Language of document : ECLI:EU:T:2011:377

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

14 luglio 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Ammende – Comunicazione sulla cooperazione»

Nella causa T‑189/06,

Arkema France SA, con sede in Colombes (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, S. Sorinas Jimeno e P. Geffriaud, successivamente dagli avv.ti Sorinas Jimeno e E. Jégou,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dai sigg. V. Bottka, P. J. Van Nuffel e B. Gencarelli, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. V. Vadapalas (relatore), facente funzione di presidente, M. Prek, A. Dittrich, L. Truchot e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Arkema France SA (già Atofina SA), è una società di diritto francese che all’epoca dei fatti commercializzava, segnatamente, perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).

2        Nel periodo compreso tra la data di inizio dell’infrazione e l’aprile 2000, il suo principale azionista, con una quota pari al 97,5%, era l’Elf Aquitaine SA. A partire dal mese di aprile 2000, la ricorrente è stata controllata per il 96,48% dall’Elf Aquitaine, controllata a sua volta per il 99,43% dalla Total SA.

3        Nel novembre del 2002 la Degussa AG ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

4        La Degussa ha fornito alla Commissione le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di tre imprese, tra cui quelli della ricorrente.

5        In seguito a tali verifiche, diverse imprese, tra cui segnatamente l’EKA Chemicals AB, la ricorrente e la Solvay SA, hanno chiesto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e hanno trasmesso alla Commissione elementi di prova riguardanti l’intesa.

6        Il 26 gennaio 2005 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.

7        Dopo aver sentito le imprese interessate il 28 e 29 giugno 2005, la Commissione ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals, Degussa, Edison SpA, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air liquide SA, Chemoxal SA, SNIA SpA, Caffaro Srl, Solvay SA, Solvay Solexis SpA, Total, Elf Aquitaine e la ricorrente (caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.

 Decisione impugnata

8        Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).

9        L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.

10      La ricorrente, la Total e la Elf Aquitaine sono state ritenute responsabili «in solido» dell’infrazione (punto 441 della decisione impugnata).

11      Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

12      La Commissione ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto 452 della decisione impugnata) e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).

13      In applicazione di un trattamento differenziato, la ricorrente, la Total e la Elf Aquitaine sono state classificate nella terza categoria, corrispondente all’importo di partenza pari a EUR 20 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).

14      Per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, al suddetto importo di partenza è stato applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 3, in considerazione del rilevante volume d’affari delle società che controllano il gruppo, vale a dire l’Elf Aquitaine e la Total (punto 463 della decisione impugnata).

15      Dato che, secondo la Commissione, la ricorrente ha partecipato all’infrazione dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000, ossia per un periodo di cinque anni e sette mesi, l’importo della sua ammenda è stato maggiorato del 55% per la durata (punto 467 della decisione impugnata). La maggiorazione non è stata applicata all’importo dell’ammenda inflitta alla Total, poiché detta società è stata ritenuta responsabile per l’infrazione in parola per il periodo ricompreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2000 (punto 468 della decisione impugnata).

16      La Commissione ha ritenuto applicabile una circostanza aggravante nei confronti della ricorrente in ragione della situazione di recidiva in relazione alle infrazioni riscontrate nella sua decisione 23 novembre 1984, 85/74/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (Caso IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1), e nella sua decisione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14). Essa ha applicato, quindi, all’importo di base dell’ammenda imputabile alla ricorrente una maggiorazione pari al 50% dell’importo di base che le sarebbe stato applicato se le società controllanti del gruppo non fossero state destinatarie della decisione impugnata (punti 469‑471 e nota 409 della decisione impugnata).

17      La Commissione ha riconosciuto che la ricorrente era la seconda società ad aver soddisfatto le condizioni poste al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione e le ha accordato, per tale motivo, una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda, applicando detta riduzione all’intero importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, alla Total e all’Elf Aquitaine (punti 509‑514 e 529 della decisione impugnata).

18      L’art. 1, lett. o)‑q), della decisione impugnata stabilisce che le tre società hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE, per aver partecipato all’infrazione in parola, la Total, dal 30 aprile al 31 dicembre 2000, la ricorrente e l’Elf Aquitaine, dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000.

19      L’art. 2, lett. i), della decisione impugnata infligge alla ricorrente un’ammenda pari a EUR 78,663 milioni, di cui la Total e l’Elf Aquitaine sono tenute responsabili «in solido», rispettivamente, per l’importo di EUR 42 milioni e EUR 65,1 milioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

21      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.

22      A causa dell’impedimento di due membri della sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che si è svolta il 3 settembre 2010.

24      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

25      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

26      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente sei motivi, relativi, il primo, alla violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse da una sua controllata e alla violazione del principio di parità di trattamento, il secondo ad errori di fatto quanto all’imputazione dell’infrazione in capo alla Total e all’Elf Aquitaine, il terzo alla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, il quarto ad errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo, il quinto ad errori di diritto e di fatto nella maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo della recidiva e il sesto a errori di diritto e di fatto nella riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse da una sua controllata e ad una violazione del principio di parità di trattamento

 Osservazioni preliminari

27      Si deve ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza verte sulle attività delle imprese e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

28      La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

29      Qualora tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

30      L’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengono addebitati i fatti invocati (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 58, e la giurisprudenza ivi citata).

32      Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, nel senso indicato supra. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 59).

33      La Corte ha altresì dichiarato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

34      La Corte ha quindi precisato che, alla luce di tali considerazioni, era sufficiente che la Commissione provasse che l’intero capitale di una controllata era detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata, la Commissione ha riassunto, riferendosi alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, i principi che intendeva applicare per identificare i destinatari della decisione impugnata.

36      Essa ha rammentato in particolare che una società controllante poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata se la controllata non decideva in modo autonomo quale dovesse essere il suo comportamento sul mercato, ma applicava in sostanza le direttive impartitele dalla società controllante. Essa ha precisato che è possibile, in sostanza, presumere che una controllata al 100% applichi essenzialmente le istruzioni impartite dalla sua controllante, potendo quest’ultima confutare la presunzione dando prova contraria (punto 374 della decisione impugnata).

37      Per quanto attiene alla responsabilità dell’Elf Aquitaine, la Commissione ha osservato che essa deteneva il 98% del capitale della ricorrente e aveva sempre nominato i membri del consiglio di amministrazione di detta società. La Commissione ha quindi presunto che l’Elf Aquitaine avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della ricorrente (punto 427 della decisione impugnata).

38      Quanto alla Total, la Commissione ha evidenziato che essa aveva acquisito il controllo del 99,43% del capitale dell’Elf Aquitaine nell’aprile del 2000 e che controllava, direttamente o indirettamente, il capitale della società del gruppo che aveva svolto un ruolo attivo nell’ambito dei comportamenti illeciti e che, tenuto conto di dette circostanze, la Commissione aveva presunto che la Total avesse esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate, l’Elf Aquitaine e la ricorrente (punti 428 e 429 della decisione impugnata).

39      La Commissione ha illustrato e ha poi esaminato, rispettivamente ai punti 430‑432 e 433‑440 della decisione impugnata, gli argomenti addotti dalla ricorrente e quelli dedotti dalla Total e dall’Elf Aquitaine per contestare l’imputazione dell’infrazione in parola a queste ultime.

40      Al punto 441 della decisione impugnata, essa ha confermato la propria conclusione, secondo cui la ricorrente, la Total e l’Elf Aquitaine formavano una sola impresa e le ha considerate responsabili dell’infrazione in parola, fermo restando che la Total era chiamata a rispondere dell’infrazione soltanto a partire dal momento in cui ha acquisito il controllo sul capitale dell’Elf Aquitaine, vale a dire per il periodo ricompreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2000.

