terzi che occorrerebbe tutelare, questo punto sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie. Infatti, solo la Chisso potrebbe far valere la qualità di terzo meritevole di tutela. Tuttavia, non si sarebbe contestato alla Chisso di essere un leader e non sarebbe stata negata la qualifica di atti di cooperazione ai contributi orali della Chisso. Anzi, la Chisso avrebbe avuto la possibilità e le sarebbe stato riconosciuto il diritto di fare affidamento sul fatto che i contributi orali e scritti da essa prodotti volontariamente durante l’indagine sarebbero stati presi in considerazione a titolo di circostanze attenuanti. Il legittimo affidamento della Chisso non sarebbe peraltro venuto meno qualora la Commissione avesse applicato tali principi alla Hoechst e se ciò avesse portato a un’esenzione dall’ammenda a favore di quest’ultima, conformemente all’una o all’altra comunicazione sulla cooperazione (o conformemente ad entrambe). In entrambi i casi, gli atti di cooperazione della Hoechst avrebbero dovuto comportare un’esenzione dall’ammenda, mentre quelli della Chisso, intervenuti successivamente, avrebbero dovuto condurre ad una riduzione della stessa.

493    La Hoechst conclude che, anche se la Commissione non fosse stata tenuta a concedere un’immunità dall’ammenda secondo la comunicazione sulla cooperazione del 1996, essa avrebbe dovuto farlo in applicazione, per analogia, della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

494    La Hoechst aggiunge che, contrariamente alla risposta data dalla Commissione ad un quesito posto dal Tribunale, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 le avrebbe permesso di ottenere l’immunità.

495    In primo luogo, secondo la Hoechst, la Chisso non aveva fornito, nell’ottobre/novembre 1998, tutti i documenti che potevano essere presentati. Tale censura non dovrebbe essere quindi indirizzata unicamente alla Hoechst. Inoltre, la Hoechst afferma che i funzionari della Commissione competenti per il caso non hanno chiesto immediatamente la presentazione dei documenti annunciati e successivamente prodotti. Essi non avrebbero neppure richiesto, all’epoca, un elenco dei documenti che sarebbero stati presentati successivamente.

496    In secondo luogo, sarebbe assurdo ritenere che gli elementi comunicati dalla Hoechst il 29 ottobre 1998 non fossero sufficienti per adottare una decisione che disponesse accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17. La Hoechst sottolinea, in proposito, che la Commissione era in grado di provare l’esistenza dell’intesa senza dover disporre accertamenti. Per quanto riguarda il fatto che la Commissione non avrebbe avuto elementi specifici sulle imprese interessate (in particolare l’indirizzo degli uffici), la Hoechst rileva che la Commissione ha inviato richieste di informazioni alle dette imprese. Essa avrebbe quindi già saputo, all’epoca e grazie alla cooperazione della Hoechst, a chi rivolgere tali richieste di informazioni.

b)     Argomenti della Commissione

497    Secondo la Commissione, l’applicazione del «principio della norma più favorevole» presuppone una modifica del fondamento normativo determinante per la decisione che infligge l’ammenda. Orbene, non sarebbe intervenuta nessuna modifica di questo tipo. In particolare, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non sarebbe stato modificato dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. Quest’ultima definirebbe solo i criteri per concedere un trattamento preferenziale a talune imprese che intendano cooperare con la Commissione, senza tuttavia alterare il contesto giuridico sulla cui base va stabilita l’ammenda da infliggere. A tale riguardo la Commissione rinvia, per analogia, alla sentenza LR AF 1998/Commissione, citata al precedente punto 422 (punto 233).

498    La Commissione precisa inoltre che, pur essendo vincolata, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dalla comunicazione sulla cooperazione vigente, ciò vale solo fintantoché tali norme sono in vigore. La Commissione sottolinea al riguardo che tali norme ingenerano un legittimo affidamento nelle imprese interessate. Nella specie il legittimo affidamento delle imprese sul trattamento favorevole che deriverebbe dalla cooperazione era fondato esclusivamente sulla comunicazione sulla cooperazione in vigore all’epoca, ossia la comunicazione sulla cooperazione del 1996. Considerato che la comunicazione sulla cooperazione del 1996 non avrebbe fatto sorgere un legittimo affidamento unicamente nella Hoechst, non si potrebbe fare ricorso alla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

499    Inoltre, nel caso di specie, non si tratterebbe di norme penali sostanziali, bensì di disposizioni atte a giustificare la revoca di una sanzione. Il «principio della norma più favorevole» non sarebbe applicabile a una comunicazione sulla cooperazione. Sia le vecchie sia le nuove disposizioni partirebbero dal principio secondo cui l’immunità può essere concessa ad una sola impresa. L’applicazione del «principio della norma più favorevole» comporterebbe che, nel caso in cui due imprese abbiano concluso accordi illeciti e chiesto l’immunità, una cooperando ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996 e l’altra ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, si dovrebbe obbligatoriamente concedere l’immunità alle due imprese. Ciò comporterebbe una totale mancanza di sanzioni per le due parti dell’intesa, il che non potrebbe assolutamente costituire l’oggetto di una comunicazione sulla cooperazione.

500    Inoltre, il caso in esame si distinguerebbe da quello sfociato nella decisione 1999/210 (citata al precedente punto 481). A quell’epoca, la Commissione avrebbe applicato per analogia la comunicazione sulla cooperazione del 1996 ai procedimenti in corso nei quali la cooperazione aveva avuto luogo prima della pubblicazione di detta comunicazione. Nel caso di specie, secondo la Commissione, tale approccio non era previsto, dato che anche la comunicazione sulla cooperazione del 2002 contiene, al punto 28, orientamenti chiari sul trattamento dei casi transitori. Tali orientamenti garantirebbero la parità di trattamento fra tutte le imprese interessate.

501    Per quanto riguarda la decisione Tubi industriali in rame citata supra al punto 491 e invocata dalla Hoechst, la Commissione precisa di non avere applicato il «principio della norma più favorevole» per quanto riguarda la comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa avrebbe solo considerato, conformemente al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, che una circostanza che, secondo il nuovo regime, giustificasse una particolare ricompensa costituiva una collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

502    La Commissione aggiunge, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, che anche muovendo dall’ipotesi di un’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 al caso di specie, la Hoechst non avrebbe potuto beneficiare di un’immunità, e nemmeno di una maggiore riduzione dell’ammenda inflittale.

503    Per quanto attiene all’immunità dall’ammenda, in primo luogo, la Commissione rileva che la Hoechst non ha fornito, nell’ottobre/novembre 1998, tutti gli elementi di prova di cui disponeva, e ciò contrariamente al punto 13, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Per gli stessi motivi, il punto 13, lett. b), della detta comunicazione non sarebbe stato applicabile in quanto la Commissione non avrebbe ricevuto la lista descrittiva che riflettesse la natura degli elementi di prova pertinenti. Inoltre, la Hoechst avrebbe dovuto impegnarsi a presentare tali elementi di prova in una «data successiva convenuta». Pertanto, secondo la Commissione, nell’autunno del 1998 la Hoechst non soddisfaceva tutte le condizioni previste al punto 13 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Partendo dalla constatazione che la Hoechst ha fornito a marzo e ad aprile del 1999 tutti gli elementi di prova di cui disponeva, essa avrebbe potuto soddisfare tutte le condizioni previste al punto 13 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 solo in quel momento. Orbene, la Commissione avrebbe già avuto prove sufficienti per accertare una violazione dell’art. 81 CE, il che avrebbe impedito alla Hoechst, tenuto conto del punto 10 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, di poter beneficiare dell’immunità dall’ammenda.

