Language of document : ECLI:EU:T:2011:278

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

16 giugno 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Perossido di idrogeno e perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Ammende – Prescrizione – Trattamento differenziato – Durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑192/06,

Caffaro Srl, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti A. Santa Maria e C. Biscaretti di Ruffia,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. V. Di Bucci e F. Amato, successivamente dai sigg. Di Bucci e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui la Commissione infligge un’ammenda in solido alla ricorrente e alla SNIA SpA, e, in via subordinata, la domanda di riduzione dell’importo di tale ammenda,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. V. Vadapalas (relatore), facente funzione di presidente, A. Dittrich e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Caffaro Srl, ricorrente, già Industrie Chimiche Caffaro SpA, poi Caffaro SpA, è una società di diritto italiano che vendeva, fino al 1999, perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»). All’epoca dei fatti essa era controllata al 100% dalla Caffaro SpA, divenuta nel 2000 SNIA SpA.

2        Nel novembre del 2002 la Degussa AG ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato del perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della Commissione, relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

3        La Degussa ha fornito alla Commissione le prove materiali che hanno consentito a quest’ultima di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di tre imprese.

4        Il 26 gennaio 2005 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.

5        Dopo aver sentito le imprese interessate, la Commissione ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl [ricorrente], Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera 8 maggio 2006.

 Decisione impugnata

6        Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).

7        L’infrazione, accertata per il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000, è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di queste, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.

8        La ricorrente è stata ritenuta responsabile «in solido» dell’infrazione con la SNIA (punti 407-412 della decisione impugnata).

9        Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

10      La Commissione ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto 452 della decisione impugnata) e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).

11      La ricorrente, in applicazione di un trattamento differenziato, è stata classificata nella quarta ed ultima categoria, corrispondente ad un importo di partenza dell’ammenda pari a EUR 1,875 milioni. Nella determinazione di tale importo, la Commissione ha altresì applicato una riduzione del 25%, alla luce del fatto che non era stato dimostrato che la ricorrente fosse consapevole o dovesse essere necessariamente a conoscenza del piano globale di accordi anticoncorrenziali (punti 460‑462 della decisione impugnata).

12      Dato che, secondo la Commissione, la ricorrente ha partecipato all’infrazione dal 29 maggio 1997 al 31 dicembre 1998, ossia per un periodo di un anno e sette mesi, l’importo di partenza della sua ammenda è stato maggiorato del 15% (punto 467 della decisione impugnata).

13      La Commissione ha rilevato che la ricorrente aveva avuto un ruolo passivo e minore nell’infrazione e, in virtù di tale circostanza attenuante, ha ridotto l’importo dell’ammenda del 50% (punti 476 e 477 della decisione impugnata).

14      L’art. 1, lett. l), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente, avendo partecipato all’infrazione di cui trattasi dal 29 maggio 1997 al 31 dicembre 1998, ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE.

15      All’art. 2, lett. g), della decisione impugnata la Commissione ha inflitto alla ricorrente, «in solido» con la SNIA, un’ammenda di EUR 1,078 milioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

17      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.

18      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento 22 dicembre 2009, il Tribunale ha posto per iscritto un quesito alla ricorrente, al quale quest’ultima ha risposto entro il termine impartito.

19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 4 marzo 2010.

20      Conformemente all’art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale, poiché due membri della sezione non potevano partecipare alla deliberazione, le deliberazioni del Tribunale sono proseguite con i tre giudici firmatari della presente sentenza.

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione le ha inflitto un’ammenda in solido con la SNIA;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad un valore simbolico;

–        in via d’ulteriore subordine, ridurre tale importo «in modo sostanziale», tenendo conto della breve durata della sua partecipazione all’infrazione e dell’esistenza di circostanze attenuanti;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

23      A sostegno del ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda in solido con la SNIA, ovvero alla riduzione dell’importo dell’ammenda, la ricorrente fa valere cinque motivi, relativi ad errori di diritto e di valutazione dei fatti per quanto riguarda, in primo luogo, la presunta circostanza che essa sia «vittima e non partecipe al cartello dell’[HP]»; in secondo luogo, la scelta, asseritamente erronea, dell’anno di riferimento nell’ambito del trattamento differenziato; in terzo luogo, la valutazione della durata della sua partecipazione all’infrazione; in quarto luogo, l’applicazione della prescrizione di cui all’art. 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle norme in materia di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e, in quinto luogo, la valutazione delle circostanze attenuanti.

 Sulla presunta condizione di «vittima e non partecipe al cartello del’[HP]» addotta dalla ricorrente

 Argomenti delle parti

24      La ricorrente afferma di essere «vittima del cartello», in quanto è uscita dal mercato del PBS nel 1999 proprio in conseguenza degli accordi illeciti intervenuti nel mercato dell’HP. Infatti, essa sarebbe stata costretta a fornirsi di HP, sola materia prima necessaria per la produzione del PBS, presso produttori implicati nel cartello, suoi concorrenti diretti nel mercato del PBS. L’aumento dei prezzi dell’HP, deciso dai partecipanti all’intesa, avrebbe spinto la ricorrente fuori dal mercato.

25      La ricorrente si sarebbe trovata in una situazione di dipendenza economica assoluta nei confronti dei produttori di HP, non avendo potuto adeguare la propria strategia commerciale sul mercato del PBS in funzione degli aumenti di prezzo programmati sul mercato dell’HP. La Commissione stessa avrebbe affermato che «non si [era] potuto stabilire che [la ricorrente] fosse consapevole o dovesse essere necessariamente a conoscenza del piano globale degli accordi anticoncorrenziali» (punto 461 della decisione impugnata).

26      La ricorrente sostiene che, in numerose decisioni precedenti, la Commissione ha deciso di non infliggere alcuna ammenda ai partecipanti di siffatti accordi illeciti, qualora questi avessero agito contro i propri interessi o si fossero trovati in una situazione di dipendenza economica nei confronti di altre imprese partecipanti a detto accordo. In altri casi simili la Commissione avrebbe inflitto soltanto un’ammenda d’importo simbolico. Inoltre, il punto 5, lett. d), degli orientamenti prevedrebbe esplicitamente la facoltà per la Commissione di irrogare un’ammenda di importo simbolico.

27      La Commissione sarebbe vincolata alle citate decisioni pregresse, dal momento che queste sarebbero numerose e le cause in questione sarebbero affini alla causa in esame. Il loro denominatore comune consisterebbe nel fatto che, al pari della ricorrente, le imprese interessate sarebbero state coinvolte in un accordo concluso contro i propri interessi o che, comunque, sarebbero state economicamente dipendenti da altre imprese partecipanti all’accordo. La situazione della ricorrente potrebbe essere assimilata a quella di un distributore nel caso di un accordo verticale concluso con un produttore, trattandosi in entrambi i casi di un’impresa economicamente dipendente.

28      In particolare, la situazione della ricorrente presenterebbe una forte affinità con quella della Compagnie maritime zaïroise (CMZ), destinataria della decisione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, relativa ad un procedimento in forza degli articoli [81 CE] (IV/32.448 e IV/32.450 – Cewal, Cowac, Ukwal) e [82 CE] (IV/32.448 e IV/32.450 – Cewal) (GU 1993, L 34, pag. 20), società alla quale la Commissione avrebbe deciso di non infliggere nessuna ammenda in quanto essa non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’infrazione rilevata.

29      Non avendo dato rilievo alle stesse circostanze per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione avrebbe violato l’art. 81, n. 1, CE, l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, gli orientamenti nonché il suo obbligo di motivazione. La valutazione in questione sarebbe affetta da un errore manifesto e da uno sviamento di potere. Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente confuso la situazione della ricorrente con quella dell’Atochem SA, della Kemira e della Chemoxal, produttori di HP [punto 332, lett. b), della decisione impugnata].

30      In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che i produttori di HP avevano creato un sistema tradottosi in un aumento dei prezzi in misura pari al doppio in meno di un anno e mezzo, che la ricorrente non produceva HP e si trovava in una situazione di totale dipendenza economica rispetto a queste imprese, che essa non era al corrente del piano globale dell’intesa, che essa aveva dovuto subire un aumento sostanziale del prezzo dell’HP, fattore decisivo ai fini della sua uscita dal mercato del PBS nel corso dell’intesa, che essa non aveva tratto alcun vantaggio neppure mutando fornitore, dato che l’allineamento dei prezzi riguardava tutti i produttori di HP, e che essa, non avendo mai partecipato alle riunioni concernenti l’HP, non era stata in grado di adattare la propria strategia commerciale sul mercato del PBS. L’omessa considerazione di tali circostanze e la mancata motivazione di tale scelta renderebbero illegittima l’imposizione di un’ammenda nei confronti della ricorrente.

