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Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 - Arkema France / Commissione

(Causa T-189/06)1

("Concorrenza - Intese- Perossido di idrogeno e perborato di sodio - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Ammende - Comunicazione sulla cooperazione")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arkema France SA (Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Winckler, S. Sorinas Jimeno e P. Geffriaud, poi avv.ti S. Sorinas Jimeno e E. Jégou)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Arbault e O. Beynet, poi V. Bottka, P.J. Van Nuffel e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L'Arkema France SA è condannata alle spese.

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1 - GU C 212 del 2.9.2006