Language of document : ECLI:EU:C:2023:628

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici»

Nella causa C‑216/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Ploieşti (Corte d’appello di Ploieşti, Romania), con decisione del 16 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2021, nel procedimento

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»,

YN

contro

Consiliul Superior al Magistraturii,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», da D. Călin e L. Zaharia, in qualità di agenti;

–        per il Consiliul Superior al Magistraturii, da M.B. Mateescu, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, I. Rogalski e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» (associazione «Forum dei giudici della Romania») e YN e, dall’altro, il Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura, Romania) (in prosieguo: il «CSM») in relazione alla legittimità della decisione n. 1348, del 17 settembre 2019, della Sezione per giudici del CSM, che approva il regolamento relativo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso di promozione dei giudici (in prosieguo: la «decisione n. 1348»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Trattato di adesione

3        L’articolo 2 del trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11; in prosieguo: il «Trattato di adesione»), che è stato firmato il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ai suoi paragrafi 2 e 3, così dispone:

«2.      Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che derivano [dall’adesione] per i trattati sui quali è fondata l’Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, sono contenuti nell’atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.

3.      (...)

Gli atti adottati prima dell’entrata in vigore del protocollo di cui all’articolo 1, paragrafo 3 ai sensi del presente trattato o dell’atto di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici sono preservati fino alla modifica o all’abrogazione di tali atti».

4        L’articolo 3 del trattato in parola è così formulato:

«Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni dell’Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti, si applicano ai fini del presente trattato».

5        L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detto trattato prevede quanto segue:

«2.      Il presente trattato entra in vigore il 1o gennaio 2007, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

(...)

3.      In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell’Unione possono adottare prima dell’adesione le misure di cui agli articoli (...) 37, 38 (...) del protocollo di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Tali misure sono adottate a norma delle disposizioni equivalenti di cui agli articoli (...) 37, 38 (...) dell’atto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, prima dell’entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

Queste misure prendono effetto con riserva dell’entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest’ultima».

 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea

6        L’articolo 37 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203) così dispone:

«Qualora (...) la Romania non [abbia] osservato gli impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all’applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell’adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l’impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell’adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo».

7        L’articolo 38 di tale atto prevede quanto segue:

«In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi (...) in Romania nel recepimento, nell’attuazione o nell’applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell’applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra (...) Romania e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell’adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo».

 Decisione 2006/928

8        Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2006/928:

«Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Romania riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato.

La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un’assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Romania a tale scopo. Le autorità romene forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria a tale riguardo».

9        L’articolo 2 di tale decisione così dispone:

«La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Romania.

La Commissione riferisce nuovamente al Parlamento europeo e al Consiglio in funzione dell’evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi».

10      L’allegato alla decisione in parola prevede quanto segue:

«Parametri di riferimento di cui all’articolo 1 che la Romania deve rispettare:

1)      Garantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari, in particolare potenziando la capacità e la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. Riferire in merito all’impatto dei nuovi codici di procedura civile e penale ed effettuare i necessari controlli.

(...)».

 Diritto rumeno

 Legge n. 303/2004

11      L’articolo 43 della Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri), del 28 giugno 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005), nella versione precedente all’entrata in vigore, il 18 ottobre 2018, della Legea nr. 242/2018 (legge n. 242/2018), del 12 ottobre 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 868 del 15 ottobre 2018) ai suoi paragrafi 1 e 2, così disponeva:

«1)      La promozione dei giudici e dei pubblici ministeri avviene esclusivamente mediante concorso organizzato a livello nazionale, nel limite dei posti vacanti esistenti presso i tribunali superiori e le corti d’appello o, se del caso, le procure.

2)      Il concorso per la promozione dei giudici e dei pubblici ministeri è organizzato, annualmente o quando necessario, dal Consiglio superiore della magistratura per il tramite dell’Institutul Naţional al Magistraturii [(Istituto nazionale della magistratura)]».

12      L’articolo 46 di tale legge prevedeva quanto segue:

«1)      Il concorso di promozione è costituito da prove scritte a carattere teorico e pratico.

2)      Le prove vertono:

a)      in funzione della specializzazione, su una delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto finanziario e tributario, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto internazionale privato;

b)      sulla giurisprudenza dell’Înalta Curte de Casație și Justiție [(Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] e sulla giurisprudenza della Curtea Constituțională [(Corte costituzionale, Romania)];

c)      sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia del[l’Unione europea];

d)      sulla procedura civile o la procedura penale, in funzione della specializzazione del giudice o del pubblico ministero.

3)      La procedura di svolgimento del concorso, ivi inclusa la modalità di contestazione dei risultati, è prevista dal regolamento relativo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso di promozione dei giudici e dei pubblici ministeri.

(...)».

13      La legge n. 242/2018 ha modificato, in particolare, gli articoli da 43 a 46 della legge n. 303/2004 e ha inserito in quest’ultima gli articoli da 461 a 463.