31      Da ultimo, l’ammenda irrogata alla ricorrente sarebbe priva di efficacia pratica, per quanto riguarda sia l’obiettivo di repressione che quello di dissuasione, dal momento che la ricorrente sarebbe già uscita dal mercato rilevante, proprio in conseguenza dell’intesa in esame, che pertanto sarebbe stata già sanzionata e che non sarebbe più in condizione di commettere di nuovo l’infrazione.

32      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. 

 Giudizio del Tribunale

33      In via preliminare si deve osservare che, come risulta dall’argomentazione sviluppata nell’atto introduttivo, la ricorrente, pur facendo riferimento alla sua presunta condizione di «vittima e non partecipe al cartello del’[HP]», non contesta, in realtà, né la propria partecipazione all’infrazione di cui trattasi né il carattere unico di questa.

34      In particolare, la ricorrente non nega di aver partecipato alle riunioni dell’intesa che si sono svolte il 28 o il 29 maggio 1997 a Siviglia e il 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains, né rinnega il contenuto illecito di tali riunioni, così come accertato dalla Commissione, segnatamente, ai punti 162-164 e 226-229 della decisione impugnata, ma si limita a contestare, nell’ambito del terzo motivo qui di seguito esaminato, la durata della sua partecipazione all’infrazione in parola.

35      Ciò premesso, il presente motivo, relativo al fatto che la ricorrente «è vittima e non partecipe al cartello dell’[HP]», deve essere inteso come diretto, in realtà, a rimettere in discussione la legittimità e il livello dell’ammenda, in considerazione della situazione particolare della ricorrente all’interno dell’intesa.

36      In effetti, la ricorrente si limita ad addurre un certo numero di circostanze che, a suo giudizio, dovevano condurre alla non imposizione di un’ammenda o, tutt’al più, all’imposizione di un’ammenda simbolica di EUR 1 000, di cui al punto 5, lett. d), degli orientamenti. Essa fa valere, in particolare, la propria situazione unica di produttore di PBS, prodotto derivato dell’HP, sostenendo che si trovava in una situazione di dipendenza economica rispetto agli altri partecipanti all’accordo, fabbricanti di HP o dei due prodotti di cui trattasi, nonché adduce il fatto di aver partecipato agli accordi collusivi contro il proprio interesse, non avendone tratto alcun vantaggio, dato che era stata costretta a uscire dal mercato del PBS a metà del 1999.

37      A questo proposito si deve ricordare che il potere della Commissione di infliggere ammende alle imprese che, dolosamente o colposamente, trasgrediscono l’art. 81, n. 1, CE costituisce uno dei mezzi di cui la Commissione dispone per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto dell’Unione. Questo compito comprende il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 105).

38      La Commissione dispone di un potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza. In particolare, il fatto che la Commissione abbia applicato in passato ammende di un certo livello a taluni tipi di infrazione non può, quindi, privarla della possibilità di aumentare, in qualsiasi momento, tale livello per garantire l’attuazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 37 supra, punto 109).

39      Tale potere discrezionale sussiste, a maggior ragione, nell’ambito della possibilità di infliggere, in determinati casi, un’ammenda cosiddetta «simbolica», che la Commissione si è riservata al punto 5, lett. d), degli orientamenti, o di non infliggere alcuna ammenda.

40      Nel caso di specie, per contestare la legittimità dell’ammenda inflittale, in primo luogo, la ricorrente invoca la sua situazione di dipendenza nei confronti degli altri partecipanti all’intesa.

41      Si deve rilevare che il fatto di aver agito in una situazione di dipendenza economica non configura, in quanto tale, una circostanza idonea ad escludere la responsabilità di un’impresa partecipante all’intesa. Tale circostanza non deve neanche essere presa necessariamente in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda.

42      Secondo giurisprudenza consolidata, un’impresa che partecipa a riunioni ad oggetto anticoncorrenziale, anche sotto la coercizione di altri partecipanti che hanno un potere economico superiore, dispone sempre della possibilità di denunciare alla Commissione le attività anticoncorrenziali di cui trattasi, piuttosto che continuare a partecipare a dette riunioni (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 178, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 423). Infatti, anche supponendo che un’impresa abbia subìto pressioni per aderire all’intesa, essa avrebbe sempre potuto informarne le autorità competenti, anziché aderire all’intesa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 344).

43      In base a tali considerazioni, né la presunta situazione di dipendenza rispetto ad un’altra impresa partecipante all’intesa né l’atteggiamento minaccioso asseritamente assunto da quest’ultima nei suoi confronti sono tali da integrare una situazione che la Commissione possa considerare quale circostanza attenuante (sentenza Groupe Danone/Commissione, punto 42 supra, punto 424).

44      Pertanto, la Commissione non può, a fortiori, essere tenuta a prendere in considerazione questi stessi elementi per decidere di non imporre alcuna ammenda o di imporre soltanto un’ammenda simbolica.

45      Alla luce di quanto precede, l’argomento della ricorrente relativo all’omessa considerazione della sua situazione di dipendenza economica nei confronti di altri partecipanti all’intesa non può essere accolto.

46      Per quanto riguarda, poi, il riferimento operato dalla ricorrente alle precedenti decisioni della Commissione, in cui quest’ultima non ha imposto alcuna ammenda o ha inflitto soltanto un’ammenda simbolica, occorre rammentare che una prassi decisionale della Commissione non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza eventuale di una violazione del principio della parità di trattamento, essendo poco verosimile un’identità delle circostanze proprie di tali casi, come i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi di riferimento (sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punto 60).

47      Resta tuttavia il fatto che, anche in tale contesto, la Commissione è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento e non può trattare situazioni analoghe in maniera differente o situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

48      Orbene, va rilevato che le situazioni in esame nelle cause che hanno condotto alle decisioni precedenti della Commissione fatte valere dalla ricorrente presentano differenze significative rispetto a quella oggetto della causa di cui trattasi.

49      Da un lato, la ricorrente richiama numerose decisioni afferenti ad accordi e pratiche concordate tra un produttore e distributori aventi ad oggetto misure comportanti un divieto di importazioni o esportazioni parallele.

50      Da tali decisioni risulta che, nell’ambito di determinate cause relative a restrizioni verticali, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i distributori, imprese sostanzialmente più deboli dal punto di vista economico, agivano in situazione di coercizione da parte di un produttore e contro i propri interessi economici, per timore di vedersi revocare il diritto di distribuzione in via esclusiva. La Commissione ha pertanto deciso, caso per caso, di non considerare responsabili i distributori, di non infliggere loro alcuna ammenda o di infliggere loro un’ammenda d’importo assai moderato.

51      Orbene, si deve rilevare che tali considerazioni non sono direttamente riproponibili in casi di restrizioni orizzontali, come il cartello di prezzi e di ripartizione delle quote di mercato in discussione nel caso di specie, infrazioni per loro natura molto gravi, che hanno generalmente luogo tra imprese aventi un ruolo economico analogo, essendo tutte produttori del prodotto o dei prodotti in questione.

52      Infatti, nel caso di specie, la ricorrente ha preso parte all’infrazione unica, avente ad oggetto i mercati dell’HP e del PBS. Il fatto che essa producesse unicamente PBS, che fosse tenuta a rifornirsi di HP presso altri partecipanti all’intesa e, pertanto, che fosse soggetta a pressioni tariffarie sul mercato dell’HP a monte, non dimostra che essa fosse stata costretta ad agire in modo illecito sul mercato del PBS. In ogni caso, la ricorrente non adduce alcun indizio concreto atto a dimostrare che gli altri partecipanti all’intesa l’abbiano sottoposta a pressioni, ad esempio, minacciandola di revocarle la fornitura di HP, in caso di violazione della disciplina collusiva imposta sul mercato del PBS.

