Language of document : ECLI:EU:T:2015:948

Cause T‑233/11 e T‑262/11

Repubblica ellenica

e
Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Settore minerario – Sovvenzione concessa dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos – Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al valore di mercato ed esenzione dalle tasse su tale operazione – Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti – Nozione di vantaggio – Criterio dell’investitore privato»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Vendita di un bene da parte di un ente pubblico a un soggetto privato a condizioni preferenziali – Criterio di valutazione – Prezzo di mercato – Metodo di determinazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Valutazione economica complessa – Esame diligente e imparziale delle denunce – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare orientamenti – Autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Violazione delle norme contenute negli orientamenti – Effetti

(Art. 107, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 97/C 209/3)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Possibilità per la Commissione di ricorrere a periti esterni – Obbligo per la Commissione di attenersi agli esiti di una perizia – Insussistenza

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 2, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Applicazione del criterio dell’investitore privato – Operazione ragionevole per l’autorità o l’impresa pubblica che concede l’aiuto – Necessità di verificare la concessione all’impresa beneficiaria di un vantaggio economico impossibile da ottenere in condizioni normali di mercato

(Art. 107, § 1, TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica a condizioni preferenziali – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Prezzo di mercato – Metodo di determinazione – Prezzo di costo per il venditore – Irrilevanza – Considerazione del valore dei terreni al momento della vendita – Ammissibilità – Presupposti

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 2, TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Impossibilità per un ricorrente che ha partecipato al procedimento d’indagine formale di avvalersi, a sostegno del proprio ricorso, di elementi in fatto non dedotti durante tale procedimento

(Art. 108, § 2, TFUE)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Vantaggi che determinano una riduzione del bilancio statale o un rischio di una simile riduzione – Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al valore di mercato ed esenzione dalle tasse su tale operazione – Inclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE)

11.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Contratti garantiti di acquisizione di un’attività estrattiva tra una parte privata e lo Stato e di cessione tra detto Stato e un’altra parte privata – Inclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Necessità di adottare una normativa specifica per recuperare gli aiuti illegali – Assenza di giustificazione

(Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE)

13.    Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Carattere pro concorrenza della misura di aiuto – Possibilità di controbilanciare il rischio di lesione alla concorrenza – Insussistenza

(Art. 107, § 1, TFUE)

14.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione da parte delle pubbliche autorità di un’esenzione fiscale a determinate imprese – Inclusione – Insussistenza di trasferimento di risorse statali – Irrilevanza

(Art. 107, § 1, TFUE)

15.    Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Potere discrezionale della Commissione

(Art. 108, § 2, TFUE)

16.    Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all’articolo 108 TFUE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Tutela – Presupposti e limiti

(Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14)

17.    Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione – Invocazione da parte dello Stato del principio di leale cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro – Possibilità di sottrarsi all’obbligo di recupero – Insussistenza

(Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14)

18.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione – Contratto di vendita di una miniera – Necessità per la Commissione di analizzare dettagliatamente i metalli effettivamente prodotti o esportati al momento della vendita – Insussistenza

(Art. 296 TFUE; art. 108, § 2, TFUE)

19.    Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Possibilità per il beneficiario degli aiuti di far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali e di ottenere informazioni riguardanti l’identità del denunciante – Insussistenza

(Art. 108, § 2, TFUE)

20.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52‑57)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 77)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78, 79)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 79‑84)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 88)

6.      La Commissione, quando esamina perizie effettuate successivamente a un’operazione di vendita al fine di verificare se l’acquirente abbia ottenuto un prezzo di vendita di un bene che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, deve mettere a confronto il prezzo di vendita effettivamente pagato con quello considerato nelle perizie e determinare se esso non si discosti a tal punto da dover eventualmente concludere per l’esistenza di un’agevolazione. Tale metodo consente di tener conto del possibile carattere aleatorio della determinazione, per natura retrospettiva, di siffatti prezzi di mercato.

Inoltre, la Commissione, sebbene possa, senza peraltro esservi tenuta, avvalersi di periti esterni, non è tuttavia dispensata dal valutarne i lavori. Infatti, spetta alla Commissione, e non a detti periti, la responsabilità centrale ed esclusiva di garantire il rispetto dell’articolo 107 TFUE e l’attuazione dell’articolo 108 TFUE, sotto il controllo del giudice dell’Unione. La Commissione non è dunque obbligata ad aderire ciecamente ai risultati presentati nell’ambito di una relazione di periti, ma deve invece verificarli e valutare i lavori di detti periti.

(v. punti 90, 91, 105)

7.      In materia di aiuti di Stato, il fatto che l’operazione effettuata sia ragionevole per l’autorità o l’impresa pubblica che concede l’aiuto non dispensa dal verificare se le misure di cui trattasi conferiscano all’impresa beneficiaria un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato e non è sufficiente, pertanto, a rendere la misura in questione conforme al criterio dell’investitore privato.

(v. punto 118)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 130, 131)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 137)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 146‑156)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 154, 155, 158)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 160)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 166‑170)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punto 176)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 190‑193)

16.    In materia di controllo degli aiuti di Stato, in mancanza di una presa di posizione esplicita da parte della Commissione in merito ad una misura ad essa notificata, il silenzio serbato dall’istituzione non può, sul fondamento del principio della tutela del legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato, ostare al recupero dello stesso. È pur vero che non può escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione.

Per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE non può invocare la tutela del legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l’aiuto.

(v. punti 196‑198)

17.    Il principio di leale cooperazione non può essere invocato da uno Stato membro per sottrarsi all’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione che gli ordini di ripetere l’aiuto. Infatti, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità, poiché lo scopo del recupero degli aiuti illegalmente concessi è permettere di ristabilire la situazione precedente. Peraltro, nell’ambito dell’obbligo di leale cooperazione che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione delle norme del trattato in materia di aiuti di Stato, lo Stato membro interessato ha anche l’obbligo di calcolare l’ammontare preciso degli aiuti da recuperare.

(v. punti 190, 201‑203)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punti 213, 214, 223‑225)

19.    Nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto. Del resto, il procedimento di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario degli aiuti, che implicherebbe che quest’ultimo possa far valere diritti di estensione pari a quella dei diritti della difesa in quanto tali. Tuttavia, nonostante il beneficiario non goda della posizione di parte nel procedimento, gli sono riconosciuti taluni diritti procedurali per consentirgli di fornire informazioni alla Commissione e di far valere le proprie argomentazioni. Peraltro, non esiste alcuna disposizione che imponga alla Commissione di rivelare alle parti interessate l’identità del denunciante o di qualsiasi altra fonte di informazione.

(v. punti 231, 234)

20.    V. il testo della decisione.

(v. punto 237)