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Sentenza del Tribunale di primo grado 18 giugno 2008 - Hoechst / Commissione

(Causa T-410/03) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato dei sorbati - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE - Calcolo dell'importo delle ammende - Obbligo di motivazione - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze aggravanti - Principio del ne bis in idem - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Durata del procedimento")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hoechst GmbH, già Hoechst AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Klusmann e V. Turner, in seguito M. Klusmann, V. Turner e M. Rüba, infine M. Klusmann eV. Turner, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente W. Mölls, O. Beynet e K. Mojzesowicz, in seguito W. Mölls e K. Mojzesowicz, agenti, assistiti dall'avv. A. Böhlke)

Oggetto

Domanda diretta all'annullamento, per quanto riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 1° ottobre 2003, 2005/493/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nei confronti della Chisso Corporation, della Daicel Chemical Industries Ltd, della Hoechst AG, della The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd et della Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (procedimento COMP/E-1/37.370 - Sorbati) (sintesi in GU 2005, L 182, pag. 20), o, in subordine, alla riduzione ad un importo equo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

L'importo dell'ammenda inflitta alla Hoechst GmbH è stabilito in EUR 74,25 milioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 59 del 6.3.2004.