53      Dall’altro lato, per quanto concerne le restrizioni orizzontali, la ricorrente invoca la decisione della Commissione 29 marzo 1994, 94/210/CE, riguardante un procedimento a termini degli articoli [81 CE] e [82 CE] (Caso 33.941 – HOV-SVZ/MCN) (GU L 104, pag. 34), nonché la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).

54      Si deve osservare che la decisione 94/210 riguardava imprese ferroviarie partecipanti ad una «intesa difensiva» destinata a contenere gli effetti delle pratiche tariffarie di un’impresa dominante, analizzate sotto il profilo dell’art. 82 CE nell’ambito della stessa decisione. Ai punti 109‑112 di detta decisione, la Commissione ha segnatamente rilevato che, «in via generale, (...) un accordo [di] natura difensiva non [poteva] escludere l’imposizione di un’ammenda», prima di stabilire che, «tenuto conto (...) delle specifiche caratteristiche del caso in esame, (...) non [fosse] il caso d’imporre ammende per l’infrazione all’articolo [81 CE]».

55      Quanto alla decisione C (2004) 4030, relativa a due intese, rispettivamente, tra le imprese di trasformazione di tabacco e tra rappresentanti di produttori, la Commissione, per quanto riguarda la seconda intesa, era giunta alla conclusione che dovesse infliggersi un’ammenda simbolica di EUR 1 000 a ciascun rappresentante dei produttori, dal momento che il quadro normativo nazionale aveva comportato un elevato grado di incertezza circa la legalità del loro comportamento. Infatti, la Commissione ha rilevato che le autorità spagnole avevano, quanto meno, incoraggiato i rappresentanti dei produttori a proseguire le negoziazioni sui prezzi, dato che il Ministero dell’Agricoltura aveva addirittura autorizzato le tabelle di prezzi negoziati, che erano state allegate al contratto tipo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale spagnola [punti 425‑431 della decisione C (2004) 4030].

56      Da tali rilievi risulta che le due decisioni fatte valere dalla ricorrente costituiscono decisioni isolate, fondate su circostanze specifiche, che non presentano alcuna analogia con quelle addotte dalla ricorrente nel caso di specie.

57      Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo ad una presunta «discriminazione» rispetto alla prassi della Commissione in materia di decisioni, circa la considerazione di una situazione di dipendenza economica nei confronti di altri partecipanti all’intesa, non può essere accolto.

58      In secondo luogo, la ricorrente adduce il fatto di non aver ricavato alcun vantaggio dall’intesa, se non addirittura di averne subìto un danno.

59      Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un’impresa non abbia tratto alcun vantaggio dall’infrazione non può impedire l’irrogazione di un’ammenda poiché, diversamente, quest’ultima perderebbe il suo carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione delle ammende, a dimostrare che l’infrazione abbia procurato un vantaggio illecito alle imprese coinvolte né a prendere in considerazione l’eventuale assenza di vantaggi ricavati dall’infrazione di cui trattasi (sentenze del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 4881, e 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./Commissione, Racc. pag. II‑947, punto 671).

60      L’assenza di un vantaggio di questo tipo non può essere considerata come una circostanza attenuante tale da assumere rilevanza nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenze del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑52/02, SNCZ/Commissione, Racc. pag. II‑5005, punto 91, e 8 luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/Commissione, Racc. pag. II‑1333, punto 442) e, quindi, non costituisce un motivo che giustifichi l’imposizione di un’ammenda simbolica.

61      Gli stessi rilievi valgono, in linea di principio, per quanto riguarda il presunto fatto che la ricorrente abbia partecipato ad un’intesa collusiva con i propri concorrenti contro i propri interessi economici e che essa abbia subìto, conseguentemente, gli effetti negativi di tale collusione, dal momento che neppure tale circostanza, quand’anche dimostrata, costituisce un elemento che debba essere necessariamente preso in considerazione quale circostanza attenuante e, a fortiori, quale circostanza che giustifichi l’imposizione di un’ammenda simbolica.

62      Secondo la giurisprudenza, un’impresa che continui a concertarsi con i suoi concorrenti sui prezzi, nonostante l’asserito danno che essa subisce, non può essere considerata responsabile di un’infrazione meno grave di quella delle altre imprese parimenti implicate nella collusione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II‑869, punto 141).

63      In tali circostanze, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla situazione della CMZ, di cui alla decisione 93/82, si deve osservare che dai punti 111 e 112 di tale decisione, che figurano nel capo intitolato «Grado di partecipazione», risulta che la Commissione ha deciso di non infliggere alcuna ammenda alla CMZ in base a considerazioni legate essenzialmente alla sua partecipazione all’infrazione e, in particolare, a causa della mancanza di una sua presenza attiva sul mercato interessato, mentre l’assenza di un vantaggio tratto dall’infrazione è stata solo rilevata ad abuntantiam. Inoltre, occorre osservare che il Tribunale ha confermato che la Commissione poteva legittimamente non infliggere un’ammenda alla società interessata, in forza del fatto che la sua situazione commerciale e finanziaria era, all’epoca, diversa da quella degli altri partecipanti all’infrazione (sentenza del Tribunale 1° luglio 2008, causa T‑276/04, Compagnie maritime belge/Commissione, Racc. pag. II‑1277, punto 96).

64      Pertanto, trattandosi di una decisione isolata, adottata in relazione ad una causa che oltretutto non presenta alcuna affinità con il caso di specie, essa non può suffragare l’argomento della ricorrente relativo alla necessità di prendere in considerazione la mancanza di un vantaggio tratto dall’infrazione. 

65      Di conseguenza, la ricorrente non può validamente sostenere che la Commissione fosse tenuta a non imporle un’ammenda o ad infliggerle un’ammenda simbolica in virtù del fatto che essa non aveva ricavato alcun vantaggio dall’intesa, o addirittura che essa ne aveva subìto conseguenze negative.

66      In terzo ed ultimo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’asserita mancanza di un’efficacia pratica dell’ammenda, per quanto riguarda sia l’obiettivo di repressione che l’obiettivo di dissuasione, si deve rammentare che il fattore dissuasivo è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (sentenze della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I‑5859, punto 23, e del Tribunale 30 aprile 2009, causa T‑13/03, Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione, Racc. pag. II‑947, punto 71).

67      Inoltre, tale valutazione non include l’esame della probabilità che l’impresa in causa sia recidiva. Infatti, la ricerca dell’effetto dissuasivo non riguarda solo le imprese specificamente indicate nella decisione che infligge le ammende, dal momento che occorre indurre anche le imprese di dimensioni simili e che dispongano di risorse analoghe ad astenersi dal partecipare a simili infrazioni delle norme in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione, punto 66 supra, punti 72 e 73).

68      In ogni caso, dal momento che la ricorrente non ha cessato ogni attività economica, il fatto che essa non operi più sul mercato interessato non rimette affatto in discussione la necessità di garantire il carattere dissuasivo della sanzione inflittale.

69      Quanto all’obiettivo di repressione, è sufficiente rilevare che sarebbe in contrasto con tale obiettivo se dalla cessazione delle attività commerciali nel mercato interessato conseguisse che l’impresa di cui trattasi si sottragga all’irrogazione di un’ammenda per l’infrazione commessa.

70      Pertanto, l’ammenda inflitta alla ricorrente non può essere considerata priva di efficacia pratica.

71      Infine, si deve rilevare che le circostanze addotte, considerate nel loro insieme, non dimostrano che la Commissione abbia ecceduto il proprio margine di valutazione discrezionale nell’ambito dell’esercizio del suo potere di sanzione nei confronti della ricorrente.

72      Occorre rilevare in proposito che la Commissione ha tenuto conto degli elementi che hanno caratterizzato la partecipazione della ricorrente all’infrazione, applicando una riduzione del 25% all’importo di partenza della sua ammenda, per il fatto che non era stato stabilito che la ricorrente fosse consapevole del piano globale di accordi anticoncorrenziali (punto 461 della decisione impugnata), nonché applicando una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda, per la circostanza attenuante riconducibile al suo ruolo passivo e minore, in quanto la sua partecipazione all’intesa non era paragonabile a quella degli altri membri attivi (punti 476 e 477 della decisione impugnata).

73      Inoltre, con l’argomento relativo alla comparazione che la Commissione avrebbe asseritamente operato tra la sua situazione e quella dei produttori di HP, la ricorrente si limita a rinviare al punto 332, lett. b), della decisione impugnata, secondo cui il fatto che talune imprese producano soltanto l’uno o l’altro dei prodotti interessati non inficia la constatazione del carattere unico dell’infrazione. Orbene, dal momento che la ricorrente non contesta il carattere unico dell’infrazione in esame, il suo argomento è ininfluente.

