Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 - Avon Products / UAMI (ANEW ALTERNATIVE)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ANEW ALTERNATIVE - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Avon Products, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Heitmann-Lichtenstein e U. Stelzenmüller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Laitinen e P. Bullock, agenti, poi G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1471/2006-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno verbale ANEW ALTERNATIVE come marchio comunitario.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Avon Products, Inc. è condannata alle spese.
____________1 - GU C 170 del 21.7.2007.