504    In secondo luogo, in mancanza di informazioni precise sui rappresentanti delle imprese partecipanti all’intesa e sull’ubicazione degli uffici, la Commissione non avrebbe potuto, secondo il punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, adottare una decisione che dispone accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17. Ciò varrebbe a maggior ragione in quanto le altre imprese implicate erano giapponesi e la Hoechst avrebbe inoltre dichiarato che non esisteva alcun indizio della partecipazione all’intesa dell’unico altro operatore europeo.

505     In terzo luogo, riprendendo il punto 456 della decisione la Commissione ritiene che la Hoechst abbia fornito, durante la riunione del 29 ottobre 1998, una versione imprecisa dei fatti e abbia insistito in modo ingannevole sul carattere moderato dell’intesa. Tale descrizione non avrebbe potuto essere considerata quale «elemento di prova» tale da consentire alla Commissione di constatare una violazione dell’art. 81 CE, ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

506    Per quanto riguarda la riduzione dell’ammenda, la Commissione sottolinea che, secondo la comunicazione sulla cooperazione del 2002, tale riduzione non può superare il 50% e può anche essere inferiore. Tale riduzione terrebbe conto della data e del grado di valore aggiunto degli elementi di prova in questione. Ciò premesso, la Commissione ritiene che la dichiarazione ingannevole della Hoechst sul carattere moderato dell’intesa sia stata utilizzata contro detta impresa e che sarebbe stata concessa una riduzione inferiore al 50%.

3.     Giudizio del Tribunale

507    In limine, si deve escludere un’applicazione «per analogia» della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che la cooperazione della Hoechst durante il procedimento era disciplinata dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996. La situazione in esame si distingue, sotto questo profilo, dai casi menzionati dalla Hoechst nei quali la comunicazione sulla cooperazione del 1996 poteva essere applicata, in via analogica, a procedimenti iniziati anteriormente all’adozione della comunicazione medesima, ma non soggetti a nessun’altra norma giuridica.

508    Benché il motivo della Hoechst possa essere interpretato nel senso che sollevi, di fatto, un conflitto di leggi nel tempo, è sufficiente rilevare che tale conflitto non può esistere. Infatti, il punto 28 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede chiaramente che tale comunicazione si applica a decorrere dal 14 febbraio 2002 per tutti i casi in cui nessuna impresa «abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto [dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996]». Orbene, nella specie, le imprese interessate, tra le quali la Hoechst, si sono avvalse della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

509    Si deve rilevare, tuttavia, che la cooperazione delle imprese interessate è iniziata alla fine del 1998, vale a dire in un momento in cui era applicabile solo la comunicazione sulla cooperazione del 1996, ma è proseguita dopo la pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che l’ultima richiesta di informazioni inviata dalla Commissione risale al 13 dicembre 2002. Si deve inoltre sottolineare che solo in fase di adozione della decisione la Commissione si è pronunciata in via definitiva sulla cooperazione delle imprese interessate e, in particolare, sulla questione dell’individuazione dell’impresa che potesse beneficiare, se del caso, dell’immunità dall’ammenda. Pertanto, gli atti di cooperazione delle imprese interessate, nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996, hanno prodotto i loro effetti dopo l’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Orbene, quando si tratti di situazioni giuridiche non ancora acquisite, una norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente, «in mancanza di disposizioni transitorie» (sentenza della Corte 21 gennaio 2003, causa C‑512/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑845, punto 46). Poiché nel caso di specie tali disposizioni transitorie esistono, occorre tenerne conto e ritenere che la comunicazione sulla cooperazione del 1996 fosse applicabile.

510    Tale conclusione consente inoltre di soddisfare i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. A tal riguardo si deve sottolineare che una comunicazione sulla cooperazione ingenera un legittimo affidamento nel fatto di poter beneficiare di una certa percentuale di riduzione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 344 supra, punto 188). Inoltre, secondo il tenore letterale della sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996, quest’ultima mira a ricompensare mediante una riduzione dell’ammenda molto considerevole solo l’impresa che sia stata realmente la «prima» a fornire elementi determinanti (v. sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 550, e giurisprudenza ivi citata).

511    Inoltre, e senza che occorra accertare se il principio invocato dalla Hoechst si possa applicare alle comunicazioni della Commissione sulla cooperazione, è sufficiente rilevare che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 è complessa, nel senso che modifica la comunicazione sulla cooperazione del 1996 in più punti, sia a livello di norme sostanziali sia a livello di regole procedurali. Alcune modifiche sono più favorevoli alle imprese interessate. Altre, invece, non lo sono. Inoltre, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 varia in funzione dei casi. Pertanto, non si può considerare la comunicazione sulla cooperazione del 2002 più favorevole, globalmente, rispetto alla comunicazione sulla cooperazione del 1996.

512    Inoltre, e specificamente, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 al caso di specie non porterebbe necessariamente ad un risultato più favorevole alla Hoechst.

513    A tal riguardo, si deve rilevare che, per poter beneficiare dell’immunità dall’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’impresa deve fornire «immediatamente» alla Commissione tutti gli elementi di prova, riguardanti la presunta infrazione, di cui disponga al momento, «oppure» presentare in un primo tempo tali elementi di prova sotto forma di ipotesi, nel qual caso deve fornire una lista contenente una descrizione delle informazioni che intende divulgare in un secondo momento prestabilito. Tale lista deve riflettere con esattezza la natura e il contenuto degli elementi di prova [punto 13, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002].

514    Nella specie, e per i motivi esposti ai successivi punti 574‑578, si deve constatare che la Hoechst non ha fornito immediatamente gli elementi di prova di cui disponeva. Non risulta neppure dagli atti che la Hoechst abbia fornito elementi che hanno consentito alla Commissione di conoscere la natura e il contenuto degli elementi in suo possesso e che avrebbero potuto essere divulgati successivamente.

515    Pertanto, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 al caso di specie non avrebbe necessariamente condotto ad un’immunità dall’ammenda per la Hoechst.

516    Inoltre, e poiché la comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede, al di fuori dell’immunità, una riduzione massima dell’ammenda del 50%, la sua applicazione non avrebbe necessariamente determinato una riduzione dell’ammenda della Hoechst superiore a quella già concessale.

517    Per tutti questi motivi, il decimo motivo dev’essere respinto.

G –  Sull’ottavo e sul nono motivo, relativi all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

518    Con l’ottavo motivo la Hoechst sostiene che la Commissione abbia compiuto una valutazione errata nell’individuazione dell’impresa che ha cooperato per prima nel caso di specie. Con il nono motivo la Hoechst afferma che la Commissione ha valutato erroneamente il contenuto della sua cooperazione.

519    Occorre analizzare anzitutto l’ottavo motivo.

1.     Sintesi della decisione

520    Al punto 12.2.3 della decisione, relativo all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, si rileva quanto segue (‘considerando’ 440 della decisione):

«durante una riunione tenutasi il 13 novembre 1998, Chisso ha presentato una descrizione orale delle attività del cartello e ha fornito prove scritte (…) La Commissione ritiene che Chisso sia stata, in tale occasione, la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa constatata con la presente decisione. Gli elementi presentati alla Commissione il 13 novembre 1998 consistevano, in particolare, in note manoscritte relative a un certo numero di riunioni dell’intesa. La descrizione orale delle attività dell’intesa ha permesso alla Commissione di collocare i documenti nel loro contesto reale. Le informazioni fornite da Chisso hanno consentito alla Commissione di accertare l’esistenza e il contenuto della maggior parte delle riunioni del cartello e di identificare i partecipanti, come spiegato nella Parte I».

521    Per quanto riguarda la Hoechst, al ‘considerando’ 451 della decisione si precisa che, «[s]enza essere stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi determinanti, la Hoechst ha contribuito, in una fase precoce, a svelare aspetti importanti dell’infrazione e, dopo avere ricevuto la comunicazione degli addebiti, essa non ha contestato l’esistenza dei fatti sui quali la Commissione fondava le sue affermazioni».

