Language of document : ECLI:EU:T:2018:251

Causa T431/12

Distillerie Bonollo SpA e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Modifica del dazio antidumping definitivo – Riesame intermedio parziale – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Determinazione del valore normale – Valore normale costruito – Cambiamento di metodo – Trattamento individuale – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036] – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 3 maggio 2018

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento antidumping adottato a seguito di una domanda di riesame intermedio parziale presentata da produttori concorrenti dell’Unione – Incidenza diretta su tali produttori concorrenti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento antidumping adottato a seguito di una domanda di riesame intermedio parziale presentata da produttori concorrenti dell’Unione – Incidenza individuale su tali produttori concorrenti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Presupposto –Regolamento antidumping adottato a seguito di una domanda di riesame intermedio parziale presentata da produttori concorrenti dell’Unione – Interesse ad agire di detti produttori concorrenti

(Art. 263 TFUE e 264, § 2, TFUE)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Ricorso al valore costruito – Obbligo di un’applicazione nell’ambito di un riesame del metodo utilizzato durante l’inchiesta iniziale

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, sostituito dal regolamento 2016/1036, artt. 2 e 11, § 9)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, sostituito dal regolamento 2016/1036, art. 9, § 5)

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Conseguenze dell’annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping – Mantenimento dei dazi antidumping fino all’adozione di misure che costituiscono esecuzione della sentenza di annullamento

(Art. 264, comma 2, TFUE)

1.      Per quanto riguarda la questione dell’incidenza diretta di un provvedimento dell’Unione sulla parte ricorrente, tale condizione presuppone, da un lato, che detto provvedimento produca effetti direttamente sulla situazione giuridica della parte ricorrente e, dall’altro, che tale atto non lasci ai propri destinatari incaricati della sua applicazione alcun potere discrezionale quanto all’applicazione stessa, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

Non è raro che siano ammessi in giurisprudenza ricorsi di annullamento proposti da singoli contro atti giuridici dell’Unione che producono sulle parti ricorrenti effetti di natura non giuridica ma semplicemente reale, ad esempio perché incidono direttamente sulla loro qualità di operatori di mercato in concorrenza con altri operatori.

Nella misura in cui le parti ricorrenti sono all’origine del procedimento di riesame intermedio parziale e le misure adottate in esito a tale procedimento erano destinate a controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio di cui sono vittime in quanto produttori concorrenti operanti sullo stesso mercato dei produttori esportatori in questione, le parti ricorrenti sono direttamente interessate dal regolamento che pone fine al procedimento di riesame intermedio parziale.

(v. punti 49, 52, 59)

2.      Per quanto riguarda la questione se una parte ricorrente sia individualmente interessata, chi non sia destinatario di un provvedimento può sostenere che questo lo riguarda ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE solo qualora detto provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

Con riguardo, in particolare, al settore dell’antidumping, pur essendo vero che, alla luce dei criteri dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno, per natura e per portata, carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che talune disposizioni di tali regolamenti possano riguardare direttamente ed individualmente taluni operatori economici.

Al fine di valutare il pregiudizio arrecato alla posizione di una parte ricorrente sul mercato, il giudice dell’Unione si fonda su una serie di elementi quali la struttura concentrata o frammentata del mercato, la posizione della parte ricorrente e del concorrente in questione in termini assoluti e relativi sul mercato o l’entità dell’impatto dell’atto controverso sulle attività della parte ricorrente.

Si può evincere della valutazione di tale insieme di elementi effettuata dal giudice dell’Unione che più i rapporti di concorrenza tra la parte ricorrente e il concorrente in questione sono diretti, sia perché il numero di operatori attivi sul mercato è limitato, sia perché l’impresa di cui trattasi è il principale concorrente della parte ricorrente, e maggiori sono gli effetti negativi per quest’ultima, più è giustificata la conclusione che essa è individualmente interessata dal provvedimento impugnato.

