Language of document : ECLI:EU:T:2016:161

Causa T‑501/13

Karl-May-Verlag GmbH, già Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo WINNETOU – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 – Principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 marzo 2016

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, della legislazione, della giurisprudenza o della dottrina nazionali – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di dichiarazione di nullità – 87536 / Determinazione dei motivi di nullità su cui si fonda la domanda

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, a)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Valutazione della registrabilità di un segno – Presa in considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali che non vincolano gli organi dell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

4.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

1.      Né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi ad elementi derivati dalla legislazione, dalla giurisprudenza o dalla dottrina nazionali, allorché non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un motivo vertente sull’errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

(v. punto 18)

2.      Al fine di determinare i motivi sui quali è basata una domanda di dichiarazione di nullità, occorre esaminare l’insieme della domanda, con riferimento, in particolare, all’esposizione dettagliata dei motivi a sostegno di quest’ultima.

(v. punto 26)

3.      Secondo giurisprudenza costante, il regime dei marchi comunitari è un sistema autonomo, costituito da un complesso di regole e che persegue obiettivi che sono ad esso specifici, ove la sua applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale.

Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente in base alla normativa pertinente dell’Unione, quale interpretata dal giudice dell’Unione. Pertanto, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non è vincolato a decisioni intervenute negli Stati membri, e ciò vale anche se tali decisioni sono state adottate in applicazione di una normativa nazionale armonizzata in forza della prima direttiva 89/104 sui marchi.

Va aggiunto che nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario obbliga l’Ufficio o, su ricorso, il Tribunale a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dai giudici nazionali in una situazione analoga.

Emerge da una giurisprudenza altrettanto costante che, sebbene l’Ufficio non sia vincolato alle decisioni emesse dalle autorità nazionali, queste ultime decisioni, senza essere vincolanti o decisive, possono tuttavia essere prese in considerazione dall’Ufficio, quali indizi, nell’ambito della valutazione dei fatti di causa.

Da tutti questi elementi risulta che, al di fuori dell’ipotesi prevista all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, nell’ambito della quale l’Ufficio è tenuto ad applicare il diritto nazionale, compresa la relativa giurisprudenza nazionale, l’Ufficio e il Tribunale non possono essere vincolati alle decisioni delle autorità o dei giudici nazionali.

(v. punti 34-37)

4.      Ai sensi dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere motivate. L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall’articolo 296 TFUE, secondo cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

In particolare, quando l’Ufficio nega la registrazione di un segno come marchio comunitario, deve, per motivare la sua decisione, indicare l’impedimento, assoluto o relativo, che osta a tale registrazione, nonché la disposizione su cui tale impedimento si fonda ed esporre le circostanze di fatto che ha ammesso come provate e che, a suo parere, giustificano l’applicazione della disposizione fatta valere. Una motivazione del genere è, in linea di principio, sufficiente.

(v. punti 53, 54)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 65-68)