Language of document : ECLI:EU:T:2011:378

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

14 luglio 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Perossido d’idrogeno e perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Diritti della difesa – Presunzione di innocenza – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Principio di legalità del reato e della pena – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Ammende»

Nella causa T‑190/06,

Total SA, con sede in Courbevoie (Francia),

Elf Aquitaine SA, con sede in Courbevoie,

rappresentate dagli avv.ti É. Morgan de Rivery, A. Noël‑Baron, e E. Lagathu,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Arbault e dalla sig.ra O. Beynet, successivamente dai sigg. V. Bottka, P.J. Van Nuffel e B. Gencarelli, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) e, in via subordinata, la domanda di riforma dell’art. 2, lett. i), di detta decisione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. V. Vadapalas (relatore), facente funzione di presidente, M. Prek, A. Dittrich, L. Truchot e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Total SA e l’Elf Aquitaine SA, ricorrenti, sono società di diritto francese che controllano il gruppo cui appartiene l’Arkema France SA (già Atofina SA; in prosieguo: l’«Arkema»), che all’epoca dei fatti commercializzava, segnatamente, perossido di idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).

2        Tra il momento in cui ha avuto inizio l’infrazione e il mese di aprile del 2000, l’Elf Aquitaine era, con il 97,5%, l’azionista principale dell’Arkema. A partire da tale data, l’Arkema è stata detenuta per il 96,48% dall’Elf Aquitaine, quest’ultima a sua volta detenuta per il 99,43% dalla Total.

3        Nel novembre del 2002 la Degussa AG ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

4        La Degussa ha fornito alla Commissione le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di tre imprese, tra cui quelli dell’Arkema.

5        In seguito a tali verifiche, diverse imprese, tra cui segnatamente l’EKA Chemicals AB, l’Arkema e la Solvay SA, hanno chiesto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e hanno trasmesso alla Commissione elementi di prova riguardanti l’intesa in questione.

6        Il 26 gennaio 2005 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alle ricorrenti e alle altre imprese coinvolte.

7        Dopo aver sentito le imprese interessate il 28 e il 29 giugno 2005, la Commissione ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals, Degussa, Edison SpA, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA, Solvay Solexis SpA, delle ricorrenti e di Arkema (caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alle ricorrenti con lettera dell’8 maggio 2006.

 Decisione impugnata

8        Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).

9        L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.

10      Le ricorrenti e l’Arkema sono state ritenute responsabili «in solido» dell’infrazione (punto 441 della decisione impugnata).

11      Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

12      La Commissione ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto 452 della decisione impugnata) e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).

13      Le ricorrenti e l’Arkema, in applicazione di un trattamento differenziato, sono state classificate nella terza categoria, corrispondente all’importo di base di EUR 20 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).

14      Per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, al suddetto importo di partenza è stato applicato un coefficiente moltiplicatore pari a 3, in considerazione del rilevante fatturato delle ricorrenti (punto 463 della decisione impugnata).

15      Dato che, secondo la Commissione, l’Arkema e l’Elf Aquitaine hanno partecipato all’infrazione dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000, ossia per un periodo di cinque anni e sette mesi, l’importo dell’ammenda ad esse applicabile è stato maggiorato del 55% in ragione della durata (punto 467 della decisione impugnata). La maggiorazione non è stata applicata all’importo dell’ammenda inflitta alla Total, poiché detta società è stata ritenuta responsabile per l’infrazione in parola per il periodo dal 30 aprile al 31 dicembre 2000 (punto 468 della decisione impugnata).

16      La Commissione ha ritenuto applicabile una circostanza aggravante nei confronti dell’Arkema in ragione della situazione di recidiva in relazione alle infrazioni riscontrate nella sua decisione 23 novembre 1984, 85/74/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (Caso IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1), e nella sua decisione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (Caso IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14). Essa ha applicato quindi all’importo di base dell’ammenda imputabile all’Arkema una maggiorazione pari al 50% dell’importo di base che le sarebbe stato applicato se le ricorrenti, società controllanti del gruppo, non fossero state destinatarie della decisione impugnata (punti 469‑471 e nota a piè di pagina n. 409 della decisione impugnata).

17      La Commissione ha riconosciuto che l’Arkema era la seconda società ad aver soddisfatto la condizione posta al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione e le ha accordato, per tale motivo, una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda, applicando detta riduzione all’intero importo dell’ammenda inflitta all’Arkema e alle ricorrenti (punti 509‑514 e 529 della decisione impugnata).

18      L’art. 1, lett. o)‑q), della decisione impugnata stabilisce che le tre società hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE, per aver partecipato all’infrazione in parola, la Total, dal 30 aprile al 31 dicembre 2000, l’Arkema e l’Elf Aquitaine, dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000.

19      L’art. 2, lett. i), della decisione impugnata infligge all’Arkema un’ammenda pari a EUR 78,663 milioni, di cui la Total e l’Elf Aquitaine sono considerate responsabili «in solido», rispettivamente, per l’importo di EUR 42 milioni e EUR 65,1 milioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 19 luglio 2006 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

21      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.

22      A causa dell’impedimento di due membri della sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

23      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale il 28 aprile 2010, la Commissione ha prodotto, con lettera del 4 maggio 2010, alcuni elementi del fascicolo amministrativo citati dalle ricorrenti nel ricorso.

24      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti al Tribunale all’udienza che si è svolta il 3 settembre 2010.

25      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare gli artt. 1, lett. o) e p), 2, lett. i), 3 e 4 della decisione impugnata;

–        in via subordinata, modificare l’art. 2, lett. i), della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione le ha condannate al pagamento di un’ammenda in solido con l’Arkema, e ridurre l’importo di detta ammenda;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

27      A sostegno della loro domanda volta ad ottenere l’annullamento parziale della decisione impugnata, le ricorrenti deducono dieci motivi, relativi, il primo, ad una violazione dei diritti della difesa, il secondo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo ad una violazione del carattere unitario della nozione di impresa, il quarto ad una violazione delle regole in materia di imputazione in capo alle società controllanti delle infrazioni commesse dalle loro controllate, il quinto ad errori di valutazione per quanto attiene alla Total, il sesto ad una violazione di numerosi principi essenziali, riconosciuti dall’insieme degli Stati membri e facenti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il settimo ad una violazione del principio di buona amministrazione, l’ottavo ad una violazione del principio di certezza del diritto, il nono ad una violazione di determinati principi fondamentali che regolano la definizione delle ammende e il decimo ad uno sviamento di potere.

28      In via subordinata, con l’undicesimo motivo, le ricorrenti chiedono la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in forza dell’art. 2, lett. i), della decisione impugnata.

29      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare in primis l’argomentazione dedotta nell’ambito del quarto motivo.

 Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle regole in materia di imputazione in capo alle società controllanti delle infrazioni commesse dalle loro controllate

30      Il quarto motivo si articola in tre capi. Occorre esaminare, innanzi tutto, la seconda parte di detto motivo.

 Sulla seconda parte, relativa ad un errore di diritto con riguardo all’interpretazione della giurisprudenza in materia di imputabilità e al rispetto da parte della Commissione della sua prassi decisionale

–       Osservazioni preliminari

31      Si deve ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che svolga un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

32      La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, doveva essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Qualora tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

34      L’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengono addebitati i fatti invocati (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 58, e la giurisprudenza ivi citata).

36      Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa nel senso sopra illustrato. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 59).

37      La Corte ha altresì dichiarato che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

38      La Corte ha quindi precisato che, ciò premesso, era sufficiente che la Commissione provasse che l’intero capitale di una controllata era detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata, la Commissione ha riassunto, riferendosi alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, i principi che intendeva applicare per identificare i destinatari della decisione impugnata.

40      Essa ha rammentato che una società controllante può essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata se la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società controllante. Essa ha precisato che è possibile, in sostanza, presumere che una controllata al 100% applichi essenzialmente le istruzioni impartite dalla sua controllante, potendo quest’ultima confutare la presunzione dando prova contraria (punto 374 della decisione impugnata).

41      Per quanto attiene alla responsabilità dell’Elf Aquitaine, la Commissione ha osservato che essa aveva detenuto il 98% del capitale dell’Arkema e aveva sempre nominato i membri del consiglio di amministrazione di detta società. La Commissione ha quindi presunto che l’Elf Aquitaine esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (punto 427 della decisione impugnata).

42      Quanto alla Total, la Commissione ha evidenziato che essa aveva acquisito il controllo del 99,43% del capitale dell’Elf Aquitaine nell’aprile del 2000 e che controllava, direttamente o indirettamente, il capitale delle società del gruppo che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito dei comportamenti illeciti e che, tenuto conto di dette circostanze, la Commissione aveva presunto che la Total avesse esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate Elf Aquitaine e Arkema (punti 428 e 429 della decisione impugnata).

43      La Commissione ha illustrato e ha poi esaminato, rispettivamente ai punti 430‑432 e 433‑440 della decisione impugnata, gli argomenti addotti dalle ricorrenti per contestare l’imputazione dell’infrazione in parola.

44      Al punto 441 della decisione impugnata, essa ha confermato la propria conclusione, secondo cui l’Arkema e le ricorrenti formavano una sola impresa, e le ha considerate responsabili dell’infrazione in parola, fermo restando che la Total era chiamata a rispondere dell’infrazione soltanto a partire dal momento in cui aveva acquisito il controllo sul capitale dell’Elf Aquitaine, vale a dire per il periodo ricompreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2000.

45      Nel contestare detta valutazione le ricorrenti sollevano, in sostanza, due censure, relative, da un lato, alla validità della presunzione di cui trattasi e, dall’altro, al rigetto degli elementi dedotti per dimostrare l’autonomia dell’Arkema.

–       Sulla validità della presunzione di cui trattasi

46      Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione non poteva, a pena di disconoscere la giurisprudenza e la propria prassi decisionale in materia, imputare loro il comportamento dell’Arkema sulla base della sola presunzione basata sul quasi totale controllo del capitale di detta controllata.

47      Si deve osservare che il metodo seguito dalla Commissione per imputare l’infrazione controversa in capo alle ricorrenti, essendo basato sulla presunzione di cui trattasi, è conforme alla giurisprudenza citata ai punti 31‑38 che precedono.

48      Da un lato, contrariamente a quanto le ricorrenti sembrano suggerire, detta imputazione non si basa sulla sola detenzione del capitale, bensì anche sulla constatazione che la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante sulle loro controllate non era stata confutata (v., in particolare, punti 437 e 441 della decisione impugnata).

49      Dall’altro, risulta da detta giurisprudenza (v., in particolare, punti 37 e 38 supra) che la struttura di detenzione del capitale di una società controllata costituisce un criterio sufficiente per stabilire detta presunzione, senza che la Commissione sia tenuta ad indicare indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza da parte della società controllante, come preteso dalle ricorrenti.

