Language of document : ECLI:EU:C:2012:78

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 febbraio 2012 (*)

«Impugnazioni — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 954/2006 — Importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 10, lettera i), 3, paragrafi 2, 3 e 5‑7, 18, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3 — Determinazione del valore normale e del danno — Nozione di “entità economica unica” — Diritti della difesa — Difetto di motivazione»

Nelle cause riunite C‑191/09 P e C‑200/09 P,

aventi ad oggetto due impugnazione a norma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte, rispettivamente, il 20 e il 26 maggio 2009,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, nonché da G. Berrisch, Rechtsanwalt,

ricorrente nella causa C‑191/09 P,

causa in cui le altre parti sono:

Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, con sede in Nikopol (Ucraina),

Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, con sede in Dnipropetrovsk (Ucraina),

rappresentate da P. Vander Schueren, avocat, e da N. Mizulin, solicitor,

ricorrenti in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata da H. van Vliet e C. Clyne, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata da H. van Vliet e C. Clyne, in qualità di agenti,

ricorrente,

causa in cui le altre parti sono:

Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, con sede in Nikopol,

Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, con sede in Dnipropetrovsk,

rappresentate da P. Vander Schueren, avocat, e da N. Mizulin, solicitor,

ricorrenti in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, nonché da G. Berrisch, Rechtsanwalt,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 novembre 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con le loro rispettive impugnazioni, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube ZAT e Interpipe NTRP/Consiglio, T‑249/06, Racc. pag. II‑383 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui il Tribunale ha annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, [originari] della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari [tra l’altro, della Russia, della Romania,] della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

2        Con la loro impugnazione incidentale presentata congiuntamente, anche l’Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT (in prosieguo: la « Niko Tube») e l’Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (in prosieguo: la «NTRP»), chiedono l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto essa non ha annullato interamente il regolamento controverso.

 Contesto normativo

3        Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte della Comunità europea sono contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4        L’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base dispone quanto segue:

«8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

(…)».

5        L’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento stabilisce, sotto il titolo «Confronto», i criteri in base ai quali le istituzioni dell’Unione europea procedono ad un equo confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale. Tale articolo prevede, tra l’altro, quanto segue:

«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(…)

i)      Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(…)».

6        L’articolo 3 di detto regolamento ha ad oggetto l’accertamento di un pregiudizio. In esso figura quanto segue:

«(…)

2.      L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

3.      Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

5.      L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.      Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del [regolamento di base]. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave.

7.      Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari [e] la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

(…)».

7        L’articolo 18 di detto regolamento, rubricato «Omessa collaborazione», così recita:

«1.      Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

(…)

3.      Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini[,] siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

(…)».

8        L’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base è formulato nei seguenti termini:

«Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili (…)».

9        L’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Divulgazione di informazioni», stabilisce quanto segue:

«(…)

2.      Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

(…)

4.      Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

(…)».

 Fatti

10      I punti 5‑20 della sentenza impugnata, riprodotti qui di seguito, illustrano il contesto di fatto alla base della controversia:

«5      [La Niko Tube e la NTRP] sono società ucraine produttrici di tubi senza saldatura. [Esse] sono legate a due società di vendita: la SPIG Interpipe [in prosieguo: la “SPIG”], con sede in Ucraina, e la Sepco SA [in prosieguo: la “Sepco”], con sede in Svizzera.

6      A seguito di una denuncia presentata il 14 febbraio 2005 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi [di acciaio] senza saldature dell’Unione europea, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping avente ad oggetto le importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, conformemente all’art. 5 del regolamento di base. La Commissione ha altresì aperto due riesami intermedi ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base aventi ad oggetto i dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, dalla Russia, dalla Romania, dalla Croazia e dall’Ucraina. L’avviso di apertura di tali procedimenti è stato pubblicato il 31 marzo 2005 (GU C 77, pag. 2).

7      L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio che ne deriva ha avuto ad oggetto il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004 (in prosieguo: il “periodo di inchiesta”). L’esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2001 fino alla fine del periodo di inchiesta.

8      Tenuto conto dell’elevato numero di produttori comunitari, la Commissione, conformemente all’art. 17 del regolamento di base, ha scelto un campione di 5 produttori comunitari per le esigenze dell’inchiesta. Nella sua composizione iniziale il campione comprendeva i seguenti 5 produttori comunitari: Dalmine SpA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Tubos Reunidos SA, Vallourec & Mannesmann France SA (in prosieguo: la “V & M Francia”), V & M Deutschland GmbH (in prosieguo: la “V & M Germania”). Poiché la Benteler Stahl/Rohr ha deciso di non cooperare, la Commissione l’ha sostituita con la Rohrwerk Maxhütte GmbH.

9      Con lettere 6 giugno e 14 luglio 2005, [la Niko Tube e la NTRP] e la [SPIG] e la Sepco trasmettevano alla Commissione le loro risposte al questionario antidumping. Le visite di verifica nei locali [della Niko Tube e della NTRP] nonché presso la SPIG (…) si sono tenute dal 17 al 26 novembre 2005.

10      Il 27 febbraio 2006 la Commissione trasmetteva [alla Niko Tube e alla NTRP] il primo documento di informazione definitiva che esponeva in dettaglio i fatti e i motivi per cui proponeva l’adozione di misure antidumping definitive. Con lettera 22 marzo 2006, [la Niko Tube e la NTRP] hanno ufficialmente contestato le conclusioni della Commissione quali esposte nel primo documento di informazione definitiva. Hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente incluso dati relativi a prodotti che non erano da esse fabbricati, che la Commissione aveva comparato il valore normale e il prezzo all’esportazione in differenti fasi del commercio, il che è in contrasto con l’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, e che la Commissione aveva violato l’art. 2, n. 9, del regolamento di base trattando la Sepco come importatore e definendo il suo prezzo di esportazione mediante ricostruzione.

11      Il 24 marzo 2006 la Commissione organizzava un’audizione in presenza [della Niko Tube e della NTRP] al fine di trattare la questione del calcolo del margine di dumping nonché della loro offerta di impegno di prezzo. Il 30 marzo 2006 aveva luogo un’altra audizione avente ad oggetto il pregiudizio.

12      Con telecopia 3 aprile 2006, [la Niko Tube e la NTRP] trasmettevano alla Commissione una domanda di informazione relativa alla cooperazione dell’industria comunitaria all’inchiesta.

13      Il 24 aprile 2006 la Commissione adottava il secondo documento di informazione definitiva. In tale documento la Commissione respingeva la domanda di esclusione dal calcolo del valore normale di taluni prodotti non fabbricati [dalla Niko Tube e dalla NTRP] e cioè i prodotti rientranti nel numero di controllo dei prodotti (in prosieguo: “NCP”) KE4 e procedeva ad un adeguamento dei prezzi di vendita della Sepco, non più sulla base dell’articolo 2, n. 9, del regolamento di base, ma ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del medesimo regolamento. In tale documento, infine, la Commissione forniva informazioni relative alla cooperazione dell’industria comunitaria.

14      Con telecopia 26 aprile 2006, [la Niko Tube e la NTRP] ricordavano alla Commissione che i dati forniti in risposta al questionario antidumping e verificati dai funzionari della Commissione dimostravano che i tubi atomici rientranti sotto l’NCP KE4 non erano da esse fabbricati.

15      Con lettera 4 maggio 2006 [la Niko Tube e la NTRP] presentavano le loro osservazioni complete sul secondo documento di informazione definitiva alla Commissione.

16      Con lettera 30 maggio 2006, la Commissione precisava [alla Niko Tube e alla NTRP] le ragioni per le quali non aveva accettato la loro offerta di impegno presentata il 22 marzo 2006.

17      Il 7 giugno 2006 la Commissione adottava e pubblicava la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio [e il riesame a titolo della scadenza] delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro [della Russia, della Romania], della Croazia e dell’Ucraina.

18      Con telecopia pervenuta [alla Niko Tube e alla NTRP] il 26 giugno 2006 alle ore 19.06, la Commissione replicava agli argomenti sollevati [dalla Niko Tube e dalla NTRP] nella telecopia del 26 aprile 2006 e nella lettera del 4 maggio 2006, con eccezione dell’argomento relativo alla mancanza di cooperazione dell’industria comunitaria. Con lettera indirizzata [alla Niko Tube e alla NTRP] il 16 giugno 2006 e pervenuta a queste ultime il 27 giugno 2006, la Commissione rispondeva ai commenti [della Niko Tube e della NTRP] circa la partecipazione al procedimento dell’industria comunitaria.

19      Il 27 giugno 2006 il Consiglio adottava il [regolamento controverso].

20      Con [tale regolamento, il Consiglio] ha imposto dazi antidumping pari al 25,1% sulle importazioni delle ricorrenti di taluni tubi senza saldature in ferro o in acciaio».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2006, la Niko Tube e la NTRP hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria il 1° dicembre 2006, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del 16 gennaio 2007, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Con lettera del 27 febbraio 2007, la Commissione ha informato il Tribunale che rinunciava a depositare una memoria di intervento, ma che avrebbe partecipato all’udienza.

13      Nel primo motivo della loro domanda di annullamento, la Niko Tube e la NTRP sostenevano che il Consiglio, avendo tenuto conto, ai fini del calcolo del valore normale, di dati aventi ad oggetto tubi che non erano da esse fabbricati, era incorso in un errore manifesto di valutazione ed aveva violato il principio di non discriminazione.

14      Nel contesto del loro secondo motivo, la Niko Tube e la NTRP affermavano che il Consiglio, essendosi basato, ai fini della determinazione del pregiudizio, sui dati relativi ai cinque produttori dell’Unione considerati nel campione, sebbene tali produttori non avessero cooperato pienamente e interamente, aveva violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base nonché il principio di non discriminazione.

15      Con il terzo motivo del loro ricorso, la Niko Tube e la NTRP lamentavano che, a causa dell’omessa collaborazione piena e intera dei produttori dell’Unione assunti nel campione, il grado di sostegno della denuncia a livello dell’industria dell’Unione si situava al di sotto del minimo di regolamento del 25% della produzione dell’Unione. Il Consiglio avrebbe pertanto violato l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base non avendo chiuso il procedimento antidumping.

16      Nell’ambito del quarto motivo addotto dalla Niko Tube e dalla NTRP per corroborare il loro ricorso, esse dichiaravano che avendo dedotto, a titolo di adeguamento nell’ambito del confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione, dal prezzo di vendita della Sepco un importo pari alla commissione che un agente che lavora sulla base di commissioni avrebbe percepito, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) e dell’articolo 2, paragrafo 10, primo comma del regolamento di base.

17      Nel quinto motivo, la Niko Tube e la NTRP facevano valere che le condizioni del rigetto della loro offerta di impegno integravano una violazione del principio di non discriminazione da parte del Consiglio.

18      Infine, i cinque capi del sesto motivo sollevato dalla Niko Tube e dalla NTRP vertevano sulla violazione del diritto di difesa e/o dell’obbligo di motivazione, nell’ambito dei loro argomenti relativi, rispettivamente, alla presa in considerazione di tubi asseritamente non fabbricati dalle ricorrenti ai fini del calcolo del valore normale, all’asserita carenza di cooperazione dell’industria comunitaria, all’adeguamento operato sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco, al rigetto dell’offerta di impegno delle ricorrenti e al trattamento delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali della SPIG.

19      Il Tribunale ha considerato che l’esame di tali sei motivi doveva essere raggruppato in funzione dei fatti cui essi si riferivano, cosicché, sotto il titolo corrispondente, esso ha esaminato in successione il calcolo del valore normale, le conseguenze dell’assenza di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori dell’Unione, l’adeguamento operato sul prezzo di vendita della Sepco, l’offerta di impegno della Niko Tube e della NTRP e il trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della SPIG.

20      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la maggior parte dei motivi e degli argomenti sollevati dalla Niko Tube e dalla NTRP.

21      Ai punti 177‑190 della sentenza impugnata il Tribunale ha tuttavia accolto, limitatamente alla NTRP, la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione del Consiglio nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, nella misura in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo dell’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla NTRP.

22      Il Tribunale ha inoltre accolto, ai punti 200‑211 della sentenza impugnata, la parte del sesto motivo sollevata dalla Niko Tube e dalla NTRP, relativa alla violazione dei loro diritti della difesa nel contesto dell’adeguamento effettuato dal Consiglio in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

23      Il Tribunale ha quindi annullato l’articolo 1 del regolamento controverso, in quanto il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità dei prodotti fabbricati dalla Niko Tube e della NTRP eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato a titolo di una commissione, laddove le vendite avevano luogo con l’intermediazione dell’operatore commerciale collegato, Sepco. Per il resto, il Tribunale ha respinto il ricorso della Niko Tube e della NTRP.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

24      Il 29 maggio 2009 il Consiglio ha depositato presso la cancelleria della Corte un ricorso di impugnazione avverso la sentenza impugnata. Tale impugnazione è stata iscritta a ruolo con il numero C‑191/09 P.

25      Il 27 maggio 2009 la Commissione ha depositato presso la cancelleria della Corte un ricorso di impugnazione avverso la sentenza impugnata. Tale impugnazione è stata iscritta a ruolo con il numero C‑200/09 P.

26      Con ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2009, le cause C‑191/09 P e C‑200/09 P sono state riunite ai fini della fase scritta e di quella orale del procedimento, nonché della sentenza.

27      Con la sua impugnazione nella causa C‑191/09 P, il Consiglio chiede che la Corte voglia:

—        annullare la sentenza impugnata, da una parte, laddove il Tribunale ha annullato l’articolo 1 del regolamento controverso perché il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Niko Tube e dalla NTRP eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato a titolo di una commissione, laddove le vendite avevano luogo con l’intermediazione dell’operatore commerciale collegato, Sepco e, dall’altra parte, laddove il Tribunale ha condannato il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dalla Niko Tube e dalla NTRP;

—        respingere in toto il ricorso di annullamento della Niko Tube e della NTRP, e

—        condannare la Niko Tube e la NTRP alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

28      Con la sua impugnazione nella causa C‑200/09 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

—        annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;

—        respingere in toto il ricorso di annullamento della Niko Tube e della NTRP, e

—        condannare la Niko Tube e la NTRP alle spese sostenute dalla Commissione nel contesto della presente impugnazione.

29      Nei loro controricorsi, depositati nelle cause C‑191/09 P e C‑200/09 P, la Niko Tube e la NTRP chiedono che la Corte voglia:

—        respingere le impugnazioni del Consiglio e della Commissione in quanto parzialmente irricevibili e, in ogni caso, prive di fondamento;

—        confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo parzialmente il ricorso di annullamento della Niko Tube e della NTRP, essa annulla il regolamento controverso in quanto il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Niko Tube e dalla NTRP eccede quello che sarebbe applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato a titolo di una commissione, laddove le vendite avevano luogo con l’intermediazione della società di vendita collegata, la Sepco, e

—        confermare la condanna alle spese inflitta dalla sentenza impugnata e condannare il Consiglio e la Commissione alle spese sostenute dinanzi alla Corte.

