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Ricorso presentato il 19 luglio 2006 - Total e Elf Aquitaine / Commissione

(Causa T-190/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

in via principale, annullare gli artt. 1, lett. o) e p), 2, lett. i, 3 e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def.;

in via subordinata, modificare l'art. 2, lett. i), della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui condanna la Arkema SA ad un'ammenda di EUR 78,663 milioni, di cui la Total SA è considerata responsabile congiuntamente ed in solido per EUR 42 milioni, e la Elf Aquitaine per EUR 65,1 milioni, e ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda in questione;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nel procedimento COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato, con la quale la Commissione ha rilevato che le imprese destinatarie della decisione, tra le quali le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate consistenti in scambi di informazioni tra concorrenti e in accordi sui prezzi e la capacità produttiva, nonché in una verifica dell'esecuzione di tali accordi nel settore del perossido di idrogeno e del perborato di sodio. In via subordinata, esse chiedono la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla loro controllata, di cui esse sono considerate responsabili congiuntamente ed in solido.

In via principale il ricorso si fonda su due motivi.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata violerebbe i loro diritti alla difesa e la presunzione di innocenza.

In secondo luogo, esse sostengono che la decisione impugnata, avendole condannate per l'infrazione contestata, commessa dalla loro controllata, violerebbe l'obbligo di motivazione, da un lato in quanto il ragionamento della Commissione, ritenuto dalle ricorrenti parzialmente contraddittorio, sarebbe insufficientemente sviluppato relativamente alla novità della posizione adottata nei loro confronti, e dall'altro perché la Commissione avrebbe ignorato, rifiutando di dare ad essi risposta, i precisi elementi fatti valere dalle ricorrenti per giustificare il loro mancato coinvolgimento nella gestione della controllata.

Le ricorrenti ritengono inoltre che la decisione impugnata violi il carattere unitario del concetto di impresa ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/20031, nonché le regole che disciplinano l'imputabilità ad una società controllante delle infrazioni commesse dalla sua controllata. Relativamente a quest'ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe ignorato i limiti, indicati dal giudice comunitario, del suo potere di imputare ad una società controllante le infrazioni commesse dalla controllata. Essa avrebbe altresì seguito un'interpretazione erronea della giurisprudenza relativa all'imputabilità, contraria anche alla sua prassi decisionale in materia. A giudizio delle ricorrenti la Commissione avrebbe inoltre violato il principio dell'autonomia della persona giuridica.

Le ricorrenti affermano anche che la Commissione avrebbe commesso manifesti errori di valutazione applicando erroneamente la presunzione di imputabilità nei confronti della Total e ritenendo, in sede di valutazione della recidiva, che la sua filiale condannata nella decisione impugnata sia sempre appartenuta alla Total.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione avrebbe violato numerosi principi fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e facenti parte dell'ordinamento giuridico comunitario, come il principio di non discriminazione, il principio della responsabilità per i fatti personali, il principio della personalità delle pene e il principio di legalità.

Le ricorrenti sostengono altresì che la decisione impugnata viola i principi di buon andamento dell'amministrazione e di certezza del diritto.

Le ricorrenti in ritengono infine che la Commissione abbia violato le norme relative alla determinazione delle ammende, quali il principio di parità di trattamento, non avendo essa applicato la riduzione del 25% all'importo di base inflitto alle ricorrenti, pur avendola applicata nei confronti di un altro destinatario della decisione impugnata. A giudizio delle ricorrenti, la decisione impugnata violerebbe inoltre i limiti del potere della Commissione relativamente alla considerazione dell'effetto dissuasivo, in violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio della certezza del diritto.

Le ricorrenti sostengono infine che la decisione impugnata rappresenta uno sviamento di potere, in quanto imputa ad esse la responsabilità dell'infrazione commessa dalla loro controllata e le condanna in solido con essa.

In via subordinata, le ricorrenti sostengono che l'ammenda inflitta alla loro controllata, al pagamento della quale esse sono tenute congiuntamente ed in solido, dovrebbe essere ridotta ad una cifra adeguata. Esse chiedono di beneficiare di una riduzione del 25% dell'importo di base dell'ammenda loro inflitta, nonché della concessione di circostanze attenuanti, essendo esse state condannate quasi contemporaneamente a pagare ammende rilevanti in due vicende simili.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).