14      L’articolo 43 della legge n. 303/2004, come modificata dalla legge n. 242/2018 (in prosieguo: la «legge n. 303/2004 modificata»), così dispone:

«Il concorso per la promozione dei giudici e dei pubblici ministeri è organizzato, annualmente o quando necessario, dalle sezioni corrispondenti del Consiglio superiore della magistratura per il tramite dell’Istituto nazionale della magistratura».

15      L’articolo 44 di tale legge, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Possono partecipare al concorso di promozione in loco, al grado professionale immediatamente superiore, i giudici e i pubblici ministeri che hanno ottenuto il giudizio “molto buono” in occasione della loro ultima valutazione, non sono stati sanzionati disciplinarmente nel corso degli ultimi tre anni e soddisfanno le condizioni minime in materia di anzianità (...)».

16      L’articolo 46 di detta legge, ai paragrafi 1 e 2, così recita:

«(1)      Il concorso di promozione in loco consiste in una prova scritta.

(2)      La procedura di svolgimento del concorso, ivi inclusa la modalità di contestazione dei risultati, nonché le materie su cui verte la prova scritta di cui al paragrafo 1, in base alla specializzazione del giudice o del pubblico ministero, è prevista dal regolamento relativo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso di promozione dei giudici e dei pubblici ministeri

(…)».

17      L’articolo 461 della legge n. 303/2004 modificata, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«La promozione effettiva dei giudici e dei pubblici ministeri avviene esclusivamente mediante concorso organizzato a livello nazionale, nel limite dei posti vacanti esistenti presso i tribunali superiori e le corti d’appello o, se del caso, le procure».

18      L’articolo 462 di tale legge, al suo paragrafo 1, così dispone:

«Possono partecipare al concorso di promozione effettiva agli organi giurisdizionali e le procure immediatamente superiori, i giudici e i pubblici ministeri che hanno ottenuto il giudizio “molto buono” in occasione dell’ultima valutazione, non sono stati sanzionati disciplinarmente nel corso degli ultimi tre anni, hanno acquisito il grado professionale corrispondente all’organo giurisdizionale o alla procura a cui desiderano essere promossi e hanno esercitato effettivamente le loro funzioni per almeno due anni presso l’organo giurisdizionale o la procura gerarchicamente inferiore, in caso di promozione nelle funzioni di giudice di corte d’appello, di pubblico ministero della procura presso quest’ultima o di pubblico ministero della procura presso l’Înalta Curte de Casație si Justiție [(Alta Corte di cassazione e di giustizia)]».

19      L’articolo 463 di detta legge, ai paragrafi 1 e 2, così recita:

«(1)      Il concorso di promozione effettiva consiste nel sostenere una prova diretta a valutare l’attività e la condotta dei candidati nel corso degli ultimi tre anni.

2)      La procedura di organizzazione e di svolgimento del concorso, ivi comprese le commissioni di concorso e la loro composizione, gli aspetti sottoposti a verifica nell’ambito della prova di cui al paragrafo 1 e la modalità di determinazione e di contestazione dei risultati sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

(…)».

20      Ai sensi dell’articolo 106, lettera f), della medesima legge:

«Il Consiglio superiore della magistratura approva, con una decisione pubblicata nel Monitorul Oficial al României, parte I:

(...)

f)      il regolamento relativo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso di promozione dei giudici e dei pubblici ministeri;

(...)».

 Regolamento relativo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso di promozione dei giudici

21      Il 17 settembre 2019 la Sezione dei giudici del CSM ha adottato, sul fondamento dell’articolo 463, paragrafo 2, e dell’articolo 106, lettera f), della legge n. 303/2004 modificata, la decisione n. 1348 che approva il regolamento relativo all’organizzazione e allo svolgimento del concorso di promozione dei giudici (in prosieguo: il «regolamento relativo al concorso di promozione dei giudici»).

22      Il regolamento relativo al concorso di promozione dei giudici prevede due fasi di promozione: da un lato, la promozione cosiddetta «in loco», ossia a un grado professionale immediatamente superiore, che è disciplinata dal capo II del regolamento in parola; dall’altro, la promozione cosiddetta «effettiva», disciplinata dal capo III di detto regolamento, e che consente di assegnare effettivamente un posto in un organo giurisdizionale superiore ai vincitori che sono già stati promossi «in loco» e che possiedono, a tale titolo, il grado professionale richiesto.

23      Possono partecipare al concorso di promozione effettiva i giudici che hanno ottenuto il giudizio «foarte bine» («molto buono») in occasione della loro ultima valutazione, non sono stati sanzionati disciplinarmente nel corso degli ultimi tre anni, hanno acquisito, all’esito della procedura di promozione «in loco», il grado professionale necessario per l’organo giurisdizionale a cui desiderano essere promossi, e hanno esercitato effettivamente le loro funzioni per almeno due anni nell’organo giurisdizionale gerarchicamente inferiore, in caso di promozione nelle funzioni di giudice di corte d’appello.

24      Mentre la procedura di promozione «in loco» comporta un concorso fondato su una prova scritta a carattere teorico e pratico, la procedura di promozione «effettiva», dal canto suo, si basa su una prova di valutazione dell’attività e della condotta dei candidati nel corso dei loro ultimi tre anni di attività.