30      Contestualmente a tale controricorso, la Niko Tube e la NTRP propongono, nelle cause C‑191/09 P e C‑200/09 P, un’impugnazione incidentale in forza della quale chiedono che la Corte voglia:

—        annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale non ha annullato in toto il regolamento controverso e ha condannato la Niko Tube e la NTRP a tre quarti delle spese del procedimento di primo grado;

—        annullare in toto il regolamento controverso, e

—        condannare il Consiglio e la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

31      Nella replica a detta impugnazione incidentale, il Consiglio chiede che la Corte voglia, nella causa C‑191/09 P:

—        respingere l’impugnazione incidentale;

—        in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

—        in ulteriore subordine, respingere il ricorso, e

—        condannare la Niko Tube e la NTRP alle spese dell’impugnazione incidentale.

32      Nella sua replica a detta impugnazione incidentale, la Commissione chiede che, nella causa C‑200/09 P, la Corte voglia:

—        respingere l’impugnazione incidentale;

—        in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

—        condannare la Niko Tube e la NTRP alle spese.

 Sulle impugnazioni principali

33      Il Consiglio solleva sette motivi a sostegno della sua impugnazione. I primi quattro motivi riguardano l’adeguamento effettuato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

34      La Commissione adduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. I primi tre motivi sono analoghi ai primi quattro motivi fatti valere dal Consiglio.

35      In considerazione della loro somiglianza, è opportuno esaminare congiuntamente i primi quattro motivi del Consiglio e i primi tre motivi della Commissione.

 Sui primi quattro motivi dell’impugnazione principale del Consiglio e sui primi tre motivi dell’impugnazione principale della Commissione

 Argomenti delle parti

36      Con il primo motivo, il Consiglio sostiene che, a torto, il Tribunale ha applicato per analogia, nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, la giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica». Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente fatto riferimento a tale giurisprudenza per appurare se le istituzioni dell’Unione avessero dimostrato che erano presenti le condizioni necessarie per apportare tale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento. Secondo il Consiglio, dalla costante giurisprudenza della Corte si evince che la determinazione del valore normale, la determinazione del prezzo all’esportazione, e il loro confronto sono disciplinati da regole distinte, ognuna delle quali deve essere osservata per quanto riguarda il suo rispettivo oggetto. Il Consiglio adduce altresì la giurisprudenza della Corte per affermare che la nozione di «entità economica unica» riguarda esclusivamente talune specifiche situazioni relative al calcolo del valore normale, e che la Corte ha confermato in particolare come, in tali cause, le istituzioni abbiano correttamente calcolato il valore normale in base alle vendite realizzate dalle società collegate incaricate di tali operazioni sul mercato nazionale a favore di acquirenti indipendenti.

37      Il Consiglio sottolinea che, nella fattispecie, la questione non riguarda la determinazione del prezzo all’esportazione, bensì l’adeguamento apportato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ossia il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Il Tribunale si sarebbe limitato a dichiarare che la giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica» trovava applicazione per analogia al calcolo del prezzo all’esportazione, ma avrebbe successivamente applicato tale giurisprudenza per appurare quali sono le condizioni in presenza delle quali si può decidere un adeguamento sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento. Si tratterebbe di un ulteriore errore di diritto. Il Tribunale, inoltre, avrebbe altresì violato l’obbligo di motivare la sua decisione, in quanto non avrebbe giustificato adeguatamente tale applicazione per analogia della nozione di «entità economica unica» al calcolo del prezzo all’esportazione.

38      Nel contesto del secondo motivo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha violato le regole relative all’onere della prova che incombe alle istituzioni dell’Unione quando effettuano un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e che, pertanto, esso ha applicato il criterio di controllo errato per valutare la decisione di tali istituzioni di procedere a siffatto adeguamento. Per giustificare un adeguamento in forza di tale disposizione del regolamento di base, occorrerebbe che un fattore specifico preesistente incida sulla comparabilità dei prezzi. Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che l’onere di dimostrare che le istituzioni hanno fondato la loro decisione su fatti errati o che esse sono incorse in un errore manifesto di valutazione grava sulla parte che richiede l’annullamento di una misura antidumping. Nella fattispecie, il Tribunale non avrebbe proceduto a siffatto esame e, a torto, avrebbe deciso che gli elementi contenuti nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 non consentivano di concludere che doveva essere effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Sotto questo profilo, il Tribunale avrebbe sostituito alla valutazione delle istituzioni la sua valutazione.

39      Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione, il Consiglio ritiene che, in seguito ai due summenzionati errori di diritto, il Tribunale abbia esaminato la decisione delle istituzioni dell’Unione di operare l’adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base alla luce di un criterio giuridico errato. Il Tribunale avrebbe infatti controllato la decisione delle istituzioni tenendo unicamente conto dei tre elementi esposti dalla Commissione nel suo fax del 26 giugno 2006. Il Consiglio ritiene che il Tribunale, riferendosi alla giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica», abbia respinto erroneamente il suo argomento secondo cui la Niko Tube e la NTRP realizzavano vendite dirette all’interno dell’Unione. Inoltre, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha interpretato male l’argomento della Commissione relativo alla partecipazione della SPIG alle attività di esportazione della Niko Tube e della NTRP. Il Tribunale avrebbe poi ingiustamente applicato la giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica» per valutare se il collegamento tra la Sepco e la NTRP impedisse di concludere che la Sepco svolgeva funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto avendo valutato individualmente ciascun elemento addotto dalle istituzioni.

40      Con il quarto motivo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare che le istituzioni erano incorse in un manifesto errore di valutazione applicando l’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base alle vendite all’esportazione della Niko Tube e della NTRP perché il Consiglio aveva proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione della Sepco nel contesto di transazioni attinenti ai tubi fabbricati dalla NTRP. Gli errori di diritto del Tribunale riguardo all’applicazione e all’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento vizierebbero anche le conclusioni tratte ai punti 196 e 197 della sentenza impugnata.

41      La Commissione, da parte sua, ritiene che il Tribunale abbia commesso due errori di diritto applicando per analogia la nozione di «entità economica unica», attinente al calcolo del valore normale, alla determinazione del prezzo all’esportazione. In primo luogo, a suo avviso, il Tribunale non ha spiegato per quale ragione la nozione di «entità economica unica» sarebbe parimenti applicabile, per analogia, per determinare il prezzo all’esportazione. Dalla costante giurisprudenza della Corte emergerebbe, al contrario, che tale nozione è stata elaborata onde tenere conto, nell’ottica della determinazione del valore normale nel calcolo del margine di dumping, di talune particolari situazioni nel mercato interno degli esportatori. In secondo luogo il Tribunale, ai punti 177 e seguenti della sentenza impugnata, si sarebbe pronunciato in senso contrario rispetto alla giurisprudenza che esso cita a suffragio della propria decisione. Dall’esame di tale giurisprudenza si evincerebbe infatti che la nozione di «entità economica unica», definita per determinare in modo più adeguato il valore normale dei prodotti venduti da un operatore sul mercato interno, non può essere trasposta per la determinazione del prezzo di prodotti venduti all’esportazione dal medesimo operatore qualora questi esporti prodotti simili verso l’Unione. Al contrario, dalla costante giurisprudenza della Corte, risulterebbe che, quando un esportatore vende un prodotto all’interno dell’Unione per il tramite di una filiale rivenditrice, il prezzo all’esportazione è fissato prendendo in considerazione la prima vendita ad un acquirente indipendente, come quando si tratta di determinare il valore normale. Tuttavia, al prezzo di esportazione, fissato in tal modo, potrebbero e dovrebbero essere applicati gli adeguamenti previsti nel regolamento di base, senza tuttavia che in tale contesto sia posto a carico delle istituzioni alcun particolare onere della prova.

42      Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione della Commissione, che si riferisce all’onere della prova e ai limiti del controllo di legittimità che spetta al Tribunale, la Commissione sostiene che quest’ultimo ha commesso numerosi errori di diritto. Il Tribunale avrebbe posto a carico delle istituzioni una prova particolarmente difficile da produrre nel settore delle questioni di difesa commerciale, in cui esse, tuttavia, dispongono di un ampio potere discrezionale. Avrebbe violato le regole dell’onere della prova decidendo che occorreva verificare «se le istituzioni hanno fornito la prova, o quanto meno indizi, del fatto che le funzioni della Sepco non sono quelle di un settore vendita interno, ma che esse sono assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni». Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe infatti che le istituzioni hanno agito correttamente prendendo come punto di partenza il prezzo fatturato dalla Sepco al primo acquirente indipendente all’interno dell’Unione ed applicando in seguito a tale prezzo gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Piuttosto che dimostrare, come avrebbe dovuto fare per giustificare l’annullamento parziale di detto regolamento, che le istituzioni avevano commesso un manifesto errore di valutazione, il Tribunale avrebbe a torto considerato che dalla giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica» discendesse che le istituzioni sono tenute a sopportare l’onere di una prova particolarmente pesante da produrre quando devono applicare un adeguamento in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Inoltre, la decisione del Tribunale secondo cui le istituzioni non potevano provvedere all’adeguamento in questione, sarebbe incompatibile con la sua affermazione, effettuata ai punti 213 e 214 della sentenza impugnata, che il fax della Commissione, di data 26 giugno 2006, contiene una motivazione dettagliata dei motivi per cui è stato operato tale adeguamento.

43      Per quanto attiene al terzo motivo della Commissione, diretto a contestare la decisione del Tribunale secondo cui le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base, la Commissione ritiene di aver dimostrato nei due precedenti motivi di impugnazione che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, relativamente ai tubi fabbricati dalla NTRP, che l’adeguamento basato su detto articolo non era stato operato validamente. Secondo il Tribunale, infatti, l’adeguamento effettuato in forza di tale disposizione è votato a ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Orbene, il Tribunale ha espressamente affermato che il motivo tratto dalla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base era indissolubilmente legato a quello relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dello stesso regolamento. La Commissione sostiene che, dato che i primi due motivi devono essere dichiarati fondati, ne consegue che l’adeguamento è stato effettuato correttamente, cosicché, statuendo che il Consiglio e la Commissione avevano trasgredito l’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base, il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto, a maggior ragione perché, secondo la Commissione, il Tribunale ha omesso di esaminare l’argomento del Consiglio secondo cui, poiché la SPIG era associata sia alle vendite interne come pure alle vendite all’esportazione e poiché l’adeguamento copre soltanto la partecipazione supplementare della Sepco alle vendite all’esportazione, l’operazione avrebbe creato una simmetria e non un’asimmetria.

44      La Niko Tube e la NTRP replicano agli argomenti sollevati dal Consiglio e dalla Commissione affermando che il primo motivo addotto da tali istituzioni, comune alle loro rispettive impugnazioni e vertente sulla nozione di «entità economica unica», è irricevibile poiché, sebbene abbiano avuto l’opportunità di contestare la pertinenza di tale nozione per l’applicazione dell’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, il Consiglio e la Commissione hanno scelto di non farlo nei loro motivi e argomenti scritti addotti dinanzi al Tribunale.

45      Secondo la Niko Tube e la NTRP, la nozione di «entità economica unica» è invece applicabile alla determinazione del prezzo all’esportazione, prima e dopo l’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il Tribunale avrebbe motivato adeguatamente la sua decisione su questo punto. La questione dell’esistenza del controllo e della ripartizione delle attività di produzione e di quelle di vendita, e quindi quella dell’esistenza di un’entità economica unica, sarebbe distinta e sorgerebbe precedentemente ed indipendentemente da quella degli effetti concreti di siffatta entità sul calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione, prima e dopo gli adeguamenti apportati in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. La Niko Tube e la NTRP affermano che il concetto di «entità economica unica» si limiterebbe alla constatazione di una realtà economica, vale a dire a descrivere i rispettivi ruoli e funzioni delle diverse entità connesse. Poiché il Tribunale riconosce che la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione sono disciplinate da norme specifiche distinte, esso ha legittimamente evocato l’applicazione «per analogia» di tale concetto, secondo cui la ripartizione delle attività all’interno di un gruppo di entità giuridicamente distinte non osta a che queste ultime costituiscano un’entità economica unica. Il Tribunale riconoscerebbe solamente che, in via generale, che si tratti di stabilire il prezzo all’esportazione o il valore normale, non è possibile ignorare le realtà economiche.

46      Inoltre, secondo la Niko Tube e la NTRP, la circostanza che l’esistenza di un’entità economica unica possa produrre un effetto differente a seconda che si tratti di determinare il valore normale oppure il prezzo all’esportazione non osta ad un’applicazione più estensiva della costante giurisprudenza della Corte relativa a tale concetto, che quest’ultima, ad oggi, avrebbe avuto occasione di attuare unicamente in un numero limitato di cause. Per di più, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base obbligherebbe le istituzioni dell’Unione che, per individuare il prezzo all’esportazione, intendono detrarre varie spese, quali il rialzo del commerciante, sostenute da una società di vendita collegata al produttore esportatore, a giustificare tale decisione dimostrando che detta società collegata svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Quando la società di vendita costituisce un’entità economica unica con il produttore esportatore ed esercita funzioni di servizio interno di vendite all’esportazione, nulla autorizza a considerarla alla stregua di un agente che opera sulla base di commissioni. Secondo la Niko Tube e la NTRP, occorre a tal fine precisare le funzioni svolte dalla società di vendita collegata e l’esistenza di un «controllo» su di essa da parte del produttore esportatore. Quando esiste un siffatto controllo, infatti, e le funzioni della società collegata coincidono con quelle di un servizio interno di vendita all’esportazione, sussisterebbero collegamenti tipici di un’entità economica unica, e non un rapporto analogo a quello di un committente con il suo commissionario, cosicché mancherebbe un fondamento che consenta alle istituzioni di defalcare il rialzo del commerciante nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Infine, la giurisprudenza citata dal Consiglio e dalla Commissione per suffragare il loro motivo non impedirebbe che la nozione di «entità economica unica», applicata dalla Corte nell’ambito della determinazione del valore normale, lo sia anche quando si tratta di accertare se le funzioni esercitate dal commerciante siano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La circostanza che i giudici dell’Unione abbiano applicato la nozione di «entità economica unica» solamente per determinare il valore normale non implicherebbe che tale nozione non possa essere impiegata per fissare il prezzo all’esportazione. La Niko Tube e la NTRP ritengono che il vero oggetto della controversia in esame semplicemente non sia mai stato portato dinanzi alla Corte.

