Language of document : ECLI:EU:T:2004:222

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione Ampliata)
8 luglio 2004 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati – Ricorso di annullamento – Criterio del creditore privato – Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Diritti della difesa – Motivazione»

Nella causa T-198/01,

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti S. Gerrit e C. Arhold, successivamente dagli avv.ti  Arhold e N. Wimmer, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Schott Glas, con sede in Magonza (Germania), rappresentata dall'avv. U. Soltész,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (Germania) (JO 2002, L 62, p. 30),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quinta Sezione Ampliata),



composto dal sig.  R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra  P. Lindh, dai sigg.  J. D. Cooke, H. Legal e dalla sig.ra  M. E. Martins Ribeiro, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 dicembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
L’art. 87, n. 1, CE dichiara incompatibili con il mercato comune, salvo deroghe contemplate dal Trattato, gli aiuti di Stato che possano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

2
L’art. 87, n. 3, CE dispone quanto segue:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

(…)

c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

3
La Commissione ha pubblicato, il 23 dicembre 1994, una comunicazione che stabiliva orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, applicabili nel caso di specie (GU C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»). Ai sensi di tali orientamenti:

«1.2. (…) vi sono casi in cui gli aiuti di Stato a favore del salvataggio e della ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere giustificati. Possono essere per esempio motivati da considerazioni di politica sociale o regionale, dalla necessità di mantenere una struttura di mercato competitiva in casi in cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio, o dalle esigenze particolari e dai vantaggi economici di portata più generale riscontrabili nel caso delle piccole e medie imprese.

(…)

3.2.
Aiuti alla ristrutturazione

(…)

3.2.2. Condizioni generali

(…) l’autorizzazione di un piano di ristrutturazione da parte della Commissione è subordinata al soddisfacimento delle condizioni generali seguenti:

i) Ripristino della redditività

La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell’impresa interessata, ripristinandone l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari pertinenti. Il piano deve permettere di ripristinare la competitività dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole.

(…)

iii) Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

L’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell’aiuto dovranno pertanto, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l’aiuto venga erogato nella forma di un apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero d’altra parte essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione. Gli aiuti alla ristrutturazione non devono inoltre ridurre indebitamente gli oneri finanziari dell’impresa.

(…)».

4
Con riferimento alla procedura di controllo degli aiuti di Stato, il 16 aprile 1999 è entrato in vigore il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

5
L’art. 4, n. 4, del detto regolamento stabilisce che la Commissione avvia un procedimento d’indagine formale se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura ad essa notificata. In base all’art. 6, n. 1, del detto regolamento, essa invita lo Stato membro e gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito. Ai sensi dell’art. 6, n. 2, del detto regolamento, le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato, che può rispondere ad esse.

6
L’art. 20, n. 1, del regolamento n. 659/1999 prevede:

«Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 [a] seguito [della] decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 7».


Fatti

7
La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è una società tedesca con sede in Ilmenau, nel Land della Turingia, che opera nel settore del vetro.

8
Essa è stata costituita nel 1994 dai coniugi Geiß, allo scopo di rilevare quattro delle dodici linee di produzione di vetro della ex Ilmenauer Glaswerke GmbH (in prosieguo: la «IGW»), posta in liquidazione dalla Treuhandanstalt (ente pubblico avente il compito di ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca, divenuto in seguito Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben; in prosieguo: la «BvS»). Le linee di produzione in parola provenivano dai beni nazionalizzati del Volkseigener Betrieb Werk für Technisches Glas Ilmenau, il quale, prima della riunificazione tedesca, era il centro di produzione di vetro della ex Repubblica democratica tedesca.

9
La vendita della quattro linee di produzione dalla IGW alla ricorrente è stata realizzata in due fasi, e cioè con un primo contratto del 26 settembre 1994 (accordo di cessione di beni; in prosieguo: l’«asset‑deal 1»), approvato dalla Treuhandanstalt nel dicembre 1994, e con un secondo contratto dell’11 dicembre 1995 (in prosieguo: l’«asset‑deal 2»), stipulato dalla BvS il 13 agosto 1996.

10
Secondo l’asset‑deal 1, il prezzo di vendita delle prime tre linee di produzione ammontava complessivamente a 5,8 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 2 965 493) e doveva essere pagato in tre rate, con scadenza il 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999. Il pagamento era garantito da una garanzia ipotecaria di DEM 4 milioni (EUR 2 045 168) e da una garanzia bancaria di DEM 1,8 milioni (EUR 920 325).

11
È accertato che nessuna delle tre scadenze è stata rispettata.

12
In base all’asset‑deal 2, anche la quarta linea di produzione è stata venduta dalla IGW alla ricorrente, al prezzo di DEM 50 000 (EUR 25 565).

13
È altrettanto certo che nel 1997 la ricorrente ha avuto problemi di liquidità. Tenuto conto di tali difficoltà, essa ha intavolato trattative con la BvS. Tali trattative hanno condotto il 16 febbraio 1998 alla stipulazione di un contratto con il quale la BvS ha acconsentito a ridurre di DEM 4 milioni il prezzo di vendita fissato nell’asset‑deal 1 (in prosieguo: la «riduzione di prezzo»).

14
Con lettera del 1° dicembre 1998, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione diversi provvedimenti finalizzati al consolidamento finanziario della ricorrente, tra i quali la riduzione di prezzo. Tale notifica riguardava in parte un piano di ristrutturazione per il periodo 1998-2000, che prevedeva in particolare la ricerca di un nuovo investitore privato in grado di conferire una quota di DEM 3 850 000 (EUR 1 968 474).

15
Con lettera 4 aprile 2000, SG (2000) D/102831, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, in quanto ha considerato che le autorità tedesche, nell’ambito dell’asset‑deal 1 e dell’asset‑deal 2, potevano aver concesso diversi aiuti di Stato. Tali presunti aiuti sono descritti nella comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 luglio 2000 [Invito a presentare osservazioni a norma dell’art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE, in merito alla misura C 19/2000 (ex NN 147/98) – Aiuto in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH – Germania (GU C 217, pag. 10)], nella quale la Commissione riteneva provvisoriamente che due delle misure in parola, vale a dire la riduzione di prezzo e un prestito di DEM 2 milioni (EUR 1 015 677), accordato alla ricorrente dall’Aufbaubank di Turingia (TAB) il 30 novembre 1998, in forza del regime di aiuti NN 74/95 [approvato con la decisione SG (96) D/1946] potessero essere qualificate aiuti incompatibili con il mercato comune.

16
Con lettera ricevuta il 7 luglio 2000, la Repubblica di Germania ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni relative all’avvio del procedimento di indagine formale. A suo parere, la riduzione di prezzo non costituiva un aiuto di Stato, ma corrispondeva al comportamento di un creditore privato che cercasse di recuperare il proprio credito in una situazione in cui la richiesta del pagamento integrale del prezzo di vendita avrebbe probabilmente provocato il fallimento della ricorrente.

17
Una volta avuto conoscenza della comunicazione del 29 luglio 2000, la ricorrente ha sottoposto alla Commissione le proprie osservazioni il 28 agosto 2000. Essa ha chiesto a quest’ultima di consentirle accesso alla parte non riservata del fascicolo e di darle in seguito la possibilità di presentare nuove osservazioni.

18
Con lettera 11 ottobre 2000, la BvS ha accordato alla ricorrente proroghe per il pagamento del saldo del prezzo stabilito nell’asset‑deal 1, ovvero DEM 1,8 milioni, nonché per il pagamento degli interessi scaduti tra il 1° gennaio 1998 e il 20 giugno 2000, pari a DEM 198 800 (EUR 101 645). Senza chiedere il pagamento di interessi aggiuntivi, la BvS ha fissato nuove scadenze per il pagamento al 31 dicembre degli anni 2003-2005. Era così previsto che in ciascuna di tali date sarebbe stata rimborsata la somma di DEM 666 600 (EUR 340 827).

19
Con comunicazione del 20 novembre 2000, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle osservazioni della società Schott Glas, una concorrente della ricorrente, sottoposte alla Commissione il 28 settembre 2000 nell’ambito del procedimento d’indagine formale.

20
Il 27 febbraio 2001, la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione, in allegato alla sua comunicazione, copia di una relazione datata 24 novembre 2000, proveniente dal sig. Arnold, perito contabile, relativa alla situazione e alle prospettive di redditività della ricorrente (in prosieguo: la «relazione Arnold»).

21
Il 12 giugno 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2002/185/CE relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30; in prosieguo: la «decisione controversa»). Avendo espressamente rinunciato ad esaminare, nell’ambito dello stesso procedimento di indagine formale, altri potenziali aiuti, quali la trasformazione della garanzia bancaria di DEM 1,8 milioni, stabilita nell’ambito dell’asset‑deal 1, in debito fondiario di secondo grado («nachrangige Grundschuld»), e la dilazione al 2003 del pagamento del saldo del prezzo fissato in tale contratto (punti 42, 64 e 65 della decisione impugnata), la Commissione è giunta alla conclusione che la riduzione di prezzo non sarebbe stata accettata da un creditore privato, ma costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

22
La Commissione ha ritenuto che la BvS, accordando la riduzione di prezzo, non si fosse comportata come un creditore privato per tre motivi (punti 76-80 della decisione impugnata). Anche se l’asset‑deal 2 era subordinato alla riduzione di prezzo, nulla indicava, secondo la decisione impugnata, che l’operazione così realizzata sarebbe stata meno onerosa di quella consistente nell’esigere il pagamento integrale del prezzo inizialmente convenuto rinunciando all’asset‑deal 2 (punto 81). La Commissione ha respinto inoltre l’argomento addotto dalla ricorrente secondo il quale, tenuto conto della riduzione delle sovvenzioni promesse dal Land della Turingia, la riduzione di prezzo costituiva solo un adeguamento del contratto di privatizzazione. Essa ha infatti ritenuto che la BvS e il Land della Turingia fossero, in ogni caso, persone giuridiche diverse (punto 82). La Commissione ne ha dedotto che la BvS aveva agito al fine di assicurare la sopravvivenza della ricorrente e non per salvaguardare i propri interessi finanziari (punto 83).

23
Secondo la decisione impugnata, la riduzione di prezzo non poteva beneficiare di un’esenzione quale aiuto ad hoc alla ristrutturazione, poiché non erano soddisfatte le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, il piano di ristrutturazione della ricorrente non sarebbe stato basato su ipotesi realistiche e sarebbe stato dubbio il ripristino della sua redditività a lungo termine (punti 92-97).

24
La Commissione ha ricordato la condizione imposta agli aiuti alla ristrutturazione, secondo la quale il piano di ristrutturazione deve prevedere misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative che dallo stesso possono risultare per i concorrenti (punti 98-101). Nonostante le osservazioni di un concorrente della ricorrente che indicava «che su alcuni mercati di prodotti sui quali opera[va] [la ricorrente] esisterebbero sovracapacità strutturali», essa ha concluso che, in base alle informazioni a sua disposizione, non sussistevano «sovracapacità sul mercato comune» (punto 101).

25
La Commissione ha considerato infine che non era soddisfatto il requisito relativo alla proporzionalità dell’aiuto, non esistendo alcun contributo di un investitore privato ai sensi degli orientamenti di cui sopra (punti 102-107). Inoltre, nel constatare che, secondo lo stesso concorrente, la ricorrente vendeva sistematicamente i propri prodotti al di sotto del prezzo di mercato, e addirittura al di sotto dei costi di produzione, e aveva continuamente beneficiato di liquidità destinate a ripianare le proprie perdite, la Commissione ha rilevato che non poteva escludersi che la ricorrente avesse utilizzato i fondi ricevuti per iniziative che avevano causato distorsioni della concorrenza sul mercato e senza rapporto con il processo di ristrutturazione (punto 103). Essa ha concluso che la riduzione di prezzo non era pertanto compatibile con il mercato comune (punto 109).

26
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della decisione impugnata:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, sotto forma di una rinuncia per 4 000 000 di DEM del prezzo d’acquisto nel quadro dell’asset-deal 1, conclusa il 26 settembre 1994, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.      La [Repubblica federale] di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2.      Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione, nell’ambito degli aiuti a finalità regionale».

27
La ricorrente riconosce di aver avuto conoscenza della decisione impugnata sin dal 19 giugno 2001, quando i rappresentanti della BvS gliene hanno consegnato copia.