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

522    Pur riconoscendo l’applicabilità della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la Hoechst sostiene che essa avrebbe dovuto essere considerata la prima impresa ad avere cooperato con la Commissione e ad avere fornito le prove essenziali dell’intesa.

523    Analizzando cronologicamente i fatti, la Hoechst sottolinea che i difensori della Chisso si sono incontrati con la Commissione il 29 settembre 1998, nel contesto di un altro caso. Dal verbale di tale riunione risulterebbe che i legali della Chisso avrebbero affermato incidentalmente di rappresentare anche un’altra impresa che avrebbe espresso l’intenzione di cooperare con la Commissione in merito a un’intesa sull’acido sorbico.

524    Tuttavia, a quella data, i legali della Chisso non sarebbero stati disposti, né autorizzati, a rivelare l’identità di tale impresa. Ciò emergerebbe in particolare da due note interne della Commissione del 1° e del 2 ottobre 1998. Il fatto che l’autore delle note interne abbia preso parte alla riunione quando la stessa era già iniziata non consentirebbe di concludere che l’identità della Chisso fosse stata rivelata in precedenza, in particolare al direttore generale aggiunto della direzione generale della concorrenza della Commissione al momento dei fatti. Inoltre, la menzione di un’altra impresa nella nota interna del 2 ottobre 1998 non costituirebbe un errore tipografico della Commissione e quindi, di fatto, non riguarderebbe la Chisso.

525    La Hoechst afferma, inoltre, che a quella data non è stata formulata alcuna domanda rispondente ai requisiti della sezione E, paragrafo 1, della comunicazione sulla cooperazione del 1996, e che durante tale riunione non è stata né offerta né trasmessa alcuna prova. Inoltre, non sarebbe stato descritto alcun elemento dell’infrazione e non sarebbero stati comunicati neppure i nomi delle imprese partecipanti.

526    Il 23 ottobre 1998, i legali della Hoechst e della Nutrinova avrebbero contattato la Commissione telefonicamente per chiedere una riunione.

527    Il 29 ottobre 1998, durante la riunione con la Commissione, i legali della Hoechst e della Nutrinova avrebbero chiesto formalmente che le imprese da loro rappresentate fossero trattate come testimoni principali della cooperazione. Essi avrebbero descritto in tale contesto gli elementi essenziali dell’intesa sui sorbati, ossia i prodotti interessati, le imprese implicate, i comportamenti anticoncorrenziali e il periodo controverso. Tale descrizione orale dei fatti essenziali sarebbe quindi stata accettata dalla Commissione come un atto di cooperazione. Il confronto con le successive constatazioni della decisione dimostrerebbe che le informazioni trasmesse dalla Hoechst a tale data sarebbero state utilizzate senza limitazioni nella medesima decisione. In particolare, la Commissione non avrebbe operato nella decisione constatazioni relative alla struttura dell’intesa fondamentalmente diverse dalle informazioni fornite dalla Hoechst il 29 ottobre 1998.

528    Il 13 novembre 1998 i legali della Chisso avrebbero effettuato, per la prima volta, un’esposizione orale in merito all’intesa sui sorbati. Solo a quella data sarebbe stata rivelata l’identità della Chisso.

529    Successivamente la Hoechst avrebbe trasmesso varie comunicazioni scritte alla Commissione, ossia nel dicembre 1998, nel marzo 1999 e nell’aprile dello stesso anno, nonché a più riprese ancora in seguito. Il contributo della Hoechst del 19 marzo 1999 sarebbe stato il primo contributo scritto che confermava, sotto forma di una «dichiarazione della società», gli elementi costitutivi dell’intesa.

530    La prima dichiarazione della società proveniente dalla Chisso sarebbe stata resa solo il 20 aprile 1999. Nessuna delle altre imprese partecipanti all’infrazione avrebbe preso contatto con la Commissione in questa prima fase del procedimento.

531    Queste circostanze dimostrerebbero che la Hoechst è stata la prima a fornire alla Commissione «elementi di prova determinanti» ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996, e ciò oralmente.

532    La Hoechst aggiunge che è conforme alla prassi della Commissione che un’impresa sia considerata la prima a cooperare anche qualora fornisca anzitutto prove orali, purché queste soddisfino il criterio degli «elementi determinanti» e vengano successivamente confermate per iscritto e completate. Tali prove orali consentirebbero già alla Commissione di svolgere un’indagine e di procedere ad accertamenti o inviare richieste di informazioni. La forma scritta della cooperazione non sarebbe richiesta né dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996 né dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

533    La Hoechst sottolinea, in proposito, che la Commissione ha tenuto un comportamento ostruzionistico in quanto, in primo luogo, avrebbe promesso di avvertire la Chisso qualora altre imprese l’avessero preceduta e, in secondo luogo, avrebbe bruscamente negato di riconoscere i contributi orali come atti di cooperazione, modificando il proprio precedente atteggiamento. Su quest’ultimo punto la Hoechst rinvia alla lettera della Commissione, in data 19 gennaio 1999, in cui quest’ultima affermava che la Hoechst avesse cessato di cooperare, alla lettera inviata dalla Hoechst il 28 gennaio 1999, che esprime la propria incomprensione a tale riguardo, al contatto telefonico che avrebbe avuto luogo il 5 marzo 1999 e nel corso del quale la Commissione avrebbe affermato che i tempi delle riunioni «senza fine» erano finiti, nonché alla lettera della Commissione 29 marzo 1999, con cui essa avrebbe rifiutato di ricevere testimonianze orali da parte della Hoechst. Tale comportamento costituirebbe una violazione del diritto ad un processo equo e del principio di buona amministrazione. La Hoechst rileva inoltre che, da allora, la prassi della Commissione consiste nell’ammettere le domande e gli atti di cooperazione delle imprese in forma orale. Il comportamento della Commissione darebbe, inoltre, un’impressione di arbitrarietà in quanto, al contrario, le testimonianze orali della Chisso sarebbero state accettate.

534    In ogni caso, anche se la Commissione – contrariamente alla sua prassi dell’epoca e a quella più recente – dovesse considerare solo le informazioni scritte, la comunicazione scritta della Hoechst del 19 marzo 1999 sarebbe stato il primo documento presentato a nome di un’impresa e tale da confermare informazioni fornite oralmente.

535    La produzione da parte della Chisso, in data 13 novembre 1998, di verbali relativi a colloqui non potrebbe essere considerata la prima cooperazione scritta, in quanto tali documenti sarebbero incomprensibili e avrebbero senso solo alla luce dell’esposizione dei fatti fornita per la prima volta dalla Hoechst il 29 ottobre 1998. La mancanza di valore probatorio dei documenti forniti dalla Chisso emergerebbe, inoltre, dal fatto che la Commissione ha ritenuto necessario procedere ad una nuova audizione dei dipendenti della Chisso in data 9 dicembre 1998. Inoltre, i resoconti forniti dalla Chisso riguarderebbero solo alcune riunioni degli anni 1995 e 1996. Per il periodo ben più lungo compreso tra il 1978 e il 1994, il 13 novembre 1998 la Chisso non avrebbe trasmesso alcun documento scritto. Inoltre, tali «elementi di prova» non verrebbero utilizzati nella decisione per stabilire l’attività dell’intesa. Essi non sarebbero quindi «determinanti».

536    La Hoechst sottolinea, a tal riguardo, che, in una nota interna della Commissione del 9 novembre 1998, comunicata nell’ambito dell’accesso al fascicolo, si rileva che i legali della Chisso «sono stati i primi a offrire la loro cooperazione e sono stati successivamente preceduti da eventi posteriori nel cui ambito altre imprese hanno fornito informazioni utili prima di loro».