47      La Niko Tube e la NTRP replicano congiuntamente al secondo e terzo motivo presentato dal Consiglio e coincidente con il secondo motivo della Commissione. Nel contesto del secondo motivo, esse affermano che il Tribunale non ha commesso un errore per quanto riguarda la prova posta a carico delle istituzioni, né ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo alla luce del regolamento controverso. Per quanto riguarda il terzo motivo, la Niko Tube e la NTRP ritengono che il Tribunale non abbia applicato un criterio giuridico errato quando ha esaminato la decisione delle istituzioni di effettuare un adeguamento in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Tale articolo disporrebbe esplicitamente che incombe all’istituzione che fa valere tale adeguamento l’onere di dimostrare, o almeno di produrre indizi volti a provare che il commerciante in realtà svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. A questo proposito, sebbene le istituzioni abbiano effettivamente contestato gli argomenti della Niko Tube e della NTRP secondo cui la Sepco era un servizio interno di vendita all’esportazione, il Consiglio e la Commissione non avrebbero tuttavia prodotto alcun elemento probatorio pertinente che sorregga l’asserzione secondo cui detta società aveva effettivamente agito in qualità di commissionario. A detta della Niko Tube e della NTRP, le istituzioni in verità ritengono che basti che una società di vendita, collegata o controllata in qualsiasi modo da un produttore esportatore, venda il prodotto in questione all’interno dell’Unione, per desumerne automaticamente che tale società esercita le funzioni di un commissionario. Una conclusione del genere comprometterebbe l’utilità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

48      Secondo la Niko Tube e la NTRP, è evidente che il Tribunale ha preso in considerazione e ha esaminato il complesso degli argomenti del Consiglio e della Commissione, nonché tutte le informazioni di cui disponeva, prima di concludere che le istituzioni erano incorse in un errore manifesto di valutazione in quanto non avevano presentato indizi sufficienti che la Sepco avesse operato come un agente che lavora sulla base di commissioni.

49      Per quanto attiene al quarto motivo del Consiglio e al terzo della Commissione, la Niko Tube e la NTRP ritengono che il Tribunale potesse legittimamente concludere che, applicando l’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base, le istituzioni erano incorse in un errore manifesto di valutazione. In quanto tale, l’adeguamento manteneva o creava un’asimmetria che il Tribunale avrebbe evocato al punto 195 della sentenza impugnata.

 Giudizio della Corte

50      Con i sette motivi della loro impugnazione, le istituzioni dell’Unione rimettono in sostanza in discussione l’applicazione per analogia, ai punti 177‑179 della sentenza impugnata, della giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica», elaborata in materia di calcolo del valore normale, agli adeguamenti del prezzo all’esportazione previsti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nonché la regola relativa all’onere della prova, enunciata al punto 180 della sentenza impugnata, e applicata ai punti 182 e segg. di quest’ultima, secondo cui dette istituzioni, quando ritengono di dover procedere ad un adeguamento, devono produrre prove che attestino l’esistenza del fattore in ragione di cui si effettua l’adeguamento.

51      In proposito occorre anzitutto ricordare che la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione seguono regole distinte e che, pertanto, i costi di vendita, generali ed amministrativi, non devono necessariamente essere trattati nello stesso modo nell’uno e nell’altro caso. Tuttavia, eventuali differenze tra i due valori potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito degli adeguamenti previsti all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, Racc. pag. I‑2069, punti 63, 70 e 73 e del 10 marzo 1992, Minolta Camera/Consiglio, C‑178/87, Racc. pag. I‑1577, punto 12).

52      Al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «[s]econdo la costante giurisprudenza circa il calcolo del valore normale, applicabile però per analogia al calcolo del prezzo all’esportazione, la suddivisione delle attività di produzione e di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può nulla togliere al fatto che si tratta di un’entità economica unica che organizza in tal modo un insieme di attività esercitate, in altri casi, da un’entità che è unica anche da punto di vista giuridico (v., per analogia, sentenza […] del 5 ottobre 1988, 250/85, Brother Industries/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 16; 10 marzo 1992, C‑175/87, Matsushita Electric/Consiglio, Racc. pag. I‑1409, punto 12 e 13 ottobre 1993, C‑104/90, Matsushita Electric Industrial/Consiglio, Racc. pag. I‑4981, punto 9)».

53      La controversia dinanzi al Tribunale riguardava l’adeguamento operato sul prezzo di esportazione in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. A tale riguardo, sia dalla formulazione sia dall’impianto sistematico dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto di differenze relative a fattori che incidono su entrambi i prezzi, quali le commissioni, ossia di differenze nelle commissioni versate per le vendite considerate, e che intaccano pertanto la loro comparabilità, onde garantire che il confronto sia effettuato allo stesso stadio commerciale. Pertanto, la questione di un adeguamento del prezzo all’esportazione, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, richiede, anzitutto, un esame dello stadio commerciale in cui è stato determinato il prezzo d’esportazione.

54      A questo proposito, occorre altresì rilevare che dal testo dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, e in particolare da quanto esso precisa alla lettera i), non emerge alcun elemento che osti all’applicazione della nozione di «entità economica unica» alla determinazione finale del prezzo di esportazione ai fini di un equo confronto ai sensi di tale articolo. Quindi, se un produttore distribuisce i suoi prodotti all’esportazione verso l’Unione avvalendosi di una società, giuridicamente distinta, ma che esso controlla sul piano economico, non sussiste alcun motivo imperativo, di natura giuridica o economica, che impedisca di riconoscere l’esistenza di un’«entità economica unica» tra questi due operatori.

55      È pacifico che la nozione di «entità economica unica» è stata forgiata ai fini della determinazione del valore normale. Giustamente il Tribunale, ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, ha illustrato le specifiche situazioni in cui è legittimo riconoscere l’esistenza di questo genere di entità per il calcolo del valore normale. Tuttavia, da queste considerazioni non è possibile desumere che tale nozione trovi applicazione unicamente nell’ambito del mercato interno dei produttori esportatori. Se, infatti, un produttore distribuisce i propri prodotti avendo come destinazione l’Unione per il tramite di una società giuridicamente distinta ma collocata sotto il suo controllo economico, la necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti tra detto produttore e tale società di vendita milita piuttosto a favore dell’applicazione della nozione di «entità economica unica» per il calcolo del prezzo all’esportazione.

56      Da quanto sopra risulta che il Tribunale ha legittimamente applicato, per analogia, onde determinare il prezzo all’esportazione, la giurisprudenza relativa alla nozione di «entità economica unica», applicabile, in linea di principio, al calcolo del valore normale.

57      Quanto all’onere di dimostrare l’esistenza del fattore in base al quale è stato richiesto o operato l’adeguamento in questione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 180 della sentenza impugnata, che «così come una parte che richieda, ai sensi dell’art. 2, n. 10 del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping […] deve dimostrare che tale domanda è giustificata, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere ad un adeguamento del genere, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare l’esistenza del fattore in considerazione del quale si procede all’adeguamento e determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi».

58      A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, se una parte richiede, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, detta parte deve dimostrare che tale domanda è giustificata (v., in questo senso, sentenze della Corte del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio, 255/84, Racc. pag. 1861, punto 33; Nippon Seiko/Consiglio, 258/84, Racc. pag. 1923, punto 45, e Minebea/Consiglio, 260/84, Racc. pag. 1975, punto 43).

59      Inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non possono essere comparati, si tiene conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

60      Pertanto, in linea con quanto osserva l’avvocato generale al paragrafo 79 delle conclusioni, l’onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere a)‑k), del regolamento di base incombe a colui che intende avvalersene, chiunque esso sia.

61      Così, se un produttore rivendica l’applicazione di un adeguamento (in linea di principio, verso il basso) del valore normale o (logicamente, verso l’alto) dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento. Per converso, come ha dichiarato giustamente il Tribunale, se, come nella specie, il Consiglio e la Commissione ritengono che si debba applicare un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione, in quanto una società di vendita collegata ad un produttore esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, incombe a tali istituzioni fornire quanto meno indizi convergenti atti a dimostrare che sussiste tale presupposto.

62      Al punto 184 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tratto la conclusione che gli elementi addotti dalla Commissione per giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base non erano sufficientemente convincenti e non potevano pertanto essere considerati indizi che consentano di dimostrare l’esistenza del fattore a titolo del quale l’adeguamento era stato operato e di determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Il Consiglio e la Commissione osteggiano tale decisione considerando che il Tribunale abbia ecceduto i limiti del controllo di legittimità.

63      Per costante giurisprudenza della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Racc. pag. I‑7723, punti 40 e 41).

64      Orbene, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli articoli 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v. sentenza del 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, Racc. pag. I‑7051, punto 31).

65      In tal senso, la Corte non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v. sentenza Moser Baer India/Consiglio, cit., punto 32).

66      Dai punti 184‑190 della sentenza impugnata risulta che, in ottemperanza a tale giurisprudenza, il Tribunale ha proceduto al controllo della qualificazione giuridica che il Consiglio e la Commissione hanno attribuito alla situazione della Niko Tube e della NTRP. In tale contesto, esso ha appurato che i tre elementi indicati nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 non costituivano indizi idonei a corroborare l’affermazione di tali istituzioni secondo cui la Sepco integrava le condizioni che consentono di apportare l’adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, per lo meno per quanto attiene ai tubi prodotti dalla NTRP.

67      Pertanto, il Tribunale non ha imposto alle istituzioni alcun onere della prova particolare, oltre a quello di dimostrare che le condizioni per la concessione di siffatto adeguamento erano soddisfatte.

68      Occorre inoltre dichiarare che tale controllo del Tribunale, relativo ai tre elementi indicati nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 e ai pertinenti elementi del fascicolo menzionati al punto 188 della sentenza impugnata, volto a verificare se le istituzioni abbiano prodotto la prova che le funzioni della Sepco erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni per effettuare l’adeguamento in parola, non rappresentava una nuova valutazione dei fatti che sostituisse quella delle istituzioni. Il controllo così effettuato non ha sconfinato nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni nel settore della politica commerciale, giustificato dalla complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che esse devono esaminare, ma si limitava a rilevare se tali elementi fossero idonei ad avvalorare le conclusioni tratte dalle istituzioni.

69      Alla luce di quanto precede, occorre respingere i primi quattro motivi dell’impugnazione principale del Consiglio ed i primi tre motivi di quella della Commissione.

 Sui motivi dal quinto al settimo dell’impugnazione principale del Consiglio e sul quarto motivo dell’impugnazione principale della Commissione

 Argomenti delle parti

70      Il Consiglio solleva tre motivi contro la sentenza impugnata, contestando la conclusione, accolta nella sentenza, secondo cui sarebbero stati violati i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP. Nel quinto motivo, il Consiglio afferma che l’interpretazione degli obblighi d’informazione fornita dal Tribunale è troppo restrittiva. Secondo tale istituzione, per appurare se la comunicazione del fondamento giuridico di un adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sia sufficiente per l’esercizio effettivo dei diritti della difesa di un esportatore, o se sia invece necessario fornire informazioni complementari, occorre tenere unicamente conto delle circostanze della fattispecie, e non decidere in astratto. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto esaminare se, riguardo alle specifiche circostanze della specie, la semplice comunicazione del fondamento giuridico dell’adeguamento fosse sufficiente o meno.

71      Con il sesto motivo, il Consiglio deduce in giudizio che il Tribunale non ha rispettato le condizioni d’applicazione del criterio di cui si è avvalso per appurare se, qualora la comunicazione dei tre elementi indicati nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 non fosse stata tardiva, la Niko Tube e la NTRP avrebbero potuto disporre di «una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso», criterio che consente di chiarire se l’irregolarità procedurale abbia influito sulla capacità di tali parti di tutelare i propri interessi. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto poiché non avrebbe esaminato se, in seguito a tale comunicazione tardiva, la Niko Tube e la NTRP fossero state effettivamente private della possibilità di addurre argomenti o osservazioni che avrebbero potuto far sfociare il procedimento amministrativo in un risultato diverso. Secondo il Consiglio, se il Tribunale avesse osservato le condizioni d’applicazione di tale criterio di valutazione, avrebbe constatato che gli argomenti sollevati dalla Niko Tube e dalla NTRP erano sostanzialmente identici a quelli prodotti nel contesto del procedimento dinanzi alla Commissione prima del ricevimento del fax della Commissione del 26 giugno 2006.

72      Nel settimo motivo, il Consiglio ritiene che la valutazione degli elementi su cui il Tribunale si è basato ai punti 185‑188 della sentenza impugnata per trarre la conclusione che sono stati integrati gli estremi di una violazione dei diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP sia viziata da numerosi errori di diritto, come risulta dall’esame dei primi tre motivi dell’impugnazione. La conclusione che il Tribunale ha raggiunto al punto 209 della sentenza impugnata, secondo cui la Niko Tube e la NTRP «hanno dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi contenuti nella telecopia [della Commissione] del 26 giugno 2006 avrebbe consentito loro di procedere a questa stessa dimostrazione, prima dell’adozione del regolamento [controverso] e, così operando, di suffragare l’affermazione secondo la quale la Commissione non possedeva alcun elemento tangibile che le consentisse di procedere all’adeguamento controverso» è quindi, a sua volta, inficiata da un errore. Parimenti, il ragionamento del Tribunale nasconderebbe una contraddizione, nel senso che esso ha dichiarato l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda le vendite realizzate dalla Niko Tube e dalla NTRP, allorché, ai punti 188 e 189 della sentenza impugnata, esso ha invece ritenuto che queste non avessero dimostrato che la Sepco si trovava sotto il controllo della NTRP. Pertanto, anche se i tre elementi indicati nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 fossero stati trasmessi prima, la Niko Tube e la NTRP non avrebbero potuto ottenere un esito diverso per quanto attiene alle vendite realizzate dalla NTRP per il tramite della Sepco.

73      Con il quarto motivo, la Commissione asserisce che i criteri che il Tribunale ha applicato per approdare alla conclusione che i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP erano stati violati sono eccessivamente rigidi e, pertanto, ingiustificati. Secondo la Commissione, queste ultime sono state pienamente informate, di modo che erano in grado di esercitare i loro diritti della difesa, sulle ragioni precise per cui la Commissione intendeva apportare l’adeguamento in questione. Peraltro, esse avrebbero formulato osservazioni in merito a tale adeguamento in una lettera di data 4 maggio 2006. Il Tribunale confonderebbe la questione di merito della legittimità dell’adeguamento operato con quella del rispetto dei diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP. La circostanza che il Tribunale abbia considerato che è stato applicato un adeguamento in modo illegittimo non implicherebbe che, per questo solo motivo, i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP siano stati violati. Il Tribunale non distinguerebbe i requisiti, in termini di motivazione dell’atto, incombenti alle istituzioni rispettivamente nella fase dell’adozione dell’atto giuridico finale e nella fase del procedimento amministrativo che precede tale adozione. Nella fase dell’adozione dell’atto giuridico finale, la motivazione definitiva dovrebbe essere comunicata ai suoi destinatari e dovrebbe rispettare le disposizioni dell’articolo 253 CE. Nella fase precedente, il requisito consisterebbe solo nell’informare adeguatamente gli operatori affinché possano esercitare i loro diritti della difesa. Pertanto, il Tribunale ha errato nel concludere, in base al fatto che la motivazione era più completa nella fase dell’atto giuridico finale, che le informazioni trasmesse prima della sua adozione abbiano necessariamente impedito agli operatori interessati di esercitare i loro diritti della difesa.

