Language of document : ECLI:EU:T:2009:63

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 marzo 2009 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una conchiglia – Impedimento assoluto alla registrazione – Mancanza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»

Nella causa T‑8/08,

G. M. Piccoli Srl, con sede in Alzano Lombardo, rappresentata dagli avv.ti S. Giudici e S. Caselli,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 settembre 2007 (procedimento R 530/2007-1), relativa alla domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una conchiglia,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, facente funzione di presidente, dalla sig.ra V. Tiili (relatore) e dal sig. F. Dehousse, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2008,

in seguito all’udienza del 9 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1° luglio 2005, la ricorrente, la G. M. Piccoli Srl, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale riprodotto qui di seguito:

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3        I prodotti per i quali è stata inizialmente chiesta la registrazione rientrano nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio».

4        Con decisione 6 febbraio 2007 l’esaminatore ha parzialmente respinto la domanda di registrazione, in forza dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per i «preparati fatti di cereali, pasticceria, confetteria e gelati», adducendo che la forma in questione o altre forme simili erano già impiegate per altri prodotti quali, in particolare, cioccolatini, sfogliatelle, «madeleines» ed «empanadillas» e che, di conseguenza, detta forma non si discostava in maniera sufficiente da quanto già esistente in commercio per possedere un carattere distintivo. Inoltre, l’esaminatore ha ritenuto che il marchio non avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso perché le prove prodotte in merito riguardavano unicamente l’Italia.

5        Il 5 aprile 2007 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell’esaminatore. Il 4 giugno 2007 la ricorrente ha presentato una memoria in cui ha esposto i motivi del suo ricorso ed ha limitato l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di marchio comunitario sostituendo i prodotti per i quali l’esaminatore aveva negato la registrazione con i prodotti corrispondenti alla seguente descrizione: «Brioches, brioches ripiene di creme, marmellate, cioccolato, miele» (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»).

6        Con decisione 28 settembre 2007, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso adducendo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa ha ritenuto, in sostanza, che la forma del prodotto per il quale il marchio era richiesto non fosse tale da consentire al consumatore medio di identificare l’origine commerciale o industriale dei prodotti oggetto del marchio richiesto e, pertanto, di assolvere alla funzione di marchio. Peraltro, secondo la commissione di ricorso, il marchio richiesto non poteva essere registrato neanche in applicazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare o riformare la decisione impugnata;

–        ammettere la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui trattasi;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        In via preliminare, occorre rilevare che, con il suo secondo capo di conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all’UAMI di procedere alla registrazione del marchio richiesto. Orbene, conformemente all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del giudice comunitario comporta. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l’adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell’UAMI. Incombe, infatti, a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II‑433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punto 12, e 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 22]. Il secondo capo di conclusioni della ricorrente è pertanto irricevibile.

10      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi attinenti, rispettivamente, ad una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e ad una violazione dell’art. 7, n. 3, del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

11      La ricorrente imputa sostanzialmente alla commissione di ricorso di aver erroneamente concluso che il segno di cui trattasi non ha carattere distintivo, nonostante si tratti di una forma nuova, originale e distintiva per una brioche, ossia una conchiglia e, più in particolare, di una cappasanta e nonostante il fatto che, in superficie, essa possegga un disegno originale a strisce oblique che non è mai stato utilizzato per altri prodotti dolciari da forno.

12      L’UAMI contesta l’argomentazione della ricorrente.

13      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo».

14      Il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, implica che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese [sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑5089, punto 34, e del Tribunale 10 ottobre 2007, causa T‑460/05, Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante), Racc. pag. II‑4207, punto 27].

15      Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, in funzione della percezione che ne ha il pubblico interessato, costituito dal consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (sentenze della Corte Henkel/UAMI, cit. punto 14 supra, punto 35, e 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I‑5719, punto 25; sentenza Forma di un altoparlante, cit. punto 14 supra, punto 28).

16      Per quanto attiene ai prodotti di cui trattasi, occorre constatare che, secondo il giudizio della commissione di ricorso al quale si allineano le parti, essi appartengono alla categoria dei prodotti dolciari da forno.