50      Detta conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che è stato possibile accertare simili indizi supplementari nell’ambito della causa che ha portato alla sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione, causa T‑112/05 (Racc. pag. II‑5049, punti 13 e 54). Risulta infatti inequivocabilmente, tanto dalla citata sentenza 12 dicembre 2007, Akzo Nobel e a./Commissione (punti 61 e 62), quanto dalla sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra (punti 61 e 62), che l’applicazione della presunzione in parola non è subordinata all’esistenza dei menzionati indizi supplementari. Allo stesso modo, la Commissione non è tenuta, a tal fine, a dimostrare che la società controllante era, all’epoca dei fatti, a conoscenza del comportamento illecito della sua controllata.

51      Occorre altresì osservare che la giurisprudenza succitata si riferisce specificatamente al particolare caso in cui la società controllante detiene il 100% del capitale della sua controllata (sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 60). Ora, nel caso di specie le ricorrenti non detenevano la totalità del capitale della controllata in parola (v. punto 2 supra).

52      Si deve, tuttavia, evidenziare che le ricorrenti non contestano alcunché in merito al fatto che le loro partecipazioni non raggiungevano il 100%. Al contrario, la loro argomentazione relativa alla possibilità per la Commissione di avvalersi della presunzione di cui trattasi fa riferimento indistintamente al caso della detenzione del «100% o quasi» del capitale della controllata, confermando così che esse non si oppongono all’applicazione del medesimo regime di prova in entrambe le situazioni.

53      Da ultimo, anche volendo supporre che, come sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione nella sua pregressa prassi decisionale in materia di imputazione della responsabilità di un’infrazione abbia fatto valere indizi supplementari relativi all’esercizio di un’influenza determinante della società controllante, ciò non sarebbe idoneo a rimettere in discussione la validità del metodo di imputazione adottato nel caso di specie.

54      La presente censura deve pertanto essere respinta.

–       Sull’insieme degli indizi dedotti dalle ricorrenti per comprovare l’autonomia dell’Arkema sul mercato

55      Secondo la giurisprudenza citata al punto 38 che precede, per rovesciare la presunzione di cui trattasi, la società controllante deve fornire sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

56      A questo riguardo, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi (sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punti 61 e 74).

57      Non vi è motivo, in particolare, di limitare tale valutazione ai soli elementi relativi alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quali la strategia di distribuzione o dei prezzi. La presunzione di cui trattasi non può essere confutata, in particolare, semplicemente dimostrando che è la controllata a gestire detti aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere alcuna direttiva a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punti 65 e 75).

58      Nella fattispecie, dal fascicolo si evince che, nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno addotto un’argomentazione inerente all’autonomia dell’Arkema, osservando in particolare che il loro gruppo si caratterizzava per una gestione decentralizzata delle controllate, che l’Arkema definiva in modo autonomo gli orientamenti strategici delle proprie attività, che la gestione della sua attività sul mercato non era subordinata alle istruzioni delle società controllanti, che essa non rendeva conto a queste ultime se non in termini generali, che godeva di autonomia finanziaria e del potere di contrattare senza una loro autorizzazione preventiva e che definiva la propria strategia giuridica in modo autonomo. L’autonomia dell’Arkema avrebbe d’altronde trovato conferma nella percezione da parte dei terzi.

59      A sostegno della loro argomentazione, le ricorrenti si sono limitate a produrre tre opuscoli realizzati dall’Arkema e da una di loro, l’Elf Aquitaine, dal titolo «Marchés et métiers» [Mercati e professioni], relativi, rispettivamente, agli anni 1995, 2000 e 2003. Ora, indipendentemente dalla questione di quale valore probatorio occorra riconoscere a detti documenti, si deve osservare che essi non contengono che qualche informazione frammentaria circa i rapporti tra le ricorrenti e la loro controllata. Questi documenti potrebbero così tutt’al più comprovare che l’Arkema costituiva un’unità decentralizzata, il «ramo chimico», in seno al gruppo, che doveva divenire una realtà indipendente nel 2006 e che produceva un numero importante di prodotti in differenti settori. Ad eccezione dell’opuscolo «Marchés et métiers» relativo all’anno 2000, questi documenti si riferiscono ad anni non ricompresi nel periodo di durata dell’infrazione.

60      In una nota contenuta nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno inoltre fatto riferimento a determinati elementi che si evincono dalla risposta dell’Arkema alla richiesta di informazioni della Commissione.

61      Gli elementi in parola, prodotti dalla Commissione nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 4 maggio 2010, comprendono un documento dal titolo «Pouvoirs internes et engagements de dépenses» [Poteri interni e impegni di spesa] e un elenco dei dirigenti delle società del gruppo negli anni dal 1991 al 2003.

62      Per quanto riguarda il primo documento, dalla risposta dell’Arkema alla richiesta di informazioni, prodotta dalla Commissione, si evince che esso contiene le regole che disciplinano il diritto di impegnare il gruppo, applicabili «a partire dal 2001». In base a detto documento, il comitato esecutivo della Total interveniva esclusivamente per le decisioni delle controllate relative ad investimenti superiori a EUR 10 milioni, per valutarne il livello di rischio e la redditività.

63      Si deve osservare, da un lato, che il documento in parola, nella parte in cui contiene le regole in materia di ripartizione delle competenze all’interno del gruppo a partire dall’anno 2001, non può costituire un indizio pertinente quanto ai legami esistenti tra le società interessate nel corso del periodo di durata dell’infrazione, conclusosi il 31 dicembre 2000.

64      Dall’altro, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti si evince che questo documento è stato invocato a sostegno della loro tesi, secondo cui esse non avrebbero mai interferito nella gestione dell’attività dell’Arkema nel settore dell’HP e del PBS, essendo il loro intervento circoscritto agli investimenti più importanti della controllata. Ora, l’autonomia della controllata, nel senso della giurisprudenza citata supra al punto 57, non potrebbe in ogni caso dirsi provata sulla base della semplice dimostrazione che essa gestisce in modo autonomo aspetti specifici della sua politica di commercializzazione dei prodotti oggetto dell’infrazione.

65      Quanto al secondo documento, contenente un elenco dei dirigenti delle società interessate, si deve osservare che, benché la sovrapposizione a livello di dirigenti all’interno della società controllante e della controllata costituisca un indizio dell’esercizio di un’influenza determinante, l’assenza di una tale sovrapposizione non può costituire un indizio sufficiente dell’autonomia della controllata.

66      Da quanto precede si evince che l’argomentazione addotta dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti non era suffragata da elementi di prova concreti in merito all’autonomia della loro controllata e consisteva quindi, in definitiva, in mere affermazioni, evidentemente inidonee a costituire un insieme di indizi sufficienti a confutare la presunzione di cui trattasi.

67      Si deve osservare, inoltre, che l’argomentazione in esame non è tale da dimostrare l’autonomia della loro controllata.

68      In primo luogo, quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’Elf Aquitaine non era altro che una holding non operativa, simile a una semplice «direzione finanziaria», non essendo questa situazione cambiata con l’acquisizione del controllo da parte della Total, occorre osservare che, anche a voler supporre che le ricorrenti siano state esclusivamente holding non operative, detta circostanza da sola non permetterebbe di escludere che esse abbiano esercitato un’influenza determinante sull’Arkema, coordinando, in particolare, gli investimenti finanziari all’interno del gruppo. Nel contesto di un gruppo di società, infatti, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 63).

69      Orbene, le stesse ricorrenti riconoscono che l’Elf Aquitaine interveniva nelle decisioni di maggiore importanza che potevano avere un impatto a livello dell’intero gruppo e che essa stabiliva in termini molto generali le linee guida circa la compatibilità delle attività dei diversi settori tra di loro, i cambiamenti di attività e la collocazione geografica delle attività nel mondo. Lungi dall’inficiare la tesi dell’esistenza di un’entità economica composta dalle ricorrenti e dalle società da loro controllate, tali affermazioni confermano semmai che la funzione dell’Elf Aquitaine era di assicurare un’unità di direzione e un coordinamento, in modo da influenzare il comportamento dell’Arkema sul mercato.

70      In secondo luogo, per quanto riguarda le affermazioni delle ricorrenti nella parte in cui sostengono che, all’epoca dei fatti controversi, non sarebbero mai intervenute nella definizione della strategia relativa a un determinato prodotto del «ramo chimico», occorre osservare che detta affermazione non è suffragata da elementi di prova sufficienti. Quanto alla dimensione del gruppo, all’asserita peculiarità dell’attività chimica all’interno di una compagnia petrolifera, alla dimensione dell’Arkema e al numero considerevole di prodotti commercializzati sui differenti mercati, occorre osservare che questi elementi non sono idonei a comprovare, da soli, che le ricorrenti non sono mai intervenute nella definizione della strategia commerciale di uno dei prodotti del «ramo chimico».

71      In terzo luogo, dal momento che le ricorrenti sostengono di non aver mai definito la politica commerciale dell’Arkema e di non essere mai intervenute nella gestione dell’attività relativa all’HP e al PBS rimessa alla loro controllata, occorre osservare che la ripartizione dei compiti all’interno di un gruppo di società rappresenta un fenomeno del tutto normale non sufficiente a rovesciare la presunzione per cui le ricorrenti e l’Arkema costituirebbero una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che l’Arkema operava sul mercato in nome e per conto proprio, e non in rappresentanza delle sue società controllanti, Total ed Elf Aquitaine.

72      Non si può inoltre trarre alcuna conclusione dalla circostanza che le ricorrenti non hanno mai avuto clienti in comune con le loro controllate, che non sono state presenti sui mercati su cui hanno investito le controllate e sui mercati collegati, che l’attività relativa ai prodotti in parola non costituiva che una parte molto modesta del fatturato complessivo di ciascuna delle ricorrenti e che detti prodotti rappresentavano soltanto alcuni tra i numerosi prodotti del «ramo chimico» dell’Arkema.

73      In quarto luogo, con riguardo alla mancanza di un sistema di informazione e rendicontazione operante tra loro e l’Arkema, ad eccezione delle informative dovute in forza degli obblighi di legge in materia contabile o delle regolamentazioni finanziarie, occorre osservare che, posto che l’autonomia della controllata non viene valutata con riguardo ai soli aspetti di gestione operativa della società, il fatto che la controllata non abbia mai attuato, sul mercato rilevante, una specifica politica di informazione a favore della società controllante non è sufficiente a dimostrarne l’autonomia.

74      In quinto luogo, benché le ricorrenti sostengano che l’Arkema disponeva del potere di contrattare senza preliminare autorizzazione e di un’ampia autonomia finanziaria, si deve rilevare che le ricorrenti riconoscono di aver esercitato un controllo sui principali progetti di investimento industriale e di acquisizione così come sugli impegni maggiori assunti dalla loro controllata, circostanza questa che non può che suffragare la conclusione cui è giunta la Commissione e, precisamente, che detta controllata non era autonoma.