41      Nel contestare detta valutazione la ricorrente solleva, in sostanza, due censure, attinenti, da un lato, a una violazione delle regole relative all’imputabilità e, dall’altro, ad una violazione del principio di parità di trattamento.

 Sull’asserita violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse da una sua controllata

42      In occasione dell’udienza, la ricorrente ha precisato che essa non contestava l’infrazione in parola, ma unicamente l’imputazione di detta infrazione in capo alla Total e all’Elf Aquitaine, nella misura in cui detta imputazione aveva influito sull’importo dell’ammenda inflittale.

43      Essa sostiene, in definitiva, che la detenzione della totalità e, a maggior ragione, della quasi totalità del capitale della controllata non permette, da sola, di concludere automaticamente che la società controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata e di imputarle la responsabilità dell’infrazione commessa da quest’ultima. La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto, imputando la responsabilità dell’infrazione in capo alle società che controllavano la ricorrente sulla base della sola presunzione legata alla detenzione della quasi totalità del suo capitale.

44      A tal proposito, occorre osservare che il metodo seguito dalla Commissione per imputare l’infrazione controversa in capo alla Total e all’Elf Aquitaine, in quanto fondato sulla presunzione in parola, è conforme alla giurisprudenza citata ai punti 27‑34 che precedono.

45      Da un lato, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, tale imputazione non si basa solo sulla struttura di detenzione del capitale, ma anche sulla constatazione che la presunzione di esercizio di un’influenza determinante non era stata confutata (v., in particolare, i punti 437 e 441 della decisione impugnata).

46      Dall’altro, risulta da tale giurisprudenza (v., in particolare, punti 33 e 34 supra) che la struttura di detenzione del capitale di una società controllata costituisce un criterio sufficiente per stabilire detta presunzione, senza che la Commissione sia tenuta ad addurre indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società controllante, come preteso invece dalla ricorrente.

47      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che detti indizi supplementari possano essere stati accertati nell’ambito della causa che ha portato alla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007 (causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punti 13 e 54). Sia dalla citata sentenza 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione (punti 61 e 62), sia dalla sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra (punti 61 e 62), risulta infatti inequivocabilmente che l’applicazione della presunzione in parola non è stata subordinata all’esistenza di detti indizi. Allo stesso modo, non è stato ritenuto a tal fine necessario che la Commissione stabilisse che la società controllante era a conoscenza, al momento dei fatti, del comportamento illecito della sua controllata.

48      Occorre altresì osservare che la giurisprudenza succitata si riferisce specificatamente al caso particolare in cui una società controllante detiene il 100% del capitale della sua controllata (sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punto 60). Orbene, nel caso di specie, la Total e l’Elf Aquitaine non detenevano l’intero capitale della ricorrente (v. punto 2 supra).

49      Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non ha dedotto alcuna argomentazione in relazione al fatto che le partecipazioni della Total e dell’Elf Aquitaine non raggiungevano il 100%. Al contrario, essa ha precisato in udienza di non sostenere che detta circostanza «cambia[va] fondamentalmente le cose con riguardo al controllo giuridico» della controllata, confermando così che essa non intendeva opporsi all’applicazione del medesimo regime probatorio nel caso del controllo totale e del controllo quasi totale del capitale.

50      Il presente motivo deve pertanto essere rigettato.

 Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento

51      La ricorrente sostiene che, basandosi sulla sola presunzione in parola nei confronti delle sue società controllanti, la Commissione ha commesso una «discriminazione ingiustificata» nell’assunzione della prova. La ricorrente sarebbe stata, infatti, l’unica controllata in relazione alla quale la Commissione si sarebbe accontentata di invocare la presunzione, mentre con riguardo alle altre imprese coinvolte essa avrebbe indicato elementi supplementari inerenti all’esercizio di un’influenza determinante sulle società controllanti.

52      Occorre osservare, a tale proposito, che dai punti 370‑379 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha preso in considerazione, con riguardo a tutti i destinatari, la stessa regola secondo cui il controllo della totalità o della quasi totalità del capitale sociale è sufficiente per fondare una presunzione relativa che permette di imputare la responsabilità in capo alla società controllante. La presunzione di cui trattasi è stata, infatti, applicata nei confronti sia del gruppo Total, sia degli altri gruppi di società destinatari della decisione impugnata.

53      Il fatto che con riguardo a determinati destinatari della decisione impugnata, vale a dire Akzo Nobel, FMC, L’Air liquide, SNIA ed Edison, la Commissione abbia invocato, oltre alla presunzione, altri indizi supplementari dell’influenza esercitata dalla società controllante non significa che non siano stati applicati gli stessi principi nei confronti di tutti i destinatari.

54      Con riguardo all’Akzo Nobel, infatti, si evince dal punto 384 della decisione impugnata che «dato che [questa] controlla l’EKA [Chemicals] al 100%, la Commissione ritiene che [essa] abbia esercitato un’influenza determinante sull’EKA [Chemicals], non essendo stato prodotto alcun elemento idoneo a confutare detta presunzione». Detta considerazione non viene contraddetta dal fatto che, al punto 385 della stessa decisione, la Commissione richiami determinati indizi supplementari che la confermano.

55      Per quanto attiene alla FMC, la Commissione ha dichiarato di aver tratto la propria conclusione in merito alla sua responsabilità sulla base «del fatto che [la] FMC Foret [era] una società controllata (indirettamente) per il 100% dalla [FMC]» (punto 390 della decisione impugnata). Questa considerazione non è inficiata dal fatto che, al punto 391 della decisione impugnata, la Commissione abbia richiamato un indizio supplementare dell’influenza determinante esercitata dalla FMC sulla sua controllata.

56      Quanto a L’Air liquide, la Commissione ha osservato al punto 403 della decisione impugnata che, «dal momento che [questa] deteneva il 100% del capitale della Chemoxal all’epoca dell’infrazione e aveva il potere di designare i membri del consiglio di amministrazione della Chemoxal, [essa] [aveva] presunto che [questa] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata». La Commissione ha precisato detta considerazione evidenziando, al punto 405 della decisione impugnata, che «la partecipazione del 100% nel capitale giustifica[va] una presunzione che [poteva] essere confutata dimostrando che (…) la controllata gode[va] di una (…) autonomia».

57      Con riguardo alla SNIA, risulta dal punto 411 della decisione impugnata che la sua responsabilità è stata accertata in considerazione della sua fusione con la società che controllava il 100% del soggetto coinvolto direttamente nell’infrazione, cosicché detta situazione non è paragonabile a quella della ricorrente.

58      Infine, per quanto riguarda l’Edison, la Commissione ha osservato al punto 418 della decisione impugnata che, «in mancanza di un’argomentazione idonea a confutare la presunzione, la detenzione del 100% del capitale viene ritenuta [dalla giurisprudenza] un elemento sufficiente». Ai punti 419‑421 della decisione impugnata, la Commissione ha inoltre addotto alcuni elementi supplementari osservando che essi smentivano l’argomentazione dedotta dall’Edison in relazione all’autonomia della sua controllata.

59      Emerge dunque dai succitati punti della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto, con riguardo a tutti i destinatari della decisione impugnata, che il controllo della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata fosse sufficiente, in mancanza di argomenti idonei a rovesciare la presunzione che ne consegue, a imputare la responsabilità in capo alla società controllante, mentre gli indizi supplementari dell’influenza esercitata dalle società controllanti sulle loro controllate sono stati indicati, laddove questi erano disponibili, vuoi per suffragare la conclusione già validamente tratta sulla base del controllo dell’intero capitale sociale della controllata, vuoi per replicare alle argomentazioni sviluppate dalle società coinvolte.