25      Tale valutazione è realizzata da una commissione formata dal presidente della corte d’appello interessata e da quattro membri di tale organo giurisdizionale che possiedono la specializzazione corrispondente alle sezioni presso le quali sono messi a concorso posti vacanti; tali membri sono designati su proposta del consiglio direttivo della corte d’appello interessata.

26      La valutazione dell’attività del giudice candidato si basa su tre criteri: i) la capacità di analisi e di sintesi nonché la coerenza espressiva; ii) la chiarezza e la logica dell’argomentazione, l’analisi motivata delle domande e delle difese delle parti, il rispetto della giurisprudenza dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) e delle corti d’appello e iii) il rispetto di termini ragionevoli per la trattazione delle cause e la redazione delle decisioni. Il punteggio massimo per la valutazione dell’attività è 60, ossia massimo 20 punti per ciascuno dei tre criteri.

27      Il rispetto dei due primi criteri è determinato attraverso un’analisi di decisioni giudiziarie pronunciate dal giudice candidato nel corso dei suoi ultimi tre anni di servizio. L’analisi in parola verte su un campione di dieci decisioni selezionate in modo aleatorio, tramite un’applicazione informatica e sulla base di criteri uniformi stabiliti dalla commissione giudicatrice. Le decisioni selezionate a tal fine devono essere pertinenti per l’attività professionale del candidato, vertere su tematiche diverse ed essere state pronunciate, per quanto possibile, nel corso di fasi processuali diverse.

28      Oltre alle decisioni così selezionate, si tiene conto anche del parere motivato della sezione corrispondente alla specializzazione del candidato dell’organo giurisdizionale superiore a quello in cui questi presta servizio. A tal fine, il presidente della sezione consulta i giudici di detta sezione, nel rispetto della riservatezza dei pareri espressi, e riporta il risultato in una relazione che è inviata alla commissione giudicatrice. Detto parere ha valore meramente consultivo.

29      Per quanto riguarda il terzo criterio, che si riferisce al rispetto dei termini, la valutazione si fonda su una serie di dati statistici e di altri documenti forniti dall’organo giurisdizionale in cui presta servizio il candidato, relativi ai seguenti aspetti: i) per quanto riguarda l’attività del candidato: il numero di udienze, il numero di cause alle quali il giudice ha partecipato, il numero di cause definite, il numero di decisioni redatte, il numero di decisioni non motivate entro il termine, il numero medio di giorni di superamento del termine, il tempo medio per la definizione delle cause da parte del candidato, le altre attività svolte dal candidato nell’esercizio delle proprie funzioni; ii) per quanto riguarda l’attività dell’organo giurisdizionale nel quale rientra la sezione in cui il giudice ha esercitato le proprie funzioni: il numero medio di cause per ogni giudice, il numero medio di presenze alle udienze, il tempo medio di definizione per tipo di causa, il numero medio di decisioni redatte dai giudici e il numero medio di decisioni non redatte entro il termine.

30      La condotta del giudice candidato è valutata dalla commissione sulla base di due criteri: i) l’adeguatezza dell’atteggiamento nei confronti di singoli, avvocati, periti e interpreti nel corso delle udienze e delle altre attività professionali, l’adeguatezza del tono impiegato, la cortesia, l’assenza di atteggiamenti o comportamenti sprezzanti o arroganti, la capacità di gestire le situazioni che si verificano nell’aula di udienza; ii) la capacità di collaborare con gli altri membri del collegio giudicante nonché il comportamento e la comunicazione con gli altri giudici e con i membri del personale sia dell’organo giurisdizionale in cui esercita il candidato sia degli altri organi giurisdizionali, indipendentemente dal fatto che essi siano gerarchicamente superiori o inferiori. Il punteggio massimo per la valutazione della condotta è 40, ossia massimo 20 punti per ciascuno dei due criteri.

31      La valutazione della condotta dei candidati, alla luce dei due criteri menzionati in precedenza, si basa sulle registrazioni di udienze nelle quali il candidato ha presieduto il collegio giudicante, sul parere della sezione e/o, se del caso, dell’organo giurisdizionale in cui il candidato ha esercitato le proprie funzioni durante il periodo preso in esame, su dati contenuti nel suo fascicolo professionale nonché su qualsiasi altra informazione verificabile riguardante il candidato.

32      A tal fine, la commissione giudicatrice chiede le informazioni necessarie per valutare la condotta del candidato agli organi giurisdizionali in cui quest’ultimo ha svolto la propria attività durante il periodo considerato, alla direzione delle risorse umane del CSM e all’Inspecția Judiciară (Ispezione giudiziaria). Detta commissione seleziona un campione di udienze presiedute dal candidato e chiede le registrazioni corrispondenti. Inoltre, al fine di ottenere il parere della sezione o, se non vi è una sezione, dell’organo giurisdizionale in cui il candidato ha esercitato le proprie funzioni, il personale della sezione o dell’organo giurisdizionale viene consultato nel rispetto della riservatezza dei pareri espressi, e il risultato di dette consultazioni è riportato in una relazione firmata e datata contenente elementi verificabili.