74      Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere l’argomento della ricorrente relativo ad uno sviamento di potere. Infatti, come risulta segnatamente dai precedenti punti 66-70, la sanzione inflittale non è stata affatto sviata dalla sua finalità, per quanto concerne tanto l’obiettivo di repressione quanto quello di dissuasione.

75      Inoltre, si deve respingere la censura della ricorrente relativa all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, espressa nel ricorso solo nell’ambito del titolo del motivo in esame, ma non sviluppata né nei suoi scritti difensivi né nelle osservazioni orali formulate nel corso dell’udienza.

76      Infatti, supponendo che con tale censura la ricorrente addebiti alla Commissione di non aver preso posizione sulla sua situazione particolare all’interno dell’intesa, si deve osservare, da un lato, che la Commissione, ai punti 461 e 474‑477 della decisione impugnata, ha esposto le considerazioni che, in relazione alla situazione particolare della ricorrente, hanno motivato la riduzione dell’importo dell’ammenda e, dall’altro, che essa non era tenuta a prendere posizione sull’eventuale irrogazione di un’ammenda simbolica, trattandosi di una mera facoltà contemplata, in via eccezionale, al punto 5), lett. d), degli orientamenti.

77      In base a tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.

 Sull’anno di riferimento preso in considerazione nell’ambito del trattamento differenziato

 Argomenti delle parti

78      La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore utilizzando, nell’ambito del trattamento differenziato, la sua quota di mercato relativa al 1998, mentre per tutti gli altri destinatari della decisione impugnata essa ha preso in considerazione le quote di mercato nel 1999, ultimo anno completo dell’infrazione. Al riguardo la Commissione avrebbe altresì violato il principio della parità di trattamento, l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti.

79      La Commissione avrebbe dovuto indicare, quale anno di riferimento, l’ultimo anno completo del periodo di durata dell’infrazione. Inoltre, dalla sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione (Racc. pag. I‑11005, punto 129), risulterebbe che solo l’utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima infrazione garantisce la parità di trattamento. Nelle sue decisioni precedenti, la Commissione avrebbe utilizzato un unico anno di riferimento, benché le diverse imprese avessero partecipato all’infrazione in periodi diversi.

80      Scegliendo di fare riferimento al 1998 per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione avrebbe tentato di aumentare l’importo della sua ammenda. Il fatturato realizzato dalla ricorrente nel 1999 nonché la corrispondente quota di mercato sarebbero stati nettamente inferiori a quelli del 1998, dato che il suo fatturato mondiale per il PBS sarebbe passato da EUR 12,9 milioni nel 1998 a EUR 9,1 milioni nel 1999.

81      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

82      Ai sensi del punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti, in caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, potrà essere opportuno ponderare l’importo di partenza in modo da tenere conto del peso specifico e, dunque, dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione, e da adattare conseguentemente il punto di partenza dell’importo di base secondo le specificità di ciascuna impresa.

83      Secondo una giurisprudenza costante, la ripartizione dei membri di un’intesa in categorie, al fine di attuare un trattamento differenziato in sede di determinazione degli importi di partenza delle ammende, deve rispettare il principio della parità di trattamento, secondo cui è vietato trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Inoltre, l’importo delle ammende dev’essere quantomeno proporzionato agli elementi presi in considerazione al fine di valutare la gravità dell’infrazione (v. sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 42 supra, punto 219 e giurisprudenza ivi citata)

84      Per verificare se la ripartizione in categorie dei membri di un’intesa sia conforme ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, il Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale di cui la Commissione dispone in materia, deve tuttavia limitarsi a verificare che la detta ripartizione sia coerente ed oggettivamente giustificata (sentenze del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 416, e Tokai Carbon e a./Commissione, punto 42 supra, punto 220).

85      Nel caso di specie, per determinare il peso individuale di ciascun partecipante all’infrazione, ad eccezione della ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione le quote di mercato risultanti dalle vendite congiunte dei due prodotti interessati sul mercato mondiale nel 1999, ultimo anno completo durante il quale l’infrazione aveva ad oggetto entrambi i prodotti. Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha fatto riferimento alla sua quota di mercato nel 1998, ultimo anno della sua partecipazione all’infrazione (punto 460 della decisione impugnata).

86      Inoltre, la Commissione ha ridotto del 25% l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente, in considerazione del fatto che non era stato dimostrato che quest’ultima fosse consapevole o dovesse essere necessariamente a conoscenza del piano globale di accordi anticoncorrenziali (punto 461 della decisione impugnata).

87      A questo riguardo occorre rilevare che il fatto di fare riferimento, nell’ambito di un trattamento differenziato, ad un anno di riferimento diverso per un membro dell’intesa non comporta, di per sé, una violazione del principio della parità di trattamento.

88      È vero che la Corte ha dichiarato, da un lato, che l’utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima violazione garantisce a ciascuna di esse che sarà trattata allo stesso modo delle altre, dato che le sanzioni vengono fissate in maniera uniforme, e, dall’altro, che la scelta dell’anno di riferimento facente parte del periodo di durata dell’infrazione consente di valutare l’ampiezza dell’illecito commesso in rapporto alla realtà economica quale risultava nel corso di tale periodo (sentenza Aristrain/Commissione, punto 79 supra, punto 129).

89      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da ciò non discende che la scelta dell’anno comune configuri l’unico criterio per determinare le sanzioni in modo conforme al principio della parità di trattamento.

90      In particolare, la Commissione può legittimamente tener conto del fatto che, per una determinata impresa, l’anno di riferimento comune si collochi al di fuori del periodo di infrazione accertato rispetto ad essa e non costituisca, quindi, un’indicazione utile del suo peso individuale nel corso dell’infrazione e può, perciò, fare riferimento al suo fatturato relativo ad un anno diverso dall’anno di riferimento comune, sempreché la suddivisione in categorie dei membri di un’intesa resti coerente e obiettivamente giustificata.

91      In effetti, è in base a considerazioni analoghe che deve essere effettuata la scelta di un esercizio sociale di riferimento diverso, nell’ambito dell’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda un’impresa non più attiva sul mercato nel corso dell’esercizio sociale utilizzato rispetto agli altri partecipanti all’intesa, il quale, dunque, non costituisce un indizio affidabile della sua reale situazione economica (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, punto 46 supra, punti 28-30 e 43, e sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑33/02, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4973, punto 74).

92      Pertanto, nel caso di specie, dopo aver rilevato che le vendite realizzate dalla ricorrente nel corso dell’anno di riferimento comune, utilizzato rispetto alle altre imprese che hanno partecipato all’intesa, non configuravano un indizio affidabile della sua reale situazione economica nel corso del periodo di durata dell’infrazione, in particolare in quanto la sua partecipazione all’infrazione era già cessata, la Commissione poteva legittimamente fare riferimento alle sue vendite del 1998, ultimo anno della sua partecipazione all’intesa.

93      Si deve del resto osservare che tale criterio è stato applicato in modo obiettivo nei confronti di tutti i membri dell’intesa, dato che tutte le imprese coinvolte, ad eccezione della ricorrente, hanno partecipato all’intesa nel 1999, anno che costituisce così l’ultimo anno della loro partecipazione all’infrazione relativa ad entrambi i prodotti interessati.

94      Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che la scelta di un anno di riferimento diverso nei suoi riguardi abbia comportato un difetto di coerenza nella suddivisione in categorie.

95      Infatti, va osservato che la ricorrente è l’unica impresa classificata nella quarta ed ultima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di ammontare pari a EUR 1,875 milioni (vale a dire EUR 2,5 milioni prima della riduzione applicata al punto 461 della decisione impugnata), che è, quindi, notevolmente inferiore a quello corrispondente alla terza categoria, ossia EUR 20 milioni. D’altronde, la differenza tra le quote di mercato della ricorrente nel 1998 e nel 1999 è relativamente poco rilevante, in particolare rispetto allo scarto sussistente tra le quote di mercato delle diverse imprese classificate tutte all’interno della terza categoria, in quanto tale scarto è pienamente motivato a causa della forfettizzazione degli importi presi in considerazione.