60      Per quanto attiene al gruppo cui appartiene la ricorrente, la Commissione ha peraltro indicato, oltre al rapporto di partecipazione nel capitale, anche il fatto che i membri del consiglio di amministrazione dell’Arkema erano stati nominati dall’Elf Aquitaine (punto 427 della decisione impugnata), senza per questo subordinare l’imputazione in capo alla controllante del comportamento illecito di una controllata, detenuta al 100% o quasi, all’esistenza di elementi aggiuntivi.

61      Occorre pertanto respingere la presente censura, in quanto infondata e, conseguentemente, l’intero primo motivo nel suo insieme.

 Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto in merito all’imputazione dell’infrazione in capo alla Total e all’Elf Aquitaine

62      La ricorrente sostiene che, anche ammesso che il metodo consistente nel ricorrere alla presunzione in parola sia valido, la Commissione non era legittimata, in punto di fatto, a imputare l’infrazione alla Total e alla Elf Aquitaine.

63      Essa sostiene, in primo luogo, di aver rimesso in discussione detta imputazione, dimostrando l’assenza di qualsiasi implicazione dei dirigenti dell’Elf Aquitaine e della Total nelle pratiche illecite di cui è causa.

64      A tal proposito, occorre osservare che la Commissione ha imputato l’infrazione controversa in capo alla Total e alla Elf Aquitaine in quanto, all’epoca dei fatti, esse costituivano un’unica impresa con la ricorrente. Per giungere a tale conclusione, la Commissione si è basata sulla presunzione risultante dal loro controllo della quasi totalità del capitale della ricorrente e ha constatato che detta presunzione non era stata confutata nel corso del procedimento amministrativo.

65      Ora, dal momento che detta considerazione non è fondata sulla partecipazione delle società che controllavano la ricorrente ai comportamenti illeciti, l’argomentazione della ricorrente relativa alla mancanza di un’implicazione diretta dei dirigenti di dette società e alla loro non conoscenza dei fatti contestati non è idonea a rimetterla in discussione.

66      In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver confutato la presunzione in parola, avendo dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, di determinare in modo autonomo la sua politica commerciale.

67      In base alla giurisprudenza citata supra al punto 34, per rovesciare la presunzione in parola, la società controllante deve fornire sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

68      A tal fine, occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi (sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punti 61 e 74).

69      Non vi è motivo, in particolare, di limitare detta valutazione ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quali la strategia di distribuzione e dei prezzi. La presunzione in parola non può, in particolare, essere rovesciata dimostrando soltanto che è la controllata a gestire tali aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere direttive al riguardo (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 27 supra, punti 65 e 75).

70      Nel caso di specie, dal fascicolo si evince che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha sostenuto in sostanza che la sua politica commerciale non era mai stata definita dalle sue controllanti, tenuto conto, in particolare, della struttura del gruppo, come pure delle dimensioni modeste delle attività interessate dall’infrazione rispetto al suo volume d’affari complessivo.

71      È opportuno osservare fin da subito che questa argomentazione si fonda esclusivamente su semplici affermazioni dal momento che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova concreto a supporto della tesi della sua autonomia sul mercato. In particolare, nella parte della risposta alla comunicazione degli addebiti relativa a tale aspetto, la ricorrente non rimanda a nessun documento che supporti le affermazioni in essa contenute.

72      È evidente pertanto che l’argomentazione dedotta dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non è idonea a costituire un insieme di indizi sufficienti a confutare la presunzione in parola.

73      Per di più, occorre osservare che l’argomentazione di cui trattasi, oltre a non essere sostenuta da elementi di prova pertinenti, non è idonea a dimostrare l’autonomia della ricorrente.

74      In primo luogo, quanto all’affermazione della ricorrente a detta della quale la Total e l’Elf Aquitaine non erano altro che holding non operative, occorre osservare che detta circostanza da sola non permetterebbe di escludere che esse abbiano esercitato un’influenza determinante sulla ricorrente, in particolare, coordinando gli investimenti finanziari all’interno del gruppo. Nel contesto di un gruppo di società, infatti, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 63).

75      Ora, la stessa ricorrente riconosce che l’Elf Aquitaine interveniva nelle decisioni di maggiore importanza che potevano avere un impatto a livello dell’intero gruppo e che essa stabiliva in termini molto generali le linee guida circa la compatibilità delle attività dei diversi settori tra di loro, i cambiamenti di attività e la collocazione geografica delle attività nel mondo. Queste affermazioni vanno nel senso di confermare che la funzione dell’Elf Aquitaine era di assicurare un’unità di direzione e un coordinamento idonei ad influenzare il comportamento della ricorrente sul mercato.

76      In secondo luogo, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente nella parte in cui sostiene che la Total e l’Elf Aquitaine non sono mai intervenute nella definizione della politica commerciale relativa all’HP e al PBS, occorre osservare che la ripartizione dei compiti all’interno di un gruppo di società rappresenta un fenomeno del tutto normale non sufficiente a rovesciare la presunzione per cui la ricorrente, la Total e l’Elf Aquitaine avrebbero costituito una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE.

77      Non si può inoltre trarre alcuna conclusione dalla circostanza che le società controllanti non hanno mai avuto clienti in comune con la ricorrente, che non sono state presenti sui mercati su cui ha investito la ricorrente e sui mercati collegati e che l’attività relativa ai prodotti in parola non costituiva che una parte molto modesta del volume d’affari complessivo del gruppo.

78      In terzo luogo, con riguardo all’argomento della ricorrente relativo alla mancanza di un sistema di informazione e rendicontazione operante tra essa e le società controllanti, ad eccezione delle informative dovute in forza degli obblighi di legge in materia contabile o delle regolamentazioni finanziarie, occorre osservare che, posto che l’autonomia della controllata non viene valutata con riguardo ai soli aspetti di gestione operativa dell’impresa, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante, non può essere sufficiente a dimostrare la sua autonomia.

79      In quarto luogo, con riguardo agli elementi sollevati dalla ricorrente per la prima volta davanti al Tribunale, relativi al fatto che il 18 maggio 2006 essa si è staccata dal gruppo Total dal punto di vista dell’assetto capitalistico, proprietario, occorre osservare che detta separazione, successiva all’infrazione e all’adozione della decisione impugnata, non può rappresentare un indizio pertinente ai fini di valutare i legami esistenti tra le società coinvolte durante il periodo di durata dell’infrazione.

80      In quinto luogo, con riguardo all’argomentazione della ricorrente secondo cui la posizione assunta dalla Commissione nella decisione impugnata si discosterebbe da quella adottata nella decisione C (2003) 4570 del 10 dicembre 2003, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici), occorre osservare che, dai punti 373‑391 di detta decisione, si evince che la Commissione non ha assolutamente affrontato la problematica della responsabilità della società controllante la ricorrente e, in particolare, che non si è pronunciata sulla questione della sua autonomia rispetto alla società controllante.

81      Occorre osservare, a questo proposito, che la Commissione non è tenuta a verificare in modo sistematico se il comportamento illecito di una controllata possa essere imputato alla sua società controllante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punti 330 e 331). Di conseguenza, il fatto che la Commissione non abbia considerato la possibilità di indirizzare la decisione C (2003) 4570 alla società che controlla la ricorrente non esclude, da solo, la possibilità di farlo nel caso di specie in conformità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di imputabilità.

82      Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la Commissione a ragione ha concluso che gli elementi prodotti dalla ricorrente, anche se valutati nel loro insieme, non erano idonei a confutare la presunzione di cui trattasi.

83      Per quanto attiene al documento prodotto dalla ricorrente in allegato all’atto introduttivo, dal titolo «Pouvoirs internes et engagements de dépense» [Poteri interni e impegni di spesa], volto a supportare il suo argomento secondo cui la Total si limitava ad approvare gli investimenti più importanti sostenuti dalle sue controllate, occorre osservare che detto documento non è stato richiamato dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e, pertanto, non è stato invocato al fine di contestare la valutazione operata dalla Commissione nella decisione impugnata.