17      Per quanto concerne il pubblico interessato, va rilevato che, come giustamente sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, senza essere contestata dalle parti, esso è costituito dai consumatori medi che non prestano un livello di attenzione elevato nell’operare la loro scelta tra diversi prodotti della categoria interessata.

18      Va peraltro ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v. sentenze Storck/UAMI, cit. punto 15 supra, punto 26, nonché giurisprudenza ivi citata, e Forma di un altoparlante, cit. punto 14 supra, punto 36).

19      Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Infatti, non è abitudine dei consumatori medi presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o su quella della loro confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze della Corte 7 ottobre 2004, causa C‑136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I‑9165, punto 30; 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551, punto 28, e Storck/UAMI, cit. punto 15 supra, punto 27; sentenza Forma di un altoparlante, cit. punto 14 supra, punto 37).

20      Ciò premesso, più la forma che costituisce il marchio di cui è chiesta la registrazione si avvicina alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Solo un marchio che diverga in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione [sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite da C‑468/01 P a C‑472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I‑5141, punto 37, e del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T‑262/04, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), Racc. pag. II‑5959, punto 26].

21      Nel caso di specie, come correttamente constatato dalla commissione di ricorso ai punti 13 e 15 della decisione impugnata, il marchio richiesto è una forma di brioche bombata tendente ad appiattirsi e somigliante ad una conchiglia e, più in particolare, ad una cappasanta, ma recante sulla sua superficie delle nervature parallele ed oblique.

22      Dai documenti forniti dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, emerge altresì che numerosi prodotti dolciari da forno quali le «empanadas», le «madeleines» e le sfogliatelle hanno una forma bombata tendente ad appiattirsi e sono o meno farciti con un ripieno. Orbene, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata, la forma bombata tendente ad appiattirsi e ad indicare che il prodotto di cui trattasi potrebbe essere farcito con un ripieno è una forma abituale per i prodotti di cui trattasi. Inoltre, taluni prodotti dolciari da forno quali, in particolare, le sfogliatelle e le «madeleines» si presentano sotto una forma che ricorda la forma di una conchiglia e presentano sulla loro superficie nervature parallele e oblique o meno.

23      Di conseguenza, la forma di cui si chiede la registrazione in quanto marchio diverge dalle forme comunemente utilizzate nel settore di cui trattasi soltanto per il fatto che si tratta di una forma che assomiglia più particolarmente ad una cappasanta. Tuttavia, anche laddove non esistessero altri prodotti dolciari da forno di una forma prettamente identica a quella di una cappasanta, tale forma costituisce una semplice variante della forma abituale di altri prodotti dolciari da forno disponibili in commercio. Essa non è tale da attirare l’attenzione del pubblico interessato e da consentirgli di distinguere i prodotti di cui trattasi della ricorrente da quelli aventi un’altra origine commerciale.

24      Inoltre, con riferimento alla valutazione della commissione di ricorso alla quale si allinea la ricorrente e secondo cui l’originalità del disegno sulla superficie del prodotto di cui trattasi sarebbe tale da esercitare un forte impatto sul consumatore, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di tratti particolari o originali può conferire ad un marchio il grado richiesto di distintività di cui questo sarebbe altrimenti privo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑129/04, Develey/UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), Racc. pag. II‑811, punto 55]. Tuttavia, la mera circostanza che la forma in causa presenti sulla sua superficie nervature parallele e oblique che si differenziano da quelle di una cappasanta o da quelle che appaiono su altri prodotti dolciari da forno quali le sfogliatelle e le «madeleines», di per sé, non basta ad influenzare l’impressione globale suscitata dal marchio richiesto in maniera tale che quest’ultimo diverga in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore e, pertanto, ad essere idonea ad attirare l’attenzione del consumatore medio. 

25      Di conseguenza, occorre constatare che il marchio richiesto non diverge in modo significativo dagli usi del settore e non presenta caratteristiche tali da attirare l’attenzione del consumatore medio in modo da consentirgli di identificarne l’origine industriale o commerciale.