74      La Niko Tube e la NTRP esaminano congiuntamente i tre motivi dedotti dal Consiglio, che corrispondono al quarto motivo della Commissione. Secondo tali parti, il Tribunale ha correttamente deciso che i loro diritti della difesa erano stati violati in quanto esse avrebbero dovuto disporre della possibilità di illustrare il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza del complesso dei fatti e delle circostanze allegati per giustificare l’adeguamento. Esse affermano che tale condizione non viene soddisfatta quando la motivazione della decisione di adeguamento viene comunicata solo al termine del procedimento amministrativo, al punto che, in sostanza, detta comunicazione coincide con la chiusura dello stesso. L’osservanza del principio del diritto ad essere sentiti postula che alle imprese interessate, nel corso del procedimento amministrativo, sia offerta la possibilità di esporre il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti assunti dalla Commissione per corroborare l’esistenza di un’infrazione. Esse sostengono che il sindacato del Tribunale deve vertere unicamente sugli elementi probatori di fatto raccolti nel corso del procedimento amministrativo e che hanno condotto all’adozione della misura oggetto del ricorso di annullamento. Se il sindacato svolto dal Tribunale avesse avuto ad oggetto elementi di fatto diversi da quelli acquisiti durante il procedimento amministrativo, la Niko Tube e la NTRP non sarebbero state poste in condizione di far valere pienamente i loro diritti della difesa nel procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre, se la Niko Tube fosse stata tempestivamente informata dei criteri che le istituzioni avevano effettivamente preso in considerazione nel contesto della loro valutazione, avrebbe potuto effettivamente concentrare i propri argomenti su tali criteri nel corso del procedimento amministrativo, influenzandone così l’esito.

 Giudizio della Corte

75      Il Tribunale ha accolto il sesto motivo della Niko Tube e della NTRP, relativo ad una violazione dei diritti della difesa, nella parte in cui esso riguarda l’adeguamento effettuato in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto, se la Commissione avesse comunicato alla Niko Tube e alla NTRP prima dell’adozione del regolamento controverso gli elementi contenuti nel fax della Commissione del 26 giugno 2006, queste ultime avrebbero potuto sollevare tempestivamente argomenti che non hanno potuto dedurre in giudizio a causa del ritardo della Commissione nel produrre le informazioni in questione. Avrebbero pertanto potuto provvedere meglio alla loro difesa, ed eventualmente ottenere un esito diverso del procedimento amministrativo.

76      Il Tribunale, al punto 64 della sentenza impugnata, richiama giustamente la giurisprudenza della Corte sul rispetto dei diritti della difesa delle parti coinvolte in indagini antidumping. Secondo tale giurisprudenza, le imprese interessate devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova posti dalla Commissione a fondamento delle proprie affermazioni e relativi all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza del 27 giugno 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, C‑49/88, Racc. pag. I‑3187, punto 17).

77      Si deve sottolineare che il rispetto dei diritti della difesa riveste un’importanza capitale in procedimenti quali quelli di specie (v., in questo senso, sentenze Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, cit., punti 15‑17; per analogia, sentenze del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc. pag. I‑8831, punto 55, e 1° ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, Racc. pag. I‑9147, punto 93).

78      In particolare, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può obbligare la Niko Tube e la NTRP a produrre la prova che la decisione della Commissione sarebbe stata differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto tali parti avrebbero potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (v. sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, cit., punto 94 e giurisprudenza citata).

79      Tuttavia, l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista la possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente, ledendo così in concreto i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP (v. sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, cit., punto 107).

80      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che al punto 203 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente dichiarato che la Niko Tube e la NTRP sono state informate solamente con il secondo documento di informazione definitiva del fatto che l’adeguamento operato, relativo alle vendite verso la Comunità per le quali vi fu l’intervento della Sepco, era stato effettuato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base e non ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, come era stato menzionato nel primo documento di informazione definitiva, senza tuttavia che, in tale successivo secondo documento, la Commissione giustificasse il motivo per cui alla fattispecie era applicabile l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) di detto regolamento. È in questo contesto che, con lettera del 4 maggio 2006, la Niko Tube e la NTRP hanno comunicato alla Commissione che incombeva ad essa dimostrare che le attività della Sepco erano analoghe a quelle di un’agente che opera sulla base di commissioni.

81      Orbene, il Tribunale ha accertato che solo con il fax del 26 giugno 2006, ossia un giorno prima dell’adozione del regolamento antidumping controverso, la Commissione ha fornito per la prima volta la motivazione del fatto che, a suo dire, le attività della Sepco erano analoghe a quelle di un commissionario, e che pertanto l’adeguamento operato in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base era fondato. Questa constatazione non è contestata in questa fattispecie.

82      A tale riguardo, la circostanza che il Tribunale, al punto 209 della sentenza impugnata, si basi sulle proprie conclusioni tratte ai punti 185‑188 di detta sentenza, secondo cui i tre elementi del fax della Commissione del 26 giugno 2006 non potevano essere considerati indizi che consentissero di dimostrare, da un lato, che la Sepco esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni e, dall’altro, che la Sepco e la NTRP non rappresentavano un’entità economica unica, non è idonea a mettere in dubbio la constatazione di fatto effettuata dal Tribunale che la Niko Tube e la NTRP sono state informate per la prima volta della motivazione relativa al fondamento giuridico dell’adeguamento in questione solo un giorno prima l’adozione del regolamento antidumping controverso.

83      Come rilevato al punto 78 della presente sentenza, affinché i diritti della difesa siano considerati intaccati basta dimostrare che, in assenza dell’irregolarità procedurale accertata, la Niko Tube e la NTRP avrebbero potuto difendersi più efficacemente.

84      Orbene, in questa fattispecie la Niko Tube e la NTRP sono riuscite a produrre dinanzi al Tribunale argomenti che questo ha giudicato fondati e in base ai quali, ai punti 190 e 243 della sentenza impugnata, ha accolto il capo del quarto motivo, sollevato da tali parti nel ricorso di annullamento, relativo all’esistenza di un errore manifesto del Consiglio nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, pertanto, ha parzialmente annullato il regolamento controverso. Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 209 della sentenza impugnata, tale circostanza dimostra che se gli elementi contenuti nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 fossero stati loro comunicati in precedenza, la Niko Tube e la NTRP avrebbero potuto far valere, dinanzi alle istituzioni, prima dell’adozione del regolamento controverso, gli stessi argomenti che hanno fondato la decisione di annullamento del Tribunale e, in tal modo, avrebbero potuto avvalorare l’asserzione secondo cui la Commissione non era in possesso di alcun elemento tangibile che le consentisse di procedere all’adeguamento controverso.

85      Ai punti 185‑190 della sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il suddetto capo del quarto motivo di annullamento unicamente per quanto riguarda il rapporto tra la Sepco e la NTRP e lo ha respinto limitatamente al rapporto tra la Sepco e la Niko Tube. Tuttavia, se gli elementi in esame fossero stati trasmessi prima del procedimento amministrativo, non sarebbe spettato al Tribunale, bensì al Consiglio ed alla Commissione, valutare il loro impatto su questi due rapporti tenendo conto degli argomenti sollevati a partire da quel momento dalla Niko Tube e dalla NTRP. Pertanto, nonostante le proprie dichiarazioni nel merito ai detti punti 185‑190, il Tribunale ha potuto statuire senza cadere in contraddizione, accogliendo, ai punti 210 e 211 della sentenza impugnata, il sesto motivo sollevato dalla Niko Tube e dalla NTRP in primo grado, che, se la Commissione non avesse commesso l’irregolarità, non solo la NTRP ma anche la Niko Tube avrebbe potuto provvedere meglio alla propria difesa ed, eventualmente, fare in modo che il procedimento amministrativo sfociasse in un risultato diverso.

86      Da quanto finora esposto risulta che la Niko Tube e la NTRP non sono state sentite efficacemente in nessuna fase del procedimento amministrativo in merito ai motivi che esse potevano dedurre in giudizio avverso il previsto adeguamento.

87      Pertanto, occorre respingere i motivi dal quinto al settimo del Consiglio e il quarto motivo della Commissione, che essi fanno valere a sostegno delle loro rispettive impugnazioni, sostenendo che i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP non sono state violati.

88      Di conseguenza, le impugnazioni principali devono essere respinte in toto.

 Sull’impugnazione incidentale

89      A fondamento della loro impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP deducono che il Tribunale ha ingiustamente respinto il primo, il secondo ed il quarto dei motivi da esse sollevati nell’ambito del ricorso di primo grado. A sostegno di tale allegazione, la Niko Tube e la NTRP sollevano tre motivi. Il primo è volto contro la decisione del Tribunale secondo cui il Consiglio non ha individuato il valore normale in base ad un errore manifesto di valutazione e trasgredendo il divieto di discriminazione, in quanto invece, secondo la Niko Tube e la NTRP, in occasione del calcolo del margine di dumping tale istituzione ha tenuto conto di prodotti che essa non fabbricava. Nell’ambito del secondo motivo, la Niko Tube e la NTRP asseriscono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che la determinazione del danno materiale era stata effettuata in conformità all’articolo 3 del regolamento di base. Infine, il terzo motivo della Niko Tube e della NTRP è diretto a contestare la decisione del Tribunale nella parte in cui quest’ultimo ha deciso che la Sepco ha agito per conto della Niko Tube in qualità di agente che opera sulla base di commissioni.

 Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale

 Argomenti delle parti

90      Il primo motivo addotto dalla Niko Tube e dalla NTRP è articolato in cinque capi. Il primo riguarda la violazione del diritto ad essere sentiti. Con il secondo capo, esse lamentano che il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo sindacato giurisdizionale. Il terzo capo è fondato sul fatto che il Tribunale non si sarebbe pronunciato su uno dei motivi fatti valere dalla Niko Tube e dalla NTRP. Nell’ambito del quarto capo di tale motivo, le medesime parti asseriscono che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di valutazione quanto al dovere di diligenza cui è tenuta la Commissione. Secondo il quinto capo, infine, il Tribunale avrebbe snaturato il senso manifesto degli elementi di prova sottopostigli.

91      Nell’ambito del primo capo del loro primo motivo, la Niko Tube e la NTRP affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed ha violato i loro diritti della difesa confermando la fondatezza della decisione delle istituzioni di non escludere, ai fini del calcolo del margine di dumping, dei tubi atomici, ossia prodotti che essa asseriva, comprovandolo con documenti, di non fabbricare. A questo proposito, il Tribunale avrebbe ingiustamente tenuto conto dei nuovi elementi presentati dal Consiglio per la prima volta nel corso del procedimento giudiziario. Pertanto, come affermano la Niko Tube e la NTRP nell’ambito del secondo capo del loro primo motivo, il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti del suo potere di controllo e commesso un errore di diritto accettando che fossero inclusi nel dibattito fatti e spiegazioni supplementari e nuovi forniti dalle istituzioni.

92      Su quest’ultimo punto, la Niko Tube e la NTRP, nel terzo capo del primo motivo, reputano tardive tali spiegazioni ed affermazioni presentate dal Consiglio, in quanto esse non facevano parte del fascicolo costituito nel corso del procedimento amministrativo e, pertanto, per tutelare i diritti della difesa, dovevano essere escluse. Il Tribunale avrebbe preso atto di questo motivo nella relazione d’udienza, ma avrebbe omesso di affrontarlo nella sentenza impugnata.

93      La Niko Tube e la NTRP sostengono inoltre, nell’ambito del quarto capo del loro primo motivo, che il Tribunale ha statuito a torto, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva dato prova di tutta la diligenza richiesta nel contesto del suo esame delle informazioni da esse fornite e relative alla vendita di tali tubi atomici. Infatti, mentre le istituzioni hanno dedotto in giudizio dieci distinti argomenti a fondamento della loro allegazione secondo cui avevano adempiuto il loro dovere di diligenza, il Tribunale ha ritenuto che solamente due di questi potessero effettivamente giustificare una «legittima preoccupazione» da parte loro. Secondo la Niko Tube e la NTRP, la decisione del Tribunale secondo cui le istituzioni hanno ottemperato al loro dovere di diligenza, allorché esso ha altrove accertato che solamente due dei dieci argomenti addotti dalle istituzioni erano fondati, non è basata su una valutazione ragionevole ed è di conseguenza errata ed infondata.

94      Infine, nel contesto del quinto capo del loro primo motivo, la Niko Tube e la NTRP affermano, sempre a proposito delle informazioni che hanno trasmesso alle istituzioni sulla vendita di tubi atomici, che il Tribunale ha errato nel considerare che tali informazioni, fornite nel corso del procedimento amministrativo, abbiano potuto «essere fonte di confusione per gli agenti della Commissione incaricati dell’inchiesta», in quanto questa decisione del Tribunale sarebbe fondata su argomenti irricevibili e, in ogni caso, completamente errati ed infondati, che le istituzioni avrebbero presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale. Ciò premesso, le conclusioni tratte dal Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata, secondo cui il valore normale è stato determinato in modo ragionevole e la Commissione ha rispettato l’obbligo ad essa incombente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, sarebbero manifestamente errate.

95      Per quanto attiene a questi motivi, il Consiglio e la Commissione rilevano che la Niko Tube e la NTRP non hanno dimostrato la sussistenza di alcuna delle cinque censure sollevate contro la conclusione tratta dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui il valore normale era stato determinato in modo ragionevole. Pertanto, secondo tali istituzioni, il primo motivo invocato a fondamento dell’impugnazione incidentale deve essere respinto.

 Giudizio della Corte

96      La Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i loro diritti della difesa in quanto, a loro detta, ai punti 47‑55, 59 e 60 della sentenza impugnata esso ha tenuto conto di elementi nuovi, ossia della nuova motivazione presentata dal Consiglio e dalla Commissione per giustificare il rifiuto di escludere dei tubi atomici dal loro calcolo del valore normale, nonché dei fatti nuovi esposti a sostegno di tale nuova motivazione, che non erano stati comunicati alla Niko Tube e alla NTRP nel corso del procedimento amministrativo.