84      In ogni caso, si deve osservare che il documento in parola non costituisce un elemento di prova idoneo a dimostrare l’autonomia della ricorrente, dal momento che, da un lato, come emerge dalla sua risposta alla domanda di informazioni inviata dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, esso contiene le regole che disciplinano il diritto di impegnare il gruppo applicabili «a partire dal 2001» e non si riferisce pertanto al periodo in cui ha avuto luogo l'infrazione in questione e che, dall’altro, il rilievo secondo cui l’intervento della società che controlla il gruppo nella politica commerciale della sua controllata è limitato agli investimenti al di sopra di una certa soglia non è sufficiente per dimostrare l’autonomia di quest’ultima.

85      Riguardo a dette considerazioni, si deve ritenere che a ragione la Commissione ha concluso che gli elementi prodotti dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non erano sufficienti per confutare la presunzione in parola.

86      Il secondo motivo deve pertanto essere rigettato.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione

87      La ricorrente sostiene che la Commissione, non avendo preso posizione con riguardo alle argomentazioni dedotte per dimostrare la sua autonomia, ha violato l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione.

88      In primo luogo, per quanto attiene all’obbligo di motivazione, essa sostiene che la Commissione non ha risposto alle argomentazioni riassunte al punto 431 della decisione impugnata, secondo cui la nomina dei membri del suo consiglio di amministrazione da parte dell’Elf Aquitaine non dimostrava di per sé l’esercizio di un controllo effettivo e che la ricorrente godeva di totale autonomia nella determinazione della propria politica commerciale. La Commissione avrebbe, inoltre, omesso di presentare taluni argomenti dedotti dalla ricorrente, in relazione al fatto che i dirigenti delle società Total ed Elf Aquitaine non erano mai stati coinvolti nelle pratiche contestate nella decisione impugnata e al fatto che il controllo esercitato dalle società controllanti si limitava all’autorizzazione degli investimenti più importanti.

89      Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

90      Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile in solido dell’infrazione, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punti 78‑80).

91      Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, la Commissione si basa sulla presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e le società coinvolte hanno prodotto, nel corso del procedimento amministrativo, elementi volti a confutare detta presunzione, la decisione deve contenere un’esposizione sufficiente dei motivi atti a giustificare la posizione della Commissione secondo cui tali elementi non consentivano di inficiare la presunzione suddetta.

92      Occorre rilevare, a tale proposito, che dai punti 430‑441 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha adottato una posizione motivata sugli elementi dedotti dalla ricorrente e dalle sue società controllanti nell’ambito del procedimento amministrativo.

93      Dopo aver illustrato, ai punti 430‑432 della decisione impugnata, l’argomentazione svolta dalle società coinvolte nelle loro rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha infatti replicato agli argomenti sollevati, relativi principalmente all’illegittimità dell’imputazione del comportamento sulla base della presunzione, alla luce, in particolare, dei principi dell’autonomia del soggetto giuridico, della personalità delle pene, della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della parità delle armi.

94      Ai punti 433‑441 della decisione impugnata, essa ha dato atto che la presunzione operante in forza della detenzione da parte della Elf Aquitaine e della Total della quasi totalità del capitale della ricorrente non era stata confutata e che la conclusione circa la responsabilità delle prime per l’infrazione in parola doveva essere mantenuta sulla base di detta presunzione.

95      Si deve ritenere, per tali motivi, che la Commissione abbia risposto ai punti essenziali degli argomenti della ricorrente.

96      Inoltre, dato che la Commissione non era tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che le interessate hanno fatto valere dinanzi ad essa (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 64; v. altresì, in tal senso, la sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 89 supra, punto 64), non le si può contestare di non aver risposto in modo preciso a ciascun singolo argomento invocato dalla ricorrente. Una risposta globale, come quella che è stata data nel caso di specie, può essere sufficiente, infatti, a seconda delle circostanze concrete, affinché l’impresa possa difendere utilmente i propri diritti e il Tribunale possa esercitare il proprio controllo.

97      Il carattere succinto della motivazione della decisione impugnata su tale punto è giustificato d’altronde dal fatto che l’argomentazione dedotta dalla ricorrente consisteva in mere affermazioni non suffragate da elementi di prova concreti relativi alla sua pretesa autonomia sul mercato.

98      A tal proposito, per quanto attiene, più in particolare, all’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione ha omesso di riportare, ai punti 430‑432 della decisione impugnata, le sue affermazioni secondo cui il controllo esercitato dalle società controllanti si limitava all’autorizzazione degli investimenti più importanti, si deve osservare che detta affermazione coincide con quella secondo cui «[la ricorrente] gode[va] di una totale autonomia nella sua politica commerciale e nel suo comportamento sul mercato», che è riprodotta al punto 431, quarto trattino, della decisione impugnata e che è stata rigettata, in quanto insufficiente, nel quadro della risposta complessiva data agli argomenti contrari in parola, al punto 437 di detta decisione, in cui viene indicato che «la presunzione [di cui trattasi] non è stata confutata».

99      Si deve, inoltre, ricordare che il carattere succinto di detta risposta è giustificato dal fatto che le affermazioni in parola non erano supportate da alcuna prova concreta.

100    Per quanto attiene all’argomento secondo cui i dirigenti della Total e della Elf Aquitaine non erano mai stati coinvolti nelle pratiche contestate, si evince dai punti 64 e 65 che precedono che la Commissione non si è basata su tale elemento per imputare l’infrazione controversa in capo alle società controllanti, cosicché la mancata presa di posizione esplicita su detto argomento non può comportare una violazione dell’obbligo di motivazione.

101    Quanto al fatto che la Commissione non ha risposto esplicitamente all’argomento, riportato al punto 431 della decisione impugnata, secondo il quale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della ricorrente da parte della Elf Aquitaine non provava l’esercizio di un controllo effettivo, si deve osservare che, come emerge dai punti 427‑429 della decisione impugnata, detto elemento è stato menzionato ad abundantiam rispetto alla presunzione in esame e non ha condizionato l’imputazione dell’infrazione controversa in capo alle società che controllavano la ricorrente. Di conseguenza, l’assenza di una presa di posizione esplicita su tale argomento non ha impedito alla ricorrente di conoscere i motivi di tale imputazione, né di contestarli dinanzi al Tribunale.

102    Per quanto attiene, da ultimo, all’argomento della ricorrente secondo cui nel caso di specie l’obbligo di motivazione era reso più gravoso dal fatto che la decisione impugnata si basava su un approccio innovatore, si deve osservare che la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla sua controllata operante in forza del solo rapporto di partecipazione nel capitale è stata già applicata dalla Commissione, in particolare, nella decisione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, EKA Chemicals, Akzo Nobel AB, Atofina, Elf Aquitaine, Hoechst AG, Clariant GmbH, Clariant AG (Caso E‑1/37.773 – AMCA), nell’ambito della quale essa aveva imputato l’infrazione commessa dalla ricorrente a carico della Elf Aquitaine. La ricorrente non può pertanto sostenere che la Commissione, nel caso di specie, abbia applicato, nei confronti delle sue società controllanti, una posizione radicalmente nuova.

103    In ogni caso, nella decisione impugnata la Commissione non si è limitata a fornire una motivazione sommaria, bensì ha indicato, in modo esplicito, richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, sia i principi cui intendeva attenersi per identificare i destinatari della decisione (punti 370‑379 della decisione impugnata), sia l’applicazione di detti principi nei confronti del gruppo Total (punti 427‑441 della decisione impugnata).