28
Con lettera 23 agosto 2001, la Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione della propria intenzione di differire, fatto salvo il consenso di quest’ultima, il recupero dell’aiuto controverso allo scopo di non compromettere la trattativa intavolata tra la ricorrente ed un nuovo potenziale investitore.


Procedimento contenzioso

29
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

30
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2001, la Commissione ha presentato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente si è opposta a tale domanda nelle sue osservazioni in ordine a tale punto, depositate l’11 dicembre 2001. La decisione della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di respingere la domanda di procedimento accelerato depositata dalla Commissione è stata notificata alle parti il 17 gennaio 2002.

31
Con ordinanza 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (Racc. pag. II‑2153), il presidente del Tribunale, a seguito della domanda della ricorrente, ha sospeso l’esecuzione, sino al 17 febbraio 2003, dell’art. 2 della decisione impugnata. Tale sospensione era subordinata al rispetto da parte della ricorrente di tre condizioni, dalla stessa soddisfatte.

32
Con ordinanza 15 maggio 2002 del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale è stato ammesso l’intervento della società Schott Glas a sostegno delle conclusioni della Commissione.

33
Il presidente della Corte, con ordinanza 18 ottobre 2002, causa C‑232/02 P (R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (Racc. pag. I‑8977), ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione contro l’ordinanza 4 aprile 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, citata.

34
Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale e ha deciso, il 10 luglio 2003, di invitare le parti della causa principale a rispondere, a seconda del caso per iscritto o nel corso dell’udienza, a diversi quesiti e a produrre determinati documenti. Esse hanno ottemperato a tali richieste.

35
Con ordinanza 1° agosto 2003, causa T‑198/01 R II, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (Racc. pag. II‑2895), il presidente del Tribunale, a seguito di una nuova domanda della ricorrente, ha sospeso l’esecuzione, sino al 17 febbraio 2004, dell’art. 2 della decisione impugnata, subordinando anche tale sospensione al rispetto da parte della ricorrente di tre condizioni.

36
Con lettera 15 ottobre 2003 la ricorrente ha chiesto che la Commissione producesse l’allegato 1 alla comunicazione della Repubblica federale di Germania del 27 febbraio 2001, comunicazione che era stata esibita dalla Commissione in base alle misure di organizzazione del procedimento. La ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale l’autorizzazione a rispondere per iscritto – e non nel corso dell’udienza, come richiesto dal Tribunale – ad uno dei quesiti, che era stato posto anche alla Commissione, in quanto quest’ultima vi aveva risposto per iscritto. Tali domande sono state accolte.

37
Il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale, con ordinanza 12 novembre 2003, ha accolto le richieste di trattamento riservato proposte dalla ricorrente, con riferimento sia agli atti del procedimento notificati alle parti sia, se del caso, a quelli che dovevano esserlo, riguardanti taluni dati che figuravano nelle risposte delle parti principali ai quesiti del Tribunale e alle sue domande di produzione di documenti, riservandosi la possibilità di accogliere eventuali obiezioni che avrebbero potuto essere formulate al riguardo.

38
Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza dell’11 dicembre 2003.

39
Con atto depositato il 17 febbraio 2004, la ricorrente ha proposto al presidente del Tribunale una domanda diretta ad ottenere la proroga della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sino a quando il Tribunale non si fosse definitivamente pronunciato sul ricorso principale.

40
Con ordinanza 3 marzo 2004, adottata ai sensi dell’art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha ordinato la proroga temporanea della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sin quando non si fosse statuito sulla domanda di proroga.

41
Con ordinanza adottata il 12 maggio 2004, causa T‑198/01 R [III], Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (Racc. pag. II‑1471), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione della decisione impugnata, sino alla pronuncia della presente sentenza.


Conclusioni delle parti

42
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

43
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

44
L’interveniente, a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al suo intervento.


In diritto

45
A sostegno del suo ricorso la ricorrente in sostanza adduce cinque motivi relativi, in primo luogo, ad una violazione dell’art. 87, n. 1, CE e ad un difetto di motivazione; in secondo luogo, ad una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e ad una carenza di motivazione; in terzo luogo, ad una violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione; in quarto luogo, ad una motivazione insufficiente della decisione impugnata; in quinto luogo, ad una violazione dell’art. 20, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999.

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 87, n. 1, CE e ad un difetto di motivazione

46
Nell’ambito del primo motivo la ricorrente sostiene, anzitutto, che la riduzione di prezzo non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Essa fa valere al riguardo che la detta riduzione costituisce un adeguamento dell’asset‑deal 1 cui essa aveva diritto, in ragione della non mantenuta promessa di sovvenzione del Land della Turingia rientrante in un regime di aiuti preventivamente approvato dalla Commissione. Inoltre la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine a tale punto. La ricorrente sostiene in seguito che la Commissione ha erroneamente applicato il criterio dell’investitore privato in economia di mercato e che la decisione impugnata è, al riguardo, insufficientemente motivata. Essa contesta infine, in subordine, la determinazione dell’importo dell’aiuto di cui la Commissione esige il recupero.

Sul diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1

    Argomenti delle parti

47
La ricorrente sostiene che la riduzione di DEM 4 milioni del prezzo di DEM 5,8 millioni stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 compensa l’inadempimento da parte del Land della Turingia di una promessa di pagamento pari a DEM 4 milioni fatta nel 1994, nell’ambito delle trattative che hanno preceduto la conclusione di tale contratto.

48
La promessa di aiuto del Land della Turingia sarebbe rientrata nel 23° programma quadro dell’azione comune «Miglioramento della struttura economica e regionale», un regime di aiuti all’investimento a finalità regionale approvato dalla Commissione in base all’art. 87, n. 3, lett. a), CE, con decisione 1° agosto 1994 [n. 157/94, SG (94) D/11038]. La ricorrente osserva che secondo tale regime la Repubblica federale di Germania poteva concedere un aiuto ad un investitore che riscattasse un’impresa dalla BvS sino al 27% della somma investita in questa impresa. Un aiuto ulteriore, pari al 16% della somma investita, poteva essere concesso se l’investitore fosse stato una «piccola o media impresa» (in prosieguo: una «PMI»). Nell’ambito dell’asset‑deal 1, sarebbe stato promesso alla ricorrente questo aiuto ulteriore corrispondente ad un importo di DEM 4 milioni. Il Land della Turingia avrebbe tuttavia in seguito rifiutato di erogarlo, senza indicare i motivi esatti di tale rifiuto. La ricorrente e la BvS avrebbero pertanto avviato trattative alla fine del 1996 al fine di adeguare l’asset‑deal 1 e il prezzo di vendita fissato nell’ambito dell’asset‑deal 1 sarebbe stato ridotto, in tale contesto, di DEM 4 milioni.

49
Contrariamente alle affermazioni dell’interveniente, la promessa di aiuto sopra menzionata non avrebbe violato le norme comunitarie, in quanto la ricorrente, almeno fino al 1995, rientrava tra le PMI.

50
Inoltre tale argomento dell’interveniente non sarebbe pertinente in quanto, nell’asset‑deal 1, la ricorrente e la BvS avrebbero stabilito il prezzo di vendita in DEM 1 milione (EUR 511 292) se avessero saputo che l’aiuto promesso dal Land della Turingia non sarebbe stato erogato. La fissazione del prezzo di vendita in DEM 1,8 milioni non sarebbe nemmeno stata contraria alle norme in materia di aiuti di Stato. Infatti, nel 1994, tali norme non avrebbero vietato che la BvS vendesse ad un prezzo negativo – vale a dire per un importo simbolico, accompagnato da promesse di aiuto da parte della stessa – imprese con meno di 1 000 dipendenti che essa doveva privatizzare.

51
La ricorrente ricorda che essa aveva fatto valere, nell’ambito del procedimento di indagine formale, che essa vantava nei confronti della BvS un diritto all’adeguamento («zivilrechtlicher Anspruch auf Anpassung») dell’asset‑deal 1, a seguito dell’inadempimento, da parte del Land della Turingia, della sua promessa di aiuto. Tale diritto deriverebbe dalle norme di diritto civile tedesco relative all’adeguamento del contratto nel caso di mutamento delle circostanze («Wegfall der Geschäftsgrundlage»; lett.: venir meno del fondamento negoziale), stabilite dalla giurisprudenza e codificate nell’art. 313 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco). Nel caso di specie, una circostanza determinante per la conclusione dell’asset‑deal 1 sarebbe stata costituita dalla promessa sopra citata. Le due parti avrebbero infatti convenuto di stabilire il prezzo di vendita in DEM 5,8 milioni in base alla loro comune aspettativa dell’adempimento di tale promessa. Venendo meno la concessione dell’aiuto promesso tale prezzo sarebbe stato adeguato, in conformità all’art. 313, n. 3, del codice civile tedesco, al valore reale dell’impresa, che corrisponderebbe al prezzo che le parti avrebbero negoziato prima che intervenisse la promessa.

52
Contrariamente a quanto la Commissione sostiene, il governo tedesco avrebbe confermato le affermazioni della ricorrente dichiarando nella sua comunicazione del 27 febbraio 2001 che esso «si [riportava] al tenore delle argomentazioni esposte dalla [ricorrente] nelle sue osservazioni sull’apertura del procedimento di indagine formale»

53
Nella decisione impugnata (punto 82) la Commissione ammetteva la possibile esistenza della promessa di aiuto del Land della Turingia e il diritto della ricorrente di ottenere un adeguamento del contratto a causa dell’inadempimento della stessa. Essa si limiterebbe tuttavia a negare la rilevanza giuridica di tali fatti, che sarebbero stati portati a sua conoscenza nelle osservazioni della ricorrente del 28 agosto 2000 e che sarebbero stati confermati dal governo tedesco nella sua comunicazione alla Commissione del 27 febbraio 2001. Poiché questo argomento della Commissione sarebbe del tutto irrilevante, la decisione impugnata non sarebbe motivata in ordine a tale punto.

54
Pertanto la Commissione e l’interveniente non sarebbero legittimate a contestare tali fatti per la prima volta dinanzi al Tribunale al fine di giustificare la decisione impugnata. Ai sensi dell’art. 253 CE la decisione impugnata dovrebbe infatti essere in sé compiuta e la sua motivazione non potrebbe risultare da ulteriori spiegazioni scritte o orali (ordinanza 4 aprile 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, punto 75, citata, e giurisprudenza ivi menzionata).

55
La ricorrente sostiene al riguardo che spettava alla Commissione provare, nella decisione impugnata, l’esistenza di un aiuto, dopo aver verificato con cura e imparzialità se, nel contesto di fatto e di diritto del caso di specie, l’adeguamento del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 potesse essere ritenuto una decisione che un investitore privato ragionevole avrebbe adottato. In mancanza di una siffatta analisi, l’esistenza di un aiuto di Stato non sarebbe accertata e la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione. Essa dovrebbe quindi essere annullata, senza che sia necessario esaminare le norme del diritto civile tedesco.

56
Inoltre, se comunque dovesse essere ritenuta necessaria una conferma dei fatti che essa sostiene, la ricorrente suggerisce, da un lato, di interrogare la BvS e, dall’altro, di sentire la testimonianza del sig. Geiß , poiché lo stesso avrebbe partecipato a tutte le trattative relative alla privatizzazione.

57
La ricorrente respinge altresì l’argomento della Commissione, contenuto nel punto82 della decisione impugnata, secondo il quale la mancata erogazione dell’aiuto promesso dal Land della Turingia non sarebbe rilevante nel caso di specie, in quanto la BvS e il Land della Turingia sono due persone giuridiche distinte. Nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, il comportamento dei diversi enti territoriali sarebbe infatti imputabile allo Stato membro interessato considerato in modo unitario (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑288/97 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II‑1871, punto 38). Nel caso di specie il Land della Turingia sarebbe solo un organismo pagatore. La promessa di aiuto del Land della Turingia e la riduzione di prezzo consentita dalla BvS non sarebbero pertanto imputabili a persone giuridiche distinte.

58
La Commissione, sostenuta dall’interveniente, respinge del tutto tale argomentazione.

    Giudizio del Tribunale

59
Con riferimento, da un lato, al difetto di motivazione sostenuto dalla ricorrente riferito al fatto che la Commissione non avrebbe indicato i veri motivi che giustificassero la sua mancata considerazione, nella decisione impugnata, dell’asserita promessa di aiuto di DEM 4 milioni del Land della Turingia, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione dev’essere valutata in base alle circostanze del caso di specie. Non è richiesto che la motivazione specifichi necessariamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto nell’accertare se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all’art. 253 CE si deve tener conto non solo del tenore della stessa, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63; 19 settembre 2002, causa C‑113/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7601, punti 47 e 48, e causa C‑114/00, Racc. pag. I‑7657, punti 62 e 63; sentenza del Tribunale 26 febbraio 2002, causa T‑323/99, INMA e Itainvest/Commissione, Racc. pag. II‑545, punto 55).

