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Ricorso presentato il 18 luglio 2006 - Schräder / UCVV (SUMCOL 01)

(Causa T -187/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter, W.-A. Schmidt, I. Memmler, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Conclusioni del ricorrente

Modificare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004) nel senso di accogliere il ricorso del ricorrente avverso la decisione del convenuto n. R 446 e concedere la privativa per ritrovati vegetali in ordine alla domanda SUMCOL 01 (n. 2001/0905)

In subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004) e ordinare al convenuto di emettere una nuova decisione in ordine alla domanda di privativa comunitaria pr eritrovati vegetali n. 2001/0905 in conformità alla sentenza.

In via ulteriormente subordinata, annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004).

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: SUMCOL 01 (domanda di privativa n. 2001/0905).

Decisione del comitato: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: In particolare, violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 62 del regolamento (CE) n. 2100/941 a causa di errore di diritto nell'esame del merito: secondo il ricorrente la varietà richiesta sarebbe ammissibile alla tutela in quanto avrebbe il necessario carattere distintivo; violazione dell'art. 76 del regolamento n. 2100/94 per insufficiente esame dei fatti e dell'art. 75 di tale regolamento per lesione del diritto di audizione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).