Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 - Arkema France / Commissione
("Concorrenza - Intese- Perossido di idrogeno e perborato di sodio - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Ammende - Comunicazione sulla cooperazione")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arkema France SA (Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Winckler, S. Sorinas Jimeno e P. Geffriaud, poi avv.ti S. Sorinas Jimeno e E. Jégou)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Arbault e O. Beynet, poi V. Bottka, P.J. Van Nuffel e B. Gencarelli, agenti)
Oggetto
In via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L'Arkema France SA è condannata alle spese.
____________1 - GU C 212 del 2.9.2006