Language of document : ECLI:EU:T:2011:462





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 settembre 2011 – CEVA / Commissione

(causa T‑224/09)

«Ricorso di annullamento – Programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” – Progetto Protop – Convenzione di sovvenzione – Domanda di rimborso degli acconti versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca – Subappalto – Lettera di sollecito – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111‑114) (v. punti 29‑31)

2.                     Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione (v. punto 33)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera di sollecito della Commissione diretta a recuperare un credito – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 49‑50, 55‑60, 64)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera di sollecito della Commissione del 6 aprile 2009, con la quale quest’ultima invita il ricorrente a rimborsarle l’importo degli acconti da essa versatigli in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per la realizzazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.