60
In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II‑1675, punto 31, e 13 giugno 2000, cause riunite T‑204/97 e T‑270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II‑2267, punto 35).

61
Ai fini dell’esame dell’obbligo di motivazione nel presente contesto, occorre precisare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto e che gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, tra i quali figura il beneficiario dell’aiuto, non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 29, e 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punti 81 e 82).

62
Nel caso di specie la Repubblica federale di Germania non ha fatto valere nel corso del procedimento amministrativo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che la concessione da parte della BvS della riduzione di prezzo tendeva a compensare il fatto che il Land della Turingia non aveva mantenuto, nei confronti della ricorrente, la sua promessa di aiuto all’investimento di DEM 4 milioni. Nel corso del procedimento amministrativo la Repubblica federale di Germania ha unicamente sostenuto che la concessione della riduzione di prezzo era diretta ad impedire il fallimento della ricorrente.

63
Se è vero che, nella sua comunicazione alla Commissione del 27 febbraio 2001, la Repubblica federale di Germania ha indicato che essa «[si riportava] al tenore delle argomentazioni esposte dalla [ricorrente] nelle sue osservazioni sull’apertura del procedimento di indagine formale», occorre tuttavia rilevare che tale dichiarazione figura nella parte introduttiva della detta comunicazione relativa all’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. In ogni caso, resta il fatto che la Repubblica federale di Germania non si è espressamente riferita alla presunta promessa di aiuto del Land della Turingia alla ricorrente per giustificare la riduzione del prezzo accordata dalla BvS.

64
Pertanto non si può esigere che la motivazione da parte della Commissione del rigetto dell’argomentazione relativa al diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1, fatta valere dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, sia di un’esaustività comparabile a quella che la Repubblica federale di Germania aveva il diritto di aspettarsi dalla Commissione quando quest’ultima ha respinto le sue argomentazioni.

65
Nel caso di specie, la Commissione ha risposto all’argomentazione sollevata dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, relativa al suo diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1 a causa dell’esistenza di una promessa di aiuto non onorata del Land della Turingia.

66
Infatti, ai sensi del punto82 della decisione impugnata:

«[La ricorrente] sostiene che la rinuncia di BvS non costituisce un aiuto di Stato ma un adeguamento del contratto di privatizzazione in quanto il Land della Turingia ha concesso meno sussidi agli investimenti rispetto alla privatizzazione delle prime tre linee di produzione. BvS e il Land della Turingia sono però persone giuridiche diverse e quindi la Commissione non può assolutamente accettare questa argomentazione. Eventuali pretese che [la ricorrente] può avere nei confronti del Land della Turingia e di BvS debbono essere trattate separatamente».

67
Questa motivazione della Commissione ha consentito alla ricorrente, nella sua qualità di interessata, di comprendere la motivazione del rigetto della sua argomentazione, motivazione della quale essa contesta d’altronde la pertinenza e sulla quale il Tribunale può esercitare il suo controllo di legittimità.

68
Ne consegue che il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata dev’essere, in ordine a tale punto, respinto.

69
Con riferimento, d’altra parte, alla fondatezza della valutazione della Commissione contenuta nel punto 82 della decisione impugnata, occorre ricordare che, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, la Commissione non ha ivi riconosciuto che il Land della Turingia avesse promesso alla ricorrente un aiuto all’investimento per un importo di DEM 4 milioni. La Commissione si è unicamente limitata a considerare l’ipotesi che la ricorrente potesse avanzare diritti di tale natura nei confronti del Land della Turingia, come prova il fatto che essa si è riferita alle «[e]ventuali pretese che [la ricorrente] può avere nei confronti del Land della Turingia».

70
Così, anche supponendo che la ricorrente potesse far valere tali diritti, la Commissione ha ritenuto che la sua argomentazione non fosse rilevante, in quanto il Land della Turingia e la BvS sono persone giuridiche diverse.

71
Vero è che il divieto previsto dall’art. 87, n. 1, CE riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, senza distinguere se gli aiuti siano erogati direttamente dallo Stato o da enti pubblici o privati che esso istituisce o designa al fine di gestire l’aiuto (sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 21, e sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, citata al punto 38).

72
Tuttavia non si può solo per questo ammettere che la concessione della riduzione di prezzo da parte della BvS sia stata diretta a compensare il mancato versamento, da parte del Land della Turingia, di un presunto aiuto all’investimento.

73
Occorre anzitutto constatare che tale presunto aiuto all’investimento del Land della Turingia non è una delle misure notificate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione il 1° dicembre 1998, nel novero delle quali figurava la riduzione di prezzo.

74
Inoltre occorre ricordare che, secondo la ricorrente, il Land della Turingia le aveva promesso, nel 1994, il versamento di un aiuto all’investimento rientrante nel 23° programma quadro dell’azione comune «Miglioramento della struttura economica e regionale», vale a dire un regime di aiuto all’investimento a finalità regionale.

75
Orbene, come sostiene la Commissione nelle sue memorie, la riduzione di prezzo non rientra in questo regime specifico di aiuto e non poteva quindi essere valutata dalla Commissione con riferimento alle disposizioni di tale regime. Infatti tale riduzione è stata concessa alla ricorrente dalla BvS, istituto federale di gestione fiduciaria, al fine di consentirle di far fronte alle difficoltà finanziarie nelle quali si trovava e di ripristinare la propria redditività, e non per sostenere l’economia regionale del Land della Turingia, obiettivo perseguito dal 23° programma quadro.

76
La concessione di tale presunto aiuto all’investimento rientra, inoltre, nelle competenze autonome del Land della Turingia e non in quelle della BvS, come attesta il fatto, ammesso dalla ricorrente durante l’udienza, che il detto Land avrebbe dovuto concedere tale aiuto utilizzando le risorse proprie.

77
Tenuto conto di ciò, non si può pertanto sostenere che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel respingere l’argomentazione relativa al diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1 per il motivo che la BvS e il Land della Turingia erano persone giuridiche distinte, anche nel caso in cui il Land della Turingia avesse effettivamente promesso alla ricorrente il detto aiuto all’investimento.

78
In ogni caso, occorre constatare che la ricorrente nei suoi scritti non ha fornito sufficiente prova del fatto che il Land della Turingia avesse effettivamente promesso di accordarle un aiuto all’investimento di DEM 4 milioni.

79
Anche se la Commissione non si è basata, nella decisione impugnata, su tale considerazione al fine di respingere l’argomento della ricorrente relativo al suo diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1, il Tribunale ha chiesto, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, l’esibizione di diversi documenti atti a comprovare la promessa di aiuto del Land della Turingia. Così la ricorrente ha anzitutto trasmesso al Tribunale la lettera della BvS del 18 febbraio 1998, ai sensi della quale le erano stati comunicati gli elementi essenziali dell’azione concertata intervenuta tra la BvS, il Land della Turingia e l’investitore privato, la sua lettera alla BvS del 19 febbraio 1998, nonché il contratto del 19 febbraio 1999 avente ad oggetto la riduzione di prezzo. Tale documentazione era menzionata dalla ricorrente nelle sue osservazioni alla Commissione relative all’avvio del procedimento amministrativo del 28 agosto 2000.

80
Tuttavia, anche se questi documenti riguardano precisamente la concessione alla ricorrente della riduzione di prezzo, nessuno di essi attesta una promessa di aiuto del Land della Turingia per un importo di DEM 4 milioni.

81
La ricorrente ha in seguito esibito una domanda di sovvenzioni – menzionata nel ricorso ‑ che la stessa aveva inviato al Land della Turingia con lettera del 5 febbraio 2001. Ai sensi di questa lettera, «[n]ell’ambito delle trattative di privatizzazione, il Land della Turingia aveva promesso di sostenere il piano con sovvenzioni all’investimento per il 43% (27% + 16% se l’investitore era una PMI) = DEM 10,75 milioni, (…) di cui infine sono stati autorizzati soltanto 6,75 milioni, poiché nel frattempo la definizione comunitaria di PMI era cambiata a sfavore della [ricorrente], cosicché il Land non poteva onorare le sue promesse». Non può tuttavia ritenersi che questa lettera della ricorrente fornisca prova sufficiente dell’esistenza di una promessa di aiuto del Land della Turingia di DEM 4 milioni, che avrebbe giustificato il consenso della BvS ad una riduzione di prezzo per lo stesso importo. Infatti, anche supponendo che la presunta promessa di sovvenzione del 16% cui la ricorrente si riferisce in tale lettera costituisca la promessa di aiuto controversa di DEM 4 milioni, il Land della Turingia, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, ha ritirato tale promessa.

82
Poiché la ricorrente ha inoltre affermato che la riduzione di prezzo costituiva un elemento determinante che ha portato alla conclusione dell’asset‑deal 1, il Tribunale le ha altresì richiesto di esibire tale contratto. L’asset‑deal 1 non contiene tuttavia nessun elemento che consenta di considerare che la detta riduzione di prezzo fosse giustificata dalla presunta promessa di aiuto non onorata dal Land della Turingia.

83
Infine, la ricorrente ha trasmesso, su richiesta del Tribunale, copia di una lettera del 15 agosto 1996 ‑ menzionata nelle sue osservazioni alla Commissione del 28 agosto 2000 ‑ che il Land della Turingia le ha inviato e che attesta la concessione da parte del detto Land di una sovvenzione di DEM 4 680 000 (EUR 2 392 846) alla quale essa, di propria iniziativa, ha unito copia di una decisione di sovvenzione del 19 agosto 1996 del Land della Turingia. Tuttavia, interrogata sul tenore di queste lettere nel corso dell’udienza, la ricorrente ha indicato che l’aiuto cui tali lettere si riferivano non era la promessa di aiuto di DEM 4 milioni che il Land della Turingia si sarebbe presuntivamente impegnato ad erogarle nell’ambito della privatizzazione di cui trattasi.

84
Risulta da quanto precede che la ricorrente non ha fornito sufficiente prova che la fissazione del prezzo di vendita delle prime tre linee di produzione in DEM 5,8 milioni fosse giustificata dalla presunta promessa di aiuto all’investimento di DEM 4 milioni del Land della Turingia. La ricorrente ha inoltre ammesso in udienza di non disporre di documenti che attestassero formalmente l’esistenza di una tale promessa di aiuto del Land della Turingia.

85
Il Tribunale, ritenendo di avere avuto sufficienti informazioni attraverso le misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, afferma che non deve essere accolta la domanda della ricorrente con cui si chiedeva che fossero posti alcuni quesiti alla BvS o che fosse escusso il sig. Geiß (v. precedente punto 56).

86
Per quanto esposto, poiché non è fondata la premessa della tesi della ricorrente relativa all’esistenza di una promessa di aiuto all’investimento del Land della Turingia, non occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alla nozione di adeguamento dei contratti in ragione della modifica delle circostanze, né determinare se tale presunta promessa di aiuto rientrasse nel 23° programma quadro.

87
Da quanto precede risulta che tale motivo, relativo al diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1, dev’essere respinto.

Sulla presunta erronea applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato

    Argomenti delle parti

88
La ricorrente sostiene che la Commissione ha interpretato il criterio dell’investitore privato in maniera troppo restrittiva. La Commissione avrebbe infatti dovuto considerare la riduzione di prezzo dal punto di vista di una holding privata o di un gruppo privato di imprese, mosso da prospettive di redditività a lungo termine delle imprese beneficiarie dell’aiuto e dalla credibilità della propria immagine (ordinanza 4 aprile 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, citata, punto 65).

89
In particolare, applicando il criterio dell’investitore privato alla Repubblica federale di Germania, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della promessa di aiuto del Land della Turingia del 1994 e constatare che la riduzione di prezzo rappresentava solo un modo di onorare tale promessa e non comportava pertanto alcuna perdita. Inoltre, evitando l’insolvenza e il fallimento della ricorrente, questa misura le avrebbe altresì evitato la perdita degli aiuti che le erano stati precedentemente concessi.