97      Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, senza che si renda necessario pronunciarsi sul carattere essenziale delle considerazioni relative all’esclusione dei tubi atomici rientranti sotto l’NCP KE4 e sotto la norma tecnica TU 14 3P 197 2001 dal calcolo del valore normale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Niko Tube e dalla NTRP, nelle lettere che esse avevano effettivamente ricevuto il 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento controverso, non era stato loro comunicato alcun nuovo elemento di fatto o di motivazione.

98      La Niko Tube e la NTRP affermano in particolare che il Consiglio e la Commissione, nel contesto del procedimento amministrativo, hanno omesso di prendere in considerazione la circostanza che i tubi atomici non corrispondevano al prodotto in questione, ossia a quello oggetto delle accuse di pratiche di dumping. Esse sostengono che non fabbricavano questo tipo di tubi. Inoltre, il Consiglio e la Commissione non avrebbero dichiarato in nessuna fase del procedimento amministrativo che la lista di acquisto prodotta dalla Niko Tube e dalla NTRP consentisse di invalidare questo argomento. Secondo queste ultime, il fascicolo d’indagine non menziona l’esistenza di un’omessa collaborazione da parte loro nell’individuazione del fornitore, sebbene tale mancanza imputata alla Niko Tube e alla NTRP dalle istituzioni sia stata fatta valere a fondamento della decisione di queste ultime. L’argomento delle istituzioni, per cui esse non erano in grado di accertare se corrispondeva al vero l’affermazione che i tubi atomici non erano fabbricati dalla Niko Tube e dalla NTRP perché tale elemento si basava su nuove informazioni, non può tuttavia essere accolto in quanto, in realtà, tale asserzione della Niko Tube e della NTRP era fondata, secondo queste ultime, su informazioni che esse avevano comunicato precedentemente. La Niko Tube e la NTRP spiegano, in proposito, che il Tribunale stesso, al punto 48 della sentenza impugnata, ha reputato che il questionario che la società di vendita SPIG ha dovuto compilare riguardava unicamente le vendite verso l’Unione e che la lista «DMsales», relativa alle vendite verso il mercato ucraino, è stata fornita solo a titolo meramente volontario.

99      A tale riguardo il Tribunale, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, ha considerato che il fatto che gli elenchi delle vendite della Niko Tube e della NTRP non menzionassero i tubi fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14 3P 197 2001 costituiva, per la Commissione, un indizio del fatto che esse non avevano venduto i detti tubi atomici neanche alla loro società di vendita collegata, ossia la SPIG. Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 46 della sentenza impugnata, che gli elenchi dei costi di produzione della Niko Tube e della NTRP, intitolati «DMcop», e «ECcop», non menzionavano nessuno dei prodotti fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14 3P 197 2001. Il Tribunale ne ha desunto che tali elenchi dimostravano che nessuno dei prodotti ivi menzionati era stato fabbricato dalla Niko Tube e dalla NTRP secondo la norma tecnica TU 14 3P 197 2001. Il Tribunale ha comunque sottolineato, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, che l’elenco delle vendite verso il mercato nazionale, intitolato «DMsales», prodotto dalla SPIG nell’ambito della sua risposta al questionario sottopostole dalla Commissione, faceva tuttavia menzione di sei transazioni aventi ad oggetto tubi atomici rientranti sotto l’NCP KE4, fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14 3P 197 2001 e forniti dalla sola società NTRP.

100    Sebbene dal fascicolo sottoposto al Tribunale fosse emerso che tali sei transazioni riguardavano in realtà il solo mercato ucraino, il Tribunale ne ha dedotto, da un lato, al punto 50 della sentenza impugnata, che la Commissione disponeva comunque di informazioni contraddittorie o, quanto meno, di informazioni la cui validità poteva essere messa in discussione e, dall’altro, al punto 51 di detta sentenza, che la Niko Tube e la NTRP si erano astenute dal dissipare tale dubbio presentando la prova che le sei transazioni in oggetto riguardavano acquisti della SPIG da un fornitore indipendente.

101    I primi due capi di questo motivo, con cui si lamenta la violazione dei diritti della difesa e si allega che il Tribunale si è spinto oltre i limiti del suo sindacato giurisdizionale, sono entrambi fondati sulla premessa che il Tribunale avrebbe dovuto considerare presentati tardivamente i motivi esposti dalle istituzioni dell’Unione, a sostegno del rigetto della domanda della Niko Tube e della NTRP diretta ad escludere i tubi rientranti nell’NCP KE4 dal calcolo del valore normale, poiché tali motivi erano stati presentati per la prima volta dinanzi ad esso e non emergevano dal procedimento amministrativo.

102    A questo riguardo basta rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 182 delle conclusioni, che dai punti 47‑55, 59 e 60 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, ai fini dell’esame dei motivi di annullamento concernenti rispettivamente l’errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di non discriminazione, si è limitato a prendere in considerazione elementi risultanti dai documenti scambiati durante il procedimento amministrativo.

103    In particolare, nel verificare se il Consiglio avesse commesso un manifesto errore di valutazione respingendo la richiesta della Niko Tube e della NTRP di escludere dal calcolo del valore normale e del margine di dumping i tubi atomici rientranti nella NCP KE4 in quanto esse non li fabbricavano, il Tribunale ha tra l’altro esaminato la motivazione di tale rigetto, alla luce, in particolare, del contesto di fatto all’interno del quale tale motivazione era stata adottata. Procedendo in questo modo, il Tribunale ha semplicemente ricollocato nel suo contesto il rigetto di detta richiesta, rilevando che l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG menzionava un solo fornitore di tubi atomici rientranti nella NCP KE4, ossia la NTRP, il che poteva ripercuotersi sull’asserzione secondo cui la Niko Tube e la NTRP non fabbricavano detti tubi. Un contesto siffatto, e in particolare la circostanza, rilevata al punto 50 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie riguardanti la fabbricazione da parte della NTRP di tubi atomici rientranti nella NCP KE4, non poteva certo essere ignorato dalla Niko Tube e dalla NTRP. Il Tribunale, infatti, ha dichiarato, al punto 51 della sentenza impugnata, che queste ultime avevano trasmesso alla Commissione documenti che avevano suscitato tale confusione, vale a dire documenti presentati quali fatture che si presumeva fossero relative alle sei transazioni riguardanti i tubi atomici rientranti nella NCP KE4, che sarebbero stati menzionati a torto nell’elenco delle vendite della SPIG.

104    Da quanto precede risulta che le risposte fornite dal Tribunale ai due motivi sollevati, rispettivamente, ai punti 47‑55, 59 e 60 della sentenza impugnata non si fondano su motivazioni fornite tardivamente dalle istituzioni dell’Unione.

105    Il terzo capo del primo motivo riguarda l’omessa risposta del Tribunale al motivo della Niko Tube e della NTRP con cui queste ultime chiedevano che le spiegazioni e le allegazioni del Consiglio figuranti nel suo controricorso fossero escluse dal dibattimento in quanto considerate tardive e al fine di tutelare i loro diritti della difesa. Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, potendo quindi la motivazione essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi (v. sentenza del 18 dicembre 2008, Coop. de France Bétail e Viande/Commissione, C‑101/07 P e C‑110/07 P, Racc. pag. I‑10193, punto 75).

106    Alla luce delle considerazioni che precedono occorre dichiarare che l’argomento in questione è stato implicitamente respinto dal Tribunale, quando esso ha esaminato e respinto nel merito i motivi di annullamento vertenti, rispettivamente, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione del divieto di discriminazione, che, secondo la tesi della Niko Tube e della NTRP stesse, si fondano su motivi che queste ultime hanno qualificato tardivi.

107    Quanto al quarto capo, relativo all’argomento della Niko Tube e della NTRP secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione respingendo, al punto 55 della sentenza impugnata, il motivo che queste ultime sollevavano relativamente al dovere di diligenza che incombe alle istituzioni quando sono chiamate a determinare il valore normale, la Niko Tube e la NTRP affermano che il compito del Tribunale consisteva nell’esaminare se la Commissione avesse valutato con la dovuta diligenza, e quindi in modo ragionevole, gli elementi probatori di cui disponeva, e non se il modo in cui la Commissione aveva vagliato gli elementi probatori fosse stato coerente.

108    In questo contesto, occorre precisare che stabilire se il Tribunale abbia correttamente concluso da tali fatti che le istituzioni non sono venute meno né al loro dovere di diligenza, né al loro obbligo di motivazione, costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione (sentenza Moser Baer India/Consiglio, cit., punto 34).

109    Va anzitutto osservato al riguardo che il Tribunale non ha presentato un elenco di dieci fattori, bensì ha ricordato, ai punti 33‑37 della sentenza impugnata, i cinque gruppi di motivi che avevano indotto le istituzioni a respingere la richiesta di esclusione dei tubi atomici NCP KE4 dal calcolo del valore normale e del margine di dumping.

110    Al punto 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che la Niko Tube e la NTRP avevano prodotto elementi di prova che dimostravano che esse non fabbricavano i tubi NCP KE4. Tuttavia in seguito il Tribunale ha rilevato, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, che secondo le informazioni presentate dalla SPIG, la NTRP aveva fornito tubi atomici rientranti nella NCP KE4 fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14 3P 197 2001. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Niko Tube e dalla NTRP, il Tribunale non ha dichiarato «infondato», al punto 48 della sentenza impugnata, l’argomento secondo cui la SPIG avrebbe menzionato la NTRP quale unico fornitore di tali tubi. Al contrario, il Tribunale ha dichiarato che la «SPIG (…) non [era] incorsa in alcun errore non facendo menzione (…) di un fornitore diverso dalla NTRP», dato che i tubi in causa risultavano essere stati rivenduti sul mercato ucraino.

111    Inoltre, il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato specificamente su alcuni dei fattori elencati nell’impugnazione incidentale della Niko Tube e della NTRP non può essere interpretato nel senso che esso abbia considerato tali fattori «irrilevanti». Al contrario, il Tribunale ben poteva dichiarare, in base a legittime considerazioni di economia processuale, di non essere tenuto, nel contesto dell’esame di un motivo concernente un errore manifesto di valutazione, che spettava alla Niko Tube ed alla NTRP dimostrare, a rispondere a tutti gli argomenti esposti dalle istituzioni a sostegno delle loro conclusioni, dal momento che alcuni dei motivi esposti erano sufficienti per sostenere tale conclusione.

112    Orbene, le stesse Niko Tube e NTRP ammettono che il Tribunale ha considerato che suscitava «preoccupazioni legittime» il fatto che esse avessero omesso di presentare le prove atte a dimostrare chiaramente che i tubi in questione erano stati acquistati presso un terzo indipendente, e non presso la NTRP, e il fatto che, durante l’ispezione in loco, la Commissione non avesse sollevato la questione dei tubi atomici rientranti nell’NCP KE4 in quanto la Niko Tube e la NTRP non avevano ancora formulato la loro richiesta di esclusione di tali tubi. In sostanza, è sulla base di questi due fattori che il Tribunale ha deciso che le istituzioni non hanno commesso un errore respingendo la domanda della Niko Tube e della NTRP di escludere dal calcolo del valore normale e del margine di dumping i tubi atomici rientranti nella NCP KE4. L’argomento con cui la Niko Tube e la NTRP contestano quest’ultima valutazione e tentano di rimetterla in discussione dinanzi alla Corte rientra in una valutazione di fatto che esula dalla competenza di quest’ultima in sede di impugnazione.

113    Da quanto precede risulta che, sebbene il Tribunale abbia accolto, a fondamento della sua conclusione nel merito, solo due dei fattori sollevati dalle istituzioni dell’Unione, ciò non significa che queste ultime abbiano omesso di esaminare con diligenza e imparzialità tutti gli elementi che erano stati loro comunicati durante il procedimento amministrativo.

114    Quanto al quinto capo del primo motivo, con cui la Niko Tube e la NTRP lamentano che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, la loro risposta al questionario trasmesso dalla Commissione non conteneva dati contraddittori, occorre anzitutto rilevare che quando il Tribunale, al punto 50, ha dichiarato che la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie, esso non si è basato unicamente sulle risposte a tale questionario fornite dalla Niko Tube e dalla NTRP, bensì anche su quelle fornite dalla loro società di vendita collegata, ossia la SPIG. Tale conclusione del Tribunale, infatti, si fonda in particolare sulla constatazione, effettuata ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, secondo cui, in base alle informazioni presentate dalla SPIG, la NTRP aveva fornito tubi atomici rientranti nella NCP KE4 fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14 3P 197 2001. In tal modo, esso non ha snaturato le risposte della Niko Tube e della NTRP al questionario della Commissione.

115    Visto quanto precede, occorre poi dichiarare che il Tribunale non ha snaturato gli elementi probatori del fascicolo neppure quando, al punto 52 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione che la Commissione aveva dato prova di tutta la diligenza richiesta.

116    Infine, quanto all’allegazione della Niko Tube e della NTRP diretta contro la considerazione del Tribunale, figurante al punto 51 della sentenza impugnata, secondo cui l’assenza di traduzione in inglese delle fatture di acquisto della SPIG ha costituito semplicemente un pretesto per dichiarare che la Niko Tube e la NTRP non avevano cercato di dissipare il dubbio della Commissione sulle risposte contraddittorie, occorre rilevare che esse si sono astenute dal riprodurre o allegare le fatture in parola al loro ricorso incidentale onde dimostrare il presunto snaturamento, da parte del Tribunale, di tali documenti, ma si limitano a rinviare la Corte ad un allegato del controricorso del Consiglio, prodotto dinanzi al Tribunale e contenente una copia di detti documenti.

117    In forza della giurisprudenza costante della Corte, secondo cui un asserito snaturamento dei fatti o degli elementi di prova deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3713, punto 54; e del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 67), tali circostanze sono sufficienti per respingere questa censura.

 Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale

118    Il secondo motivo dell’impugnazione incidentale è articolato in nove capi. Il Tribunale, in primo luogo, sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo il secondo motivo sollevato nel ricorso in quanto non avrebbe esaminato se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base era stato violato; in secondo luogo, avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento; in terzo luogo sarebbe incappato in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento; in quarto luogo avrebbe commesso un errore di diritto perché non ha esaminato il complesso dei criteri cui fa riferimento l’articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento; in quinto luogo, avrebbe violato il diritto di essere sentiti; in sesto luogo, si sarebbe spinto oltre i limiti del suo potere di controllo; in settimo luogo, non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione e sarebbe incorso in un errore di valutazione; in ottavo luogo, non avrebbe affrontato il motivo supplementare sollevato dalla Niko Tube e dalla NTRP e, in nono luogo, avrebbe commesso un errore di diritto quando ha verificato le condizioni per l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.