104    Di conseguenza, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione non è fondata.

105    La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, essendosi basata su una semplice presunzione di esercizio di un’influenza determinante e avendo omesso di esaminare con cura gli elementi dedotti per confutare detta presunzione, in particolare quelli concernenti l’irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione della ricorrente da parte della Elf Aquitaine e l’autonomia della ricorrente nel determinare la sua politica commerciale.

106    Ora, come emerge dai punti 98‑101 che precedono, la risposta succinta data a tali elementi nella decisione impugnata è giustificata, quanto all’affermazione relativa all’autonomia della ricorrente, dal fatto che detta affermazione non era supportata da nessun elemento di prova concreto e, quanto all’eccepita irrilevanza della nomina dei membri del consiglio di amministrazione, dal fatto che si tratta di un elemento dedotto ad abundantiam che non ha condizionato l’imputazione in parola. Pertanto, il carattere succinto di detta risposta non consente nemmeno di constatare una violazione dell’obbligo di esaminare con cura e imparzialità gli elementi pertinenti emersi dal procedimento amministrativo.

107    La lettura dei punti 434‑441 della decisione impugnata consente altresì di constatare che la Commissione ha esaminato gli argomenti della ricorrente e delle sue società controllanti, riassunti al punto 431 della decisione impugnata, volti a contestare l’imputazione dell’infrazione in parola. L’esame della risposta alla comunicazione degli addebiti non permette inoltre di individuare altri elementi rilevanti di cui la Commissione non abbia tenuto conto.

108    Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione non è fondata.

109    Alla luce di quanto sopra, il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo

110    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando la maggiorazione in parola sulla base di considerazioni inerenti il volume d’affari realizzato dalla Elf Aquitaine e dalla Total, dal momento che l’infrazione non potrebbe essere imputata a loro carico.

111    Si deve osservare che detta censura è interamente basata sulla premessa secondo cui l’infrazione controversa non poteva essere imputata alle società che controllavano la ricorrente, la quale è stata respinta nell’ambito del primo e del secondo motivo. Essa deve pertanto essere rigettata immediatamente.

112    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e di parità di trattamento avendo tenuto conto, nel quadro della maggiorazione in parola, della dimensione e del volume d’affari del gruppo, senza dimostrare la partecipazione dei dirigenti delle società controllanti all’infrazione o l’impiego delle risorse del gruppo da parte della controllata.

113    Occorre ricordare che, per una giurisprudenza costante, la Commissione, nel determinare l’importo dell’ammenda, deve tener conto del suo carattere dissuasivo e, a tal fine, può prendere in considerazione in particolare la dimensione e la potenza economica dell’impresa in parola (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 106 e 120, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 243).

114    Occorre ricordare che la necessità di garantire un sufficiente effetto dissuasivo dell’ammenda impone che l’importo dell’ammenda venga modulato affinché questa non venga resa trascurabile o, al contrario, eccessiva, in considerazione, segnatamente, della capacità finanziaria dell’impresa in questione, conformemente agli obblighi derivanti, da un lato, dalla necessità di assicurare l’effettività dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 283, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 379).

115    È in particolare la possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare più facilmente i capitali necessari per il pagamento della sua ammenda che può giustificare, ai fini di un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I‑5859, punto 18, e sentenze Degussa/Commissione, punto 114 supra, punto 284, e Hoechst/Commissione, punto 114 supra, punto 379).

116    Nel caso di specie la Commissione ha potuto così legittimamente aumentare l’importo di partenza dell’ammenda in parola, sulla base delle dimensioni complessive dell’impresa costituita dalla ricorrente, dalla Total e dalla Elf Aquitaine.

117    Inoltre, per quanto attiene alla considerazione fondata, in particolare, sulla possibilità per l’impresa interessata di mobilizzare più facilmente i capitali necessari per il pagamento della sua ammenda, la Commissione non era tenuta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a dimostrare un nesso tra l’utilizzo delle risorse dell’impresa e l’infrazione in parola, ma poteva legittimamente tener conto delle dimensioni complessive dell’impresa.

118    Dal momento che la maggiorazione di cui trattasi si basa legittimamente sulle dimensioni dell’impresa coinvolta, non essendo le risorse impiegate nell’ambito dell’infrazione un criterio pertinente, la sua applicazione non può integrare una violazione del principio di parità di trattamento per il solo fatto che non distingue tra le imprese autrici dell’infrazione sulla base di detto criterio.

119    Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente relativa all’entità asseritamente eccessiva della maggiorazione in parola, occorre innanzitutto rilevare che l’infrazione sanzionata corrisponde a comportamenti la cui illegittimità è stata reiteratamente affermata dalla Commissione fin dai suoi primi interventi nella materia, che giustificano quindi pienamente la determinazione dell’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punti 46 e 47).

120    Va poi osservato che la Commissione dispone di un potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza. A tal proposito, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa coinvolta, comprovate dal fatturato particolarmente rilevante della Total e della Elf Aquitaine nel corso dell’ultimo esercizio precedente all’adozione della decisione impugnata (punto 463 della decisione impugnata), la maggiorazione in parola, attuata applicando il coefficiente moltiplicatore 3, non può essere ritenuta sproporzionata rispetto allo scopo dissuasivo.

121    Il quarto motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul quinto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva

122    Il motivo è suddiviso in due parti.

 Sulla prima parte, concernente una violazione del principio di legalità del reato e della pena e del principio della certezza del diritto

123    Nell’atto introduttivo la ricorrente sostiene che, basandosi su condanne precedenti, relative a fatti risalenti ad oltre 20 anni prima dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio della legalità del reato e della pena nonché il principio della certezza del diritto.

124    In occasione dell’udienza, essa ha precisato che, avendo preso conoscenza delle sentenze della Corte 8 febbraio 2007 (causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione Racc. pag. I‑1331) e 17 giugno 2010 (causa C‑413/08 P, Lafarge/Commissione, Racc. pag. I‑5361), rinunciava alla presente parte del sesto motivo, pur mantenendo l’argomentazione svolta nell’ambito della seconda parte di detto motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità, circostanza di cui si è dato atto nel verbale d’udienza.

125    Non è più necessario pertanto esaminare la prima parte del motivo.

 Sulla seconda parte del motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità

126    In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio del ne bis in idem in quanto essa invoca, nella decisione impugnata, quelle stesse condanne precedenti che erano già state prese in considerazione nei suoi riguardi ai fini della recidiva in due decisioni anteriori, la decisione C (2003) 4570 e la decisione C (2004) 4876.

127    Va ricordato che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione, di identità dei fatti, di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato. Detto principio vieta, quindi, di sanzionare una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 338).

128    Ora, da un lato, occorre osservare che, nella misura in cui la Commissione tiene conto, nella decisione impugnata, di infrazioni precedenti al fine non di sanzionare nuovamente dette infrazioni, ma soltanto di sanzionare la partecipazione della ricorrente all’intesa oggetto della decisione impugnata tenendo conto del suo comportamento recidivo, il fatto che la Commissione abbia già considerato le medesime infrazioni nell’ambito delle due decisioni precedenti non integra una violazione del principio del ne bis in idem.

129    Dall’altro lato, e in ogni caso, occorre osservare che le condizioni cumulative di applicabilità del principio del ne bis in idem esposte al punto 127 che precede non sono soddisfatte, dal momento che non ricorre la condizione dell’identità dei fatti. Nella decisione impugnata, infatti, la Commissione ha sanzionato la ricorrente in ragione della sua partecipazione all’intesa, in relazione alla quale la Commissione non aveva in precedenza né avviato azioni, né adottato decisioni, come peraltro non contestato neppure dalla ricorrente.

130    Nel prendere in considerazione le sue decisioni 85/74 e 94/599 al fine di accertare, nella decisione impugnata, il comportamento recidivo della ricorrente, la Commissione non ha pertanto violato il principio del ne bis in idem, pur avendo tenuto conto di quella stessa circostanza aggravante nelle decisioni C (2003) 4570 e C (2004) 4876.

