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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

2 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposizioni interne – Articolo 110 TFUE – Autoveicoli – Tassa sugli autoveicoli – Veicoli d’occasione importati dagli altri Stati membri – Veicoli d’occasione esportati verso altri Stati membri – Rimborso all’esportazione di detta tassa – Limitazione di tale rimborso ai veicoli messi in circolazione meno di dieci anni prima»

Nella causa C‑676/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 2 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2021, nel procedimento promosso da

A

con l’intervento di:

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A. Armenia, M. Björkland e T. Sevón, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del titolo II della terza parte del trattato FUE, relative alla libera circolazione delle merci, e dell’articolo 110 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da A in merito alla decisione della Verohallinto (amministrazione tributaria finlandese), con cui quest’ultima ha negato il rimborso all’esportazione della tassa sugli autoveicoli, richiesto da A in seguito alla vendita della sua automobile, immatricolata in Finlandia, in un altro Stato membro.

 Contesto normativo

3        In forza dell’articolo 1, primo comma, dell’autoverolaki (1482/1994) [legge (n. 1482/1994), in materia di tassa sugli autoveicoli], del 29 dicembre 1994, come modificata dalla laki (5/2009) [legge (n. 5/2009)], del 9 gennaio 2009, e dalla laki (561/2016) [legge (n. 561/2016)], del 29 giugno 2016 (in prosieguo: la «legge in materia di tassa sugli autoveicoli»), i veicoli a motore privati (categoria M1) devono, anteriormente alla loro immatricolazione nel pubblico registro automobilistico o alla loro messa in circolazione in Finlandia, versare allo Stato la tassa sugli autoveicoli.

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della legge in materia di tassa sugli autoveicoli, ai fini di tale legge, la messa in circolazione in Finlandia significa l’utilizzo di un veicolo destinato a circolare sul territorio finlandese, anche se esso non è immatricolato in Finlandia.

5        Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, di detta legge, è soggetta alla tassa sugli autoveicoli la persona registrata nel pubblico registro automobilistico quale proprietaria dell’autoveicolo di cui trattasi. L’articolo 4, paragrafo 5, della stessa legge dispone che, per un autoveicolo messo in circolazione senza immatricolazione, il soggetto passivo della tassa è la persona che ha messo tale veicolo in circolazione ma che, se tale persona non può essere identificata o se detta tassa non può essere riscossa presso tale persona, è soggetto passivo il proprietario del veicolo utilizzato.

6        In forza dell’articolo 8a della legge in materia di tassa sugli autoveicoli, l’importo della tassa sugli autoveicoli, per quanto riguarda un veicolo a motore soggetto ad imposta in Finlandia in quanto veicolo d’occasione, equivale all’importo più modesto della tassa residua su un veicolo a motore immatricolato in Finlandia considerato simile, tenuto conto degli elementi di cui agli articoli 11c e 11d di detta legge.

7        Ai sensi dell’articolo 11c, paragrafo 1, di detta legge, per stabilire il valore generale della vendita al dettaglio di un veicolo a motore in Finlandia, si tiene conto dei documenti disponibili, riguardanti gli elementi che influiscono sulla determinazione del valore di vendita al dettaglio del veicolo di cui trattasi sul mercato, e quelli che riguardano il valore del veicolo a motore e le caratteristiche specifiche di tale veicolo che incidono su detto valore, quali il marchio, il modello, il tipo, il sistema di propulsione e l’equipaggiamento di detto autoveicolo. Possono del pari essere presi in considerazione la vetustà, il chilometraggio e lo stato del veicolo di cui trattasi nonché altre caratteristiche ad esso proprie.

8        In forza dell’articolo 11d della stessa legge, determinati veicoli possono essere considerati simili se hanno marchi simili e se i loro modelli e i loro equipaggiamenti sono simili. Se i veicoli a motore da confrontare sono veicoli omologati in paesi diversi, a parte le informazioni che compaiono nei documenti di tali veicoli, questi ultimi devono realmente essere simili dal punto di vista tecnico. Piccole differenze non impediscono tuttavia di considerare tali veicoli come simili se possono essere considerate senza importanza tenuto conto del valore del veicolo di cui trattasi o delle esigenze del consumatore riguardo a tale veicolo.

