Language of document : ECLI:EU:T:2015:73





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 febbraio 2015 –
Ryanair / Commissione

(causa T‑500/12)

«Aiuto di Stato – Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei – Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Vantaggio – Carattere selettivo – Identificazione dei beneficiari dell’aiuto – Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 – Obbligo di motivazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 25‑27, 30, 34)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 39)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Forma dell’intimazione (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 45, 46)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto – Obbligo di motivazione – Portata (Artt. 107, § 2 e 3, TFUE e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 47, 48, 53, 54)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato – Ricevibilità – Presupposto – Collegamento all’oggetto della controversia (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 4) (v. punto 62)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e alla struttura del sistema – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 65‑69)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Normativa nazionale che prevede livelli di tasse aeroportuali diversi per i voli nazionali e per gli altri voli – Inclusione – Esistenza di un diritto al rimborso a titolo dell’articolo 56 TFUE – Irrilevanza (Artt. 56 TFUE, 107, § 1, TFUE, e 108, § 3, TFUE) (v. punti 86‑88)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Valutazione basata sulla considerazione della tecnica regolamentare utilizzata – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 89)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne ordina il recupero – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di recupero – Portata – Ripristino della situazione anteriore (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1) (v. punto 112)

10.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Obbligo per la Commissione di fissare un importo che corrisponda effettivamente al vantaggio reale dell’aiuto – Portata – Vantaggio derivante dall’applicazione alle compagnie aeree di un’imposta indiretta ad un tasso nazionale ridotto – Modalità di calcolo (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14) (v. punti 113‑115, 129‑131, 146, 148, 149)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo (GU 2013, L 119, pag. 30).

Dispositivo

1)

L’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, è annullato, nei limiti in cui ordina il recupero degli aiuti presso i beneficiari, per un importo fissato in EUR 8 a passeggero al considerando 70 di detta decisione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ryanair Ltd.

4)

La Ryanair sopporterà la metà delle proprie spese.

5)

La Aer Lingus Ltd e l’Irlanda sopporteranno le proprie spese.