537    La Hoechst aggiunge che la Commissione non le può contestare il fatto che le spiegazioni fornite in merito agli accordi si discostano su alcuni punti dai fatti esposti nella decisione e, al contempo, ammettere che le informazioni fornite dalla Chisso, che sono valse a quest’ultima l’immunità, non riguardano l’intero periodo dell’infrazione né tutti i particolari dell’intesa.

b)     Argomenti della Commissione

538    La Commissione sottolinea anzitutto, per quanto riguarda la nota interna della Commissione del 9 novembre 1998, invocata dalla Hoechst, che la valutazione informale dei funzionari della Commissione in una fase precoce del procedimento non è tale da pregiudicare la decisione della medesima Commissione.

539    Per il resto, la Commissione precisa di dover rettificare il modo in cui la Hoechst descrive la cronologia dei fatti nel caso di specie.

540    In primo luogo, per quanto riguarda la riunione del 29 settembre 1998 – che riguardava due casi, tra i quali quello sui sorbati, e che si è tenuta tra le 16 e 30 e le 18 e 30 –, la Commissione afferma che i legali agivano in nome della Chisso, come risulterebbe dal ‘considerando’ 4 della decisione.

541    La Commissione ricorda, in proposito, che esistono due note interne relative a detta riunione.

542    Per quanto riguarda la nota interna datata 2 ottobre 1998, relativa a una riunione sull’acido sorbico, la Commissione osserva che il direttore generale aggiunto della direzione generale per la concorrenza della Commissione, all’epoca dei fatti, ha incontrato i legali della Chisso tra le 16 e 30 e le 17 e 30. La Commissione rileva, inoltre, che tale nota interna menziona la «società Chisso». Ciò dimostrerebbe che i legali della Chisso hanno menzionato per nome il loro cliente. Se non l’avessero fatto, l’autore della nota non sarebbe stato a conoscenza dell’identità di tale impresa. Il fatto che la nota interna del 2 ottobre 1998 si riferisca ad una «impresa ignota» non sarebbe contraddittorio. Ciò indicherebbe solo sotto quale riferimento fosse stata convenuta la riunione con i legali. Inoltre, il fatto che tale nota menzioni un’altra impresa implicata in un altro procedimento sarebbe un semplice errore tipografico. L’impresa indicata sarebbe stata in realtà la Chisso.

543    Per quanto riguarda la nota interna datata 1° ottobre 1998 (che riguarda due casi, tra cui quello relativo all’acido sorbico), la Commissione sottolinea che due funzionari hanno partecipato alla riunione a partire dalle 17 e 30. Il fatto che tale nota interna riferisca che l’impresa che intendeva fornire informazioni su un’intesa nel settore dei sorbati non è stata identificata si giustificherebbe con la circostanza che la Chisso non è stata nominata davanti ai due funzionati in questione, uno dei quali è l’autore della nota interna.

544    In secondo luogo, sarebbe errato affermare che la Hoechst ha descritto i principali elementi dell’intesa sui sorbati durante la riunione del 29 ottobre 1998. La stessa Hoechst avrebbe inoltre precisato, in una lettera del 27 ottobre 1998, che si trattava di una «prima discussione diretta a chiarire gli altri particolari». Secondo la nota interna della Commissione del 6 novembre 1998, la Hoechst avrebbe affermato, fin dall’inizio della riunione, che le occorreva più tempo per informarsi in modo sufficientemente approfondito al fine di fornire informazioni complete.

545    Le informazioni fornite dalla Hoechst in occasione di tale riunione del 29 ottobre 1998 sarebbero state molto generiche e i fatti sarebbero stati descritti in modo vago. Inoltre, la Hoechst avrebbe menzionato riunioni semestrali nel corso delle quali non sarebbe stato concluso alcun accordo specifico. Essa avrebbe anche invocato il carattere informale e conviviale delle riunioni (‘considerando’ 456 della decisione).

546    Nella parte pertinente dell’esposizione dei fatti della decisione (‘considerando’ 79‑251), la Commissione non si sarebbe riferita neppure una volta alle dichiarazioni rese dalla Hoechst il 29 ottobre 1998. Le osservazioni della Hoechst relative agli accordi differirebbero, peraltro, in misura notevole dai fatti indicati nella decisione.

547    In terzo luogo, la Commissione sottolinea che la Hoechst non è stata disposta a cooperare pienamente fino al 19 marzo 1999. Ciò emergerebbe chiaramente dalle lettere del 21 dicembre 1998 e del 28 gennaio 1999, con le quali la Hoechst informava la Commissione che, in ragione dei procedimenti penali e civili pendenti negli Stati Uniti, essa aveva deciso di non fornire tutte le informazioni utili in quel momento, né i documenti o le prove di cui disponeva. Nella lettera del 19 gennaio 1999 la Commissione avrebbe tuttavia precisato che tale comportamento costituiva un rifiuto di cooperare ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Agendo in tal modo, la Hoechst si sarebbe assunta il rischio di vedersi infliggere un’ammenda.

548    Contrariamente a quanto sembra sostenere la Hoechst, la Commissione sottolinea che la mancata presa in considerazione dei contributi orali non ha violato la prassi osservata all’epoca. Detta prassi sarebbe cambiata solo dopo l’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

549    Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa all’ostruzionismo durante il procedimento, la Commissione sottolinea che, nella sua lettera del 29 marzo 1999, invocata dalla Hoechst, precisava che, se quest’ultima intendeva beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996, doveva quanto meno fornire informazioni, documenti o altri elementi di prova che contribuissero a confermare l’esistenza dell’intesa. Tali termini sarebbero quelli della sezione D, paragrafo 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996. La lettera del 29 marzo 1999 indicherebbe quindi che, fino ad allora, la Hoechst non soddisfaceva, secondo i funzionari della Commissione, le condizioni di tale primo trattino. Non emergerebbe altro dal resoconto, redatto dai legali della Hoechst, di alcune parti della conversazione telefonica del 5 marzo 1999 con il funzionario della Commissione incaricato del caso. Non si tratterebbe di ostruzionismo, bensì dell’esposizione corretta della situazione conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996.

550    In quarto luogo, la Commissione deduce che è inesatto affermare che la Chisso abbia trasmesso alcuni documenti, ridotti di numero, in occasione della riunione del 13 novembre 1998. Nella nota interna del 19 novembre 1998 la Commissione menzionerebbe vari documenti relativi a contatti intercorsi tra concorrenti negli anni 1995 e 1996. Tali documenti sarebbero ordini del giorno di riunioni e note personali. Inoltre, la Chisso avrebbe presentato tabelle indicanti gli obiettivi di prezzo per l’intero periodo dell’intesa. Tali prove scritte, illustrate anche oralmente, avrebbero rivestito un’importanza decisiva per la Commissione nell’adozione della decisione (‘considerando’ 440 della decisione), in quanto avrebbero permesso, per la prima volta durante il procedimento amministrativo, di provare l’infrazione commessa, per quanto tali prove non riguardassero l’intero periodo constatato, né tutti i particolari dell’intesa. L’avvertimento promesso alla Chisso in occasione di tale riunione non consentirebbe di dedurre che, all’epoca, detta impresa non soddisfacesse ancora tutte le condizioni per poter beneficiare dell’immunità. Tutt’al più si potrebbe dedurre che non era certo che la Chisso avrebbe ottenuto l’immunità sulla base degli atti di cooperazione dell’epoca.

551    Per contro, solo il 19 marzo 1999 la Hoechst avrebbe fornito alla Commissione informazioni che potrebbero essere considerate un inizio di cooperazione effettiva. Tuttavia, la comunicazione scritta del 19 marzo 1999 non conterrebbe alcuna descrizione precisa delle riunioni e delle procedure dell’intesa. La Hoechst avrebbe fornito tali particolari solo il 28 aprile 1999, in risposta a precise domande della Commissione.