75      Lo stesso vale, in sesto luogo, con riguardo all’asserita circostanza per cui l’Arkema avrebbe definito in modo autonomo la propria strategia giuridica nell’ambito della controversia fin dalla fase dell’indagine, nel corso della quale essa avrebbe deciso di collaborare senza comunicarlo preventivamente alle sue società controllanti. Il fatto che una società non si presenti come un solo interlocutore nel corso tanto del procedimento amministrativo quanto della fase contenziosa, non permette, infatti, di concludere che la controllata in parola sia autonoma rispetto alla sua o alle sue società controllanti.

76      Occorre inoltre ricordare che non è un coinvolgimento diretto della società controllante nell’infrazione commessa dalla sua controllata, ma il fatto che esse costituiscano una sola impresa a permettere alla Commissione di imputare l’infrazione controversa in capo alla prima di dette società. Non può pertanto essere messa in discussione la conclusione tratta dalla Commissione solo perché le ricorrenti non sono state informate dall’Arkema e non hanno avuto conoscenza dell’intesa in parola se non in seguito alle verifiche effettuate dalla Commissione nei locali della controllata.

77      Non è suffragato da alcun elemento di prova, in settimo luogo, l’argomento secondo cui l’autonomia dell’Arkema sarebbe comprovata dalla percezione di dette società da parte dei terzi, per quanto attiene, in particolare, al fatto che tra le società in parola non esisteva un marchio comune e non si creava tra di esse una situazione di confusione per i fornitori, i clienti e i consumatori.

78      Per di più, gli opuscoli «Marchés et métiers», allegati alla risposta alla comunicazione degli addebiti manifestamente rivolti ai terzi, indicano che l’Arkema si occupa dell’attività del settore chimico o rappresenta il «ramo chimico» dei gruppi Total e Elf Aquitaine. Questo contraddice l’argomentazione addotta dalle ricorrenti secondo cui l’Arkema veniva percepita dai terzi come un operatore economico del tutto distinto dalle sue società controllanti. In ogni caso, la percezione che i terzi avevano dell’immagine di una società non è sufficiente, da sola, a dimostrare che una controllata era autonoma rispetto alla sua o alle sue società controllanti.

79      In ottavo luogo, con riguardo all’argomentazione delle ricorrenti secondo cui l’autonomia dell’Arkema era stata confermata dalla decisione della Commissione 10 dicembre 2003, C (2003) 4570, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici), occorre osservare che detta decisione non contiene alcuna valutazione a tal riguardo, dato che la Commissione ha deciso di non verificare se l’infrazione avrebbe dovuto essere imputata a una holding del gruppo (v., più avanti, punto 212).

80      In nono luogo, per quanto attiene agli elementi dedotti dalle ricorrenti per la prima volta davanti al Tribunale, relativi al fatto che il 18 maggio 2006 l’Arkema si è staccata dalle ricorrenti dal punto di vista dell’assetto proprietario, occorre osservare che detta separazione, successiva all’infrazione e all’adozione della decisione impugnata, non può rappresentare un indizio pertinente ai fini di valutare i legami esistenti tra le società di cui trattasi durante il periodo di durata dell’infrazione.

81      Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la Commissione correttamente sia giunta a concludere che gli elementi prodotti dalle ricorrenti, anche se valutati nel loro insieme, non erano sufficienti a confutare la presunzione di cui trattasi.

82      In occasione dell’udienza, da ultimo, le ricorrenti hanno precisato che, rigettando gli indizi da loro forniti, la Commissione ha trasformato la presunzione di cui trattasi in una presunzione assoluta.

83      A tale riguardo, si deve osservare che, al punto 374 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato una giurisprudenza costante in base alla quale la società controllante poteva confutare la presunzione di cui trattasi fornendo sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comportava in maniera autonoma sul mercato. Nel caso di specie, come risulta dall’esame che precede, la Commissione è giunta, a buon diritto, alla conclusione che gli elementi prodotti dalle ricorrenti, anche se valutati nel loro insieme, non erano sufficienti a invertire detta presunzione. A torto, quindi, le ricorrenti eccepiscono una pretesa trasformazione della presunzione semplice di cui trattasi in una presunzione assoluta.

84      Di conseguenza, la seconda parte del presente motivo dev’essere integralmente respinta.

 Sulla prima parte, relativa a un errore di diritto in relazione al carattere obiettivo del criterio dell’imputabilità

85      Secondo le ricorrenti la Commissione ha sostanzialmente ignorato, sostenendo di disporre di un certo margine di discrezionalità al riguardo, il carattere obiettivo dei criteri d’imputazione della responsabilità nel rigettare il loro argomento secondo cui la decisione C (2003) 4570, non era stata riconosciuta alcuna responsabilità in capo alla società controllante dell’Arkema (punto 434 della decisione impugnata).

86      Si deve osservare che, al punto 434 della decisione impugnata, la Commissione, in risposta all’argomento addotto dalle ricorrenti, ha evidenziato quanto segue:

«[I]l fatto che (…) la Commissione abbia indirizzato la propria decisione [C (2003) 4570] esclusivamente all’[Arkema] non impedisce di indirizzare, nel caso di specie, la sua decisione contemporaneamente all’[Arkema] e [alle ricorrenti]. La Commissione gode di un potere discrezionale nell’imputare, in circostanze simili, la responsabilità in capo alla società controllante e il fatto di non essersi avvalsa di detto potere in una decisione precedente non le impedisce di farlo nella fattispecie».

87      Si deve constatare che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la Commissione non ha, nello specifico, sostenuto di disporre di un «potere discrezionale per determinare il criterio pertinente dell’imputabilità» e, quindi, del potere per imputare ad una società la responsabilità delle infrazioni commesse da un’altra società in spregio alle regole fissate dalla giurisprudenza. L’affermazione della Commissione è diretta semplicemente a respingere l’argomento fondato sul fatto che, con la decisione C (2003) 4570 indirizzata all’Arkema, essa non ha imputato il comportamento di quest’ultima in capo alla sua società controllante. Dalle considerazioni che precedono si evince peraltro che, nell’imputare l’infrazione controversa in capo alle ricorrenti, la Commissione si è avvalsa di un metodo corretto, in modo conforme alle regole poste dalla giurisprudenza e, in particolare, alla nozione di impresa nel diritto della concorrenza.

88      Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti è inefficace. Infatti, anche supponendo che la Commissione, contrariamente a quanto da questa affermato, debba sempre imputare il comportamento illecito di una controllata in capo alla sua controllante quando le due società costituiscono una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza, il fatto che essa non abbia agito in tal senso nell’ambito di decisioni precedenti non influisce in alcun modo sulla legittimità della decisione impugnata. A questo proposito, si deve ricordare che la Commissione, nel caso di specie, ha previsto una tale imputazione.

89      In ogni caso, dalla giurisprudenza si evince che la Commissione non è tenuta a verificare in modo sistematico se il comportamento illecito di una controllata possa essere imputato alla sua controllante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punti 330 e 331). Di conseguenza, il semplice fatto che la Commissione non abbia preso in considerazione la possibilità di rivolgere la decisione C (2003) 4570 alla società controllante dell’Arkema non le impediva di farlo nel caso di specie, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di imputabilità.

90      Pertanto, questa parte del presente motivo dev’essere respinta.

 Sulla terza parte, relativa ad una violazione di un «principio di autonomia economica della persona giuridica»

91      Le ricorrenti sostengono che, in forza di un presunto «principio di autonomia economica della persona giuridica», il caso in cui la società controllante e la sua controllata, anche se detenuta al 100%, formano una sola impresa costituisce un’eccezione. Esse ritengono che la Commissione abbia violato questo «principio», imputando loro, in modo «automatico», la responsabilità per l’infrazione di cui trattasi.

92      Occorre ricordare che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Essa deve essere intesa nel senso che si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. punti 31 e 32 supra).

93      Ne consegue che il fatto che una controllata abbia personalità giuridica distinta non è sufficiente ad escludere che essa costituisca una sola impresa con la sua società controllante.

94      Si deve ricordare che l’infrazione controversa è stata imputata in capo alle ricorrenti in considerazione del mancato superamento della presunzione relativa all’esercizio di un’influenza determinante sulla loro controllata, in quanto esse non hanno prodotto elementi di prova sufficienti in merito all’autonomia di quest’ultima. Di conseguenza, a torto le ricorrenti qualificano il metodo adottato nel caso di specie come «automatico», dato che esso ha permesso di tener conto pienamente della situazione specifica delle ricorrenti e, in particolare, dei legami che le univano all’Arkema all’epoca dei fatti controversi.

95      Questo metodo è pertanto compatibile con la nozione di impresa nel diritto della concorrenza, nella misura in cui ha permesso di verificare se le ricorrenti e l’Arkema formassero una stessa unità economica. D’altra parte, come si evince dalle considerazioni che precedono, il fatto che detto metodo si basi su una presunzione e che l’onere di fornire la prova contraria gravi su chi la contesta è conforme alla giurisprudenza.

96      Le ricorrenti non provano inoltre l’esistenza di un principio generale di diritto che si opponga all’applicazione di detta presunzione nel caso di specie. Per quanto attiene agli argomenti relativi alle regole di diritto civile e di diritto commerciale francese e americano, nonché alla prassi decisionale dell’autorità della concorrenza francese, occorre osservare che non si tratta di elementi in relazione ai quali si debba esaminare la legittimità delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza.

97      Si deve, da ultimo, osservare che la presunzione di cui trattasi costituisce unicamente un mezzo di prova a disposizione della Commissione nell’ambito delle sue indagini in materia di concorrenza e lascia del tutto impregiudicati i rapporti tra le società controllanti e le loro controllate e, in particolare, il grado di autonomia giuridica o economica di cui una controllata può godere in conformità della normativa applicabile o della scelta operata dalle società in parola.

98      Tenuto conto di quanto precede, la terza parte del presente motivo e, di conseguenza, il quarto motivo nella sua interezza devono essere respinti.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa

99      Il primo motivo si articola in due parti.

 Sulla prima parte, relativa all’impossibilità per le ricorrenti di difendersi efficacemente

100    Le ricorrenti eccepiscono, in primo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto confutare nel dettaglio le spiegazioni formulate nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, presentando loro un insieme distinto di prove per stabilire la loro responsabilità. Non avendo adempiuto detto onere della prova, la Commissione avrebbe violato il principio della parità delle armi.

101    Si deve osservare che, come si evince dalla giurisprudenza citata supra al punto 38, grava sulla società controllante l’onere di confutare la presunzione di cui trattasi producendo sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato. Ne consegue che, quando la Commissione constata che la presunzione non è stata confutata, essa può imputare l’infrazione in capo alla società controllante, senza dover dedurre un «insieme distinto di prove» per stabilire la sua responsabilità, come sostenuto invece dalle ricorrenti.

