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Ricorso proposto il 12 maggio 2023 – Braunschweiger Versorgungs/EUIPO – B.F. Energy (BF energy)

(Causa T-245/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG (Braunschweig, Germania) (rappresentante: C. Drzymalla, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: B.F. Energy Srl (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea «BF energy» – Domanda di registrazione n. 18 336 443

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 febbraio 2023 nel procedimento R 1646/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione al livello di attenzione del grande pubblico;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.

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