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Ricorso presentato il 18 luglio 2006 - FMC Foret / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-191/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Foret S. A. (Sant Cugat del Vallés, Spagna) (rappresentante: M. Seimetz, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006)1766 finale, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido d'idrogeno e perborato) nella parte in cui impone un'ammenda alla ricorrente;

in subordine, ridurre l'ammenda imposta alla ricorrente, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la sua domanda la ricorrente chiede, per la parte che lo riguarda, l'annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006)1766 finale, nel caso COMP/F/38.620 - Perossido d'idrogeno e perborato, in base alla quale la Commissione riteneva che l'impresa interessata aveva violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE partecipando ad un'infrazione unica e continuata concernente il perossido d'idrogeno e il perborato di sodio e riguardante l'intero territorio dello SEE, consistente principalmente in scambi, tra concorrenti, d'informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità di produzione nello SEE e nel controllo delle intese anticoncorrenziali.

A sostegno delle proprie istanze per una riduzione degli addebiti, la ricorrente contesta principalmente il grado probatorio degli elementi prodotti dalla Commissione a suo carico e, in secondo luogo, sostiene che siano stati violati i suoi diritti di difesa.

La ricorrente, in primo luogo, accusa la Commissione di non aver adempiuto all'onere della prova e di non essersi impegnata in una ragionevole valutazione della prova relativa all'esistenza di un cartello. Così il ricorrente critica la Commissione per essersi basata su allegazioni vaghe e infondate contenute in domande di trattamento favorevole presentate da altre imprese, nonostante le preoccupazioni del suo consigliere auditore.

La ricorrente inoltre sostiene che né la sua testimonianza né gli elementi di prova prodotti a vari livelli del procedimento per dimostrare la falsità delle accuse mosse nei suoi confronti sono state contestate, per essere infine respinte dalla Commissione senza giustificazione.

La ricorrente, in secondo luogo, accusa la Commissione di avere illegittimamente respinto le prove da essa prodotte. A questo riguardo, sarebbe stato negato il diritto di difesa con riferimento all'accesso alle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti della Commissione, laddove essa afferma di aver dimostrato, nella propria risposta, il suo rifiuto di partecipare ad attività di cartello.

Infine la FMC Foret ritiene l'ammenda emessa dalla Commissione contro di essa eccessiva e sproporzionata con riferimento al suo fatturato e tenuto conto del ruolo del tutto passivo che essa sostiene di aver avuto nel presunto cartello.

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