Ricorso presentato il 25 maggio 2007 - Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL)
(Causa T -181/07)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Eurocopter (Marignane, Francia) (rappresentante: avv. E. Soler Borda)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
annullamento, in toto, della decisione 12 marzo 2007 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, relativa alla domanda di marchio comunitario STEADYCONTROL n. 3 560 935 (R 8/2006-4).
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "STEADYCONTROL" per prodotti delle classi 9, 12 e 38 (domanda n. 3 560 935)
Decisione dell'esaminatore: Rigetto parziale della domanda di registrazione per prodotti delle classi 9 e 12
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94
1, in quanto, secondo la ricorrente e contrariamente agli argomenti della decisione impugnata, il termine "STEADYCONTROL" non sarebbe descrittivo e consentirebbe di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione.
____________1 - Regolamento (CE) Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).