119    A tenore del nono capo del secondo motivo della loro impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP lamentano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto perché ha respinto il motivo tratto dalla violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.

 Argomenti delle parti

120    Con il primo capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale non ha esaminato il loro motivo secondo cui le istituzioni hanno violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. A loro dire, nella fattispecie si è proceduto alla determinazione dell’esistenza di un danno ai sensi di tale disposizione basandosi su elementi probatori lacunosi, considerata l’omessa collaborazione di talune società di produzione e di distribuzione, che quindi non sono state integrate nel campione rappresentativo del settore industriale pertinente dell’Unione in base al quale le istituzioni hanno valutato il danno materiale. Ne risulterebbe che una corretta applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base avrebbe dovuto indurre il Tribunale a dichiarare che, in tali circostanze, il danno materiale non poteva essere legittimamente determinato, tenuto conto dell’assenza di elementi probatori positivi, ai sensi di tale disposizione. A questo riguardo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base essendosi limitato all’esame della conformità dei dati forniti all’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento al fine di capire se tali dati fossero rilevanti per la valutazione del danno. Il Tribunale avrebbe dovuto decidere che le istituzioni erano incorse in un manifesto errore di valutazione quando avevano stabilito il danno materiale in base a dati che non coprivano una quota significativa dell’industria dell’Unione, dato che, se il Tribunale avesse applicato il criterio adeguato, avrebbe constatato che la parte di imprese del settore industriale dell’Unione pertinenti che non aveva cooperato rappresentava il 12% del complesso delle vendite realizzate da tale settore.

121    Con il secondo capo di tale motivo, si afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che una società di produzione collegata a produttori denuncianti non è tenuta, in linea di principio, a cooperare ad un’indagine e che l’esame dei prezzi praticati tra un denunciante e il suo commerciante collegato è sufficiente per stabilire se i risultati conseguiti da tale commerciante sono pertinenti ai fini della determinazione del danno materiale e quindi se quest’ultimo deve depositare una risposta distinta al questionario. Secondo la Niko Tube e la NTRP, l’analisi del Tribunale consentirebbe ad un produttore dell’Unione di scegliere semplicemente quali società del suo gruppo non sosterranno la denuncia e non dovranno fornire dati. In questo contesto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua valutazione dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

122    In forza del terzo capo di detto motivo, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel contesto del controllo di legittimità sull’applicazione da parte del Consiglio e della Commissione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Secondo la Niko Tube e la NTRP, per valutare se le informazioni mancanti «non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise» ai sensi di tale disposizione, occorre esaminare, da un lato, l’effetto dell’omessa collaborazione da parte delle società collegate «in funzione della produzione e delle vendite dei produttori comunitari interessati inclusi nel campione» e, dall’altro, «la portata globale dell’omessa collaborazione in funzione del totale della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria». Nella fattispecie, il Tribunale si sarebbe a torto limitato a esaminare la pertinenza delle conclusioni relative al danno materiale basandosi esclusivamente sull’ampiezza dell’omessa collaborazione delle singole società collegate in rapporto al complesso delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione.

123    Nel quarto capo del medesimo motivo, la Niko Tube e la NTRP affermano, in sostanza, che il Tribunale non ha adeguatamente verificato se l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base dovesse essere applicato, in quanto non avrebbe esaminato, per ogni società, ognuno dei quattro criteri menzionati nel detto articolo. Inoltre, quando il Tribunale ha controllato se nella fattispecie tali quattro criteri fossero rispettati, si sarebbe concentrato unicamente su due criteri che consentono di accertare il danno, ossia i dati relativi alle vendite e, in certa misura, i dati sulla produzione. Orbene, le disposizioni che riguardano il danno prevedrebbero quindici indizi di danno, che dovrebbero essere tutti presi in considerazione nell’analisi del danno. Pertanto, le conclusioni del Tribunale in merito alla collaborazione dei produttori rientranti nel campione, e quindi in merito alla determinazione del danno nel regolamento controverso, così come espresse ai punti 97‑108 e 112 della sentenza impugnata, sarebbero errate.

124    Il quinto capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale allega che il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP in quanto, da una parte, ha fondato la sua sentenza su fatti e spiegazioni che non erano stati loro comunicati nel corso del procedimento amministrativo e in merito ai quali esse non hanno avuto occasione di formulare osservazioni e, dall’altra, ha dichiarato dimostrati taluni fatti la cui esistenza non poteva essere dedotta dai documenti versati al fascicolo sottoposto alla sua valutazione.

125    Secondo il sesto capo di tale motivo, il Tribunale si è spinto oltre i limiti del suo sindacato. Nella fattispecie, il Tribunale, ingiustamente, avrebbe consentito alle istituzioni di presentare dichiarazioni di fatto e spiegazioni supplementari ed inedite, poi avrebbe esercitato un nuovo controllo su un fascicolo costituito ex novo.

126    Ai termini del settimo capo del secondo motivo del ricorso incidentale, la Niko Tube e la NTRP lamentano che il Tribunale non ha motivato adeguatamente la propria decisione, in quanto non ha congruamente giustificato per quale motivo abbia preso in considerazione taluni dati numerici piuttosto che altri, come, in particolare, quelli prodotti dalla Niko Tube e dalla NTRP.

127    L’ottavo capo di tale motivo è diretto a far valere che il Tribunale non ha risposto al motivo della Niko Tube e della NTRP secondo cui le spiegazioni e le allegazioni del Consiglio, che figuravano nel controricorso relativamente al secondo motivo sollevato nel ricorso, non erano dimostrate dal fascicolo dell’indagine, sicché tale istituzione aveva violato i loro diritti della difesa.

128    Secondo il nono capo di detto motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel contesto del controllo di legittimità dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base. Il Tribunale avrebbe infatti ingiustamente tratto la conclusione, ai punti 101, 107 e 108 della sentenza impugnata, che, nonostante la mancata risposta delle società Productos Tubulares, Tenaris West Afrika e VMOG Regno Unito al questionario che il Consiglio aveva loro sottoposto, quest’ultimo non aveva commesso un manifesto errore di valutazione. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di esaminare se i riassunti non riservati dei dati riservati forniti dalle società VMOG Germania, Acecsa e Almesa nonché da varie società Dalmine, avessero procurato alla Niko Tube e alla NTRP, nel corso del procedimento amministrativo, una «conoscenza sufficiente del contenuto essenziale» dei dati in questione. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto in quanto non avrebbe rispettato la lettera chiara e univoca dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, né esaminato se i dati sulla produzione e sulle vendite dei singoli produttori che non hanno collaborato, illegittimamente esclusi dal fascicolo non riservato da parte del Consiglio e dalla Commissione, potessero essere verificati presso altre fonti adeguate. Se invece il Tribunale avesse provveduto a tale verifica, avrebbe infatti constatato che alla Niko Tube ed alla NTRP non era nota alcuna fonte appropriata e che, pertanto, era inopportuno basarsi su dati non riservati, presi erroneamente in considerazione, poiché ciò implicava una lesione diretta ed ingiustificata dei diritti della difesa di tali società. Peraltro, per chiarire se una divulgazione adeguata delle informazioni avrebbe potuto implicare un esito differente del procedimento amministrativo occorreva mettersi nell’ottica della parte che ha subito la violazione dei propri diritti della difesa, considerando che tale parte avrebbe potuto essere in grado di presentare osservazioni sulla effettiva sussistenza o sulla pertinenza delle informazioni in parola qualora esse fossero state comunicate come avrebbero dovuto.

129    Secondo il Consiglio, con il primo capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale la Niko Tube e la NTRP asseriscono che il Tribunale non ha esaminato la loro allegazione relativa alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. A suo avviso, il Tribunale, una volta giunto alla conclusione che le istituzioni hanno rispettato l’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento, ha continuato la propria analisi esaminando se le mancate risposte al questionario trasmesso dalle istituzioni a diverse società appartenenti a tale settore industriale dell’Unione abbiano inciso, nel complesso, sul calcolo del margine di pregiudizio, ed ha concluso in senso negativo. Di conseguenza, la Niko Tube e la NTRP non potrebbero sostenere che il Tribunale ha limitato il suo sindacato all’esame dell’osservanza, da parte delle istituzioni, dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base e non ha tenuto conto dell’influenza sulla determinazione del danno delle mancate risposte al questionario.

130    Il Consiglio fa inoltre valere che le istituzioni hanno interpellato tutti i produttori dell’Unione. Il fatto che talune società collegate non abbiano trasmesso la loro risposta al questionario non inciderebbe né sui dati relativi a ciascun produttore dell’Unione né suoi dati inerenti l’industria dell’Unione nel complesso.

131    Il Consiglio reputa irricevibile l’argomento della Niko Tube e della NTRP secondo cui la determinazione del danno materiale non era suffragata da elementi di prova positivi e la conclusione di fatto del Tribunale era errata a causa delle informazioni mancanti relative a vendite che rappresentavano il 10% delle vendite totali dell’industria dell’Unione. Il Consiglio ritiene che la Niko Tube e la NTRP non dimostrino che il Tribunale ha manifestamente snaturato gli elementi probatori di cui disponeva, in quanto tali parti non indicano con precisione gli elementi probatori asseritamente snaturati né l’errore di valutazione che ha comportato tale snaturamento.

132    Quanto al secondo capo del secondo motivo della Niko Tube e della NTRP, il Consiglio precisa che il Tribunale ha dichiarato che se una società non sosteneva una denuncia «i dati che la riguardavano non dovevano, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione dell’industria [dell’Unione] a meno che tale omissione non falsasse tale analisi». Pertanto, secondo il Consiglio, la Niko Tube e la NTRP affermano a torto che l’analisi del Tribunale consentirebbe ad un produttore dell’Unione di scegliere semplicemente quali società del suo gruppo «non sosterranno la denuncia e non dovranno fornire dati».

133    Nel terzo capo del secondo motivo, il Consiglio risponde che tale articolo conferisce alle istituzioni dell’Unione un ampio potere discrezionale e non postula che queste ultime esprimano, in ogni caso, «l’effetto» o «la portata» dell’omessa collaborazione «in funzione» delle vendite e della produzione del produttore interessato considerato nel campione o nel complesso di tale settore industriale dell’Unione.

134    Al quarto capo del secondo motivo, il Consiglio ricorda che il paragrafo 3 dell’articolo 18 del regolamento di base non può essere letto in modo isolato, ma deve essere considerato in combinato disposto con il paragrafo 1 di detto articolo, che stabilisce le condizioni in presenza delle quali le istituzioni sono autorizzate a non tener conto di talune informazioni. Alla luce della conclusione del Tribunale secondo cui le informazioni mancanti riguardavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria dell’Unione e che il tasso del dazio antidumping era fondato sul margine di dumping, che era nettamente inferiore al margine di pregiudizio, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha legittimamente statuito che tale istituzione non aveva commesso alcun manifesto errore di valutazione reputando che le informazioni mancanti non avessero falsato la determinazione del pregiudizio e che esso non aveva violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 5‑7, del regolamento di base.

135    Replicando al quinto capo del secondo motivo, il Consiglio afferma che tali asserzioni si fondano su un’errata lettura da parte della Niko Tube e della NTRP del rapporto tra l’indagine amministrativa ed il sindacato giurisdizionale. I fatti e le spiegazioni elencati al punto 158 dell’impugnazione incidentale sarebbero inoltre tutti fondati su elementi probatori assunti nel corso dell’indagine amministrativa. Infine, la censura riguardante la presunta carenza di informazione in occasione dell’indagine sarebbe già stata esaminata e respinta dal Tribunale nel corso del procedimento amministrativo e la Niko Tube e la NTRP non farebbero riferimento ad alcun errore di diritto che infici tali conclusioni. Queste ultime, infatti, contesterebbero in realtà la conclusione di fatto del Tribunale, il che significa che dovrebbero dimostrare che il Tribunale ha snaturato gli elementi probatori di cui disponeva e, pertanto, esse dovrebbero indicare con precisione gli elementi asseritamente snaturati. Le affermazioni di cui al punto 189 dell’impugnazione incidentale non sarebbero suffragate da alcun elemento e, dunque, sarebbero irricevibili.

136    Secondo il Consiglio, il sesto capo, a termini del quale il Tribunale si sarebbe spinto oltre le proprie competenze, eccedendo i limiti del sindacato giurisdizionale, corrisponde al secondo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale ed è altrettanto irricevibile.

137    Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del settimo capo del secondo motivo della Niko Tube e della NTRP, nel cui contesto queste ultime lamentano che il Tribunale ha motivato in modo insufficiente la sua sentenza ed è incorso in un errore di valutazione, in quanto, da un lato, l’argomento presentato nell’ambito di tale settimo capo difetta del grado di precisione richiesto in un’impugnazione e, dall’altro, in quanto, stante che la Niko Tube e la NTRP contestano considerazioni di fatto del Tribunale, esse devono dimostrare che quest’ultimo ha snaturato gli elementi probatori di cui disponeva, e quindi precisare quelli che sarebbero stati snaturati. Inoltre, il Tribunale non sarebbe tenuto a rispondere a ciascuno degli argomenti addotti dalle parti nel corso del procedimento, soprattutto quando l’argomento è implicitamente respinto dalle sue conclusioni.

138    Alla censura sollevata dalla Niko Tube e dalla NTRP con l’ottava parte del loro secondo motivo, secondo cui il Tribunale non si è pronunciato su un loro motivo supplementare, il Consiglio controbatte che sebbene tale motivo non sia stato sollevato, il Tribunale ha tuttavia esaminato se si fosse verificata una violazione dei diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP in proposito, concludendo giustamente che così non è stato.

139    Il Consiglio sostiene infine che gli argomenti che la Niko Tube e la NTRP hanno sviluppato nel nono capo del loro motivo, secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’ambito del controllo di legittimità dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, sono parzialmente irricevibili e, in ogni caso, privi di fondamento. Il Consiglio osserva che le conclusioni tratte ai punti 101, 107 e 108 della sentenza impugnata non sono errate e, più precisamente, non sono fondate su una motivazione e su elementi probatori tardivi. L’argomento con cui ci si duole che il Tribunale non abbia esaminato se i riassunti non riservati delle risposte al questionario di varie società fossero sufficienti costituirebbe un motivo nuovo e, pertanto, sarebbe irricevibile.

140    Secondo il Consiglio, la tesi che il Tribunale ha violato l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base è irricevibile, perché la Niko Tube e la NTRP non precisano con chiarezza gli elementi della sentenza che contestano. Ad ogni modo, sarebbe la portata dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, come interpretata da tali parti, a essere giuridicamente errata. Per il Consiglio, i termini «possono essere disattese» significano chiaramente che le istituzioni non sono tenute a disattendere informazioni per le quali nessuna informazione riservata è stata trasmessa o informazioni per le quali una domanda di trattamento riservato non è stata considerata giustificata. Al contrario, a suo avviso esse dispongono di un ampio potere discrezionale in proposito, per cui una parte può domandare l’annullamento di una misura antidumping perché la Commissione ha preso in considerazione informazioni riservate solo se tale parte può dimostrare che, così facendo, è stata cagionata una violazione dei suoi diritti della difesa.

