Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 –
Ferring / UAMI – Tillotts Pharma (OCTASA)
(causa T‑502/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo OCTASA – Marchi nazionali, Benelux e internazionali denominativi anteriori PENTASA e OCTOSTIM – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23‑25, 39, 69)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico destinatario – Livello di attenzione del pubblico – Prodotti farmaceutici [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26‑28)
3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» contemplati nella registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 29)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo OCTASA – Marchi denominativi PENTASA e OCTOSTIM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 36, 71, 72)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1216/2011‑4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Ferring BV e la Tillotts Pharma AG. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 settembre 2012 (procedimento R 1216/2011‑4) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring BV. |
3) | | La Tillotts Pharma AG sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Ferring. |