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Ricorso proposto il 17 luglio 2007 - Francia / Commissione

(Causa T-257/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il punto 3, dell'allegato al regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 7271, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili2, in quanto introduce, nel Capitolo A dell'allegato VII, i punti 2.3, lett. b), punto iii), 2.3, lett. d) e 4;

in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale consideri irricevibile tale domanda di annullamento parziale, annullare il regolamento n. 727/2007 nella sua integralità;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, o in subordine, l'annullamento totale, del regolamento (CE) della Commissione 26 giugno 2007, n. 727, che autorizza misure meno coercitive di sorveglianza e di eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 999/2001.

A sostegno del proprio ricorso essa deduce che le disposizioni impugnate devono essere annullate per violazione del principio di precauzione, sia per quanto riguarda la valutazione che la gestione del rischio.

La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe ignorato il principio di precauzione allo stadio della valutazione del rischio non prendendo in considerazione le incertezze scientifiche che, a suo avviso, sussistono con riguardo sia al rischio di trasmissibilità all'uomo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili diverse dalla encefalopatia spongiforme bovina, sia all'affidabilità dei test su cui la Commissione si era basata per l'adozione del regolamento impugnato.

Ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe altresì ignorato il principio di precauzione allo stadio della gestione dei rischi in quanto le disposizioni impugnate non permetterebbero di circoscrivere il rischio e sarebbero addirittura suscettibili di aggravarlo. Essa ritiene, inoltre, che l'aggravamento del rischio causato dalle disposizioni impugnate non possa essere giustificato dal beneficio atteso.

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1 - GU L 165, pag. 8.

2 - GU L 147, pag. 1.