141    L’argomento conclusivo, secondo cui il Tribunale, in questo capo, ha applicato male il criterio in base al quale gli spetta giudicare se la divulgazione delle informazioni potesse condurre ad un esito diverso, secondo il Consiglio è infondato. Quest’ultimo ritiene che un’irregolarità procedurale possa comportare l’annullamento di una misura unicamente quando sussiste la possibilità che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento amministrativo possa sfociare in un diverso risultato, di modo che tale irregolarità ha quindi effettivamente leso i diritti della difesa del denunciante. Al riguardo, nella fattispecie non sarebbe pertanto sufficiente che la Niko Tube e la NTRP dichiarino, in modo astratto e generico, che avrebbero potuto presentare nuovi argomenti se avessero ricevuto tali riassunti nel corso dell’indagine amministrativa.

142    La Commissione sostiene la posizione del Consiglio. In particolare, nel contesto del primo capo del secondo motivo sollevato dalla Niko Tube e dalla NTRP, in merito al presunto rifiuto di esaminare una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione afferma che il Tribunale non si è limitato a controllare se il regolamento controverso è conforme all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. A suo avviso, il Tribunale ha preso in considerazione l’impatto sulla determinazione del pregiudizio prodotto dalla mancata risposta al questionario da parte delle società collegate. Inoltre, sebbene la Niko Tube e la NTRP suggeriscano che la circostanza che talune società collegate non abbiano risposto al questionario ha sortito l’effetto di escludere «un’ampia porzione» di tale settore industriale dell’Unione dall’esame del pregiudizio, secondo la Commissione tale circostanza non ha inciso né sui dati relativi ai singoli produttori né su quelli riguardanti tale settore industriale dell’Unione. Peraltro, l’argomento con cui si accusa il Tribunale di non aver applicato il criterio corretto, in quanto esso non ha tenuto conto dell’assenza di dati relativi al 12% delle vendite dell’industria dell’Unione, secondo la Commissione è irricevibile. Per essa, la Niko Tube e la NTRP non hanno dimostrato che il Tribunale ha snaturato palesemente gli elementi probatori prodotti e non hanno neppure provato l’errore di valutazione che ha condotto a tale presunto snaturamento. Inoltre, la distinzione operata tra l’«industria comunitaria» ed i «produttori comunitari denuncianti» sarebbe infondata in quanto i termini «industria comunitaria» farebbero riferimento all’industria comunitaria come definita al punto 140 del regolamento controverso, ossia ai produttori comunitari denuncianti.

143    La Commissione ricorda che, con il terzo capo del secondo motivo, la Niko Tube e la NTRP asseriscono che, per valutare se le informazioni mancanti siano tali da provocare «eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, occorre esaminare due aspetti, ossia, da un lato, l’effetto del rifiuto di collaborare da parte di società collegate in «funzione della produzione e delle vendite del produttore comunitario incluso nel campione» e, dall’altro, la «portata complessiva dell’omessa collaborazione in funzione della produzione e delle vendite totali dell’industria comunitaria». Secondo la Commissione, l’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento riconosce alle istituzioni un’ampia discrezionalità quando esse valutano se informazioni incomplete gli consentano comunque di pervenire a conclusioni sufficientemente precise. La Niko Tube e la NTRP non spiegano perché, nella fattispecie, il Tribunale avrebbe dovuto valutare le informazioni mancanti in funzione della produzione e delle vendite totali di tale settore industriale dell’Unione. Il loro unico argomento relativo alla ragione per cui occorrerebbe comparare i dati mancanti al volume delle vendite e della produzione del produttore collegato sarebbe che il Tribunale ha operato siffatto confronto solo per la società Acecsa. Secondo la Commissione, tuttavia, ciò non significa che il Tribunale, non avendo proceduto alla medesima analisi per le altre società, abbia commesso un errore di diritto.

144    La Commissione ritiene che il quarto capo del secondo motivo, tratto dal presunto rifiuto di esaminare tutti i criteri menzionati all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, sia infondato. A sua detta, la Niko Tube e la NTRP non hanno prodotto la prova che l’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento obblighi le istituzioni a respingere informazioni incomplete se la società non ha agito con la migliore diligenza. Quanto all’incidenza delle informazioni mancanti sulla determinazione del pregiudizio, per la Commissione la Niko Tube e la NTRP non hanno ancora dimostrato che le informazioni mancanti producevano un impatto su altri fattori rilevanti relativi al pregiudizio, di modo che la determinazione del pregiudizio effettuata dalle istituzioni è risultata viziata. La Commissione rammenta, in particolare, che i dati sulla società VMOG Germania figuravano nella risposta al questionario della V & M Germania.

 Giudizio della Corte

145    Il secondo motivo dell’impugnazione incidentale riguarda i punti della motivazione della sentenza impugnata concernenti le conseguenze dell’assenza di risposte al questionario inviato dalla Commissione a società collegate ai produttori dell’Unione. Esso è suddiviso in nove capi. Otto di questi sono diretti contro i punti 88‑112 della sentenza impugnata, vale a dire contro la motivazione di tale sentenza figurante sotto il titolo «violazione dell’articolo 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base». Il nono capo è diretto contro l’esame che il Tribunale ha effettuato ai punti 130‑135 della sentenza impugnata in merito alla violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base.

146    Occorre esaminare congiuntamente gli otto capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, che riguardano errori di diritto che hanno inficiato l’esame del motivo della Niko Tube e della NTRP tratto dalla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5‑7, del regolamento di base e riguardante la determinazione dell’esistenza di un danno materiale.

147    Va ricordato che nella fattispecie il tasso del dazio antidumping imposto alla Niko Tube e alla NTRP è stato determinato in funzione del loro margine di dumping, ossia il 25,7%, e non sul margine di pregiudizio del 57%, dato che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base sancisce la regola del dazio minimo e che detto margine di pregiudizio era più elevato rispetto al margine di dumping. Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, anche se il margine del pregiudizio fosse stato fondato sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori dell’Unione alle società VMOG Regno Unito, e Productos Tubulares nonché delle società collegate alla Dalmine, le vendite a tali società avrebbero rappresentato al massimo il 10% delle vendite totali di tale settore industriale dell’Unione. Sarebbe stato pertanto necessario che i prezzi di vendita praticati da tali società collegate fossero stati totalmente sproporzionati rispetto a quelli delle altre vendite prese in considerazione nell’ambito del calcolo del margine di pregiudizio affinché quest’ultimo fosse riportato a un livello inferiore a quello del margine di dumping. Pertanto, al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori dell’Unione non avesse falsato né la determinazione del pregiudizio, né il calcolo del margine di pregiudizio e non avesse violato l’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 5‑7, del regolamento di base.

148    Con il primo capo del presente motivo, la Niko Tube e la NTRP affermano, in sostanza, che il Tribunale non ha esaminato correttamente il motivo esposto in primo grado, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, giacché ha subordinato detta violazione all’osservanza dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento richiederebbe che la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio si fondi su elementi probatori positivi. Orbene, secondo la Niko Tube e la NTRP, se il Tribunale avesse applicato il criterio adeguato ed esaminato la portata dei dati mancanti a causa dell’omessa collaborazione da parte dell’industria dell’Unione nella fattispecie, avrebbe constatato che la determinazione del pregiudizio materiale non era corroborata da elementi probatori positivi. Secondo le medesime parti, altri indizi consentono di ritenere che il livello generale dell’omessa collaborazione sia più vicino al 20%.

149    Dal punto 89 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, per controbattere agli argomenti sollevati in proposito in primo grado dalla Niko Tube e dalla NTRP, ha esaminato se la circostanza che le società collegate ai produttori comunitari ripresi nel campione non avessero depositato risposte al questionario implicasse, da parte di tali produttori, un’omessa collaborazione che ha falsato l’analisi del pregiudizio, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 5‑7 del regolamento di base.

150    Il Tribunale ha giustamente osservato, al punto 90 della sentenza impugnata, che dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base risulta che informazioni presentate sotto altra forma o nell’ambito di un documento diverso dalla risposta al questionario della Commissione non debbono essere ignorate qualora le quattro condizioni enumerate da tale articolo siano soddisfatte. Al punto 91 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi statuito che, quando una parte ha omesso di presentare una risposta al questionario, ma ha fornito elementi di informazione nell’ambito di un altro documento, non può essere rimproverata alcuna omissione di collaborazione se, in primo luogo, le eventuali insufficienze non rendono eccessivamente difficile pervenire a conclusioni ragionevolmente corrette; in secondo luogo, le informazioni vengono fornite tempestivamente; in terzo luogo, esse sono controllabili e, in quarto luogo, la parte ha agito con la migliore diligenza.

151    Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha statuito correttamente, al punto 92 della sentenza impugnata, che un produttore dell’Unione incluso nel campione non può essere considerato non collaborante se le lacune nella produzione dei dati, dovute al mancato deposito della risposta al questionario della Commissione da parte di una società collegata a tale produttore, non hanno prodotto un impatto significativo sullo svolgimento dell’indagine.

152    Se ne evince che il Tribunale non si è reso colpevole della violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base lamentata dalla Niko Tube e dalla NTRP nel contesto del primo capo di questo motivo dell’impugnazione, in particolare laddove, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso che i dati relativi ad un produttore di questo tipo non dovevano essere automaticamente esclusi da quelli presi in considerazione per calcolare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Pertanto, il primo capo di questo motivo deve essere respinto.

153    Prima di affrontare gli altri capi di questo motivo, occorre rilevare che, al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, per quanto riguarda il margine del pregiudizio, che «in forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento di base, che pone la regola del dazio minimo, il margine di pregiudizio è utilizzato per stabilire il tasso del dazio antidumping solo qualora il margine di dumping sia più elevato [di tale primo margine]. Nella specie il tasso del dazio antidumping imposto [alla Niko Tube e alla NTRP] era basato sul margine di dumping [di queste ultime], e cioè 25,7% e non sul margine del pregiudizio del 57%».

154    Il Tribunale ha poi proseguito osservando che «[a]mmesso che il margine del pregiudizio fosse stato fondato sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori comunitari nei confronti della VMOG Regno Unito, della Productos Tubulares e delle società collegate alla Dalmine, le vendite a tali società rappresentavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria comunitaria. Sarebbe stato pertanto necessario, come rilevato dal Consiglio, che i prezzi di vendita praticati da tali società collegate fossero [totalmente] sproporzionati rispetto a quelli delle altre vendite prese in considerazione nell’ambito del calcolo del margine del pregiudizio affinché quest’ultimo fosse riportato a un livello inferiore a quello del margine di dumping».

155    Queste constatazioni del Tribunale sono fondate e, d’altronde, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 256 delle conclusioni, la Niko Tube e la NTRP non sollevano alcun errore di diritto che intacchi il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata.

156    Orbene, come rilevato ancora una volta dall’avvocato generale, al paragrafo 254 delle sue conclusioni, solo se tale analisi fosse inficiata da un errore di diritto le altre censure dirette contro le valutazioni del Tribunale relative alla determinazione del pregiudizio potrebbero avere effetto. Occorre aggiungere in proposito che il Tribunale ha inoltre statuito, al punto 102 della sentenza impugnata, che gli acquisti del prodotto in oggetto da parte della Acecsa non rappresentavano più dell’1% del totale delle vendite dei produttori comunitari e, ai punti 98 e 103, rispettivamente, che le cifre sulle vendite e sulla produzione della VMOG Germania nonché sul volume delle vendite dell’Almesa erano già prese in considerazione nelle informazioni fornite dalla V & M Germania e dalla Tubos Reunidos SA, rispettivamente.

157    Quindi, i capi dal secondo al sesto di questo motivo vertono sul rigetto, da parte del Tribunale, dei motivi sollevati dalla Niko Tube e dalla NTRP in primo grado che riguardavano esclusivamente il trattamento dei dati relativi alle società collegate cui il Tribunale fa esplicitamente riferimento al punto 111 della sentenza impugnata, o ad una delle tre società collegate menzionate al punto precedente di questa sentenza. Orbene, sono proprio queste società, ciascuna delle quali è collegata a un altro produttore europeo, ad essere indicate, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, come quelle che non hanno depositato la risposta al questionario della Commissione, o comunque che non lo hanno fatto tempestivamente.

158    È giocoforza constatare, pertanto, che anche se i motivi sviluppati dalla Niko Tube e dalla NTRP nel contesto dei capi dal secondo al sesto di questo motivo fossero dichiarati fondati, tale decisione vizierebbe il dispositivo della sentenza impugnata e comporterebbe quindi l’annullamento di tale sentenza solo nei limiti in cui essa rimettesse in discussione le motivazioni del Tribunale, esposte ai punti 98, 102, 103 e 111 di detta sentenza, relative al carattere marginale, o integrato nei dati presentati alla Commissione dalle società capogruppo delle società collegate in questione, delle transazioni relative al prodotto in oggetto realizzate da queste ultime e rispetto a cui non è contestabile né contestato che tali transazioni non hanno prodotto un’influenza determinante sul calcolo del tasso del dazio antidumping. Se ne evince che il secondo motivo dell’impugnazione incidentale, ammesso che sia fondato anche su uno solo dei capi dal secondo al sesto, non può comunque comportare l’annullamento della sentenza impugnata, ed è di conseguenza inconferente. Occorre dunque respingerlo per quanto attiene a ciascuno dei capi dal secondo al sesto.

159    Con il settimo capo del presente motivo, la Niko Tube e la NTRP addebitano al Tribunale un difetto di motivazione ed un errore di valutazione giacché, a fondamento della sua decisione, egli avrebbe posto talune prove piuttosto che altre, senza dar ragione delle sue scelte. Il Tribunale avrebbe inoltre travisato gli elementi probatori che la Niko Tube e la NTRP hanno prodotto per avvalorare la loro posizione.

160    In proposito, occorre ricordare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia sull’impugnazione, sostituire la propria valutazione degli elementi probatori a quella che ne ha fatto il Tribunale. In questo contesto, non compete alla Corte criticare le scelte effettuate dal Tribunale nell’ambito di tale esame, in particolare quando esso ha deciso di avvalersi di taluni elementi probatori soggetti alla sua valutazione e di respingerne altri, salvo constatare che esso ha snaturato detti elementi probatori non riconoscendo l’affidamento che il loro contenuto merita. Tale situazione non si verifica poiché, nel contesto di questo capo del presente motivo, la Niko Tube e la NTRP addebitano al Tribunale unicamente di aver effettuato scelte arbitrarie tra prove asseritamente contraddittorie, ma non sostengono che le constatazioni in esame sono in contrasto con le prove su cui il Tribunale ha fondato la sua decisione.