96      A questo proposito occorre rammentare che il fatto che gli importi di partenza relativi a ciascuna categoria non siano strettamente proporzionali alle quote di mercato rispettive non può essere biasimato, qualora sia solo il risultato della forfettizzazione degli importi (sentenza CMA CGM e a./Commissione, punto 84 supra, punto 411).

97      Orbene, lo scarto addotto dalla ricorrente, tra le proprie quote di mercato nel 1998 e nel 1999, non è di rilevanza tale da far sì che il metodo adottato dalla Commissione abbia potuto condurre ad una rappresentazione grossolanamente alterata dei mercati in questione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 159, e 8 ottobre 2008, causa T‑68/04, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. II‑2511, punto 70).

98      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto.

 Sulla valutazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione

 Argomenti delle parti

99      La ricorrente contesta la durata della sua partecipazione all’infrazione come accertata dalla Commissione nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda. Al riguardo essa adduce uno snaturamento dei fatti, uno sviamento di potere, una violazione dei diritti della difesa, una carenza nella motivazione nonché una violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti.

100    In sostanza, essa contesta la propria partecipazione alla riunione del 26 novembre 1998, tenutasi a Bruxelles a margine dell’assemblea del Consiglio europeo delle industrie chimiche (CEFIC) (punto 258 della decisione impugnata), e asserisce che, nel corso di tale assemblea, il suo rappresentante ha partecipato unicamente alle discussioni lecite. Sostenendo la sua partecipazione ai contatti illeciti avvenuti nel corso delle pause dell’assemblea, la Commissione si sarebbe fondata sulla dichiarazione della Degussa, che conterrebbe solo un elenco dei partecipanti all’assemblea del CEFIC. L’asserzione della Commissione secondo cui tutte le persone che hanno partecipato all’assemblea del CEFIC, «senza eccezioni», hanno preso parte ai contatti illeciti non potrebbe essere desunta da tale dichiarazione. Il fatto che ciò non sia stato «negato né corretto» dalla Degussa nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (punto 258 della decisione impugnata) non proverebbe alcunché, dato che già la dichiarazione iniziale della Degussa non sarebbe stata sufficientemente circostanziata.

101    Inoltre, al punto 258 della decisione impugnata la Commissione, per suffragare una censura relativa alla presenza della ricorrente alla riunione di Bruxelles, si sarebbe avvalsa di elementi tratti dalla risposta fornita dalla Degussa alla comunicazione degli addebiti, alla quale la ricorrente non avrebbe avuto accesso. Ciò configurerebbe una violazione dei suoi diritti della difesa.

102    In ogni caso, la dichiarazione della Degussa non avrebbe potuto essere utilizzata quale elemento a carico, dal momento che essa è contestata dalla ricorrente e non è corroborata da altri elementi di prova. La Commissione avrebbe del resto ammesso implicitamente l’assenza della ricorrente alla riunione di Bruxelles, avendo affermato che la sua partecipazione all’infrazione si era limitata a due riunioni (punto 476 della decisione impugnata), che potrebbero essere soltanto quelle di Siviglia e di Évian-les-Bains.

103    Secondo la ricorrente, non essendo stata dimostrata la sua partecipazione alla riunione di Bruxelles, la Commissione avrebbe dovuto considerare il 14 maggio 1998, data della riunione di Évian-les-Bains, quale data finale della sua partecipazione all’infrazione. Difatti, la ricorrente non avrebbe applicato gli accordi sul prezzo del PBS conclusi nel corso della riunione di Évian-les-Bains. Tale circostanza sarebbe confermata dalla sua assenza nelle cinque successive riunioni del 1998, il cui oggetto era l’esecuzione dell’accordo pattuito a Évian-les-Bains, nonché dalla sua decisione di uscire dal mercato del PBS presa nel corso degli ultimi mesi del 1998.

104    La Commissione avrebbe dunque a torto quantificato la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione in un anno e sette mesi, anziché in un anno, dal 29 maggio 1997 al 14 maggio 1998, e applicato un indebito aumento dell’importo dell’ammenda sulla base di detta durata.

105    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

106    Dagli atti risulta che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha contestato alla ricorrente di aver preso parte ai comportamenti illeciti dal 24 maggio 1996 al 30 giugno 1999. Tale periodo di durata dell’infrazione è stato sostanzialmente ridotto nella decisione impugnata, in cui la Commissione ha rilevato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione tra il 29 maggio 1997 e il 31 dicembre 1998 (art. 1, lett. l), della decisione impugnata).

107    Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente contesta la propria partecipazione all’infrazione per una parte del periodo di durata dell’infrazione, ossia il periodo compreso tra il 14 maggio e il 31 dicembre 1998, nella misura in cui tale periodo è stato preso in considerazione ai fini dell’aumento dell’importo dell’ammenda inflittale.

108    In via preliminare si deve osservare che, come indicato dalla Commissione, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti la ricorrente ha affermato di essere stata coinvolta in contatti illeciti, tutt’al più, nel corso del periodo dal 29 maggio 1997 al 31 dicembre 1998.

109    Al riguardo è vero che il Tribunale ha dichiarato che, in presenza di un riconoscimento espresso, chiaro e preciso da parte dell’impresa in questione dei fatti addebitati dalla Commissione nella sua comunicazione degli addebiti, tali fatti devono ritenersi dimostrati e l’impresa non può più, in linea di principio, contestarli dinanzi al Tribunale (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

110    Tuttavia, nel caso di specie, benché nell’ambito della contestazione degli addebiti mossi dalla Commissione, in relazione al periodo compreso tra il 24 maggio 1996 e il 30 giugno 1999, la ricorrente abbia effettivamente affermato che «la durata dell’infrazione [ad essa] ascrivibile [era], al massimo, corrispondente al periodo [compreso tra il] 29 maggio 1997 [e il] 31 dicembre 1998», nella stessa risposta essa ha negato di aver partecipato a contatti illeciti risalenti a tale periodo, ossia le riunioni del 16 settembre e del 26 novembre 1998.

111    Pertanto, in considerazione del contesto in cui è stata fornita l’indicazione in questione, non può ritenersi che la ricorrente abbia ammesso in modo espresso, chiaro e preciso la propria partecipazione all’infrazione nel corso del periodo controverso.

112    Il presente motivo deve conseguentemente essere considerato ricevibile.

113    Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre osservare anzitutto che la ricorrente non contesta né di aver partecipato alla riunione sul PBS tenutasi il 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains, né il contenuto illecito delle discussioni svoltesi nell’ambito di tale riunione, esposte ai punti 226-230 della decisione impugnata.

114    È altresì pacifico che la ricorrente non ha preso parte ad altre quattro riunioni dell’intesa, attinenti al PBS, che si sono svolte tra le assemblee del CEFIC del maggio e novembre 1998, ossia due riunioni trilaterali relative alla chiusura di uno stabilimento dell’Atochem (punti 233 e 243 della decisione impugnata), una riunione multilaterale al «livello dirigenziale più elevato» e una riunione bilaterale tra la Solvay e la Degussa (punti 237 e 239 della decisione impugnata).

115    La ricorrente contesta tuttavia di aver partecipato a contatti illeciti a margine dell’assemblea del CEFIC il 26 novembre 1998 a Bruxelles, sostenendo così che la sua implicazione nell’intesa ha avuto termine in concomitanza con la riunione del 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains. Essa afferma che, per quanto concerne tali contatti, la Commissione si è erroneamente fondata sulla sola dichiarazione della Degussa, vaga e non corroborata da altri elementi di prova.

116    A questo proposito va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, la dichiarazione di un’impresa accusata, la cui esattezza viene contestata da altre imprese, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime qualora non sia confermata da altri elementi probatori (v. sentenza Groupe Danone/Commissione, punto 42 supra, punto 285 e giurisprudenza ivi citata).

117    Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti del 26 novembre 1998, dal punto 257 della decisione impugnata risulta che, «durante una pausa dell’assemblea del CEFIC, vi erano stati contatti bilaterali e multilaterali tra produttori di PBS (secondo Degussa, vi hanno preso parte [alcuni] rappresentanti (...) di Ausimont, [della ricorrente], di Degussa, di Atochem, FMC Foret e Solvay) per discutere dell’applicazione del rialzo del prezzo del PBS deciso nella riunione di maggio a Evian».

