Language of document : ECLI:EU:T:2014:861

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 ottobre 2014

Causa T‑529/12 P

Moises Bermejo Garde

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Nomina a un posto di direttore – Ritiro della candidatura del ricorrente – Nomina di un altro candidato – Domande di annullamento – Annullamento in primo grado dell’avviso di posto vacante contestato per incompetenza dell’autore dell’atto – Assenza di risposta esplicita a tutti i motivi e gli argomenti formulati dalle parti – Principio di buona amministrazione – Irricevibilità delle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento delle decisioni adottate sulla base dell’avviso di posto vacante contestato – Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto – Domanda di risarcimento danni – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica – Causa matura per la decisione – Rigetto del ricorso»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑51/10).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F‑51/10), è annullata nella parte in cui respinge senza motivazione la domanda di risarcimento danni del ricorrente. L’impugnazione è respinta quanto al resto. La domanda di risarcimento danni presentata dal sig. Moises Bermejo Garde dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinta. Il sig. Bermejo Garde sopporterà le proprie spese relative al presente grado di giudizio. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento nonché le spese sostenute dal sig. Bermejo Garde in primo grado.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente – Portata dell’obbligo di motivazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata – Obbligo di pronunciarsi su tutti i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti – Insussistenza

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

1.      Qualora una sentenza del Tribunale della funzione pubblica non consenta all’interessato di conoscere le ragioni per le quali detto giudice non ha accolto gli argomenti dedotti a sostegno della domanda di risarcimento danni e al Tribunale di disporre di elementi sufficienti per svolgere il suo sindacato giurisdizionale, occorre concludere che è stato violato l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I al medesimo Statuto.

(v. punti 46 e 47)

2.      Per motivi di economia processuale e nel rispetto del principio di buona amministrazione della giustizia, il giudice dell’Unione può decidere su un ricorso, senza doversi necessariamente pronunciare su tutti i motivi e gli argomenti sollevati dalle parti.

Tale constatazione si impone tanto più nei casi in cui il giudice dell’Unione conclude per l’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato. Il vizio di incompetenza, infatti, menzionato in primo luogo all’articolo 263, secondo comma, TFUE inficia il fondamento stesso e, pertanto, la giustificazione dell’esistenza dell’atto impugnato. Atteso quindi che un atto adottato da un autore incompetente non deve figurare nell’ordinamento dell’Unione, il suo contenuto riveste in linea di principio poca importanza.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punto 52