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Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2015 – Grecia e Ellinikos Chrysos / Commissione

(Causa T-233/11 e T-262/11)1

(«Aiuti di Stato – Settore minerario - Aiuto concesso dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos - Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato e esenzione dalle tasse su tale operazione – Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti - Nozione di vantaggio – Criterio dell’investitore privato»)

Lingue processuali: il greco e l’inglese

Parti

Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, V. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos e A. Iosifidou, agenti) (causa T-233/11); e Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti : inizialmente K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, poi K. Adamantopoulos, E. Trova, P. Skouris e E. Roussou, avvocati) (causa T 262/11)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikos Chrysos AE (GU L 193, pag. 27).

Dispositivo

Le cause T-233/11 et T-262/11 sono riunite ai fini della sentenza.

I ricorsi sono respinti.

Nella causa T-233/11 la Repubblica ellenica sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Nella causa T-262/11, l’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

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1 GU C 204 del 9.7.2011