Language of document : ECLI:EU:T:2015:695

Causa T‑360/13

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI‑Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e altri

contro

Commissione europea

«REACH – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione – Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione – Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una della parti – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 142, § 1]

2.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione – Presupposti – Esistenza di una normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza interessata, connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente – Nozione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 58, § 2, e allegato XIV; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/37, 2010/75 e 2012/18; direttiva del Consiglio 98/24)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 76, d)]

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione – Presupposti – Carattere cumulativo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 58, § 2)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Usi o categorie di usi esenti dall’obbligo di autorizzazione – Presupposti – Rigetto della domanda di esenzione nel caso in cui una delle condizioni non sia soddisfatta – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 58, § 2)

6.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno o il rigetto delle conclusioni di una delle parti – Istanza contenente argomenti complementari, che modificano l’oggetto della controversia – Irricevibilità di tali argomenti

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 142, § 1]

7.      Procedimento giurisdizionale – Prova – Prove non prodotte dalle parti – Acquisizione spettante al giudice dell’Unione – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 76, f), e 81, e)]

8.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Consultazione pubblica – Diritto di accesso delle parti interessate ai documenti sottoposti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche o alla Commissione – Insussistenza

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001 e n. 1907/2006, art. 58, § 4, e allegato XIV)

9.      Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Presupposti

[Regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 113, § 2, c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

2.      Nell’ambito della prima condizione stabilita dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per la concessione di un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione di un uso o di una categoria di usi, ossia l’esistenza di una normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza interessata, connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, una normativa comunitaria ai sensi di tale disposizione è una norma giuridica adottata da un’entità dell’Unione volta a produrre effetti vincolanti. Ne consegue che le norme di più ordinamenti nazionali e le prassi volontarie non possono soddisfare la prima condizione prevista da tale disposizione. Così, nel caso di una comunicazione della Commissione contenente informazioni sulla valutazione dei rischi di una sostanza e sulle strategie per la loro riduzione, laddove essa non abbia alcun contenuto vincolante e sia priva di qualsiasi carattere normativo, tale comunicazione non può essere considerata come una normativa comunitaria.

Inoltre, per quanto riguarda la nozione di prescrizione minima, questa deve essere intesa nel senso che, da un lato, costituisce uno standard minimo nell’interesse dei lavoratori o di altri soggetti interessati e, dall’altro, consente di adottare o di imporre, a livello nazionale, misure ancor più stringenti nell’ambito di una normativa più severa di quella che, a livello dell’Unione, impone la prescrizione minima. Il solo fatto di esigere valori limite di esposizione professionale non implica quindi l’applicazione di una prescrizione massima, ma costituisce una prescrizione minima possibile ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

In tali condizioni, poiché la direttiva 98/24, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, non fa riferimento ad una sostanza determinata, come nel caso delle sostanze menzionate che figurano nell’allegato I di detta direttiva, essa non può essere considerata né specifica, in quanto si applica in via generale a tutte le sostanze chimiche, né come una direttiva che impone prescrizioni minime, in quanto fornisce soltanto un quadro generale per i doveri che spettano ai datori di lavoro che espongono i loro dipendenti a rischi derivanti dagli usi delle sostanze chimiche. Parimenti, poiché la direttiva 2004/37, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, non fa riferimento a sostanze diverse da benzene, cloruro di vinile monometro e polveri di legno, non può essere considerata né specifica, né come una direttiva che impone prescrizioni minime per quanto riguarda il triossido di cromo.

Lo stesso vale per la direttiva 2012/18, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, la quale non riguarda né gli usi specifici di sostanze pericolose nell’ambito delle attività industriali normali di un’impresa in quanto tali, né la protezione degli esseri umani da un’esposizione troppo elevata alle sostanze pericolose sul luogo di lavoro. Allo stesso modo, per quanto riguarda la direttiva 2010/75, relativa alle emissioni industriali, sebbene non sussista alcun dubbio che quest’ultima possa applicarsi, in linea generale, alle emissioni industriali derivanti dagli usi di triossido di cromo, tale direttiva non contiene alcuna disposizione specifica relativa a tale sostanza.

(v. punti 31, 33, 34, 40, 44, 45, 47, 59, 62, 63)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

4.      Per quanto riguarda la seconda condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per la concessione di un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione di un uso o di una categoria di usi, ossia un rischio adeguatamente controllato in base alla vigente normativa comunitaria specifica, dato che un’esenzione può essere concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni enunciate in tale disposizione, qualora venga meno la prima condizione, relativa all’esistenza di una normativa comunitaria specifica che imponga prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, non è necessario esaminare detta seconda condizione. Inoltre, alla luce dell’espressione «compte tenu» che figura nella versione francese di detta disposizione, e delle espressioni utilizzate in altre versioni linguistiche della stessa disposizione, il controllo del rischio deve basarsi su detta vigente normativa comunitaria specifica. Ebbene, in assenza di una normativa di tal genere, è impossibile che un qualsiasi controllo del rischio, quand’anche fosse dimostrato, possa derivarne, motivo di per sé sufficiente per constatare che la seconda condizione non risulta soddisfatta.

(v. punto 64)

5.      Dal momento che la Commissione non dispone di un margine discrezionale per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non essendo soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo, essa non può violare il principio di proporzionalità applicando tale articolo come esso stesso le impone di fare. La Commissione è quindi obbligata a prendere la decisione di non concedere un’esenzione, e non può, di conseguenza, violare il principio di proporzionalità.

(v. punto 73)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 75)

7.      Non spetta al Tribunale procurarsi prove che le parti non hanno fornito.

(v. punto 75)

8.      La consultazione pubblica prevista dall’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non conferisce alle parti interessate diritti procedurali specifici, quali il diritto di avere accesso ai documenti a disposizione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) o della Commissione nell’ambito della procedura d’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV di tale regolamento. Detto articolo prevede soltanto il diritto di presentare osservazioni. Tale conclusione non è inficiata dal principio del rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona, in quanto il procedimento di inclusione di una sostanza nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 non può essere considerato un procedimento promosso nei confronti di dette parti interessate. Inoltre, il fatto che l’articolo 58 di detto regolamento preveda una consultazione pubblica non rimette in discussione il fatto che né l’ECHA né la Commissione sono tenute, in forza di tale articolo, ad ascoltare un soggetto che potrebbe essere interessato da un regolamento che modifica l’allegato XIV. Infine, per quanto riguarda il regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quest’ultimo non può modificare la portata dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e non può, pertanto, creare diritti procedurali che tale ultimo regolamento non prevede.

(v. punti 81, 82)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 88)