Language of document : ECLI:EU:C:2008:257

Causa C‑133/06

Parlamento europeo

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Politica comune nel settore dell’asilo — Direttiva 2005/85/CE — Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Paesi di origine sicuri — Paesi terzi europei sicuri — Elenchi comuni minimi — Procedura d’adozione e di modifica degli elenchi comuni minimi — Art. 67, nn. 1 e 5, primo trattino, CE — Incompetenza»

Massime della sentenza

1.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(Art. 202 CE; direttiva del Consiglio 2005/85, diciannovesimo e ventiquattresimo ‘considerando’)

2.        Atti delle istituzioni — Procedimento di elaborazione — Norme del Trattato — Natura imperativa

(Art. 67, n. 2, secondo trattino, CE)

3.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

[Artt. 63, primo comma, punti 1 e 2, lett. a), 67, nn. 1 e 5, e 202 CE; direttiva del Consiglio 2005/85)

1.        Conformemente all’art. 202 CE, qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla Commissione esercitare tale competenza. Il Consiglio è tenuto a giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell’atto di base da attuare, un’eccezione a detta regola.

A questo proposito, i motivi esposti al diciannovesimo e al ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, attinenti, rispettivamente, all’importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri e alle potenziali conseguenze derivanti dal concetto di paese terzo sicuro per coloro che chiedono asilo, sono intesi a giustificare la consultazione del Parlamento in merito alla compilazione degli elenchi dei paesi sicuri e alle relative modifiche, ma non a motivare in maniera sufficiente una riserva di esecuzione che presenti carattere specifico per il Consiglio.

(v. punti 47‑49)

2.        Le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. Solamente il Trattato può, in casi specifici, quale quello previsto dall’art. 67, n. 2, secondo trattino, CE, autorizzare un’istituzione a modificare una procedura decisionale da esso prevista.

Riconoscere ad un’istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d’adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato. Ciò significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell’equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni.

Peraltro, l’esistenza di una prassi anteriore riguardante l’attuazione di fondamenti normativi derivati non vale a derogare a norme del Trattato e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni.

(v. punti 54‑57, 60)

3.        Per stabilire se l’adozione e la modifica future degli elenchi dei paesi sicuri per via legislativa, o l’eventuale decisione di procedere all’applicazione dell’art. 202, terzo trattino, CE, sotto forma di una delega o di una riserva di esecuzione, siano riconducibili ai nn. 1 o 5 dell’art. 67 CE, è necessario verificare se, con l’adozione della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Consiglio abbia adottato una normativa comunitaria che definisce le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano le materie di cui all’art. 63, primo comma, punti 1 e 2, lett. a), CE.

Atteso che la direttiva 2005/85 stabilisce taluni criteri dettagliati che consentono la successiva adozione degli elenchi dei paesi sicuri, il Consiglio ha emanato, mediante tale atto legislativo, «una normativa comunitaria che definisc[e] le norme comuni e i principi essenziali» ai sensi dell’art. 67, n. 5, primo trattino, CE, cosicché risulta applicabile la procedura di codecisione.

(v. punti 63, 65‑66)