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Ricorso presentato il 25 maggio 2007 - Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL)

(Causa T -181/07)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Eurocopter (Marignane, Francia) (rappresentante: avv. E. Soler Borda)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullamento, in toto, della decisione 12 marzo 2007 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, relativa alla domanda di marchio comunitario STEADYCONTROL n. 3 560 935 (R 8/2006-4).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "STEADYCONTROL" per prodotti delle classi 9, 12 e 38 (domanda n. 3 560 935)

Decisione dell'esaminatore: Rigetto parziale della domanda di registrazione per prodotti delle classi 9 e 12

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/941, in quanto, secondo la ricorrente e contrariamente agli argomenti della decisione impugnata, il termine "STEADYCONTROL" non sarebbe descrittivo e consentirebbe di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione.

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1 - Regolamento (CE) Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).