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Ricorso proposto il 13 novembre 2012 - HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO / Commissione

(Causa T-499/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Lussemburgo) (rappresentanti: H. Niemeyer e H. Ehlers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 20 settembre 2011, caso C 29/2009 (ex N 264/2009) - HSH Nordbank AG;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi contro gli obblighi posti a carico degli azionisti di minoranza.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di un aiuto autonomo a favore degli azionisti di minoranza

Le ricorrenti deducono che la Commissione, nel presentare a torto le ricorrenti come destinatarie dell'aiuto, ha applicato erroneamente la nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Un aumento di valore delle loro quote costituirebbe per gli azionisti di minoranza un mero riflesso economico dell'aiuto a favore della HSH Nordbank e non già un aiuto indiretto a favore dei medesimi.

Secondo motivo, vertente sulla carente motivazione della conclusione che le ricorrenti hanno beneficiato di un vantaggio

Le ricorrenti affermano a tal riguardo che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE, non avendo sufficientemente spiegato perché le ricorrenti dovrebbero aver ricevuto un aiuto di Stato indiretto e per quali motivi il valore aziendale della HSH Nordbank non sarebbe stato valutato con esattezza. La Commissione, inoltre, non avrebbe quantificato l'ammontare del presunto aiuto a favore degli azionisti di minoranza e avrebbe confuso l'esame di tale aiuto con l'esame della condivisione degli oneri.

Terzo motivo, vertente su un erroneo accertamento dei fatti nel valutare se le ricorrenti abbiano ricevuto un vantaggio finanziario

Nell'ambito del presente motivo le ricorrenti censurano la Commissione per aver effettuato un'erronea ricostruzione dei fatti. Esse ritengono che la società che ha valutato la HSH Nordbank non abbia sovrastimato il valore aziendale della HSH Nordbank e, di conseguenza, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, bensì che abbia effettuato una valutazione conforme ai metodi di valutazione riconosciuti.

Quarto motivo, vertente sulla mancata considerazione, nel ripartire gli oneri, degli anticipi versati dalle ricorrenti

Le ricorrenti affermano che la Commissione ha applicato erroneamente alla condivisione degli oneri i criteri derivanti dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e dalla comunicazione sulla ristrutturazione 2, in quanto, nel valutare se le ricorrenti siano state sufficientemente coinvolte nella condivisione degli oneri, non avrebbe tenuto conto degli anticipi versati dalle stesse.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999  e del principio della certezza del diritto dovuta a una conclusione irregolare del procedimento d'indagine formale

A tal riguardo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e il principio della certezza del diritto, in quanto essa non ha concluso il procedimento d'indagine formale riguardante le ricorrenti mediante una delle decisioni previste dall'articolo 7 del regolamento n. 659/1999.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera. b), TFUE e della comunicazione sulla ristrutturazione dovuta all'imposizione di obblighi inadeguati

Nell'ambito del presente motivo le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 e la comunicazione sulla ristrutturazione, in quanto ha imposto obblighi che non erano connessi con la ristrutturazione della HSH Nordbank, bensì rappresentavano l'autorizzazione nascosta di un aiuto indiretto soggetto a condizioni.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità per oneri eccessivi a carico delle ricorrenti

Le ricorrenti lamentano che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità per averle eccessivamente gravate nell'ambito della condivisione degli oneri.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento dovuta alla discriminazione delle ricorrenti

A tal riguardo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto nella sua decisione ha imposto obblighi a carico delle ricorrenti che non avrebbe imposto in altri casi simili.

Le ricorrenti deducono inoltre i seguenti motivi contro la decisione impugnata nel complesso:

1.    Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione sulle attività deteriorate  a motivo dell'erroneo calcolo dell'elemento di aiuto incompatibile

Nell'ambito del presente motivo le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e la comunicazione sulle attività deteriorate, in quanto essa avrebbe calcolato erroneamente il cosiddetto elemento di aiuto incompatibile connesso con la garanzia a favore della HSH Nordbank.

2.    Secondo motivo, vertente sull'insufficiente motivazione riguardo alla determinazione dell'effettivo valore economico

Al riguardo le ricorrenti affermano che la Commissione ha chiarito in modo insufficiente le modalità con cui è avvenuta la determinazione dell'effettivo valore economico del portafoglio coperto dalla garanzia.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione sulle attività deteriorate dovuta a un calcolo erroneo del recupero

Le ricorrenti lamentano una violazione da parte della Commissione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione sulle attività deteriorate dovuta a un calcolo erroneo del recupero.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento nel calcolare il recupero

In quarto luogo, nel presente contesto le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto, rispetto ad altri casi analoghi, nel calcolare il Claw-back ha sfavorito la HSH Nordbank.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità per aver subordinato l'autorizzazione alla condizione di una riduzione del totale di bilancio eccessivamente elevata

Infine, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e il principio di proporzionalità anche per aver posto quale condizione della sua autorizzazione a favore della HSH Nordbank una riduzione del totale di bilancio eccessivamente elevata.

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1 - Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009, C 195, pag. 9).

2 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22. marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

3 - Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU 2009, C 72, pag. 1).