90
La ricorrente accusa altresì la Commissione di aver respinto, nella decisione impugnata (punti 67-85), l’argomentazione presentata dalla Repubblica federale di Germania secondo la quale, dal punto di vista di un investitore privato, la parziale rinuncia al pagamento del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 era preferibile per consentire la cessione della 4a linea di produzione nell’ambito dell’asset‑deal 2. Considerando l’ipotesi di una tale cessione, anche in caso di liquidazione della ricorrente, la Commissione avrebbe non solo sostituito la sua valutazione a quella dello Stato membro interessato, ma si sarebbe inoltre spinta al di fuori dell’ambito della considerazioni ragionevoli di cui un investitore privato tiene conto.

91
Inoltre la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, in quanto essa non menzionerebbe la relazione peritale della BvS, datata 30 maggio 2000, allegata alla comunicazione della Repubblica federale di Germania alla Commissione del 3 luglio 2000. La Commissione avrebbe infatti dovuto indicare i motivi per i quali essa non teneva conto di tale perizia, la quale spiegherebbe perché la Repubblica federale di Germania era giunta alla conclusione che la riduzione di prezzo era conforme al comportamento di un investitore privato.

92
La Commissione obietta che la decisione impugnata (punti 78, 79 e 83) si riferisce al criterio del creditore privato e non a quello dell’investitore privato, invocato dalla ricorrente. L’argomentazione relativa a quest’ultimo criterio sarebbe pertanto priva di rilevanza e gli argomenti relativi al criterio del creditore privato sarebbero irricevibili non essendo stati fatti valere nel ricorso.

93
Essa nega di aver applicato il criterio del creditore privato in maniera troppo restrittiva. La Repubblica federale di Germania le ha comunicato che la ricorrente era quasi sul punto di sospendere i pagamenti e diventare insolvente: in questo caso un creditore privato si sarebbe sforzato di recuperare i propri crediti. Orbene, i calcoli effettuati dalla Commissione dimostrerebbero che per la Repubblica federale di Germania sarebbe stato meno oneroso non concedere la riduzione di prezzo.

94
Al riguardo, i tre motivi che consentono di concludere che la BvS non aveva agito come un creditore privato sarebbero esposti in modo dettagliato nella decisione impugnata (punti 76-80). Con riferimento in particolare alla quarta linea di produzione, oggetto dell’asset‑deal 2, la Commissione precisa che essa non ha mai considerato che la stessa potesse, in ipotesi, essere venduta alla ricorrente. La decisione impugnata si baserebbe sull’idea che tale linea di produzione poteva essere venduta ad un terzo, con gli altri impianti della ricorrente, in caso di liquidazione di quest’ultima. Inoltre, nulla avrebbe lasciato supporre che l’asset‑deal 2 non sarebbe stato concluso senza la riduzione di prezzo, dal momento che il prezzo di DEM 50 000 stabilito in questo contratto corrisponderebbe praticamente a una donazione. Infine la ricorrente non spiegherebbe l’incidenza dell’errore presuntivamente commesso dalla Commissione sui suoi calcoli.

95
L’interveniente fa propria l’argomentazione della Commissione.

    Giudizio del Tribunale

96
Con riferimento in primo luogo alla ricevibilità degli argomenti della ricorrente riguardanti il criterio del creditore privato, occorre ricordare che l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, l’argomento invocato dalla ricorrente nella sua replica, relativo al criterio del creditore privato cui la Commissione si riferisce nella decisione impugnata, risponde all’argomento difensivo sostenuto dalla Commissione secondo il quale il criterio dell’investitore privato, invocato nel ricorso, non sarebbe rilevante nella fattispecie. Tale argomento non costituisce dunque un motivo nuovo ma lo sviluppo del motivo, sollevato nel ricorso, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto la Commissione avrebbe proceduto ad un’errata applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato. La conclusione d’irricevibilità opposta dalla Commissione deve pertanto essere respinta.

97
Riguardo, in secondo luogo, alla fondatezza di tale argomentazione, occorre ricordare che la valutazione da parte della Commissione della questione se una misura risponda al criterio dell’operatore privato in economia di mercato implica una valutazione economica complessa. La Commissione, quando adotta un atto che comporta una tale valutazione, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale, anche se esso è in linea di principio completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nel campo di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, si limita a verificare il rispetto delle regole di procedura e dell’obbligo di motivazione, l’insussistenza di errori di diritto, l’esattezza materiale dei fatti considerati e l’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’insussistenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell’autore della decisione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑152/99, HAMSA/Commissione, Racc. pag. II‑3049, punti 125-127 e 129, e 17 ottobre 2002, causa T‑98/00, Linde/Commissione, Racc. pag. II‑3961, punto 40).

98
Nel caso di specie, al fine di determinare se la riduzione di una parte dei debiti della ricorrente nei confronti della BvS abbia le caratteristiche di un aiuto di Stato, è corretto applicare il criterio, indicato nella decisione impugnata e peraltro non contestato dalla ricorrente, del creditore privato in economia di mercato.

99
Infatti, concedendo la riduzione di prezzo, la BvS non ha agito come un investitore pubblico il cui intervento debba essere paragonato al comportamento di un investitore privato che persegue una politica strutturale, globale o di settore, e che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a lungo termine. Tale organismo statale doveva in realtà essere comparato ad un creditore privato che cercasse di recuperare gli importi dovutigli da un debitore in difficoltà finanziarie (v., in tal senso, sentenze della Corte 29 aprile 1999, causa C‑342/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑2459, punto 46, e 29 giugno 1999, causa C‑256/97, DM Transport, Racc. pag. I‑3913, punto 24, e sentenza HAMSA/Commissione, citata, punto 167).

100
In tale contesto occorre rilevare che, durante il procedimento amministrativo, la Repubblica federale di Germania ha constatato che la ricorrente versava nel 1997 in gravi difficoltà finanziarie. Il mantenimento da parte della BvS del prezzo d’acquisto stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 avrebbe pertanto, secondo le autorità tedesche, probabilmente determinato il fallimento della ricorrente e, con ciò, l’inadempimento dell’asset‑deal 2. Pertanto, il costo finale (DEM 1 811 000) derivante dalla riduzione di prezzo di DEM 4 milioni sarebbe stato per la BvS, secondo la Repubblica federale tedesca, più vantaggioso rispetto al mantenimento del prezzo integrale di acquisto stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1, che avrebbe dato luogo a costi per un importo pari a DEM 2 590 000 (punti 73‑75 della decisione impugnata).

101
La ricorrente contesta i motivi che hanno portato la Commissione a respingere, nella decisione impugnata, la tesi difesa dalla Repubblica federale di Germania nel corso del procedimento amministrativo, secondo la quale la riduzione di DEM 4 milioni del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 mirava a ridurre l’onere finanziario della BvS ed era quindi la soluzione economicamente più vantaggiosa.

102
Essa fa al riguardo valere, nei suoi scritti, che la decisione impugnata si basa su un’ipotesi non realistica, vale a dire sul fatto che l’asset‑deal 2 avrebbe potuto essere eseguito anche se essa fosse stata posta in liquidazione e afferma che, in ogni caso, poiché la tesi della Repubblica federale di Germania si fondava su valutazioni economiche razionali, la Commissione non doveva sostituire la propria valutazione a quella dello Stato membro interessato.

103
Si deve tuttavia constatare che, a fondamento di tale motivo, la ricorrente si limita ad affermare che la Commissione è andata al di là dei poteri di controllo ad essa spettanti per verificare se lo Stato membro interessato si sia comportato come un creditore privato nel considerare che «nulla indica[va] che l’asset‑deal 2 non sarebbe stato eseguito se la BvS non avesse rinunciato a una parte del suo credito».

104
Orbene, tale affermazione, in mancanza di elementi che la sostengano, non può dimostrare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che nessun elemento consentiva di considerare che la riduzione di prezzo era una condizione preliminare per l’esecuzione dell’asset‑deal 2 (punti 76-78 della decisione impugnata).

105
In ogni caso si deve rilevare che la Commissione ha altresì esaminato, nella decisione impugnata, l’ipotesi secondo la quale l’asset‑deal 2 non sarebbe stato eseguito se la BvS avesse preteso il pagamento integrale del prezzo di acquisto delle prime tre linee di produzione stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1. Essa si è basata, in tale contesto, su due diverse considerazioni che secondo la stessa dimostrano che la Repubblica federale di Germania non poteva validamente sostenere che la riduzione di prezzo fosse la soluzione economicamente più vantaggiosa.

106
In primo luogo la Commissione ha rilevato che, supponendo che l’asset‑deal 2 non avesse potuto essere eseguito senza la riduzione di prezzo, non era stato dimostrato che la BvS si sarebbe comportata come un creditore privato concedendo questa riduzione (punto 79 della decisione impugnata). A tal riguardo essa ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui la BvS non avesse concesso la riduzione di prezzo, causando, ciò facendo, la messa in liquidazione della ricorrente, i costi di risistemazione del terreno sul quale si trova la quarta linea di produzione non avrebbero dovuto essere considerati, contrariamente a ciò che ha fatto la Repubblica federale di Germania nell’ambito delle sue valutazioni economiche a sostegno della propria tesi. Tale risistemazione sarebbe stata infatti necessaria al fine della creazione di un polo tecnologico. Orbene, un creditore privato non sarebbe stato tenuto a realizzare un siffatto piano.

107
Con riferimento alla risistemazione del terreno della 4a linea di produzione necessaria alla realizzazione di un polo tecnologico, occorre rilevare che la ricorrente non ha contestato nei suoi scritti le argomentazioni della Commissione in ordine a tale punto. Nell’ambito delle sue risposte al Tribunale, la ricorrente ha tuttavia fatto valere che la BvS aveva l’obbligo legale di rimettere in sesto tale terreno e che il piano di creazione di un polo tecnologico era ampiamente sovvenzionato.

108
A parte il fatto che la ricorrente non ha fornito prove a sostegno di tale argomento, si deve constatare che quest’ultimo non può affatto rimettere in discussione l’affermazione della Commissione secondo la quale un creditore privato non sarebbe stato vincolato dall’obbligo relativo alla creazione di un polo tecnologico. Infatti, poiché un siffatto piano non è collegato all’obiettivo di ristrutturazione della ricorrente, la Commissione ha potuto giustamente ritenere che non si trattasse di un obbligo relativo al comportamento di un creditore privato, bensì connesso all’esercizio di prerogative di pubblici poteri proprie dell’autorità statale.

109
La Commissione, al riguardo, ha altresì constatato che le autorità tedesche avevano fissato il prezzo di vendita alla ricorrente di tale terreno in DEM 1 047 000 (EUR 535 323), nell’ipotesi di una riduzione di DEM 4 milioni del prezzo stabilito nell’asset‑deal 1. Di contro, la Repubblica federale di Germania l’ha valutato in soli DEM 470 000 (EUR 240 307) nell’ipotesi in cui la BvS non avesse concesso la riduzione di prezzo, provocando così il fallimento della ricorrente. La Commissione ha rilevato che tale riduzione di prezzo di vendita del detto terreno non era stata resa oggetto di maggiori spiegazioni (punto 79 della decisione impugnata).

110
Pur non avendo contestato nei suoi scritti tale valutazione della Commissione, la ricorrente sostiene, nel contesto delle sue risposte ai quesiti del Tribunale, che tale riduzione del prezzo di vendita del terreno sarebbe stata giustificata dalla necessità di risistemarlo. Tuttavia, anche supponendo che la BvS sia stata tenuta a provvedere alla risistemazione del terreno sul quale si trova la 4a linea di produzione, non si può ammettere che fossero contemporaneamente tenute in conto tale risistemazione per un importo di DEM 2 200 000 (EUR 1 124 842) e la diminuzione del suo prezzo di vendita da DEM 1 047 000 a DEM 470 000.

111
Da quanto precede risulta che la Commissione, senza commettere un errore manifesto di valutazione, ha potuto escludere, nel calcolo dei costi gravanti sulla BvS nel caso in cui essa avesse richiesto il pagamento integrale del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1, la considerazione dei costi di risistemazione del terreno sul quale si trovava la 4a linea di produzione.

112
Tale circostanza consente, da sola, di considerare che la Commissione ha giustamente ritenuto che i costi risultanti per la BvS della concessione della riduzione di prezzo siano, contrariamente alle informazioni trasmesse su tale punto dalla Repubblica federale di Germania, maggiori di quelli di cui si sarebbe dovuto tener conto in assenza della detta riduzione.

