Ricorso proposto il 12 maggio 2023 – Braunschweiger Versorgungs/EUIPO – B.F. Energy (BF energy)
(Causa T-245/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG (Braunschweig, Germania) (rappresentante: C. Drzymalla, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: B.F. Energy Srl (Roma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea «BF energy» – Domanda di registrazione n. 18 336 443
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 febbraio 2023 nel procedimento R 1646/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;
condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione al livello di attenzione del grande pubblico;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.
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