33      All’esito della procedura, la commissione giudicatrice redige un progetto di relazione motivato che indica i voti attribuiti ai cinque criteri indicati (ossia i tre criteri di valutazione dell’attività e i due criteri di valutazione della condotta) nonché il voto complessivo ottenuto dal candidato, su un voto massimo complessivo di 100 punti. Il progetto di relazione è inviato al candidato, che sostiene poi un colloquio dinanzi alla commissione giudicatrice sugli aspetti riportati in detto progetto. Se il candidato ha obiezioni rispetto al progetto di relazione deve presentarle sia al momento di tale colloquio sia per iscritto. All’esito del colloquio, la commissione giudicatrice esamina le eventuali obiezioni sollevate e gli altri aspetti risultanti dal colloquio e redige la relazione di valutazione finale motivata, che indica i voti ottenuti per ciascun criterio di valutazione e il voto complessivo. Detta relazione è inviata al candidato e al CSM.

34      Il candidato ha quindi a disposizione 48 ore a decorrere dalla pubblicazione dei risultati per presentare, avverso il voto ottenuto al momento della valutazione, un ricorso dinanzi alla Sezione per giudici del CSM. Quest’ultima esamina il ricorso alla luce delle obiezioni formulate e dei documenti sui quali si basa la valutazione. Se ritiene che il ricorso debba essere accolto, essa procede a una nuova valutazione del candidato sulla base degli stessi criteri e punteggi di quelli fissati per la procedura di valutazione. Se, al contrario, essa ritiene che il ricorso debba essere respinto, non viene effettuata alcuna nuova valutazione del candidato.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

35      Il 12 novembre 2019 i ricorrenti di cui al procedimento principale hanno adito la Curtea de Apel Ploiești (Corte d’appello di Ploiești, Romania), giudice del rinvio, con un ricorso di annullamento parziale della decisione n. 1348 nella parte in cui essa modifica la procedura di promozione effettiva dei giudici verso i tribunali superiori e le corti d’appello, sostituendo le precedenti prove scritte con una valutazione dell’attività e della condotta dei candidati nel corso dei loro ultimi tre anni di attività.

36      Secondo i ricorrenti di cui al procedimento principale, la nuova procedura si discosta dal principio di promozione in base al merito poiché si fonda su valutazioni discrezionali e soggettive. Inoltre, conferendo un potere preponderante ai presidenti delle corti d’appello, tale nuova procedura avrebbe come effetto di incoraggiare atteggiamenti di sottomissione gerarchica nei confronti dei membri di organi giurisdizionali superiori chiamati a valutare l’attività dei giudici candidati a una promozione.

37      Secondo i ricorrenti di cui al procedimento principale, un siffatto cambiamento nella procedura di promozione dei giudici è tale da arrecare pregiudizio all’indipendenza di questi ultimi. In particolare, la nuova procedura sarebbe contraria al diritto dell’Unione e agli obblighi che incombono alla Romania in forza, segnatamente, del meccanismo di cooperazione e verifica (in prosieguo: l’«MCV»), istituito dalla decisione 2006/928, e delle relazioni elaborate nell’ambito di tale meccanismo.

38      A tal riguardo, da un lato, il giudice del rinvio chiede se l’MCV e dette relazioni costituiscano atti che possono essere sottoposti all’interpretazione della Corte.

39      Dall’altro lato, tale organo giurisdizionale nutre dubbi quanto alla compatibilità di un sistema di promozione come quello introdotto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale con il principio di indipendenza dei giudici.

40      In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se [l’MCV], istituito in base alla [decisione 2006/928], debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della [Corte]. Se il contenuto, il carattere e la portata temporale dell’[MCV], istituito dalla decisione [2006/928] ricadano nel [Trattato di adesione]. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro dell’MCV siano vincolanti per [la Romania].

2)      Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della [Carta], nonché nella giurisprudenza della [Corte], con riferimento all’articolo 2 TUE, possa essere interpretato nel senso che esso riguarda anche i procedimenti relativi alla promozione dei giudici in funzione.

3)      Se tale principio sia pregiudicato attraverso l’istituzione di un sistema di promozione all’organo giurisdizionale superiore basato esclusivamente su una valutazione sommaria dell’attività e della condotta realizzata da una commissione composta dal presidente dell’organo giurisdizionale di controllo giudiziario e da giudici di quest’ultimo, che effettua, separatamente, oltre alla valutazione periodica dei giudici, tanto la valutazione dei giudici per la promozione, quanto il controllo giurisdizionale delle sentenze da essi pronunciate.

4)      Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della [Carta], nonché dalla giurisprudenza della [Corte], con riferimento all’articolo 2 TUE, sia pregiudicato qualora lo Stato rumeno non rispetti la prevedibilità e la certezza giuridica del diritto dell’Unione europea, accettando l’MCV e le sue relazioni e conformandosi ad esse per più di 10 anni, e poi modificando senza preavviso la procedura di promozione dei giudici con funzioni non direttive, in contrasto con le raccomandazioni dell’MCV».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

41      Il CSM sostiene che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità del nuovo regime di promozione dei giudici di cui trattasi nel procedimento principale, e non d’interpretare il diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte sarebbe incompetente a statuire su tali questioni.