113
In secondo luogo la Commissione rileva altresì, nella decisione impugnata (punto 80), che nel calcolo comparativo degli oneri finanziari gravanti sulla BvS, da un lato, nell’ipotesi di concessione della riduzione di prezzo e, dall’altro, nell’ipotesi del pagamento del prezzo inizialmente stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1, la Repubblica federale di Germania avrebbe omesso di prendere in considerazione una sovvenzione all’investimento pari a DEM 1 milione concessa dalla BvS nell’ambito dell’asset‑deal 2. Orbene, la considerazione di tale importo permetterebbe di constatare che i costi gravanti sulla BvS sarebbero stati più elevati nell’ipotesi in cui quest’ultima avesse concesso la riduzione di prezzo.

114
Al riguardo la ricorrente ha sostenuto, in risposta ad un quesito del Tribunale, che tale sovvenzione di DEM 1 milione, prevista nell’art. 5 dell’asset‑deal 2, costituiva un costo irrecuperabile («sunk cost»). Infatti, secondo la ricorrente, poiché la 4a linea di produzione poteva funzionare soltanto se le sue componenti fossero rinnovate, la BvS si era impegnata a rimborsare alla ricorrente i costi di mantenimento di tale linea per un importo di DEM 1 milione, i quali per la loro destinazione non potevano essere recuperati e non potevano essere ammessi al passivo fallimentare.

115
Occorre tuttavia constatare che la ricorrente si è limitata ad affermare, nella sua risposta al quesito del Tribunale, che la sovvenzione della BvS di DEM 1 milione era un costo irrecuperabile, senza fornire al riguardo elementi di prova di cui la Commissione potesse disporre durante il procedimento amministrativo.

116
Inoltre, una siffatta circostanza non può giustificare che l’ammontare di tale sovvenzione venga escluso dal calcolo dei costi risultanti per la BvS dall’esecuzione dell’asset‑deal 2. Infatti, anche supponendo che tale sovvenzione costituisca per la BvS un costo irrecuperabile nell’ipotesi della liquidazione della ricorrente e della conseguente mancata esecuzione dell’asset‑deal 2, resta il fatto che la BvS ha concesso tale sovvenzione condizionandola all’esecuzione dell’asset‑deal 2. Pertanto, essa doveva essere presa in considerazione nel calcolo dei costi derivanti per la BVS, dall’esecuzione dell’asset‑deal 2, successivamente alla concessione della riduzione di prezzo.

117
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nell’analisi esposta al punto 80 della decisione impugnata.

118
Dal momento che è stato precedentemente constatato che la riduzione di prezzo costituiva già l’opzione più onerosa (v. precedente punto 112), a maggior ragione lo sarebbe stata se la BvS avesse dovuto erogare un’ulteriore sovvenzione di DEM 1 milione.

119
Pertanto, l’argomento secondo il quale la ricorrente imputa alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che la riduzione di prezzo poteva essere motivata dalla preoccupazione di evitare la perdita degli aiuti ad essa precedentemente erogati al fine di concludere l’asset‑deal 1, non può, a maggior ragione, essere accolto.

120
La ricorrente sostiene inoltre nelle sue memorie che la preoccupazione di salvaguardare la credibilità della BvS e di promuovere la sua immagine di marca poteva rientrare tra gli elementi che un operatore privato avrebbe potuto ragionevolmente prendere in considerazione. Orbene, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della promessa di aiuto del Land della Turingia del 1994 e constatare che la riduzione di prezzo rappresentava soltanto un modo di onorare tale promessa.

121
Tuttavia, come precedentemente constatato, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che la ricorrente non poteva far valere un diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1. Pertanto, non può ritenersi che la credibilità della BvS potesse essere danneggiata dal mantenimento a DEM 5,8 milioni del prezzo di vendita delle prime tre linee di produzione stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1.

122
Da quanto precede risulta che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che la BvS non avesse agito come un creditore privato operante in condizioni normali di mercato, e che essa non ha applicato erroneamente tale criterio.

123
In terzo luogo, infine, con riferimento all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, in quanto la Commissione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali essa non aveva tenuto conto della relazione peritale della BvS del 30 maggio 2000, occorre ricordare che, nella sua motivazione, la Commissione poteva limitarsi ad esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della sua decisione (v. precedente punto 60).

124
Orbene, tale perizia, redatta due anni dopo la concessione della riduzione di prezzo, indica quanto segue:

«Sul piano economico, la migliore soluzione, sia per la BvS sia per [la ricorrente], sarebbe che quest’ultima riuscisse, come intende fare, a trovare un investitore nel 2000, che possa mettere a sua disposizione un capitale di DEM 3 850 000, e che il credito della BvS del prezzo di acquisto di DEM 5 800 000 della BvS venga estinto con il pagamento di DEM 1 800 000 oltre gli interessi».

125
Questa perizia subordinava quindi il proseguimento dell’attività della ricorrente non solo alla riduzione di prezzo, ma anche ad un nuovo conferimento da parte di un investitore di un importo pari a DEM 3 850 000 . Orbene, il piano di ristrutturazione del 1998 prevedeva già la necessità di un tale conferimento. È tuttavia assodato che nessun nuovo investitore privato ha potuto essere trovato (punto 95 della decisione impugnata).

126
Inoltre, nella sua comunicazione alla Commissione del 27 febbraio 2001 la Repubblica federale di Germania ha indicato che la perizia della BvS del 30 maggio 2000 costituiva solo un primo passo che non teneva conto, ai fini dell’adeguamento del piano di ristrutturazione del 1998, di alcuni trimestri di recessione degli anni 1998 e 1999.

127
In tale contesto la Commissione ha potuto a buon diritto considerare che tale perizia non costituiva un fatto rilevante cui occorresse fare riferimento nella decisione impugnata. Al riguardo la decisione impugnata non è quindi viziata da motivazione insufficiente.

128
Tenuto conto di quanto precede, anche questo motivo dev’essere respinto.

Sulla presunta erronea determinazione dell’ammontare dell’aiuto

129
La ricorrente sostiene, in subordine, che la Commissione ha erroneamente determinato l’ammontare dell’aiuto sottoposto ad obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 2 della decisione impugnata. La Commissione avrebbe infatti omesso di fornire la prova che tale aiuto ammontasse effettivamente a DEM 4 milioni. Poiché l’art. 87, n. 1, CE riguarda gli aiuti concessi «mediante risorse statali», l’importo dell’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune sarebbe pari a quello della perdita di guadagno subita dalla BvS concedendo la riduzione di prezzo.

130
La Commissione non negherebbe che la ricorrente sarebbe fallita se la BvS avesse richiesto il pagamento del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1. Essa supporrebbe tuttavia che in tal caso l’asset-deal 2 sarebbe comunque stato eseguito, ciò che a parere della ricorrente non è realistico. La Commissione non terrebbe quindi conto, per determinare l’ammontare del presunto aiuto, delle ulteriori perdite che sarebbero derivate, per la BvS, dalla mancata esecuzione di tale secondo contratto. Inoltre, secondo il calcolo che figura nella decisione impugnata, la perdita di introiti della BvS, in caso di fallimento della ricorrente, sarebbe stata soltanto pari alla quota concessa in prededuzione ai creditori della massa e non ai 4 milioni di DEM. Poiché la Commissione avrebbe quantificato l’ammontare dell’aiuto controverso in un importo che contraddice le sue stesse constatazioni, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

131
La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta l’argomentazione della ricorrente.

132
Il Tribunale ricorda che, secondo giurisprudenza costante, l’obiettivo perseguito dalla Commissione quando la stessa richiede il recupero di un aiuto illegittimo è quello di far perdere al suo beneficiario il vantaggio di cui esso aveva goduto sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti e di ripristinare la situazione anteriore all’erogazione del detto aiuto (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 66, e 4 aprile 1995, causa C‑348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑673, punto 27). Tale obiettivo non può inoltre dipendere dalla forma in cui l’aiuto è stato concesso (sentenza della Corte 10 giugno 1993, causa C‑183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3131, punto 16).

133
Secondo la giurisprudenza (v., in particolare, sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901 ), la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (sentenza della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, citata, punto 66).

134
L’art. 2, n. 1, della decisione impugnata, stabilisce quanto segue:

«La [Repubblica federale di] Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione».

135
Trattandosi, come nel caso di specie, di un aiuto illegittimo concesso sotto forma di riduzione del prezzo stabilito nell’ambito di un contratto di vendita, è inesatto sostenere, come fa la ricorrente, che l’importo dell’aiuto da recuperare sia inferiore all’ammontare di tale riduzione.

136
Infatti, ai sensi dell’asset‑deal 1, il prezzo di vendita da parte della BvS delle prime tre linee di produzione era pari a DEM 5,8 milioni. Vedendosi concedere la riduzione di prezzo, la ricorrente ha ricevuto un vantaggio economico di DEM 4 milioni del quale i suoi concorrenti non hanno beneficiato.

137
Al riguardo la ricorrente non può validamente sostenere che dal punto di vista di un creditore privato l’elemento costitutivo dell’aiuto di Stato sarebbe stato inferiore all’ammontare della riduzione di prezzo e che il pagamento integrale del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 avrebbe comportato perdite ulteriori per la Repubblica federale di Germania, dal momento che è stato precedentemente dichiarato che un siffatto creditore, operante in normali condizioni di mercato, non avrebbe concesso la detta riduzione (v. precedente punto 122).

138
La ricorrente sostiene, in ogni caso, che la perdita subita dalla Repubblica federale di Germania non sarebbe di DEM 4 milioni, ma sarebbe costituita dalla quota corrispondente a tale ammontare concessa alla massa dei creditori in prededuzione nell’ambito della procedura fallimentare che sarebbe stata avviata se la BvS non avesse concesso la riduzione di prezzo.

139
Tuttavia, poiché l’obiettivo del recupero di un aiuto illegittimamente concesso è il ripristino della situazione anteriore all’erogazione di tale aiuto, la Commissione era legittimata ad ordinare il rimborso del detto aiuto. Infatti, se si esige il rimborso dell’importo corrispondente alla riduzione di prezzo, con conseguente possibile liquidazione della ricorrente, quest’ultima si troverà in una situazione simile a quella che si sarebbe verificata se la riduzione di prezzo non fosse stata concessa, che sarebbe, secondo la ricorrente, la sua liquidazione. Spetterà al riguardo alla Repubblica federale di Germania, qualora la ricorrente venga effettivamente posta in liquidazione, assicurarsi, secondo le modalità previste in tale contesto dal diritto nazionale, che l’aiuto controverso venga effettivamente recuperato senza che tale procedura di liquidazione ostacoli l’esecuzione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punti 16 e 17).

140
Ne consegue che tale motivo, così come il primo motivo nella sua interezza, dev’essere respinto.

Sul secondo motivo, basato su una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e su una motivazione insufficiente

Argomenti delle parti

141
La ricorrente ricorda, in primo luogo, che la Commissione, nell’esaminare la proporzionalità dell’aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, deve tener conto della struttura del mercato (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II‑2925, punto 79, e 30 gennaio 2002, causa T‑35/99, Keller e Keller Meccanica/Commissione, Racc. pag. II‑261, punto 88). Essa si fonda, al riguardo, sugli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Tali orientamenti menzionerebbero, come esempio, il caso in cui la scomparsa di imprese potrebbe portare alla creazione di una situazione di monopolio o di oligopolio. La ricorrente aggiunge che la Commissione ha l’obbligo di verificare che la concessione dell’aiuto non si accompagni alla violazione di altre disposizioni del diritto comunitario, quali l’art. 82 CE e l’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13) (sentenze della Corte 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 78; 3 maggio 2001, causa C‑204/97, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I‑3175, punti 41 e segg., e sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑156/98, RJB Mining/Commissione, Racc. pag. II‑337, punti 112 e segg.).

142
Nel caso di specie la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione omettendo di prendere in considerazione, tra tutti gli elementi ponderati al fine della sua valutazione della proporzionalità dell’aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, il fatto che, nel caso di scomparsa della ricorrente, il gruppo Schott Glas acquisterebbe o rafforzerebbe una posizione dominante in determinati settori di produzione del vetro.

