Language of document :

Ricorso proposto il 28 settembre 2012 - Distillerie Bonollo e altri / Consiglio

(Causa T-431/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia); Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia); Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerion, Italia); Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia); e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese 2 (in prosieguo: il "regolamento impugnato"), nella parte in cui le aliquote del dazio antidumping applicate alla Ninghai Organic Chemical Factory ed alla Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd sono state illegittimamente stabilite a causa di errori manifesti di valutazione che inficiano la misura, di violazioni degli articoli 2 e 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio  (in prosieguo: il "regolamento antidumping di base"), di violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e di un difetto di motivazione del regolamento impugnato;

disporre il mantenimento del regolamento impugnato fino all'adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ai sensi dell'articolo 264 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

condannare il convenuto e ogni eventuale interveniente alle spese legali sostenute dalle ricorrenti e alle spese relative al procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione modificando il metodo applicato per stabilire il valore normale del paese di riferimento in assenza di giustificazioni adeguate a sostegno del mutamento di circostanze e, in tal modo, ha violato l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione non prendendo in considerazione gli attuali prezzi di vendita nel mercato interno del paese di riferimento ed è erroneamente ricorsa a valori costruiti in violazione degli articoli 2, paragrafi 1, 2 e 7, lettere a) e b), del regolamento antidumping di base.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione allorché ha utilizzato gli attuali prezzi del benzene praticati negli USA e nell'Europa occidentale e non i prezzi attuali della materia prima nel paese di produzione in violazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, così individuando un valore erroneo per il valore normale applicato nel corso del procedimento di riesame.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione, a motivo dello snaturamento dei costi di produzione nel valore costruito normale così ottenuto e dell'utilizzo di costi per le materie prime non equivalenti, in violazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il convenuto e la Commissione europea hanno violato i diritti della difesa delle ricorrenti omettendo di garantire l'accesso alle informazioni necessarie per la piena comprensione del metodo applicato al fine di stabilire il valore normale ed altresì per aver omesso di fornire una motivazione adeguata rispetto a questioni fondamentali relative al calcolo del valore normale nel paese di riferimento ed i corrispondenti margini di dumping applicati, così inficiando il regolamento impugnato.

____________

1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), come modificato.