102    Alla luce delle suesposte considerazioni, non è pertinente la giurisprudenza cui le ricorrenti fanno riferimento per analogia e in base alla quale, nel caso in cui la Commissione si fondi unicamente sul comportamento delle imprese sul mercato per concludere per l’esistenza di un’infrazione, queste possono contestare l’infrazione facendo valere circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punti 186 e 187). L’ipotesi a cui si riferisce tale giurisprudenza non è quella oggetto del caso di specie.

103    Occorre, del resto, rammentare che, per giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 10, e 6 aprile 1995, causa C‑310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I‑865, punto 21).

104    A tale proposito, il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve contenere in termini chiari tutti gli elementi essenziali su cui la Commissione si fonda in tale fase del procedimento. Una tale comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto dell’Unione che richiede il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento (sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punto 35).

105    Tale principio impone, in particolare, che la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione a un’impresa alla quale essa intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova sui quali si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo attivato a suo carico (v. sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, cit. al punto 104 supra, punto 36, e la giurisprudenza ivi citata).

106    In particolare, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende, dev’essere inviata a quest’ultima e deve indicare in che qualità a detta persona vengono addebitati i fatti invocati (v., in tal senso, sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 104 supra, punti 37 e 38).

107    Dal momento che la società nei cui confronti viene invocata la presunzione di cui trattasi può, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti o durante l’audizione dinanzi al consigliere auditore, presentare tutti gli elementi di fatto e di diritto volti a contestare detta presunzione e che la Commissione deve tener conto di detti elementi per eventualmente rinunciare agli addebiti che si dovessero dimostrare infondati, il principio della parità delle armi è rispettato.

108    Nella fattispecie, le ricorrenti non negano che la comunicazione degli addebiti abbia permesso loro di aver conoscenza del fatto che il loro coinvolgimento nella presente controversia si fondava sulla presunzione collegata al loro controllo quasi totale dell’Arkema. Avendo detta presunzione carattere relativo, esse hanno potuto, nel corso del procedimento amministrativo, formulare le proprie difese sul punto cercando di confutarla. D’altronde, è precisamente quello che hanno fatto, come emerge dalla decisione impugnata e dal ricorso, senza tuttavia convincere la Commissione.

109    La presente censura deve essere pertanto respinta.

110    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha adempiuto il suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità la prova contraria dedotta per confutare la presunzione di cui trattasi, impedendo loro in tal modo di fondare la propria difesa su elementi concreti.

111    Occorre osservare che le ricorrenti non precisano quali elementi specifici pertinenti non sarebbero stati presi in esame dalla Commissione.

112    Ora, supponendo che il presente motivo sia volto a contestare che la Commissione abbia esaminato l’insieme degli elementi dedotti dalle ricorrenti per confutare la presunzione di cui trattasi, occorre osservare che il fatto che la Commissione abbia valutato tali elementi è stato confermato nell’ambito della disamina del quarto motivo appena compiuta.

113    Inoltre, come risulta dall’esame della terza parte del secondo motivo che segue, il carattere succinto della motivazione della decisione impugnata su detto punto non permette da solo di ravvisare una violazione dell’obbligo di esaminare con cura e imparzialità gli elementi pertinenti emersi nel corso del procedimento amministrativo.

114    La lettura dei punti 434‑441 della decisione impugnata permette, infatti, di accertare che la Commissione ha esaminato le argomentazioni delle ricorrenti, riassunte al punto 431 e volte a suffragare la tesi da loro sostenuta, vale a dire che destinataria della succitata decisione doveva essere soltanto l’Arkema. L’esame della risposta alla comunicazione degli addebiti non permette di individuare altri elementi pertinenti che siano stati ignorati dalla Commissione.

115    Ne consegue che la presente censura deve ritenersi infondata.

116    In terzo luogo, le ricorrenti hanno sostenuto, in occasione dell’udienza, che, avendo omesso di informarle dell’indagine in questione prima della notifica della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha ignorato le esigenze connesse al diritto al giusto processo, quale riconosciuto all’art. 6, n. 3, lett. a), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quale ribadito dalla sentenza del Tribunale 8 luglio 2008 (causa T‑99/04, AC Treuhand/Commissione, Racc. pag. II‑1501) e dal codice delle migliori pratiche della Commissione relativo agli artt. 101 e 102 TFUE.

117    Occorre osservare che, con la sentenza AC‑Treuhand/Commissione, punto 110 supra (punto 56), il Tribunale ha ritenuto che, tenuto conto del principio del rispetto dei diritti della difesa, la Commissione fosse obbligata ad informare l’impresa interessata segnatamente dell’oggetto e dello scopo dell’indagine, sin dal momento della prima misura adottata nei suoi confronti, incluso il caso di una richiesta di informazioni inviata ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17. Al punto 58 di detta sentenza, il Tribunale ha altresì ricordato che solo se l’irregolarità commessa dalla Commissione è stata di natura tale da incidere concretamente sui diritti della difesa della società nell’ambito del procedimento in questione una tale irregolarità può comportare l’annullamento della decisione finale della Commissione.

118    Ora, nella fattispecie, oltre al fatto che dalla succitata sentenza non si può evincere che la Commissione sia tenuta, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, ad adottare misure d’indagine nei riguardi di una società prima dell’invio della comunicazione degli addebiti quando ritenga che essa disponga d’altra parte di informazioni che giustificano l’invio di tale comunicazione, occorre rilevare che le ricorrenti non hanno dedotto alcun elemento concreto attestante che esse siano state per l’effetto private della facoltà di fornire la prova del fatto che non esercitavano un’influenza determinante sull’Arkema.

119    Con riguardo all’argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il suo codice delle migliori pratiche non avendo adottato alcuna misura d’indagine nei loro confronti prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti, occorre osservare, da un lato, che detto codice, applicabile, ai sensi del suo punto 5, solo ai soli casi pendenti e a quelli successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è stato adottato successivamente alla decisione impugnata e non trova pertanto applicazione ai fatti qui in esame.

120    Dall’altro, si deve rilevare che il punto 14 di detto codice, richiamando la sentenza AC‑Treuhand/Commissione, punto 110 supra (punto 56) stabilisce che «[q]uando ricevono la prima misura di indagine (di solito, una richiesta di informazioni o un accertamento), i destinatari vengono informati del fatto che essi sono soggetti ad un’indagine preliminare, del suo oggetto e della sua finalità». Senza che sia necessario esprimersi sulla portata giuridica di detto codice, occorre riconoscere quindi che, in ogni caso, non risulta che la Commissione sia tenuta ad indirizzare le misure di indagine a tutti i soggetti giuridici che compongono l’impresa interessata prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti.

121    Ne consegue che la presente censura e, quindi, la prima parte del motivo nel suo insieme devono essere rigettate.

 Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio della presunzione d’innocenza

122    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio della presunzione d’innocenza, in primo luogo, per averle dichiarate a priori «colpevoli» di un’infrazione sulla base di una sola presunzione non suffragata da elementi concreti e, in secondo luogo, per aver riconosciuto la loro responsabilità sebbene esse non abbiano potuto beneficiare pienamente dei diritti della difesa.

123    Si deve ricordare che il principio della presunzione d’innocenza, quale principio generale del diritto dell’Unione, si applica in particolare alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza attivate a carico di imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150).

124    Le argomentazioni addotte dalle ricorrenti non permettono di riconoscere che nella fattispecie sia stato violato detto principio.

125    In primo luogo, si deve ricordare che la Commissione può ricorrere alla presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza determinante su una controllata quando detiene la totalità o quasi del suo capitale, al fine di ritenerla responsabile in via solidale del pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata. In una tale ipotesi, si ritiene che la società controllante formi una sola impresa con la sua controllata, tenuta quest’ultima, in forza del principio della responsabilità personale, a rispondere di detta infrazione. Ora, nella fattispecie, l’infrazione è stata riconosciuta dall’Arkema nella domanda presentata in virtù della comunicazione sulla cooperazione (v. punto 69 della decisione impugnata). Le ricorrenti non contestano d’altronde la sua partecipazione all’intesa controversa.

126    Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non si può ritenere che la Commissione le abbia considerate a priori «colpevoli», dato che è stato permesso loro di rovesciare la succitata presunzione, formulata nella comunicazione degli addebiti, dimostrando l’autonomia della loro controllata.

127    Va ricordato che la formulazione di una comunicazione degli addebiti da parte della Commissione non può in alcun caso essere considerata una prova della colpevolezza dell’impresa interessata. In caso contrario, l’avvio di un qualsiasi procedimento in materia sarebbe potenzialmente idoneo a violare il principio della presunzione d’innocenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I‑8935, punto 99).

128    D’altra parte, per quanto le ricorrenti abbiano sostanzialmente sostenuto nel corso dell’udienza che la presunzione d’innocenza è stata violata nel caso di specie in considerazione della «concentrazione nelle mani della Commissione dei poteri di polizia, d’indagine, d’impulso al procedimento e di decisione», occorre considerare che detta censura è stata sollevata tardivamente, essendo stata formulata per la prima volta in occasione dell’udienza e non può essere considerata un ampliamento del presente motivo come formulato nel ricorso, volto per l’appunto a sostenere che la Commissione ha violato il principio della presunzione d’innocenza avvalendosi, nei confronti delle ricorrenti, della presunzione operante in forza del controllo quasi totale della loro controllata. Tale motivo deve pertanto essere dichiarato irricevibile, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

129    Alla luce di quanto precede, la seconda parte e, quindi, il presente motivo complessivamente inteso, devono essere respinti.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

130    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

131    Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta solidalmente responsabile dell’infrazione, una simile decisione deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punti 78‑80).

132    Le ricorrenti articolano il presente motivo in tre parti.

 Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione, reso più stringente dalla novità della posizione della Commissione

133    Le ricorrenti sostengono che l’obbligo di motivazione della decisione impugnata nella fattispecie è reso più stringente data la novità della posizione adottata dalla Commissione rispetto alla sua prassi decisionale. Esse ritengono che la Commissione abbia ignorato tale obbligo, limitandosi semplicemente a ribadire la sua interpretazione della giurisprudenza in materia di imputabilità dell’infrazione in capo alla società controllante.

134    Va ricordato che, al punto 434 della decisione impugnata, la Commissione, in risposta all’argomento addotto dalle ricorrenti, ha evidenziato quanto segue:

«[I]l fatto che (…) la Commissione abbia indirizzato la propria decisione [C (2003) 4570] esclusivamente all’[Arkema] non impedisce di indirizzare, nel caso di specie, la sua decisione contemporaneamente all’[Arkema] e [alle ricorrenti]. La Commissione gode di un margine di discrezionalità nell’imputare, in circostanze simili, la responsabilità in capo alla società controllante e il fatto di non essersi avvalsa di detto potere in una decisione precedente non le impedisce di farlo nella fattispecie».

