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Ricorso proposto l’8 luglio 2013 – VECCO e a. / Commissione

(Causa T-360/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) e altri 185 (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

Dichiarare che il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2013 L 108, pag. 1), è parzialmente illegittimo in quanto è basato su un manifesto errore di valutazione e viola l’articolo 58, paragrafo 2, del REACH, il principio di proporzionalità e il diritto di difesa (inclusi i principi di buona amministrazione e di eccellenza del parere scientifico);

Annullare parzialmente il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, nella parte in cui non contiene nel suo allegato alla voce n. 16, quinta colonna, sotto il titolo «Categorie di usi esentati», la seguente esenzione: «uso di triossido di cromo a scopi produttivi in soluzione acquosa, in osservanza di un valore massimo dell’esposizione di 5µg/m³ (o 0.005 mg/m³)» o espressioni simili intese ad esentare dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato l’«uso di triossido di cromo nella galvanoplastica, nei processi d'incisione, nell’elettrolucidatura e in altri procedimenti e tecnologie di trattamenti di superficie nonché nella miscelazione» o parole in tal senso,;

Ordinare alla convenuta di rettificare il regolamento della Commissione (UE) n. 348/2013 per conformarsi alla sentenza del Tribunale; e

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo: il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione è illegittimo poiché basato su numerosi errori manifesti di valutazione e deve essere annullato nella parte in cui non contiene un’esenzione dall’autorizzazione relativamente all’uso di triossido di cromo nell’industria della cromatura.

Secondo motivo: il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione è basato su una valutazione scientificamente e giuridicamente erronea (manifesto errore di valutazione) del rischio professionale relativo all’uso di triossido di cromo nella cromatura.

Terzo motivo: il regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione viola l’articolo 58, paragrafo 2, del REACH e il principio di proporzionalità.

Quarto motivo: alle ricorrenti non è stato garantito l’accesso ai documenti chiave che hanno costituito la base del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione e, pertanto, la convenuta ha violato i diritti di difesa delle ricorrenti e i principi di buona amministrazione e di eccellenza del parere scientifico.