118    La Commissione ha inoltre respinto la contestazione di tali contatti da parte della ricorrente, affermando quanto segue (punto 258 della decisione impugnata):

«Degussa ha chiaramente indicato che specifici rappresentanti hanno partecipato alla riunione ufficiale PBS e che durante tale riunione vi sono stati contatti illeciti tra tali persone (nessuno escluso; ciò non è stato negato né corretto da Degussa nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti). Atofina colloca i contatti illeciti nello stesso contesto senza alcuna conoscenza anteriore delle dichiarazioni di Degussa, per cui la Commissione ritiene che siffatti colloqui effettivamente abbiano avuto luogo con la partecipazione delle persone indicate da Degussa» (punto 258 della decisione impugnata).

119    Da tale motivazione risulta che la Commissione, per stabilire la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti di cui trattasi, si è fondata esclusivamente sull’informazione proveniente dalla dichiarazione della Degussa, resa nell’ambito della cooperazione con la Commissione.

120    Difatti, sebbene la Commissione abbia altresì rilevato che dalla Degussa «non [era] stato negato» quanto essa aveva affermato e che la sua dichiarazione coincideva con talune informazioni dell’Atofina, tali indicazioni non forniscono alcun ulteriore elemento di prova in ordine alla partecipazione della ricorrente. In particolare, come emerge dal fascicolo, le informazioni dell’Atofina attestano unicamente la riunione relativa all’HP, svoltasi il 25 novembre 1998, e non fanno alcun riferimento alla ricorrente.

121    Si deve altresì rilevare che la dichiarazione della Degussa non fa esplicito riferimento alla partecipazione della ricorrente a contatti collusivi, ma si limita a fornire l’elenco dei partecipanti all’assemblea ufficiale del CEFIC, tra cui un rappresentante della ricorrente, nonché ad affermare, genericamente, l’esistenza di contatti bilaterali illeciti a margine delle riunioni ufficiali.

122    Pertanto, si deve giudicare che gli elementi desumibili dalla dichiarazione della Degussa non attestano in modo certo la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti avvenuti a Bruxelles e, in mancanza di corroborazione, non costituiscono una prova sufficiente a dimostrare che la ricorrente abbia preso parte a tali contatti.

123    Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore stabilendo che la ricorrente ha partecipato ai contatti illeciti del 26 novembre 1998.

124    Per quanto riguarda le conseguenze di tale errore, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, quando alcuni punti della motivazione sono, di per sé, idonei a giustificare in modo giuridicamente valido una decisione, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo (sentenze del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II‑3745, punto 144, e 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II‑5575, punto 42; v. altresì, in questo senso, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I‑5603, punti 26-29).

125    Nel caso di specie, come risulta dal punto 362 della decisione impugnata, la constatazione del fatto che la ricorrente abbia partecipato all’infrazione fino al 31 dicembre 1998 non si fonda soltanto sull’elemento attinente alla sua partecipazione ai contatti illeciti del 26 novembre 1998, ma anche sul motivo che la ricorrente ha «aderito fino al 31 dicembre 1998 agli accordi collusivi», data fino alla quale valevano gli accordi collusivi definiti nel corso della riunione svoltasi il 14 maggio 1998 a Évian‑les‑Bains.

126    Dato che la ricorrente non contesta né la propria presenza alla riunione tenutasi a Évian-les-Bains né il contenuto degli accordi conclusi in tale riunione (punti 226-230 della decisione impugnata), la conclusione della sua partecipazione agli accordi pattuiti a Évian-les-Bains per il periodo fino al 31 dicembre 1998 non può essere rimessa in discussione dalla sua argomentazione relativa al preteso difetto di applicazione degli accordi in parola, che sarebbe asseritamente comprovato dalla sua assenza nel corso di altre riunioni collusive del 1998 nonché dalla sua decisione di uscire dal mercato del PBS, presa alla fine del 1998.

127    Infatti, da un lato, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto illecito delle discussioni (v. sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

128    Dall’altro, può legittimamente ritenersi che l’intesa abbia continuato a produrre i propri effetti fino al termine ultimo esplicitamente previsto nell’ambito degli accordi collusivi, a prescindere dai loro effetti concreti sul mercato (v., in tal senso, sentenza Bolloré e a./Commissione, punto 59 supra, punto 186).

129    In tal modo, nel caso di specie, dal momento che si è stabilito che la ricorrente ha aderito agli accordi conclusi a Évian-les-Bains, che comprendevano, in particolare, la fissazione dei prezzi del PBS applicabili al secondo semestre del 1998 (punti 229 e 362 della decisione impugnata), la sola circostanza che essa si sia sottratta alla loro applicazione, quand’anche fosse dimostrata, non può influire sulla sua responsabilità per la partecipazione all’intesa durante il periodo considerato.

130    In proposito occorre rilevare che l’argomento della ricorrente relativo al fatto che essa non ha partecipato a riunioni nel corso del secondo semestre del 1998 non è atto a dimostrare che la stessa abbia preso pubblicamente le distanze dal contenuto degli accordi illeciti conclusi il 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains. Inoltre, è pacifico che la ricorrente ha continuato ad essere attiva sul mercato del PBS fino alla metà del 1999.

131    Si deve ritenere pertanto che l’accertamento della Commissione circa la partecipazione della ricorrente all’infrazione fino al 31 dicembre 1998 si fonda, in modo giuridicamente valido, sul fatto che la ricorrente ha aderito agli accordi collusivi applicabili al secondo semestre del 1998, pattuiti nel corso della riunione del 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains.

132    Conseguentemente, il fatto che la Commissione non abbia dimostrato la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti del 26 novembre 1998 è ininfluente sulla durata dell’infrazione accertata nei suoi confronti.

133    Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, è opportuno rilevare che, come emerge dai precedenti punti 125 e 129, la Commissione ha illustrato, ai punti 226-230 e 362 della decisione impugnata, tanto le considerazioni giuridiche quanto gli elementi di fatto sui quali essa ha fondato l’accertamento della data in cui ha avuto termine la partecipazione della ricorrente all’infrazione.

134    Ai punti 226-230 della decisione impugnata, infatti, la Commissione ha esposto il ragionamento a sostegno della sua constatazione secondo cui la ricorrente ha aderito agli accordi collusivi conclusi nel corso della riunione del 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains. Inoltre, al punto 362 della decisione impugnata, essa ha affermato che «i prezzi concordati a [Évian-les-Bains] furono applicati fino al 31 dicembre 1998» e che, «[d]ato che [la ricorrente] ha aderito fino al 31 dicembre 1998 agli accordi collusivi, la Commissione [avrebbe] consider[ato] la [suddetta] data (...) come data finale dell’infrazione nel [suo] caso».

135    Infine, dal momento che la constatazione della Commissione circa la partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti del 26 novembre 1998 è stata invalidata, non è necessario pronunciarsi sull’argomento della ricorrente relativo ad una presunta violazione dei diritti della difesa che vizierebbe tale constatazione, a causa del fatto che, per dimostrare la sua partecipazione alla riunione di Bruxelles, la Commissione si è fondata su un elemento non pubblicato, desunto dalla risposta della Degussa alla comunicazione degli addebiti.

136    Con tale argomento, in ogni caso, la ricorrente si limita ad affermare che, al punto 258 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento al fatto che «[quanto affermato nelle dichiarazioni relative ai contatti illeciti avvenuti il 26 novembre 1998 a Bruxelles] non [era] stato negato né corretto da Degussa nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti». Orbene, da tale riferimento non risulta affatto che la Commissione si sia avvalsa di un elemento di prova aggiuntivo non comunicato alla ricorrente, idoneo a comportare una violazione dei suoi diritti della difesa.

137    Alla luce di tutto quanto precede, il presente motivo dev’essere respinto.

 Sulla prescrizione quinquennale

 Argomenti delle parti

138    La ricorrente sostiene che, rifiutando di rilevare che la sua partecipazione all’infrazione era prescritta, la Commissione ha violato l’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1/2003, i suoi diritti della difesa nonché l’obbligo di motivazione.

139    Essa afferma che sono decorsi cinque anni tra la data in cui ha cessato di partecipare all’infrazione, il 31 dicembre 1998, e la data della richiesta d’informazioni, indirizzatale il 18 marzo 2004.