42      Dal canto suo, il governo polacco sostiene che dette questioni rientrano nel settore dell’organizzazione della giustizia, settore in cui l’Unione non dispone di alcuna competenza.

43      A tale riguardo, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte chiaramente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, che si tratti di disposizioni di diritto primario (articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, articolo 267 TFUE e articolo 47 della Carta) o di disposizioni di diritto derivato (decisione 2006/928).

44      Inoltre, l’argomento del governo polacco relativo all’assenza di competenza dell’Unione in materia di organizzazione della giustizia riguarda, in realtà, la portata stessa e, di conseguenza, l’interpretazione delle disposizioni del diritto primario dell’Unione oggetto delle questioni sollevate, interpretazione che rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

45      La Corte, infatti, ha già dichiarato che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 111 nonché giurisprudenza ivi citata).

46      In considerazione dei suesposti rilievi, la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

47      Il CSM contesta la ricevibilità della prima e della seconda questione per il motivo che le risposte a tali questioni emergerebbero chiaramente dalla giurisprudenza della Corte.

48      Inoltre, il CSM sostiene che la terza e la quarta questione siano irricevibili dal momento che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non ha alcun collegamento con la realtà effettiva della controversia di cui al procedimento principale. Infatti, la terza questione si fonderebbe su una descrizione errata della procedura di promozione dei giudici di cui trattasi nel procedimento principale e, per quanto riguarda la quarta questione, la procedura di promozione effettiva dei giudici non sarebbe affatto contraria alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nelle sue relazioni elaborate a titolo dell’MCV.

49      A tal riguardo, da un lato, per quanto concerne la circostanza che, nel caso di specie, la corretta interpretazione del diritto dell’Unione sarebbe asseritamente tanto evidente da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio, è sufficiente ricordare che, sebbene una siffatta circostanza, ammesso che sia accertata, possa indurre la Corte a statuire con ordinanza ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, questa stessa circostanza non può impedire a un giudice nazionale di sottoporre una questione pregiudiziale e non sortisce l’effetto di rendere irricevibile la questione in tal modo sollevata (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 138, nonché giurisprudenza ivi citata).

50      Di conseguenza, la prima e la seconda questione sono ricevibili.

51      D’altro lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun collegamento con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 139 nonché giurisprudenza ivi citata).

52      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio è investito di una controversia relativa alla legittimità di una normativa nazionale vertente sul regime di promozione dei giudici. Orbene, sono precisamente i dubbi che detto giudice nutre quanto alla compatibilità del regime in parola con il requisito d’indipendenza discendente dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta nonché con la decisione 2006/928 che lo hanno portato a chiedere alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione. La terza e la quarta questione presentano quindi un collegamento con la realtà effettiva della controversia di cui al procedimento principale. Quanto all’argomento presentato dal CSM per contestare la ricevibilità di tali questioni, esso riguarda la risposta nel merito che deve essere fornita a queste ultime.

53      Ne consegue che la terza e la quarta questione sono parimenti ricevibili.

 Sulla prima questione

54      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la decisione 2006/928 costituisca un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, che può essere interpretato dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE, se tale decisione, per quanto riguarda la sua natura giuridica, il suo contenuto e i suoi effetti nel tempo, rientri nell’ambito di applicazione del Trattato di adesione e, infine, se i requisiti previsti nelle relazioni elaborate dalla Commissione nell’ambito dell’MCV abbiano carattere obbligatorio per la Romania.

55      Come rilevato, correttamente, dall’associazione «Forum dei giudici della Romania», dal CSM e dalla Commissione, la risposta alla prima questione emerge manifestamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393).

56      Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che la decisione 2006/928 costituisce un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, che può essere interpretato dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE. Tale decisione rientra, per quanto riguarda la sua natura giuridica, il suo contenuto e i suoi effetti nel tempo, nell’ambito di applicazione del Trattato di adesione. I parametri di riferimento contenuti nell’allegato a detta decisione mirano a garantire il rispetto, da parte della Romania, del valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione dei parametri, di cui trattasi tenendo debitamente conto, in forza del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla base della medesima decisione, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni.

 Sulla seconda questione

57      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale relativa al regime di promozione dei giudici deve garantire il rispetto del principio di indipendenza dei giudici.

58      Come ricordato al punto 45 della presente sentenza, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, essi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione. Inoltre, è stato dichiarato che l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di tale diritto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 217).

59      L’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca a uno Stato di diritto. A questo titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 219 nonché giurisprudenza ivi citata).

60      Ne consegue che, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ciascuno Stato membro deve garantire che gli organi che sono chiamati, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che fanno quindi parte del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, dovendosi precisare che tale disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 220 nonché giurisprudenza ivi citata).