161    Per quanto concerne la censura relativa alla carenza di motivazione, la Corte non deve esigere dal Tribunale che esso motivi ciascuna delle sue scelte quando, a fondamento della sua decisione, esso pone un elemento probatorio piuttosto che un altro. Decidere diversamente significherebbe, ancora una volta, che la Corte sostituisce la sua valutazione di tali elementi a quella effettuata dal Tribunale, il che non rientra nella sua potestà. Da quanto precede risulta che, quanto al suo settimo capo, il secondo motivo dell’impugnazione incidentale deve essere respinto.

162    Con l’ottavo capo del presente motivo, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale non ha affrontato il motivo supplementare che esse avevano sollevato dinanzi a tale giudice, relativo alla violazione dei diritti della difesa. Tuttavia, dai punti 55 e 56 della replica della Niko Tube e della NTRP, in primo grado, si desume che l’argomento sollevato dinanzi al Tribunale verteva sull’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, e non su una violazione dei diritti della difesa.

163    Orbene, con il nono capo del presente motivo, la Niko Tube e la NTRP sollevano ulteriori censure che derivano direttamente dalla presunta violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, ossia, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe basato su conclusioni errate, in quanto fondate su una motivazione e su elementi probatori tardivi; in secondo luogo, che esso non avrebbe esaminato se i riassunti non riservati delle risposte al questionario di varie società fossero sufficienti e, in terzo luogo, che esso avrebbe interpretato in modo errato detto articolo 19, paragrafo 3, in quanto, da un lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che alcune informazioni, deliberatamente, non erano state comunicate e, dall’altro, la Niko Tube e la NTRP avrebbero potuto conseguire un risultato più favorevole nel procedimento amministrativo se avessero ricevuto le informazioni riservate in parola.

164    Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni di natura riservata oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. Il paragrafo 2 di tale disposizione prevede in particolare che alle parti interessate che comunicano informazioni riservate venga chiesto di presentare un riassunto non riservato. Secondo il paragrafo 3 di questo articolo, se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

165    In questa fattispecie, il Tribunale ha dichiarato, al punto 130 della sentenza impugnata, che la formulazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base prevede per la Commissione solo una mera facoltà di escludere un’informazione riservata di cui non è disponibile alcun riassunto non riservato. Al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che l’uso da parte della Commissione di informazioni di cui non è stato fornito alcun riassunto non riservato può essere invocato dalle parti di un procedimento antidumping come motivo di annullamento di una misura antidumping solo se esse possono dimostrare che l’uso di tali informazioni ha costituito una violazione dei loro diritti di difesa.

166    Ai punti 132‑135 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto da tali considerazioni che, comunque, la divulgazione alla Niko Tube e alla NTRP delle versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006, non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato, dato che tali informazioni non producevano alcun effetto sulla determinazione del pregiudizio.

167    Occorre anzitutto rilevare che laddove la Niko Tube e la NTRP fanno riferimento al presunto carattere tardivo del ragionamento e delle prove su cui il Tribunale si è basato, al punto 135 della sentenza impugnata, rinviando ai punti 101, 107 e 108 di quest’ultima, esse si limitano a ricordare di aver contestato le asserzioni fatte in tali punti in altre parti della loro impugnazione, senza sollevare nel presente contesto una censura autonoma.

168    La Niko Tube e la NTRP addebitano, in primo luogo, al Tribunale di non avere verificato, nell’elenco dei documenti indicati al punto 132 della sentenza impugnata, e dei quali quest’ultimo ha constatato che erano stati predisposti riassunti non riservati, se tali riassunti avrebbero loro consentito di ottenere una conoscenza sufficiente del contenuto essenziale del documento o dei documenti in questione.

169    Orbene, come ha fatto valere la Commissione nella sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, tale argomento non può essere ricollegato al motivo esposto in primo grado, che verteva semplicemente sull’inammissibilità di detti documenti come elementi di prova, in quanto essi contenevano informazioni riservate di cui non era stato predisposto alcun riassunto riservato. Non spettava quindi al Tribunale, dopo avere constatato che erano stati predisposti riassunti non riservati a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, controllare il contenuto di ciascuno di tali documenti. Pertanto, tale argomento non può essere accolto nel contesto di questa impugnazione.

170    In secondo luogo, la Niko Tube e la NTRP affermano, sostanzialmente, che il Tribunale non ha esaminato la reale censura della violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, ma si è limitato a valutare se l’uso da parte della Commissione dei dati riservati elencati al punto 133 della sentenza impugnata, senza che ne esistessero versioni non riservate, abbia costituito una violazione dei loro diritti della difesa.

171    Occorre infatti ricordare che l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base disciplina i rapporti tra la parte interessata che fornisce informazioni riservate senza essere disposta ad autorizzarne la divulgazione, nemmeno in termini sintetici, e l’istituzione incaricata dell’inchiesta antidumping, la quale può decidere che le informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Orbene, poiché l’istituzione incaricata dell’inchiesta ha deciso che le informazioni in questione potevano essere utilizzate, cosa che in effetti le è consentita dal regolamento di base, rimane proprio la questione, per quanto riguarda le altre parti interessate che partecipano all’inchiesta, se tale uso possa ledere i loro diritti della difesa.

172    Sebbene, come osserva l’avvocato generale al paragrafo 293 delle conclusioni, il Tribunale non abbia formalmente riqualificato il motivo dedotto dalla Niko Tube e dalla NTRP in primo grado, relativo alla violazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, come vertente, in realtà, sulla violazione dei diritti della difesa, tali società non possono tuttavia addebitargli di non averlo fatto. Verificando, ai punti 133‑135 della sentenza impugnata, se l’uso da parte della Commissione dei dati riservati elencati al punto 133 della sentenza impugnata, senza che esistessero versioni non riservate, abbia comportato una violazione dei diritti della difesa, il Tribunale, come gli competeva, ha interpretato detto motivo di annullamento in modo da attribuirgli un senso.

173    In terzo luogo, la Niko Tube e la NTRP affermano che il Tribunale non poteva concludere, come secondo loro ha invece fatto al punto 135 della sentenza impugnata, che la divulgazione a tali società di versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006, concernente la società Tenaris West Africa, non aveva alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato.

174    A tale proposito si deve ricordare che, dopo avere individuato i suddetti documenti, al punto 133 della sentenza impugnata, per i quali non erano stati predisposti riassunti non riservati, al punto 134 il Tribunale ha precisato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la violazione del diritto di accesso agli atti dell’inchiesta avrebbe potuto comportare l’annullamento del regolamento impugnato solo nel caso in cui la divulgazione dei documenti di cui trattasi avesse avuto una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel corso di detto procedimento. Tale conclusione è esente da errori di diritto.

175    Applicando alla fattispecie l’esame annunciato, il Tribunale ha dichiarato, al punto 135 della sentenza impugnata, che «[n]ella specie [la Niko Tube e la NTRP] affermano che avrebbero avuto bisogno di tali documenti per provare che l’assenza di risposte al questionario da parte della VMOG Regno Unito, della [Productos Tubolares] e della Tenaris West Africa ha falsato l’analisi del pregiudizio. Orbene, è stato constatato ai punti 101, 108 e, rispettivamente, 107 supra, che il Consiglio non era incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito o di considerazione delle risposte al questionario della Productos Tubulares, della VMOG Regno Unito e della Tenaris West Africa fosse stata ininfluente sulla determinazione del pregiudizio. Di conseguenza, la divulgazione [alla Niko Tube e alla NTRP] delle versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006, non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato».

176    Per controbattere tale conclusione, la Niko Tube e la NTRP nella loro impugnazione incidentale si limitano a sostenere, sebbene sia pacifico che esse hanno potuto prendere conoscenza dei documenti controversi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che è molto probabile che, se le informazioni pertinenti fossero state comunicate tempestivamente, esse avrebbe potuto addurre argomenti ed elementi di prova idonei a modificare il risultato, e che solo disponendo di tali informazioni esse avrebbero potuto scegliere se esprimere o meno un punto di vista al riguardo. Tali considerazioni non assolvono l’onere di dimostrare l’errore di diritto che avrebbe inficiato il ragionamento del Tribunale e non contengono neanche il minimo indizio che quest’ultimo abbia snaturato gli elementi di prova al punto da rendere la comunicazione alla Niko Tube e alla NTRP dei documenti controversi durante il procedimento amministrativo idonea a far approdare tale procedimento ad un risultato diverso da quello cui è giunto.

177    In quarto luogo, si deve respingere l’argomento secondo cui il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP ai punti 132 e 135 della sentenza impugnata. Infatti, da un lato, detto punto 132 si limita ad elencare i documenti riservati per i quali è stata predisposta una versione non riservata e quelli che non sono stati oggetto di una tale versione. Dall’altro, come hanno ammesso la Niko Tube e la NTRP ai punti 194 e 209 della loro impugnazione incidentale, esse hanno potuto presentare osservazioni sui documenti menzionati al punto 135 della sentenza impugnata durante il procedimento dinanzi al Tribunale.

178    Alla luce del complesso di queste ragioni, occorre respingere il nono capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale e, di conseguenza, il motivo nella sua interezza.

 Sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale

 Argomenti delle parti

179    Per quanto riguarda il rigetto parziale del quarto motivo che esse presentavano a fondamento del ricorso in primo grado, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale è incorso in errore per avere deciso che la Sepco aveva agito come un agente che lavora sulla base di commissioni. Il fatto che i collegamenti tra la Sepco e la Niko Tube, in termini di partecipazione al capitale, non fossero gli stessi che tra la Sepco e la NTRP, non significa, a loro avviso, che nei rapporti con la Niko Tube la Sepco abbia esercitato le funzioni di un agente che lavora sulla base di commissioni. Secondo la Niko Tube e la NTRP, la mera esistenza di un rapporto di compravendita tra un esportatore e la sua società di distribuzione collegata non è sufficiente per considerare il margine di quest’ultima come una commissione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il criterio rilevante sarebbe quello della somiglianza delle funzioni della società di distribuzione con quelle di un commissionario. In ogni caso, le conclusioni del Tribunale relative alla Niko Tube sarebbero errate nella misura in cui si basano su fatti e su un’argomentazione presentati posteriormente alla chiusura del procedimento amministrativo.

180    Il Consiglio e la Commissione considerano questo terzo motivo irricevibile. Secondo tali istituzioni, la Niko Tube e la NTRP non producono la prova del controllo di queste ultime sulla presunta società di distribuzione, che costituisce una condizione preliminare per poter concludere che esiste un’entità economica unica. Pertanto, il Tribunale avrebbe correttamente respinto il quarto motivo del ricorso.

 Giudizio della Corte

181    La Niko Tube e la NTRP contestano sostanzialmente i motivi, figuranti ai punti 187‑189 della sentenza impugnata, in base ai quali al punto 190 di tale sentenza il Tribunale ha respinto il capo del quarto motivo sollevato dalla Niko Tube relativo all’esistenza d’un manifesto errore di valutazione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

182    Ricordiamo che al punto 190 della sentenza impugnata il Tribunale ha accolto questo capo del quarto motivo nella misura in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla NTRP. Questo medesimo capo del motivo è stato respinto per il resto, e cioè nella parte in cui ha ad oggetto l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni riguardanti tubi fabbricati dalla Niko Tube.

183    In proposito occorre rilevare che la Niko Tube e la NTRP interpretano erroneamente la sentenza impugnata quando affermano che il Tribunale ha dichiarato che un controllo potrebbe sussistere solo se la Sepco e la Niko Tube avessero gli stessi «beneficiari finali». Infatti, si deve constatare che, ai punti 188 e 189 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a verificare se, come sostenevano la Niko Tube e la NTRP, la Sepco fosse controllata dalla Niko Tube o se fossero entrambe soggette ad un controllo comune, esaminando la struttura del capitale di dette società. Il Tribunale non ha quindi dichiarato che un controllo poteva sussistere solo se le due società in questione avevano gli stessi «beneficiari finali», e tale argomento deve quindi essere respinto.

184    La Niko Tube e la NTRP commettono un errore anche nell’interpretazione del punto 187 della sentenza impugnata, quando affermano che il Tribunale ha constatato che la semplice esistenza di un rapporto di compravendita tra un esportatore e la sua società collegata è sufficiente affinché il margine di quest’ultima venga considerato come una commissione. Infatti, il passaggio di tale punto della sentenza impugnata precisa che tale rapporto non rileva ai fini della dimostrazione della circostanza che la Sepco esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni. Inoltre, esso non riguarda le transazioni effettuate dalla Sepco per la Niko Tube, bensì quelle realizzate da tale società per la NTRP.

185    In realtà, i motivi del rigetto della tesi della Niko Tube e della NTRP non si basano sull’esistenza o meno di un rapporto di compravendita tra il produttore e la società collegata, bensì sull’assenza di indizi probanti di un controllo della Niko Tube sulla Sepco o di un controllo comune di queste due società. A tale riguardo, la Niko Tube e la NTRP non hanno minimamente precisato gli elementi versati agli atti che il Tribunale avrebbe snaturato od omesso di prendere in considerazione e che sarebbero stati atti ad inficiarne la valutazione, esposta ai punti 188 e 189 della sentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, il fatto che la Niko Tube e la NTRP avessero tre azionisti comuni, tra i quali la società controllante della NTRP, non consentiva di dimostrare che la Sepco fosse sotto il controllo della Niko Tube o che esistesse un controllo comune a queste due società, ma permetteva solo di dimostrare l’esistenza di un collegamento indiretto tra queste due ultime società.

186    A rimettere in discussione tale analisi non basta la semplice circostanza che il Tribunale abbia omesso di rispondere all’argomento secondo cui i rappresentanti della Sepco erano presenti alle visite di verifica nei locali della Niko Tube durante il procedimento di indagine. Si tratta di un fatto che, di per sé, non dimostra nulla.

187    Infine, la Niko Tube e la NTRP non indicano su quali nuovi elementi si sarebbe basato il Tribunale per respingere, parzialmente, il loro motivo articolato in primo grado.

188    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda transazioni realizzate dalla Sepco e aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube.

 Sulle spese

189    A norma dell’articolo 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, dello stesso regolamento, la Corte può tuttavia ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti rimangono soccombenti su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali. Dato che tutte le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, occorre decidere che ciascuna parte sopporta le proprie spese del presente procedimento.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale del Consiglio dell’Unione europea è respinta.

2)      L’impugnazione principale della Commissione europea è respinta.

3)      L’impugnazione incidentale della Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e della Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) è respinta.

4)      Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.