135    Non si può non constatare che tale passaggio non equivale assolutamente ad ammettere che nella fattispecie la Commissione abbia adottato una posizione radicalmente nuova e sostanzialmente diversa rispetto alla sua prassi precedente, come asserito dalle ricorrenti.

136    D’altra parte si deve rilevare che la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla sua controllata operante in forza del solo rapporto di partecipazione nel capitale è stata già applicata dalla Commissione nella sua decisione C (2004) 4876, del 19 gennaio 2005, concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, EKA Chemicals AB, Akzo Nobel AB, Atofina, Elf Aquitaine, Hoechst AG, Clariant GmbH, Clariant AG (Caso E‑1/37.773 – AMCA), nell’ambito della quale aveva imputato l’infrazione commessa dall’Arkema in capo all’Elf Aquitaine. Le ricorrenti non avrebbero titolo per sostenere che nella fattispecie la Commissione ha adottato nei loro confronti una posizione radicalmente nuova. Emerge peraltro dalla decisione impugnata che, nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno sostenuto che è proprio la decisione C (2004) 4876 a rappresentare una «svolta audace» nella prassi decisionale della Commissione e hanno chiesto a quest’ultima di attendere l’esito del procedimento giurisdizionale da loro intrapreso contro detta decisione (v. punti 430 e 433 della decisione impugnata).

137    In ogni caso, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti impone alla Commissione unicamente di motivare il suo ragionamento in modo esauriente quando essa adotta, nel quadro della sua prassi decisionale, una decisione che va notevolmente al di là delle decisioni precedenti. Non è quindi sufficiente, in un tal caso, fornire una motivazione sommaria, in particolare, richiamando una prassi decisionale costante (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 3).

138    Orbene, nella decisione impugnata la Commissione ha indicato in modo esplicito, richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, sia i principi cui intendeva attenersi per identificare i destinatari della decisioni (punti 370‑379 della decisione impugnata), sia l’applicazione di detti principi nei confronti delle ricorrenti (punti 427‑441). La motivazione della decisione impugnata, per quanto attiene alle ragioni che hanno indotto la Commissione a decidere di imputare l’infrazione in capo alle ricorrenti, soddisfa quindi le condizioni poste dalla giurisprudenza citata supra, al punto 137.

139    Ciò considerato, la prima parte del motivo non può aver seguito.

 Sulla seconda parte, relativa all’esistenza di una motivazione contraddittoria

140    Le ricorrenti affermano che la motivazione, esposta ai punti 370‑372, 435‑442 e 458‑529 della decisione impugnata, contiene una contraddizione, in quanto la Commissione avrebbe confuso due nozioni, vale a dire, da un lato, la nozione di impresa ai sensi dell’art. 81 CE, quale soggetto economico responsabile dell’infrazione che deve essere sanzionato a tale titolo e, dall’altro, il soggetto giuridico che è destinatario della decisione.

141    Per quanto attiene, innanzi tutto, alla terminologia impiegata dalla Commissione nella decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare ciascuno dei punti della medesima richiamati dalla ricorrente, si deve osservare che dal punto 441 della decisione impugnata si evince in modo inequivocabile che è sulla base dell’accertamento che le ricorrenti e l’Arkema costituivano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE che la Commissione ha deciso di imputare l’infrazione controversa in capo a dette società e di infliggere loro le ammende. Questa conclusione non viene messa in dubbio dal fatto che il testo della decisione impugnata si allontana di tanto in tanto dalla terminologia coerente ed impiega il termine «impresa» per indicare l’una o l’altra delle società del gruppo in parola (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 62).

142    Per quanto riguarda, poi, la circostanza che la Commissione nella decisione impugnata, da una parte, afferma che le diverse società del gruppo rappresentano una sola impresa che ha compiuto l’infrazione di cui trattasi e, dall’altra, identifica ciascuna di dette società come destinataria della decisione impugnata cui viene inflitta l’ammenda, è importante osservare che si tratta di una semplice conseguenza del fatto che i destinatari delle norme in materia di concorrenza e i destinatari delle decisioni delle autorità garanti della concorrenza non sono necessariamente identici.

143    Mentre, infatti, le norme in materia di concorrenza si rivolgono alle imprese e, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono ad esse immediatamente applicabili, la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica passibile di un’ammenda (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punti 54‑57, e le conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative alla sentenza della Corte 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., Racc. pag. I‑10893, in particolare pag. I‑10896, paragrafi 68 e 69).

144    Con riguardo all’individuazione delle diverse società del gruppo Total nei motivi della decisione impugnata dedicati al calcolo dell’ammenda, basti osservare che detta decisione illustra in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dalla Commissione per determinare l’importo dell’ammenda, nonché gli importi del cui pagamento le ricorrenti sono considerate responsabili.

145    Da ultimo, per la parte in cui le ricorrenti eccepiscono un errore di fondo, vale a dire che l’applicazione di un calcolo dell’ammenda specifico per ciascuna di dette società coinvolte sarebbe incompatibile con la nozione di impresa unica, si rinvia all’analisi del terzo motivo, esposta qui di seguito.

146    Di conseguenza, la seconda parte del motivo va respinta.

 Sulla terza parte, relativa alla mancata risposta da parte della Commissione alle obiezioni mosse alla presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante

147    Le ricorrenti eccepiscono che la Commissione non ha sufficientemente motivato il rigetto degli elementi da loro dedotti nel corso del procedimento amministrativo per confutare la presunzione connessa al loro controllo quasi totale del capitale dell’Arkema.

148    Per quanto attiene all’obbligo di motivazione che grava sulla Commissione, si deve rinviare alla giurisprudenza illustrata supra, ai punti 130 e 131. Occorre ricordare, in particolare, che, per essere sufficientemente motivata nei confronti delle ricorrenti, la decisione impugnata doveva contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tali società (v., in tal senso, sentenza SCA Holding/Commissione, punto 131 supra, punto 80).

149    Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, la Commissione si basa sulla presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e le società coinvolte hanno prodotto, nel corso del procedimento amministrativo, elementi volti a rovesciare detta presunzione, la decisione deve contenere un’esposizione sufficiente dei motivi atti a giustificare la posizione della Commissione secondo cui tali elementi non consentivano di inficiare la presunzione suddetta.

150    Occorre rilevare, a tale proposito, che dai punti 430‑441 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha adottato una posizione motivata sugli elementi dedotti dalle ricorrenti nell’ambito del procedimento amministrativo.

151    Dopo aver illustrato, ai punti 430‑432 della decisione impugnata, l’argomentazione svolta dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha infatti replicato agli argomenti sollevati da queste ultime, relativi principalmente all’illegittimità dell’imputazione del comportamento sulla base della presunzione, avuto riguardo, in particolare, ai principi dell’autonomia del soggetto giuridico, della personalità delle pene, della responsabilità personale, della presunzione d’innocenza e della parità delle armi.

152    Ai punti 433‑441 della decisione impugnata, essa ha dato atto che la presunzione operante in forza della detenzione da parte delle ricorrenti della quasi totalità del capitale dell’Arkema non era stata confutata e che la conclusione circa la loro responsabilità per l’infrazione doveva essere mantenuta sulla base di detta presunzione.

153    Si deve ritenere, per tali motivi, che la Commissione abbia risposto ai punti essenziali degli argomenti delle ricorrenti. Dato che la Commissione non era tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti che le interessate hanno fatto valere dinanzi ad essa (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 64; v. altresì, in tal senso, la sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 130 supra, punto 64), non le si può inoltre contestare di non aver risposto in modo preciso a ciascun singolo argomento invocato dalla ricorrente.

154    Il carattere succinto della motivazione della decisione impugnata su tale punto è giustificato d’altronde dal fatto che l’argomentazione addotta dalle ricorrenti consisteva, in definitiva, in mere affermazioni non suffragate da elementi di prova concreti relativi ai legami intercorrenti tra le società in parola nel periodo di durata dell’infrazione.

155    D’altronde, nella parte in cui le ricorrenti contestano la fondatezza della valutazione della Commissione che ha portato al rigetto degli elementi in parola, la loro argomentazione attiene alla legalità sostanziale della decisione impugnata, che è stata oggetto di esame nell’ambito del quarto motivo supra.

156    Alla luce di quanto sopra esposto, si deve respingere la terza parte del presente motivo, nonché il secondo motivo nel suo complesso.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del carattere unitario della nozione d’impresa

157    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il carattere unitario della nozione d’impresa, mancando di coerenza nell’impiego della nozione di «impresa» nelle diverse fasi di determinazione dell’importo delle ammende. A loro avviso detta determinazione avrebbe dovuto essere effettuata in modo omogeneo nei confronti dell’unità economica considerata, dato che la ripartizione della responsabilità per il pagamento dell’ammenda tra i diversi soggetti giuridici che compongono l’impresa doveva costituire una fase distinta dell’iter logico.

158    Si deve osservare che detta argomentazione, inerente esclusivamente al metodo adottato dalla Commissione per stabilire l’importo delle ammende e ripartire la responsabilità per il loro pagamento tra le diverse società del gruppo, non è idonea a rimettere in discussione la legittimità della valutazione che ha portato ad imputare l’infrazione in capo alle ricorrenti.

159    Dato che l’argomentazione delle ricorrenti potrebbe essere intesa come volta a contestare l’importo dell’ammenda o la ripartizione della rispettiva responsabilità di ciascuna delle società del gruppo per il pagamento di detta ammenda, si deve rilevare che le ricorrenti non contestano i risultati concreti dei calcoli effettuati dalla Commissione. Esse non affermano, in particolare, che un metodo diverso avrebbe condotto a ritenerle responsabili del pagamento di una parte più contenuta dell’ammenda.

160    Si deve in ogni caso considerare che l’approccio della Commissione non è incompatibile con la nozione d’impresa.

161    A tale proposito, occorre osservare come giustamente le ricorrenti abbiano fatto notare che, in base agli artt. 81 CE e 82 CE, sono le imprese o le associazioni di imprese a poter essere riconosciute come autrici di violazioni del diritto della concorrenza. Inoltre, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese e alle associazioni di imprese quando, in particolare, commettano un’infrazione alle disposizioni dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE.

162    Occorre altresì ricordare che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. In particolare, la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v., in tal senso, sentenza 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punti 54 e 55 e la giurisprudenza ivi citata).

