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Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 – Distillerie Bonollo e a. / Consiglio

(Causa T-431/12)1

(«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Modifica del dazio antidumping definitivo – Riesame intermedio parziale – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Determinazione del valore normale – Valore normale costruito – Cambiamento di metodo – Trattamento individuale – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036] – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor e A. Bochon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e infine da N. Tuominen, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente M. França e J.-F. Brakeland, agenti, e Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato.

Il dazio antidumping istituito dal regolamento d’esecuzione n. 626/2012 è mantenuto nella parte relativa ai prodotti della Ninghai Organic Chemical Factory fino a che la Commissione europea ed il Consiglio dell’Unione europea non abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza implica.

Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalle Distillerie Mazzari SpA, dalla Caviro Distillerie Srl e dalla Comercial Química Sarasa SL.

La Commissione sopporterà le proprie spese.

La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 366 del 24.11.2012.