3.     Giudizio del Tribunale

552    Si deve ricordare che la sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 1996 prevede, tra le altre condizioni, che l’impresa che «sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa» [sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996], beneficia di una riduzione pari almeno al 75% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione, o della totale non imposizione della medesima.

553    A tal riguardo, occorre sottolineare che dal testo stesso della sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996 emerge che la «prima» impresa non deve aver fornito l’insieme degli elementi atti a provare tutti i dettagli del funzionamento dell’intesa, essendole bensì sufficiente fornire elementi determinanti. Tale disposizione non richiede che gli elementi forniti siano, di per sé, «sufficienti» per la redazione di una comunicazione degli addebiti o addirittura per l’adozione di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di un’infrazione (sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 118 supra, punto 362). Tuttavia, anche se gli elementi di cui alla sezione B, lett. b), della detta comunicazione non devono necessariamente essere di per sé sufficienti per provare l’esistenza dell’intesa, devono comunque essere determinanti a tal fine. Non deve trattarsi, quindi, semplicemente di una fonte di orientamento per le indagini che la Commissione deve effettuare, bensì di elementi che possano essere utilizzati direttamente come base probatoria principale per una decisione di constatazione di infrazione (sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 493).

554    Occorre inoltre sottolineare che elementi determinanti ai sensi della sezione B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 1996 possono essere forniti anche oralmente (sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 506).

555    Infine, si deve ricordare che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale per valutare se la cooperazione di cui trattasi sia stata «determinante» per agevolare il suo compito di accertare l’esistenza di un’infrazione e di farla cessare, e che può essere censurato solo il manifesto superamento di tale potere discrezionale (sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 118 supra, punto 362).

556    Alla luce delle suesposte considerazioni occorre esaminare se, nella specie, la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel concludere che la Chisso fosse stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

557    A tale riguardo, in primo luogo, si deve rammentare che, al ‘considerando’ 440 della decisione, la Commissione afferma che «[d]urante una riunione tenutasi il 13 novembre 1998, Chisso ha descritto oralmente le attività dell’intesa e ha fornito prove scritte» e che essa «ritiene che, in tale occasione, Chisso sia stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa constatata con la presente decisione». Ne consegue che la decisione si è basata unicamente sulla descrizione orale delle attività dell’intesa e sulle prove scritte trasmesse durante la riunione del 13 novembre 1998, e non successivamente alla stessa, per concludere che la Chisso era stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

558    In secondo luogo, si deve rilevare che, in occasione della riunione del 13 novembre 1998, la Chisso ha fornito una descrizione orale circostanziata delle attività dell’intesa. Risulta dal resoconto di tale riunione, redatto dalla Commissione, che la Chisso ha precisato quali fossero i partecipanti all’intesa, la durata di quest’ultima, 19 date delle riunioni con la relativa ubicazione geografica, l’oggetto e il funzionamento dell’intesa. Su questi ultimi due punti la Chisso precisava, in particolare, che le imprese interessate avevano concluso accordi sui prezzi e sui volumi dei sorbati e che, per l’intera durata dell’intesa, esse sono state consapevoli del fatto che le loro attività erano illecite. La Chisso precisava, inoltre, il metodo di fissazione delle quote e i problemi eventualmente incontrati, lo svolgimento delle riunioni e delle riunioni preparatorie tra i produttori giapponesi, il nome dei dipendenti della Chisso che avevano partecipato alle riunioni e quello di alcuni dipendenti delle altre imprese interessate, il contenuto dei contatti tra la Hoechst e la Daicel, il sistema di monitoraggio delle riunioni e il metodo di fissazione dei prezzi obiettivo.

559    In terzo luogo, si deve sottolineare che, oltre a una descrizione orale circostanziata delle attività dell’intesa, la Chisso ha anche fornito, in occasione della riunione del 13 novembre 1998, elementi documentali figuranti nel fascicolo istruttorio (156 pagine in totale). Più in particolare, la Chisso ha trasmesso note dettagliate (note manoscritte in giapponese con relativa traduzione in inglese) redatte durante le riunioni dell’intesa nella primavera e nell’autunno del 1995 e del 1996 (che rispecchiavano il livello dei prezzi obiettivo fissati tra i membri dell’intesa), gli ordini del giorno di tali riunioni, i biglietti da visita delle persone che avevano partecipato alle riunioni e le quote volumetriche di vendita convenute per il periodo 1992‑1995.

560    Contrariamente a quanto sostiene la Hoechst, tali documenti sono stati utilizzati dalla Commissione, dato che varie pagine sono indicate nella decisione, segnatamente in riferimento allo svolgimento e ai risultati concreti delle riunioni comuni (v., in particolare, le note 82, 140, 141, 144 e 150 della decisione). Pertanto, tali documenti sono stati pertinenti per provare, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996, l’«esistenza dell’intesa».

561    Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Hoechst, tali documenti erano sufficientemente chiari, nonostante il fatto che un dipendente della Chisso, che aveva partecipato alle riunioni comuni, sia intervenuto per fornire precisazioni durante una riunione tenutasi il 9 dicembre 1998 con i servizi della Commissione. Infatti, come risulta dal resoconto di tale riunione, redatto alla Commissione, le precisazioni fornite in merito a tali documenti non servivano alla loro comprensione in generale, ma solo a quella di alcuni dettagli relativi, in particolare, all’utilizzo di abbreviazioni.

562    In quarto luogo, si deve rilevare che la Hoechst si è incontrata con i servizi della Commissione il 29 ottobre 1998, ossia prima della Chisso, per descrivere oralmente le riunioni in questione. In particolare, la Hoechst ha menzionato i partecipanti alle riunioni, la durata approssimativa di tali riunioni (dalla fine degli anni ‘70/inizio degli anni ‘80 fino agli anni 1995/1996), la loro frequenza e il loro oggetto.

563    Tuttavia, si deve sottolineare che in tale riunione la Hoechst non ha fornito alcun documento scritto a sostegno delle proprie dichiarazioni. A tal riguardo, il rappresentante della Hoechst menzionava, secondo il resoconto redatto dalla Commissione e non contestato dalla Hoechst, «le grosse difficoltà che aveva incontrato Nutrinova per ritrovare tutti i dettagli rilevanti di tali riunioni».

564    Inoltre, nel medesimo resoconto si afferma che «[l]’oggetto di tali riunioni non era ripartire i clienti o fissare i prezzi in senso stretto» e che «[n]on esisteva alcun sistema di monitoraggio» o ancora che il legale della Hoechst «era categorico sul fatto che il livello degli accordi durante tali riunioni fosse moderato e atipico per un’intesa finalizzata alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei clienti».

565    Inoltre, nel resoconto della riunione del 29 ottobre 1998 redatto dalla Hoechst si precisa che «[l]e discussioni tra Hoechst/Nutrinova e i giapponesi non riguardavano ripartizioni della clientela, intese su appalti o fissazione dei prezzi in senso stretto».

566    Alla riunione del 29 ottobre 1998 la Hoechst non ha mai precisato che le riunioni comuni avessero ad oggetto l’assegnazione delle quote volumetriche di vendita, per l’Europa, alle imprese interessate, né che fosse stato attuato un sistema di monitoraggio delle riunioni, come è stato invece affermato all’art. 1 del dispositivo della decisione, sulla base della comunicazione degli addebiti, senza che tali elementi siano stati contestati dalla Hoechst. Per quanto riguarda le quote di vendita, la Hoechst menziona soltanto, nel citato resoconto, sotto l’indicazione «tasso di crescita», che «i concorrenti discutevano sul modo in cui vedevano la crescita del mercato e su chi avrebbe potuto fornire l’aumento della domanda».