9        L’articolo 34d, paragrafo 1, della legge in materia di tassa sugli autoveicoli dichiara che la tassa sugli autoveicoli viene rimborsata su domanda se un veicolo tassato in Finlandia viene definitivamente esportato ai fini di utilizzo fuori del territorio finlandese.

10      L’articolo 34d, paragrafo 2, di detta legge dispone che, in tale ipotesi, viene rimborsato l’importo della tassa che sarebbe prelevato su un veicolo simile qualora quest’ultimo fosse tassato come veicolo d’occasione alla data d’esportazione del veicolo di cui trattasi fuori del territorio finlandese. L’importo di tale tassa, che viene così rimborsato, non può quindi eccedere l’importo della tassa pagata su tale autoveicolo. La tassa sugli autoveicoli non viene rimborsata nella misura in cui il valore di detto autoveicolo oppure la tassa suddetta sullo stesso veicolo siano aumentati a causa di un intervento tecnico effettuato o di un equipaggiamento ad esso aggiunto dopo la tassazione. Tale tassa non viene rimborsata per un veicolo che non è stato debitamente dichiarato imponibile o se l’importo rimborsabile sia inferiore a EUR 500. La medesima tassa non viene rimborsata neppure per un veicolo a motore che sia stato messo per la prima volta in circolazione meno di dieci anni prima della data d’esportazione. Il rimborso è subordinato al presupposto che il veicolo di cui trattasi sia in grado di circolare quando cessa di essere utilizzato in Finlandia e che tale veicolo sia stato ritirato dalla circolazione in Finlandia.

11      L’articolo 34d, paragrafo 3, di detta legge dispone che il rimborso all’esportazione della tassa sugli autoveicoli può essere richiesto da chiunque, proprietario del veicolo di cui trattasi, lo esporti ai fini di un suo utilizzo fuori del territorio finlandese.

12      L’articolo 34d, paragrafo 4, della stessa legge precisa che la domanda di rimborso all’esportazione di detta tassa deve essere depositata presso l’amministrazione tributaria non oltre quattordici giorni prima dell’esportazione del veicolo di cui trattasi, e che la persona che richiede tale rimborso deve dare all’amministrazione suddetta la possibilità di verificare detto veicolo anteriormente all’esportazione e fornire i documenti necessari per dimostrare che i presupposti del rimborso sono soddisfatti.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Il 20 luglio 2015 A ha importato in Finlandia, da un altro Stato membro, un autoveicolo d’occasione la cui prima messa in circolazione era avvenuta il 24 novembre 2004.

14      Con un avviso di imposta del 5 ottobre 2015, l’amministrazione tributaria ha riscosso su tale veicolo la tassa sugli autoveicoli per un importo pari a EUR 4 146,29, importo che è stato fissato, basandosi su un valore imponibile di EUR 16 519,10, applicando un’aliquota di tassazione pari al 25,10%.

15      Il 7 agosto 2017 A, dopo aver venduto tale autoveicolo in un altro Stato membro, ha chiesto all’amministrazione tributaria il rimborso all’esportazione della tassa sugli autoveicoli, il cui importo corrisponde, in forza dell’articolo 34d, paragrafo 2, della legge in materia di tassa sugli autoveicoli, a quello che sarebbe prelevato su un veicolo simile se quest’ultimo fosse tassato come veicolo d’occasione alla data d’esportazione del veicolo di cui trattasi.

16      Con decisione del 21 agosto 2017, l’amministrazione tributaria ha respinto tale domanda di rimborso in quanto, in forza di tale disposizione, detta tassa non viene rimborsata per un veicolo che sia stato messo per la prima volta in circolazione meno di dieci anni prima della data della sua esportazione.

17      Poiché il reclamo proposto da A contro tale decisione non ha avuto successo, così come il suo ricorso proposto dinanzi allo Helsinki hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), l’interessato ha adito, in appello, il giudice del rinvio, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), chiedendo segnatamente il rimborso della tassa sugli autoveicoli.

18      Tale giudice precisa che l’autoveicolo d’occasione importato da un altro Stato membro è stato immatricolato da A in Finlandia e utilizzato da quest’ultimo per un periodo di meno di tre anni, prima della rivendita di detto veicolo in un altro Stato membro. Esso fa osservare che A è stato assoggettato, per tale veicolo, all’integralità della tassa sugli autoveicoli alla data d’immatricolazione di quest’ultimo e che l’importo di detta tassa non è stato proporzionale alla durata del reale utilizzo di tale veicolo in Finlandia, poiché detta tassa non viene rimborsata, alla data d’esportazione dell’autoveicolo di cui trattasi, per i veicoli di 10 anni o più.