163    Qualora un tale soggetto violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza ETI e a., punto 143 supra, punto 39 e la giurisprudenza citata). Tuttavia, l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere imputata in maniera inequivocabile ad una persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende (sentenze Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 104 supra, punto 38, e 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, punto 31 supra, punto 57). Una volta che sia stabilita la sussistenza di tale infrazione, occorre quindi determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell’impresa al momento in cui è stata commessa l’infrazione, affinché la detta persona ne risponda (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II‑1623, punto 236; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punto 78).

164    D’altra parte, la Corte ha già ritenuto conforme all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (sostituito dall’art. 23, n 2, del regolamento n. 1/2003) la prassi della Commissione di ritenere una società solidalmente responsabile del pagamento di una parte dell’ammenda inflitta ad un’altra società, atteso che il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima poteva esserle imputato. In un caso simile, la società in parola è condannata ad un’ammenda per un’infrazione che si reputa abbia commesso essa stessa in ragione di tale imputazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä‑Serla e a./Commissione, Racc. pag. I‑10065, punti 26‑28).

165    Il fatto che la decisione impugnata individui diverse persone giuridiche che sono responsabili solidalmente del pagamento dell’ammenda non è pertanto incompatibile con la nozione d’impresa. Si tratta, al contrario, di un’esatta applicazione di detta nozione, dal momento che risulta provato che l’impresa di cui trattasi, dal punto di vista giuridico, è composta da più persone fisiche o giuridiche.

166    Allo stesso modo, nessuna violazione della nozione di impresa può essere desunta dal solo fatto che dette diverse persone giuridiche sono responsabili del pagamento dell’ammenda per importi diversi. La constatazione che più persone giuridiche formano una sola impresa responsabile del compimento dell’infrazione non comporta necessariamente che tutti gli elementi pertinenti per il calcolo dell’ammenda siano loro imputabili allo stesso modo, in particolare quando la composizione dell’impresa in parola, dal punto di vista giuridico, è mutata nel corso del tempo. Nel caso di specie, la Total è stata così ritenuta responsabile soltanto in relazione ad una parte del periodo di durata dell’infrazione (punto 441 della decisione impugnata) e nessuna delle ricorrenti è stata considerata recidiva (punto 469 della decisione impugnata).

167    A tale proposito, occorre ricordare che la Corte, nella sentenza Cascades/Commissione, punto 163 supra, ha dichiarato non valido il modus operandi consistente nell’imputare alla società controllante il comportamento illecito delle sue controllate, quando esso era anteriore alla loro acquisizione. La Corte ha precisato che incombeva in linea di principio alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione era stata commessa rispondere della medesima, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona. Dopo aver sottolineato che le società in parola non erano state meramente e semplicemente assorbite dall’acquirente, ma avevano proseguito nelle loro attività come controllate di quest’ultima, la Corte ha dichiarato che, di conseguenza, esse dovevano rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della controllante e quest’ultima non poteva essere considerata responsabile (punti 77 - 80 della sentenza).

168    Dato che la Total aveva acquisito il controllo dell’Elf Aquitaine nell’aprile 2000, a buon diritto la Commissione l’ha pertanto considerata responsabile dell’infrazione controversa soltanto a partire dal 30 aprile 2000 (punto 441 della decisione impugnata) e l’importo di base dell’ammenda inflittale non è stato maggiorato in ragione della durata (punti 467 e 468 della decisione impugnata).

169    Tenuto conto di quanto precede, le ricorrenti non possono validamente criticare la Commissione per aver identificato le diverse società del gruppo Total nei punti della motivazione dedicati al calcolo dell’ammenda.

170    Si deve infine osservare che, ad eccezione delle maggiorazioni legate alla durata dell’infrazione e alla recidiva, che sono state determinate dalla Commissione tenendo conto delle modifiche verificatesi nel tempo nella composizione dell’impresa in parola, l’ammenda è stata calcolata in maniera omogenea per tutte le società del gruppo Total coinvolte. In particolare, la Commissione ha applicato loro lo stesso importo di base dell’ammenda e la medesima riduzione a titolo della comunicazione sulla cooperazione. Ne consegue che le critiche mosse dalle ricorrenti a questi due passaggi del calcolo dell’ammenda non sono fondate.

171    Il terzo motivo va quindi respinto.

 Sul quinto motivo, relativo ad errori di valutazione riguardanti la Total

172    Le ricorrenti sollevano due censure che mettono in discussione la sola responsabilità della Total. Esse negano in primis che la Total, avendo assunto il controllo del gruppo nell’aprile 2000, abbia potuto aver impartito all’Arkema «istruzioni sul cartello», con riguardo ad un’intesa che esisteva da anni e la cui ultima riunione multilaterale ha avuto luogo il 18 maggio 2000. Esse osservano che la durata dell’infrazione imputabile alla Total è pari, al massimo, a otto mesi, ma in realtà non è che di un mese, dato che l’ultima riunione multilaterale si è svolta il 18 maggio 2000.

173    Occorre osservare, innanzi tutto, che l’affermazione delle ricorrenti, a detta delle quali il periodo di durata dell’infrazione imputabile alla Total sarebbe limitato ad un mese, si fonda sulla premessa che l’intesa sia cessata alla data dell’ultima riunione multilaterale, vale a dire il 18 maggio 2000.

174    Ora, le ricorrenti non espongono alcuna argomentazione a sostegno di detta tesi e, in particolare, non contestano, in modo fondato, l’affermazione della Commissione secondo cui la riunione del 18 maggio 2000 sarebbe sfociata in un accordo generale sul mantenimento del livello dei prezzi e, di conseguenza, gli effetti dell’intesa si sarebbero prodotti fino al 31 dicembre 2000 (punti 357‑360 della decisione impugnata).

175    Occorre poi ricordare che la responsabilità della Total si fonda sulla considerazione che detta società, a partire dal 30 aprile 2000, data dell’acquisizione da parte sua del gruppo in parola, costituiva con l’Arkema e l’Elf Aquitaine la stessa impresa responsabile dell’infrazione controversa (punto 441 della decisione impugnata).

176    A tale proposito, è necessario osservare che il fatto che la Total abbia assunto il controllo del gruppo durante la fase finale dell’intesa non è, da solo, sufficiente ad escludere che essa abbia esercitato, nel corso del periodo rilevante, un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata coinvolta nell’infrazione.

177    Ora, ad eccezione della data dell’assunzione del controllo sul gruppo da parte della Total, le ricorrenti non indicano alcuna circostanza specifica idonea a dimostrare che, nei mesi ricompresi tra maggio e dicembre 2000, l’Arkema abbia deciso in modo autonomo rispetto alla Total quale comportamento adottare sul mercato.

178    Di conseguenza, la Commissione ha potuto validamente presumere che la Total, avendo acquisito a partire dal 30 aprile 2000 il controllo quasi totale sul capitale del gruppo, abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento dell’Arkema sul mercato e ha potuto, quindi, imputarle la responsabilità per l’infrazione per il periodo rilevante sulla base del fatto che detta presunzione non è stata confutata.

179    D’altra parte, deve essere respinto come ininfluente l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Total, in considerazione della data in cui essa ha acquisito il controllo del gruppo, non era in condizione di informarsi delle pratiche illecite della sua controllata e di adottare le misure per porvi fine.

180    Come emerge dalle considerazioni che precedono, infatti, l’imputazione della responsabilità a carico della Total si fonda sulla circostanza che essa era uno dei soggetti giuridici che componevano l’impresa che ha violato il diritto della concorrenza, a prescindere dal fatto che essa fosse a conoscenza o meno dell’esistenza dell’infrazione.

181    La prima censura non può quindi essere accolta.

182    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha indicato a torto, al punto 471 della decisione impugnata, che i destinatari della sua decisione 85/74/CEE del 23 novembre 1984, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1), e della sua decisione 94/599/CE, prese in considerazione ai fini della recidiva, avrebbero fatto parte del gruppo Total al momento dell’adozione di dette precedenti decisioni.

183    Occorre osservare che è stato per errore che la Commissione ha indicato, al punto 471 della decisione impugnata, che «le persone giuridiche che sono destinatarie [delle] decisioni [85/74 e 94/599] erano e sono sempre parte del gruppo [della] Total», come peraltro riconosciuto nel controricorso dalla stessa Commissione.

184    Questa osservazione non incide, tuttavia, sulla legittimità della decisione impugnata. Da un lato, infatti, dal punto 441 di detta decisione si evince che la Total è stata ritenuta responsabile dell’infrazione soltanto a partire dalla data in cui ha acquisito il controllo sul gruppo, vale a dire il 30 aprile 2000.

185    Dall’altro, come emerge dal punto 469 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l’Arkema non era parte del gruppo Total all’epoca delle precedenti condanne, applicando la maggiorazione legata alla recidiva al solo importo dell’ammenda imputabile all’Arkema.

186    Alla luce di quanto precede, la seconda censura e, pertanto, il quinto motivo nel suo insieme, devono essere rigettati.

 Sul sesto motivo, legato ad una violazione di numerosi principi essenziali, riconosciuti dall’insieme degli Stati membri e facenti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione

187    Le ricorrenti sostengono che la Commissione, nell’imputare loro la responsabilità dell’infrazione controversa e nell’infliggere loro l’ammenda, ha violato i principi di parità di trattamento, della responsabilità personale e della personalità delle pene, nonché il principio di legalità del reato e della pena.

 Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento

188    Le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, avendo riconosciuto la loro responsabilità sulla base della sola presunzione di cui trattasi, mentre avrebbe fondato la responsabilità delle altre società destinatarie della decisione impugnata sulla presunzione suffragata da elementi aggiuntivi (punti 385, 391 e 394, 405, 411 e 423‑427 della decisione impugnata).

189    Occorre osservare, a tale proposito, che dai punti 370‑379 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha preso in considerazione, con riguardo a tutti i destinatari, la stessa regola secondo cui il controllo della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata è sufficiente per fondare una presunzione relativa che permette di imputare la responsabilità in capo alla società controllante. La presunzione di cui trattasi è stata infatti applicata sia nei confronti del gruppo Total, sia degli altri gruppi di società destinatari della decisione impugnata.

190    Il fatto che con riguardo a determinati destinatari della decisione impugnata, vale a dire la Akzo Nobel, la FMC, L’Air liquide, la SNIA e L’Edison, la Commissione abbia invocato, oltre alla presunzione, altri indizi supplementari dell’influenza esercitata dalla società controllante non significa che non siano stati applicati gli stessi principi nei confronti di tutti i destinatari.

191    Con riguardo all’Akzo Nobel, infatti, si evince dal punto 384 della decisione impugnata che, «dato che [questa] controlla EKA [Chemicals] al 100%, la Commissione ritiene che [essa] abbia esercitato un’influenza determinante sulla EKA [Chemicals], non essendo stato prodotto alcun elemento idoneo a confutare detta presunzione». Detta considerazione non viene contraddetta dal fatto che, al punto 385 della stessa decisione, la Commissione richiami determinati indizi supplementari che la confermano.