567    Infine, nel resoconto della riunione del 29 ottobre 1998 la Hoechst precisava che «[l]e riunioni non erano organizzate in modo sistematico e [che] gli ordini del giorno erano molto simili».

568    Risulta da tali elementi che, in primo luogo, in occasione della riunione del 13 novembre 1998 la Chisso ha fornito una descrizione dettagliata delle attività e del funzionamento dell’intesa. In secondo luogo, la descrizione della Chisso era corroborata da elementi documentali che sono stati rilevanti per provare l’esistenza delle riunioni in questione. In terzo luogo, risulta dalla riunione del 29 ottobre 1998 che la Hoechst ha effettivamente fornito una descrizione delle riunioni in parola, ma che tale descrizione, da un lato, era meno dettagliata di quella della Chisso e, dall’altro, non rispecchiava correttamente l’oggetto e il funzionamento dell’intesa controversa, e che, infine, la detta descrizione non era corroborata da alcun elemento documentale.

569    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la Chisso fosse stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

570    Nessuno degli argomenti sollevati dalla Hoechst è idoneo a confutare tale conclusione.

571    Per quanto riguarda il fatto che la Commissione aveva promesso alla Chisso, alla riunione del 13 novembre 1998, che l’avrebbe avvertita qualora altre imprese l’avessero preceduta, e come si è già rilevato nell’ambito dell’analisi del primo motivo, tale circostanza non inficia la constatazione del fatto che la Chisso sia stata la prima impresa, in occasione di tale riunione, a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

572    Per quanto concerne il fatto che la Commissione avrebbe rifiutato bruscamente di riconoscere i contributi orali della Hoechst come atti di cooperazione, in particolare gli elementi prodotti dalla Hoechst durante la riunione del 29 ottobre 1998, si deve rilevare che, al ‘considerando’ 5 della decisione, la Commissione afferma espressamente che il 29 ottobre 1998, in occasione di una riunione tra i legali della Hoechst e della Nutrinova e i servizi della Commissione, è stata effettuata una descrizione orale del mercato rilevante, dei produttori, delle quote di mercato, del procedimento negli Stati Uniti e delle attività dell’intesa. Nessun punto della decisione precisa che non si sarebbe tenuto conto del contributo orale fornito dalla Hoechst durante la riunione del 29 ottobre 1998. Il fatto che la Commissione abbia potuto ritenere, in una fase del procedimento, che la cooperazione della Hoechst non rispondesse ai requisiti di cui alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 non modifica la conclusione secondo cui, in definitiva, nell’ambito della decisione si è tenuto conto del contributo orale fornito dalla Hoechst durante la riunione del 29 ottobre 1998.

573    In ogni caso, si deve rilevare che la Hoechst fa riferimento nelle sue memorie a una lettera della Commissione del 19 gennaio 1999, in cui quest’ultima precisava quanto segue:

«I servizi della Commissione possono unicamente prendere atto del cambiamento della Vostra posizione e del fatto che Nutrinova non intende più cooperare conformemente alla comunicazione sulla cooperazione (...). Non si può ritenere che le informazioni sui sorbati finora prodotte da Nutrinova siano state fornite nell’ambito di tale comunicazione».

574    A tale riguardo occorre rilevare che, in occasione della riunione del 29 ottobre 1998 con i servizi della Commissione, la Hoechst ha affermato che sperava di poter fornire un contributo scritto entro la fine del 1998. Orbene, in una lettera del 21 dicembre 1998, cui la Commissione ha risposto giustamente con la lettera del 19 gennaio 1999, la Hoechst, oltre ad affermare che non si poteva prospettare una cooperazione mediante testimonianze orali, precisava quanto segue:

«Purtroppo non possiamo mantenere la nostra promessa di fornirVi una relazione completa sui fatti prima della fine dell’anno (…) In pendenza della procedura americana, il nostro consulente negli Stati Uniti ci ha informati che una divulgazione completa alla Commissione, quale inizialmente prevista durante i nostri incontri di ottobre, comprometterebbe seriamente gli interessi di Nutrinova (e quelli di alcuni suoi membri) negli Stati Uniti».

575    Ne consegue che la Hoechst ha chiaramente affermato la propria impossibilità di cooperare ulteriormente con la Commissione in quella fase del procedimento, mediante una cooperazione scritta o testimonianze orali. Pertanto, non si può negare che la Commissione potesse ritenere, in quella fase del procedimento, che la Hoechst non cooperasse pienamente e che, pertanto, gli atti di cooperazione precedente potessero essere eventualmente considerati insufficienti nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

576    La posizione della Hoechst è stata successivamente ribadita in una lettera del 28 gennaio 1999, in cui essa precisava:

«Nutrinova, benché intenda sempre cooperare pienamente e immediatamente con la Commissione, attualmente non può farlo, vista la normativa americana, senza creare gravi e insostenibili rischi per sé stessa e per i suoi attuali e/o ex impiegati».

577    Il fatto che la Commissione abbia precisato, in una conversazione telefonica del 5 marzo 1999 o con lettera in data 29 marzo 1999, che un nuovo contributo orale non sarebbe stato sufficiente dipendeva dall’incertezza relativa alla cooperazione della Hoechst in quella fase del procedimento e detta precisazione mirava ad attirare l’attenzione della Hoechst sul fatto che, per poter beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996, essa doveva produrre più elementi probatori quanto all’esistenza dell’intesa.

578    Da tali considerazioni discende che, nella decisione, la Commissione considera in definitiva i contributi orali della Hoechst quali atti di cooperazione e che, in ogni caso, la posizione della Commissione durante la fase amministrava era dovuta all’incertezza sull’effettiva cooperazione della Hoechst all’inizio del procedimento, dato che la Hoechst aveva peraltro precisato, in un primo momento, che non erano prospettabili testimonianze dei suoi dipendenti dinanzi alla Commissione.

579    Per tutte queste ragioni, gli argomenti addotti nell’ambito dell’ottavo motivo devono essere respinti.

580    Pertanto, non occorre esaminare il nono motivo sollevato dalla Hoechst, dato che, non essendo stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa, la Hoechst non poteva sperare di ottenere una riduzione dell’ammenda superiore a quella che le è stata concessa in base alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, ossia il 50% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stato inflitto in mancanza di cooperazione.

581    Tuttavia, si deve rilevare che determinate irregolarità procedurali possono a volte giustificare una riduzione dell’ammenda anche se non sono tali da comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. al punto 211 supra, punti 26‑48, e sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, cit. al punto 216 supra, punti 436‑438).

582    Nella specie, occorre tenere conto della violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, constatata al precedente punto 137, violazione che è stata invocata dalla Hoechst anche nell’ambito dell’ottavo e del nono motivo. Pertanto, considerata l’importanza del rispetto di tali principi da parte della Commissione nei procedimenti amministrativi, e in virtù della sua competenza anche di merito, il Tribunale decide di ridurre l’ammenda inflitta alla Hoechst del 10%.

583    Le conseguenze concrete di tale riforma saranno determinate più avanti.

H –  Sull’undicesimo motivo, concernente la violazione del principio «ne bis in idem»

1.     Sintesi della decisione

584    Ai ‘considerando’ 314‑316 della decisione la Commissione precisa, in sostanza, che l’esercizio, da parte degli Stati Uniti (o di qualsiasi paese terzo), della loro competenza nei confronti di un’intesa non può in alcun modo limitare o escludere la competenza conferita alla Commissione dalle norme comunitarie in materia di concorrenza. Per di più, la Commissione non intenderebbe, in ogni caso, sanzionare le imprese interessate per gli stessi fatti considerati dalle autorità americane e canadesi. Inoltre, i procedimenti avviati e le sanzioni inflitte dalla Commissione, da una parte, e dalle autorità statunitensi e canadesi, dall’altra, non perseguirebbero evidentemente gli stessi obiettivi.

