Language of document : ECLI:EU:C:2019:671

Causa C417/18

AW e a.

contro

Lietuvos valstybė, rappresentato dal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dal Bendrasis pagalbos centras e dal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas)

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Articolo 26, paragrafo 5 – Numero di emergenza unico europeo – Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante»

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Obbligo delle imprese interessate di mettere gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante – Portata – Chiamata effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 26, § 5)

(v. punti 22‑24, dispositivo 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sull’ubicazione di una persona che chiama il numero di emergenza unico europeo 112 – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limiti – Obbligo di garantire una localizzazione sufficientemente affidabile e precisa che consenta ai servizi di emergenza di intervenire – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 26, § 5)

(v. punti 29‑34, dispositivo 2)

3.        Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti – Diritto interno che considera sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità dello Stato, la sussistenza di un nesso causale indiretto tra una violazione del diritto nazionale e il danno subìto – Sufficienza, ai fini della configurabilità della responsabilità di uno Stato membro, di un tale nesso causale indiretto tra la violazione del diritto dell’Unione imputabile allo Stato membro e il danno subìto dai singoli

(v. punti 38‑41, dispositivo 3)

Sintesi

Le imprese di telecomunicazioni devono trasmettere gratuitamente all’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni che consentono di localizzare il chiamante

Nella sentenza AW e a. (Chiamate al 112) (C‑417/18), pronunciata il 5 settembre 2019, la Corte ha statuito che gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché le imprese di telecomunicazioni mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza al 112 le informazioni relative all’ubicazione del chiamante, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM. Inoltre, tali informazioni devono essere sufficientemente affidabili e precise, in modo da consentire ai servizi di emergenza di intervenire. Infine, la Corte ha precisato le condizioni che consentono di configurare la responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto dell’Unione.

Una ragazza di 17 anni era stata rapita in un sobborgo di Panevėžys (Lituania), e in seguito violentata e bruciata viva nel bagagliaio di un’autovettura. Mentre si trovava rinchiusa nel bagagliaio, la ragazza aveva chiamato una decina di volte, tramite un telefono cellulare, il centro di raccolta delle chiamate di emergenza lituano al numero di emergenza unico europeo «112», per chiedere aiuto. Tuttavia, gli apparecchi del centro di raccolta delle chiamate di emergenza non mostravano il numero di telefono cellulare utilizzato, il che ha impedito ai dipendenti del centro di localizzarla. Non è stato possibile accertare se il telefono cellulare utilizzato dalla vittima fosse provvisto di una scheda SIM, né perché il suo numero non fosse visibile al centro di raccolta delle chiamate di emergenza.

Alcuni familiari della vittima hanno proposto un ricorso diretto a ottenere la condanna dello Stato lituano al risarcimento del loro danno morale. Essi contestano alla Repubblica di Lituania il fatto di non aver garantito la corretta attuazione pratica dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 (1), che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante non appena la chiamata raggiunge tale autorità.

Il Tribunale amministrativo di Vilnius (Lituania), investito della causa, ha interrogato la Corte in via pregiudiziale per quanto riguarda la portata dell’obbligo di trasmettere le informazioni sulla localizzazione di una persona che chiama il 112.

Anzitutto, la Corte ha precisato che l’obbligo previsto all’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22 si applica agli Stati membri, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile, anche quando la chiamata è effettuata da un telefono cellulare sprovvisto di scheda SIM.

La Corte ha poi evidenziato che l’articolo 26, paragrafo 5, ultima frase, della direttiva 2002/22 conferisce agli Stati membri un certo potere discrezionale nella definizione dei criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni relative all’ubicazione di una persona che chiama il 112. Tuttavia, i criteri da essi definiti devono garantire, nei limiti della fattibilità tecnica, la localizzazione della posizione del chiamante con tutta l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli utilmente in soccorso. Poiché una simile valutazione presenta un carattere eminentemente tecnico ed è intimamente connessa alle specificità della rete di telecomunicazione mobile nazionale, spetta al giudice del rinvio procedervi.

Infine, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per configurare la responsabilità dello Stato per danni causati da una violazione del diritto dell’Unione, la Corte ha rilevato che tra dette condizioni figura senz’altro quella relativa alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di tale diritto e il danno subìto da tali singoli individui. Tuttavia, è nell’ambito della normativa interna sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna. Ne consegue che, quando, in base al diritto interno di uno Stato membro, la sussistenza di un nesso causale indiretto fra l’illecito commesso dalle autorità nazionali e il danno subìto da un singolo individuo è considerata sufficiente per configurare la responsabilità dello Stato, anche un tale nesso causale indiretto tra una violazione del diritto dell’Unione, imputabile allo Stato membro in questione, e il danno subìto da un singolo individuo dev’essere ritenuto sufficiente, in forza del principio di equivalenza, per configurare la responsabilità di detto Stato membro per tale violazione del diritto dell’Unione.


1      Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).