19      Secondo il giudice del rinvio, per risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, occorre esaminare se la limitazione riguardante la vetustà del veicolo, che si applica al rimborso all’esportazione della tassa sugli autoveicoli, sia contraria al diritto primario dell’Unione cosicché, alla data d’esportazione del suo autoveicolo, ad A avrebbe dovuto essere rimborsata la parte residua della tassa incorporata nel valore di detto autoveicolo.

20      In tale contesto, in primo luogo, si dovrebbe individuare la disposizione del trattato FUE alla luce della quale occorre valutare il potere, per uno Stato membro, di esercitare la propria competenza tributaria riguardo all’importazione e all’esportazione di veicoli di piena proprietà. Detto giudice menziona al riguardo le disposizioni del titolo II della terza parte del trattato FUE, relative alla libera circolazione delle merci, e l’articolo 110 TFUE. Inoltre esso si chiede, in sostanza, se sia possibile considerare che un autoveicolo importato, di piena proprietà, qualora sia utilizzato nel territorio dello Stato membro di immatricolazione per un periodo notevolmente più breve della durata della sua vita economica, non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di tale Stato membro in via permanente.

21      In secondo luogo, il giudice del rinvio aggiunge che, a differenza degli autoveicoli presi in locazione o in leasing, non esiste un modo per verificare obiettivamente e in anticipo la destinazione o l’utilizzo provvisorio dei veicoli di piena proprietà. La durata d’utilizzo di un veicolo di piena proprietà sul territorio dello Stato membro di immatricolazione può essere valutata soltanto a posteriori.

22      In terzo luogo, nell’ipotesi in cui le disposizioni del trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci ostassero, in linea di principio, ad una disciplina nazionale in forza della quale la tassa sugli autoveicoli, incorporata nel valore del veicolo d’occasione di cui trattasi, non viene rimborsata qualora quest’ultimo sia definitivamente esportato a fini di utilizzo in un altro Stato membro, tale giudice chiede se tale restrizione possa essere giustificata in quanto intesa a frenare l’esportazione di «autoveicoli di vecchia data». Esso aggiunge che il legislatore finlandese ha fatto valere l’obiettivo di tutela dell’ambiente all’atto dell’adozione delle leggi (n. 5/2009) e (n. 561/2016) e che tale imposta viene riscossa sui veicoli d’occasione importati in Finlandia qualunque sia la data della loro prima immatricolazione in un altro Stato membro.

23      È in tale contesto che il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, di cui alla parte terza, titolo II, del Trattato [FUE] o all’articolo 110 TFUE, ostino alle disposizioni di uno Stato membro a norma delle quali, in circostanze come quelle della controversia principale, la tassa sugli autoveicoli ai sensi della [legge in materia di tassa sugli autoveicoli] incorporata nel valore di un veicolo, non viene rimborsata al proprietario del veicolo quando questi lo esporta ai fini del suo utilizzo permanente in un altro Stato membro e se, in questo contesto, sia rilevante stabilire se si fosse previsto di utilizzare il veicolo in maniera stabile principalmente nel territorio dello Stato membro che ha riscosso la tassa sugli autoveicoli e se il veicolo sia stato anche effettivamente utilizzato in maniera stabile principalmente in tale territorio.

2)      Ove l’utilizzo – previsto o effettivo – del veicolo siano rilevanti ai fini della risposta alla prima questione, come debba essere dimostrato il suo utilizzo – previsto o effettivo – non stabile di cui trattasi, posto che la durata d’utilizzo del veicolo privato nello Stato membro non può essere preliminarmente stabilita.