2.     Argomenti delle parti

a)     Argomenti della Hoechst

585    La Hoechst afferma che la Commissione ha violato il principio «ne bis in idem» laddove ha ritenuto, al ‘considerando’ 315 della decisione, che non si imponesse la deduzione della sanzione penale americana, inflitta nel medesimo caso. La Commissione avrebbe sostenuto che in nessun caso il principio «ne bis in idem» può essere applicato nell’ambito del rapporto tra il diritto comunitario e il diritto statunitense sulle intese. Orbene, secondo la Hoechst, nessuna sentenza ha ancora precisato che il principio «ne bis in idem» non è mai applicabile in tale situazione.

586    Più precisamente, la Hoechst deduce dalla motivazione dalla sentenza della Corte 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer Mannheim/Commissione (Racc. pag. 1281), che il principio «ne bis in idem» è applicabile nell’ambito del rapporto tra il diritto comunitario e il diritto statunitense in materia di intese. Inoltre, il secondo periodo della massima della sentenza della Corte preciserebbe che «[la] questione, poi, del se la Commissione debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo va risolta solo qualora gli addebiti siano identici nei due casi».

587    Nella specie, la Commissione non contesterebbe che le sanzioni decise nei confronti della Hoechst negli Stati Uniti riguardino una situazione di fatto identica a quella su cui si fonda la decisione. A tale riguardo, nella decisione la Commissione ignorerebbe gli elementi delle riunioni comuni e degli accordi relativi ai mercati extraeuropei. Tuttavia, ai ‘considerando’ 4, 65‑72, 81, 90, 92, 100, 107, 120, 121, 138, 217, 232, 246, 349, 352, 397 e 450 della decisione, la Commissione fornirebbe indicazioni dalle quali emergerebbe chiaramente l’unicità dell’infrazione.

588    Qualora la Commissione dovesse contestare la «presenza di un idem» nel caso di specie, la Hoechst offre a titolo di prova l’accordo concluso il 3 maggio 1999 con il ministero della Giustizia americano e chiede che siano citati come testimoni il procuratore incaricato del caso negli Stati Uniti e un’altra persona che potrebbe essere citata attraverso la Hoechst.

589    In ogni caso, la Hoechst afferma che la deduzione della sanzione americana si impone per motivi di equità, conformemente al principio della «giustizia naturale» applicabile fin dalla giurisprudenza Walt Wilhelm (sentenza della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm e a., Racc. pag. 1).

b)     Argomenti della Commissione

590    Anzitutto, la Commissione sottolinea che la Hoechst non sembra più voler tornare sulla sanzione inflitta dal Canada, ma solo su quella inflitta dagli Stati Uniti.

591    Inoltre, riferendosi in particolare alla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata al precedente punto 145 (punto 338), la Commissione afferma che l’applicazione del principio «ne bis in idem» è subordinata a una triplice condizione di identità dei fatti, identità del contravventore e identità del bene giuridico tutelato. Tale principio vieterebbe, quindi, di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico.

592    Nella specie non sarebbero identici né i fatti, né il bene giuridico tutelato.

593    Per quanto riguarda i fatti, il punto 4, lett. d), dell’accordo concluso il 3 maggio 1999 con il ministero della Giustizia americano constaterebbe esplicitamente che i sorbati oggetto dell’intesa in questione venivano venduti dalla Hoechst o dalle sue controllate e da altri membri dell’intesa a clienti del distretto Nord della California. Ne conseguirebbe che l’atto sanzionato con la transazione giudiziaria (Plea Agreement) non sarebbe l’atto collusivo in sé, bensì la sua attuazione negli Stati Uniti. La Commissione ricorda, in proposito, che il principio di territorialità si applica sia nel diritto statunitense sia nel diritto europeo in materia di intese. Dalla transazione giudiziale conclusa tra la Hoechst e gli Stati Uniti non risulterebbe che essa riguarda le misure di attuazione e gli effetti dell’accordo collusivo al di fuori del paese e in particolare nel SEE. La constatazione operata al ‘considerando’ 315 della decisione sarebbe quindi corretta. La sentenza Boehringer Mannheim/Commissione, citata supra al punto 586, avrebbe inoltre negato che sussista in tali casi una violazione del principio «ne bis in idem» per mancanza di identità.

594    Per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, e rinviando al ‘considerando’ 316 della decisione, nonché alla sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597 (punto 90), la Commissione sottolinea che i procedimenti e le sanzioni delle autorità comunitarie, da un lato, e delle autorità americane, dall’altro, non perseguono lo stesso obiettivo. Se nel primo caso si tratterebbe di preservare una concorrenza non falsata nel territorio dell’Unione europea o nel SEE, lo scopo di tutela riguarda, nel secondo caso, il mercato americano.

595    La Commissione sottolinea, inoltre, che nella sentenza 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, citata supra al punto 165 (punti 130‑148), il Tribunale ha esplicitamente dichiarato che la Commissione poteva infliggere un’ammenda nei limiti fissati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, senza dover tenere in considerazione le sanzioni americane corrispondenti ai fini della determinazione dei detti limiti. Tali considerazioni sarebbero applicabili al caso di specie.

596    La Commissione aggiunge, per scrupolo di esaustività, che nessuna considerazione di equità depone a favore di una deduzione della sanzione americana. Una situazione come quella che ha indotto la Corte, nella sentenza Walt Wilhelm e a., citata supra al punto 589 (punto 11), a tenere conto, nel diritto comunitario, delle prime sanzioni inflitte ispirandosi all’art. 90, n. 2, CA, tenuto conto della stretta interdipendenza tra i mercati nazionali degli Stati membri e del mercato comune, non esisterebbe nei rapporti tra l’Unione europea e gli Stati Uniti (la Commissione rinvia a tale riguardo alla sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 594 supra, punto 99).

3.     Giudizio del Tribunale

597    In limine, si deve rilevare che il motivo in esame è stato sollevato unicamente contro il fatto che l’ammenda inflitta negli Stati Uniti non è stata detratta da quella inflitta a livello comunitario. Si deve quindi ritenere che il presente motivo non riguardi l’ammenda inflitta in Canada.

598    Il principio «ne bis in idem», sancito anche dall’art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, del quale il giudice garantisce il rispetto (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑5977, punto 26).

599    Inoltre, senza pronunciarsi sulla questione se la Commissione sia tenuta a tenere conto della sanzione irrogata dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui i fatti contestati ad un’impresa da parte di tale istituzione e delle dette autorità siano identici, la Corte ha considerato l’identità dei fatti censurati dalla Commissione e dalle autorità di uno Stato terzo come una condizione preliminare per porre la detta questione (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punti 48 e 49, e SGL Carbon/Commissione, cit. al punto 598 supra, punto 27).

600    Più precisamente, la Corte ha ricordato che l’applicazione del principio «ne bis in idem» è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato. Tale principio vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 145 supra, punto 338).

601    A tal riguardo si deve sottolineare che il principio «ne bis in idem» non si applica a situazioni in cui gli ordinamenti giuridici e le autorità della concorrenza di Stati terzi siano intervenuti nel contesto di competenze proprie (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, cit. al punto 598 supra, punto 32).

