Language of document : ECLI:EU:T:2015:859

Causa T‑361/13

(pubblicazione per estratto)

Menelaus BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo VIGOR – Marchi comunitario e internazionale figurativi anteriori VIGAR – Ricevibilità delle prove dell’uso depositate su CD-ROM – Considerazione di prove complementari non presentate nel termine impartito – Uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 15 e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 novembre 2015

1.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi – Modalità e mezzi di prova – Insussistenza di limitazioni – Ricevibilità delle prove dell’uso depositate su CD-ROM

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regola 22, § 4, e 40, § 6)

2.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

1.      Dalla regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, come modificato, risulta che l’elenco dei mezzi di prova (imballaggi, cataloghi, fatture, ecc.) ivi contenuto non è esaustivo, dato che, in base ad essa, questi ultimi «devono limitarsi, in linea di principio», all’elenco di esempi indicato. Inoltre, è già stato affermato in giurisprudenza che le modalità e i mezzi di prova dell’uso effettivo di un marchio non sono limitati. A tale riguardo, è chiaro che mezzi di prova quali materiale audio o video, come annunci pubblicitari radiotelevisivi o televisivi, non sono esclusi. Orbene, questi ultimi sono generalmente disponibili su un supporto informatico come un CD-ROM o una chiave USB e non possono essere presentati su un supporto cartaceo o in un file digitalizzato di tale documento.

Ciò non vale per i mezzi di prova, quali fatture o un catalogo, che avrebbero potuto essere depositati su un supporto cartaceo o mediante un file contenente documenti scannerizzati, ma che sono stati riprodotti su un CD-ROM per essere depositati. Sebbene i principi sopra richiamati non ostino ad elementi di prova sotto forma di CD-ROM, la questione sollevata riguarda anzitutto quella relativa alle modalità di trasmissione all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di elementi di prova. Tuttavia, le disposizioni del regolamento n. 2868/95 che riguardano specificamente la trasmissione di comunicazioni all’Ufficio non ostano alla trasmissione di elementi di prova su CD-ROM.

Non è escluso che la presentazione di prove su un CD-ROM contenente vari file elettronici possa rendere più difficile l’analisi degli elementi di prova forniti rispetto a un supporto cartaceo o a un semplice file contenente una versione scannerizzata di documenti, che consente facilmente attraverso la stampa la loro riproduzione identica. In proposito, spetta alle parti che procedono al deposito delle prove dell’uso su CD-ROM verificare che la leggibilità di questi ultimi non comprometta il loro valore probatorio.

(v. punti 23-29, 34, 35)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37, 38)