3)      Qualora, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il diniego della restituzione all’esportazione ai sensi della legge in materia di tassa sugli autoveicoli integri una restrizione della libera circolazione delle merci, se tale restrizione possa essere giustificata con l’obiettivo di limitare l’esportazione di veicoli vecchi, spesso in cattive condizioni ed inquinanti. Se la limitazione della restituzione all’esportazione ai veicoli con meno di dieci anni debba essere considerata come incompatibile con il diritto dell’Unione, in ragione del fatto che la tassa sugli autoveicoli è comunque riscossa sui veicoli usati importati, a prescindere dalla durata del loro utilizzo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto primario dell’Unione, segnatamente l’articolo 110 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una tassa sugli autoveicoli, incorporata nel valore di ciascun veicolo, non è rimborsata al proprietario di un autoveicolo in caso di esportazione definitiva di detto veicolo, al fine di un suo uso in un altro Stato membro, quando il veicolo in questione è stato messo in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni alla data di esportazione e che, a tal riguardo, risulta rilevante la circostanza che un siffatto veicolo sia stato non solo destinato a essere sostanzialmente usato nel territorio dello Stato membro che ha riscosso la tassa sugli autoveicoli in maniera stabile, ma anche effettivamente utilizzato in tale maniera.

25      In via preliminare è necessario ricordare che, salvo talune eccezioni irrilevanti nella presente causa, la tassazione degli autoveicoli non è stata armonizzata a livello dell’Unione. Gli Stati membri sono dunque liberi di esercitare la loro potestà tributaria in tale materia, purché la esercitino nel rispetto del diritto dell’Unione [sentenza del 19 settembre 2017, Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, EU:C:2017:698, punto 71 e giurisprudenza ivi citata].

26      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione dell’immatricolazione di siffatti veicoli ai fini della loro messa in circolazione sul suo territorio non costituisce né un dazio doganale né una tassa d’effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi degli articoli 28 e 30 TFUE. Inoltre, una tassa del genere non può nemmeno essere valutata alla luce dell’articolo 34 TFUE, che vieta le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente a siffatte restrizioni. Infatti, una tassa quale quella in esame nel procedimento principale costituisce un tributo interno e dev’essere pertanto esaminata facendo riferimento all’articolo 110 TFUE (sentenze del 7 aprile 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punti 32 e 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 dicembre 2015, Viamar, C‑402/14, EU:C:2015:830, punto 33). A questo proposito è importante ricordare che la Corte ha esaminato, nella sentenza del 19 settembre 2002, Tulliasiamies e Siilin (C‑101/00, EU:C:2002:505), la conformità al diritto primario della tassa sugli autoveicoli prevista dalla legge (n. 1482/1994) in materia di tassa sugli autoveicoli, nella versione all’epoca vigente, alla luce dell’articolo 95 CE, che corrisponde all’articolo 110 TFUE.

27      Pertanto, come sostenuto dalla Commissione europea, la conformità al diritto primario dell’Unione sia della tassa sugli autoveicoli, sia del rimborso all’esportazione di detta tassa all’atto dell’esportazione di un autoveicolo immatricolato in Finlandia dev’essere valutata unicamente sulla base di quest’ultimo articolo.

28      L’articolo 110 TFUE ha il fine di garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza. Esso mira a eliminare qualsiasi forma di protezione che possa derivare dall’applicazione di tributi interni, in particolare di quelli discriminatori nei confronti di prodotti provenienti da altri Stati membri (sentenza del 14 aprile 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29      A tal fine, l’articolo 110, primo comma, TFUE vieta a ciascuno Stato membro di applicare, ai prodotti degli altri Stati membri, tributi interni superiori a quelli applicati ai prodotti nazionali similari. Questa disposizione mira a garantire la neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza tra i prodotti già presenti sul mercato nazionale e quelli importati (sentenza del 14 aprile 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

30      La tassa sugli autoveicoli, prevista dalla legge in materia di tassa sugli autoveicoli, è riscossa una sola volta, per qualsiasi autoveicolo destinato a essere immatricolato o messo in circolazione in Finlandia, a prescindere dal fatto che si tratti di veicoli nuovi o d’occasione. Dagli elementi a disposizione della Corte, quali illustrati nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sembra che si possa ricavare che la legge in materia di tassa sugli autoveicoli garantisce, in linea di principio, che l’importo della tassa di cui trattasi, che colpisce gli autoveicoli d’occasione importati, corrisponde a quello della tassa residua incorporata nel valore degli analoghi autoveicoli d’occasione nazionali, tenuto conto dell’aliquota e della base imponibile di detta tassa.

