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Ricorso presentato il 2 gennaio 2008 - Piccoli/UAMI (Rappresentazione di una conchiglia)

(Causa T-8/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: G.M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Italia) (rappresentante: S. Giudici, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

In annullamento e in riforma della Decisione della Prima Commissione dei Ricorsi, resa in data 28 settembre 2007 e notificata in data 23 ottobre 2007, ammettere la registrazione del marchio tridimensionale comunitario n. 4522892 costituito dalla forma stilizzata di una conchiglia (capesanta) anche per contraddistinguere "brioche, brioche ripiene di creme, marmellate, cioccolato e miele".

Con rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio tridimensionale che rappresenta una conchiglia vista da quattro punti diversi (domanda di registrazione n. 4522892, per prodotti nella classe 30).

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione per "preparati fatti di cereali, pasticceria, confetteria e gelati)

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 4 e 7, primo paragrafo, lett. e) del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, nonché l'incorretta interpretazione di talune disposizioni della direttiva n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa. Viene affermato a questo riguardo che tanto l'articolo 2 di quest'ultima come l'articolo 4 del primo, ammetterebbero in modo espresso ed inequivoco la valenza distintiva intrinseca, non solo della confezione del prodotto, ma anche della sua stessa forma.

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