131    La presente censura della ricorrente deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

132    In secondo luogo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità applicando, nella decisione impugnata, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo della recidiva, occorre in primis rigettare, in quanto infondato, il suo argomento secondo cui l’obiettivo di dissuasione è già stato raggiunto essendosi tenuto conto della stessa circostanza aggravante nelle decisioni C (2003) 4570 e C (2004) 4876.

133    Il fatto che la Commissione abbia già tenuto conto delle decisioni 85/74 e 94/599 per accertare la recidiva nel quadro di altre infrazioni non le impedisce, infatti, di tener conto di dette due decisioni nella decisione impugnata nell’ambito dell’esame della gravità dell’infrazione in parola e al fine di dissuadere la ricorrente dal reiterare in avvenire il suo comportamento illecito.

134    Ognuna di dette infrazioni costituiva, l’una indipendentemente dall’altra, una ripetizione del comportamento contrario alle regole di concorrenza, quale accertato nell’ambito delle decisioni 85/74 e 94/599, comprovante la propensione della ricorrente a non trarre le debite conseguenze da tali condanne (v., in tal senso, sentenza Groupe Danone/Commissione, punto 124 supra, punto 40).

135    Quindi, occorre rigettare, in quanto inefficace, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità applicando nei suoi confronti una nuova maggiorazione a titolo della recidiva, anche se la stessa circostanza era stata presa in considerazione nelle decisioni C (2003) 4570 e C (2004) 4876 e che, di conseguenza, questa non le avrebbe permesso in alcun modo di adeguare la sua condotta. Infatti, dal momento che la Commissione non si è basata su dette decisioni per stabilire il comportamento recidivo della ricorrente, non rileva, nel caso di specie, il fatto che esse siano state adottate successivamente al compimento dell’infrazione sanzionata nella decisione impugnata.

136    Alla luce di dette considerazioni, occorre respingere la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e, pertanto, la seconda parte del presente motivo, nonché il presente motivo nel suo insieme.

 Sul sesto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione

137    I punti 21‑23 della comunicazione sulla cooperazione stabiliscono quanto segue:

«21. Al fine di poter beneficiare di [una riduzione dell’ammontare dell’ammenda], un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22. Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore [di quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

a)      se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

b)      il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:

–        Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%,

–        Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%,

–        Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%;

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire [dalla] data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

138    Nel caso di specie, la Commissione ha constatato che la Degussa soddisfaceva le condizioni per beneficiare della piena esenzione dall’ammenda. L’EKA Chemicals, la ricorrente e la Solvay, considerate rispettivamente, la prima, la seconda e la terza impresa ad aver soddisfatto la condizione di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, hanno ottenuto una riduzione dell’importo dell’ammenda pari al 40, al 30 e al 10% (punti 501‑524 della decisione impugnata).

139    Con il presente motivo la ricorrente sostiene, essenzialmente, che la decisione impugnata è viziata da errori di fatto e di diritto e che il Tribunale dovrebbe riconoscerle un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione dell’ampiezza e dell’importanza della sua collaborazione nel corso del procedimento amministrativo.

140    Il presente motivo è suddiviso in quattro parti.

 Sulla prima parte, relativa ad un errore di diritto nell’interpretazione della comunicazione sulla cooperazione

141    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto, al punto 512 della decisione impugnata, adottando un’interpretazione «meramente cronologica» della comunicazione sulla cooperazione e valutando la data del contributo quale criterio essenziale ai fini della sua applicazione. Essa sostiene, in particolare, di aver apportato il contributo più importante ai fini dell’accertamento dell’infrazione, cosicché il valore aggiunto significativo del suo contributo giustifica il fatto di considerarla la «prima impresa» ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione.

142    Si deve osservare che dagli elementi non contestati della decisione impugnata si evince che l’EKA Chemicals ha presentato la sua richiesta di clemenza il 29 marzo 2003, ha reso una dichiarazione orale il 31 marzo 2003 e ha fornito elementi di prova dell’infrazione nel corso della medesima settimana (punti 67, 503 e 505 della decisione impugnata).

143    È parimenti pacifico che è a seguito di tali fatti che la ricorrente, il 3 aprile 2003, alle 15.50, ha inviato a mezzo fax la propria richiesta di clemenza, accompagnata da tredici allegati contenenti documenti relativi all’intesa in parola. Il 26 maggio 2003, essa ha prodotto davanti alla Commissione nuovi elementi relativi alla sua richiesta di clemenza, tra cui le spiegazioni dei documenti trasmessi il 3 aprile 2003 (punti 69, 510 e 516 della decisione impugnata).

144    Nella decisione impugnata, la Commissione ha indicato che l’EKA Chemicals era stata la prima a soddisfare le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, in quanto quest’ultima aveva fornito, il 29 e il 31 marzo 2003, elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione al momento della presentazione (punto 503 della decisione impugnata) e che la ricorrente era stata la seconda impresa a soddisfare dette stesse condizioni grazie agli elementi forniti il 3 aprile 2003 (punto 509 della decisione impugnata).

145    Al punto 512 della decisione impugnata, contestato dalla ricorrente, la Commissione ha precisato quanto segue:

«(…) emerge chiaramente dal punto 23 della comunicazione sulla [cooperazione] che la data in cui ogni comunicazione supera il livello a partire dal quale si ritiene che gli elementi di prova apportino un valore aggiunto significativo è determinante ai fini del calcolo della forcella della riduzione. Gli elementi di prova vengono confrontati con quelli già in possesso della Commissione alla data in cui tali elementi vengono forniti. Di conseguenza, al fine di stabilire se la comunicazione in parola costituisca un valore aggiunto significativo, vengono presi in considerazione soltanto gli elementi già presenti nel fascicolo della Commissione e le prove fornite dall’impresa interessata. Così [la Commissione] (…) ritiene che la comunicazione dell’EKA [Chemicals] del 29 marzo 2003 superi, unitamente alla sua dichiarazione del 31 marzo 2003, la succitata soglia in conformità del punto 21 della comunicazione sulla [cooperazione]. Ne consegue che l’EKA [Chemicals] può beneficiare di una riduzione all’interno della prima forcella indicata al punto 23 della comunicazione sulla [cooperazione]. Questo significa che il valore delle comunicazioni della [ricorrente] non può rilevare che ai fini della determinazione di un’eventuale riduzione all’interno della forcella successiva».

146    Si deve osservare, a tal proposito, che emerge dai punti 21 e 23 della comunicazione sulla cooperazione che, per poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli che erano già in suo possesso.

147    Inoltre, ai fini dell’applicazione delle forcelle di riduzione dell’importo dell’ammenda previste al punto 23, lett. b), di detta comunicazione, la Commissione deve stabilire il momento in cui l’impresa ha soddisfatto detta condizione.

148    Detta interpretazione è confermata anche dall’economia del sistema previsto dalla comunicazione in parola, che prevede tre distinte forcelle per la «prima», la «seconda» e le «altre» imprese che soddisfino la condizione di cui trattasi, il che implica quindi che la Commissione determina il momento preciso in cui le condizioni per la riduzione dell’importo dell’ammenda sono soddisfatte dall’impresa interessata, confrontando gli elementi di prova forniti e quelli che erano già in possesso della Commissione al momento della domanda.

149    Alla luce di dette considerazioni è quindi a buon diritto che la Commissione, ai punti 503 e 509 della decisione impugnata, ha fissato le forcelle previste al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione tenendo conto del momento in cui, rispettivamente, l’EKA Chemicals e la ricorrente hanno soddisfatto le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.

150    Queste considerazioni non vengono rimesse in discussione dagli argomenti dedotti dalla ricorrente che contesta questo approccio per diversi motivi.

