Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 settembre 2011 – CEVA / Commissione
(causa T‑224/09)
«Ricorso di annullamento – Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” – Progetto Protop – Convenzione di sovvenzione – Domanda di rimborso degli acconti versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca – Subappalto – Lettera di sollecito – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111‑114) (v. punti 29‑31)
2. Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 33)
3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera di sollecito della Commissione diretta a recuperare un credito – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 49‑50, 55‑60, 64)
Oggetto
| Domanda di annullamento della lettera di sollecito della Commissione del 6 aprile 2009, con la quale quest’ultima invita il ricorrente a rimborsarle l’importo degli acconti da essa versatigli in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per la realizzazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile». |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese. |