26      Gli argomenti della ricorrente non possono inficiare tale conclusione. 

27      In primo luogo, deve essere respinto in quanto infondato l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto e di fatto e sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione affermando che non era nelle abitudini del consumatore medio di prodotti di pasticceria da forno desumere l’origine industriale o commerciale di un marchio dalla sua forma. Invero, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI o dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha addotto elementi di prova che consentano di constatare che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi desumerebbe la loro origine industriale o commerciale dal loro aspetto o dalla loro forma. Orbene, va rammentato che, in linea di principio, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 19 supra, i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine dei prodotti fondandosi sulla loro forma o sulla loro confezione, in mancanza di qualsiasi elemento grafico o testuale. Essendo sprovvista di indicazioni concrete e comprovate, deve dunque essere respinta l’affermazione della ricorrente secondo cui, in caso di prodotti alimentari naturalmente amorfi che, come i prodotti di cui trattasi, siano stati dotati di una forma particolare, il consumatore presterebbe normalmente attenzione alla loro forma al momento del secondo ovvero dei successivi atti di acquisto. La mera presenza di un elemento grafico, costituito da nervature parallele sulla superficie del prodotto di cui trattasi, nel caso di specie, non è atta a rimettere in discussione questa conclusione, il che non viene peraltro sostenuto dalla ricorrente, poiché, come constatato al punto 24 supra, tale elemento, di per sé, non basta ad influenzare l’impressione globale suscitata dal marchio richiesto in misura tale che quest’ultimo diverga in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore.

28      In secondo luogo, deve essere respinto in quanto infondato l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto decidendo «di operare, in sede d’esame, una valutazione dell’uso del marchio costituito dalla forma e della sua concreta idoneità distintiva qualora essa si discosti dalla forma esclusivamente naturale, comune o descrittiva del prodotto» in quanto tutti i segni, siano essi denominativi, figurativi o tridimensionali, possono essere registrati anche prima d’essere stati oggetto di un utilizzo. Infatti, nei limiti in cui questo argomento può essere compreso nel senso che la ricorrente fa valere che il marchio richiesto diverge dalla forma naturale, comune o descrittiva dei prodotti che ne formano oggetto, come si evince dalla giurisprudenza esposta al punto 20 supra, è sufficiente ricordare che, poiché il marchio richiesto non diverge in modo significativo dalle forme comunemente usate nel settore in causa e, per tale motivo, non consente al consumatore di identificarne l’origine commerciale o industriale, esso non può essere considerato come avente un carattere distintivo.

29      In terzo luogo, deve essere respinto l’argomento secondo cui il marchio richiesto ha carattere distintivo nella misura in cui l’UAMI ha ammesso la registrazione del marchio richiesto per altri prodotti della classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza, ossia della farina e del pane. Infatti, giova al riguardo rammentare che, come indicato al punto 15 supra, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione dei prodotti per i quali si richiede la registrazione e della percezione che ne ha il pubblico interessato. Orbene, il pane e la farina sono prodotti distinti dai prodotti di cui trattasi. Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso sono indotte ad adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario dev’essere valutato unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II‑723, punto 66; 20 novembre 2002, cause riunite T‑79/01 e T‑86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), Racc. pag. II‑4881, punto 32, e 30 aprile 2003, cause riunite T‑324/01 e T‑110/02, Axions e Belce/UAMI (Forma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d’oro), Racc. pag. II‑1897, punto 51].

30      In quarto luogo, l’argomento secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la protezione come disegno o modello del prodotto escluda che il marchio richiesto sia registrato, dev’essere respinto in quanto infondato, poiché riposa su un’erronea interpretazione della decisione impugnata. Infatti, dichiarando, al punto 16 della decisione impugnata, che «[l]a richiedente afferma nel ricorso che la forma si caratterizza per la “originalità del disegno”, la quale eserciterà un forte impatto nel consumatore» e che «[l]a [c]ommissione [di ricorso] è disposta a crederlo, ma ciò non significa che il consumatore riconoscerà la forma come “marchio”, bensì, molto più probabilmente, come disegno (per usare la terminologia della ricorrente), cioè apparenza del prodotto», la commissione di ricorso si limita a constatare che la ricorrente non ha dimostrato che detta originalità del disegno permetterebbe al pubblico interessato ai prodotti di cui trattasi di percepire il segno come un’indicazione di origine commerciale.

