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Ricorso proposto il 12 luglio 2013 – Mocek e Wenta / UAMI – Lacoste (KAJMAN)

(Causa T-364/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eugenia Mocek (Chojnice, Polonia) e Jadwiga Wenta (Chojnice, Polonia) (rappresentante: K. Grala, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lacoste SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 maggio 2013, procedimento R 2466/2010-4, ed accordare protezione al marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto della domanda;

condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti, nonché le spese necessarie sostenute dalle ricorrenti in relazione al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: le ricorrenti.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore verde, bianco e grigio contenente l’elemento denominativo «KAJMAN» situato tra il dorso e la testa di un coccodrillo per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 36 – Registrazione di marchio comunitario n. 5 686 845.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario del marchio figurativo di colore nero e bianco che rappresenta un coccodrillo e il marchio denominativo «CROCODILE» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 20, 24, 25 e 36.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata nella parte in cui rigetta l’opposizione per taluni prodotti delle classi 18 e 25, e rigetto della domanda contestata di marchio comunitario per tali prodotti.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.