I produttori dell’Unione concorrenti di produttori di un paese terzo che hanno attivamente partecipato al procedimento amministrativo e che hanno contribuito in modo significativo al suo svolgimento, e quindi al suo risultato, sono individualmente interessati da un regolamento antidumping che pone fine a un procedimento di riesame intermediario parziale avviato su loro domanda, tanto più che la loro posizione sul mercato è stata sostanzialmente pregiudicata.

(v. punti 74, 75, 80, 81, 84, 88, 91)

3.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto in questione.

Quando un ricorso mira non già alla soppressione degli effetti dell’atto impugnato, bensì alla loro sostituzione con un provvedimento più rigoroso, che implichi un dazio antidumping più elevato, il giudice dell’Unione può far uso della facoltà prevista dall’articolo 264, secondo comma, TFUE, al fine di mantenere il dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato fino a quando le istituzioni competenti abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. In tali circostanze, i produttori concorrenti dell’Unione hanno un interesse a chiedere l’annullamento del regolamento che aumenta leggermente i dazi antidumping adottato a seguito di una domanda di riesame intermedio parziale presentata dai suddetti produttori concorrenti, che potrebbe procurare loro un beneficio.

Le parti ricorrenti possono anche mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro.

(v. punti 101, 103, 104, 108)

4.      Le regole per il calcolo del valore normale sono definite all’articolo 2, paragrafi da 1 a 7, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (divenuto articolo 2, paragrafi da 1 a 7, del regolamento 2016/1036). Nel caso di importazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato, che sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato, in linea di principio, secondo il metodo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009. In base a tale metodo, il valore normale viene determinato in particolare in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, vale a dire il paese di riferimento.

A titolo di eccezione, in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1225/2009, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento qualora sia dimostrata la prevalenza delle condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione. Occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento n. 1225/2009 contiene le norme relative alla determinazione del valore normale per le importazioni provenienti da paesi aventi un’economia di mercato.

Inoltre, dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009 emerge che, come regola generale, nell’ambito di un riesame, le istituzioni dell’Unione sono tenute ad applicare lo stesso metodo, anche per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale, utilizzato nell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione del dazio. Questa stessa disposizione prevede un’eccezione che consente alle istituzioni di applicare un metodo diverso da quello utilizzato in sede di inchiesta iniziale nel caso in cui le circostanze siano cambiate. Dalla stessa disposizione risulta che il metodo applicato deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento n. 1225/2009.

In aggiunta, non è sufficiente che un nuovo metodo sia più appropriato rispetto al precedente quando quest’ultimo è comunque conforme all’articolo 2 del regolamento n. 1225/2009.

(v. punti 124, 125, 127, 138)

5.      È ragionevole che, qualora vari produttori esportatori abbiano ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), il valore normale sia diverso per ciascuno, poiché esso è calcolato in base ai loro rispettivi dati. Per contro, non vi è ragione di ritenere che il valore normale sia diverso nel caso di più produttori esportatori a cui è stato rifiutato il TEM, poiché, in tale situazione, i calcoli del valore normale si basano sui dati di un paese di riferimento e prescindono, quindi, dai loro dati rispettivi. In quest’ultima ipotesi, un produttore esportatore può sempre chiedere un trattamento individuale, il che significa che il margine di dumping individuale sarà calcolato confrontando il valore normale, che è lo stesso per tutti, con i suoi prezzi all’esportazione, anziché confrontare il valore normale con i prezzi all’esportazione dell’industria.

(v. punto 141)

6.      Quando il ricorso non riguarda la soppressione del dazio antidumping risultante dal regolamento impugnato, ma la sua sostituzione con un provvedimento più rigoroso che implichi un dazio antidumping maggiore in applicazione di un metodo di calcolo del valore normale eventualmente diverso e quando le conseguenze del semplice annullamento del regolamento impugnato potrebbero produrre l’effetto di ledere l’interesse generale della politica dell’Unione in materia di antidumping, è necessario, al fine di garantire l’efficacia di tali misure e contrariamente alle obiezioni del Consiglio, mantenere il dazio antidumping istituito dal regolamento impugnato fino a che le istituzioni non abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento implica, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE.

(v. punto 147)