143
La ricorrente accusa in particolare la Commissione di aver ignorato i suoi chiarimenti sulla struttura del mercato e di non aver verificato se la sua scomparsa potesse comportare la costituzione di un oligopolio ristretto, come avrebbe dimostrato il governo tedesco nella sua comunicazione del 20 novembre 2000. Essa riprende un certo numero di cifre relative ai settori del mercato che figurano in questa comunicazione e rileva che la loro contestazione da parte dell’interveniente non sarebbe fondata, mentre quest’ultima è la principale impresa del settore. L’interveniente in particolare non avrebbe confutato l’affermazione secondo cui esiste un mercato della materia prima per «oculari» rispetto al quale essa si troverebbe in situazione di quasi monopolio se la ricorrente scomparisse.

144
Infine la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata in quanto essa non consentirebbe di stabilire se, nel valutare la riduzione di prezzo ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la Commissione abbia tenuto conto della modifica della struttura del mercato in seguito alla scomparsa della ricorrente, nell’ipotesi in cui il prezzo d’acquisto fosse interamente mantenuto.

145
In secondo luogo la ricorrente accusa la Commissione di aver fondato la sua valutazione ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE su fatti inesatti, vale a dire sul piano di ristrutturazione che le era stato trasmesso il 1° dicembre 1998. Infatti questo piano non concorderebbe con il piano di ristrutturazione della ricorrente al momento dell’adozione della decisione impugnata, il 12 giugno 2001, che sarebbe stato determinante nel caso di specie (sentenza del Tribunale 5 giugno 2001, causa T‑6/99, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, Racc. pag. II‑1523, punto 93). Al riguardo la Commissione avrebbe assicurato le autorità tedesche che le avrebbe informate prima di adottare una decisione finale, affinché queste ultime potessero trasmetterle il nuovo piano di ristrutturazione, che le stesse avevano proposto di trasmetterle nella loro comunicazione del 27 febbraio 2001. La ricorrente ritiene che, tenuto conto di ciò, la Commissione non avrebbe dovuto basarsi, nella decisione impugnata, sul piano di ristrutturazione del 1998.

146
Infine, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, in quanto essa non menzionerebbe la perizia Arnold, redatta su iniziativa del Land della Turingia e allegata alla comunicazione della Repubblica federale di Germania alla Commissione del 27 febbraio 2001. Si tratterebbe del solo documento del fascicolo amministrativo contenente un’analisi sistematica della situazione economica della ricorrente. Essa dimostrerebbe che quest’ultima nel 2000 era in via di risanamento. Orbene, nella decisione impugnata (punti 96 e 97), la Commissione avrebbe concluso, in totale contraddizione con tale perizia, che il piano di ristrutturazione non aveva consentito di ripristinare la redditività della ricorrente. Questa valutazione della Commissione sarebbe stata inoltre nel frattempo invalidata dalla perizia Pfizenmayer del 10 dicembre 2001.

147
La Commissione, sostenuta dall’interveniente, respinge l’argomentazione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

148
Occorre ricordare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell’ambito dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE (sentenze della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, citata, citata, punto 56, e 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 36). Il sindacato esercitato dal giudice comunitario deve dunque limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e dell’obbligo di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punto 170). Non spetta al giudice comunitario sostituire la sua valutazione economica a quella della Commissione (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II‑2169, punto 56, e HAMSA/Commissione, citata, punto 48).

149
Tuttavia, da un lato, la Commissione è vincolata dagli orientamenti o dalle comunicazioni che essa adotta in materia di controllo degli aiuti di Stato se non si discostano dalle norme del Trattato e sono accettati dagli Stati membri (sentenze della Corte Deufil/Commissione, citata, punto 22; 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punto 36; 15 ottobre 1996, causa C‑311/94, IJssel-Vliet, Racc. pag. I‑5023, punto 43, e 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8031, punto 53). D’altra parte occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 253 CE, essa deve motivare le sue decisioni, comprese quelle con le quali rifiuta di dichiarare determinati aiuti compatibili con il mercato comune in base all’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

150
In primo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente con il quale essa accusa la Commissione di aver basato la decisione impugnata sul piano di ristrutturazione del dicembre 1998 e non sul piano di ristrutturazione del 19 aprile 2001, nonché di non aver tenuto conto della relazione Arnold del 24 novembre 2000.

151
Con riferimento, da un lato, al piano di ristrutturazione sul quale la Commissione ha basato la sua decisione, occorre ricordare che, ai sensi del punto 3.2.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, è specificamente indicato che l’aiuto alla ristrutturazione dev’essere correlato ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile che dev’essere presentato alla Commissione corredato di tutte le indicazioni utili, e che questo piano deve consentire di ripristinare la competitività dell’impresa in un termine ragionevole.

152
Nel caso di specie, in primo luogo, la riduzione di DEM 4 milioni del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 è stata accordata alla ricorrente dalla BvS prima della sua notificazione alla Commissione il 1° dicembre 1998. È assodato che le autorità tedesche hanno trasmesso, nel contesto della notificazione della riduzione di prezzo, il piano di ristrutturazione del dicembre 1998, che riguardava gli anni 1998-2000. È altresì accertato che il piano di ristrutturazione del 19 aprile 2001 non è stato trasmesso alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.

153
In risposta ad un quesito del Tribunale la ricorrente ha, al riguardo, sostenuto che quest’ultimo piano non è stato inizialmente trasmesso alla Commissione per evitare la contemporanea presentazione di diversi piani alternativi.

154
In secondo luogo, dalla comunicazione della Repubblica federale di Germania alla Commissione del 27 febbraio 2001 risulta che la necessità di adeguare il piano di ristrutturazione del 1998 consegue, da un lato, dalla mancanza del contributo di un investitore privato previsto in tale piano e, dall’altro, dalla congiuntura estremamente sfavorevole del primo semestre 1999, che ha contribuito alla degenerazione della situazione finanziaria della ricorrente. La necessità di adottare, nel 2001, un nuovo piano di ristrutturazione attesta dunque il fallimento del piano di ristrutturazione stabilito nel 1998, per il fatto che quest’ultimo non ha consentito di ripristinare la redditività della ricorrente in un termine ragionevole.

155
In terzo luogo occorre constatare che nessun elemento del fascicolo consente di stabilire che la Commissione si sia effettivamente impegnata ad informare le autorità tedesche dell’imminenza dell’adozione della decisione impugnata, come sostiene la ricorrente.

156
Al riguardo, è stato dichiarato che l’obbligo per la Commissione di avvisare lo Stato membro interessato dell’imminente adozione di una decisione negativa potrebbe costituire un elemento dilatorio che le impedirebbe di chiudere il procedimento amministrativo in corso (sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T‑129/95, T‑2/96 e T‑97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech‑Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 231).

157
Inoltre, in base alla loro comunicazione del 27 febbraio 2001, le autorità tedesche hanno unicamente indicato che «il governo federale informerà prossimamente la Commissione, qualora essa lo reputi necessario, del risultato definitivo della decisione sull’adeguamento del piano di ristrutturazione». La ricorrente non può quindi validamente sostenere che il governo tedesco, nella detta comunicazione del 27 febbraio 2001, aveva proposto di trasmettere un nuovo piano di ristrutturazione, dato che a questa data un tale piano non era disponibile.

158
Oltretutto, nell’ambito di questa stessa comunicazione, pur avendo menzionato la necessità di procedere ad un adeguamento del piano di ristrutturazione del 1998, le autorità tedesche hanno indicato quanto segue:

«Tuttavia, il governo federale ritiene che, in base al comportamento caratteristico di mercato della BvS, la Commissione possa chiudere il procedimento senza esaminare le modifiche del piano di ristrutturazione, del quale bisogna ancora discutere i particolari».

159
In quarto luogo, infine, come la Commissione sottolinea, la ricorrente non ha ritenuto utile trasmettere tale piano alla Commissione tra il 19 aprile 2001, data della sua adozione, e il 12 giugno 2001, data di adozione della decisione impugnata.

160
Dall’insieme di tali considerazioni risulta priva di fondamento l’asserzione della ricorrente secondo la quale la Repubblica federale di Germania aveva formalmente chiesto alla Commissione l’autorizzazione a sottoporle un piano di ristrutturazione aggiornato. Non si può quindi ritenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione basando la decisione impugnata sul piano di ristrutturazione del dicembre 1998.

161
Con riferimento, d’altra parte, alla relazione Arnold del 24 novembre 2000, in essa è indicato, nell’introduzione, che il Land della Turingia aveva richiesto che fosse esaminato il rischio correlato alla concessione di ulteriori aiuti.

162
Inoltre, a conclusione di tale relazione, è indicato quanto segue:

«Il conto profitti e perdite della società dal 1997 al 2002 mostra che la società gode di un andamento positivo.

Grazie, da un lato, a crescite del fatturato e, dall’altro, a riduzioni dei costi, il conto profitti e perdite è continuamente migliorato a partire dal 1997, fatta eccezione per l’anno 1999. Nel 2000, tenendo conto delle entrate straordinarie, sarà possibile ottenere un risultato di equilibrio. La soglia di redditività sarà raggiunta nel 2002, con un fatturato di DEM 40 milioni.

Ciò ammesso che non vi siano fattori eccezionali che compromettano tale andamento.

Condizione dell’andamento così previsto è tuttavia la realizzazione degli investimenti necessari, stimati secondo le previsioni in DEM 11 500 000. Nel 2000 è stato possibile realizzare investimenti soltanto per DEM 1 000 000.

Lo stato di liquidità della società è molto preoccupante. Oltre le risorse destinate ad investimenti per sostituzioni e innovazioni, pari a DEM 11 500 000, vi sono vecchi debiti da saldare per un importo di DEM 20 538 000.

Secondo i calcoli che abbiamo effettuato, la società andrà incontro nel 2001 ad una mancanza di liquidità dell’ordine di DEM 7 842 000 e nel 2002 ad una mancanza di liquidità dell’ordine di DEM 2 215 000.

Secondo le nostre stime, la società non sarà in grado di provvedere al suo finanziamento attraverso le proprie risorse future. Se l’esito della procedura di notifica all’Unione europea dovesse essere negativo, occorrerebbe un apporto di nuove risorse finanziarie per almeno DEM 6 000 000.

La società non è in grado di farlo.

A nostro parere, per assicurare la produzione, sarebbero indispensabili ulteriori sovvenzioni e aiuti oppure la remissione di vecchi debiti pendenti».

163
Tenuto conto di quanto precede, dalla relazione Arnold non risulta che la ricorrente abbia presentato prospettive di redditività a lungo termine.

164
Inoltre, nella sua domanda di sovvenzione al Land della Turingia del 5 febbraio 2001, della quale il Tribunale aveva chiesto l’esibizione, la ricorrente ha indicato che gli investimenti previsti dalla relazione Arnold erano «contrari alla regolamentazione sugli aiuti allo stato attuale dell’impresa» e che conveniva quindi non considerare le conclusioni della detta relazione in ordine a tale punto.

165
Non si potrebbe pertanto considerare, come sostiene la ricorrente nei suoi scritti, che l’adeguamento del piano di ristrutturazione del 1998 era basato sulla relazione Arnold, dal momento che essa ha sostenuto che occorreva discostarsi dalle sue conclusioni.

166
In tale contesto e, più particolarmente, viste le conclusioni della relazione Arnold e la valutazione della ricorrente di queste ultime, la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che non occorresse fare riferimento ad esse nella decisione impugnata. Si deve pertanto respingere al riguardo l’argomentazione della ricorrente relativa all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata.

167
Riguardo al riferimento effettuato dalla ricorrente alla perizia Pfizenmayer del 10 dicembre 2001, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, citata, punto 16). Orbene, è sufficiente constatare che, poiché la perizia Pfizenmayer, prodotta dalla ricorrente ai fini del procedimento sommario affinché fosse valutata la sua possibilità di sopravvivenza economica nell’ipotesi in cui il presente ricorso fosse respinto, è successiva all’adozione della decisione impugnata, la Commissione non ne poteva disporre nel corso del procedimento amministrativo.

168
Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione ha fondato la sua valutazione, riguardo all’art. 87, n. 3, CE, su fatti inesatti o che la decisione impugnata è, al riguardo, viziata da una motivazione insufficiente.

169
In secondo luogo, occorre verificare, in base alle indicazioni fornite dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, se la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di dichiarare compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, la riduzione di prezzo senza tener conto della creazione di una situazione di oligopolio che conseguirebbe alla scomparsa della ricorrente.