140    La ricorrente riconosce che, conformemente all’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa che abbia partecipato all’infrazione. Essa però afferma che, nel caso di specie, sarebbe costretta a «scontare (…) gli effetti dell’inerzia della Commissione». Infatti, sino al marzo 2004, la ricorrente avrebbe ignorato l’esistenza dell’indagine e non avrebbe potuto esserne a conoscenza, essendo stata costretta ad uscire dal mercato cinque anni prima.

141    Secondo la ricorrente, che adduce la sentenza CMA CGM e a./Commissione, citata al precedente punto 84 (punto 484), l’interruzione della prescrizione costituisce una deroga al principio della prescrizione quinquennale che dev’essere interpretata restrittivamente. Nel caso di specie la Commissione si sarebbe limitata a fornire un’«interpretazione formalistica» dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003 e non avrebbe chiarito i motivi per cui non ha inviato la richiesta d’informazioni alla ricorrente agli inizi dell’indagine. Così operando, la Commissione avrebbe disconosciuto la ratio sottesa all’interruzione della prescrizione, ossia l’efficacia dell’azione amministrativa, ed avrebbe agito in violazione delle esigenze di rapidità della procedura e degli interessi della ricorrente.

142    La decisione impugnata sarebbe quindi illegittima nella parte in cui la Commissione ha inflitto un’ammenda alla ricorrente, mentre quest’ultima avrebbe cessato la sua partecipazione all’intesa oltre cinque anni prima dell’inizio dell’indagine nei suoi confronti. Tale tesi sarebbe confermata dall’approccio seguito dalla Commissione nel caso di specie nei riguardi della Chemoxal e dell’Air Liquide (punto 448 della decisione impugnata), nonché in decisioni precedenti, in cui la Commissione non avrebbe imposto alcuna ammenda ai produttori che hanno posto termine alla loro partecipazione all’intesa oltre cinque anni prima dell’inizio dell’indagine (decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso C.37.533 – Cloruro di colina) (GU 2005, L 190, pag. 22).

143    Il comportamento della Commissione sarebbe illegittimo in quanto, avvalendosi dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003, essa avrebbe trascurato di comunicare alla ricorrente, per oltre un anno, l’esistenza di un’indagine senza motivare tale omissione. L’indagine della Commissione sarebbe viziata da un «eccesso di potere», consistente in uno sviamento dal fine di detta disposizione e da un difetto di motivazione. Siffatto vizio procedurale comporterebbe l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha inflitto un’ammenda alla ricorrente.

144    L’inerzia della Commissione nei confronti della ricorrente, vale a dire l’invio tardivo della richiesta d’informazioni alla medesima, imputabile ad una negligenza dell’istituzione, comporterebbe l’illegittimità della decisione impugnata per violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

145    La Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di motivazione, avendo omesso di indicare i motivi per cui la comunicazione alla ricorrente era stata effettuata tardivamente. Il carattere tardivo dell’azione della Commissione avrebbe, inoltre, indebitamente compresso i diritti della difesa della ricorrente, che avrebbe disposto di un minor tempo per predisporre la propria difesa e aver conoscenza dei fatti contestati.

146    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

147    A termini dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1/2003, il potere di sanzione conferito alla Commissione in virtù degli artt. 23 e 24 di tale regolamento è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni.

148    In forza dell’art. 25, n. 2, dello stesso regolamento, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione ovvero, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

149    Ai sensi dell’art. 25, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all’infrazione e, in forza dell’art. 25, n. 4, dello stesso regolamento, tale interruzione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione.

150    Le stesse norme risultano dagli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).

151    Nella fattispecie in esame, come risulta dall’analisi del terzo motivo (v. precedente punto 131), la Commissione ha validamente constatato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione fino al 31 dicembre 1998.

152    È pacifico che la prima misura adottata dalla Commissione per accertare l’infrazione di cui trattasi è consistita in ispezioni negli uffici di talune imprese, effettuate il 25 e il 26 marzo 2003 (v. precedente punto 3), cioè prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale nei confronti della ricorrente, di modo che la prescrizione non era maturata al momento dell’adozione della decisione impugnata.

153    Ne consegue che l’azione volta alla repressione dell’infrazione nei confronti della ricorrente non era prescritta.

154    In proposito, l’argomento della ricorrente, relativo al fatto che sono trascorsi cinque anni tra la data di cessazione dell’infrazione e la data della richiesta di informazioni trasmessale dalla Commissione, discende da un’erronea interpretazione delle disposizioni dell’art. 25, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2003 e di quelle dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2988/74, da cui risulta chiaramente che la prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa che abbia partecipato all’infrazione e vale nei confronti di tutte le imprese che abbiano partecipato all’infrazione.

155    Tali considerazioni, che emergono in modo esplicito dalle disposizioni citate, non possono del resto essere rimesse in discussione dall’argomento della ricorrente relativo alla necessità di un’interpretazione restrittiva delle norme in materia di interruzione della prescrizione, ad un «eccesso di potere» consistente in uno sviamento dal fine di tale disposizione, nonché ad un difetto di motivazione.

156    Inoltre, la ricorrente invoca a torto anche una presunta «discriminazione», facendo riferimento al fatto che, in decisioni precedenti, non sono state irrogate ammende ad imprese che si trovavano in situazioni manifestamente diverse dalla sua, in quanto la prescrizione di cinque anni era decorsa dalla data dei primi atti della Commissione diretti all’accertamento dell’infrazione (punto 448 della decisione impugnata e punto 184 della decisione 2005/566).

157    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente fondato sulla giurisprudenza secondo cui, per interrompere validamente la prescrizione quinquennale, deve potersi legittimamente ritenere che una richiesta di informazioni abbia un rapporto con la violazione presunta (sentenza CMA CGM e a./Commissione, punto 84 supra, punti 484-488), è sufficiente osservare che la ricorrente non adduce alcuna argomentazione diretta a dimostrare che gli atti interruttivi in questione, ossia le ispezioni del 25 e del 26 marzo 2003 (v. precedente punto 3), non siano stati giustificati alla luce degli obiettivi dell’indagine o che il loro unico obiettivo sia stato quello di prorogare artificiosamente il termine di prescrizione.

158    L’argomentazione della ricorrente relativa all’applicazione asseritamente erronea delle norme in materia di prescrizione è, quindi, priva di fondamento.

159    Nell’ambito del presente motivo la ricorrente sostiene del pari che l’asserita negligenza della Commissione, che ha inviato la richiesta di informazioni alla ricorrente quasi un anno dopo l’inizio dell’indagine, configura una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché dei suoi diritti della difesa. La ricorrente afferma in particolare di non essere stata al corrente dell’esistenza dell’indagine in tempo utile e di non esserne potuta venire a conoscenza, dal momento che non era più presente sul mercato rilevante.

160    In merito alla pretesa violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente fondato sulla giurisprudenza secondo cui, in mancanza di un testo che preveda un termine di prescrizione, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa indefinitamente ritardare l’esercizio dei suoi poteri (sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4065, punti 87-89), è sufficiente osservare che l’ipotesi a cui si riferisce tale giurisprudenza non è rilevante nel caso di specie, dal momento che il potere di sanzione della Commissione esercitato nei confronti della ricorrente è soggetto ad un termine di prescrizione, contemplato dall’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1/2003 nonché dall’art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2988/74.

161    Detto termine di prescrizione è stato rispettato nel caso in esame e, pertanto, l’imposizione dell’ammenda alla ricorrente non può violare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

162    Per quanto concerne la pretesa violazione dei diritti della difesa della ricorrente, conseguente a un’informazione asseritamente tardiva dell’esistenza dell’indagine, si deve rammentare che, sebbene la Commissione sia tenuta a fornire all’impresa interessata taluni elementi di informazione, fin dalla fase delle indagini preliminari, tale obbligo riguarda le informazioni fornite all’impresa interessata, al momento della prima misura adottata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/Commissione, Racc. pag. II‑1501, punti 52-56).

163    Orbene, nel caso di specie la ricorrente non contesta di essere stata adeguatamente informata dell’inchiesta in corso, al momento della prima misura adottata nei suoi confronti, vale a dire nell’ambito della richiesta di informazioni datata 18 marzo 2004.