192    Per quanto attiene alla FMC, la Commissione ha dichiarato di aver tratto la propria conclusione in merito alla sua responsabilità sulla base «del fatto che FMC Foret [era] una società controllata (indirettamente) al 100% dalla [FMC]» (punto 390 della decisione impugnata). Questa considerazione non è inficiata dal fatto che, al punto 391 della decisione impugnata, la Commissione abbia richiamato un indizio supplementare dell’influenza determinante esercitata dalla FMC sulla sua controllata.

193    Quanto a L’Air liquide, la Commissione ha osservato, al punto 403 della decisione impugnata, che, «dal momento che [questa] deteneva il 100% del capitale della Chemoxal all’epoca dell’infrazione e aveva il potere di designare i membri del consiglio di amministrazione della Chemoxal, [essa] [aveva] presunto che [questa] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata». La Commissione ha precisato detta considerazione evidenziando, al punto 405 della decisione impugnata, che «la partecipazione del 100% nel capitale giustifica[va] una presunzione che [poteva] essere confutata dimostrando che (…) la controllata gode[va] di una (…) autonomia».

194    Con riguardo alla SNIA, risulta dal punto 411 della decisione impugnata che la sua responsabilità è stata accertata in considerazione della sua fusione con la società che controllava il 100% del soggetto coinvolto direttamente nell’infrazione, cosicché detta situazione non è paragonabile a quella delle ricorrenti.

195    Infine, per quanto riguardo la Edison, la Commissione ha osservato, al punto 418 della decisione impugnata, che, «in mancanza di un’argomentazione idonea a confutare la presunzione, la detenzione del 100% del capitale viene ritenuta [dalla giurisprudenza] un elemento sufficiente». Ai punti 419‑421 della decisione impugnata, la Commissione ha inoltre addotto alcuni elementi supplementari osservando che essi smentiscono l’argomentazione dedotta dalla Edison in relazione all’autonomia della sua controllata.

196    Emerge dunque dai punti della decisione impugnata richiamati dalle ricorrenti che la Commissione ha ritenuto, con riguardo a tutti i destinatari della decisione impugnata, che il controllo della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata sia sufficiente, in mancanza di argomenti idonei a rovesciare la presunzione che ne consegue, ad imputare la responsabilità in capo alla società controllante, mentre gli indizi supplementari dell’influenza esercitata da talune società controllanti sulle loro controllate sono stati indicati, laddove questi erano disponibili, o per supportare la conclusione già validamente tratta sulla base del controllo dell’intero capitale sociale della controllata, o per replicare alle argomentazioni sviluppate dalle società coinvolte.

197    Anche per quanto attiene alle ricorrenti, la Commissione ha peraltro indicato, oltre al rapporto di partecipazione nel capitale, il fatto che i membri del consiglio di amministrazione dell’Arkema erano stati nominati dall’Elf Aquitaine (punto 427 della decisione impugnata), senza per questo subordinare l’imputazione in capo alla controllante del comportamento illecito di una controllata, detenuta al 100% o quasi, all’esistenza di elementi aggiuntivi.

198    La presente censura non è pertanto fondata.

 Sull’asserita violazione dei principi della responsabilità personale e della personalità delle pene, oltre che del principio di legalità del reato e della pena

199    Le ricorrenti sostengono sostanzialmente che la Commissione ha violato i principi di diritto invocati in quanto non avrebbe riconosciuto che l’Arkema costituiva un’entità economica autonoma rispetto a loro e, di conseguenza, le avrebbe a torto ritenute responsabili e condannate al pagamento delle ammende.

200    Occorre ricordare, con riguardo alla natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni conseguenti, che la responsabilità per la commissione di tali infrazioni riveste carattere personale (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 78). Inoltre, in forza del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, una persona, fisica o giuridica, può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 63), principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni in forza della normativa dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punto 118).

201    Nella specie, è sufficiente rilevare che l’argomento delle ricorrenti si fonda su una premessa erronea, secondo la quale nei loro confronti non sarebbe stata accertata alcuna infrazione e non sarebbe stata inflitta alcuna ammenda personale. Dalle considerazioni che precedono si evince, al contrario, che le ricorrenti sono state condannate personalmente per un’infrazione dell’art. 81 CE che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che le legavano alle loro controllate e della mancanza di autonomia di queste ultime sul mercato (v., in tal senso, sentenza Metsä‑Serla e a./Commissione, punto 164 supra, punti 27 e 34).

202    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, emerge dall’esame del quarto motivo esposto supra che è stato provato che un’infrazione dell’art. 81 CE le riguarda. Ora, le sanzioni previste per una simile infrazione sono stabilite chiaramente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Ne consegue che il principio nullum crimen, nulla poena sine lege è stato rispettato.

203    Si deve, quindi, respingere la presente censura e il sesto motivo nella sua interezza.

 Sul settimo motivo, relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione

204    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso di esaminare con cura e imparzialità gli elementi indicati per dimostrare l’autonomia dell’Arkema.

205    Dal momento che esse si limitano a ribadire l’argomento relativo al mancato esame degli elementi in causa, analizzato e respinto ai punti 111‑115 che precedono, questo deve essere qui rigettato per gli stessi motivi.

206    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto, per ragioni di economia dei mezzi processuali, accogliere la loro richiesta di attendere la pronuncia del Tribunale sui loro ricorsi proposti avverso la decisione C (2004) 4876, prima di adottare la decisione impugnata.

207    Ora, trattandosi di un’argomentazione relativa ad aspetti di mera economia dei mezzi processuali e, quindi, manifestamente inidonea a mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata, essa va respinta immediatamente.

208    Il settimo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sull’ottavo motivo, relativo ad una violazione del principio di certezza del diritto

209    Le ricorrenti affermano che la novità del criterio dell’imputabilità adottato nella fattispecie rispetto alla prassi decisionale precedente della Commissione e, in particolare, rispetto alla decisione C (2003) 4570, avrebbe comportato una violazione del principio di certezza del diritto.

210    È sufficiente ricordare che la decisione impugnata non è la prima decisione in cui la Commissione ha imputato la responsabilità dell’infrazione commessa dall’Arkema in capo alla sua società controllante sulla base della presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante. Con la decisione C (2004) 4876, infatti, la Commissione aveva già proceduto ad un’imputazione siffatta a carico della Elf Aquitaine. Ne consegue che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la decisione impugnata non costituisce un cambiamento di orientamento nella prassi della Commissione in materia di imputabilità, anche relativamente al gruppo in parola. Inoltre, nel caso di specie, le ricorrenti, già nella risposta alla comunicazione degli addebiti, facevano riferimento al criterio di imputabilità applicato alla Commissione con la decisione C (2004) 4876, come si evince peraltro dalle argomentazioni da loro presentate nell’ambito del sesto motivo. Ne consegue che la premessa da cui muove questo motivo, secondo la quale la Commissione avrebbe fatto ricorso nei confronti delle ricorrenti ad un nuovo criterio di imputabilità, non è, nella fattispecie, corretta.

211    In ogni caso, è opportuno ricordare che la Commissione non è tenuta a prevedere in modo sistematico l’imputazione del comportamento illecito di una controllata in capo alla sua società controllante (v. punto 89 supra). Il fatto che essa decida di imputare la responsabilità dell’infrazione contestata all’impresa composta dalla società controllante e dalla sua controllata, quando, in base ad una sua prassi precedente, non avrebbe preso in considerazione di farlo, non costituisce pertanto una violazione del principio di certezza del diritto.

212    Dopo tutto, si deve considerare che dalla decisione C (2003) 4570 (punti 373‑391), invocata dalle ricorrenti, risulta che la Commissione non ha ivi analizzato il problema della responsabilità della società che controllava l’Arkema e, in particolare, non si è pronunciata sulla questione dell’autonomia di quest’ultima rispetto alla sua società controllante. Pertanto, anche supponendo che i fatti oggetto di quel caso fossero simili a quelli qui in esame, non si potrebbe sostenere che detta decisione offra una garanzia di qualche tipo quanto al modo in cui la Commissione percepiva i rapporti tra l’Arkema e le sue società controllanti, né, peraltro, quanto al criterio di imputabilità applicabile a detto gruppo di società.

213    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

 Sul nono motivo, relativo ad una violazione dei principi fondamentali che disciplinano la determinazione delle ammende

214    Le ricorrenti contestano, per diversi motivi, l’importo dell’ammenda che è stata loro imposta.

215    In primo luogo, esse sostengono che avrebbero dovuto beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda in virtù del fatto che non erano a conoscenza dell’infrazione commessa dalla loro controllata. Esse osservano, invocando il principio della parità di trattamento, che la Commissione ha riconosciuto una riduzione a tale titolo a favore di un altro destinatario della decisione impugnata, vale a dire la Caffaro.

216    Occorre osservare che la Commissione ha concesso una riduzione dell’importo di base dell’ammenda all’impresa composta dalle società SNIA e Caffaro, in quanto non era stato accertato se quest’ultima, che aveva partecipato ad un numero limitato di riunioni dell’intesa relative unicamente ad uno dei prodotti interessati, fosse o avesse dovuto necessariamente essere a conoscenza del progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali (punti 332 e 461 della decisione impugnata).

217    Per quanto attiene alle ricorrenti, occorre ricordare che l’infrazione di cui trattasi è stata imputata loro in quanto costituivano una sola impresa con la loro controllata e non in considerazione di un loro coinvolgimento diretto nell’infrazione, cosicché il fatto che non fossero a conoscenza dell’intesa non ha alcuna rilevanza ai fini di detta imputazione.

218    Ora, dato che le ricorrenti non sostengono che la loro controllata, la quale aveva partecipato direttamente all’infrazione, fosse all’oscuro del progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali, la loro mancata conoscenza dell’intesa non costituisce un indice della minore gravità dell’infrazione commessa dall’impresa che esse componevano insieme alla loro controllata e non rappresenta un motivo idoneo a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda.

219    Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di parità di trattamento, occorre osservare che le ricorrenti, in quanto soggetti giuridici responsabili della gestione della società che aveva commercializzato i prodotti controversi e che aveva direttamente partecipato a tutte le fasi dell’intesa, non si trovavano in una situazione paragonabile a quella della Caffaro, che gestiva l’impresa la cui partecipazione all’intesa non si estendeva al progetto complessivo di accordi anticoncorrenziali.

220    La presente censura deve essere pertanto respinta.

221    In secondo luogo le ricorrenti eccepiscono una violazione dei principi della presunzione d’innocenza e della certezza del diritto, in relazione all’incremento dell’importo dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente.

222    La loro argomentazione circa la violazione della presunzione d’innocenza si basa in primis sulla premessa per cui «nessun elemento (…) permetteva di considerar[le] responsabili all’interno del cartello». Orbene, dal momento che dall’esame del quarto motivo sopra esposto emerge che correttamente è stata riconosciuta la responsabilità delle ricorrenti, il presente argomento deve essere respinto.