170
Al riguardo occorre constatare che, ai sensi del punto 1.2 degli orientamenti sopra citati (v. precedente punto 3), che figura nell’introduzione dei detti orientamenti, sono segnalate, a titolo indicativo, alcune circostanze nelle quali un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà può giustificarsi, con deroga al principio enunciato al punto 1.1 di detti orientamenti secondo il quale non è auspicabile che gli Stati membri concedano sovvenzioni ad imprese che, nella nuova situazione di mercato, dovrebbero scomparire o procedere a ristrutturazioni. Non si può tuttavia considerare che la realizzazione di una di tali circostanze sia da sola sufficiente a giustificare la concessione di una deroga. Infatti, una di tali circostanze potrebbe giustificare la concessione di un aiuto di Stato destinato a salvare imprese in difficoltà e a incoraggiare la loro ristrutturazione soltanto se le condizioni generali per l’autorizzazione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, quali definite negli orientamenti, fossero soddisfatte.

171
Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che il piano di ristrutturazione del 1998 non poteva, contrariamente a quanto richiesto dai detti orientamenti, consentirle di ripristinare la sua redditività (v. precedente punto 154).

172
Inoltre, e contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, non risulta né dalle norme del Trattato né dagli orientamenti sopra menzionati che gli aiuti illegittimi per il salvataggio e la ristrutturazione debbano essere autorizzati quando la scomparsa dell’impresa beneficiaria determina la creazione di una situazione di monopolio o di stretto oligopolio su un mercato determinato.

173
La giurisprudenza invocata dalla ricorrente a sostegno della propria argomentazione non può inoltre invalidare la conclusione indicata al punto precedente. Infatti, nella sua sentenza Salomon/Commissione, citata (punto 79), il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione, nella decisione impugnata in questa causa, non aveva ritenuto l’aiuto compatibile alla sola luce della natura oligopolistica attribuita ai mercati in questione, in quanto la struttura degli stessi era stata considerata dalla Commissione soltanto a sostegno della sua argomentazione secondo la quale l’importo dell’aiuto non poteva provocare indebite distorsioni di concorrenza incompatibili con l’interesse comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Con riguardo alla sentenza Keller e Keller Meccanica/Commissione, citata (punto 88), il Tribunale si è limitato a constatare in essa che il mercato pertinente sul quale operavano le ricorrenti non presentava una struttura oligopolistica.

174
Inoltre, con riferimento all’insufficienza della motivazione sostenuta dalla ricorrente in ordine a tale punto, occorre constatare che la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che la riduzione del prezzo stabilito nell’ambito dell’asset‑deal 1 non rientrasse nella deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Inoltre la ricorrente non ha sostenuto nel corso del procedimento amministrativo, a sostegno della sua domanda in via subordinata di esonero dal provvedimento controverso ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, l’argomentazione relativa alle conseguenze della sua eventuale scomparsa dal mercato sulla struttura di quest’ultimo.

175
Pertanto, tenuto conto dei requisiti relativi alla motivazione indicati nei precedenti punti 59 e 60, si deve ritenere che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione non fosse tenuta ad esaminare ulteriormente il rischio di creazione di una situazione oligopolistica sul mercato di cui trattasi e che al riguardo il motivo relativo all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata dev’essere respinto.

176
Tenuto conto di quanto precede, il presente motivo dev’essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione

Argomenti delle parti

177
La ricorrente sostiene che, nel procedimento d’indagine formale su un aiuto di Stato, i principi generali di procedura conferiscono al beneficiario dell’aiuto garanzie che vanno al di là del diritto di presentare osservazioni dopo l’apertura del procedimento, come l’art. 88, n. 2, CE prevede a favore degli interessati. Il riconoscimento di diritti supplementari sarebbe compatibile con la giurisprudenza richiamata dalla Commissione, ai sensi della quale il beneficiario sarebbe unicamente un «interessato» ai sensi della disposizione sopra citata.

178
La situazione del beneficiario dell’aiuto si differenzierebbe da quella dei terzi interessati per il fatto che, pur non essendo direttamente parte del procedimento, il beneficiario può essere minacciato nella sua esistenza dalla decisione finale che ordina il recupero dell’aiuto. Tale circostanza giustificherebbe il riconoscimento di maggiori diritti.

179
Più precisamente, il diritto ad un processo equo (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑729, punto 77), nonché i diritti della difesa imporrebbero alla Commissione di mettere il beneficiario dell’aiuto in grado di far valere efficacemente il suo punto di vista a proposito degli elementi di fatto e di diritto che emergono nel corso del procedimento d’indagine formale e sui quali questa istituzione intende fondare la propria decisione. Questa garanzia deriverebbe dalla giurisprudenza che sancisce la tutela dei diritti della difesa di ogni persona nei cui confronti possa essere adottato un atto lesivo (sentenza del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Kaufring e a./Commissione, Racc. pag. II‑1337, punto 153). Il diritto di essere sentiti e il principio di buona amministrazione implicherebbero il diritto di accesso al fascicolo (sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punti 75 e segg.). Infine, la limitazione dei diritti del beneficiario dell’aiuto a quello di presentare le sue osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE violerebbe altresì le norme relative all’audizione delle imprese interessate, sancite nelle procedure di esecuzione degli artt. 81 CE e 82 CE e di controllo delle operazioni di concentrazione.

180
Inoltre, il rispetto del principio di buona amministrazione esigerebbe un esame diligente e imparziale (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata, punto 62, e sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T‑54/99, max.mobil/Commissione, Racc. pag. II‑313, punto 48). Spetterebbe pertanto alla Commissione ricercare di propria iniziativa tutti i punti di vista necessari, domandando in particolare informazioni ai beneficiari, al fine di decidere in base ad una piena conoscenza degli elementi di fatto rilevanti alla data di adozione della sua decisione (sentenza ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, citata, punti 93, 126, 128 e 130).

181
Tanto più dovrebbe essere garantito il rispetto del diritto del beneficiario dell’aiuto ad essere sentito se si tiene conto del potere discrezionale rivendicato dalla Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato, in particolare nell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punti 13 e segg., e sentenze del Tribunale 2 luglio 1992, causa T‑61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II‑1931, punto 129, e Kaufring e a./Commissione, citata, punto 152). Se questo diritto si limitasse, nel procedimento amministrativo, a quello di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, il beneficiario dell’aiuto, comunque abilitato a prendere piena posizione dinanzi al Tribunale, si vedrebbe accordare una tutela giurisdizionale soltanto parziale.

182
Nel caso di specie la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente per tre motivi. In primo luogo, essa non avrebbe accolto la domanda presentata dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 28 agosto 2000, formulate ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, diretta ad accedere alla parte non riservata del fascicolo della Commissione ed a prendere posizione in proposito.

183
In secondo luogo la Commissione non avrebbe accettato l’offerta del governo tedesco, che figura nella sua comunicazione del 27 febbraio 2001, di trasmetterle il piano più recente di ristrutturazione della ricorrente ai fini dell’esame del provvedimento controverso ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, nel caso in cui la Commissione ritenesse che, contrariamente a quanto sostenuto da tale governo, questa misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. In particolare la Commissione non avrebbe rispettato il suo impegno verso il governo tedesco di informarlo precedentemente all’adozione della sua decisione, il che avrebbe consentito a quest’ultimo di fornirle immediatamente il nuovo piano di ristrutturazione.

184
Inoltre, l’esigenza del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente sarebbe stata ancora più importante dal momento che la Commissione intendeva respingere la tesi dello Stato membro interessato, relativa all’assenza di aiuto di Stato (sentenza Kaufring e a./Commissione, citata, punto 152 in fine). In particolare, contrariamente alle tesi dell’interveniente, la posizione di detto Stato membro non prevarrebbe su quella del beneficiario dell’aiuto, e non sarebbe stato pertanto superfluo sentire quest’ultimo.

185
Per quanto esposto, la ricorrente accusa la Commissione, da un lato, di aver omesso di esaminare seriamente la sua argomentazione relativa al suo diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1. Dall’altro, la Commissione sarebbe stata tenuta ad informare la ricorrente che essa intendeva qualificare la riduzione di prezzo quale aiuto di Stato. Il suo obbligo di procedere ad un controllo attento e imparziale le avrebbe inoltre imposto di chiedere direttamente alla ricorrente di comunicarle il nuovo piano di ristrutturazione, quantomeno per grandi linee, e la data in cui esso sarebbe stato disponibile.

186
Infatti, nella sua comunicazione del 27 febbraio 2001, sopra indicata, la Repubblica federale di Germania avrebbe indicato in sostanza che la perizia Arnold del 24 novembre 2000, trasmessa alla Commissione, costituiva la base dell’adeguamento del piano di ristrutturazione. Tale adeguamento si sarebbe reso necessario a causa dell’assenza di un investitore privato e della mancanza di liquidità connessa alla recessione che ha interessato il periodo 1998/1999. Orbene, la relazione Arnold stimava che la ricorrente avrebbe raggiunto la soglia di redditività nel 2002. Secondo la ricorrente, la Commissione, così informata del risanamento della sua situazione finanziaria all’inizio dell’anno 2001 rispetto alla situazione nel 1998, non poteva basarsi sul piano di ristrutturazione del 1998, come ha fatto nella decisione impugnata (punti 34 e 108).

187
In terzo luogo la Commissione non avrebbe comunicato né al governo tedesco né alla ricorrente, prima della fine del procedimento amministrativo, i quesiti che essa aveva posto al gruppo Schott Glas a seguito delle osservazioni di quest’ultimo del 28 settembre 2000 e le ulteriori osservazioni di quest’ultimo del 23 gennaio 2001, al fine di dar loro la possibilità di far valere la propria posizione. Informandosi così, in maniera unilaterale, presso il principale concorrente della ricorrente – su punti che essa riteneva importanti, come dimostrerebbe il fatto stesso che essa ha posto tali quesiti (v. le conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale, presentate nella causa T‑1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, decisa con sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, Racc. pagg. II‑867, II–869) –, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo d’imparzialità nei confronti di tutti gli interessati e avrebbe violato il principio di non discriminazione tra questi ultimi, il principio di buona amministrazione ed il diritto della ricorrente ad un procedimento equo. Inoltre essa avrebbe ridotto considerevolmente l’effetto utile del diritto della ricorrente ad essere sentita (ordinanza 4 aprile 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, citata, punto 85).

188
Inoltre, procedendo in tal modo, la Commissione avrebbe altresì violato i diritti della difesa del governo tedesco. Contrariamente alle asserzioni dell’interveniente, la ricorrente potrebbe infatti invocare tale violazione come prova del mancato riconoscimento dei propri diritti. Infatti lo Stato membro interessato apparirebbe come «institore» del beneficiario dell’aiuto dal momento che la Commissione ha considerato quest’ultimo come una semplice fonte d’informazione. Orbene, il beneficiario non potrebbe costringere lo Stato membro a presentare un ricorso.

189
Tali irregolarità giustificherebbero l’annullamento della decisione impugnata, poiché, in loro assenza, il procedimento d’indagine formale sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso (sentenza della Corte 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 101). In particolare, la presentazione di osservazioni da parte del governo tedesco e da parte della ricorrente a seguito delle ulteriori osservazioni della Schott Glas avrebbe potuto influenzare il senso della decisione impugnata. Infatti, nella detta decisione (punti 35 e 36), la Commissione avrebbe proceduto all’analisi del mercato in base in particolare alle osservazioni supplementari sopra indicate, refutando l’idea – avanzata dal governo tedesco nella sua comunicazione del 20 novembre 2000 – che la scomparsa della ricorrente condurrebbe ad una situazione di oligopolio. Inoltre, essa si sarebbe basata su tali osservazioni ulteriori relative in particolare all’esistenza di liquidità supplementari e ad una presunta aggressiva politica dei prezzi della ricorrente per concludere che la misura controversa non rispondeva al criterio di proporzionalità (punti 102 e 103 della decisione impugnata).

190
La Commissione nonché l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

191
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento di controllo degli aiuti di Stato, tenuto conto della sua economia generale, è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto (sentenze 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, citata, punto 29, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, citata, punto 81)

192
Nell’ambito di questo procedimento, gli interessati diversi dallo Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto non possono pertanto pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato (sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, citata, punto 59, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, citata, punto 82). Essi hanno dunque essenzialmente un ruolo di fonte d’informazioni per la Commissione (sentenze del Tribunale Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata, punto 256, e 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 59).

193
A tale riguardo, nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato riserva un ruolo particolare, tra gli interessati, al beneficiario dell’aiuto. Occorre inoltre ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato non è un procedimento avviato «contro» il beneficiario degli aiuti che implicherebbe che quest’ultimo possa far valere diritti altrettanto estesi dei diritti della difesa in quanto tali (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, citata, punto 83).