31      In materia di tassazione degli autoveicoli di occasione importati, l’articolo 110 TFUE mira a garantire la perfetta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza tra i prodotti già presenti sul mercato nazionale e i prodotti importati e obbliga, pertanto, ogni Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse gravanti sugli autoveicoli in modo che queste ultime non producano l’effetto di favorire la vendita di veicoli d’occasione nazionali e scoraggiare, in tal modo, l’importazione di veicoli d’occasione analoghi (v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2019, Elliniko Dimosio, C‑689/18, non pubblicata, EU:C:2019:185, punti da 20 a 22).

32      A questo proposito occorre rilevare che, nel contesto dell’articolo 110 TFUE, non può essere qualificata discriminatoria una modalità particolare, quale quella prevista dall’articolo 34d, paragrafo 2, della legge in materia di tassa sugli autoveicoli, secondo la quale detta tassa non è rimborsata, a titolo d’esportazione definitiva di un autoveicolo d’occasione, quando il veicolo in questione è stato messo in circolazione per la prima volta, in Finlandia o in un altro Stato membro, da almeno dieci anni alla data dell’esportazione di cui trattasi.

33      Infatti, come sottolineato dalla Commissione, questa modalità si applica a tutti veicoli quando la loro prima messa in circolazione risale a più di dieci anni prima, in quanto essa stabilisce un criterio oggettivo, ossia l’anno della prima messa in circolazione del veicolo interessato, in base al quale viene stabilita una distinzione tra i casi in cui viene accordato un rimborso della tassa sugli autoveicoli e quelli nei quali detto rimborso non è concesso.

34      Detta modalità non implica pertanto una disparità di trattamento, quando gli autoveicoli interessati hanno più di dieci anni, tra i veicoli d’occasione importati e i veicoli d’occasione nazionali per quanto concerne la possibilità di essere venduti sul mercato delle automobili di occasione in Finlandia, poiché non modifica assolutamente l’importo della tassa corrispondente incorporata nel valore di mercato di questi due tipi di veicoli.

35      Inoltre è irrilevante, riguardo all’articolo 110 TFUE, la circostanza che gli autoveicoli immatricolati per la prima volta in un altro Stato membro e poi in Finlandia, per i quali il rimborso all’esportazione di tale tassa viene negato, all’atto della loro esportazione definitiva dalla Finlandia verso un altro Stato membro, in applicazione della limitazione del rimborso all’esportazione di detta tassa ai veicoli di vetustà inferiore a dieci anni, siano stati, dal punto di vista statistico, immatricolati in Finlandia per un periodo più breve rispetto agli autoveicoli immatricolati sin dall’inizio in Finlandia, la cui esportazione definitiva verso un altro Stato membro non dà diritto a un rimborso all’esportazione della medesima tassa, in applicazione di tale limite.

36      Infatti, nell’esercizio della sua potestà tributaria, uno Stato membro è legittimato a prevedere l’applicazione di una tassa sugli autoveicoli, il cui presupposto sia l’immatricolazione e la messa in circolazione di un autoveicolo, senza un collegamento con la durata di uso effettivo di quest’ultimo in detto Stato membro.

37      È parimenti irrilevante, nei confronti dell’articolo 110 TFUE, la circostanza che un autoveicolo, a causa del diniego di rimborso all’esportazione di una tassa sugli autoveicoli all’atto della sua esportazione definitiva dalla Finlandia verso un altro Stato membro, sia assoggettato, in diversi momenti e in diversi Stati membri, al versamento di più tasse relative agli autoveicoli.

38      Allo stato attuale, il diritto dell’Unione non contiene nessuna norma volta ad impedire gli effetti di una doppia tassazione, che si producono nel caso di tasse del genere, disciplinate da normative nazionali autonome e, sebbene l’eliminazione di tali effetti sia auspicabile nell’interesse della libera circolazione delle merci, essa può essere conseguita tuttavia soltanto mediante l’armonizzazione dei sistemi nazionali (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2002, Nygård, C‑234/99, EU:C:2002:244, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

39      Ogni Stato membro può prelevare una tassa sugli autoveicoli in base alle proprie valutazioni, a condizione che siffatte valutazioni, così come i provvedimenti adottati ai fini della loro attuazione, non scoraggino la vendita di prodotti importati a vantaggio della vendita di prodotti analoghi disponibili sul mercato nazionale (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, punti 53 e 54).