223    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono, riferendosi al punto 465 della decisione impugnata, che la Commissione ha violato il principio della presunzione d’innocenza, affermando che, con la creazione di una controllata distinta sotto il profilo giuridico, una società controllante poteva perseguire l’obiettivo di associare detta controllata ad un comportamento illecito, sottraendosi così a una sanzione.

224    Al punto 465 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato, in risposta all’argomentazione delle ricorrenti che criticavano l’incremento dell’importo in parola, che, «se [essa] dovesse decidere, in base a tale argomentazione, che l’ammenda inflitta all’Atofina [doveva] essere meno consistente di quella che [era] giustificata alla luce delle dimensioni dell’impresa di cui essa [faceva] parte, un’impresa di dimensioni molto grandi che partecipa a una o più intese potrebbe sottrarsi all’applicazione di ammende onerose creando delle piccole controllate con un volume d’affari ridotto per collegarle a comportamenti illeciti».

225    Come risulta da detto punto, la Commissione, incrementando l’importo dell’ammenda di cui trattasi, ha ritenuto in sostanza che detto aumento permettesse di tener conto della capacità economica reale dell’insieme dei soggetti giuridici che costituivano l’impresa unica interessata, al fine di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo.

226    Ora, questa considerazione di ordine generale non può in alcun modo essere considerata come integrante una violazione del principio della presunzione d’innocenza nei confronti delle ricorrenti.

227    In terzo luogo, le ricorrenti eccepiscono una violazione del principio della certezza del diritto, riproponendo la loro argomentazione esposta nell’ambito dell’ottavo motivo e relativa ad un asserito cambio di orientamento nella prassi della Commissione. Questa censura va disattesa per i motivi esposti ai punti 210‑212 che precedono.

228    In quarto luogo, le ricorrenti contestano la legittimità dell’incremento dell’importo dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente, sostenendo che un tale aumento non è previsto dall’art. 23 del regolamento n. 1/2003, né dagli orientamenti.

229    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione, nel determinare l’importo dell’ammenda, deve tener conto del suo carattere dissuasivo e, a tal riguardo, può prendere in considerazione la dimensione e la potenza economica dell’impresa in parola (sentenze della Corte Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 103 supra, punti 106 e 120, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 243).

230    Nel caso di specie, la Commissione ha quindi legittimamente potuto aumentare l’importo di base dell’ammenda di cui trattasi, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa gestita dalle ricorrenti, comprovate dal loro fatturato particolarmente importante a livello mondiale (punto 463 della decisione impugnata).

231    Le censure mosse contro l’incremento dell’importo dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente non sono pertanto fondate.

232    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono in udienza che il tetto del 10% del fatturato, previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, è illegittimo alla luce dei principi di legalità e certezza del diritto, in quanto fa riferimento al fatturato realizzato dall’impresa durante l’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione e non a quello relativo al periodo durante il quale l’infrazione è stata commessa.

233    Si deve osservare che questa censura è stata sollevata tardivamente, in quanto è stata formulata per la prima volta in occasione dell’udienza e non può essere ritenuta un ampliamento del presente motivo come formulato nel ricorso, volto, da un lato, ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della mancata conoscenza dell’infrazione e, dall’altro, a contestare l’incremento dell’importo dell’ammenda in funzione dell’effetto deterrente.

234    Questa censura deve quindi essere rigettata in quanto irricevibile, in conformità dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

235    Essa è, in ogni caso, inefficace dal momento che le ricorrenti non affermano che il riferimento ad un esercizio sociale ricompreso nel periodo di durata dell’infrazione avrebbe potuto incidere in qualche modo sull’applicazione della regola prevista all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, di cui viene eccepita l’illegittimità.

236    Alla luce di queste considerazioni, il presente motivo deve essere considerato infondato.

 Sul decimo motivo, relativo all’esistenza di uno sviamento di potere

237    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere in quanto, nell’imputare loro l’infrazione, non avrebbe cercato di punire l’impresa responsabile, bensì di aumentare l’importo dell’ammenda inflitta prendendo in considerazione la loro dimensione considerevole.

238    Secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, cause riunite T‑133/95 e T‑204/95, IECC/Commissione, Racc. pag. II‑3645, punto 188 e giurisprudenza ivi citata).

239    Occorre altresì ricordare che, in base all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione all’art. 81 CE. È dimostrato che le sanzioni previste all’art. 23 del regolamento n. 1/2003 mirano a reprimere gli illeciti delle imprese interessate, nonché a dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I‑5859, punto 16).

240    Ora, dato che le ricorrenti e l’Arkema formavano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE e che detta impresa ha partecipato all’infrazione controversa, la sanzione loro inflitta non è stata affatto sviata dalla sua finalità, neppure nella parte in cui, la Commissione, nell’adottarla, ha perseguito un obiettivo di dissuasione.

241    Di conseguenza, il decimo motivo deve essere respinto.

 Sull’undicesimo motivo, formulato in via subordinata, basato su una riduzione dell’importo dell’ammenda ad un livello adeguato

242    Nell’ambito dell’undicesimo motivo le ricorrenti rivendicano una riduzione dell’importo dell’ammenda ad un livello adeguato, e precisamente, sulla base di due motivi.

243    Da un lato, esse sostengono che, considerato che non erano a conoscenza dell’infrazione, l’importo di base dell’ammenda loro inflitta dovrebbe essere ridotto del 25%, alla stregua della riduzione accordata al punto 461 della decisione impugnata.

244    A tale proposito si deve ricordare che la situazione considerata al punto 461 della decisione impugnata non può essere paragonata a quella delle ricorrenti (v. punto 219 supra). Il Tribunale ritiene pertanto che le ricorrenti non possano beneficiare di una riduzione a tale titolo.

245    Le ricorrenti rivendicano, dall’altro, il beneficio di una circostanza attenuante, in virtù del fatto che sono state condannate al pagamento di ammende consistenti a fronte della loro partecipazione ad altre intese durante il medesimo periodo oggetto della decisione impugnata, e precisamente con la decisione C (2004) 4876 e con la decisione C (2006) 2098, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento ex articolo 81 [CE] e ex articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.645 – Metacrilati).

246    Occorre ricordare, a questo proposito, che, dato che la Commissione ha contestato alle ricorrenti di aver commesso tre distinte infrazioni alle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, essa poteva infliggere tre distinte ammende ciascuna nel rispetto dei limiti stabiliti all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/Commissione, Racc. pag. II‑2661, punto 56). Ciascuna di dette ammende doveva necessariamente fondarsi su una valutazione della durata e della gravità specifica dell’infrazione sanzionata. Ora, occorre riconoscere che l’applicazione di un’ammenda alle ricorrenti per diverse attività anticoncorrenziali concernenti altri prodotti non incide sull’effettività dell’infrazione controversa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punto 52).

247    Di conseguenza, con riguardo all’obiettivo di dissuasione perseguito dalle ammende, il solo fatto che le ricorrenti siano state recentemente condannate al pagamento di altre due ammende, per infrazioni compiute in parte nel medesimo periodo, non giustifica la riduzione dell’ammenda inflitta nella fattispecie.

248    Ora, le ricorrenti non fanno valere alcun elemento atto a dimostrare che l’imposizione dell’ammenda nel caso di specie, associata ad altre ammende recenti, le abbia collocate in una situazione finanziaria particolarmente difficile che possa essere tenuta in considerazione, in via eccezionale, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda a loro carico.

249    Con riguardo, da ultimo, alla decisione 94/599 richiamata dalle ricorrenti, da cui risulta che, nel determinare l’importo delle ammende nell’ambito dell’intesa oggetto di tale decisione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la maggior parte delle imprese era già stata condannata a pagare ammende consistenti per la loro partecipazione ad un’altra intesa sul mercato attiguo praticamente nello stesso periodo (punto 52 della decisione 94/599), si deve evidenziare, da un lato, che la decisione 94/599 è precedente agli orientamenti applicabili alla fattispecie e, dall’altro, che la situazione esaminata all’interno di detta sentenza presenta differenze rispetto a quella oggetto del caso in esame. Nella fattispecie, infatti, da una parte, le infrazioni sul mercato dell’HP e del PBS sono state oggetto, nella decisione impugnata, di un’unica condanna da parte della Commissione e, dall’altra, le ricorrenti non hanno invocato l’esistenza di un legame tra questi mercati e quelli oggetto delle altre recenti condanne.

250    Ne consegue che, dato che nessuno degli elementi richiamati nella fattispecie è idoneo a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, la domanda formulata in via subordinata e volta ad ottenere la riforma dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti non può essere accolta.

251    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

252    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Total SA e l’Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.

Vadapalas

Prek

Dittrich

Truchot

 

       O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2011.

Firme


Indice


Fatti

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle regole in materia di imputazione in capo alle società controllanti delle infrazioni commesse dalle loro controllate

Sulla seconda parte, relativa ad un errore di diritto con riguardo all’interpretazione della giurisprudenza in materia di imputabilità e al rispetto da parte della Commissione della sua prassi decisionale

– Osservazioni preliminari

– Sulla validità della presunzione di cui trattasi

– Sull’insieme degli indizi dedotti dalle ricorrenti per comprovare l’autonomia dell’Arkema sul mercato

Sulla prima parte, relativa a un errore di diritto in relazione al carattere obiettivo del criterio dell’imputabilità

Sulla terza parte, relativa ad una violazione di un «principio di autonomia economica della persona giuridica»

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa

Sulla prima parte, relativa all’impossibilità per le ricorrenti di difendersi efficacemente

Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio della presunzione d’innocenza

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione, reso più stringente dalla novità della posizione della Commissione

Sulla seconda parte, relativa all’esistenza di una motivazione contraddittoria

Sulla terza parte, relativa alla mancata risposta da parte della Commissione alle obiezioni mosse alla presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del carattere unitario della nozione d’impresa

Sul quinto motivo, relativo ad errori di valutazione riguardanti la Total

Sul sesto motivo, legato ad una violazione di numerosi principi essenziali, riconosciuti dall’insieme degli Stati membri e facenti parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione

Sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento

Sull’asserita violazione dei principi della responsabilità personale e della personalità delle pene, oltre che del principio di legalità del reato e della pena

Sul settimo motivo, relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione

Sull’ottavo motivo, relativo ad una violazione del principio di certezza del diritto

Sul nono motivo, relativo ad una violazione dei principi fondamentali che disciplinano la determinazione delle ammende

Sul decimo motivo, relativo all’esistenza di uno sviamento di potere

Sull’undicesimo motivo, formulato in via subordinata, basato su una riduzione dell’importo dell’ammenda ad un livello adeguato

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.