Language of document : ECLI:EU:T:2003:145

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

16 maggio 2003 (1)

«Declinatoria di competenza»

Nella causa T-140/03,

Forum 187 ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. A. Sutton e J. Killick, barristers,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci, R. Lyal e G. Rozet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 17 febbraio 2003, C(2003) 564 def., relativa al regime di aiuti istituito dal Regno del Belgio a favore dei centri di coordinamento ubicati in Belgio,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dai sigg. J. Azizi, M. Jaeger, H. Legal e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2003, registrato con il numero T-140/03, la Forum 187 ASBL ha proposto un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, C(2003) 564 def., relativa al regime di aiuti istituito dal Regno del Belgio a favore dei centri di coordinamento ubicati in Belgio (in prosieguo: la «Decisione»).

2.
    Con atti separati depositati il medesimo giorno, la Forum 187 ASBL ha proposto, da un lato, un'istanza di procedimento accelerato ex art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale e, dall'altro, una domanda di sospensione dell'esecuzione della Decisione (causa T-140/03 R).

3.
    Le parti hanno presentato le loro osservazioni sull'istanza di procedimento accelerato il 15 maggio 2003. La Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti d'urgenza il medesimo giorno.

4.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 aprile 2003, registrato con il numero C-182/03, il Regno del Belgio ha proposto un ricorso di annullamento della Decisione in quanto essa non autorizza il rinnovo dello status di centro di coordinamento a quei centri che al 31 dicembre 2000 beneficiavano del detto regime.

5.
    Con atti separati depositati il medesimo giorno, il Regno del Belgio ha proposto, da un lato, un'istanza di procedimento accelerato ex art. 62 bis del regolamento di procedura della Corte e, dall'altro, una domanda di sospensione dell'esecuzione della Decisione (causa C-182/03 R).

6.
    Dato che i ricorsi presentati dinanzi alla Corte e al Tribunale hanno ambedue ad oggetto una domanda di annullamento del medesimo atto, sono state sentite le osservazioni delle parti della causa T-140/03 in merito ad un'eventuale declinatoria di competenza del Tribunale affinché la Corte possa statuire simultaneamente sui due ricorsi di annullamento.

7.
    Al riguardo occorre rilevare che l'art. 40, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte di giustizia esclude il diritto di intervento delle persone fisiche o giuridiche nelle controversie dinanzi alla Corte fra Stati membri, da un lato, e istituzioni della Comunità, dall'altro. L'unica possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i loro motivi ed argomenti nelle controversie che le riguardano consiste quindi nel proporre esse stesse, nell'ipotesi in cui sono legittimate a farlo, un ricorso dinanzi al giudice competente a conoscerne (ordinanze del Tribunale 23 febbraio 1995, causa T-490/93, Bremer Vulkan Verbund/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 12, e 16 novembre 1998, causa T-41/97, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. II-4117, punto 6).

8.
    Nella fattispecie, poiché la Corte non ha sospeso, ai sensi dell'art. 54, terzo comma, del suo Statuto, il procedimento nella causa C-182/03, è nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro sia in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti di fatto e di diritto dedotti dalla persona giuridica Forum 187 ASBL a sostegno della sua domanda tendente all'annullamento del medesimo atto.

9.
    Pertanto, in conformità agli artt. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte e 80 del regolamento di procedura del Tribunale, si deve disporre la declinatoria di competenza del Tribunale a favore della Corte, affinché quest'ultima possa statuire sulla domanda di annullamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

così provvede:

1)    Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T-140/03, Forum 187 ASBL/Commissione, a favore della Corte, affinché quest'ultima possa statuire sulla domanda di annullamento.

2)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 16 maggio 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.