Language of document : ECLI:EU:C:2019:898

Causa C212/18

Prato Nevoso Termo Energy Srl

contro

Provincia di Cuneo
e
ARPA Piemonte

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte)

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 13 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica»

1.        Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Criteri specifici – Mancanza di definizione a livello dell’Unione – Determinazione mediante atto nazionale – Ammissibilità – Possibilità per un detentore di rifiuti di chiedere all’autorità o all’organo giurisdizionale competente di dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 6)

(v. punti 32‑38)

2.        Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Nozione – Procedura di adozione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98 – Esclusione

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 6, §§ 1 e 4, e 2009/28, art. 13, § 1)

(v. punto 40)

3.        Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Criteri specifici – Mancanza di definizione a livello dell’Unione – Determinazione mediante atto nazionale – Presupposti – Sostanza o oggetto sottoposto a un’operazione di riciclaggio o ad altra operazione di recupero – Utilizzo privo di impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Principio di precauzione

(Art. 191, § 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 6, § 1)

(v. punti 41‑59)

Sintesi

La normativa italiana relativa all’autorizzazione di bioliquidi come combustibili di centrali per la produzione di energia è conforme al diritto dell’Unione

Nella sua sentenza del 24 ottobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C‑212/18), la Corte ha confermato che la normativa italiana che disciplina l’autorizzazione dell’utilizzo di bioliquidi ottenuti mediante trattamento di oli vegetali esausti come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia non è, in linea di principio, contraria né alla direttiva 2008/98 (1) relativa ai rifiuti, né alla direttiva 2009/28 (2), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di specie, la Prato Nevoso Termo Energy Srl (in prosieguo: la «società Prato Nevoso»), che gestisce una centrale di produzione di energia termica ed elettrica, ha chiesto alla provincia di Cuneo (Italia) l’autorizzazione a sostituire, come fonte di alimentazione della propria centrale, il metano con un bioliquido, nella fattispecie un olio vegetale derivato dalla raccolta e dal trattamento chimico di oli di frittura esausti. L’autorità nazionale competente ha respinto tale istanza, conformemente alla legislazione italiana applicabile, per la ragione che detto olio vegetale non figura nell’elenco nazionale contenente le categorie di combustibili derivanti dalla biomassa che possono essere utilizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera senza dover rispettare le norme in materia di recupero energetico di rifiuti. La normativa italiana ha quindi come effetto che il bioliquido derivato dal trattamento chimico di oli di frittura esausti debba essere considerato un rifiuto e non un combustibile. Il giudice del rinvio, adito con un ricorso proposto dalla società Prato Nevoso contro tale provvedimento di rigetto, ha chiesto in via pregiudiziale se una simile normativa nazionale sia compatibile con le disposizioni delle citate direttive.

Basandosi, in particolare, sulla sentenza Tallinna Vesi del 28 marzo 2019, la Corte ha constatato che la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro assoggetti l’utilizzo come combustibile di un bioliquido derivato da rifiuti alla normativa in materia di recupero energetico di rifiuti, per la ragione che esso non rientra in nessuna delle categorie inserite nell’elenco nazionale dei combustibili autorizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera. Secondo la Corte, tale constatazione non è inficiata dalle disposizioni relative alle procedure nazionali di autorizzazione previste dalla direttiva 2009/28, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dal momento che queste ultime non riguardano le procedure regolamentari di adozione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La Corte ha tuttavia rilevato che, in una simile fattispecie, occorre esaminare se le autorità nazionali abbiano potuto concludere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che il bioliquido in questione doveva essere considerato un rifiuto. Riferendosi agli obiettivi della direttiva 2008/98, nonché alla propria facoltà di fornire al giudice del rinvio ogni indicazione utile a risolvere la controversia di cui è investito, la Corte ha ricordato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 prevede che taluni rifiuti cessino di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero o di riciclaggio e soddisfino criteri specifici che gli Stati membri devono elaborare conformemente a diverse condizioni, tra le quali «l’assenza di impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana». Alla luce degli argomenti dedotti dal governo italiano, la Corte ha rilevato che l’esistenza di un certo grado di incertezza scientifica relativa ai rischi ambientali associati alla cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza, quale il bioliquido di cui trattasi, può indurre uno Stato membro a decidere di non includere tale sostanza nell’elenco dei combustibili autorizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera. Infatti, conformemente al principio di precauzione sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se la valutazione dei migliori dati scientifici disponibili lascia persistere un’incertezza in ordine alla questione se l’utilizzo, in circostanze precise, di una sostanza ottenuta dal recupero di rifiuti sia privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute umana, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di tale sostanza o la possibilità di adottare una decisione individuale che accerti tale cessazione.


1      Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).


2      Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 1).