164    Del resto, anche supponendo che il fatto che la ricorrente non sia stata informata dell’indagine a partire dai primi atti dell’inchiesta possa, in quanto tale, essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame di una presunta lesione arrecata ai suoi diritti della difesa, si deve rilevare che, comunque, la ricorrente non adduce alcun elemento concreto a suffragio della propria tesi secondo cui il carattere asseritamente tardivo di tale informazione avrebbe recato un pregiudizio all’efficacia della sua difesa.

165    Alle luce di quanto precede, il presente motivo deve essere respinto.

 Sulla valutazione delle circostanze attenuanti

 Argomenti delle parti

166    La ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti, snaturato i fatti e violato l’obbligo di motivazione, rifiutandole il beneficio delle circostanze attenuanti per la mancata applicazione degli accordi e per l’assenza di un vantaggio economico o finanziario in conseguenza dell’infrazione.

167    In primo luogo, la ricorrente sostiene di non aver applicato gli accordi conclusi nel corso delle riunioni accertate nei suoi confronti nella decisione impugnata. Dato che non sarebbe stato concluso alcun accordo in occasione delle riunioni di Siviglia del maggio 1997 (punto 164 della decisione impugnata), si tratterebbe unicamente dell’applicazione degli accordi sul PBS conclusi durante la riunione di Évian-les-Bains, nel maggio 1998, in cui era stato pattuito un aumento dei prezzi nel corso del secondo semestre del 1998 (punti 229 e 230 della decisione impugnata).

168    Orbene, durante il periodo considerato la ricorrente avrebbe ridotto in modo generale i suoi prezzi di vendita del PBS, salvo un leggero aumento nel mese di agosto 1998, dovuto all’innalzamento dei prezzi della principale materia prima, l’HP. Sino al marzo 1999 i suoi prezzi del PBS sarebbero rimasti ampiamente inferiori ai livelli dei prezzi praticati nel maggio 1998. Pertanto, sarebbe di tutta evidenza che gli aumenti di prezzo pattuiti a Évian-les-Bains non sono stati applicati dalla ricorrente.

169    Considerata la differenza tra i prezzi praticati dalla ricorrente e quelli pattuiti, nonché la sua decisione di uscire dal mercato del PBS adottata nell’autunno 1998, sarebbe impossibile che la ricorrente abbia tentato di avvalersi dell’intesa a proprio profitto, come sosterrebbe la Commissione.

170    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la sua presunta partecipazione all’intesa non le ha procurato alcun vantaggio economico o finanziario, ma che, al contrario, l’ha spinta ad uscire dal mercato del PBS. La Commissione avrebbe dovuto tener conto di tale elemento quale circostanza attenuante.

171    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

172    Si deve ricordare che, nell’ambito della valutazione delle circostanze attenuanti nella decisione impugnata, la Commissione ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente del 50%, per il suo ruolo passivo e minore nell’infrazione. Essa ha infatti rilevato che il ruolo della ricorrente nell’intesa non era paragonabile a quello degli altri membri attivi, che la sua partecipazione ai contatti collusivi era molto più sporadica, limitata soltanto a due riunioni relative al PBS, circostanza che attestava una sua ridotta partecipazione agli accordi illeciti nel loro insieme (punti 476 e 477 della decisione impugnata).

173     A questo riguardo va rilevato che dagli orientamenti non risulta che la Commissione debba sempre tener conto separatamente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3 degli stessi. Sebbene sia vero che le circostanze che vengono enumerate figurano tra quelle che possono essere prese in considerazione dalla Commissione in un determinato caso, quest’ultima non è obbligata ad accordare automaticamente una riduzione supplementare a questo titolo, qualora un’impresa adduca elementi idonei a indicare la ricorrenza di una di tali circostanze.

174    Pertanto, in mancanza di un’indicazione imperativa negli orientamenti in merito alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, la Commissione ha mantenuto un certo margine discrezionale per valutare nel complesso l’importanza di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende, tenendo conto dell’insieme delle circostanze attenuanti che caratterizzano il caso specifico (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punti 274 e 275, e causa T‑50/00, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II‑2395, punti 325 e 326; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 204).

175    Nel caso in esame, considerata la notevole entità della riduzione dell’importo dell’ammenda applicata nella decisione impugnata, l’argomentazione della ricorrente relativa all’esistenza di altre circostanze attenuanti, non riconosciute dalla Commissione, quand’anche fondata, non può portare ad ammettere il carattere inadeguato di una riduzione accordata dalla Commissione in base alla valutazione delle circostanze attenuanti.

176    Oltretutto, si deve rilevare che, in ogni caso, gli argomenti addotti dalla ricorrente non dimostrano l’esistenza di circostanze attenuanti diverse da quelle riconosciute dalla Commissione.

177    Per quanto riguarda, da un lato, l’asserita mancanza di un vantaggio ricavato dall’infrazione di cui trattasi, è opportuno ricordare che, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione non è tenuta a dimostrare che l’infrazione abbia procurato un vantaggio illecito alle imprese coinvolte né a prendere in considerazione l’eventuale assenza di vantaggi tratti dall’infrazione (v. sentenza Bolloré e a./Commissione, punto 59 supra, punto 671 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, l’assenza di un vantaggio finanziario connesso all’infrazione non può essere considerata una circostanza attenuante (v. sentenza BPB/Commissione, punto 60 supra, punto 442 e giurisprudenza ivi citata).

178    Per quanto riguarda, dall’altro, l’asserita mancanza di effettiva applicazione degli accordi, circostanza prevista dal punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, occorre verificare se la ricorrente abbia presentato argomenti tali da dimostrare che, durante il periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, essa si sia effettivamente sottratta alla loro applicazione, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa abbia chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punto 113, e 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/Commissione, Racc. pag. II‑2661, punto 196).

179    In proposito si deve ricordare che l’infrazione imputata alla ricorrente risulta dalla sua partecipazione, da un lato, alle riunioni illecite svoltesi il 29 maggio 1997 a Siviglia, conclusesi senza che si giungesse ad accordi collusivi (punti 162-164 della decisione impugnata), e, dall’altro, a quella del 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains, sfociata negli accordi illeciti sulle quote di mercato e sui prezzi del PBS, applicabili al secondo semestre del 1998 (punti 226-230 della decisione impugnata).

180    In sostanza, la ricorrente asserisce che i prezzi da essa praticati durante il periodo considerato non hanno subìto gli aumenti previsti dagli accordi illeciti conclusi il 14 maggio 1998 a Évian-les-Bains. Essa si riferisce, in proposito, agli elementi allegati alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti e al ricorso nonché agli elementi supplementari dedotti in sede di replica.

181    Orbene, innanzitutto, va rilevato che gli elementi in esame non possono essere ritenuti una prova affidabile del comportamento della ricorrente sul mercato. Si tratta infatti di un grafico e di tabelle compilate dalla ricorrente nel 2005, senza la minima spiegazione dei dati in base ai quali gli stessi sono stati compilati, e non accompagnati da prove a sostegno. D’altra parte, sebbene, in allegato alla replica, la ricorrente fornisca un certo numero di fatture del 1998 emesse per la vendita del prodotto interessato, tali elementi, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, debbono per tale motivo essere respinti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑330/01, Akzo Nobel/Commissione, Racc. pag. II‑3389, punto 89).

182    In secondo luogo, si deve rilevare che, come risulta dai punti 226-230 della decisione impugnata, gli accordi illeciti conclusi a Évian-les-Bains hanno riguardato non soltanto i prezzi, ma anche la ripartizione del mercato, e la ricorrente ha partecipato alla definizione del modello di controllo delle quote di mercato fornendo i propri dati.

183    Date tali circostanze, l’argomentazione e gli elementi dedotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che essa si sia sottratta all’applicazione di tutti i suddetti accordi collusivi, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, quanto meno, che essa abbia chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento.

184    Da tutte le sue suesposte considerazioni risulta che il presente motivo deve essere respinto.

185    Di conseguenza, si deve respingere il presente ricorso nel suo insieme, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e relativa all’irricevibilità delle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha inflitto un’ammenda alla sua società madre SNIA.

 Sulle spese

186    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Caffaro Srl è condannata alle spese.

Vadapalas

Dittrich

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.

Firme

Indice


Fatti

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla presunta condizione di «vittima e non partecipe al cartello dell’[HP]» addotta dalla ricorrente

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’anno di riferimento preso in considerazione nell’ambito del trattamento differenziato

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla valutazione della durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla prescrizione quinquennale

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla valutazione delle circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.