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Ricorso proposto il 28 aprile 2011 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-233/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou e P. Mylonopoulos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 23 febbraio 2011, C (2011)1006 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 48/2008 (ex NN 61/2008) che la Grecia ha erogato all'impresa Ellinikos Krysos A.E.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

La ricorrente asserisce, in primo luogo, che la convenuta ha violato le disposizioni dei Trattati (artt. 107, n. 1 e 108, n. 2 TFUE, già artt. 87, n. 1, e 88, n. 2 CE), interpretandole ed applicandole non correttamente, per un errore circa il concorso e la valutazione delle circostanze di fatto relativamente alla nozione di aiuti di Stato.

A sostegno della prima parte di tale motivo, con riferimento alla misura di aiuto di Stato n. 1 (vendita delle miniere Cassandra ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato), si fa valere: a) valutazione non corretta relativamente all'esistenza dell'aiuto, in conseguenza di un errore manifesto quanto al ruolo dello Stato quale mero intermediario e all'assenza del ricorso a risorse statali per il controverso passaggio di proprietà, b) (in subordine), valutazione non corretta quanto all'applicazione del criterio dell'investitore privato, c) (in ulteriore subordine) valutazione erronea quanto alla concessione della sovvenzione, a causa del calcolo manifestamente errato del valore delle miniere, del suolo e del giacimento di minerali allo stato di accumulo naturale, nonché dell'asserita attività effettiva delle miniere nel periodo della vendita, d) (ancora in ulteriore subordine) valutazione erronea relativamente all'alterazione della concorrenza ed all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

A sostegno della seconda parte del primo motivo, con riferimento alla misura di aiuto n. 2 (esenzione dal pagamento delle imposte sul passaggio di proprietà), viene fatta valere la valutazione non corretta della sovvenzione concessa nonché dell'alterazione della concorrenza addebitata alla ricorrente, e dell'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

In base al secondo motivo, la ricorrente asserisce che la convenuta viola il disposto dell'art. 14, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE), n. 659/1999 1, per quanto riguarda la necessità di recuperare l'aiuto per violazione dei principi di proporzionalità, di leale cooperazione, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

A sostegno del motivo in parola, si fa valere che alla luce di tali principi la convenuta ha commesso un errore nel ponderare il rischio di alterazione della concorrenza con il beneficio derivante dal proseguimento dell'attività delle miniere controverse.

Da ultimo, in base al terzo motivo di annullamento, la ricorrente considera che la convenuta viola le regole di motivazione (art. 296 TFUE, già art. 253 CE), per quanto riguarda l'esistenza dell'aiuto di Stato nonché la sua compatibilità con il mercato interno.

In appoggio a tale motivo si fa valere che la convenuta non ha chiarito perché il prezzo di vendita delle miniere Cassandra, proveniente evidentemente da risorse private, costituisca una perdita diretta o indiretta di risorse statali imputabile allo Stato, né perché abbia ritenuto che, nel caso di specie, dovessero essere versate entrambe le imposte sul passaggio di proprietà sia delle miniere, sia del suolo, e non soltanto l'imposta relativa alle miniere. Inoltre, ai fini del calcolo del valore delle miniere, del suolo e del giacimento minerario, la convenuta non ha spiegato la concessione della sovvenzione, fondandosi selettivamente in parte sulla relazione della Behre Dolbear ed in parte sulla sua argomentazione arbitraria, che ha per di più applicato in maniera contraddittoria riguardo al valore negativo delle miniere chiuse.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE.