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Ricorso proposto il 29 aprile 2011 - Spagna / Commissione

(Causa T-235/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 18 febbraio 2011, C(2011) 1023 def., recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti

"Fornitura e montaggio di materiali di linea nella linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida" (CCI n. 1999.ES.16.CPT.001)

"Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma, 1ª fase)" (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.001)

"Linea di alta velocità Madrid-Saragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accessi a Saragozza" (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.003)

"Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola - Avinyonet del Penedés" (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.007) e

"Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (Piattaforma)" (CCI n. 2004.ES.16.C.PT.014);

-    in via subordinata, annullare parzialmente, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche menzionate espressamente nei paragrafi del presente ricorso, con riduzione dell'importo della correzione a EUR 27.047.647,00;

-    in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.     Un primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. H, n. 2, dell'allegato II del regolamento del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1), in quanto la Commissione ha emanato la decisione senza rispettare il termine di tre mesi a far data dall'udienza.

2.    Un secondo motivo, fondato, per quanto attiene ai contratti di fornitura, sulla violazione, dovuta ad erronea applicazione, dell'art. 20, n. 2, lett. e), della direttiva del Consiglio, 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) e, nel caso dei contratti d'opera e dei contratti di servizio oggetto di correzione, sulla violazione, dovuta ad erronea applicazione, dell'art. 20, n. 2, lett. f), della stessa direttiva, dal momento che la negoziazione di prestazioni supplementari costituisce un'operazione concettualmente distinta dalla modifica di un contratto in fase di esecuzione prevista dalla normativa spagnola in materia di pubblici appalti e, pertanto, tale modifica non ricade nell'ambio di applicazione della direttiva summenzionata.

3.    Un terzo motivo, subordinato al precedente ed esclusivamente per il caso dei contratti d'opera e servizi soggetti a correzione, fondato sulla violazione dell'art. 20, n. 2, lett. f), della direttiva 93/38, in quanto ricorrono tutti i requisiti che consentono alle autorità spagnole di aggiudicare, secondo la procedura negoziata senza pubblicità, i lavori aggiuntivi effettuati nelle cinque fasi del progetto su cui incide la correzione.

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