151    In primo luogo, l’interpretazione avanzata dalla ricorrente, a detta della quale il riferimento alla «prima» impresa, contenuto al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, deve essere letto come riferito all’impresa il cui contributo presenta il valore aggiunto maggiore, non risulta in nessun modo dal tenore letterale di detto punto, che si riferisce specificatamente alla «prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21», vale a dire la condizione di fornire elementi di prova che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione al momento della richiesta.

152    In secondo luogo, la ricorrente ha torto nel contestare alla Commissione di essersi basata su un approccio «meramente cronologico», che andrebbe a ricompensare la prima impresa che coopera, facendo prevalere, così, «il solo criterio cronologico, indipendentemente dal grado di valore aggiunto del contributo».

153    Come risulta dai punti 503, 509 e 515 della decisione impugnata, infatti, nel classificare le imprese che hanno presentato richiesta di clemenza sulla base della forcella prevista al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione non si è riferita soltanto all’ordine secondo il quale le imprese avevano presentato le loro richieste, bensì ha tenuto conto del valore dei loro contributi, esaminando, in conformità della condizione prevista al punto 21 di detta comunicazione, se gli elementi di prova dedotti avessero un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in suo possesso al momento della presentazione, rispettivamente, di ciascuna richiesta.

154    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, detto approccio, tenendo conto tanto dell’aspetto temporale, quanto dell’aspetto qualitativo del contributo e premiando l’impresa che, per prima, ha soddisfatto le condizioni previste per la riduzione, è conforme agli obiettivi perseguiti dalla comunicazione sulla cooperazione, in quanto incoraggia le imprese che intendono cooperare ad intervenire al più presto nell’inchiesta, presentando con la loro prima richiesta l’insieme degli elementi di prova di cui dispongono. In particolare, incentivando a superare la soglia del valore aggiunto significativo fin dalla prima richiesta, esso permette di evitare che l’impresa che presenta richiesta di clemenza centellini i suoi sforzi di cooperazione durante tutto il procedimento.

155    In terzo luogo, dato che la comunicazione sulla cooperazione si fonda su un approccio che impone la determinazione di un ordine cronologico preciso delle domande, in linea con gli obiettivi di trasparenza e certezza del diritto, la sua applicazione non può divergere a seconda che l’intervallo tra le domande sia lungo o breve. Ne consegue che la ricorrente non può validamente invocare la circostanza che, nel caso di specie, le richieste si sono susseguite a qualche giorno di distanza, per quanto riguarda la richiesta dell’EKA Chemicals e la sua, se non addirittura con un intervallo di qualche ora, quanto alla sua richiesta e a quella della Solvay.

156    In quarto luogo, la ricorrente non può argomentare sulla base della soluzione adottata nella sentenza del Tribunale 6 maggio 2009 causa T‑116/04, Wieland‑Werke/Commissione (Racc. pag. II‑1087, punto 127), in base alla quale, nell’ambito della valutazione dei gradi della cooperazione fornita rispettivamente da due imprese, il fattore cronologico non può essere preso in conto in situazioni in cui le informazioni trasmesse dalle parti interessate lo sono state in un intervallo di tempo abbastanza breve e in una fase del procedimento amministrativo sostanzialmente identica.

157    Basti ricordare che la soluzione invocata riguarda il punto D della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4), che non fa alcun riferimento al criterio dell’anteriorità della cooperazione di un’impresa rispetto ad un’altra, tant’è che, nella sentenza invocata, è stato peraltro precisato che il Tribunale ha rigettato l’argomento concernente l’applicazione analogica del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, applicabile alla fattispecie qui in esame (sentenza Wieland‑Werke/Commissione, punto 156 supra, punti 126 e 129).

158    In quinto luogo, nei limiti in cui la ricorrente fa valere le regole applicabili all’interno di determinati Stati membri, è sufficiente osservare che, dal momento che il programma di clemenza adottato dalla Commissione ha natura autonoma, i programmi applicati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri non possono inficiare l’interpretazione risultante dalle disposizioni di cui ai punti 21 e 23 della comunicazione sulla cooperazione.

159    In sesto luogo, con riguardo al modello di programma di clemenza elaborato dalla Rete europea della concorrenza nel settembre 2006, occorre osservare che detto modello, volto, in particolare, a portare all’armonizzazione volontaria dei programmi di clemenza applicati negli Stati membri che fanno parte della rete, è successivo all’adozione della comunicazione sulla cooperazione e pertanto non può servire quale elemento utile per la sua interpretazione.

160    In ogni caso, il punto 11 di detto modello, invocato dalla ricorrente, in base al quale «per definire il livello adeguato di riduzione dell’ammenda, l’autorità garante della concorrenza terrà conto della data in cui le prove sono state trasmesse (e anche dell’ordine di presentazione delle richieste da parte delle imprese) e del valore aggiunto globale costituito da dette prove», non esclude in alcun modo l’approccio adottato dalla Commissione nel caso di specie, che si basa proprio su detti fattori. Quanto alla precisa combinazione dei fattori temporali e qualitativi, il punto 24 del medesimo modello prevede la possibilità «di combinare detti parametri in modi diversi al fine di premiare il richiedente per il suo contributo», sottolineando al contempo l’importanza di «un netto scarto evidente tra l’immunità dall’ammenda e la riduzione del suo importo al fine di rendere le domande di immunità decisamente più interessanti», il che non è oggetto di discussione nel caso di specie.

161    Infine, nei limiti in cui la ricorrente nel ricorso «invita il Tribunale a esaminare d’ufficio la possibile illegittimità delle disposizioni in parola della citata comunicazione con riguardo ai principi generali del diritto, in particolare, ai principi di parità di trattamento, proporzionalità ed equità», è sufficiente osservare che detta ultima argomentazione non si basa su nessun argomento distinto rispetto a quelli esaminati e rigettati qui sopra e che quindi non può essere accolto.

162    La prima parte del motivo deve pertanto essere rigettata.

 Sulla seconda parte, relativa al maggior valore aggiunto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente rispetto a quelli offerti dall’EKA Chemicals

163    La ricorrente afferma che, se la Commissione avesse interpretato correttamente la comunicazione sulla cooperazione, essa sarebbe necessariamente giunta alla conclusione che era stata la ricorrente la prima impresa a soddisfare le condizioni per ottenere la riduzione dell’ammenda. Gli elementi di prova forniti dalla ricorrente avrebbero contribuito ampiamente all’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione e, in particolare, costituirebbero un valore aggiunto ben più importante rispetto a quelli forniti dall’EKA Chemicals.

164    Dall’esame della prima parte del presente motivo emerge che, a buon diritto, la Commissione ha fissato l’ordine delle imprese che hanno soddisfatto le condizioni per ottenere una riduzione dell’ammenda, verificando se l’impresa interessata avesse fornito elementi di prova che costituivano un valore aggiunto ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione prima che un’altra impresa soddisfacesse dette condizioni.

165    Dal momento che la Commissione ha constatato che gli elementi forniti dall’EKA Chemicals tra il 29 e il 31 marzo 2003 avevano soddisfatto dette condizioni, circostanza questa che la ricorrente non contesta nell’ambito del presente motivo, essa l’ha correttamente classificata come la prima impresa ai sensi del punto 23, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione, indipendentemente dal valore dei contributi intervenuti successivamente, tra cui quello della ricorrente.

166    La seconda parte del motivo non può pertanto trovare accoglimento.

 Sulla terza parte, presentata in via subordinata, relativa alla mancanza di valore aggiunto significativo degli elementi forniti dall’EKA Chemicals

167    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di fatto nel ritenere che gli elementi forniti dall’EKA Chemicals il 29 e il 31 marzo 2003 avessero costituito un «valore aggiunto significativo» ai sensi dei punti 21‑23 della comunicazione sulla cooperazione. Secondo la ricorrente, detti elementi non fanno che corroborare quelli forniti dalla Degussa e si riferiscono, essenzialmente, al mercato scandinavo e alle riunioni bilaterali all’inizio dell’infrazione, prima che venissero stabilite le «regole del gioco» dell’intesa multilaterale in parola.

