Language of document : ECLI:EU:T:2013:11

Causa T‑237/11

Lidl Stiftung & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BELLRAM — Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori RAM e Ram — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009 — Termini del procedimento di opposizione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 63, § 2, 75 e 76)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 63, § 2, 64, § 1, 75 e 76)

3.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, §§ 2 e 3]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi BELLRAM e RAM

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 24)

2.      Dall’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario risulta che, in seguito all’esame nel merito del ricorso, la commissione di ricorso statuisce sul ricorso e che, così facendo, essa può in particolare «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire pronunciarsi essa stessa sull’opposizione respingendola o dichiarandola fondata, così confermando o annullando la decisione adottata in primo grado dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Da tale disposizione risulta quindi che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto.

Pertanto, dal momento che l’opposizione era fondata in particolare su uno dei marchi anteriori e che la commissione di ricorso, conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, disponeva del potere di procedere all’esame di un rischio di confusione tra questo solo marchio anteriore e il marchio richiesto, spettava alla ricorrente, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, di tale regolamento, sottoporre, nell’ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le proprie osservazioni relative a tale marchio anteriore, se desiderava che la commissione di ricorso vi desse risposta nella decisione impugnata.

Non risulta infatti né dagli articoli 63, paragrafo 2, 75 e 76, del regolamento n. 207/2009, che prevedono il diritto al contraddittorio, né dalla giurisprudenza che la commissione di ricorso sia tenuta a chiedere alle parti le loro osservazioni circa la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e uno dei marchi anteriori, qualora la commissione di ricorso basi il proprio esame del rischio di confusione su un marchio anteriore che la divisione d’opposizione non ha preso in considerazione, ma che era stato validamente invocato a sostegno della suddetta opposizione. Pertanto la commissione di ricorso non viola il diritto al contraddittorio della ricorrente non invitandola esplicitamente a formulare osservazioni sul marchio anteriore che la divisione di opposizione non ha preso in considerazione.

(v. punti 25, 27-29)

3.      In forza del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si fonda un’opposizione avverso una domanda di marchio comunitario, comprende altresì la prova dell’utilizzo del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

(v. punto 61)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78, 83)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80-82, 92)

6.      Per i consumatori medi spagnoli sussiste un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, tra il segno denominativo BELLRAM, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per i prodotti «formaggi» della classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo RAM, registrato anteriormente in Spagna per «Latte fresco, latte condensato e latte in polvere, formaggio, burro, yogurt, kefir e altri derivati del latte» e «Prodotti alimentari di origine animale; oli e grassi commestibili; ortaggi secchi e altri ortaggi pronti per la consumazione o conservati; gelatine e marmellate; carne, pollame e selvaggina; uova; condimenti per insalate; bevande a base di latte in cui il latte è l’ingrediente principale; escludendo espressamente il pesce e i prodotti ittici conservati» della stessa classe ai sensi del suddetto accordo, in quanto i prodotti «latte» e «formaggi» sono molto simili e i segni di cui trattasi sono simili, tenuto conto della loro somiglianza visuale e fonetica.

(v. punti 84, 90, 102, 105)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 86)