Language of document : ECLI:EU:T:2015:113

Causa T‑365/13

(pubblicazione per estratto)

Repubblica di Lituania

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sviluppo rurale – “Handicap naturali” ed agroambiente – Adeguatezza dei controlli – Rettifiche finanziarie forfettarie – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 febbraio 2015

Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica forfettaria del 5% in ragione dell’’insufficienza dei controlli, da parte di uno Stato membro, del rispetto delle misure agroambientali interessate dal criterio relativo all’uso dei concimi – Dimostrazione, da parte di detto Stato membro, dell’assenza di rischio significativo per il budget dell’Unione in ragione di tale carenza – Violazione del principio di proporzionalità – Annullamento della rettifica finanziaria

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 2; decisione della Commissione 2013/214)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Commissione valuta gli importi da escludere dal finanziamento comunitario tenendo conto, da una parte, della gravità dell’infrazione e, dall’altra, del danno finanziario causato all’Unione.

Deve pertanto essere annullata la decisione di esecuzione 2013/214/UE, che impone una rettifica finanziaria del 5% per le misure agroambientali interessate dal criterio relativo all’uso dei concimi, fondata sul rilievo della Commissione secondo il quale i controlli visivi operati erano insufficienti ove lo Stato membro interessato dimostri sufficientemente che, in pratica, l’assenza di controlli trasversali conformi alla normativa dell’Unione aveva comportato solo un modesto rischio finanziario per il budget dell’Unione. Orbene, tale rischio non giustifica l’applicazione di una siffatta rettifica finanziaria in forza di tale decisione, che è prevista unicamente quando il rischio di perdite per il budget dell’Unione è significativo. Pertanto, l’imposizione di una rettifica finanziaria del 5%, in tale contesto, è contraria all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e al principio di proporzionalità.

(v. punti 110, 118, 119, 121)