61      Per garantire che tale organo giurisdizionale sia in grado di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva come richiesto in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la salvaguardia dell’indipendenza e dell’imparzialità di detto organo ha un’importanza capitale, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, il quale menziona, tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, l’accesso ad un giudice «indipendente» (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

62      Come più volte sottolineato dalla Corte, tale requisito di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali, che è inerente alla funzione giurisdizionale, fa parte del contenuto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale ad un equo processo, il quale riveste un’importanza cruciale quale garante della protezione dell’insieme dei diritti che i singoli si vedono riconosciuti dal diritto dell’Unione, nonché della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore rappresentato dallo Stato di diritto (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 94 nonché giurisprudenza ivi citata).

63      Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio, negli amministrati, riguardo all’impermeabilità di tale organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi che si contrappongono (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

64      A questo proposito, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterne che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza e la loro imparzialità. Le norme applicabili allo status dei giudici e all’esercizio delle loro funzioni di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, esercitata sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta suscettibili di orientare le decisioni dei giudici interessati e devono dunque permettere di scongiurare la mancanza di un’immagine di indipendenza o di imparzialità, in detti giudici, che sia tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare nei singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

65      In particolare, l’indipendenza dei giudici deve essere garantita e preservata non solo nella fase della loro nomina, ma altresì, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, durante tutta la loro carriera, anche nell’ambito delle procedure di promozione, poiché le procedure di promozione dei giudici fanno parte delle norme applicabili allo status dei giudici.

66      È dunque necessario che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di decisioni di promozione di giudici siano tali da non poter far sorgere, nei singoli, legittimi dubbi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto ad elementi esterni e in merito alla loro neutralità in rapporto agli interessi in conflitto, una volta che gli interessati siano stati promossi (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

67      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale relativa al regime di promozione dei giudici deve garantire il rispetto del principio di indipendenza dei giudici.

 Sulla terza questione

68      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il regime di promozione dei giudici ad un organo giurisdizionale superiore si fonda su una valutazione dell’attività e della condotta degli interessati, realizzata da una commissione composta dal presidente di tale organo giurisdizionale superiore e dai membri di quest’ultimo.

69      In via preliminare, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. Gli Stati membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici (sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 63 e 64 nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 162 e giurisprudenza ivi citata).

70      Come è stato rammentato al punto 64 della presente sentenza, i giudici devono trovarsi al riparo da interventi o da pressioni esterne che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza e la loro imparzialità. In particolare, le norme relative al regime di promozione dei giudici devono consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, esercitata sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta suscettibili di orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono dunque permettere di scongiurare la mancanza di un’immagine di indipendenza o di imparzialità, in detti giudici, che sia tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare nei singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

71      Di conseguenza, quando uno Stato membro istituisce un nuovo regime di promozione dei giudici, occorre far sì che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione, nell’ambito del regime in parola, delle decisioni di promozione siano tali da non poter far sorgere, nei singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici di cui trattasi rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità in relazione agli interessi che si contrappongono, una volta che gli interessati siano stati promossi.

72      Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio pronunciarsi su questo aspetto, dopo aver proceduto alle valutazioni a tal fine richieste. Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 201 nonché giurisprudenza ivi citata).

73      Prima di esaminare i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di promozione, come quelle previste dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, si deve rammentare che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, la procedura di promozione dei giudici di cui trattasi nel procedimento principale si struttura in due fasi. La prima fase, definita «promozione in loco», si basa sul superamento di prove scritte, dirette a verificare sia le conoscenze teoriche dei candidati sia le loro competenze pratiche. La seconda fase, definita «promozione effettiva» e che consente ai candidati promossi in loco di essere effettivamente assegnati ad un organo giurisdizionale superiore, si basa sulla valutazione dell’attività e della condotta di questi ultimi nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

74      Nell’ambito di tale seconda fase, la valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice i cui membri sono designati dalla Sezione per giudici del CSM. Detta commissione giudicatrice è composta, a livello di ciascuna corte d’appello, dal presidente dell’organo giurisdizionale in parola e da quattro dei suoi membri, la cui specializzazione deve corrispondere a quella dei posti vacanti. La Sezione per giudici del CSM seleziona tali quattro membri su proposta del consiglio direttivo della corte d’appello, di cui fa parte il presidente di detto organo giurisdizionale.

75      Se l’intervento, nella procedura di promozione effettiva dei giudici, di un organo come detta commissione giudicatrice può, in linea di principio, essere tale da contribuire a rendere detta procedura obiettiva, occorre inoltre che detto organo presenti esso stesso garanzie d’indipendenza, sicché le condizioni in cui i suoi membri sono designati e il modo in cui esercita concretamente il suo ruolo devono essere esaminati nello specifico (v., per analogia, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 66 a 68).

76      Nel caso di specie, per quanto attiene alle condizioni di designazione dei membri della commissione giudicatrice, occorre sottolineare che essa è composta esclusivamente da giudici, designati su proposta del collegio direttivo della corte d’appello competente, il quale è esso stesso composto da giudici.

