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Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 - Spagna / Commissione

(Causa T-235/11)

["Fondo di coesione - Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a cinque progetti attinenti alla creazione di talune linee della rete ferroviaria ad alta velocità in Spagna - Termine per l'adozione di una decisione - Articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 - Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 - Consegne complementari - Lavori o servizi complementari - Nozione di "circostanza imprevista" - Articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f), della direttiva 93/38/CEE"]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, poi N. Díaz Abad e A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Adserá Ribera e D. Recchia, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2011) 1023 def. della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti dal titolo "Fornitura e montaggio di materiali di linea nella linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lérida" (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), " Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Tratto Lérida-Martorell (Piattaforma, 1a fase)" (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), "Linea di alta velocità Madrid-Saragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accessi alla nuova stazione di Saragozza" (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), "Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lérida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola - Avinyonet del Penedés française" (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), "Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (Piattaforma)" (CCI 2004.ES.16.C.PT.014) e, in subordine, domanda di annullamento parziale della stessa decisione per quanto concerne le correzioni apportate dalla Commissione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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1 - GU C 186 del 25.6.2011.