40      Occorre aggiungere che le persone fisiche che desiderino importare in Finlandia autoveicoli, nuovi o d’occasione, dispongono di soluzioni diverse da quella dell’importazione di veicoli siffatti in piena proprietà. Come sottolinea il governo finlandese, oltre alle ipotesi alle quali sia applicabile la direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU 1983, L 105, pag. 59), esse possono importare un autoveicolo al fine di utilizzarlo ivi in via temporanea in forza di un contratto di leasing o di locazione, il che implica il prelievo di una tassa sugli autoveicoli calcolata in proporzione alla durata di uso prevista in tale contratto (v., in tal senso, ordinanza del 29 settembre 2010, VAV-Autovermietung, C‑91/10, non pubblicata, EU:C:2010:558, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

41      Queste persone possono decidere pertanto, con piena cognizione di causa, di importare in Finlandia autoveicoli in piena proprietà, con conseguente assoggettamento integrale di questi ultimi alla tassa sugli autoveicoli, oppure importare un autoveicolo al fine di usarlo in via temporanea, il che implicherà il versamento di una tassa del genere per un importo proporzionale alla durata di uso del veicolo in detto Stato membro.

42      Pertanto, è la scelta di dette persone che determina il regime tributario applicabile all’autoveicolo importato e, come sottolineato dalla Commissione, nel caso di importazione di un autoveicolo in piena proprietà, le eventuali intenzioni di queste ultime in merito all’uso successivo del veicolo in questione, riguardo al quale la legge in materia di tassa sugli autoveicoli prevede il rimborso all’esportazione della tassa medesima, sono irrilevanti ai fini dell’applicazione, in forza dell’articolo 110 TFUE, di detto rimborso all’esportazione.

43      Infine, è parimenti irrilevante, per gli scopi di tale valutazione, la circostanza, invocata dal governo finlandese, secondo la quale, in caso di esportazione definitiva di un autoveicolo tassato in Finlandia, in vista di un uso al di fuori di tale Stato membro, l’importo della tassa rimborsata corrisponda, conformemente all’articolo 34d, paragrafo 2, della legge in materia di tassa sugli autoveicoli, all’importo della tassa che sarebbe prelevata su un veicolo analogo qualora quest’ultimo fosse tassato quale veicolo di occasione all’atto di detta esportazione.

44      Infatti, un rimborso di tassa di tal genere non incide sul mercato dei veicoli d’occasione in Finlandia ma, nonostante il fatto che l’importo della tassa rimborsata non superi il valore residuo della tassa versata all’atto dell’immatricolazione in Finlandia, può esercitare un effetto sul mercato dei veicoli d’occasione dello Stato membro di esportazione, in quanto esso riduce il valore del veicolo d’occasione importato dalla Finlandia.

45      Alla luce del ragionamento fin qui sviluppato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto primario dell’Unione, segnatamente l’articolo 110 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una tassa sugli autoveicoli, incorporata nel valore di ciascun veicolo, non è rimborsata al proprietario di un autoveicolo in caso di esportazione definitiva di detto veicolo, al fine di un suo uso in un altro Stato membro, quando il veicolo in questione è stato messo in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni alla data di esportazione. A tal riguardo, risulta irrilevante la circostanza che un siffatto veicolo sia stato destinato a essere sostanzialmente usato nel territorio dello Stato membro che ha riscosso la tassa sugli autoveicoli in maniera stabile e che detto veicolo sia stato anche effettivamente utilizzato in tale maniera.

 Sulle questioni seconda e terza

46      In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Il diritto primario dell’Unione, segnatamente l’articolo 110 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una tassa sugli autoveicoli, incorporata nel valore di ciascun veicolo, non è rimborsata al proprietario di un autoveicolo in caso di esportazione definitiva di detto veicolo, al fine di un suo uso in un altro Stato membro, quando il veicolo in questione è stato messo in circolazione per la prima volta da almeno dieci anni alla data di esportazione. A tal riguardo, risulta irrilevante la circostanza che un siffatto veicolo sia stato destinato a essere sostanzialmente usato nel territorio dello Stato membro che ha riscosso la tassa sugli autoveicoli in maniera stabile e che detto veicolo sia stato anche effettivamente utilizzato in tale maniera.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.