194
In tale contesto occorre rilevare che i principi generali del diritto, quali quelli del diritto ad un processo equo, del diritto di essere sentiti, di buona amministrazione o di non discriminazione, richiamati dalla ricorrente, non possono consentire al giudice comunitario di estendere i diritti procedurali attribuiti agli interessati, nell’ambito dei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, dal Trattato e dal diritto derivato. Parimenti, non è rilevante il riferimento alla giurisprudenza riguardante, in particolare, l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE e il controllo delle concentrazioni, che riguardano procedimenti avviati nei confronti di imprese che beneficiano a tal titolo di diritti procedurali specifici, e non nei confronti di uno Stato membro.

195
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve respingere la tesi della ricorrente secondo la quale la situazione del beneficiario dell’aiuto è diversa da quella dei terzi interessati.

196
Nel caso di specie è assodato che la ricorrente è stata invitata a presentare osservazioni, in conformità all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, e che essa ha usufruito di tale possibilità sottoponendo le proprie osservazioni alla Commissione il 28 agosto 2000. Inoltre, come risulta dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999, il rispetto del procedimento d’indagine formale previsto nell’art. 88, n. 2, CE offre il migliore strumento di garanzia dei diritti delle parti interessate.

197
Così, poiché gli interessati diversi dallo Stato membro considerato non possono far valere un diritto ad un procedimento in contraddittorio con la Commissione, non può ritenersi che la ricorrente avrebbe dovuto poter accedere alla parte non riservata del fascicolo del procedimento amministrativo o che la Commissione dovesse necessariamente trasmetterle le osservazioni o risposte alle domande della Commissione presentate dalla Schott Glas.

198
È stato inoltre dichiarato, al riguardo, che non risulta da nessuna disposizione relativa agli aiuti di Stato né dalla giurisprudenza che la Commissione sia obbligata a sentire il beneficiario di risorse statali in merito alla valutazione in diritto che essa fa della misura controversa o che sia tenuta ad informare lo Stato membro interessato – e, a fortiori, il beneficiario dell’aiuto – della propria posizione prima di adottare la propria decisione, dal momento che gli interessati e lo Stato membro sono stati posti in grado di presentare le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, citata, punti 230 e 231).

199
Riguardo all’argomento sollevato dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo concernente il suo diritto all’adeguamento dell’asset‑deal 1 a causa dell’esistenza di una non onorata promessa di aiuto all’investimento del Land della Turingia, è sufficiente ricordare che la Commissione l’ha respinto e che la sua motivazione in ordine a questo punto è sufficiente (v. precedenti punti 67 e 77). La ricorrente non può pertanto fondatamente sostenere che la Commissione abbia trascurato di esaminare con diligenza la sua argomentazione relativa a tale questione.

200
Con riferimento, infine, alla violazione dei diritti della difesa della Repubblica federale di Germania, la ricorrente accusa la Commissione di non aver accettato la proposta del detto Stato di trasmetterle il piano di ristrutturazione del 19 aprile 2001. Essa accusa altresì la Commissione di non aver trasmesso alla Repubblica federale di Germania le risposte della Schott Glas del 23 gennaio 2001 alle domande che essa le aveva posto successivamente alla presentazione delle sue osservazioni del 28 settembre 2000 sull’avvio del procedimento d’indagine formale.

201
Si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che lo Stato membro in causa sia posto in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulle osservazioni presentate da terzi interessati, in conformità all’art. 88, n. 2, CE, e sulle quali la Commissione intende fondare la propria decisione, e che, nel caso in cui lo Stato membro non sia stato posto in condizioni di commentare tali osservazioni, la Commissione non può tenerne conto nella sua decisione contro tale Stato. Ciò nonostante, perché una siffatta violazione dei diritti della difesa comporti un annullamento, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento abbia potuto condurre ad un risultato differente (sentenze della Corte 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punti 12 e 13; 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punti 29-31; 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, citata, punti 46-48, e 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, citata, punti 100 e 101).

202
Nel caso di specie, in conformità alle prescrizioni dell’art. 88, n. 2, CE e dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 659/1999, la Repubblica federale di Germania è stata posta in grado di presentare le sue osservazioni sulla decisione di apertura del procedimento, e le osservazioni formulate in tale contesto dagli interessati, vale a dire la ricorrente e la Schott Glas, le sono state comunicate. È invero accertato che la Commissione ha omesso di trasmettere alla Repubblica federale di Germania le risposte della Schott Glas, del 23 gennaio 2001 alle domande che essa le aveva posto successivamente alle sue osservazioni iniziali relative all’apertura del procedimento.

203
Tuttavia una siffatta violazione dei diritti della difesa non riveste un’importanza tale da determinare da sola, in caso di sua inosservanza, l’annullamento dell’atto impugnato. Tale violazione costituisce pertanto un vizio di forma, il quale richiede che lo Stato membro interessato eccepisca l’effetto negativo specifico di tale omissione sui propri diritti soggettivi e che vengano valutate le conseguenze dell’irregolarità del procedimento sul contenuto dell’atto controverso. Orbene, ciò non si è verificato nel caso di specie.

204
Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo alla violazione dei diritti della difesa della Repubblica federale di Germania è inconferente.

205
In ogni caso, con riferimento alla produzione di tale piano di ristrutturazione, è stato precedentemente constatato che le autorità tedesche non avevano formalmente proposto alla Commissione di trasmetterle il piano di ristrutturazione del 19 aprile 2001 e che esse avevano inoltre ritenuto che la Commissione potesse decidere in base alle informazioni di cui già disponeva (v. precedente punto 160). La Commissione non ha conseguentemente commesso un errore manifesto di valutazione nel non domandare alla Repubblica federale di Germania né, a fortori, alla ricorrente di produrre il detto piano.

206
Riguardo al fatto che la Commissione, come essa ammette, ha omesso di trasmettere alle autorità tedesche le risposte della Schott Glas del 23 gennaio 2001 alle sue domande, il Tribunale sottolinea che questa circostanza, da sola, non può in ogni caso condurre all’annullamento della decisione impugnata.

207
Occorre infatti rilevare, da un lato, che la Commissione nella decisione impugnata non ha considerato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Schott Glas nelle dette risposte, che esistevano sovracapacità strutturali su determinati mercati di prodotti nei quali operava la ricorrente (punto 101).

208
Dall’altro, con riferimento alle affermazioni della Schott Glas relative alla presunta aggressiva politica dei prezzi praticata dalla ricorrente, la Commissione, relativamente all’esame della condizione della proporzionalità dell’aiuto controverso nella decisione impugnata, fa valere quanto segue (punto 103):

«Nelle sue osservazioni in occasione dell’apertura del procedimento un concorrente [della ricorrente] ha sostenuto che [la ricorrente] vendeva i propri prodotti sistematicamente a prezzi inferiori a quelli di mercato e addirittura inferiori ai costi di produzione. [La ricorrente] avrebbe ottenuto in continuazione dei conguagli alle perdite. Dato che non è stato presentato alcun piano di ristrutturazione sostenibile, la Commissione non può escludere che i mezzi confluiti all’impresa siano stati utilizzati per iniziative perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione».

209
Orbene, anche supponendo che, contrariamente a quanto risulta da tale punto, la Commissione abbia basato il suo ragionamento non solo sulle osservazioni della Schott Glas, ma anche sulle sue risposte del 23 gennaio 2001 alle domande della Commissione, per concludere che la condizione relativa alla proporzionalità dell’aiuto non era soddisfatta, tale circostanza non può condurre all’annullamento della decisione impugnata. Infatti, com’è stato precedentemente constatato, la Commissione ha correttamente ritenuto che il recupero della redditività della ricorrente non poteva essere considerato certo in assenza di un piano di ristrutturazione adeguato. Tale constatazione poteva, da sola, giustificare la valutazione d’incompatibilità dell’aiuto controverso.

210
Ne consegue che, anche se la Repubblica federale di Germania avesse disposto delle risposte della Schott Glas del 23 gennaio 2001, la decisione non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

211
Tenuto conto di quanto precede, il presente motivo dev’essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo ad una motivazione insufficiente

Argomenti delle parti

212
Oltre alle carenze della motivazione che essa rileva in relazione agli altri motivi, la ricorrente accusa la Commissione di non aver sufficientemente motivato la decisione impugnata per quanto riguarda, da un lato, l’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e, dall’altro, l’alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. La Commissione si sarebbe limitata a constatare la presenza di concorrenti e l’esistenza di scambi sul mercato dei prodotti interessati (punto 51). Ora, essa avrebbe dovuto definire tale mercato almeno nelle sue grandi linee, individuare i principali concorrenti della ricorrente negli altri Stati membri, nonché definire le correnti di scambi essenziali nella comunità, e precisare le conseguenze della scomparsa della ricorrente sul mercato, tenuto conto che in alcuni settori il gruppo Schott Glas era il suo solo concorrente (sentenza British Airways e a./Commissione, citata, punto 273).

213
Inoltre, la motivazione della decisione impugnata non prenderebbe in considerazione il contesto della misura controversa (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C‑355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I‑2549, punto 26). Nell’applicare il criterio dell’investitore privato, la Commissione avrebbe dovuto infatti esaminare la misura controversa nel contesto degli aiuti precedenti, sottoposti ad un procedimento di controllo separato (punti 37, 42, 63, 65, 85 e 110).

214
La Commissione e l’interveniente respingono gli argomenti avanzati dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo.

Giudizio del Tribunale

215
Si deve ricordare che, se è pacifico che nella motivazione della sua decisione la Commissione deve quanto meno menzionare le circostanze nelle quali un aiuto è stato concesso, ove esse permettano di dimostrare che l’aiuto è atto a incidere sul commercio intracomunitario, la stessa non è tenuta a dimostrare l’effetto reale degli aiuti già concessi. Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti illegittimi a detrimento di quelli che notificano il piano di aiuti (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002, causa C‑113/00, Spagna/Commissione, citata, punto 54, e la giurisprudenza ivi menzionata).

216
Considerando tale giurisprudenza, non sembra che nel caso di specie la Commissione non abbia adempiuto all’obbligo, ad essa incombente, di motivare in maniera sufficiente la decisione impugnata.

217
Infatti la Commissione, ai punti 35 e 36 della decisione impugnata, ha definito il mercato dei prodotti di cui trattasi, vale a dire il vetro speciale, e constatato che la ricorrente era una delle dieci imprese comunitarie presenti su questo mercato. Inoltre, il punto 51 della decisione impugnata contiene un’esposizione adeguata e sufficiente dei fatti e delle argomentazioni giuridiche considerate nella valutazione della condizione relativa all’incidenza sugli scambi tra Stati membri, vale a dire che alcuni concorrenti della ricorrente con sede nella Comunità erano presenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, che su tale mercato si svolgevano scambi e che tali concorrenti non avevano goduto di un vantaggio finanziario quale quello di cui aveva beneficiato la ricorrente.

218
Ne consegue che anche tale motivo dev’essere respinto.

Sul quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 20, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999

219
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato una regola sostanziale del procedimento omettendo di trasmetterle d’ufficio copia della decisione impugnata, in conformità all’art. 20, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999. L’obiettivo di tale disposizione sarebbe quello di dare al beneficiario dell’aiuto, il cui coinvolgimento è di gran lunga più importante di quello degli altri interessati, la certezza assoluta di essere in possesso del testo adottato dalla riunione dei commissari. Il principio della certezza del diritto imporrebbe alla Commissione di adempiere a tale obbligo in un termine di due mesi a decorrere dalla data della decisione.

220
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la Commissione correttamente sostiene che l’art. 20, n. 1, seconda frase, del detto regolamento fa sorgere a suo carico un obbligo di trasmissione della decisione che chiude il procedimento di indagine soltanto dopo la sua adozione e notificazione allo Stato membro interessato. Orbene, poiché la legittimità di un atto dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data della sua adozione, la violazione della disposizione sopra menzionata non può condurre alla constatazione dell’illegittimità della decisione impugnata, e, pertanto, al suo annullamento.

221
Occorre quindi respingere sia il quinto motivo sia il presente ricorso, nella sua integralità.


Sulle spese

222
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

223
La ricorrente sopporterà altresì le spese dell’interveniente, in conformità alle conclusioni di quest’ultima.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione e dell’interveniente nella causa principale e nel procedimento sommario.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Legal

Martins Ribeiro

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1
Lingua processuale: il tedesco.