602    Nella specie, anche se in taluni ‘considerando’ della decisione, richiamati dalla Hoechst, la Commissione rileva che i fatti in questione traggono origine da uno stesso complesso di accordi e che è stato possibile valutare il mercato dei sorbati a livello mondiale, da un lato, si deve sottolineare che l’applicazione del diritto comunitario in materia di intese presuppone l’esistenza di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata «che possa (…) pregiudicare il commercio tra Stati membri» o «tra le Parti contraenti» dell’accordo SEE, nonché «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune» o del «territorio» cui si applica l’accordo SEE (art. 81, n. 1, CE e art. 53, n. 1, dell’accordo SEE). L’azione della Commissione è quindi intesa a salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato comune che costituisce, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della Comunità (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, cit. al punto 598 supra, punto 31). La Commissione conclude, a tal riguardo, che il comportamento anticoncorrenziale in questione aveva per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza nella Comunità e nel SEE (‘considerando’ 280‑288 della decisione) e che, inoltre, l’accordo continuato tra i produttori di sorbati ha avuto un effetto considerevole sul commercio tra gli Stati membri e tra le parti contraenti dell’accordo SEE (‘considerando’ 289‑294 della decisione). Su tale fondamento, all’art. 1 del dispositivo della decisione, la Commissione dichiara che le imprese interessate hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e, dal 1° gennaio 1994, l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.

603    Dall’altro lato, benché dall’accordo concluso il 3 maggio 1999 tra la Hoechst e il ministero della Giustizia americano risulti che i fatti contestati riguardassero un’intesa sui sorbati venduti «negli Stati Uniti e altrove», si deve rilevare, in primo luogo, che il menzionato accordo precisa, altresì, che i sorbati in questione venivano venduti dalla Hoechst o dalle sue controllate a consumatori situati nel distretto del Nord della California e, in secondo luogo, che non è assolutamente dimostrato che il procedimento avviato negli Stati Uniti si sia riferito ad atti compiuti in conseguenza o ad effetti dell’intesa diversi da quelli che hanno avuto luogo negli Stati Uniti e in particolare nel SEE, il che, del resto, avrebbe palesemente sconfinato nella competenza territoriale della Commissione (v., in tal senso, sentenze 9 luglio 2003, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 594 supra, punto 103, e 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 165 supra, punto 143).

604    Di conseguenza, le decisioni americana e comunitaria delle autorità per la concorrenza sono diverse, nel caso di specie, sotto il profilo dell’interesse giuridico tutelato.

605    Pertanto, il principio «ne bis in idem» non può trovare applicazione. Per gli stessi motivi vanno respinte le considerazioni di equità, che, secondo la Hoechst, giustificherebbero il fatto di tenere conto dell’ammenda inflitta negli Stati Uniti ai fini dell’ammenda irrogata dalla Commissione. Inoltre, poiché il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti, non può trovare accoglimento la domanda della Hoechst diretta ad ottenere la citazione di testimoni.

606    Per tutte queste ragioni, l’undicesimo motivo dev’essere respinto.

IV –  Sull’importo definitivo dell’ammenda inflitta alla Hoechst

607    Come risulta dai precedenti punti 420‑439, occorre riformare la decisione, nella parte in cui applica alla Hoechst la circostanza aggravante del ruolo di leader.

608    Inoltre, come emerge dal precedente punto 582, e per tenere conto della violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento nell’ambito dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, rilevata al precedente punto 137, occorre ridurre l’ammenda inflitta alla Hoechst del 10%.

609    Per il resto, le considerazioni svolte dalla Commissione nella decisione, nonché il metodo di calcolo da essa applicato, rimangono invariati.

610    L’importo definitivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente risulta quindi calcolato come segue: l’importo di base dell’ammenda (EUR 20 milioni) viene aumentato del 100% in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst nel 1995 e nel 2002, per un totale di EUR 40 milioni. Per tenere conto della durata dell’infrazione, tale importo viene aumentato del 175%. L’importo di base dell’ammenda ammonta quindi a EUR 110 milioni. A tale importo di base dell’ammenda viene sommato l’aumento del 50% a titolo della qualità di recidivista della Hoechst, per un importo totale di EUR 165 milioni. Tale importo totale viene infine ridotto del 50% a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 1996, ossia a EUR 82,5 milioni, e del 10% per tenere conto della violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento nell’ambito dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, rilevata al precedente punto 137, ottenendo in tal modo un importo definitivo dell’ammenda pari a EUR 74,25 milioni.

 Sulle spese

611    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, va deciso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’ammenda inflitta alla Hoechst GmbH è fissata in EUR 74,25 milioni.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras

Indice


Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sui motivi diretti ad ottenere l’annullamento integrale della decisione per quanto riguarda la Hoechst

A –  Sul primo motivo, concernente il diniego di accesso a taluni documenti liberatori

1.  Sintesi del procedimento amministrativo e della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

Sul diniego di accesso ai documenti relativi ai contatti tra la Commissione e la Chisso

Sul diniego di accesso a una lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e relativi allegati

Sulla richiesta di nuove indagini

b)  Argomenti della Commissione

Sul diniego di accesso a taluni documenti

Sulla richiesta di nuove indagini

3.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla violazione dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento

b)  Sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo

Sulla lettera della Chisso del 17 dicembre 2002 e i relativi allegati

Sui documenti interni relativi ai contatti telefonici intercorsi tra la Commissione e la Chisso dal settembre 1998 all’aprile 1999

B –  Sul quarto motivo, concernente l’incompletezza della relazione finale del consigliere‑auditore

1.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

2.  Giudizio del Tribunale

II –  Sul tredicesimo motivo, diretto ad ottenere l’annullamento dell’art. 2 della decisione nella parte riguardante la Hoechst

A –  Argomenti delle parti

1.  Argomenti della Hoechst

2.  Argomenti della Commissione

B –  Giudizio del Tribunale

III –  Sui motivi diretti ad ottenere la riduzione dell’ammenda inflitta alla Hoechst

A –  Sul dodicesimo motivo, concernente la durata eccessiva del procedimento

1.  Sunto del procedimento amministrativo

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

B –  Sul terzo motivo, concernente l’illegittimo occultamento di taluni motivi della decisione

1.  Sintesi della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

C –  Sul quinto motivo, concernente un errore di diritto nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda

1.  Sintesi della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

Sulla natura dell’infrazione

–  Sugli effetti dell’infrazione

–  Sulla partecipazione dei dirigenti di alto livello agli accordi anticoncorrenziali

–  Sulla ripartizione delle imprese in categorie

–  Sul fattore di maggiorazione per tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst

Sulla durata dell’infrazione

b)  Argomenti della Commissione

Sugli effetti dell’infrazione

Sulla partecipazione dei dirigenti di alto livello agli accordi anticoncorrenziali

Sulla ripartizione delle imprese in categorie

Sul fattore di maggiorazione applicato per tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst

Sulla durata dell’infrazione

3.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla gravità dell’infrazione

Sull’effetto dell’intesa sul mercato dei sorbati del SEE

Sulla partecipazione di dirigenti di alto livello all’intesa

Sulla ripartizione delle imprese interessate in categorie

Sul fattore di maggiorazione per tenere conto delle dimensioni e delle risorse globali della Hoechst

b)  Sulla durata dell’infrazione

D –  Sul secondo e sul sesto motivo, vertenti sulla censura relativa al ruolo di leader considerato quale circostanza aggravante nella decisione

1.  Sunto della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

E –  Sul settimo motivo, secondo cui la maggiorazione dell’ammenda per recidiva sarebbe ingiustificata

1.  Sintesi della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

F –  Sul decimo motivo, relativo all’applicazione analogica della comunicazione sulla cooperazione del 2002 in virtù di un «principio della norma più favorevole»

1.  Sintesi della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

G –  Sull’ottavo e sul nono motivo, relativi all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

1.  Sintesi della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

H –  Sull’undicesimo motivo, concernente la violazione del principio «ne bis in idem»

1.  Sintesi della decisione

2.  Argomenti delle parti

a)  Argomenti della Hoechst

b)  Argomenti della Commissione

3.  Giudizio del Tribunale

IV –  Sull’importo definitivo dell’ammenda inflitta alla Hoechst

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.