168    Occorre ricordare a questo riguardo che, benché la Commissione non possa, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, ignorare il principio di parità di trattamento, essa gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da una determinata impresa. Pertanto, solo un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione può essere censurato (v. sentenza Wieland‑Werke/Commissione, punto 156 supra, punto 124 e la giurisprudenza ivi citata).

169    Nel caso di specie la Commissione ha constatato che l’EKA Chemicals aveva prodotto elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in suo possesso alla data del contributo di cui trattasi (punto 503 della decisione impugnata).

170    A questo proposito, occorre osservare innanzitutto che, come si evince dal punto 506 della decisione impugnata, l’EKA Chemicals ha fornito documenti risalenti al periodo controverso ed inerenti a determinate riunioni e ad altri contatti collusivi, relativi a fatti precedentemente ignorati dalla Commissione e che hanno avuto, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 14 ottobre 1997, un impatto diretto sulla determinazione della durata dell’intesa, oltre che elementi che suffragano ed integrano quelli prodotti dalla Degussa in relazione al periodo compreso tra il 14 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999.

171    Per quanto attiene all’accertamento di un’unica infrazione compiuta all’interno del territorio del SEE, circostanza questa non contestata dalla ricorrente, la valutazione delle informazioni fornite dall’EKA Chemicals non può essere rimessa in discussione in virtù del fatto che esse riguardavano prevalentemente il mercato scandinavo. Occorre inoltre ricordare che l’EKA Chemicals ha prodotto informazioni sui contatti tra i produttori sul «continente» e che, inoltre, alcuni dei comportamenti illeciti hanno interessato indistintamente il mercato scandinavo e quello «continentale» (v., in particolare, i punti 106 e 144 della decisione impugnata).

172    Inoltre, la circostanza dedotta dalla ricorrente secondo cui il contributo dell’EKA Chemicals riguardava, in larga misura, il periodo iniziale dell’impresa non idoneo a rimettere in discussione il suo valore aggiunto significativo. Occorre osservare che gli elementi forniti dall’EKA Chemicals hanno permesso alla Commissione di fissare la data d’inizio dell’intesa al 31 gennaio 1994 e di stabilire i fatti relativi al periodo iniziale dell’intesa, tra il 31 gennaio 1994 e il 14 ottobre 1997. Detti elementi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si sono limitati a corroborare le informazioni di cui la Commissione già disponeva al momento della presentazione della domanda di cui trattasi. Come emerge dal punto 506 della decisione impugnata, inoltre, il contributo dell’EKA Chemicals comprendeva anche elementi che suffragavano e completavano quelli prodotti dalla Degussa per il periodo successivo, tra il 14 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999.

173    Dato che detta valutazione non è influenzata dal valore del contributo apportato dalla ricorrente, quest’ultima non la può validamente contestare sostenendo di aver messo a disposizione elementi più dettagliati in relazione ai precisi meccanismi di funzionamento dell’intesa di cui trattasi nei periodi interessati.

174    Inoltre, il valore aggiunto significativo degli elementi prodotti dall’EKA Chemicals non viene tantomeno rimesso in discussione, da ultimo, dall’argomentazione della ricorrente a detta della quale tali elementi verrebbero presi in considerazione in un numero ridotto di punti della decisione impugnata.

175    Alla luce di tali considerazioni, si deve riconoscere che gli elementi dedotti dalla ricorrente non dimostrano che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel concludere che l’EKA Chemicals aveva presentato elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione, prima della data di presentazione della richiesta di clemenza della ricorrente.

176    La terza parte del motivo deve pertanto essere respinta.

 Sulla quarta parte, presentata in ulteriore subordine, basata su una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione

177    La ricorrente sostiene che la Commissione le avrebbe dovuto accordare, al di fuori dell'ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione e in conformità degli orientamenti, una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda in considerazione della sua collaborazione effettiva al fine di rispecchiare il «giusto valore» del suo contribuito, dal momento che la riduzione accordata in applicazione di detta comunicazione sarebbe manifestamente insufficiente.

178    Basti ricordare, a tal proposito, che, con riguardo alle infrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, in linea di principio, l’interessato non può validamente addebitare alla Commissione di non aver preso in considerazione il grado della sua cooperazione come circostanza attenuante al di fuori dell’ambito giuridico della comunicazione sulla cooperazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 586 e la giurisprudenza ivi citata).

179    Tanto più che, nella fattispecie, la Commissione ha tenuto conto della cooperazione della ricorrente, riducendo l’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Date le circostanze, non si può validamente contestare alla Commissione di non aver ulteriormente ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente al di fuori dell’ambito di applicazione di detta comunicazione.

180    Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente invoca l’esistenza di asserite circostanze che giustificherebbero una deroga a dette considerazioni, sostenendo che il valore del suo contributo non sarebbe stato considerato che in maniera parziale nel quadro dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, occorre ricordare che la Commissione ha riconosciuto alla ricorrente la riduzione massima, pari al 30%, prevista nella forcella ad essa applicabile in virtù del punto 23 di detta comunicazione e ciò pur avendo la ricorrente fornito elementi aggiuntivi solo il 26 maggio 2003, diverse settimane dopo la sua richiesta iniziale e consistenti soltanto in tredici allegati contenenti documenti relativi all’intesa in parola (punti 510 e 513 della decisione impugnata).

181    Di conseguenza, dato che la collaborazione della ricorrente è stata premiata con il riconoscimento della riduzione massima prevista in seno alla forcella applicabile in virtù della comunicazione sulla cooperazione, essa non potrà, in ogni caso, validamente reclamare, allo stesso titolo, una riduzione aggiuntiva sulla base degli orientamenti.

182    Il sesto motivo deve pertanto essere rigettato.

183    Infine, per quanto attiene alla domanda, proposta in via subordinata, volta ad ottenere la modifica dell’importo dell’ammenda comminata alla ricorrente, il Tribunale ritiene che, dal momento che nessuno degli elementi dedotti nel caso di specie è idoneo a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, non vi sia motivo, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, di dare seguito a detta domanda.

184    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

185    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L'Arkema France SA è condannata alle spese.

Vadapalas

Prek

Dittrich

Truchot

 

       O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2011.

Firme

Indice


Fatti

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, relativo ad una violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse da una sua controllata e ad una violazione del principio di parità di trattamento

Osservazioni preliminari

Sull’asserita violazione delle regole in materia di imputabilità in capo alla società controllante delle infrazioni commesse da una sua controllata

Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento

Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto in merito all’imputazione dell’infrazione in capo alla Total e all’Elf Aquitaine

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione

Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo dell’effetto dissuasivo

Sul quinto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla maggiorazione dell’ammenda a titolo della recidiva

Sulla prima parte, concernente una violazione del principio di legalità del reato e della pena e del principio della certezza del diritto

Sulla seconda parte del motivo, concernente una violazione del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità

Sul sesto motivo, relativo ad errori di diritto e di fatto quanto alla riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione

Sulla prima parte, relativa ad un errore di diritto nell’interpretazione della comunicazione sulla cooperazione

Sulla seconda parte, relativa al maggior valore aggiunto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente rispetto a quelli offerti dall’EKA Chemicals

Sulla terza parte, presentata in via subordinata, relativa alla mancanza di valore aggiunto significativo degli elementi forniti dall’EKA Chemicals

Sulla quarta parte, presentata in ulteriore subordine, basata su una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.