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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Nuova Agricast S.r.l. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 aprile 2003

    (causa T-139/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 28 aprile 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Arcangelo Calabrese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i provvedimenti impugnati

- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la società ricorrente impugna:

1) la lettera della Commissione datata 3 febbraio 2003 *D/50721, COMP/G1 D(03)142/PI/cpb (di consultazione delle Autorità dello Stato membro autore);

2) la comunicazione della Commissione con telecopia datata 14 marzo 2003, SG.B.2/MM D(2003);

3) la lettera della Commissione datata 12 marzo 2003 *D/51652, COMP/G1/PI/cpb D(03)

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

- che, consultando le Autorità dello Stato membro autore dei documenti richiesti in accesso, e facendolo pur se le risultasse già chiaro che i documenti controversi fossero esclusi dal diritto all'accesso perchè "coperti" dall'eccezione "ispezione ed indagini", la Commissione avrebbe violato le garanzie procedimentali che l'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (G.U. n. L 145 del 31.05.2001, p.43), ed il conforme articolo 5, paragrafo 2 delle relative disposizioni di attuazione, pongono a favore del cittadino. Avrebbe altresì violato il suo stesso "Codice di buona condotta amministrativa", capitolo relativo ai "Principi generali di buona amministrazione", parte relativa alla "Coerenza". Alle illegittimità della consultazione conseguirebbe, secondo la ricorrente, l'illegittimità derivata del diniego parziale di accesso, basato com'è proprio sulla risposta con la quale le Autorità italiane si sarebbero opposte alla divulgazione;

- la ricorrente afferma peraltro che ci sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto ad un'altra domanda di accesso a documenti (presentata da un altro soggetto di diritto) rientranti nella medesima categoria di quelli nella quale rientrano i documenti da essa richiesti in accesso;

- la ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ritenendo, in particolare, sufficiente la parvenza di motivazione addotta dal dirigente firmatario, che rinvia ad un provvedimento di un Giudice nazionale, con il quale è stata fatta applicazione di una legge nazionale notoriamente più limitativa della trasparenza rispetto alle previsioni del Regolamento (CE) 1049/2001, avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ed avrebbe violato al contempo l'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 1049/2001, il principio di buona amministrazione, nonchè l'obbligo di sufficiente motivazione delle decisioni delle Istituzioni;

- in ultimo luogo, la ricorrente fa valere la violazione del suo diritto di difesa, nella misura in cui accedere ai documenti in questione sarebbe l'unico modo che essa avrebbe per vagliare la legittimità della decisione di autorizzazione di un regime di aiuti di Stato.

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