77      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 62, 65 e 66 delle sue conclusioni, il fatto che taluni giudici esercitano un controllo sull’attività professionale dei loro omologhi non indica, in quanto tale, l’esistenza di un possibile problema di indipendenza dei giudici. Nei limiti in cui, nella loro qualità di giudici, i membri della commissione di valutazione sono essi stessi tenuti a fornire garanzie d’indipendenza, essi soddisfano, in linea di principio, il requisito rammentato al punto 75 della presente sentenza e appaiono, tenuto conto delle loro funzioni, atti a valutare i meriti professionali dei loro omologhi.

78      Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la nuova procedura può portare a una concentrazione di poteri nelle mani di taluni membri di detta commissione giudicatrice e, in particolare, dei presidenti di corti d’appello, tale da conferire a questi ultimi un’influenza decisiva sull’esito della procedura di promozione effettiva. Ciò potrebbe avvenire, segnatamente, qualora risulti che detti membri cumulino più funzioni che possono incidere sulla vita professionale e la carriera dei candidati alla promozione, per esempio essendo incaricati al contempo della valutazione periodica della loro attività e del controllo in appello delle sentenze da essi pronunciate.

79      Se non si può escludere che tale situazione possa incidere sulla maniera in cui detta commissione giudicatrice esercita concretamente il suo ruolo ai sensi del punto 75 della presente sentenza, una siffatta concentrazione di poteri, quand’anche fosse dimostrata, non può, tuttavia, essere ritenuta, in quanto tale, incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, punto 54).

80      Infatti, comunque occorrerebbe altresì stabilire che detta concentrazione di poteri sia atta ad offrire, nella pratica, di per sé o in combinazione con altri fattori, alle persone che ne beneficiano la capacità d’influenzare l’orientamento delle decisioni dei giudici interessati e a creare così una mancanza di indipendenza o un’immagine di parzialità di questi ultimi che sia idonea a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare nei singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

81      Orbene, il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene alcun elemento diretto a dimostrare che siffatta concentrazione eventuale di poteri potrebbe, di per sé, conferire in pratica una siffatta capacità d’incidenza, né nessun altro elemento che potrebbe, in combinazione con detta concentrazione di poteri, produrre effetti del genere che sarebbero tali da far sorgere dubbi, nei singoli, quanto all’indipendenza dei giudici promossi.

82      Spetta, di conseguenza, al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, esprimere una valutazione al riguardo.

83      Per quanto concerne i requisiti sostanziali che presiedono all’adozione delle decisioni di promozione effettiva e, in particolare, i criteri di valutazione applicati dalla commissione giudicatrice, occorre rilevare, da un lato, che l’ammissione alla procedura di promozione effettiva presuppone il superamento di prove scritte, teoriche e pratiche, nell’ambito della procedura di promozione «in loco», la cui pertinenza non sembra essere messa in discussione dai ricorrenti di cui al procedimento principale. D’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, la normativa di cui al procedimento principale enuncia chiaramente i criteri che appaiono pertinenti ai fini della valutazione dei meriti professionali dei candidati.

84      Quindi, per quanto attiene alla valutazione dell’attività dei candidati, quest’ultima si fonda su criteri relativi alla loro capacità di analisi e di sintesi, alla chiarezza e alla logica della loro argomentazione, al rispetto della giurisprudenza degli organi giurisdizionali superiori, e alla loro capacità di pronunciarsi rispettando un temine ragionevole. Quanto ad essa, la valutazione della condotta dei candidati si basa su criteri relativi, in sostanza, al comportamento dei candidati nell’esercizio delle loro funzioni rispetto tanto ai loro colleghi che ai singoli, e alla loro capacità di garantire il corretto svolgimento delle udienze.

85      Inoltre, tali criteri sembrano essere oggetto di valutazioni obbiettive sulla base di elementi verificabili. Per quanto concerne la valutazione dell’attività dei candidati, la commissione giudicatrice si basa sostanzialmente su un campione di dieci decisioni giudiziarie pronunciate dal candidato, selezionate in modo aleatorio e sulla base di criteri uniformi. Quanto alla valutazione della condotta dei candidati, essa è valutata segnatamente rispetto al fascicolo professionale del candidato nonché a registrazioni di udienze, il che tende anche a conferire un carattere verificabile agli elementi presi in considerazione in tale valutazione.

86      Pertanto, sembra che gli elementi presi in considerazione ai fini delle valutazioni in parola siano sufficientemente diversificati e verificabili, il che tende a limitare il rischio che la procedura di promozione effettiva assuma carattere discrezionale. La circostanza che la commissione giudicatrice possa eventualmente prendere in considerazione pareri motivati emessi dalla sezione in cui il candidato interessato presta servizio nel momento in cui si svolge tale procedura, nonché dalla sezione dell’organo giurisdizionale di rango superiore corrispondente alla sua specializzazione, non pare tale da mettere in discussione detta analisi, purché siffatti pareri motivati siano tali da fornire chiarimenti alla commissione giudicatrice sui meriti professionali del candidato di cui si tratti sotto il profilo della sua attività o della sua condotta.

