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Ricorso proposto il 2 ottobre 2012 - Heinrich / UAMI - Commissione (European Network Rapid Manufacturing)

(Causa T-430/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: avv. A. Theis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 luglio 2012, procedimento R 793/2011-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo "European Network Rapid Manufacturing", per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 17 e 42 - marchio comunitario n. 7 407 968.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresenterebbe un'imitazione dal punto di vista araldico dell'emblema europeo.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della registrazione del marchio figurativo.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 6ter, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

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