31      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la commissione di ricorso abbia constatato, a buon diritto, che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.

32      Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94

33      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che essa non avesse dimostrato che il marchio richiesto aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, quando invece essa aveva fornito prove che un siffatto carattere distintivo era stato acquisito in Italia, paese che rappresenta una parte sostanziale del territorio comunitario.

34      L’UAMI contesta l’argomentazione della ricorrente.

35      A titolo preliminare, va rilevato che è pacifico che la ricorrente non ha fornito alcun documento giustificativo che dimostri che il marchio richiesto abbia acquisito, in seguito all’uso, un carattere distintivo negli Stati membri della Comunità diversi dall’Italia.

36      Un marchio può essere registrato in base all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio un tale carattere ai sensi del n. 1, lett. b), del medesimo articolo [sentenza Storck/UAMI, cit. punto 15 supra, punto 83, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑141/06, Glaverbel/UAMI (Struttura di una superficie di vetro), non pubblicata nella Raccolta, punto 35].

37      Nel caso di marchi non denominativi, si deve presumere che la valutazione del carattere distintivo sia la stessa in tutta la Comunità, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario [sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, causa T‑399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), Racc. pag. II‑1391, punto 47; 10 novembre 2004, causa T‑402/02, Storck/UAMI (Forma di una farfalletta), Racc. pag. II‑3849, punto 86, e Struttura di una superficie di vetro, cit. punto 36 supra, punto 36].

38      Nella fattispecie, si deve dunque presumere che, in mancanza di indizi concreti in senso contrario, l’impressione che il marchio richiesto, consistente in un segno tridimensionale, suscita nello spirito del consumatore, è la stessa in tutta la Comunità e, pertanto, che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo su tutto il territorio comunitario.

39      Il marchio deve dunque aver acquisito un carattere distintivo, in seguito all’uso, in tutta la Comunità per essere registrabile ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

40      Conseguentemente, i documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente, poiché si riferiscono ad uno solo dei 25 Stati membri della Comunità alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio, non sono atti a fornire la prova che, in tal data, il segno ha acquisito un carattere distintivo negli altri 24 Stati membri della Comunità.

41      A tal proposito, l’argomento della ricorrente secondo cui dalla sentenza della Corte Storck/UAMI, cit. punto 15 supra (punto 83), emerge che il marchio richiesto era registrabile in quanto essa aveva dimostrato l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso sul territorio italiano, che rappresenta una parte sostanziale del territorio comunitario, deve essere respinto in quanto infondato. Infatti, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 2 del medesimo articolo, la registrazione di un marchio dev’essere negata se esso è privo di carattere distintivo in una parte della Comunità, e la parte della Comunità considerata al n. 2 del detto articolo può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro (sentenze Storck/UAMI, cit. punto 15 supra, punti 81‑83, e Struttura di una superficie di vetro, cit. punto 36 supra, punto 40). Orbene, come rilevato al punto 39 supra, nella specie, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo, in seguito all’uso, in tutta la Comunità per essere registrabile ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, nei limiti in cui la ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo che dimostri che il segno in causa aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso negli Stati membri della Comunità diversi dall’Italia, la commissione di ricorso ha giustamente escluso che il marchio richiesto potesse essere registrato in forza di detta disposizione.

42      Peraltro, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio richiesto non potesse essere registrato in quanto esso è anche commercializzato con il marchio PERLA, occorre respingerlo in quanto infondato perché poggia su un’interpretazione erronea della decisione impugnata. Infatti, se è vero che, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, in base ai documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente in ordine all’uso del marchio richiesto sul territorio italiano, «si potrebbe facilmente sostenere che non è tanto la forma a conchiglia ad essere diventata nota, quanto la marca [denominativa] PERLA», da tale constatazione essa non deduce tuttavia in alcun modo che il fatto che il prodotto di cui trattasi sia commercializzato con il marchio PERLA escluderebbe, per ciò solo, che la sua forma possa essere anche protetta in quanto marchio tridimensionale.

43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute da quest’ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La G. M. Piccoli Srl è condannata alle spese.



Jaeger

Tiili

Dehousse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 marzo 2009.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.