87      Quanto alle modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di promozione effettiva, occorre rilevare che, una volta terminata la procedura, la commissione giudicatrice redige una relazione motivata che indica i voti attribuiti per ogni criterio di cui trattasi nonché il voto complessivo ottenuto dal candidato. Inoltre, qualora il candidato abbia obiezioni sulla relazione suddetta, può presentarle nel corso di un colloquio con la commissione giudicatrice nonché per iscritto. Infine, il candidato ha a disposizione un termine di 48 ore a decorrere dalla pubblicazione dei risultati per presentare un ricorso avverso il voto ottenuto dinanzi alla Sezione per giudici del CSM. Quest’ultima esamina se una nuova valutazione sia necessaria e, se del caso, effettua essa stessa tale valutazione.

88      In siffatto contesto e tenuto conto, segnatamente, dell’obbligo di motivazione che incombe alla commissione giudicatrice nonché della possibilità di presentare un ricorso avverso le sue valutazioni, le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di promozione effettiva non sembrano essere tali da mettere a repentaglio l’indipendenza dei giudici promossi all’esito della procedura in parola. Spetta, tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio, l’unico competente a statuire sui fatti e l’unico che conosce direttamente dette modalità procedurali, verificare se ciò effettivamente avvenga.

89      Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il regime di promozione dei giudici ad un organo giurisdizionale superiore è fondato su una valutazione dell’attività e della condotta degli interessati, realizzata da una commissione composta dal presidente di detto organo giurisdizionale superiore e da membri di quest’ultimo, purché i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di promozione effettiva siano tali da non poter far sorgere, nei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici di cui trattasi rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità in relazione agli interessi che si contrappongono, una volta che gli interessati siano stati promossi.

 Sulla quarta questione

90      Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione 2006/928 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici qualora, nelle relazioni elaborate sulla base di tale decisione, la Commissione non abbia formulato nessuna raccomandazione relativa a una siffatta modifica.

91      Occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2006/928, la Romania riferisce ogni anno alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato a tale decisione, e che il primo di detti parametri di riferimento mira segnatamente a «garantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari».

92      In tale contesto, dalla giurisprudenza rammentata al punto 56 della presente sentenza emerge che i parametri di riferimento contenuti in tale allegato mirano a garantire il rispetto, da parte della Romania, del valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione dei parametri di cui trattasi, tenendo debitamente conto, in base al principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla base della decisione in parola, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle summenzionate relazioni.

93      Ciò posto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, né la decisione 2006/928 né le raccomandazioni enunciate nelle relazioni elaborate in base a quest’ultima mirano a imporre a uno Stato membro interessato un modello specifico per l’organizzazione del suo sistema giudiziario. Infatti, come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte, citata al punto 45 della presente sentenza, l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientra nella competenza di questi ultimi, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione nell’esercizio della medesima.

94      Nel caso di specie, come emerge dalle osservazioni della Commissione e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, la Commissione, nelle sue relazioni elaborate sulla base della decisione 2006/928, non ha individuato alcun problema specifico, né ha formulato alcuna raccomandazione riguardante il regime di promozione dei giudici di cui trattasi nel procedimento principale.

95      In un contesto come quello del procedimento principale, se lo Stato membro interessato deve tener conto, in forza del principio di leale cooperazione, delle relazioni della Commissione a titolo della decisione 2006/928 e, in particolare, delle raccomandazioni in esse formulate, l’assenza di raccomandazioni non può in alcun caso essere considerata un ostacolo all’esercizio, da parte dello Stato membro interessato, della sua competenza in materia di organizzazione della giustizia.

96      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che la decisione 2006/928 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici qualora, nelle relazioni stabilite a titolo di tale decisione, la Commissione non abbia formulato alcuna raccomandazione relativa a una siffatta modifica.

 Sulle spese

97      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione, costituisce un atto adottato da un’istituzione dell’Unione europea, che può essere interpretato dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE. Tale decisione rientra, per quanto riguarda la sua natura giuridica, il suo contenuto e i suoi effetti nel tempo, nell’ambito di applicazione del Trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. I parametri di riferimento contenuti nell’allegato a detta decisione mirano a garantire il rispetto, da parte della Romania, del valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione di tali parametri, tenendo debitamente conto, in forza del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, delle relazioni elaborate dalla Commissione europea sulla base della medesima decisione, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale relativa al regime di promozione dei giudici deve garantire il rispetto del principio di indipendenza dei giudici.

3)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il regime di promozione dei giudici ad un organo giurisdizionale superiore è fondato su una valutazione dell’attività e della condotta degli interessati, realizzata da una commissione composta dal presidente di tale organo giurisdizionale superiore e da membri di quest’ultimo, purché i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle decisioni di promozione effettiva siano tali da non poter far sorgere, nei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici di cui trattasi rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità in relazione agli interessi che si contrappongono, una volta che gli interessati siano stati promossi.

4)      La decisione 2006/928 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici qualora, nelle relazioni stabilite a titolo di tale decisione, la Commissione europea non abbia formulato alcuna raccomandazione relativa a una siffatta modifica.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.