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Sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2008 - Eurocopter / UAMI (STEADYCONTROL)

(Causa T-181/07) 1

("Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo STEADYCONTROL - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eurocopter SAS (Marignane, Francia) (rappresentanti: inizialmente E. Soler Borda, in seguito R. Zeineh, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 marzo 2007 (procedimento R 8/2006-4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio denominativo STEADYCONTROL

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Eurocopter SAS è condannata alle spese.

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1 - GU C 170 del 21.7.2007.